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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 14.08.2015 – completata il 21/22.09.2015 – presentata da
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IS 1 |
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tendente ad ottenere copia degli atti di un incarto penale nel frattempo archiviato; |
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito della querela 18/24.10.2013 sporta da PI 1 nei confronti dell’ex compagno IS 1 per l’ipotesi di reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento riguardo al mancato versamento del contributo alimentare mensile pari a CHF 780.-- stabilito dal pretore a favore della figlia __________, relativi ai mesi di agosto, settembre e ottobre 2013, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato nel decreto di abbandono 12.11.2014 emanato dal procuratore pubblico Andrea Pagani, non essendo adempiute le condizioni soggettive del reato ipotizzato (ABB __________).
2. ll 18/19.11.2014 PI 1 ha impugnato presso questa Corte il summenzionato decreto, postulandone l’annullamento (inc. CRP __________).
In data 23.02.2015 questa Corte ha stralciato dai ruoli il suddetto procedimento penale, poiché divenuto privo d’oggetto (inc. CRP __________). L’ABB __________ è quindi passato in giudicato.
3. Con la presente istanza – completata su richiesta 18.08.2015 di questa Corte il 21/22.09.2015 – IS 1 postula di ottenere la trasmissione, in copia, dell’incarto CRP __________ "(…) in quanto mi serve per una causa" (scritto di emendamento 21/22.09.2015, doc. CRP 4).
4. Questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 1, reclamante nel procedimento penale di cui all’incarto CRP __________ nel frattempo archiviato, essendo il qui istante stato parte (in qualità di imputato/parte opponente) al medesimo.
5. 5.1.
L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
5.2.
Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato/parte opponente) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10).
Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).
Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
6. Nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di precisare ai fini di quale causa egli necessiterebbe la documentazione richiesta – appare, di principio, dato un interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, degli atti istruttori dell’incarto in questione (corrispondente in sostanza allo scambio degli allegati e alla relativa decisione), poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte.
A ciò aggiungasi che trattasi in ogni caso di documentazione che questa Corte aveva già intimato al qui istante e quindi può nuovamente essere trasmessa, eccettuata la documentazione bancaria relativa all’accusatrice privata, a tutela della sua sfera privata/personale (essendo alla presenza di dati sensibili).
Di conseguenza copia della seguente documentazione dell’incarto penale CRP __________, ovverossia:
- reclamo 18/19.11.2014 [senza allegati] (doc. CRP 1);
- termine per osservazioni 20.11.2014 (doc. CRP 2);
- osservazioni 21.11.2014 del procuratore pubblico (doc. CRP 3);
- osservazioni 26.11./1.12.2014 di IS 1 [con allegati] (doc. CRP 4);
- scritto 1.12.2014 di questa Corte (doc. CRP 5);
- replica 3/5.12.2014 di PI 1 [senza allegato] (doc. CRP 6);
- scritto 5.12.2014 di questa Corte (doc. CRP 7);
- osservazioni di duplica 9.12.2014 del procuratore pubblico (doc. CRP 8);
- osservazioni di duplica 11/15.12.2014 di IS 1 (doc. CRP 9);
- scritto 18.12.2014 di PI 1 [senza allegati] (doc. CRP 10);
- sentenza 23.02.2015 della Corte dei reclami penali (inc. CRP __________),
viene trasmessa all’istante unitamente alla presente decisione.
7. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante già stato parte al procedimento penale in questione nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera