Incarto n.
60.2015.359

 

Lugano

9 febbraio 2016/MR

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 19.10.2015 presentato da

 

 

 

RE 1

 

 

contro

 

 

la decisione 7.10.2015 di non riapertura del procedimento penale emanata dal procuratore pubblico Marisa Alfier nel procedimento penale inc. MP __________ sfociati nel decreto di non luogo a procedere del 18.6.2015 (__________);

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

                                         che, con scritto 5.10.2015, RE 1 ha chiesto al Ministero pubblico la riapertura del procedimento penale concluso con un decreto di non luogo a procedere del 18.6.2015 (NLP __________), poi sfociato nella decisione 7.9.2015 di questa Corte (inc. CRP __________);

 

 

                                         che, con decisione 7.10.2015, il procuratore pubblico Marisa Alfier ha comunicato al reclamante che il procedimento non sarebbe stato riaperto, motivando la propria decisione, in particolare per l’assenza di nuovi mezzi di prova;

                                         che il reclamo 19.10.2015, presentato da RE 1, non adempie alle condizioni previste dagli art. 396 cpv. 1, 390 e 385 CPP;

 

 

                                         che pertanto, con decreto 20.10.2015 questa Corte ha invitato il reclamante ad emendare il proprio gravame;

 

 

                                         che neppure l'allegato 3.11.2015, in evasione di quanto richiesto dalla CRP-TI, rispetta i presupposti di cui agli art. 396 cpv. 1, 390 e 385 CPP, ritenuto che il reclamante si limita a indicare fatti e circostanze pertinenti la gestione e l’organizzazione della comunione dei condomini, senza però apportare elementi nuovi e concreti riferiti all’imputazione di danneggiamento, unico argomento pertinente in sede penale;

 

 

                                         che in presenza di un non luogo a procedere/abbandono, l’art. 323 CPP consente la riapertura del procedimento se il Ministero pubblico viene a conoscenza di nuovi mezzi di prova o fatti che (a) chiamano in causa la responsabilità penale dell’imputato e (b) non risultano dagli atti del procedimento abbandonato;

 

 

                                         che il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta, all’art. 385 CPP per la motivazione e all’art. 393 CPP per il merito;

 

 

                                         che in particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP);

 

 

                                         che, come detto, i motivi per l'accoglimento di una richiesta di riapertura ai sensi dell’art. 323 CPP sono l’esistenza di nuovi mezzi di prova e fatti che chiamano in causa la responsabilità dell’imputato. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico per cui non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti;

 

                                         che in questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento;

 

 

                                         che in particolare i mezzi di prova auspicati o i fatti invocati devono essere nuovi, tale da consentire la riapertura del procedimento in prospettiva di una promozione dell’accusa;

 

 

                                         che manifestamente il reclamo e l’emendamento non adempiono questi requisiti, e pertanto il gravame deve essere dichiarato irricevibile giusta l’art. 385 cpv. 2 in fine CPP, ciò che consente di prescindere da un esame del merito, così come dalla sua intimazione alle altre parti e al procuratore pubblico per osservazioni;

 

                                         che inoltre il reclamante, come indicato nella precedente decisione del 7.9.2015 (inc. CRP), non ha legittimazione per reclamare ai sensi dell’art. 382 CPP;

 

 

                                         che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto caricate a RE 1.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge citati, per la tassa di giustizia e le spese gli art. 1 ss. e 25 LTG, nonché ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il reclamo è irricevibile.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1.

 

 

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

-       

·                                                     

 

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera