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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 20/23.11.2015 presentata da
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rappr. da: IS 1, |
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tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare la documentazione sequestrata nell’ambito di un procedimento penale, nel frattempo archiviato, inerente a una società; |
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto e in diritto
1. Nell’ambito del dibattimento nel procedimento penale aperto a carico di PI 3 sfociato nella sentenza di condanna emanata il __________ dalla Corte delle assise correzionali di __________ a suo carico, PI 2 ha ritirato la querela da lei sporta nei confronti dell’imputato per l’ipotesi di reato di appropriazione indebita semplice, avendo le parti trovato un accordo. In particolare tutte le azioni della __________, con sede a __________, sono state attribuite e consegnate, seduta stante, all’accusatrice privata PI 2. Il procedimento penale, limitatamente a quest’ipotesi di reato, è stato stralciato dai ruoli (inc. TPC __________).
2. Con la presente istanza la IS 1, con sede a __________, chiede, in nome e per conto di PI 2, di ottenere la documentazione inerente alla __________ sequestrata nel corso dell’istruzione per permettere la ricostruzione dell’attività svolta dalla società nel corso degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015.
A sostegno della sua richiesta precisa in particolare che PI 2, ora azionista al 100% della società, non ha mai avuto a che fare con la stessa e non conosce la sua situazione. Avrebbe ricevuto il bilancio inerente agli anni 2011-2012 da cui non risulterebbero debiti. Il suo amministratore, nonostante sia stato diffidato a intraprendere iniziative in nome e per conto della società, avrebbe inoltrato i bilanci 2013/2014 che rispecchierebbero quelli precedenti. PI 2 avrebbe però riscontrato una situazione debitoria della società ammontate a quasi CHF 100'000.--. Non avendo alcun documento riguardante la società, si è rivolta alla IS 1, qui istante, per ottenere informazioni e delucidazioni in merito.
3. Questa Corte ha rinunciato a chiedere osservazioni alle parti coinvolte nel procedimento penale in questione, essendo PI 2 azionista nella misura del 100% della __________ e avendo la stessa un interesse ad ottenere della documentazione limitatamente alla predetta società.
4. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
5. Nella fattispecie in esame – visti i motivi alla base della presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte di PI 2, quale azionista dell’intero pacchetto azionario della __________, ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare la documentazione inerente alla citata società sequestrata nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto TPC __________. In effetti, tale documentazione potrebbe essere potenzialmente utile all’istante per procedere alla ricostruzione della situazione finanziaria della società negli anni precedenti.
Di conseguenza questa Corte autorizza un collaboratore della IS 1, in nome e per conto di PI 2, ad esaminare presso il Tribunale penale cantonale tutti i documenti utili e necessari per la ricostruzione della situazione patrimoniale e debitoria della __________ sequestrati nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto TPC __________ (cfr., al proposito, i verbali di sequestro __________ dell’incarto TPC __________), concordando i tempi e le modalità di accesso con i collaboratori della cancelleria compatibilmente con i loro impegni.
Questa Corte autorizza inoltre il collaboratore della IS 1, sempre in nome e per conto di PI 2, ad asportare tutta la documentazione inerente alla __________.
6. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera