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Incarto n.
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Lugano 12 agosto 2015/asp
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 29/31.07.2015 presentata dalla
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IS 1 |
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tendente ad ottenere la trasmissione di un incarto penale, nel frattempo archiviato, in relazione ad una domanda di prestazioni ai sensi della LAV; |
premesso che la richiesta datata 29.07.2015 è giunta al Ministero pubblico il 30.07.2015, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 31.07.2015, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito della segnalazione __________ da parte di PI 2 in relazione ai fatti accaduti la stessa notte, a __________, apparentemente ai suoi danni, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato, per insufficienza di prove, dapprima nel decreto di non luogo a procedere (non motivato) 26.02.2007 a favore di __________ e di __________ per le ipotesi di reato di violenza carnale e favoreggiamento (NLP __________) rispettivamente nel decreto di non luogo a procedere (non motivato) 26.02.2007 a favore di __________ per l’ipotesi di reato di violenza carnale (NLP __________).
A seguito dello scritto 8/9.03.2007 della madre della presunta vittima inviato al Ministero pubblico – da intendersi quale richiesta di motivazione delle citate decisioni – in data 30.03.2007 l’allora procuratore pubblico Luca Maghetti ha motivato i summenzionati decreti in un unico decreto (motivazione dei decreti di non luogo a procedere 30.03.2007, NLP __________ – NLP __________).
In data 14.05.2007 l’allora Camera dei ricorsi penali ha stralciato dai ruoli l’istanza di promozione dell’accusa ai sensi del previgente art. 186 CPP TI 5/6.04.2007 presentata da PI 2 avverso il predetto decreto motivato, non avendo corretto, in lingua italiana, il suo gravame entro il termine assegnatole (inc. CRP __________).
Il decreto motivato 30.03.2007 (NLP __________ – NLP __________) è dunque passato in giudicato.
2.Con la presente richiesta – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – la sezione aiuto alle vittime della IS 1 (di seguito IS 1) domanda l’autorizzazione ad ottenere la trasmissione degli atti istruttori del summenzionato procedimento penale, nel frattempo archiviato, allegando parimenti la relativa procura rilasciata da PI 2. A sostegno della sua richiesta precisa che PI 2 ha presentato un’istanza per ottenere delle prestazioni in base alla LAV, sostenendo di essere stata vittima di una violenza carnale nell’anno __________ a __________.
3. Questa Corte ha rinunciato ad interpellare le altre parti del procedimento penale, nel frattempo archiviato, essendo PI 2 stata parte (in qualità di presunta vittima) al medesimo.
4. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
5. 5.1.
La IS 1 del Canton __________ si occupa delle mansioni che le sono state attribuite tramite la legge e le risoluzioni concrete del potere legislativo ed esecutivo. Ha in particolare il compito di occuparsi di problemi in ambito sociale, tra cui anche l’aiuto alle vittime. La sezione aiuto alle vittime (__________) è competente per l’esecuzione della LAV e decide, tra l’altro, le richieste in ambito d’indennizzo e di riparazione morale presentate dalla vittima oppure dal suo rappresentante legale (cfr. __________).
5.2.
Nella fattispecie in esame – visti in particolare le mansioni attribuite alla IS 1, il contenuto e l’esito del procedimento penale, nel frattempo archiviato, in cui PI 2 era vittima e si era costituita parte civile ai sensi del previgente CPP TI, e ritenuto inoltre che quest’ultima ha presentato un’istanza di prestazioni ai sensi della LAV alla IS 1 – appare dato un interesse giuridico di PI 2 rispettivamente dell’autorità istante ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG che prevale sui diritti personali delle altre persone coinvolte, ad ottenere la trasmissione, in copia, degli atti istruttori degli incarti in questione.
In effetti, i documenti ivi presenti [in particolare il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 20.02.2007 e la motivazione dei decreti di non luogo a procedere 30.03.2007 (NLP __________ – __________)] sono indubbiamente utili alla IS 1 per decidere sull’istanza presentata da PI 2 riguardo ai fatti accaduti, a __________, il __________.
Di conseguenza, gli atti istruttori dell’incarto NLP __________ e gli atti istruttori dell’incarto NLP __________ vengono trasmessi, in copia, all’autorità istante unitamente alla presente decisione.
6. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Considerato che PI 2 si è costituita parte civile ai sensi del previgente CPP TI al procedimento penale in questione, nel frattempo archiviato, e stante inoltre la natura della richiesta, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LAV ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera