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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 15/22.10.2015 presentata da
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IS 1 |
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tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare un incarto penale che lo concerne personalmente, nel frattempo archiviato; |
premesso che la richiesta datata 15.10.2015 è giunta al Ministero pubblico il 19.10.2015, che – per il tramite del procuratore pubblico Chiara Borelli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 20/22.10.2015, senza formulare particolari osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito della querela sporta da __________ in relazione al furto della sua autovettura, marca __________, targata __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato nel decreto di accusa 1.06.2015 mediante il quale il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di furto d’uso e guida in stato di attitudine riguardo ai fatti accaduti, a __________, il __________ rispettivamente la notte tra il __________ e il __________, ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di trenta aliquote da CHF 130.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 3'900.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 500.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, e meglio come descritto nel DA __________.
Il suddetto decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato.
2. Con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – IS 1 chiede di visionare gli atti del summenzionato procedimento penale, poiché vi sarebbe un contenzioso in corso con il Municipio di __________ (doc. 1.a).
3. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico non ha presentato osservazioni in merito alla richiesta.
Questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti nel procedimento penale di cui all’incarto MP __________, nel frattempo archiviato, essendo il qui istante stato parte (in qualità d’imputato) al medesimo.
4. 4.1.
L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.2.
Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità d’imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10).
Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).
Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
5. Nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare gli atti istruttori dell’incarto in questione, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte.
A ciò aggiungasi che egli ha dichiarato di avere (un non meglio precisato) contenzioso con il Municipio di __________. Dalle sue deposizioni rese in sede di polizia si evince in ogni caso che egli sarebbe impiegato quale operaio comunale presso il predetto comune.
Di conseguenza IS 1 è autorizzato ad esaminare, presso il Ministero pubblico, gli atti istruttori dell’incarto penale MP __________ sfociato nel DA __________, concordando i tempi e le modalità di accesso con il procuratore pubblico Chiara Borelli, compatibilmente con i suoi impegni.
Egli è, se del caso, autorizzato a fotocopiare gli atti utili per le sue incombenze.
6. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante già stato parte al procedimento penale in questione nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera