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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 14/17.8.2015 presentato da
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RE 1, già in, patr. da: PR 1, , |
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contro |
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la decisione 6.8.2015 del procuratore pubblico Andrea Gianini con cui ha respinto la sua istanza di revoca del blocco a registro fondiario sulle part. PPP n. __________ e n. __________, fondo base n. __________ RFD __________, di proprietà di PI 46 (patr. da: avv. PR 38, __________), nel contesto dell’inc. MP 2009.287; |
richiamati gli scritti 26/27.8.2015 e 22/23.10.2015 (duplica) di PI 1 (patr. da: avv. PR 2, __________) – che ha comunicato di non avere osservazioni –, 26/27.8.2015 di PI 6 (patr. da: avv. PR 6, __________) – che, senza osservazioni, si è rimesso al giudizio di questa Corte –, 4.9.2015 e 26.10.2015 (duplica) del magistrato inquirente – che, esposte le sue considerazioni, ha postulato la reiezione dell’impugnativa –, 7/8.9.2015 e 2/3.11.2015 (duplica) del PI 25 (patr. da: avv. PR 22, __________) – che, osservato, ha chiesto il non accoglimento del ricorso –, 7/8.9.2015 e 5/6.11.2015 (duplica) della PI 39 (rappr. dal liquidatore fallimentare avv. __________, __________) – che, indicate le sue ragioni, ha parimenti domandato la reiezione del reclamo –, 7/8.9.2015 della PI 45 (patr. da: avv. PR 37, __________) – che, senza osservazioni, si è rimessa al giudizio di questa Corte –, 14/15.9.2015 e 30.10/2.11.2015 (duplica) di PI 46 – che, osservato, ha postulato il non accoglimento del gravame – e 20/21.10.2015 (replica) di RE 1 – che si è confermato nelle sue allegazioni –;
preso atto che gli ulteriori interessati, interpellati il 24.8.2015, non si sono pronunciati;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Il 3.12.2009, nel contesto del procedimento penale promosso nei confronti, tra gli altri, di PI 46 e di PI 2 – azionisti e direttore generale rispettivamente direttore generale sostituto della PI 39 (fallita il 22.12.2009) – per (anche) reati contro il patrimonio, l’allora procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi ha disposto il sequestro, concretizzatosi con il blocco a registro fondiario, delle part. PPP n. __________ e n. __________, fondo base n. __________ RFD __________, di proprietà di PI 46.
b. Il 6.6.2011 RE 1, già impiegato presso la PI 39, imputato nel medesimo procedimento penale, ha promosso una causa arbitrale nei confronti di PI 46 – che in data 15.11.2007 gli aveva venduto il 7.5% del capitale azionario dell’istituto bancario (pari a 840 azioni) per la somma di CHF 934'080.-- – chiedendo l’annullamento del contratto di compravendita con contestuale restituzione del prezzo corrisposto.
Il procedimento è sfociato nel lodo arbitrale 19.6.2013 con cui l’arbitro unico avv. __________ ha accertato che il noto contratto di compravendita non obbligava RE 1 perché viziato dal dolo di PI 46, il quale è stato condannato al pagamento a favore di RE 1 dell’importo di CHF 934'080.-- quale restituzione del prezzo versato, oltre interessi [decisione confermata in data 11.2.2014 dall’Alta Corte (inc. TF 4A_377/2013)].
Il 15.11.2013 il pretore del distretto di __________, preso atto del lodo arbitrale 19.6.2013 quale titolo di credito, ha disposto il sequestro, in applicazione dell’art. 271 cpv. 1 cifre 1, 2, 4 e 6 LEF, della PPP n. __________ e della quota R della PPP n. __________, fondo base n. __________ RFD __________, intestate ad PI 46 e, inoltre, di ogni bene mobile, titoli-cartevalori (nei limiti della pignorabilità) presso l’appartamento del debitore, fino a concorrenza del credito di CHF 934'080.--, oltre interessi, e di CHF 72'545.-- (tasse, spese e ripetibili in seguito al lodo arbitrale), oltre interessi.
Il 22.5.2014 i predetti fondi, sotto sequestro, sono stati pignorati.
Di seguito, il 27.11.2014 RE 1 ha chiesto al competente Ufficio di esecuzione la realizzazione dei beni immobili pignorati.
Il 24.2.2015 l’Ufficio di esecuzione gli ha comunicato che, in ragione del blocco disposto dal magistrato inquirente, la procedura di realizzazione rimaneva sospesa fino a revoca del blocco stesso.
c. Con istanza 9/10.3.2015 RE 1, riassunti i fatti e trasmessi gli atti a sostegno della domanda, tra i quali la copia del lodo arbitrale 19.6.2013, ha chiesto al procuratore pubblico la revoca del blocco a registro fondiario, per permettere all’Ufficio di esecuzione la realizzazione dei fondi oggetto di pignoramento.
d. Con pronuncia 6.8.2015 il magistrato inquirente ha respinto l’istanza: secondo costante giurisprudenza (DTF 115 III 1, 120 IV 365, 131 III 652 e 139 III 44) il sequestro penale aveva il sopravvento su qualsiasi misura adottata in applicazione della LEF.
e. Con gravame 14/17.8.2015 RE 1 postula che, in suo accoglimento, sia fatto ordine al pubblico ministero di revocare il blocco a registro fondiario sulle PPP n. __________ e n. __________, fondo base n. __________ RFD __________, intestate ad PI 46.
Il reclamante, ricordati i fatti, contesta che il sequestro penale prevalga sulle misure secondo la LEF: giusta l’art. 71 cpv. 3 CP il sequestro non fonderebbe alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell’ambito dell’esecuzione forzata, come avrebbe confermato anche il Tribunale federale [DTF 126 I 97 consid. d)dd)]. Nel caso di specie, non essendo stato sequestrato provento di reato, non ci sarebbe alcun privilegio nei confronti del sequestro penale. La giurisprudenza menzionata dal magistrato inquirente nella decisione impugnata non sarebbe pertinente.
Delle ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni e delle dupliche, si dirà se necessario in seguito.
in diritto
1. Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
2. 2.1.
Il gravame inoltrato il 14/17.8.2015 contro la decisione 6.8.2015 in materia di (dis-)sequestro è proponibile (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, 2. ed., art. 263 CPP n. 68; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 2. ed., art. 263 CPP n. 27; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 15) e tempestivo [siccome presentato nel termine di dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP)].
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
2.2.
RE 1, parimenti imputato nel procedimento penale in questione, ha presentato l’istanza di dissequestro quale creditore di PI 46 in ragione del lodo arbitrale 19.6.2013, con cui l’arbitro unico, accertato che il contratto di compravendita 15.11.2007 era viziato da dolo, ha condannato PI 46 al pagamento a suo favore della somma di CHF 934'080.-- quale restituzione del prezzo versato, oltre interessi [decisione confermata l’11.2.2014 dall’Alta Corte (inc. TF 4A_377/2013)].
Al reclamante può essere riconosciuta la qualità di terzo aggravato da atti procedurali [art. 105 cpv. 1 lit. f CPP (decisione TF 1B_212/2014 del 14.10.2014 consid. 2.2.; BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 105 CPP n. 28; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 105 CPP n. 8; N. SCHMID – StPO Praxiskommentar, 2. ed., art. 105 CPP n. 9)]: il mantenimento della misura provvisionale blocca infatti la realizzazione dei fondi e quindi il proseguimento della procedura esecutiva nei confronti di PI 46, suo creditore in considerazione del noto lodo arbitrale.
RE 1, in queste circostanze, che gli impediscono di vedere soddisfatto il suo credito, ha di conseguenza un interesse giuridicamente protetto in applicazione dell’art. 382 CPP (in combinazione con l’art. 105 cpv. 2 CPP) all’annullamento o alla modifica della decisione del magistrato inquirente con la quale ha mantenuto il sequestro, che si concretizza nel blocco a registro fondiario dei fondi di proprietà di PI 46, suo creditore.
Il Tribunale federale – sulla questione inerente ai conflitti tra misure conservative penali ed esecutive, di cui si dirà a breve – ammette peraltro esplicitamente la facoltà per l’amministrazione del fallimento o per i singoli creditori di impugnare la decisione penale concernente segnatamente il sequestro (decisione TF 5A_893/2010 del 5.5.2011 consid. 2.1.; DTF 131 III 652 consid. 3.1.).
Di modo che RE 1 è legittimato a contestare la pronuncia 6.8.2015 del magistrato inquirente in materia di (dis-)sequestro.
2.3.
Il gravame è – in questa situazione – ricevibile in ordine.
3. 3.1.
A’ sensi dell’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure confiscati (d).
Il sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha di conseguenza lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – tra le altre cose – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione di confisca, restituzione oppure devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio giusta l’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B_1/2015 del 19.3.2015 consid. 3.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 15 ss.].
Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà ex art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art. 197 CPP – solo se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (decisioni TF 1B_212/2014 del 14.10.2014 consid. 3.2.; 1B_193/2014 del 2.9.2014 consid. 2.1.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare per gli incombenti di istruttoria e, poi, di giudizio (decisione TF 1B_109/2015 del 3.6.2015 consid. 2.1.; decisione TPF BB.2015.29 del 10.9.2015 consid. 3.2.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor art. 263-268 CPP n. 11 ss.).
La decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori patrimoniali sequestrati giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267 CPP.
3.2.
In caso di sequestro di immobili (come descritti all’art. 655 cpv. 2 CC) è disposto un blocco al registro fondiario; il blocco – che concerne unicamente i diritti reali relativi all’immobile stesso e non il suo utilizzo materiale e/o la sua amministrazione o i suoi frutti (Commentario CPP – E. MELI, art. 266 CPP n. 4) e che è indirizzato al competente Ufficio del registro fondiario, che viene istruito a non formalizzare alcun atto di disposizione sul fondo in questione (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 266 CPP n. 8; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 266 CPP n. 5) – è menzionato nel registro (art. 266 cpv. 3 CPP).
4. 4.1.
Giusta l’art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca [nei confronti dell’imputato oppure nei confronti di terzi (in quest’ultimo caso alle condizioni secondo l’art. 70 cpv. 2 CP)] dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato oppure erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (DTF 140 IV 57 consid. 4.1.1.).
La confisca è assicurata con il sequestro giusta l’art. 263 CPP.
4.2.
Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili (siccome consumati, dissimulati o alienati), il giudice ordina – secondo l’art. 71 cpv. 1 CP – in favore dello Stato un risarcimento equivalente, allo scopo di impedire “(…) che colui il quale si è liberato dei valori patrimoniali soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati” (FF 1993 III 221; decisioni TF 6B_236/2015 del 30.4.2015 consid. 1.4.1.; 1B_1/2015 del 19.3.2015 consid. 3.1.; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.).
La competente autorità – in applicazione dell’art. 71 cpv. 3 prima frase CP – in vista dell’esecuzione può sequestrare i valori patrimoniali dell’interessato (imputato oppure, anche, entro certi limiti, terza persona) “(…), prodotto diretto o indiretto del reato, come pure quelli di provenienza lecita fino a concorrenza dell’importo presumibile del provento del reato [decisioni TF 1B_175/2015 del 10.8.2015 consid. 3.2.; 1B_114/2015 dell’1.7.2015 consid. 4.4.1.]. Spetta poi al giudice, sulla base dei risultati della procedura d’assunzione delle prove, ordinare una confisca, oppure, oltre a questa misura, mantenere il sequestro a copertura di un risarcimento compensativo pronunciato” (FF 1993 III 223; decisioni TF 1B_175/2015 del 10.8.2015 consid. 3.2.; 1B_170/2015 del 29.6.2015 consid. 3.1.; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, 2. ed., art. 71 CP n. 3; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, 3. ed., art. 70/71 CP n. 69).
Il risarcimento compensativo, quale provvedimento sostitutivo della confisca a’ sensi dell’art. 70 cpv. 1 CP (decisione TF 1B_40/2014 del 15.4.2014 consid. 5.1.2.; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, op. cit., art. 70/71 CP n. 65; N. SCHMID, Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, 2. ed., art. 70-72 CP n. 99) qualora i valori patrimoniali provento di reato non sono più reperibili [“In ragione del suo carattere sussidiario, il risarcimento compensativo può essere pronunciato soltanto se, qualora i valori patrimoniali fossero stati disponibili, la confisca sarebbe stata pronunciata. Può quindi essere pronunciato l’ordine di risarcimento compensativo anche nei confronti di un terzo presso il quale sarebbero stati confiscati i valori patrimoniali dai quali egli si è separato” (FF 1993 III 221 s.)], presuppone che i valori siano pervenuti all’interessato dal sequestro. L’esigenza di detto presupposto – esistenza di un indebito profitto di carattere patrimoniale – è attestata dallo scopo del risarcimento, che impedisce che colui che si è liberato dei valori patrimoniali soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati [“il crimine non paga” (decisione TF 6B_1099/2014 del 19.8.2015 consid. 2.2.; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.)], circostanza che implica necessariamente che detti valori gli siano pervenuti. L’ottenimento di un valore patrimoniale (che può concretizzarsi parimenti nella diminuzione dei passivi) è di conseguenza indispensabile (StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, op. cit., art. 71 CP n. 1).
Questa conclusione è confermata dal Tribunale federale che, negando il vincolo di solidarietà tra gli autori di un reato al risarcimento compensativo, ritiene che ciascuno sia responsabile soltanto per quanto ha ricevuto, soluzione che – oltre che per ragioni giuridiche (la legge non prevede in effetti un vincolo di solidarietà) – si giustifica per motivi logici [DTF 119 IV 17 consid. 2b): “Si, à la suite d'une infraction, un seul des participants acquiert un avantage illicite et qu'il le conserve en nature, il est évident que la confiscation ne pourra être prononcée qu'à son encontre et que les autres participants ne pourront pas être frappés d'une telle mesure. Il a été rappelé que la créance compensatrice a pour but de traiter celui qui a disposé de l'avantage illicite de la même manière que s'il l'avait conservé. Si un seul des participants a reçu l'avantage illicite et en a disposé pour lui-même, il est évident que c'est lui qui doit être astreint à une créance compensatrice et que l'on ne saurait s'adresser aux autres, puisque cela reviendrait à les désavantager du seul fait que le bien n'a pas été conservé en nature. Cela irait à l'encontre du but de la créance compensatrice, qui n'est qu'un substitut de la confiscation en nature, et qui ne doit, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient.” (DTF 140 IV 57 consid. 4.3.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, op. cit., art. 71 CP n. 1; N. SCHMID, Kommentar, op. cit., art. 70-72 CP n. 111)].
Il fatto che l’accusatore privato abbia sofferto un danno in considerazione dei reati ipotizzati non è, di per sé, sufficiente per ordinare il sequestro a fini di risarcimento compensativo: questa è infatti questione soltanto di carattere civile secondo gli art. 41 ss. CO (decisione TF 6B_938/2013 del 10.2.2014 consid. 1.3.1.; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, op. cit., art. 73 CP n. 6 ss.).
4.3.
La realizzazione di oggetti confiscati in virtù di leggi d’ordine penale o fiscale oppure in virtù della legge dell’1.10.2010 sulla restituzione degli averi di provenienza illecita ha luogo secondo le disposizioni delle relative leggi federali o cantonali (art. 44 LEF).
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, nel suo giudizio del 23.3.2015 (consid. 5., inc. 15.2014.138), ha esposto – con riferimento alla giurisprudenza del Tribunale federale – che questa riserva di legge vale per la confisca di oggetti pericolosi (art. 69 CP) o di valori patrimoniali (art. 70, 72 CP) [decisione TF 5A_893/2010 del 5.5.2011 consid. 2.2.] e, anche, per i sequestri penali eseguiti a garanzia di una futura confisca o restituzione ai danneggiati (art. 263 cpv. 1 lit. c-d CPP) [DTF 131 III 652 consid. 3.1.] [cfr. anche decisione TF 5A_150/2015 del 4.6.2015 consid. 5.2.2.; DTF 120 IV 365 2.a); 115 III 1 consid. 3.a); ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 28; N. SCHMID, Kommentar, op. cit., art. 70-72 CP n. 174]. Ha aggiunto che si tratta di misure provvisionali destinate a garantire una prospettata (o prospettabile) espropriazione dell’attivo patrimoniale sequestrato a favore dello Stato o del danneggiato, espropriazione che sottraendolo al patrimonio del suo proprietario o titolare attuale (solitamente l’imputato o il condannato) specularmente lo porrà al di fuori della portata dei suoi creditori. In questo senso il diritto penale, in ragione della riserva dell’art. 44 LEF, conferisce allo stato o al danneggiato un diritto di distrazione a scapito degli altri creditori, in deroga al principio esecutivo del pari trattamento dei creditori (art. 219 cpv. 4 LEF). La Camera di esecuzione e fallimenti ha sottolineato che non entra nel campo di applicazione dell’art. 44 LEF il sequestro conservativo in vista dell’esecuzione del risarcimento equivalente giusta l’art. 71 cpv. 3 CP, risarcimento che va fatto valere secondo le disposizioni della LEF, visto il chiaro tenore dell’art. 71 cpv. 3 CP (decisione TF 1B_458/2013 del 6.3.2014 consid. 2.2.), lex specialis rispetto all’art. 44 LEF [DTF 126 I 97 consid. 3.d)bb)].
Si ha quindi che, secondo la giurisprudenza federale e cantonale, nel corso di un procedimento penale un’eventuale realizzazione forzata secondo la LEF di beni sequestrati in applicazione delle norme penali è – di principio (ma: art. 71 cpv. 3 CP) – esclusa, riservata un’autorizzazione della competente autorità penale, che decide sulle condizioni e sugli effetti della misura penale. La loro “realizzazione”, ovvero la loro sorte, è infatti disciplinata dal diritto penale (art. 44 LEF). Le autorità di esecuzione e fallimenti sono vincolate dalle decisioni dell’autorità penale, a meno che esse siano manifestamente nulle (sentenza CEF 15.2014.138 del 23.3.2015 consid. 5.1.). Riservati i casi di nullità, gli Uffici di esecuzione e fallimenti non hanno di conseguenza il diritto di opporre ad una decisione penale una propria decisione dal contenuto contrario (decisioni TF 5A_150/2015 del 4.6.2015 consid. 5.2.2.; 5A_893/2010 del 5.5.2011 consid. 2.1.; DTF 139 III 44 consid. 3.2.1.; 131 III 652 consid. 3.).
5. 5.1.
Il diritto di essere sentito ex art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost. – garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame, riservato il caso in cui l’autorità di ricorso goda di pieno potere d’esame e davanti ad essa la parte sia reintegrata nell’esercizio dei diritti che le erano stati negati (cfr., nondimeno, con riferimento alla giurisdizione di reclamo, decisione TF 1B_604/2011 del 7.2.2012 consid. 2.3.) – comprende, oltre tra le altre facoltà al diritto di esprimersi prima che una decisione sia presa, di fornire prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di farsi rappresentare o assistere e, ancora, di poter consultare gli atti, il diritto di ottenere una decisione motivata.
L’obbligo di motivazione (art. 80 cpv. 2 prima frase CPP) impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre pertanto l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un’istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 6B_1001/2015 del 29.12.2015 consid. 13.2.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 80 CPP n. 2).
Questi principi devono essere ossequiati, evidentemente, anche in relazione alla motivazione di un ordine di sequestro (Commentario CPP – E. MELI, art. 263 CPP n. 6) e – più in generale – di una decisione in tema di sequestro, sebbene l’art. 263 cpv. 2 prima frase CPP esiga una motivazione soltanto succinta. La motivazione deve comunque esprimersi sugli elementi essenziali per il controllo della legalità della misura: l’ordine deve indicare gli indizi di reato a carico dell’imputato, la connessione tra il reato ipotizzato e l’oggetto del sequestro in relazione alle necessità (o funzioni) probatorie e/o di confisca (Commentario CPP – E. MELI, art. 263 CPP n. 7) e gli elementi comprovanti la sua proporzionalità. Si deve aggiungere che, con il trascorrere del tempo, la “verosimiglianza” di una confisca, garantita in corso di procedura dalla misura del sequestro, deve essere valutata con maggior rigore rispetto all’inizio del procedimento (decisione TF 1B_1/2015 del 19.3.2015 consid. 3.1.; decisione TPF BB.2015.29 del 10.9.2015 consid. 3.2.), momento in cui le esigenze probatorie sono differenti (e minori) per rapporto alle sue fasi successive (Commentario CPP – E. MELI, art. 263 CPP n. 3). Postulato, questo, che si riflette necessariamente anche sui requisiti di motivazione di una decisione che mantiene la misura cautelare: al magistrato inquirente, con il passare del tempo, incombe un obbligo accresciuto di motivazione, che deve riferirsi a tutti gli elementi a sostegno del provvedimento coercitivo.
5.2.
Si è detto che un sequestro ordinato dal procuratore pubblico blocca la realizzazione di un fondo secondo la LEF (art. 44 LEF), riservato il caso di un sequestro conservativo in vista dell’esecuzione di un risarcimento equivalente ex art. 71 cpv. 3 CP, risarcimento che va fatto valere secondo le disposizioni della LEF (decisione TF 1B_458/2013 del 6.3.2014 consid. 2.2.).
La decisione impugnata non effettua la predetta distinzione: si limita ad addurre che il sequestro penale ha il sopravvento su qualsiasi misura pronunciata in applicazione della LEF. Questa conclusione, come esposto più sopra, è nondimeno imprecisa.
Il procuratore pubblico, nella pronuncia 6.8.2015, non ha indicato la finalità del sequestro in essere. Nelle osservazioni 4.9.2015 al gravame ha precisato che il blocco delle quote PPP n. __________ e n. __________, fondo base n. __________ RFD __________, intestate ad PI 46 andava inteso ai sensi degli art. 263 ss. CPP: questi attivi erano utilizzati quali mezzi di prova (art. 263 cpv. 1 lit. a CPP), per garantire spese procedurali, multe o indennità (art. 263 cpv. 1 lit. b CPP), per risarcire i danneggiati oppure per essere confiscati dall’autorità giudicante (art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [p. 3].
Non ha fatto alcun esplicito riferimento alla finalità di cui all’art. 71 cpv. 3 CP. Non si può però non chiedersi se lo scopo indicato in “per risarcire i danneggiati” non sia stato inteso secondo detta norma. Il risarcimento ai danneggiati è tuttavia questione differente dalla restituzione ai danneggiati giusta l’art. 263 cpv. 1 lit. c CPP, norma che deve essere interpretata in relazione all’art. 267 (cpv. 1/2) CPP e all’art. 70 cpv. 1 in fine CP (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 263 CPP n. 48; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 2/10/20 s.; N. SCHMID – StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 263 CPP n. 3).
Il sequestro non può peraltro avere finalità di risarcimento del danno causato dal reato: come riporta E. MELI (in Commentario CPP, art. 263 CPP n. 1), citando la giurisprudenza dell’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto e dell’allora Camera dei ricorsi penali, che continua a mantenere la sua validità anche con il nuovo diritto, “il risarcimento compensativo previsto all’art. 71 CP è cosa diversa dal risarcimento del danno causato alle eventuali vittime, questione di carattere meramente civile che – laddove possibile – viene sì decisa dalla prima istanza penale ma contestualmente all’accertamento di, eventuale, colpevolezza”.
Gli averi sequestrati giusta l’art. 71 cpv. 3 CP, per assicurare in favore dello Stato un risarcimento compensativo, non devono necessariamente avere un nesso con il reato perseguito: il provvedimento a’ sensi dell’art. 71 cpv. 3 CP si differenzia dunque dal sequestro al fine di confisca (art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) e dal sequestro al fine di restituzione (art. 263 cpv. 1 lit. c CPP in relazione con gli art. 70 cpv. 1 e 73 cpv. 1 lit. b CP), per i quali deve sussistere un nesso tra quanto sequestrato e il reato (decisioni TF 1B_208/2015 del 2.11.2015 consid. 4.3.; 1B_343/2015 del 7.10.2015 consid. 4.; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.; decisione TPF BB.2015.29 del 10.9.2015 consid. 5.1.). Il sequestro secondo l’art. 71 cpv. 3 CP, diversamente dal sequestro allo scopo di confisca, non è la premessa di una confisca: per le pretese risarcitorie è infatti prevista la via esecutiva, con la precisazione che il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell’ambito dell’esecuzione forzata, trattandosi di un credito di terza classe (decisione TF 1B_208/2015 del 2.11.2015 consid. 4.3.).
La restituzione ai danneggiati (art. 263 cpv. 1 lit. c CPP) è quindi finalità differente dal risarcimento secondo l’art. 71 cpv. 3 CP.
La questione non è meramente accademica. Qualora il sequestro dei noti mappali fosse stato disposto, premesso che ne fossero e ne siano ancora oggi dati i presupposti di legge, in applicazione dell’art. 71 cpv. 3 CP, esso non potrebbe ostare alla realizzazione dei fondi, ovvero alla continuazione della procedura esecutiva promossa da RE 1 contro PI 46.
Si impone dunque di annullare la pronuncia 6.8.2015 del pubblico ministero e di ritornargli gli atti affinché chiarisca, motivando, la finalità precisa del sequestro in essere, circostanza che – a distanza di sei anni da quando è stato disposto – si può certamente pretendere. Si deve peraltro aggiungere che, qualora nel corso del procedimento penale muti la finalità del sequestro, deve essere revocato l’ordine originario di sequestro e deve essere emanato un nuovo ordine con l’indicazione della modificata finalità, di modo che possa essere impugnato dagli interessati dallo stesso (decisione TPF BB.2014.169 del 14.9.2015 consid. 6.3.).
Il procuratore pubblico si esprimerà poi nuovamente sull’istanza di dissequestro presentata da RE 1. A proposito del credito di quest’ultimo nei confronti di PI 46 si deve aggiungere che un credito può essere sequestrato [StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, op. cit., art. 70 CP n. 2; decisione TF 6B_2/2012 dell’1.2.2013 consid. 8.4.; decisione CRP 60.2013.68 del 4.12.2013 consid. 6.3., giudizio confermato il 5.2.2014 dall’Alta Corte (inc. TF 1B_3/2014)], di modo che il magistrato inquirente valuterà se procedere in questo senso (in particolare se il sequestro delle particelle sia in essere con lo scopo di cui all’art. 71 cpv. 3 CP e quindi non impedisca la realizzazione secondo le norme LEF).
6. Il gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, parzialmente vincente, adeguate ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 70 ss. CP e ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è parzialmente accolto.
§ La decisione 6.8.2015 del procuratore pubblico Andrea Gianini, nel contesto dell’inc. MP 2009.287, è annullata.
§§ Gli atti dell’inc. MP 2009.287 sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi incombenti ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, già in __________, CHF 500.-- (cinquecento) a titolo di ripetibili.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera