Incarto n.
60.2015.331

 

Lugano

5 novembre 2015/mr

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 18/23.09.2015 presentata da

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere l’autorizzazione a visionare un incarto penale, nel frattempo archiviato, che lo concerne personalmente;

 

 

premesso che la richiesta è stata consegnata brevi manu al Ministero pubblico il 18.09.2015, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 23.09.2015, unitamente all’incarto NLP __________ (già inc. MP __________), senza formulare osservazioni in merito;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A seguito della denuncia/querela sporta da IS 1 e da sua madre __________ nei confronti di cinque ignoti agenti della Polizia per le ipotesi di reato di violazione di domicilio e abuso di potere in relazione ad un presunto controllo effettuato nella loro abitazione, a __________, il __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato dapprima nel decreto di sospensione 27.11.2012 emanato dal procuratore generale John Noseda in applicazione dell’art. 314 cpv. 1 lit. a CPP, essendo l’autore ignoto (AI 5), e poi nel decreto di non luogo a procedere 12.11.2014 (NLP __________) a favore degli agenti della polizia comunale __________, __________ e __________, non essendo dati gli elementi costitutivi dei reati ipotizzati.

 

Con decisione 23.12.2014 questa Corte ha dichiarato irricevibile il reclamo 24/27.11.2014 presentato da IS 1, da __________ e da __________ contro il predetto NLP, non avendo emendato il gravame entro il termine assegnato (inc. CRP __________).

 

Il decreto di non luogo a procedere 12.11.2014 (NLP __________) è quindi passato in giudicato e il relativo incarto è stato archiviato.

 

 

                                   2.   Con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – IS 1 chiede di poter visionare il succitato incarto penale, senza però indicare i motivi che stanno alla base della sua richiesta (doc. CRP 1.a).

 

                                         Come esposto in entrata, il procuratore generale non ha presentato osservazioni in merito.

 

                                         Questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti nel procedimento penale di cui all’incarto __________ sfociato nel NLP __________, nel frattempo passato in giudicato, essendo il qui istante stato parte (in qualità di accusatore privato) al medesimo.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

                                         3.2.

                                         Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusatore privato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

 

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste d’ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10).

 

                                         Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).

 

                                         Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.

 

 

                                   4.   Nella fattispecie qui in esame – nonostante abbia omesso di precisare i motivi alla base della sua richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare l’incarto sfociato nel NLP __________, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte.

 

                                         Di conseguenza IS 1 è autorizzato ad esaminare, presso il Ministero pubblico, l’incarto penale MP __________ sfociato nel NLP __________, concordando i tempi e le modalità di accesso con il procuratore generale, compatibilmente con i suoi impegni.

 

Egli è, se del caso, autorizzato a fotocopiare gli atti utili per le sue incombenze.

 

 

                                   5.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante già stato parte al procedimento penale in questione nel frattempo archiviato.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera