Incarto n.
60.2015.401

 

Lugano

30 novembre 2015/mr

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzani-

ci, assente)

 

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 25/26.11.2015 presentato da

 

 

 

RE 1, ,

patr. da: PR 1, ,

 

 

contro

 

 

la risoluzione n. __________ del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino (CdS) del 10.11.2015 nell’ambito del procedimento amministrativo per infrazione al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 15.3.2001 (CIAP) e alla Legge cantonale sulle commesse pubbliche del 20.2.2001 (LCPubb);

 

 

ritenuto che, in considerazione dell’esito, questa Corte non ha ritenuto di ordinare uno scambio di allegati;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

 

 

in fatto

 

                                   a.   In relazione ad un pubblico concorso indetto l’8.2.2008 dalla Città di __________, all’aggiudicazione della commessa al Consorzio __________, nonché al subappalto alla RE 1, è poi emerso che una parte dei lavori era stata ulteriormente subappaltata alla __________, __________.

 

 

                                  b.   In data 27.8.2014 l’Ufficio lavori sussidiati e appalti (ULSA) ha avviato una procedura amministrativa per infrazione al CIAP e alla LCPubb, nell’ambito della quale la società qui reclamante ha potuto prendere posizione con scritti 26.9.2014 e 13.2.2015.

 

 

                                   c.   Con la decisione qui impugnata, resa in applicazione dell’art. 45 LCPubb, il CdS ha escluso la ditta reclamante da tutte le commesse pubbliche per nove mesi ed ha contestualmente comminato alla stessa una pena pecuniaria di CHF 9’900.--.

                                         La decisione indica, quale via d’impugnazione, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) nel termine di 30 giorni.

 

 

                                  d.   Con il proprio gravame, intitolato reclamo e presentato nel termine di dieci giorni a questa Corte, la reclamante fa riferimento all’art. 393 cpv. 1 CPP, agli art. 45, 45a e 45b LCPubb, alla Legge cantonale di procedura per le contravvenzioni (LPcontr) e alla sentenza DTF 140 I 252, ritenendo applicabile la LPcontr per qualificare la sanzione pecuniaria quale sanzione penale. Chiede pertanto l’annullamento della sanzione pecuniaria per manifesta violazione della LPcontr e, conseguentemente, delle norme del CPP a cui la legge cantonale rimanda.

 

 

in diritto

 

                                   1.   1.1.

                                         Preliminarmente occorre interrogarsi sulla proponibilità a questa Corte del gravame presentato dalla reclamante.

                                         Si tratta di stabilire se si è in presenza di una procedura contravvenzionale a carattere penale, con l’intervento di un’autorità penale delle contravvenzioni (ai sensi degli art. 12 lit. c e 17 CPP), o se si è in presenza di una procedura di carattere puramente amministrativo, con sanzioni di medesima natura.

 

 

                                         1.2.

                                         Questa seconda soluzione s’impone. Per diversi motivi, di seguito esposti.

                                         Anzitutto, in un’interpretazione letterale, il titolo marginale dell’art. 45 LCPubb (“Sanzioni amministrative”) risulta essere chiaro, facendo propendere per la sanzione amministrativa.

                                         Per contro, non immediatamente chiaro è il testo dell’art. 45b LCPubb riguardo al suo campo di applicazione, in particolare a sapere se il rimando che contiene si riferisca unicamente all’art. 45a LCPubb, o anche all’art. 45 LCPubb. La prima soluzione sembra più logica, in un’interpretazione letterale e sistematica del testo legislativo: l’art. 45a LCPubb è chiaramente una contravvenzione, punita con una multa; l’art. 45 prevede invece una pena pecuniaria, che penalmente non può essere la sanzione di una contravvenzione.

                                         Infine, la sanzione è intervenuta nell’ambito e alla fine di una procedura amministrativa, e non in una procedura penale.

 

                                         1.3.

                                         Ad ogni buon conto, la decisione del TF richiamata anche dalla reclamante (DTF 140 I 252) risolve definitivamente la questione. In quel caso, come nel presente, la sanzione pecuniaria è stata comminata contestualmente ad un’esclusione (limitata nel tempo) dalle commesse pubbliche. In quel caso, la sanzione pecuniaria era più pesante.

                                         Ebbene l’Alta Corte non ha avuto dubbi nel ritenere che la “pena pecuniaria” comminata in base all’art. 45 LCPubb costituisse “indubbiamente una sanzione amministrativa” (cons. 1.1.).

                                         Non s’intravvedono motivi per discostarsi da tale perentoria conclusione. Tale non può essere la censura (sollevata nel reclamo) di mancata invocazione (in quel caso) dell’applicabilità della LPcontr. Come detto, l’art. 45b LCPubb, poco chiaro, fa propendere per una sua non applicazione all’art. 45 LCPubb.

 

                                         1.4.

                                         Per tutte queste ragioni la via del reclamo, ai sensi degli art. 393 ss. CPP, è esclusa.

                                         Il gravame viene trasmesso, per evasione, al TRAM.

                                         Data la particolare situazione, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 12, 17 e 393 ss. CPP, 45, 45a e 45b LCPubb, la LPcontr ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

1.Il reclamo è irricevibile.

 

§    Di conseguenza il gravame 25/26.11.2015 della RE 1, __________, viene trasmesso al TRAM.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

                                     

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera