Incarto n.
60.2015.277

 

Lugano

24 settembre 2015/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 3/4.08.2015 presentato da

 

 

 

RE 1

patr. da: PR 1

 

 

contro

 

 

la decisione 22.07.2015 del giudice dei provvedimenti coercitivi Ursula Züblin, sedente in materia di applicazione della pena, mediante la quale ha rifiutato il trasferimento in sezione aperta nonché ha rifiutato la liberazione condizionale (inc. GPC __________);

 

 

richiamate le osservazioni 12/13.08.2015 e 20/21.08.2015 del giudice dei provvedimenti coercitivi Ursula Züblin, mediante le quali dichiara di rimettersi al giudizio di questa Corte;

 

visti gli scritti 14/15.08.2015 e 20/21.08.2015 (duplica) del procuratore pubblico Raffaella Rigamonti, in cui dichiara di non avere particolari osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio di questa Corte;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

in fatto

 

 

                                   a.   Con sentenza 23.02.2015 la Corte delle assise criminali di Lugano, con altri sette coimputati, ha riconosciuto RE 1 autore colpevole di ricettazione qualificata (in parte tentata), truffa, appropriazione indebita, trascuranza degli obblighi di mantenimento, ripetuta falsità in documenti e lo ha condannato alla pena detentiva di 16 mesi (a valere quale pena unica), da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva alla pena detentiva di 14 mesi inflittagli con sentenza 1.09.2009 della Corte delle assise correzionali (inc. TPC 72.2014.132/74/154/6).

                                         Questo giudizio è passato in giudicato.

                                         La Corte delle assise criminali ha altresì disposto in data 23.02.2015 il mantenimento di RE 1 in carcere di sicurezza sino al 23.05.2015.

 

 

                                  b.   Il 7.05.2015 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, ha ordinato il collocamento di RE 1 in sezione chiusa, avendo concluso per l’esistenza di un concreto pericolo di fuga (decisione di collocamento iniziale 7.05.2015, allegato 1, inc. GPC __________).

 

 

                                   c.   L’esecuzione della pena, formalmente iniziata il 23.02.2015, dedotti 147 giorni di carcerazione preventiva e di sicurezza, è giunta al primo terzo il 9.03.2015, alla metà pena il 28.05.2015 e ai due terzi il 17.08.2015. La fine pena è prevista al 28.01.2016 (decisione di collocamento iniziale 7.05.2015, allegato 1, inc. GPC __________).

 

 

                                  d.   Con scritto 12.06.2015 RE 1 ha fatto istanza per ottenere il trasferimento in sezione aperta, visti la decorrenza del termine richiesto e degli asseriti problemi di salute come pure vista la sua intenzione di riprendere un lavoro atto a sostentarlo (allegato 5, inc. GPC __________).

 

 

                                   e.   Avvicinatosi nel contempo il termine dei due terzi dell’esecuzione della pena, il giudice dei provedimenti coercitivi ha provveduto a dare avvio alla procedura per statuire sulla liberazione condizionale.

                                         Dopo aver raccolto e preso atto dei preavvisi delle autorità interessate ed avere sentito RE 1 in udienza il 10.07.2015, il giudice dei provvedimenti coercitivi in data 22.07.2015, riassunti i fatti e ricordata la giurisprudenza applicabile, ha respinto la richiesta di trasferimento in Sezione aperta ed ha rifiutato la concessione della liberazione condizionale.

                                         Il giudice, in buona sostanza, pur considerato il buon comportamento di RE 1 in carcere sia sul lavoro che nei confronti dei codetenuti e del personale di custodia, ha ritenuto essere in concreto dato un pericolo di fuga e un pericolo di recidiva, che ostano al trasferimento in Sezione aperta. In particolare il giudice ha valutato il pericolo di fuga tenendo conto della doppia cittadinanza (svizzera e italiana) di RE 1, della sua lunga e prevalente residenza all’estero (__________e __________) negli ultimi anni, del fatto che solo poche settimane prima del suo arresto egli aveva sottoscritto un contratto di locazione di un appartamento a __________ (poi fatto sgomberare mentre era in carcere a seguito del mancato pagamento della relativa pigione), della residenza all’estero della sua attuale compagna e del di lei figlio con i quali egli ha contatti regolari ed ha intenzione di ri-unirsi. La disponibilità del fratello ad ospitarlo presso il suo appartamento di __________, il magistrato, non lo ha considerato un elemento sufficiente a scongiurare detto pericolo di fuga. Per quanto attiene al rischio di recidiva il giudice ha concluso per una prognosi sfavorevole, stante che il qui reclamante ha ripreso a delinquere (per reati per i quali aveva già subito due condanne nel 2005 e nel 2009) nel periodo di prova della liberazione condizionale concessagli l’1.11.2012. Conclusione questa non sovvertita, secondo la valutazione del magistrato, dalla disponibilità del fratello ad ospitarlo nel proprio appartamento e nemmeno dalla dichiarazione di un’impresa edile __________, presso cui lavora già il fratello, disposta ad assumerlo.

                                         Le medesime considerazioni di cui sopra, il giudice dei provvedimenti coercitivi le ha poste alla base del suo rifiuto della liberazione condizionale dalla pena che RE 1 sta attualmente espiando. In particolare il giudice ha formulato una prognosi negativa circa il pericolo di recidiva, viste le precedenti condanne che non avrebbero funto sul reclamante da deterrente come pure vista la di lui situazione personale così che il magistrato non intravvederebbe un miglioramento tale da far ipotizzare un comportamento diverso da quello tenuto in passato. Ciò pur avendo ritenuto il buon comportamento in detenzione (tranne che per una sanzione disciplinare) e i di lui buoni intenti.

 

 

                                    f.   Con reclamo 3/4.08.2015 RE 1 insorge contro la decisione 22.07.2015 del giudice dei provvedimenti coercitivi postulando in via principale di essere posto al beneficio della liberazione condizionale con effetto dal 17.08.2015, e in via subordinata − di essere trasferito in Sezione aperta con effetto immediato.

                                         Riassunti i fatti sottolinea il lavoro svolto in modo affidabile, puntuale, responsabile e preciso dal febbraio 2015 presso il laboratorio targhe del penitenziario ed evidenzia come egli sia in grado “di relazionarsi con tutte le figure professionali con cui viene in contatto e anche con i co-detenuti” (reclamo 3/4.08.2015, p. 2).

                                         Del preavviso rilasciato dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa rileva come sia positivo circa il trasferimento in tempi brevi in Sezione aperta, purché il lavoro all’esterno non abbia a che fare con attività legate alla compravendita di auto. Ciò che non sarebbe il caso, visto che egli avrebbe trovato un’impresa di costruzione del luganese disposta ad assumerlo. Per quanto riguarda il parere negativo espresso dall’Ufficio circa la liberazione condizionale il reclamante osserva come lo stesso sia stato dato senza aver preso atto della sentenza di condanna e senza specificare in che modo egli avrebbe abusato della fiducia in lui riposta dal giudice dei provvedimenti coercitivi.

                                         Del preavviso negativo dato dalla Direzione delle Strutture carcerarie rileva come lo stesso si sia basato sulle motivazioni espresse dal giudice dei provvedimenti coercitivi al momento della decisione sul collocamento iniziale in carcere chiuso, senza aver tenuto conto degli “importanti cambiamenti che sono nel frattempo subentrati (come l’aver trovato un lavoro e la possibilità di soggiornare in Ticino presso il fratello)” (reclamo 3/4.08.2015, p. 3).

                                         Infine pone in risalto il preavviso favorevole del Servizio medico delle Strutture carcerarie, così che “nulla si oppone pertanto al suo rilascio neppure dal punto di vista medico” (feclamo 3/4.08.2015, p. 3).

                                         Contesta vi sia un concreto ed attuale pericolo di fuga, evidenziando da un lato il fatto che, pur trovandosi all’estero e conscio che poteva venire arrestato, egli, venuto a conoscenza del bisogno degli inquirenti di interrogarlo, si è spontaneamente presentato al Ministero pubblico. Dall’altro lato pone in risalto la concreta possibilità di essere assunto da una rinomata ditta ticinese attiva nell’ambito dell’edilizia che gli offrirebbe “un lavoro serio e ben remunerato” che gli permetterebbe “di trovare una stabilità economica e personale” (reclamo 3/4.08.2015, p. 7). Opportunità questa che si vedrebbe sfumare se dovesse attendere la fine pena prevista a fine gennaio 2016, così che il pericolo di recidiva sarebbe maggiore al suo rilascio definitivo anziché a questo stadio. Ribadisce la volontà di reinserirsi professionalmente e socialmente in Ticino, paese dove è cresciuto ed ha frequentato le scuole dell’obbligo, dove vivono il fratello (disposto ad ospitarlo dopo il rilascio finché RE 1 non trova una soluzione abitativa autonoma) e la madre, con i quali “ha sempre mantenuto rapporti stabili e uno stretto legame affettivo” (reclamo 3/4.08.2015, p. 8) e dove, già prima del suo arresto, aveva preso in locazione un appartamento a __________ “dove è andato a vivere con il figlio della compagna (residente in ucraina, ndr) in attesa che anche lei li raggiungesse nelle settimane seguenti” (reclamo 3/4.08.2015).

                                         Contesta altresì il pericolo di recidiva, sottolineando che la violazione del periodo di prova a suo tempo comminatogli “è dovuta unicamente al fatto di non aver continuato a versare gli alimenti fissati nel lontano 2006 dalla Pretura di __________” (reclamo 3/4.08.2015, p. 9) a favore della figlia avuta dalla moglie, da cui è separato da anni. Un reato dunque che “non ha nulla a che vedere con un comportamento criminale e non mostra in alcun modo una dedizione particolare a violare le norme” (reclamo 3/4.08.2015, p. 9). Ad ogni modo con un’entrata fissa mensile garantitagli dalla prospettata attività lavorativa egli potrebbe, a suo avviso, pagare regolarmente anche tale contributo e “in questo senso non vi sarebbe più recidiva per il reato di trascuranza (degli) obblighi alimentari” (reclamo 3/4.08.2015, p. 9). Con riguardo agli altri reati per i quali egli si trova in espiazione di pena, osserva che gli stessi risalgono al 2008/2009, mentre i nuovi reati “gli stessi sono legati a pasticci finanziari per la sua attività indipendente legata alla compravendita di automobili”. L’impiego ora prospettatogli consisterebbe in un’attività lavorativa regolare a tempo pieno da dipendente in un settore totalmente differente da quello precedentemente svolto, ciò che escluderebbe il pericolo di recidiva.

                                         Infine, vista la sua assenza dei mezzi finanziari necessari ad assumere gli oneri procedurali nonché quelli della difesa nella presente procedura e ritenuto che, a suo avviso, il reclamo solleva diverse censure giuridiche che consentirebbero di pensare ad un esito favorevole, postula di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

 

 

                                  g.   Con scritto 12/13.08.2015 il giudice dei provvedimenti coercitivinon formula osservazioni particolari circa le argomentazioni di merito esposte nel reclamo.

                                         Con riguardo alla richiesta di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio egli rileva soltanto che il caso in esame non presenta difficoltà giuridiche e/o fattuali tali da necessitare l’assistenza di un legale.

 

                                  h.   Con osservazioni di replica 19.08.2015 RE 1, produce una copia del Piano di esecuzione della sanzione penale allestito nell’agosto 2015, e, rilevato come nello stesso sia contemplato il regime progressivo (che implica la concessione del primo congedo, il collocamento in Sezione aperta, il regime di lavoro esterno e la liberazione condizionale), chiede che venga immediatamente dato avvio allo stesso. Al proposito osserva di aver presentato il 30.07.2015 domanda di primo congedo al giudice dei provvedimenti coercitivi, attualmente in sospeso in attesa dell’esito della presente procedura.

                                         Per quanto attiene alla sua richiesta di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio ribadisce come nel presente gravame sono state poste “diverse censure giuridiche che il detenuto non era in grado di sollevare autonomamente e che consentono di pensare ad un esito favorevole della procedura” (replica 19.08.2015, p. 2).

 

 

 

in diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

                                         L'art. 10 cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.4.2010 (LEPM) conferisce al giudice dell'applicazione della pena − in Ticino dall’1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, di adottare le decisioni relative alla liberazione condizionale da una pena detentiva (lit. j).

                                         Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

 

Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1; 1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         1.2.

                                         Inoltrato il 3/4.08.2015 alla Corte dei reclami penali contro la decisione 22.07.2015 del giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________ e __________), notificata il 23.07.2015, il gravame è tempestivo oltre che proponibile, giusta l’art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM.

                                         Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

 

                                         RE 1 quale condannato, destinatario della decisione impugnata, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

 

                                         Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Giusta l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati (cpv. 2).

                                         L’art. 75a cpv. 2 CP stabilisce inoltre che “per regime aperto si intende un’espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l’autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale”.

 

2.2.

                                         Interpretato e contrario il testo dell’art. 76 cpv. 2 CP, si ha che di regola il detenuto deve essere collocato in un penitenziario aperto (ove si intende uno stabilimento “aperto” o “semiaperto”), a meno che sussita il pericolo che egli si dia alla fuga oppure vi sia il rischio che egli commetta nuovi reati.

                                         In altre parole, è sufficiente che sia adempiuto uno di questi due criteri (unici criteri determinanti) per ordinare il collocamento di un detenuto in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto. Il rischio di fuga e il rischio di recidiva non devono essere realizzati cumulativamente (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793; BSK Strafrecht I – B.F. BRÄGGER, 3a. ed., art. 76 CP n. 8).

 

                                         A livello cantonale oltre l’applicazione del Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini del 10.04.2006 (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) l'art. 19 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (REPM, in vigore dal 9.03.2007), relativo al regime ordinario, stabilisce che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso, ossia in uno stabilimento in cui le misure di sicurezza sono elevate, è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi (cpv. 1).

                                         L'esecuzione della pena avviene ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha come scopo finale il reinserimento sociale, è fondato su una graduale concessione di libertà tendente alla responsabilizzazione progressiva del carcerato, sulla base di un piano individuale di esecuzione della pena (cpv. 2).

Il cpv. 3 della medesima norma prevede inoltre la possibilità per il condannato di espiare la pena privativa della libertà, in maniera totale o parziale, in uno stabilimento aperto (ossia in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne l'organizzazione, il personale e la costruzione) se questa sua collocazione non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga.

 

                                         Infine l'art. 3 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, in vigore dall'1.01.2011, precisa che il carcere penale “La Stampa” è, tra l’altro, destinato all’incarcerazione di persone maggiorenni poste in esecuzione di pena o di misura o di internamento (cpv. 3 lit. a). Esso stabilisce inoltre che sono strutture chiuse “La Farera” e “La Stampa” (cpv. 4) mentre “Lo Stampino” e il “Navarazz” sono strutture aperte (cpv. 5). Queste ultime sono in particolare destinate all'incarcerazione di: a) persone in esecuzione di pene eseguite in regime di lavoro esterno; b) persone in esecuzione di pene eseguite in forma di semiprigionia; c) persone in esecuzione di pene di breve durata eseguite per giorni; d) persone in esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le quali non vi è da attendersi che commettano nuovi reati (cpv. 6).

                                         La persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase).

 

                                         2.3.

                                         Con quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il detenuto commetta nuovi reati posto dall'art. 76 cpv. 2 CP, non può essere espresso in generale e in astratto ma dipende dalle circostanze. Tali due criteri, come visto più sopra, non sono cumulativi (Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, op. cit., p. 1793).

                                         Per ammettere l'esistenza di un pericolo di fuga o di recidiva non occorre certamente che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, bensì è sufficiente che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9).

 

                                         2.3.1.

                                         Conformemente alla giurisprudenza federale il rischio di fuga deve essere valutato in considerazione dell’insieme delle circostanze proprie al detenuto, quali per esempio le sue condizioni di vita (“Lebensumstände”), i legami familiari (“familiäre Bindungen”), la sua situazione professionale e finanziaria (“berufliche und finanzielle Situation”), nonché le sue relazioni all’estero (“Kontakte zum Ausland”). Infatti non si può concludere sull’esistenza di questo rischio solo sulla base di una possibilità astratta di fuga. Occorre piuttosto che vi sia una certa probabilità, fondata su concreti motivi, che il detenuto posto in libertà si sottragga all’esecuzione della pena, dandosi alla fuga (sentenze TF 6B_432/2012 del 26.10.2012, consid. 3.; 6B_254/2012 del 18.06.2012 consid. 3.; 6B_577/2011 del 12.01.2012 consid. 2.1. e 2.2.). Il quantum della pena che gli resta da espiare da solo non basta per ammettere il rischio di fuga. Può tuttavia essere considerato, unitamente ad altre circostanze, quale indizio di una possibile fuga (sentenza TF 6B_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.; DTF 125 I 60). Un rischio acuto di fuga viene ammesso in special modo dalla dottrina, quando l’interessato non intrattiene in Svizzera una rete di relazioni, ovverossia quando egli non dispone di legami con il nostro paese. Ciò che di principio viene presunto per i cosiddetti turisti del crimine (“Kriminaltouristen”) e per i condannati senza un valido permesso di soggiorno o di domicilio (BSK Strafrecht I B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4).

 

                                         2.3.2.

                                         Per quanto attiene al pericolo di recidiva il testo di legge non richiede espressamente, che i reati di cui si teme la reiterazione siano di una determinata gravità. Occorre tuttavia ragionevolmente partire da tale presupposto (BSK Strafrecht I B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9). Infatti per la dottrina detti reati devono essere di una certa rilevanza, stante che nel pericolo di recidiva non entra in considerazione la (prospettata) commissione di semplici contravvenzioni (S. TRECHSEL et al., Schweizerisches StGB, Praxiskommentar, art. 76 CP nota 3).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         In generale, l'art. 86 cpv. 1 CP stabilisce che quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.

                                         L'autorità competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).

 

                                         3.2.

                                         La concessione della liberazione condizionale è dunque subordinata a tre condizioni: il detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria pena privativa della libertà (per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione della pena non deve opporvisi, infine non vi dev’essere il timore che egli commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 257, n. 4).

 

La liberazione condizionale è una modalità d'esecuzione della pena detentiva.

Non costituisce né un diritto, né un favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 consid. 1; StGB PK – S. TRECHSEL, art. 86 CP n. 2 e 12; CR CP I – A. KUHN, art. 86 CP n. 16).

Si tratta della quarta ed ultima fase del regime progressivo d'espiazione della condanna, prima della liberazione definitiva (DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 124 IV 193 consid. 4d; 119 IV 5 consid. 2; PRA 6/2000, p. 534). Abbrevia la durata effettivamente subita della pena privativa di libertà pronunciata dal giudice ed è sottoposta a condizione risolutoria, visto che il suo perdurare dipende in principio dalla buona condotta dell’interessato durante il periodo di prova (art. 86 CP; CR CP I – A. KUHN, art. 86 CP n. 2).

L’adempimento delle condizioni per la sua concessione deve essere esaminato d’ufficio dalla competente autorità, che chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario (art. 86 cpv. 2 CP).

 

                                         La concessione della liberazione condizionale costituisce la regola e il suo rifiuto l’eccezione. Alla sua funzione specifica di reinserimento sociale, si contrappone il bisogno di proteggere la popolazione dal rischio di nuove infrazioni, al quale deve essere accordato maggiore peso quanto più sono importanti i beni giuridici messi in pericolo (decisione TF 6B_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.; DTF 133 IV 201, consid. 2.3).

 

                                         3.3.

                                         Dal punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006): in tal senso si esprime il Messaggio del CF del 21.09.1998 (pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss, p. 1800-1802).

                                         Con l'art. 86 cpv. 1 CP, in vigore dall'1.01.2007, c'è stata tuttavia una modifica: se prima la liberazione era concessa al detenuto “se si può presumere ch'egli terrà buona condotta in libertà” (art. 38 cifra 1 vCP) con la nuova disposizione la liberazione va concessa se “non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti” (art. 86 cpv. 1 CP). Si passa in altre parole dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento futuro del detenuto a quella di una prognosi non sfavorevole (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.; 6B_900/2010 del 20.12.2010, consid. 1.; DTF 133 IV 201, consid. 2.2), ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non si arriva a formulare una prognosi certa. Per il resto la nuova normativa non si discosta nella sostanza dal diritto previgente, così che la giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la sua validità (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_428/2009 del 9.07.2009; DTF 133 IV 201, consid. 2.2.).

                                         La prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva, che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della commissione dei reati che sono alla base della condanna, nonché il grado del suo eventuale ravvedimento, oltre al suo eventuale miglioramento, così come le condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua liberazione (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.; 6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.; 6B_206/2011 del 5.07.2011, consid. 1.4.; 6B_714/2010 del 4.01.2011 consid. 2.4. e 6B_428/2009 del 9.07.2009 consid. 1.1.; DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 3; BSK Strafrecht I − C. KOLLER, 3a. ed., art. 86 CP n. 6).

                                         La natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro comportamento (DTF 124 IV 193 consid. 3).

                                         Infatti per determinare se è possibile correre il rischio di recidiva, che implica qualunque liberazione che sia condizionale o definitiva, bisogna non soltanto considerare il grado di probabilità che un nuovo reato venga commesso, bensì anche l’importanza del bene che verrebbe minacciato. Pertanto, il rischio di recidiva che si può ammettere nel caso in cui l’autore ha leso la vita o l’integrità personale delle sue vittime, è minore rispetto al caso in cui egli ha perpetrato ad esempio reati contro il patrimonio (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.).

                                         Di fronte a pene privative della libertà di durata limitata, va esaminata la pericolosità dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente accompagnata dall’assistenza riabilitativa e da regole di condotta, non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa della pena (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; DTF 124 IV 193 consid. 4).

 

                                         Per quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà (DTF 119 IV 5 consid. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi alla revisione della parte generale del CP entrata in vigore l’1.01.2007, si ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione condizionale è rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della liberazione, circa la possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti (cfr. Messaggio del CF del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1801).

 

 

                                   4.   È accertato, e nemmeno è contestato, che RE 1 in data 17.08.2015 ha raggiunto, non solo la soglia per il trasferimento in sezione aperta bensì anche quella oggettiva minima richiesta dall’art. 86 cpv. 1 CP per la liberazione condizionale.

 

 

                                   5.   Sulla condotta da lui tenuta durante l'esecuzione della pena, dagli atti risulta un comportamento buono, sia con il personale di custodia, sia con i codetenuti, come pure egli ha lavorato con un buon rendimento presso il laboratorio targhe. Egli è unicamente incorso in una sanzione disciplinare inflittagli il 7.04.2015 per essergli stata rinvenuta una carta SIM in un pacco a lui destinato. Sanzione questa che, incontestatamente, non è di rilevanza tale da acquisire valenza autonoma per escludere il beneficio della liberazione condizionale.

 

 

                                   6.   6.1.

                                         Contestato è nel caso concreto l’esistenza o meno di un pericolo di fuga e/o di recidiva.

                                         Per quanto attiene aI postulato trasferimento in sezione aperta il giudice dei provvedimenti coercitivi lo ha rifiutato, avendo formulato una prognosi sfavorevole sia circa il pericolo di fuga (vista la doppia cittadinanza svizzera e italiana del reclamante, la residenza e provenienza straniera della sua attuale compagna e del di lei figlio con cui intende vivere, l’aver egli vissuto a lungo all’estero) e sia con riguardo al pericolo di recidiva (essenzialmente a fronte dei suoi precedenti penali e alla considerazione che egli non si troverebbe in una situazione migliore rispetto a quella del passato). Pericolo quest’ultimo che parimenti osterebbe alla concessione della liberazione condizionale.

                                         Il reclamante dal canto suo evidenzia la sua ferma intenzione di stabilirsi in Ticino con la sua attuale compagna e il di lei figlio, e di volervi condurre una vita onesta, grazie ad una concreta e seria proposta lavorativa e alla disponibilità del fratello ad ospitarlo finché necessario.

 

                                         6.2.

                                         L’Ufficio dell’assistenza riabilitativa in data 17.06.2015, vista la decisione di collocamento iniziale in sezione chiusa e l’abuso della fiducia riposta dal giudice dei provvedimenti coercitivi nel reclamante in occasione della passata concessione della libertà condizionale, seppure in assenza della sentenza di condanna onde valutare il rischio di ricaduta penale, ha espresso preavviso negativo. Detto ufficio ha in particolare ritenuto “prematura la concessione della liberazione condizionale ai 2/3 della pena” e “considerato il progetto di inserimento in Ticino” ha ritenuto opportuno il collocamento del reclamante in sezione aperta “entro breve termine al fine di consentire l’avvio del regime progressivo. Il collocamento allo Stampino rappresenta una messa alla prova al fine di consentire una valutazione adeguata della prognosi e preparazione di un progetto di vita, in vista di un eventuale riesame della liberazione condizionale” (scritto 17.06.2015, p. 4, allegato 4, inc. GPC __________).

                                         La Direzione delle Strutture carcerarie in data 30.06.2015 ha pure formulato un preavviso negativo per quanto attiene sia al trasferimento in sezione aperta e sia alla liberazione condizionale “in quanto, nonostante dal profilo comportamentale la Direzione potrebbe esprimere un preavviso non negativo, da anni l’interessato risiede all’esterno (recte: all’estero, ndr) e le motivazioni che hanno indotto il Giudice dei provvedimenti coercitivi al suo collocamento in carcere chiuso appaiono tuttora presenti” (scritto 30.06.2015, allegato 5, inc. GPC __________).

                                         Il Servizio medico delle Strutture carcerarie per parte sua il 13.07.2015 si è limitato a preavvisare favorevolmente il trasferimento in sezione aperta (allegato 10, inc. GPC __________).

 

                                         6.3.

                                         Dagli atti emerge che RE 1 (__________1969) è nato da padre italiano (titolare di una ditta di pittura in Italia) e da madre svizzera (casalinga), acquisendo così la doppia cittadinanza. È cresciuto nel __________, dove ha frequentato le scuole dell’obbligo. Ottenuto il diploma di meccanico d’auto, ha lavorato per diversi anni in un garage. Successivamente con il fratello ha avviato un’impresa di pittura fino al 2012. Nell’agosto 2000 è convolato a nozze con una cittadina ucraina, dalla quale già nel dicembre del medesimo anno si è separato. Dalla loro unione sarebbe nondimeno nata, nel settembre 2001, una figlia. Nel 2001 egli ha conosciuto l’attuale sua compagna, pure di cittadinanza ucraina, con la quale nel 2006/2007 ha avviato un’attività di compravendita di vestiti tra l’Italia e l’Ucraina, poi fallita nel 2012 a causa della guerra scoppiata in quest’ultimo paese. Nel seguito egli ha avviato un’attività di autonoleggio.

                                         RE 1 ha dei precedenti penali. Il 3.01.2005 egli è stato condannato alla multa di CHF 500.-- per infrazione grave alle norme della circolazione mentre l’1.09.2009 è stato condannato dalla Corte delle assise correzionali alla pena detentiva (parzialmente complementare a quella di cui alla condanna del 3.01.2005) di 14 mesi da espiare, per truffa, falsità in documenti e trascuranza degli obblighi di mantenimento. Liberato condizionalmente in data 29.10.2012 con un periodo di prova di un anno, egli è ben presto tornato a delinquere: nel maggio-luglio 2014, avendo aiutato ad alienare delle autovetture provento di reato, ha adempiuto i reati di ricettazione qualificata (in parte tentata) e di falsità in documenti, nel periodo tra il luglio 2008 e il luglio 2014 (e dunque anche in periodo di prova della liberazione condizionale) ha continuato a realizzare il reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento nei confronti della figlia nata nel 2001, mentre sono emersi gli ulteriori reati di truffa rispettivamente di appropriazione indebita commessi nel giugno 2008 rispettivamente nel settembre 2009. Egli è dunque stato condannato il 23.02.2015 dalla Corte delle assise criminali alla pena unica (considerato il residuo di pena di 4 mesi e 22 giorni) di 16 mesi da espiare, dedotto il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella inflittagli con sentenza dell’1.09.2009. Pena che sta attualmente espiando in carcere.

                                         Nella sentenza del 23.02.2015 la Corte criminale ha accertato una colpa grave del reclamante, precisando che “nonostante la condanna che ha subito e che non ha sortito grandi effetti, RE 1 non sembra volersi confrontare con le proprie responsabilità, quindi neppure si confronta con i riscontri oggettivi agli atti, insiste nel presentarsi alle Autorità quando vuole, nel voler spiccare il volo dal carcere insistendo ed impugnando la decisione di proroga del carcere preventivo alla Corte dei reclami penali e tutto ciò senza tener minimamente conto che della condanna già subita il 1. settembre 2009 alla pena di 14 mesi e quindi del fatto che ha comunque alle spalle un residuo di pena (…), ciò che (…) non gli ha impedito di delinquere nel periodo di prova della liberazione condizionale”. Inoltre, secondo detta Corte, “RE 1 quindi dimostra di non assumersi le sue responsabilità se non in minima parte, per cui non si distanzia da quanto ha commesso e non è per nulla collaborativo con gli inquirenti. Ha agito all’evidenza per il guadagno facile, quello che non costa fatica, ciò che sicuramente non va considerato a suo favore, tenuto anche conto che non è più un ragazzino e l’età della ragione l’ha raggiunta da un pezzo” (sentenza 23.02.2015 della Corte delle assise criminali, p. 268-269, allegato 7, inc. GPC __________).

                                         Trovandosi il reclamante nella situazione di cui all’art. 42 cpv. 2 CP, la Corte del merito ha poi valutato se fossero in concreto presenti delle circostanze particolarmente favorevoli per concedere la sospensione condizionale alla pena pronunciata. Ciò che ha negato, avendo ritenuto che il qui reclamante non dava “sufficienti garanzie di non commettere altri reati una volta scarcerato, dal momento che come rilevato non si è affatto distanziato da quanto ha commesso e considerato che non riconosce le sue responsabilità se non in parte e che non ha una situazione stabile” (sentenza 23.02.2015 della Corte delle assise criminali, p. 269, allegato 7, inc. GPC __________). La Corte di prime cure non ha riconosciuto la presenza di circostanze particolarmente favorevoli ex art. 42 cpv. 2 CP “neppure a fronte della proposta di lavoro prodotta dalla difesa e questo poiché quando RE 1 ha commesso i reati del presente procedimento commessi in parte prima ed in parte dopo la precedente condanna −, aveva già un lavoro, che non gli ha però impedito di fare quel che ha fatto, per cui l’offerta di lavoro non è certo tale da ribaltare il pronostico negativo legato alla presenza della precedente condanna; neppure la situazione logistico-abitativa offertagli dal fratello può essere considerata, a mente della Corte, una modifica determinante delle sue condizioni personali, per cui la pena che gli viene inflitta non può che essere da espiare” (sentenza 23.02.2015 della Corte delle assise criminali, allegato 7, p. 269, inc. GPC __________).

                                         Con decisione (separata) del 23.02.2015 la Corte criminale ha pure disposto il mantenimento di RE 1 in carcere di sicurezza per la durata di 3 mesi. Essa in particolare ha valutato un pericolo di fuga, sulla base delle decisioni 2.10.2014, 24.11.2014, 16.12.2014 del giudice dei provvedimenti coercitivi (inerenti l’ordine e/o la proroga del carcere preventivo e/o di sicurezza) e 6.02.2015 di questa Corte (che ha respinto il reclamo interposto contro la decisione di proroga della carcerazione di sicurezza del 12.01.2015) come pure ha tenuto conto della doppia cittadinanza del qui reclamante e del fatto che a quel momento egli era privo di una fissa dimora in Svizzera (decisione in merito alla carcerazione di sicurezza 23.02.2015, annesso all’allegato 1, inc. GPC __________).

                                         Nell’udienza del 10.07.2015 RE 1 ha rilevato, fra l’altro, che, pur risiedendo in Ucraina con la sua compagna, si è spontaneamente presentato al Ministero pubblico e che nel giugno 2014 aveva concluso un contratto per la locazione di un appartamento a __________ dove intendeva stabilirsi e riunirsi con la sua compagna e il di lei figlio, non appena possibile. Residenza questa che non sarebbe a suo avviso emersa al momento della decisione di collocamento (in sezione chiusa) del 7.05.2015 del giudice dei provvedimenti coercitivi, non avendo egli avuto il tempo necessario, prima del suo arresto (comunque intervenuto il 29.09.2014), per registrarsi al competente Ufficio del controllo abitanti.

                                         Egli inoltre ha evidenziato il suo serio progetto, in caso di liberazione anticipata, di lavorare presso un’impresa di costruzione, attiva in un campo totalmente estraneo a quello della compravendita di auto, per la quale egli è incorso nelle sue condanne penali, e da cui egli è fermamente convinto di volersi distanziare. Infine ha sottolineato la disponibilità del fratello di ospitarlo nel suo appartamento di Lugano fintanto che non avrebbe trovato un alloggio autonomo.

 

                                         6.4.

                                         Ora, malgrado le dichiarazioni di RE 1 e i suoi buoni intenti, questa Corte, da quanto emerge dagli atti, ritiene che la sua situazione personale, familiare ed economica valutata in sede di liberazione condizionale, non diverge in modo sostanziale da quella accertata dalla Corte del merito nel febbraio 2015.

                                         Già al dibattimento pubblico davanti ai giudici di prime cure RE 1 ha prodotto uno scritto del 5.02.2015 della __________, __________, “alle cui dipendenze già lavorava il fratello __________, indirizzata a RE 1 in cui gli comunicano che «come concordato con il suo avvocato, abbiamo l’intenzione di assumerla presso di noi al 100% in qualità di autista magazziniere al momento della sua scarcerazione»” (sentenza 23.02.2015 della Corte delle assise criminali, p. 79, allegato 7, inc. GPC __________).

                                         A distanza di all’incirca 5 mesi il qui reclamante ha presentato all’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, nell’ambito della procedura sulla liberazione condizionale, un nuovo scritto datato 10.07.2015, di un’altra impresa generale, la __________, in cui la stessa dichiara che “come già discusso in precedenza con suo fratello __________ siamo alla ricerca di un autista magazziniere, siamo quindi disposti visto la sua conoscenza del nostro territorio ad assumerla per questa carica a tempo indeterminato a partire dal giorno 17 agosto 1015 (recte: 2015, ndr)”.

                                         Al di là del fatto che tale scritto è privo di firma e vi è stato semplicemente apposto il timbro della ditta, mentre che nella copia prodotta in sede di reclamo davanti a questa Corte non vi è apposto alcun timbro ma sul nome della ditta sono stati scarabocchiati dei segni a mo’ di firma così da far sorgere qualche perplessità sulla genuinità di tale scritto lo stesso non costituisce in alcun modo un vero e proprio contratto di lavoro, che stabilisce, fra l’altro, il grado di occupazione e la remunerazione prevista. Pertanto, per quanto lo sostenga la difesa, tale attività lavorativa, se effettivamente iniziata, non permette di determinare la situazione economica in cui si verrebbe a trovare il qui reclamante e di sostenere che egli avrà i mezzi necessari per sostentarsi, per provvedere al suo obbligo di mantenimento della figlia (al quale a tutt’oggi soggiace, stante che soltanto nel giugno 2015, ovvero a distanza di 15 anni, il reclamante ha semplicemente introdotto alla competente pretura un’istanza di modifica di misure a protezione dell’unione coniugale, non di divorzio e non di disconoscimento della paternità) e permettergli il suo reinserimento sociale nel nostro paese, escludendo o riducendo l’alto rischio di commissione di nuovi reati e/o di fuga.

                                         Ciò ove più si pensi che, come accertato dalla Corte del merito, in passato, egli, pur avendo un attività lavorativa e malgrado pendesse su di lui una precedente condanna, non si è trattenuto dal ricadere nel crimine, dimostrando una colpa giudicata grave.

                                         Oggi come allora, il qui reclamante nel nostro paese vanta la sola vicinanza del fratello, disposto ad ospitarlo provvisoriamente, e della madre, che per le sue condizioni di salute, si trova ricoverata in una casa anziani. Legami questi che in passato (e non troppo lontano nel tempo), non lo hanno trattenuto dal rendersi irreperibile alle nostre autorità e dal delinquere.

                                         Ancora oggi la sua attuale compagna, di origine ucraina, e il di lei figlio, con i quali il reclamante vorrebbe riunirsi, vivono all’estero, ed è all’estero che egli ha trascorso lunghi soggiorni, senza per finire domiciliarsi nel nostro paese ancora prima del suo arresto.

                                         Tenuto conto di ciò e delle ripetute condanne di RE 1 (che lo ha visto ricadere nell’illecito agire, in parte dopo poco più di un anno e mezzo dalla sua liberazione condizionale e in parte, per quanto attiene al reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento, già nel periodo di prova di tale liberazione) la prognosi circa il pericolo di fuga, per quanto attiene al trasferimento in sezione aperta, e di recidiva non solo in caso di trasferimento in sezione aperta ma anche in caso di liberazione condizionale, non può non essere che sfavorevole.

 

                                         Gli elementi positivi relativi al comportamento in carcere e al suo impegno lavorativo, oltre che la prospettata attività lavorativa e la disponibilità ad essere alloggiato presso il fratello, non sono tali da modificare, in una ponderazione degli elementi rilevanti e pertinenti, la prognosi negativa, già formulata dalla Corte del merito e che pesa sul reclamante in ragione del suo passato e della gravità dei reati per i quali è stato condannato.

                                         Pertanto l’elevato rischio di recidiva e il pericolo di fuga appurato dai giudici di prime cure nel febbraio 2015 e, confermato dal giudice dei provvedimenti coercitivi nel luglio 2015, anche per questa Corte non appare eliminato o ridotto in modo sostanziale dalla situazione prospettata per il reclamante in caso di trasferimento in sezione aperta rispettivamente nel caso di liberazione condizionale.

                                         La decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi qui impugnata è quindi sostenibile e merita tutela. Di conseguenza il reclamo è respinto.

 

 

                                   7.   7.1.

                                         Il reclamante, nel proprio gravame, ha chiesto di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, in relazione alla procedura davanti a questa Corte.

 

                                         7.2.

                                         A seguito dell’entrata in vigore del CPP l’1.01.2011, si è reso necessario adattare il diritto cantonale al diritto federale.

                                         In materia di assistenza giudiziaria è stata abrogata la legge (cantonale) del 3.06.2002 sul patrocinio d'ufficio e sull’assistenza giudiziaria (Lag), è stata modificata la LEPM (con l'abolizione del cpv. 2 dell'art. 11 che lasciava al giudice dell'applicazione della pena la competenza a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio d'ufficio e al gratuito patrocinio) ed è stata emanata una nuova legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) del 15.03.2011 (in vigore retroattivamente all’1.01.2011), tendente a disciplinare questi due istituti nelle materie in cui i cantoni hanno mantenuto la loro competenza a legiferare.

                                         È il caso dell'esecuzione delle pene e delle misure in base all'art. 439 cpv. 1 CPP, e in particolare delle procedure davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di applicazione della pena (cfr. Messaggio n. 6407 del 12.10.2010 sulla LAG, p. 1).

                                         In una recente sentenza il Tribunale federale ha infatti ricordato che la procedura della liberazione condizionale e le vie di ricorso non sono direttamente regolate dal CPP (decisione TF 6B_719/2014 del 21.4.2015, consid. 1.1.).

 

                                         Giusta l'art. 10 LAG l'autorità competente a concedere l'assistenza giudiziaria e a designare il patrocinatore d'ufficio è quella del merito: da questa norma discende la competenza di questa Corte a decidere sull'istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata in questa sede dal qui reclamante, in base alle normative in vigore dall’1.01.2011.

 

                                         Il diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio discendono dall’art. 2 LAG e dall'art. 29 cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura, se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo, ed al gratuito patrocinio, qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

 

                                         7.3.

                                         La procedura di liberazione condizionale è attivata non su istanza del detenuto, bensì d’ufficio, al sopraggiungere della scadenza dei 2/3 di pena e consta di vari dettagliati preavvisi prodotti dalle competenti autorità e dall’approfondito apprezzamento, tra l’altro, della condotta oggettivamente tenuta dal condannato nel corso della carcerazione.

                                         L’istanza che tende, oltre al beneficio della gratuità della procedura, anche all’ammissione al gratuito patrocinio, deve essere adeguatamente motivata e sostanziata.

                                         Trattandosi, nel caso della liberazione condizionale, di una procedura condotta d’ufficio, che pone delle condizioni precise nel rispetto dei diritti del detenuto, l’assistenza di un legale risulta necessaria solo in casi particolari.

                                         Ora, nel caso concreto, considerata la situazione economica del reclamante, e ritenuto che nella procedura di merito gli è stato riconosciuto un difensore d’ufficio, si può ammettere la realizzazione della prima condizione dell’assistenza giudiziaria (ovvero l’assenza dei mezzi necessari). Problematica, risulta invece essere l’altra condizione, ovvero la probabilità di successo del gravame. Stante l’esistenza di una prognosi altamente sfavorevole a fronte del passato recidivistico e della precaria situazione personale ed economica del qui reclamante così come valutata dalla Corte del merito a 5 mesi dalla decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi, pure sfavorevole, un esito positivo appariva d’acchito non realizzabile. Trattandosi inoltre, per quanto attiene alla liberazione condizionale, di una procedura condotta d’ufficio, l’assistenza di un legale risulta necessaria solo in casi particolari, situazione questa non realizzata nel caso concreto.

                                         Di conseguenza in questa sede viene unicamente riconosciuta la gratuità della procedura.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art.74 ss, 86 CP, 379 ss., 393 ss., 439 CPP, 10 e 12 LEPM, il REPM, Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, la LAG ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

 

                                   3.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

                                   4.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

                                   5.   Intimazione:

 

 

per conoscenza:

-      Direzione delle Strutture carcerarie cantonali, Lugano;

-      Ufficio dell’assistenza riabilitativa, Lugano.

 

 

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera