|
|
|
|
||
|
Incarto n.
|
Lugano 24 febbraio 2015/asp
|
In nome |
||
|
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
|
cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 25/29.01.2015 presentata da
|
|
IS 1 |
|
|
tendente ad ottenere nuovamente la trasmissione, in copia, di tre sentenze (passate in giudicato) e i relativi verbali del dibattimento che lo concernono personalmente; |
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decisioni 3.12.2014 (inc. CRP __________) e 11.12.2014 (inc. CRP __________) questa Corte, in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG, ha accolto le richieste 26/27.11.2014 e 5/9.12.2014 presentate da IS 1, qui istante, mediante le quali ha trasmesso a quest’ultimo copia della sentenza 3.09.2010 e del relativo verbale del dibattimento 2/3.09.2010 (inc. TPC __________), copia della sentenza 5.09.2011 e del relativo verbale del dibattimento 2.09.2011 (con gli allegati) (inc. TPC __________) e copia della sentenza 16.12.2013 e del relativo verbale del dibattimento 16.12.2013 (con gli allegati) (inc. TPC __________);
che con la presente richiesta IS 1 postula nuovamente la trasmissione della summenzionata documentazione, poiché "(…) sono andate perse o non sono arrivate al destinatario che si trova fuori dalla Svizzera", affermando parimenti di aver spedito le copie richieste ad una (non meglio specificata) Corte per posta A e che non appena riceverà i documenti qui richiesti li rispedirà alla predetta autorità per posta raccomandata (doc. CRP 1);
che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti ai summenzionati procedimenti penali nel frattempo archiviati [cfr., nel dettaglio, le decisioni 3.12.2014 (inc. CRP __________) e 11.12.2014 (inc. CRP __________) alla cui lettura si rimanda per brevità], essendo il qui istante stato parte (in qualità di imputato) ai medesimi;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nei procedimenti nel frattempo terminati, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – viste le precedenti decisioni di questa Corte di cui agli incarti CRP __________ e __________ il cui contenuto viene richiamato integralmente in questa sede – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, della postulata documentazione, poiché i procedimenti penali, nel frattempo archiviati, l’hanno interessato personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che l’istante necessita di questa documentazione per presentarla dinanzi ad una (non meglio precisata) Corte estera;
che di conseguenza la sentenza 3.09.2010 e il relativo verbale del dibattimento 2/3.09.2010 (inc. TPC __________), la sentenza 5.09.2011 e il relativo verbale del dibattimento 2.09.2011 (con gli allegati) (inc. TPC __________) e infine la sentenza 16.12.2013 e il relativo verbale del dibattimento 16.12.2013 (con gli allegati) (inc. TPC __________) vengono (ri)trasmessi, in copia, al qui istante unitamente alla presente decisione;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante già stato parte ai suddetti procedimenti penali nel frattempo archiviati.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera