Incarto n.
60.2015.45

 

Lugano

23 aprile 2015/asp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 5/6.2.2015 presentato da

 

 

 

RE 1

 

 

contro

 

 

il decreto di abbandono 23.1.2015 emanato dal procuratore pubblico Fiorenza Bergomi nell’ambito del procedimento penale dipendente da sua denuncia/querela 16.7.2013 nei confronti di PI 1, __________, per titolo di diffamazione, calunnia , ingiuria e coazione (ABB __________);

 

 

richiamate le osservazioni 19/20.2.2015 di PI 1 e 20.2.2015 del procuratore pubblico con le quali entrambi postulano la reiezione del gravame;

 

vista la replica 27.2./2.3.2015 di RE 1 e le dupliche 9.3.2015 del magistrato inquirente e 9/10.3.2015 di PI 1;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

 

 

 

in fatto

 

                                   a.   PI 1, consigliere comunale di __________, in data 5.7.2013 ha depositato presso la cancelleria del comune una lettera aperta indirizzata al vice sindaco RE 1, inviata in copia per conoscenza alla Sezione degli enti locali e al Consiglio di Stato. In tale scritto si leggeva: “(…) Egregio vice sindaco RE 1, con la presente in qualità di Consigliere Comunale ma soprattutto di cittadino, desidero porle 5 semplici domande sulla gestione dei suoi dicasteri e rispettivamente sulla sua Etica, Integrità, Moralità ma soprattutto Onestà verso la popolazione di __________. (…). (…) qui le rammento che prima di difendere gli interessi dei suoi amici della __________ deve difendere gli interessi dei cittadini di __________ a meno che non sia anche lei invischiato come loro nelle note faccende da noi denunciate (…)” (scritto 5.7.2013, doc. 1, AI 1, inc. MP __________). La missiva concludeva poi dicendo “(…) Se lei non avrà la cortesia di rispondermi entro il 15 del corrente mese mi riservo l’opzione di passare questo scritto alla stampa (…)” (scritto 5.7.2013, doc. 1, AI 1, inc. MP __________).

 

 

                                  b.   Con esposto 16.7.2013 RE 1 ha sporto denuncia/querela penale nei confronti di PI 1 per i titoli di reato di diffamazione, calunnia, ingiuria e coazione (denuncia 16.7.2013, AI 1, inc. MP __________). A dire del denunciante “(…) il fatto di gettare discredito [sulla sua persona] (…) facendolo credere autore della millantata cattiva gestione della cosa pubblica ricadente sotto il suo ed altri Dicasteri, e annoverandolo tra i suoi colleghi municipali quale presunto (co)autore o complice di malversazioni nonché colpevole di deliberato o manchevole rispetto dei vari dossier in generale (…) è lesivo dell’onore personale e della reputazione delle persone ingiustamente chiamate in causa dal denunciato. È pacifico che il Signor PI 1 ha insinuato l’idea e il sospetto che si sarebbero commessi presunti atti disonesti nella gestione dei conti del Comune. Questi propositi non possono essere solamente letti solo come una critica dell’attività e dell’etica politica di chi viene ingiustamente accusato. Tali affermazioni, come detto, infondono piuttosto, con delle chiare allusioni a presunte manchevolezze morali e legali, il sospetto di un comportamento delittuoso, ciò che è inaccettabile (…)” (denuncia 16.7.2013, AI 1, p. 4 s., inc. MP __________). A dire di RE 1, PI 1 si sarebbe inoltre reso autore del reato di coazione avendo minacciato di grave danno il denunciante (con la pubblicazione dello scritto) costringendolo a rispondere ai quesiti contenuti nello stesso entro il termine di 10 giorni.

                                   c.   In data 7.11.2014 il procuratore pubblico ha dunque proceduto all’audizione di PI 1 (verbale di interrogatorio 7.11.2014, AI 3, inc. MP __________) ed in data 19.12.2014 ha chiuso l’istruzione prospettando l’emanazione di un decreto d’abbandono nei confronti del denunciato/querelato (chiusura dell’istruzione 19.12.2014, AI 5, inc. MP __________).

 

 

d.In data 23.1.2015 il magistrato inquirente ha emanato un decreto d’abbandono in capo al suddetto procedimento penale, ritenuto che la fattispecie in esame si collocherebbe in ambito politico: “(…) Infatti (…), la lettera aperta, indirizzata dall’imputato, consigliere comunale, al vice-sindaco (…), è rivolta a quest’ultimo nell’ambito della sua attività politica quale vice-sindaco del Comune di __________, senza tuttavia intaccare la sua onorabilità come uomo e senza farlo apparire spregevole. Nella sua lettera (…) si limita a porre al denunciante cinque quesiti che caratterizzano unicamente il suo operato a livello politico e null’altro. Non si intravvedono pertanto i presupposti per affermare che il signor RE 1 sia stato leso nel proprio onore ai sensi dell’art. 173 e segg. CP (…)” (decreto d’abbandono 23.1.2015, p. 2, ABB __________). Inoltre il fatto che PI 1 abbia affermato di riservarsi di passare lo scritto alla stampa in caso di mancata presa di posizione da parte del denunciante/querelante entro il termine di 10 giorni non sarebbe costitutivo del reato di coazione in quanto si tratterebbe di “(…) una semplice riserva dell’imputato e non di un atto futuro certo (…)” (decreto d’abbandono 23.1.2015, p. 2, ABB __________). Oltre a ciò, il procuratore pubblico ha decretato che RE 1, a suo dire, non incorrerebbe in alcun grave danno dalla pubblicazione dello scritto in oggetto.

 

 

                                   e.   Con gravame 5/6.2.2015 RE 1 impugna la suddetta decisione.

 

Il reclamante sostiene che gli “attacchi” di PI 1 andrebbero ad intaccare la sua onorabilità come uomo “(…) oltre che di politico di milizia” (reclamo 5/6.2.2015, p. 3). A suo dire, con lo scritto in oggetto, sarebbe stata messa in discussione la sua etica, la sua integrità, la sua moralità e la sua onestà, non solo in versione politica, come sostiene il procuratore pubblico, ma anche come persona. In merito al reato di coazione RE 1 si limita a ribadire quanto già detto in sede di denuncia.

 

 

                                    f.   Delle ulteriori argomentazioni, così come delle osservazioni di PI 1 e del procuratore pubblico, si dirà, se necessario, in corso di motivazione.

 

 

in diritto

 

                                   1.   1.1.

                                         Giusta l’art. 322 cpv. 2 CPP le parti possono impugnare il decreto di abbandono dinanzi alla giurisdizione di reclamo.

 

                                         Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accer-tamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

 

                                         In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.7.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.1.2014 consid. 3.1.).

 

                                         1.2.

                                         Il gravame, inoltrato il 5/6.2.2015 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto di abbandono 23.1.2015 (ABB __________), è tempestivo e proponibile. Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

 

                                         RE 1, accusatore privato, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

 

                                         Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

                                   2.   Il reclamo contro il decreto di abbandono è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato tali da giustificare la promozione dell’accusa (art. 319 cpv. 1 lit. a CPP) o se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato (art. 319 cpv. 1 lit. b CPP).

 

                                         Si ricorda che l’azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal pubblico ministero, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         RE 1 ipotizza a carico di PI 1 i reati di diffamazione giusta l’art. 173 CP [secondo cui è punito chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, 3. ed., art. 173 CP n. 1 ss.)], calunnia giusta l’art. 174 CP [secondo cui è punito chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei, come anche chiunque, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 174 CP n. 1 ss.)], ingiuria giusta l’art. 177 CP [secondo cui è punito, chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona, (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 177 CP n. 1 ss.)] e coazione giusta l’art. 181 CP [secondo cui è punito chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d’agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto (BSK Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 181 CP n. 1 ss.)].

 

                                         Le ipotesi di reato si riferiscono allo scritto 5.7.2013 depositato da PI 1 alla Cancelleria comunale di __________ ed inviato per conoscenza alla Sezione degli enti locali di Bellinzona e al Consiglio di Stato.

 

 

 

 

                                         3.2.

                                         3.2.1.

                                         L’onore protetto ai sensi degli art. 173 ss. CP è il diritto di ognuno di non essere considerato una persona da disprezzare.

                                         Le predette disposizioni proteggono l’onore personale, la reputazione ed il sentimento di essere uomo d’onore, di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti; sfuggono invece alla protezione penale quelle espressioni che – senza far apparire spregevole la persona attaccata – offuscano la reputazione di cui quest’ultima gode nell’ambito professionale o politico o l’opinione che essa ha di sé medesima (decisione TF 6B_138/2013 del 19.05.2014 consid. 3.1.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., vor art. 173 CP n. 5 ss.; StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH / V. LIEBER, 2. ed., vor art. 173 CP n. 1 ss.).

 

                                         La questione a sapere se un’affermazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona deve essere decisa non secondo il senso che possono averle dato quelli che l’hanno sentita, ma secondo il senso che essa ha in base ad un’interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che in concreto le attribuisce l’uditore o il lettore non prevenuto (decisione TF 6B_138/2013 del 19.5.2014 consid. 3.1.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., vor art. 173 CP n. 28 ss.; StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH / V. LIEBER, op. cit., vor art. 173 CP n. 11); va tenuto in particolare in considerazione se le dichiarazioni sono state rese nell’ambito di una procedura, di fronte ad una cerchia ristretta di persone, perfettamente coscienti del particolare contesto in cui sono state formulate e del fatto che le stesse fossero soggette a vaglio critico, purché non si siano travalicati i limiti di quanto necessario e pertinente per l’accertamento dei fatti.

 

                                        Il reato di ingiuria è applicabile qualora un giudizio di valore (“Werturteil”) sia stato proferito verso il leso stesso o al cospetto di terza persona (A. DONATSCH, Strafrecht III, 9. ed., p. 359) rispettivamente nel caso in cui un fatto (“Tatsachenbehauptung”) sia stato espresso verso il leso (A. DONATSCH, op. cit., p. 359).

 

                                         Se un fatto è formulato alla presenza di terzi, è sussunto ai reati di diffamazione o di calunnia (A. DONATSCH, op. cit., p. 359). Terzo” giusta l’art. 173 CP è qualunque persona che non sia l’autore medesimo del reato oppure il leso dallo stesso (decisione TF 6B_698/2012 del 28.1.2013 consid. 3.2.1.; StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH / V. LIEBER, op. cit., art. 173 CP n. 4).

 

                                         In applicazione dell’art. 176 CP alla diffamazione e alla calunnia verbali sono parificate la diffamazione e la calunnia commesse mediante scritti, immagini, gesti o qualunque altro mezzo.

 

                                         3.2.2.

                                         I reati contro l’onore presuppongono intenzionalità, che deve riferirsi all’affermazione lesiva dell’onore e – nel caso degli art. 173 s. CP – alla presa di conoscenza da parte del terzo. Il dolo eventuale è sufficiente per i reati di diffamazione e di ingiuria. Non è invece necessario un particolare “animus iniuriandi”, bastando che l’autore sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione della persona interessata e che ciò nonostante le proferisca (StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH / V. LIEBER, op. cit., art. 173 CP n. 11 / art. 174 CP n. 3 / art. 177 CP n. 6; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 9 s. / art. 174 CP n. 6 / art. 177 CP n. 14; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3. ed., art. 173 CP n. 48 ss. / art. 174 CP n. 11 ss. / art. 177 CP n. 24 s.).

 

                                         3.2.3.

Il reclamante lamenta anzitutto le conclusioni del magistrato inquirente, laddove non ha ritenuto come lesive del suo onore le espressioni contenute nello scritto 5.7.2013, e, più in particolare, le frasi: “(…) desidero porle 5 semplici domande sulla gestione dei suoi dicasteri e rispettivamente sulla sua Etica, Integrità, Moralità ma soprattutto Onestà verso tutta la popolazione di __________ (….)” e “(…) le rammento che prima di difendere gli interessi dei suoi amici della __________ deve difendere gli interessi dei cittadini di __________ a meno che non sia anche lei invischiato come loro nelle note faccende da noi denunciate (…)” (scritto 6.7.2013, p. 2, AI 1, inc. MP __________). A dire di RE 1 il senso generale dello scritto qui in oggetto sarebbe quello di “(…) lanciare critiche che vanno al di là dell’accettabile (…)” e gettare il sospetto che lui stesso si sia reso colpevole “(…) di malaffare, di malversazioni o di azioni disoneste (…)” (reclamo 5/6.2.2015, p. 4).

 

3.2.4.

                                         Si rileva tuttavia che, nella discussione politica, la lesione dell’onore deve essere ammessa con riserbo e, in caso di dubbio, negata. La libertà di espressione, indispensabile alla democrazia, implica infatti che gli attori del dibattito politico accettino di esporsi ad una critica pubblica, talvolta anche violenta, delle loro opinioni. Non basta quindi sminuire una persona nelle qualità politiche che reputa di possedere. La critica o l’attacco comportano per contro una lesione dell’onore protetto dal diritto penale, se nel merito o nella forma, non si limitano a degradare le qualità dell’uomo politico e il valore della sua azione, ma sono parimenti idonee ad esporlo al disprezzo in quanto essere umano (decisione TF 6B_870/2013 del 27.2.2014, consid. 4.2; DTF 137 IV 313 consid. 2.1.4).

 

Nel caso in esame lo scritto 5.7.2013 “Lettera aperta al Vice Sindaco (ad interim)” si rivolge chiaramente al qui reclamante in veste di membro dell’esecutivo comunale. Le domande poste da PI 1 si riferiscono “(…) alla gestione dei suoi dicasteri” ed alla sua “(…) Etica, Integrità, Moralità ma sopratutto Onestà verso tutta la popolazione di __________” nella funzione di vice-sindaco del Comune. Il denunciato imputa al reclamante, sotto forma di domande, alcune (ipotetiche) manchevolezze nella gestione dei dicasteri e quale municipale, limitandosì così ad attaccare le sue qualità in quanto uomo politico.

 

Anche la frase “(…) prima di difendere gli interessi dei suoi amici della __________ deve difendere gli interessi dei cittadini di __________ a meno che non sia anche lei invischiato come loro nelle note faccende da noi denunciate (…)” è espressa in senso dubitativo ed esposta sotto forma di quesito.

 

3.2.5.

Inoltre, come già detto, per determinare se un’affermazione sia lesiva dell’onore non ci si deve fondare sul senso che le dà la persona interessata, ma sul senso che nelle circostanze concrete le attribuisce un destinatario non prevenuto, tenendo conto del contesto (interpretazione oggettiva).

 

Nel ponderare la gravità delle espressioni contenute nello scritto 5.7.2013 va dunque considerato il contesto in cui le affermazioni in oggetto sono state proferite, ovverosia, nel caso concreto, il contesto socio-politico del comune di __________, dove da anni regna un clima politico teso ed esasperato che ripresenta sul piano giudiziario le tensioni fra gli avversari politici. La lettera è stata depositata da PI 1 in cancelleria comunale ed inviata in copia alla Sezione degli enti locali ed al Consiglio di Stato: autorità tutte perfettamente coscienti del particolare contesto in cui tali asserzioni sono state formulate, sottoponendole a vaglio critico e contestualizzandole.

 

3.2.6.

In queste circostanze, si deve necessariamente decidere per l’assenza di sufficienti indizi di reato a carico di PI 1 in merito ai reati di cui agli artt. 173, 174 e 177 CP.

Va però anche ricordato che la libertà di espressione tutelata in ambito politico non necessariamente deve tradursi in una prosa quale quella dello scritto 5.7.2013.

 

3.3.

3.3.1.

                                         Il reato di coazione presuppone – tra l’altro – l’esistenza di una minaccia di grave danno, ammessa quando, secondo le dichiarazioni dell’autore, la realizzazione di un tale pregiudizio appare dipendente dalla sua volontà (StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH / T. FINGERHUTH, op. cit., art. 181 CP n. 4) e la minaccia è appropriata – secondo criteri oggettivi: la concreta reazione della vittima è irrilevante (decisione TF 6B_281/2013 del 16.7.2013 consid. 1.1.1.; BSK Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 181 CP n. 34 s.; StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH / T. FINGERHUTH, op. cit., art. 181 CP n. 5) – a limitare la di lei libertà di decisione, ovvero ad indurla ad adottare un comportamento che essa non avrebbe verosimilmente avuto senza una simile minaccia (decisione TF 6B_281/2013 del 16.7.2013 consid. 1.1.1.; BSK Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 181 CP n. 25 ss.).

 

                                         Non è necessario che l’autore voglia davvero realizzare la minaccia (decisione TF 6B_281/2013 del 16.7.2013 consid. 1.1.1.).

 

                                         Il mezzo oppure lo scopo o la relazione tra il mezzo e lo scopo devono inoltre essere illeciti (decisioni TF 6B_281/2013 del 16.7.2013 consid. 1.1.2.; 1B_677/2012 del 18.2.2013 consid. 3.1.2.; BSK Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 181 CP n. 56 ss.; StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH / T. FINGERHUTH, op. cit., art. 181 CP n. 10 ss.).

 

                                         La minaccia di un grave danno può essere riferita ad un fatto previsto dalla legge oppure concordato contrattualmente: in questi casi non si può parlare di inammissibile limitazione della libertà [si pensi, per esempio, alla minaccia di inoltrare una denuncia penale fondata (decisione TF 1B_721/2011 del 7.3.2012 consid. 3.3.; BSK Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 181 CP n. 38)]. Qualora, però, la minaccia di un danno in sé ammissibile sia utilizzata per raggiungere uno scopo illecito, si deve reputare che sussista un grave danno a’ sensi dell’art. 181 CP (decisione TF 1B_721/2011 del 7.3.2012 consid. 3.3.; BSK Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 181 CP n. 39 ss.).

 

 

 

3.3.2.

Nella lettera 5.7.2013 PI 1 ha scritto: “(…) se lei non avrà la cortesia di rispondermi entro il 15 del corrente mese mi riservo l’opzione di passare questo scritto alla stampa (…)” (scritto 5.7.2013, p. 2, AI 1, inc. MP __________). RE 1, nel suo reclamo, si limita a sostenere che tale agire adempierebbe il reato di coazione: “(…) In siffate circostanze, (…), minacciare di divulgare alla popolazione di __________ la lettera aperta del 5 luglio 2013 non è forse coazione?” (reclamo 5/6.2.2015, p. 4).

 

Tuttavia il denunciante non specifica in che modo sarebbero adempiute le condizioni soggettive ed oggettive del reato sopraindicato; e, in particolare, quale sia il grave danno che egli subirebbe dalla pubblicazione della lettera in oggetto. Infatti, come già sopraindicato, nella stessa PI 1, in veste di consigliere comunale e cittadino, si è limitato a porre alcuni quesiti al qui reclamante in merito alla sua attività quale municipale di __________. Scritto al quale esigeva (con metodi forse poco ortodossi ed appropriati in un sano dibattito politico) che fosse data una risposta al più presto. La sua pubblicazione sui media del Cantone, in ogni caso, non avrebbe causato il “grave danno” così come prescritto dall’art. 181 CP.

 

 

                                   4.   Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’insorgente, soccombente.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 173, 174, 177, 181 CP, 309 – 310, 385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di RE 1, __________.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

                                   4.   Intimazione:

 

-        

 

 

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera