Incarto n.
60.2015.417

 

Lugano

15 gennaio 2016/mr

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 10/14.12.2015 presentato da

 

 

 

RE 1 c/o Strutture carcerarie, Lugano,

 

 

contro

 

 

la decisione di collocamento iniziale 10.12.2015 emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi Claudia Solcà, sedente in materia di applicazione della pena (inc. GPC __________);

 

 

richiamate le osservazioni 16/17.12.2015 del procuratore pubblico Antonio Perugini, mediante le quali, esposte le proprie considerazioni, ha chiesto la reiezione del gravame;

 

preso atto dello scritto 16/17.12.2015 in cui il giudice dei provvedimenti coercitivi ha comunicato di non avere osservazioni da presentare;

 

richiamato lo scritto 17/18.12.2015 del procuratore pubblico Pamela Pedretti, con cui senza esporre osservazioni particolari si è rimesso al giudizio di questa Corte;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

 

in fatto

 

 

                                   a.   Con decreti d’accusa 4.04.2011 (DA __________) e, rispettivamente,17.09.2012 (DA __________) del Ministero Pubblico (passati in giudicato) RE 1 (__________1971) è stato condannato alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da CHF 100.− ciascuna, (per complessivi CHF 4'500.−) sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni nonché alla multa di CHF 1'600.− (per guida in stato di inattitudine, infrazione alle norme della circolazione e inosservanza dei doveri in caso d’infortunio), e, rispettivamente, alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da CHF 30.− ciascuna (per complessivi CHF 900.−) sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (per infrazioni alla LF sugli stranieri).

 

 

                                  b.   Con decreto del 9.12.2013 del Ministero pubblico (passato in giudicato il 10.07.2014) ad RE 1 è stata inflitta la pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere da CHF 100.− ciascuna (per complessivi CHF 12'000.−), a valere quale pena unica ex art. 46 cpv. 1 seconda frase CP in relazione alle pene pecuniarie di cui ai due precedenti decreti d’accusa del 4.04.2011 e 17.09.2012, avendo egli nuovamente delinquito (guida in stato di inattitudine) durante il rispettivo periodo di prova.

                                         La pena pecuniaria è stata comminata con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 120 giorni (DAC __________).

 

 

                                   c.   In data 1.12.2014 il Procuratore pubblico ha emanato un nuovo decreto d’accusa nei confronti del qui reclamante (passato in giudicato il 9.02.2015), con cui gli è stata inflitta la pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da CHF 30.− ciascuna (per complessivi CHF 1'200.−), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre la multa di CHF 400.−, per infrazione alla LF sugli stranieri (entrata illegale e attività lucrativa senza autorizzazione). La multa è stata inflitta con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 4 giorni. Infine il magistrato inquirente ha prolungato di 1 anno il periodo di prova della pena pecuniaria decretata il 17.09.2012 (DA __________).

 

 

                                  d.   Considerato che le diffide di pagamento sono rimaste inevase e che ogni tentativo di incasso da parte dell’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA) non è stato possibile risultando il qui reclamante di ignota dimora, su richiesta di tale ufficio il giudice dei provvedimenti coercitivi in data 30.09.2015 ha pubblicato una richiesta di ricerca nazionale del luogo di dimora di RE 1 (allegato 10, inc. GPC __________).

                                         Lo stesso giorno il giudice ha inviato uno scritto a quest’ultimo, in cui, ritenuto il versamento di un acconto di CHF 900.−, ha commutato la pena pecuniaria residua (di cui al decreto d’accusa 9.12.2013) e la multa (di cui al decreto d’accusa 1.12.2014), rimaste impagate, in 115 giorni di pena detentiva da espiare. Il magistrato ha poi ricordato la possibilità di provvedere in ogni momento al pagamento della pena pecuniaria e della multa (di complessivi CHF 11'500.−) oppure di prendere contatto con il proprio Ufficio onde concordare i tempi e le modalità di esecuzione della pena detentiva sostitutiva (allegato 12, inc. GPC __________).

 

 

                                   e.   A quanto sopra RE 1 non ha dato alcun seguito. Sennonché egli agli inizi di dicembre 2015 è tornato a delinquere sul nostro territorio [entrata e soggiorno illegali, sfociati nel decreto d’accusa 7.12.2015 (DA 5455/2015) per cui il procuratore pubblico ha proposto la pena detentiva di 90 giorni da espiare], così che in data 6.12.2015 è stato posto in arresto.

 

 

                                    f.   Con scritto 7.12.2015 (notificato anche al detenuto stesso in carcere) il giudice dei provvedimenti coercitivi, preso atto dell’avvenuto arresto del qui reclamante, ha chiesto alla Direzione delle strutture carcerarie di voler trattenere RE 1 una volta conclusa la detenzione preventiva in corso, onde fargli espiare i 115 giorni di pena detentiva sostitutiva (allegato 13, inc. GPC __________).

                                         Il medesimo giorno il giudice ha altresì provveduto a revocare, con effetto immediato, la richiesta 30.09.2015 di ricerca nazionale del luogo di dimora (allegato 15, inc. GPC __________).

 

 

                                  g.   Con tempestivo fax del 7.12.2015 il Capo sorvegliante del Carcere giudiziario La Farera, Lugano, ha comunicato al giudice dei provvedimenti coercitivi l’avvenuto rilascio di RE 1 dalla carcerazione preventiva e la sua contemporanea incarcerazione nel Carcere giudiziario, come richiesto dal magistrato (allegato 16, inc. GPC __________).

 

 

                                  h.   In data 10.12.2015 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, ha ordinato il collocamento (iniziale) di RE 1 in sezione chiusa.

                                         Il giudice in particolare, riassunti brevemente i fatti, ha ritenuto concreto il rischio di fuga, stante che il detenuto è cittadino straniero, è privo di legami con il nostro territorio ed è stato colpito da un divieto d’entrata valido sino al 3.03.2023.

                                         Nel contempo il magistrato ha definito i termini di espiazione, come segue:

                                         1/3                             14.01.2016

                                         1/2                             02.02.2016

                                         3/4                             06.03.2016

                                         fine                           31.03.2016,

                                         ed ha ricordato la possibilità per il detenuto di procedere in ogni momento al pagamento (integrale o parziale) della pena pecuniaria e della multa dovute, onde essere posto in libertà rispettivamente diminuire il suo periodo di detenzione.

 

 

                                    i.   Con scritto 10/14.12.2015 RE 1 si aggrava contro la suddetta decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi.

 

 

                                    j.   Con osservazioni 16/17.12.2015 il procuratore pubblico Antonio Perugini, considerata giustificata la decisione qui impugnata, chiede la reiezione del gravame, producendo nel contempo il nuovo decreto 7.12.2015 a carico del reclamante.

 

 

                                   k.   Il giudice dei provvedimenti coercitivi e il procuratore pubblico Pamela Pedretti rinunciano a presentare osservazioni particolari in merito al gravame.

 

 

in diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Con il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.

                                         La persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         1.2.

                                         Il gravame, inoltrato il 10/14.12.2015, contro la decisione 10.12.2015 del giudice dei provvedimenti coercitivi, è tempestivo.

 

                                         RE 1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata che lo tocca direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.

 

                                         Il reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine e proponibile.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Giusta l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati (cpv. 2).

                                         Per regime aperto si intende un’espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l’autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale (art. 75a cpv. 2 CP).

 

L’art. 377 cpv. 1 CP prevede l’obbligo per i Cantoni di istituire e gestire i penitenziari e i reparti di penitenziario per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia e in lavoro esterno.

In precedenza, l’art. 397bis cpv. 3 vCP prevedeva che, il Consiglio federale, su proposta dell’autorità cantonale competente, poteva emanare disposizioni speciali circa la separazione degli stabilimenti del Cantone del Ticino.

Una simile norma non è stata adottata nella revisione della parte generale del Codice penale entrata in vigore l’1.1.2007.

Pure è stata abbandonata la distinzione, posta dal precedente art. 37 cifra 2 vCP, tra stabilimenti per condannati primari e quelli per recidivi, per cui le nuove norme del CP impongono ai Cantoni di gestire soltanto due tipi di stabilimenti, segnatamente quelli chiusi e quelli aperti, e tra questi ultimi anche stabilimenti o reparti di stabilimenti per detenuti in regime di semiprigionia e di lavoro esterni (art. 77b e 76 CP i.c.c. art. 377 cpv. 1 CP, BSK Strafrecht I B. F. BRÄGGER, 3a. ed., art. 76 CP n. 2).

 

                                         A livello cantonale oltre l’applicazione del Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini del 10.4.2006 (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) l'art. 19 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.3.2007 (REPM, in vigore dal 9.3.2007), relativo al regime ordinario, stabilisce che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso, ossia in uno stabilimento in cui le misure di sicurezza sono elevate, è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi (cpv. 1).

                                         L'esecuzione della pena avviene ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha come scopo finale il reinserimento sociale, è fondato su una graduale concessione di libertà tendente alla responsabilizzazione progressiva del carcerato, sulla base di un piano individuale di esecuzione della pena (cpv. 2).

Il cpv. 3 della medesima norma prevede inoltre la possibilità per il condannato di espiare la pena privativa della libertà, in maniera totale o parziale, in uno stabilimento aperto (ossia in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne l'organizzazione, il personale e la costruzione) se questa sua collocazione non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga.

 

                                         L'art. 3 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, in vigore dall'1.1.2011, precisa che il carcere penale “La Stampa” è, tra l’altro, destinato all’incarcerazione di persone maggiorenni poste in esecuzione di pena o di misura o di internamento (cpv. 3 lit. a). Esso stabilisce inoltre che sono strutture chiuse “La Farera” e “La Stampa” (cpv. 4) mentre “Lo Stampino” e il “Naravazz” sono strutture aperte (cpv. 5). Queste ultime sono in particolare destinate all'incarcerazione di: a) persone in esecuzione di pene eseguite in regime di lavoro esterno; b) persone in esecuzione di pene eseguite in forma di semiprigionia; c) persone in esecuzione di pene di breve durata eseguite per giorni; d) persone in esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le quali non vi è da attendersi che commettano nuovi reati (cpv. 6).

                                         La persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase).

 

2.2.

                                         Interpretato e contrario il testo dell’art. 76 cpv. 2 CP, si ha che di regola il detenuto deve essere collocato in un penitenziario aperto (ove si intende uno stabilimento “aperto” o “semiaperto”), a meno che sussita il pericolo che egli si dia alla fuga oppure vi sia il rischio che egli commetta nuovi reati.

                                         In altre parole, è sufficiente che sia adempiuto uno di questi due criteri (unici criteri determinanti) per ordinare il collocamento di un detenuto in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto. Il rischio di fuga e il rischio di recidiva non devono essere realizzati cumulativamente (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793; BSK Strafrecht I – B.F. BRÄGGER, 3a. ed., art. 76 CP n. 8).

 

                                         2.3.

                                         Con quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il detenuto commetta nuovi reati posto dall'art. 76 cpv. 2 CP, non può essere espresso in generale e in astratto ma dipende dalle circostanze. Tali due criteri, come visto più sopra, non sono cumulativi (Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.9.1998, op. cit., p. 1793).

                                         Per ammettere l'esistenza di un pericolo di fuga o di recidiva non occorre certamente che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, bensì è sufficiente che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9).

 

                                         Conformemente alla giurisprudenza federale il rischio di fuga deve essere valutato in considerazione dell’insieme delle circostanze proprie al detenuto, quali per esempio le sue condizioni di vita (“Lebensumstände”), i legami familiari (“familiäre Bindungen”), la sua situazione professionale e finanziaria (“berufliche und finanzielle Situation”), nonché le sue relazioni all’estero (“Kontakte zum Ausland”). Infatti non si può concludere sull’esistenza di questo rischio solo sulla base di una possibilità astratta di fuga. Occorre piuttosto che vi sia una certa probabilità, fondata su concreti motivi, che il detenuto posto in libertà si sottragga all’esecuzione della pena, dandosi alla fuga (sentenze TF 6B_432/2012 del 26.10.2012, consid. 3.; 6B_254/2012 del 18.6.2012 consid. 3.; 6B_577/2011 del 12.1.2012 consid. 2.1. e 2.2.). Il quantum della pena che gli resta da espiare da solo non basta per ammettere il rischio di fuga. Può tuttavia essere considerato, unitamente ad altre circostanze, quale indizio di una possibile fuga (sentenza TF 6B_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.; DTF 125 I 60). Un rischio acuto di fuga viene ammesso in special modo dalla dottrina, quando l’interessato non intrattiene in Svizzera una rete di relazioni, ovverossia quando egli non dispone di legami con il nostro paese. Ciò che di principio viene presunto per i cosiddetti turisti del crimine (“Kriminaltouristen”) e per i condannati senza un valido permesso di soggiorno o di domicilio (BSK Strafrecht I B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Nel caso in esame il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ordinato il collocamento del qui reclamante in sezione chiusa, avendo valutato l’esistenza di un concreto pericolo di fuga, in considerazione in buona sostanza della di lui cittadinaza straniera (__________) e l’assenza di legami rilevanti con il territorio elvetico.

 

                                         3.2.

                                         Ora, dagli atti emerge che, RE 1 è nato il __________1971 a __________ ed è cittadino di tale Repubblica. Il suo ultimo luogo di residenza noto è situato all’estero (__________) e sul nostro territorio, privo di una qualsiasi autorizzazione, ha risieduto e/o lavorato (sporadicamente) solo illegalmente oltre ad aver commesso alcuni altri atti illeciti. Invero, a seguito dei primi due decreti d’accusa emessi a suo carico, in data 8.03.2013 l’allora Ufficio federale della migrazione (UFM) ha pronunciato nei suoi confronti un divieto d’entrata valido dal 4.03.2013 al 3.03.2023.

                                         Celibe, in Svizzera non vanta neppure un qualsiasi legame di tipo familiare.

                                         Privo della possibilità di inserirsi nel tessuto economico e sociale del nostro paese, verso il quale egli vanta solo un debito con la giustizia, versando altresì in una precaria situazione finanziaria, ritrovandosi alla soglia dei 45 anni senza un’attività lavorativa stabile, la possibilità che egli si sottragga con la fuga all’esecuzione della pena è altamente concreta.

                                         Ciò ove più si consideri come il reclamante non ha reagito alle richieste di pagamento e alle diffide della preposta autorità amministrativa, che non ha potuto procedere con la procedura d’incasso nei suoi confronti essendosi egli reso irreperibile, e come soltanto grazie al suo arresto a seguito di un nuovo ulteriore procedimento penale aperto nei suoi confronti, egli ha potuto essere reperito per eseguire le precedenti condanne.

 

                                         In tale situazione la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi qui impugnata si rivela fondata e merita tutela.

 

 

                                   4.   Il reclamo è respinto. La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo per tenere conto della situazione finanziaria del qui reclamante, sono poste a carico di quest’ultimo, soccombente.

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 76, 377 CP, 279 ss., 393 ss., 439 cpv. 1 CPP, la LEPM, il REPM, il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, l’art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1, attualmente c/o Strutture carcerarie, Lugano.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

 

 

 

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera