Incarto n.
60.2015.29

 

Lugano

11 febbraio 2015/asp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 17/26.01.2015 presentata da

 

 

 

RE 1

 

 

tendente ad ottenere la trasmissione di due rapporti allestiti dalla polizia;

 

 

premesso che la richiesta datata 15.01.2015, spedita il 17.01.2015, è giunta al Ministero pubblico il 21.01.2015, che l’ha trasmessa alla Pretura penale cui è giunta il 23.01.2015, che a sua volta l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 23/26.01.2015, senza formulare osservazioni in merito;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che a seguito della denuncia/querela 9/10.09.2013 sporta da PI 3 nei confronti di RE 1 per le ipotesi di reato di sequestro di persona e rapimento, sottrazione di minorenne e violazione del dovere di assistenza o educazione in relazione alla scomparsa di quest’ultima unitamente al figlio minorenne __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato nel decreto di accusa 11.09.2014 mediante il quale il procuratore pubblico Nicola Respini ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale RE 1 siccome ritenuta colpevole di sottrazione di minorenne giusta l’art. 220 CP "per avere sottratto il figlio minorenne (…) al padre PI 3 che esercita l’autorità parentale congiunta (…)" ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di novanta aliquote da CHF 110.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 9'900.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, alla multa di CHF 300.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, non revocando il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di trenta aliquote giornaliere da CHF 120.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 3'600.--, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 10.06.2013, ma prolungandone il periodo di prova di un anno, e meglio come descritto nel DA __________;

 

 

                                         che l’8.01.2015 il giudice della Pretura penale Sonia Giamboni Tommasini ha dichiarato definitivo il summenzionato decreto di accusa, stralciando dai ruoli il procedimento penale susseguente al medesimo (inc. __________);

 

 

                                         che con la presente istanza RE 1 chiede di ottenere la trasmissione di due rapporti di polizia allestiti dall’ispettore Mantovani nell’ambito del citato procedimento penale necessitandoli urgentemente per una (non meglio precisata) udienza (doc. CRP 1.a);

 

 

                                         che, come esposto in entrata, la Pretura penale non ha formulato osservazioni in merito alla presente richiesta;

 

 

                                         che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 3, accusatore privato nel procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato nel DA __________, essendo la qui istante stata parte (in qualità di imputata) al medesimo;

 

 

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

 

 

                                         che nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di imputata) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

 

 

                                         che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

 

 

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);

 

 

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

 

 

                                         che nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di RE 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, dei due rapporti di polizia richiesti, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessata personalmente in veste di parte;

 

 

                                         che a ciò aggiungasi che essa necessiterebbe tale documentazione nell’ambito di una (non meglio specificata) udienza;

 

 

                                         che di conseguenza il "rapporto richiesta accertamento tecnico di telefonia mobile" 13.09.2013 (AI 6) e il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 27.05.2014 (AI 19) vengono trasmessi, in copia, alla qui istante unitamente alla presente decisione;

 

 

                                         che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo la qui istante già stata parte al summenzionato procedimento penale nel frattempo archiviato.

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera