|
|
|
|
||
|
Incarto n.
|
Lugano 11 aprile 2016/mr
|
In nome |
||
|
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
|
cancelliera: |
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 28/29.9.2015 presentato da
|
|
RE 1
|
|
|
contro |
|
|
la decisione 15.9.2015 emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi Maurizio Albisetti Bernasconi, sedente in materia di applicazione della pena, mediante la quale ha negato la liberazione condizionale (inc. GPC __________); |
richiamate le osservazioni 8/9.10.2015 e lo scritto 20/21.10.2015 di duplica del giudice dei provvedimenti coercitivi, con cui conferma le proprie argomentazioni e conclusioni;
richiamata la replica 15/16.10.2015, mediante la quale RE 1 si riconferma nelle proprie allegazioni e conclusioni;
visto lo scritto 30.9./1.10.2015 con cui il procuratore pubblico ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare, postulando nel contempo la conferma del giudizio impugnato;
preso atto dello scritto 4/7.12.2015, con relativi allegati, del qui reclamante;
preso altresì atto dello scritto 11/14.12.2015 del giudice dei provvedimenti coercitivi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. In data 27.1.2009 la Corte delle assise criminali di __________ ha riconosciuto RE 1 (__________1989), cittadino croato e svizzero (dal 2005), autore colpevole di omicidio intenzionale e pornografia e l’ha condannato (unitamente ad altri due coimputati) alla pena detentiva di 10 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto dal 2.2.2008 al 27.1.2009 (inc. TPC 72.2008.141).
La sentenza è passata in giudicato, essendo stati respinti i ricorsi interposti dal condannato davanti all’allora Corte di cassazione e di revisione penale (inc. CCRP 17.2009.16-17) e successivamente davanti al Tribunale federale (sentenza TF 6B_656/2009 dell’11.3.2010).
b. Come previsto nel piano di esecuzione della sanzione penale (PES), approvato dalle competenti autorità di esecuzione il 17.11.2009 e a cui il qui reclamante ha aderito, quest’ultimo è stato trasferito presso il penitenziario di __________ (__________), dove è giunto il 16.2.2010 (AI 10, inc. GPC __________).
c. Arrestato il 2.2.2008 e considerati 360 giorni di detenzione preventiva, RE 1 ha raggiunto il 1/3 dell’esecuzione della pena il 3.6.2011, la metà pena l’1.1.2013 e i 2/3, per la liberazione condizionale, il 2.10.2014.
L’1.2.2018 terminerà l’espiazione della pena.
d. Con decisione 16.9.2011 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha respinto una richiesta di primo congedo del condannato e il suo trasferimento in sezione aperta, viste le quattro sanzioni disciplinari inflittegli tra il maggio 2010 ed il giugno 2011, a dimostrazione di come quest’ultimo non avesse fino a quel momento intrapreso il necessario progresso personale e come non sapesse controllare a quel momento la propria impulsività, che contribuiva alla sua pericolosità sociale (inc. GPC __________).
e. Il 3/12.1.2012 RE 1 ha nuovamente chiesto la concessione del primo congedo, che questa volta il giudice dei provvedimenti coercitivi, con decisione 4.4.2012, gli ha accordato, assortendolo tuttavia a delle condizioni restrittive, non ritenendo essere del tutto scongiurato il pericolo di recidiva (inc. GPC __________). Tra queste restrizioni vi era in particolare il divieto di svolgere detto congedo (così come quelli successivi) nel Cantone Ticino (AI 10, inc. GPC __________).
f. In data 19.7.2012 il giudice dei provvedimenti coercitivi, accogliendo la domanda volta in tal senso di RE 1, ha autorizzato il trasferimento di quest’ultimo nella sezione aperta del carcere di __________ a partire dal 23.7.2012, per permettergli di riprendere il suo apprendistato di montatore di impianti sanitari presso la scuola professionale di __________ (allegato 1, inc. GPC __________)].
g. La progressione nell’esecuzione della pena si è poi bruscamente interrotta allorquando con scritto del 23.5.2013 la Direzione del penitenziario di __________ ha comunicato alle preposte autorità ticinesi di non voler più autorizzare la formazione professionale del qui reclamante all’esterno dello stabilimento, non ritenendolo più degno della loro fiducia. Ciò dopo che quest’ultimo aveva violato in due occasioni il regolamento carcerario, come pure visto il di lui disinteresse e arroganza riguardo ai corsi di cultura generale e di lingua francese impartiti all’interno della struttura carceraria e considerati i risultati di tirocinio giudicati appena sufficienti (allegato 82, inc. GPC __________).
Constatato altresì che il detenuto, contravvenendo alla vigente restrizione territoriale in occasione di un congedo era venuto in Ticino, il giudice dei provvedimenti coercitivi con decisione 21.6.2013 ha confermato il ricollocamento del reclamante in carcere chiuso e la privazione del beneficio dei permessi di uscita (inc. GPC __________).
h. Al fine di permettere a RE 1 di riprendere il tirocinio interrotto, considerato fondamentale ai fini della sua risocializzazione, il 10.3.2014 egli è stato trasferito presso la sezione aperta dello stabilimento carcerario di __________ a __________ nel Canton __________, in quanto sufficientemente vicino alla scuola professionale di __________ (inc. GPC __________).
In data 27.6.2014 il magistrato ha poi delegato alla Direzione del carcere di __________ la competenza a decidere la concessione dei congedi, tuttavia ancora da sottoporre alla restrizione geografica imposta nel proprio giudizio del 4.4.2012 (inc. GPC __________).
i. Con decisione 4.8.2014 questa Corte ha tolto la limitazione geografica, che impediva a RE 1 di trascorrere i congedi in territorio ticinese (inc. CRP 60.2013.342).
j. In data 18.9.2014, dopo aver raccolto i preavvisi di rito, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha negato la liberazione condizionale a RE 1, ritenuta a quel momento prematura sussistendo a suo avviso ancora un rischio di recidiva. Nel contempo il magistrato ha confermato il collocamento del qui reclamante in carcere aperto e lo ha posto al beneficio del regime del lavoro esterno (inc. GPC __________).
Contro tale giudizio il 29.9.2014 RE 1 è insorto davanti a questa Corte.
k. Il 12.3.2015 RE 1 è stato trasferito nella “Aussenwohngruppe (AWG)” del carcere __________, continuando a godere del regime dei congedi (iniziato il 27.6.2014), che prevede − in base alle norme concordatarie − 2 uscite di 5 ore al mese e 1 congedo di 56 ore ogni 6 settimane. Congedo questo che il reclamante ha sempre trascorso in Ticino presso la propria famiglia (rapporto 2.7.2015 della Direzione del carcere __________, p. 2, inc. GPC __________).
l. In data 27.5.2015 questa Corte ha respinto il reclamo 29.9.2014 interposto da RE 1, avendo concluso per la sussistenza di una prognosi sfavorevole circa il pericolo di recidiva.
m. Aggravatosi egli nel seguito davanti al Tribunale federale, con decisione 1.10.2015 l’Alta Corte ha respinto il ricorso, confermando in toto il giudizio di questa Corte.
n. Nel frattempo avvicinatisi i termini di cui all’art. 86 cpv. 3 CP il giudice dei provvedimenti coercitivi nel giugno 2015 ha dato avvio alla procedura di rivalutazione della liberazione condizionale. Raccolti i rapporti della Direzione del penitenziario __________, dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa come pure il parere della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, con decisione 15.9.2015 egli ha nuovamente rifiutato a RE 1 la concessione della liberazione condizionale.
In particolare il magistrato, richiamate la sua precedente decisione del 18.9.2014 − di cui ha riportato in esteso le motivazioni −, la decisione del 27.5.2015 di questa Corte, i preavvisi delle competenti autorità da lui interpellate − dei quali ha ripreso dei passaggi e/o le conclusioni − e preso atto delle osservazioni scritte formulate dal qui reclamante (avendo quest’ultimo rinunciato ad essere sentito di persona), ha valutato la sussistenza di una prognosi negativa circa il pericolo di recidiva in caso di rilascio anticipato. Ciò pure nell’eventualità di una liberazione condizionale sostenuta da assistenza riabilitativa e sottoposta a delle norme di condotta. Infatti per il giudice, malgrado la buona integrazione di RE 1 nel nuovo regime di lavoro esterno (AWG-Gruppe), la valutazione positiva del lavoro svolto nell’ambito dell’attività agricola in seno al penitenziario __________, l’esito negativo dei test tesi a verificare il consumo di alcolici e di sostanze stupefacenti e nonostante il comportamento adeguato e cooperativo del reclamante nei confronti del personale dell’istituto penale, continuerebbero ad emergere “gli aspetti, più preoccupanti, dalla personalità di RE 1 legati alla sua testardaggine ed alla sua incapacità ad assumersi le proprie responsabilità in occasione di conflitti e diverbi ed anche ad accettare le decisioni delle autorità di esecuzione della pena, che considera come delle ingiustizie, sentendosi vittima di una congiura” (decisione 15.9.2015 del GPC, p. 5, inc. GPC __________).
Inoltre per il giudice il qui reclamante non sembrerebbe “aver ancora acquisito il necessario grado di sicurezza per una vita integrata sociale ed autonoma e questo a motivo delle sue fragilità e difficoltà da ricondurre in particolare ai comportamenti reattivi di difesa verso un esterno problematico, che si esprimerebbe con atteggiamenti anche di carattere aggressivo”, come pure sarebbe altresì riscontrabile “la difficoltà di RE 1 ad assumere il proprio ruolo nel crimine commesso e riconoscerlo verso la vittima” (decisione 15.9.2015 del GPC, p. 5, inc. GPC __________).
Il magistrato ha dipoi constatato che nel periodo successivo al suo giudizio di data 18.9.2014 il qui reclamante non è riuscito a trovare un posto per concludere l’apprendistato di montatore di impianti sanitari e nemmeno un qualsiasi altro contratto di lavoro, come pure non si è concretizzato quello “dato per certo al momento della decisione sulla liberazione condizionale con la ditta __________” (decisione 15.09.2015 del GPC, p. 5, inc. GPC __________). Situazione di stallo questa, ha egli rilevato sulla base del rapporto stilato dai responsabili dell’istituto penale __________, da ricondurre all’assenza di ogni esperienza lavorativa, alla mancata conclusione di un apprendistato ed al passato delinquenziale del qui reclamante.
Il giudice ha altresì evidenziato di non disporre di alcun elemento oggettivo in grado di inficiare la fondatezza e la validità del parere espresso dalla Commissione per l’esame dei condannati pericolosi e di pertanto condividere le conclusioni della stessa, ossia il permanere della pericolosità sociale di RE 1. Pericolosità, che, a giudizio del magistrato, non può essere contenuta da misure alternative alla detenzione in corso.
Ha concluso dando rilievo al fatto che il qui reclamante “deve effettuare uno sforzo decisamente importante per tentare di colmare il gap negativo che lui solo si è scavato con il suo scellerato comportamento, negli scorsi anni” e che per trovare una collocazione nel mondo del lavoro deve “progredire anche sul piano personale, abbandonando i comportamenti aggressivi e rivendicativi, assumendosi le proprie responsabilità (anche rispetto al grave reato commesso) senza continuamente gettare la responsabilità su altri degli errori personali e sviluppando una coscienza critica individuale” (decisione 15.9.2015 del GPC, p. 6, inc. GPC __________). D’altronde tali obiettivi vengono pure indicati dal PES e dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, come mete da raggiungere prima di procedere ad una liberazione condizionale, che allo stadio attuale, appare in definitva, a suo avviso, ancora prematura.
o. Con gravame 28/29.9.2015 RE 1 insorge avverso la suddetta decisione, chiedendo l’annullamento della stessa e quindi la concessione della liberazione condizionale con l’immediata scarcerazione.
In modo particolare il reclamante esordisce ricordando le conclusioni esposte nella decisione 27.5.2015 di questa Corte, secondo cui, in buona sostanza, in occasione della rivalutazione della liberazione condizionale dovranno essere accuratamente accertati i motivi di un eventuale ritardo nella progressione e lo svolgimento degli alleggerimenti di pena concessi dopo l’ultimo giudizio (negativo) del giudice dei provvedimenti coercitivi in merito alla liberazione anticipata.
Riprendendo per esteso alcuni passaggi dei considerandi alla base della decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi, qui impugnata, e ricordate le norme e la giurisprudenza applicabili, pone in evidenza il buon comportamento tenuto in esecuzione di pena nel corso dell’ultimo anno di detenzione, ad esclusione dell’ammonimento che sarebbe stato pronunciato nei suoi confronti in data 22.1.2015, ma a proposito del quale, non essendovi alcuna traccia negli atti, gli sarebbe impossibile formulare eventuali osservazioni.
Rileva altresì il buon decorso di esecuzione della pena, stante la rapida integrazione nel gruppo AWG, il buon rapporto costruito con gli altri detenuti, segnatamente l’atteggiamento più rilassato, positivo ed amichevole dopo il suddetto ammonimento − anche nei confronti del personale del penitenziario −, l’esito negativo dei test dell’alcol e delle urine eseguiti secondo il principio di casualità nonché lo svolgimento dei congedi concessigli senza lamentele di sorta. Situazione questa attestata sia dalla Direzione del penitenziario __________ (che in esito al proprio rapporto, senza formulare un preavviso positivo o negativo, chiede di decidere sul rilascio condizionato del reclamante sulla base delle loro osservazioni e dell’intero incarto), e sia dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa che ha infatti accertato un’evoluzione positiva nel comportamento del reclamante.
Contestualizza la propria asserzione secondo cui egli si sentirebbe oggetto di una congiura politica, mettendola in relazione al rifiuto di concedere l’attinenza comunale alla madre e producendo una lettera anonima indirizzata alla difesa a proposito di tale questione, in cui vengono espressi degli epiteti e degli apprezzamenti negativi circa l’origine straniera della naturalizzanda e del qui reclamante così come del patrocinatore di quest’ultimo.
Riconduce a “reazioni del tutto normali e comprensibili, a maggior ragione se si considera la particolare situazione in cui si trova il ricorrente e più in generale qualsiasi detenuto posto nelle sue condizioni”, le osservazioni esternate dal giudice dei provvedimenti coercitivi (riprese dal rapporto allestito dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa) circa le ancora presenti fragilità di carattere e difficoltà del reclamante ad assumere le proprie responsabilità nei confronti della vittima e ad affrontare “un esterno problematico (minaccioso)”, che, a mente del magistrato, il detenuto esprimerebbe con atteggiamenti di messa a distanza, mancanza di fiducia e persino aggressività (reclamo 28/29.9.2015, p. 10-11, AI 1).
Chiede il chiarimento delle conclusioni dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, laddove esprime preavviso favorevole alla liberazione “in tempi non troppo dilatati”, ritenuto che non sarebbe chiaro se detto Ufficio si determinerebbe in funzione di una prognosi favorevole rispettivamente di una prognosi non sfavorevole.
Pone in risalto i continui sforzi da lui profusi nella ricerca di un posto di lavoro.
Contesta l’esistenza di una prognosi negativa circa il pericolo di recidiva, che il giudice dei provvedimenti coercitivi avrebbe al contrario ritenuto senza fondarla su elementi oggettivi. Rileva del pari come la decisione qui impugnata non indicherebbe i motivi per cui nemmeno una liberazione condizionale assortita da norme di condotta e sostenuta da assistenza riabilitativa sarebbe possibile.
Sostiene che il preavviso (negativo) espresso dalla Commissione per l’esame dei condannati pericolosi non sarebbe oggettivo in relazione all’impegno profuso dal ricorrente nella ricerca di un impiego. Come pure contesta le conclusioni di detta Commissione circa la pericolosità sociale del reclamante, evidenziando altresì un’incongruenza, laddove, da un lato, la Commissione conclude per la sussistenza di una pericolosità sociale e, dall’altro lato, ritiene necessario far esperire accertamenti peritali in tal senso, posto che nemmeno in vista del giudizio di primo grado detta necessità è stata rilevata.
Postula infine la concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
p. Con osservazioni 8/9.10.2015 il giudice dei provvedimenti coercitivi si riconferma integralmente nelle proprie argomentazioni e conclusioni, evidenziando come nel testo del reclamo non vi sia “nessuna traccia di un qualsiasi ravvedimento personale e di una qualsiasi capacità introspettiva in relazione alle conseguenze del grave atto da lui commesso” (osservazioni 8/9.10.2015, p. 1, AI 4) e sottolineando il carattere rivendicativo, freddo e superficiale del reclamante, che riverserebbe sugli altri le proprie colpe. Così che in tali circostanze “un’eventuale liberazione condizionale, prima ancora della messa alla prova di RE 1 in regime di lavoro esterno e di lavoro e alloggio esterno, non può trovare applicazione” (osservazioni 8/9.10.2015, p. 2, AI 4).
q. In sede di replica la difesa, con scritto 15/16.10.2015, ha evidenziato come l’esame circa la rivalutazione della concessione della liberazione condizionale “deve essere effettuto tenendo in particolare conto del comportamento di RE 1 successivamente all’ultima decisione negativa sulla concessione della liberazione condizionale” (scritto 15/16.10.2015, p. 1, AI 6). Essa ha inoltre sostenuto la propria obiettività nel citare i passaggi dei rapporti acquisiti agli atti delle autorità intervenute.
Infine ha asserito che i fatti alla base della condanna non sono stati dimenticati, e che, comunque − riprendendo un passaggio del preavviso dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa − la difficoltà ancora presente nel reclamante di assumere il proprio ruolo e riconoscerlo verso la vittima non sarebbe rilevante dal punto di vista della recidiva, a fronte dei progressi rilevati.
r. Delle ulteriori argomentazioni così come della duplica si dirà, laddove necessario, in corso di motivazione.
in diritto
1. 1.1.
Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.
L'art. 10 cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.4.2010 (LEPM) conferisce al giudice dell'applicazione della pena − in Ticino dall’1.1.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, di adottare le decisioni relative alla liberazione condizionale da una pena detentiva (lit. j).
Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).
Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.7.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.1.2014 consid. 3.1; 1B_768/2012 del 15.1.2013 consid. 2.1.).
Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Inoltrato il 28/29.9.2015 alla Corte dei reclami penali contro la decisione 15.9.2015 del giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________), notificata il 16.9.2015, il gravame è tempestivo oltre che proponibile, giusta l’art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE 1, quale condannato, destinatario della decisione impugnata, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.
2. 2.1.
Giusta l'art. 86 cpv. 1 CP quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.
L'autorità competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).
L’art. 87 cpv. 1 CP stabilisce inoltre che al liberato condizionalmente è imposto un periodo di prova di durata corrispondente al resto della pena. Tale periodo non può però essere inferiore a un anno né superiore a cinque.
Per la durata del periodo di prova, l’autorità d’esecuzione ordina di regola un’assistenza riabilitativa. Può inoltre impartire norme di condotta (art. 87 cpv. 2 CP).
2.2.
La concessione della liberazione condizionale è subordinata a tre condizioni: il detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria pena privativa della libertà (per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione della pena non deve opporvisi, infine non vi dev’essere il timore che egli commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 257, n. 4).
Con l'art. 86 cpv. 1 CP, in vigore dall'1.1.2007, si è passati dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento futuro del detenuto a quella di una prognosi non sfavorevole (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.1.2015 consid. 3.1.; 6B_745/2013 del 10.10.2013 consid. 2.1.; 6B_451/2012 del 29.10.2012 consid. 3.1.; 6B_900/2010 del 20.12.2010 consid. 1.; DTF 133 IV 201, consid. 2.2.), così che non è più richiesta la previsione che il condannato terrà buona condotta in libertà, ma soltanto che non sia da temere la commissione di nuovi crimini o delitti. Ciò che rafforza il principio secondo cui la liberazione condizionale costituisce la regola e il suo rifiuto l’eccezione (decisione TF 6B_684/2015 dell’1.10.2015 consid. 4.2.).
Come ancora recentemente confermato dall’Alta Corte, la prognosi relativa al comportamento futuro del detenuto deve essere formulata procedendo ad una valutazione complessiva, che tenga conto dei suoi precedenti, della sua personalità e del suo comportamento durante l’esecuzione della pena, come pure del suo nuovo atteggiamento nei confronti dei fatti oggetto del reato, del suo eventuale miglioramento e delle sue presumibili condizioni di vita dopo la liberazione (decisione TF 6B_684/2015 dell’1.10.2015 consid. 4.2.; DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 3.).
Per determinare se è possibile correre il rischio di recidiva, che implica qualunque liberazione che sia condizionale o definitiva, bisogna non soltanto considerare il grado di probabilità che un nuovo reato venga commesso, bensì anche l’importanza del bene che verrebbe minacciato. Pertanto, il rischio di recidiva che si può ammettere nel caso in cui l’autore ha leso la vita o l’integrità personale delle sue vittime, è minore rispetto al caso in cui egli ha perpetrato ad esempio reati contro il patrimonio (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.1.2015, consid. 3.1.).
Di fronte a pene privative della libertà di durata limitata, va esaminata la pericolosità dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente accompagnata dall’assistenza riabilitativa e da regole di condotta, non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa della pena (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.1.2015, consid. 3.1.; 124 IV 193 consid. 4.).
3. 3.1.
Anche in (questa) sede di rivalutazione della concessione della liberazione condizionale l’unico punto di contestazione è la valutazione di una prognosi non negativa circa un concreto pericolo di recidiva in caso di liberazione anticipata, fondato sulla pericolosità del qui reclamante, che per il giudice dei provvedimenti coercitivi sarebbe dato, mentre che la difesa lo nega, non fondandosi lo stesso, a suo avviso, su sufficienti elementi oggettivi.
Pacifici − e nemmeno contestati − sono infatti, nel caso in esame, gli ulteriori presupposti richiesti dall’art. 86 CP.
In data 2.10.2014 il detenuto ha raggiunto i 2/3 dell’esecuzione della pena, e il primo giudizio (negativo) in punto alla concessione della liberazione condizionale risale al 18.9.2014.
L’ulteriore nuovo severo richiamo del 22.1.2015 pronunciato dalla Direzione delle strutture carcerarie __________ nei confronti del qui reclamante − in cui gli viene rimproverata un’attitudine rivendicativa al limite delle regole e dell’educazione −, non è di una gravità tale da avere valenza autonoma per escludere la liberazione condizionale, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza dell’Alta Corte e dei lavori preparatori relativi alla revisione della parte generale del CP (DTF 119 IV 5 consid. 1a con rif.; Messaggio del CF del 21.9.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1801).
3.2.
La Commissione per l’esame dei condannati pericolosi interpellata dal giudice dei provvedimenti coercitivi, in data 3.9.2015 ha, in modo lapidario, espresso preavviso negativo alla liberazione condizionale “poiché, senza un lavoro e senza un alloggio, in un contesto famigliare comunque collusivo e in uno sociale (quello della regione dove si trova attualmente) a lui avulso, senza una rete sociale solida pronto ad accoglierlo, permane la pericolosità del soggetto” (preavviso 3.9.2015 della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, allegato 16, p. 2, inc. GPC __________).
Essa ha in buona sostanza rilevato che, nel periodo successivo al maggio 2015 (data della decisione di questa Corte in merito alla prima procedura volta alla concessione della liberazione anticipata), nei fatti non sarebbero emerse novità, nel senso che il reclamante non avrebbe ancora un lavoro e nemmeno avrebbe fatto degli sforzi particolari per procacciarsene uno. In lui permarrebbero i tratti rivendicativi e acritici, come pure avrebbe continuato ad avere un comportamento poco incline alle regole (anche avuto riguardo al nuovo richiamo del gennaio 2015) e opportunistico, e non si renderebbe conto di essere il solo responsabile del suo difficile percorso nell’esecuzione della pena, tant’è che il reclamante avrebbe sostenuto di essere vittima di una “cospirazione politica” contro di lui e della sua famiglia. Tutto ciò, secondo la Commissione, suggerirebbe la necessità, in vista di una rivalutazione ex art. 86 CP, di esperire degli “accertamenti peritali in punto alla sua pericolosità, tenuto conto del fatto che, appunto, tutti i fallimenti sin qui inanellati nell’ambito dell’esecuzione della pena, sono riconducibili alle gravi difficoltà del condannato di stare alle regole” (preavviso 3.9.2015 della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, allegato 16, p. 2, inc. GPC __________).
3.3.
L’Ufficio dell’assistenza riabilitativa dal canto suo in data 21.7.2015 ha dato un preavviso “di principio” favorevole “ad una liberazione in tempi non troppo dilatati, ma condizionati dall’integrazione lavorativa, dalla definizione del luogo del reinserimento sociale in particolare tramite l’alloggio e l’aggancio con referenti/servizi di sostegno”, aggiungendo altresì che “in linea generale stimiamo che le condizioni per una liberazione possono essere date dopo aver superato un periodo di prova di tre mesi sul posto di lavoro, dei quali uno in regime di lavoro esterno e due di alloggio esterno” (preavviso 21.7.2015, p. 2, allegato 6, inc. GPC __________). Quali condizioni particolari ha posto: un contratto di lavoro a tempo indeterminato e l’obbligo di continuità dell’attività professionale, un alloggio proprio, l’affidamento all’assistenza riabilitativa con seguito di sostegno socio-educativo, il divieto di contattare la cerchia famigliare o di amicizia della vittima.
In buona sostanza gli operatori di detto Ufficio hanno constatato un’evoluzione generale positiva nel comportamento del qui reclamante e nell’attitudine e approccio verso il suo futuro, in particolare dopo il severo richiamo impartitogli dalla Direzione del carcere il 22.1.2015, con cui gli veniva rimproverata “l’attitudine rivendicativa al limite delle regole e dell’educazione” e gli veniva intimato “di assumere un comportamento più collaborativo, rispettoso e consono” (preavviso 21.7.2015, p. 2, allegato 6, inc. GPC __________). Hanno valutato buona l’evoluzione del programma dei congedi con i rientri in Ticino, come pure buono il supporto familiare, sempre presente ma anche troppo protettivo. Hanno invece considerato carente la rete sociale esterna mentre hanno constatato come il reclamante, negli ultimi mesi precedenti il loro rapporto, è stato molto determinato e attivo nella ricerca di un posto di lavoro.
Sulla base di tutto ciò l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa ha evidenziato che “il percorso in esecuzione, segnato da momenti di progressione e regressione, da evoluzioni e regressioni, ha messo in luce le capacità dell’interessato, ma anche le fragilità e difficoltà. Notiamo a questo proposito, come i cambiamenti, riconducibili in esecuzione di pena alle aperture con il corollario di nuovi luoghi di vita e di riferimento, acuiscano e creino insicurezza ed ansia, percezioni alle quali l’interessato risponde con chiusura su sé stesso e comportamenti reattivi di difesa verso un esterno problematico (minaccioso) che esprime con atteggiamenti di messa a distanza, mancanza di fiducia fino anche ad essere aggressivi” (preavviso 21.7.2015, p. 3, allegato 6, inc. GPC 400.2015.38). La fase progressiva di RE 1 verso una maggiore responsabilizzazione ed autonomia sarebbe, a mente dell’Ufficio, in evoluzione positiva ma “è agli esordi e lungi dall’essere conclusa”, così da ritenere che “una prognosi positiva o non negativa nel caso dell’interessato, sia funzione dell’acquisizione di stabilità, sicurezza e fiducia in sé stesso e le proprie risorse, struttura e assunzione di una coscienza critica individuale, slegata da condizionamenti esterni (famiglia - amici o gruppo di amici - istituzione)” (preavviso 21.7.2015, p. 4, allegato 6, inc. GPC 400.2015.38).
Infine ha rilevato ancora la presenza nel reclamante della difficoltà di assumere il proprio ruolo e di riconoscerlo verso la vittima, “anche se non forzatamente ha la medesima rilevanza nel rischio di recidiva a fronte dei progressi rilevati” (preavviso 21.7.2015, p. 4, allegato 6, inc. GPC 400.2015.38).
3.4.
Il rapporto 2.7.2015 della Direzione delle Strutture carcerarie __________, in modo del tutto acritico, fa stato della situazione di RE 1 nel periodo successivo al 21.7.2014 (data dell’ultimo rapporto) e particolarmente del periodo dopo il di lui inserimento il 12.3.2015 nella “Aussenwohngruppe (AWG)” della sezione aperta del carcere __________. Infatti conclude senza dare un preavviso positivo o negativo in merito alla liberazione condizionale, bensì invitando a prendere una decisione al proposito sulla base di quanto esposto e di tutto quanto agli atti (“Wir bitten Sie bezüglich seiner bedingten Entlassung auf dem Hintergrund unserer Ausführungen sowie gemäss der gesamten Aktenlage zu entscheiden”, Führungsbericht 2.7.2015, p. 3, allegato 5, inc. GPC __________).
La Direzione del carcere __________ ha innanzitutto evidenziato come RE 1 si sia velocemente inserito nel suo gruppo AWG, costruendo un buon contatto con i codetenuti nonché rapporti amichevoli e cooperativi con il personale dell’istituto penale, tant’è che l’interessato avrebbe dichiarato di sentirsi più tranquillo (“ruhiger”) ed equilibrato (“ausgeglichener”) rispetto ai primi mesi trascorsi nella sezione centrale (“Zentralanstalt”) del medesimo penitenziario.
I permessi di uscita (svolti nei dintorni del penitenziario, accompagnato dal padre) e i congedi (trascorsi in Ticino presso la sua famiglia), di cui il qui reclamante dal 27.6.2014 ha goduto, si sono svolti senza dar adito ad alcuna reclamazione.
A causa di una frattura al ginocchio procuratasi giocando a calcio, da metà ottobre 2014 fino alla fine di marzo 2015, RE 1 è stato inabile al lavoro dapprima al 100% e poi al 50%. Solo da aprile 2015 egli ha potuto riprendere la propria occupazione nel settore agricolo dell’istituto penale, svolgendola nondimeno con soddisfazione dei responsabili, essendosi egli dimostrato puntuale, diligente, disponibile e ben integrato nel proprio gruppo.
Sull’arco di all’incirca due mesi, a partire dal 30.4.2015, in accordo con l’operatrice sociale dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa ticinese, egli è stato sottoposto sporadicamente e casualmente a dei test dell’alcool ed al controllo delle urine, ai quali egli è sempre risultato negativo.
La Difesa in questa sede ha prodotto tutta una serie di lettere di candidature spontanee a numerosi datori di lavoro nel Canton __________. Invero solo sei scritti, datati tutti 25.5.2015, costituiscono delle nuove ricerche di lavoro; tutte le altre, risalenti al 2013, in realtà concernono il periodo d’esecuzione precedente la prima domanda di liberazione condizionale. Al di là di ciò, si da atto che la Direzione delle Strutture carcerarie __________ ha evidenziato come RE 1, in collaborazione con i responsabili del gruppo AWG, ha dato prova di grandi sforzi per trovare un posto di lavoro, allestendo ed aggiornando un dossier di candidature, e contattando telefonicamente dei datori di lavoro.
La sua ricerca non ha tuttavia avuto esito positivo né per trovare entro agosto 2015 un posto per il prosieguo del suo apprendistato né per un’occupazione generica nel mercato del lavoro. La Direzione ha al proposito precisato come sia estremamente difficile per RE 1, oggi ventiseienne, senza esperienza lavorativa, senza aver concluso un tirocinio e con un passato delinquenziale, trovare un impiego appropriato. A ciò si aggiunge il fatto che il reclamante ha difficoltà ad affrontare il suo attuale stato detentivo, che cerca di tenere nascosto ai potenziali datori di lavoro, ma che nell’ambito del lavoro esterno deve loro essere reso noto.
In conclusione la Direzione ha attestato per quanto riguarda il comportamento in generale di RE 1 un’evoluzione positiva, in quanto accetta le regole impostegli, è educato, lavora in modo cooperativo, diligente ed impegnato in seno al suo gruppo AWG con soddisfazione dei responsabili.
Nel contempo però essa ha evidenziato una serie di situazioni, in cui il reclamante presenta, sia dal profilo delle questioni pratiche di tutti i giorni e sia da quello personale e sociale, delle lacune importanti, per le quali egli necessita una stretta assistenza ed un sostegno per affrontarle, malgrado il di lui impegno. Segnatamente la Direzione ha segnalato che RE 1 presenta dei deficit, per i quali egli “benötigt in vielen Bereichen eine eng geführte Betreuung sowie auch Unterstützung in seinen alltäglichen Sachgeschäften” (Führungsbericht 2.7.2015, p. 3, allegato 5, inc. GPC __________). Per quanto attiene alle ricerche di lavoro, pur avendole egli condotte in parte autonomamente e tempestivamente, “jedoch muss ihm praktisch jeder Schritt vorerst genau erklärt werden”, stante che “diesbezüglich hat er unter anderem durch seine lange Vollzugszeit einige Defizite vorzuweisen” (Führungsbericht 2.7.2015, p. 2, allegato 5, inc. GPC __________). Anche per semplicemente poter far capo ai mezzi moderni di comunicazione come computer, Internet o persino il cellulare egli si dimostra “dabei sehr unbeholfen und benötigt von unserer Seite auch da viel Unterstützung” (Führungsbericht 2.7.2015, p. 3, allegato 5, inc. GPC __________).
In relazione al suo comportamento sociale all’interno del gruppo AWG durante il tempo libero la Direzione ha constatato nel reclamante ancora delle difficoltà caratteriali che hanno richiesto il pronto intervento dei responsabili del gruppo, al fine di sedare sul nascere dei conflitti. Segnatamente essa ha riferito che “bei Meinungsverschiedenheiten mit anderen Gefangenen zeigt sich RE 1 weiterhin von seiner dickköpfigen Seite und ist dann anschliessend oft beleidigt. Ohne diverse Interventionen seitens der AWG-Leitung erkennt er seinen Beitrag zu Konflikten in der AWG grösstenteils nicht” (Führungsbericht 2.7.2015, p. 2, allegato 5, inc. GPC __________).
Infine per quanto riguarda il suo atteggiamento verso il mondo esterno ed in particolare verso le istituzioni, la Direzione ha posto in evidenza che “bei unvorhergesehene Entscheidungen durch Behörden welche seine Person betreffen, fühlt er sich stets ungerecht behandelt und spricht von einer politischen Verschwöhrung gegen ihn und seiner Familie” (Führungsbericht 2.7.2015, p. 3, allegato 5, inc. GPC __________).
4. Da quanto agli atti emerge che RE 1, posto in un ambiente più aperto ma ancora sotto controllo istituzionale ha avuto in maniera generale un’evoluzione positiva, integrandosi bene nel proprio gruppo, instaurando un buon rapporto con il personale del penitenziario e svolgendo il proprio lavoro (seppure limitato nel tempo a seguito del suo infortunio) in modo soddisfacente, dimostrando altresì impegno nella ricerca di un posto di lavoro. Ricerca tuttavia non andata a buon fine non per un’inagire da parte delle autorità coinvolte (e nemmeno del reclamante stesso), bensì per il pesante bagaglio di cui egli si deve far oggi carico conseguente al suo passato scolastico, formativo, professionale e delinquenziale, in un mercato del lavoro difficile.
Nel nuovo ambiente in esecuzione pena lui stesso, ha dichiarato alla Direzione del penitenziario, di sentirsi più tranquillo e più a suo agio.
Tuttavia, nel periodo intercorso dopo la pronuncia della prima decisione in merito alla liberazione condizionale, secondo quanto rilevato dalla Direzione del carcere e dagli operatori sociali dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, anche nella nuova situazione più aperta, in RE 1 permangono le fragilità di carattere e i deficit personali, già presenti in precedenza, e che continuano a preoccupare nell’ottica di una prognosi non negativa circa la sua liberazione anticipata.
Se dal lato lavorativo egli ha dimostrato costanza, diligenza, impegno e la capacità di rispettare le regole valide in quest’ambito, dal lato sociale e ricreativo egli ha ancora presentato delle serie difficoltà nel confrontarsi con gli altri. Collocato nella nuova condizione della AWG il reclamante ha tenuto inizialmente un comportamento sociale giudicato inappropriato, a tal punto che la Direzione delle Strutture carcerarie è dovuta intervenire (in un’unica occasione) con un chiaro richiamo, e solo da allora egli ha avuto un atteggiamento più positivo e socievole. In caso di opinioni discordanti ancora emerge il suo carattere testardo e facilmente si sente offeso, così che senza il pronto intervento dei responsabili del gruppo AWG egli per la maggior parte non è in grado di riconoscere il suo contributo nel far sorgere conflitti.
Ciò appare molto preoccupante ove si pon mente che i gravi fatti di sangue alla base della condanna di RE 1 sono scaturiti da una particolare violenza nel reclamante che non ha trovato alcun tipo di giustificazione, stante che nell’ambito di una manifestazione carnascialesca ha posto fine alla vita di un giovane inerme che nulla di provocatorio aveva fatto.
Ancora più grave appare tutto ciò se viene posto in relazione ad un soggetto, che ancora oggi ha difficoltà ad assumere il proprio ruolo in tali fatti ed a riconoscerlo verso la vittima, e che si ritiene essere sempre trattato ingiustamente dalle autorità, e financo si considera essere oggetto di un complotto politico ordito nei confronti suoi e dei suoi familiari.
Nella situazione testé descritta, considerato il carattere rivendicativo e impulsivo di RE 1 − che si ritiene piuttosto lui la vittima anziché il possibile artefice di un conflitto in caso di divergenze di opinioni così da richiedere la presenza stretta ed il pronto intervento di un organo di tipo istituzionale nelle sue relazioni sociali − permane, anche a questo stadio dell’esecuzione della pena, la sua pericolosità sociale.
A tutt’oggi egli non ha acquisito una sufficiente stabilità, autonomia e coscienza critica individuale, per affrontare le difficoltà e i problemi che comporta la vita in libertà senza il rischio di recidivare. Difficoltà queste presenti sia dal profilo professionale (in cui egli deve inserirsi, con i più sopra visti deficit anche solo di tipo pratico e quotidiano, in un mercato del lavoro critico caratterizzato da una forte richiesta di posti di lavoro ed una scarsa offerta di un’adeguata occupazione per un giovane con un passato delinquenziale, senza pregresse esperienze lavorative e senza una formazione conclusa), sia dal profilo economico (senza entrate finanziarie sicure, vuoi per l’assenza di un’attività lavorativa e vuoi per il limitato sostegno possibile da parte dei genitori, laddove il padre è senza occupazione e con problemi di salute e la madre ha un’occupazione stagionale nella ristorazione e per il resto controlla la disoccupazione, tant’è che anche in questa sede il reclamante ha chiesto di poter beneficiare dell’assistenza giudiziaria), e sia da quello sociale (con una scarsa rete di contatti e attività sociali che gli rendano meno avulso l’ambiente esterno, a cui egli reagisce con comportamenti reattivi di difesa che esprime con atteggiamenti di messa a distanza, mancanza di fiducia fino ad essere aggressivi).
Ciò tanto più vale per il Ticino, in cui, come ha rilevato la Difesa stessa, egli deve confrontarsi con un ambiente particolarmente difficoltoso se non ostile, stante che il ricordo dei tragici fatti del febbraio 2008 è ancora molto vivo ed egli è a tutt’oggi al centro dell’interesse mediatico e dell’opinione pubblica, oltre che essere oggetto di lettere anonime dal contenuto offensivo e provocatorio.
In questa valutazione complessiva la prognosi in caso di una sua liberazione condizionale a questo stadio dell’espiazione della pena non può non essere che negativa circa il pericolo di recidiva, avverso un bene giuridico importante qual è la vita e l’integrità fisica.
Di conseguenza la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi merita tutela ed il reclamo deve essere respinto.
5. La giurisprudenza federale impone al giudice competente di esaminare se la liberazione condizionale, eventualmente accompagnata dall’assistenza riabilitativa e da norme di condotta, non sia più favorevole alla risocializzazione dell’agente, che non l’esecuzione completa della pena (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.1.2015 consid. 3.1.; DTF 124 IV 193 consid. 4.).
Si ritiene infatti che giunti a questo stadio, l’espiazione dell’ulteriore resto di pena serve ad impedire la perpetrazione di nuovi reati durante tale periodo ma non oltre, così che non deve essere un modo per semplicemente spostare il problema della recidiva ad altra data, segnatamente a fine pena.
Dal punto di vista della prevenzione speciale qualora la liberazione condizionale offrisse dei vantaggi circa la duratura risoluzione o la disattivazione del problema, che al contrario l’espiazione completa non offrirebbe, la prima situazione (la liberazione condizionale) ha priorità sulla seconda (l’espiazione, che in realtà non risolve il problema ma lo rimanda temporaneamente), in tutti quei casi in cui tali vantaggi sono accertati e appaiono sensati. Nei casi in cui l’espiazione del resto di pena minaccia soltanto di aggravare l’incapacità dell’agente a tenere un comportamento conforme alle norme in libertà, la liberazione condizionale accompagnata da appropriate norme di condotta e dall’assistenza riabilitativa permette di evitare tali aspetti nocivi con un tempestivo e graduale accompagnamento nella vita in libertà. Ciò comporta due ulteriori vantaggi: da un lato il liberato condizionalmente è stimolato a rispettare le norme di condotta impostegli poiché sa che in caso di un suo comportamento errato si espone all’espiazione integrale della pena, e dall’altro lato l’autorità ha la possibilità di intervenire nel caso in cui in libertà dovessero sorgere dei problemi, ripristinando l’esecuzione della pena o impartendo nuove norme di condotta di ordine sociale e terapeutico atte a risolvere o rendere inefficaci tali problemi (DTF 124 IV 193 consid. 4.bb).
Questa Corte auspica quindi che, giunti a questo stadio dell’esecuzione della pena, le preposte autorità realizzino in tempi brevi un concreto e chiaro programma di inserimento sociale e professionale del reclamante in un luogo ben definito prendendo contatto con i competenti servizi e organi (e parrebbe che lo scritto 15.1.2016 dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, prodotto dalla Difesa, vada in questo senso), in modo che il giudice dei provvedimenti coercitivi in occasione del prossimo termine utile per la valutazione della libertà condizionale, o se del caso prima, vagli compiutamente se la concessione della liberazione anticipata accompagnata dall’assistenza riabilitativa ex art. 93 CP e da precise norme di condotta giusta l’art. 94 CP offre una migliore soluzione dal punto di vista della prevenzione speciale (offrendo al reclamante un valido sostegno nei deficit in lui riscontrati e migliorando altresì la sua prognosi circa il rischio di recidiva) rispetto alla prospettiva di eseguire il resto di pena, ai sensi della giurisprudenza più sopra descritta. In caso di rifiuto il magistrato è inoltre tenuto ad esporne chiaramente i motivi.
6. Il reclamante ha chiesto anche in questa sede di poter beneficiare dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Essendo rimaste immutate le sue (ristrette) condizioni economiche, già constatate nel precedente giudizio di questa Corte del 27.5.2015 (inc. CRP 60.2014.327), richiamate le ivi esposte considerazioni, e visto che il gravame non appariva d’acchito privo di possibilità di successo, anche in questa sede si giustifica l’assistenza di un legale, rispettivamente, la concessione del beneficio del gratuito patrocinio, oltre il prescindere dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 86, 93 segg. CP, 379 segg., 439 CPP, la LEPM, la LAG, ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è respinto
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta e al patrocinatore del qui reclamante è riconosciuto il versamento di un importo di CHF 2'500.-- a titolo di indennità per la procedura di reclamo davanti a questa Corte.
4. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
5. Intimazione:
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera