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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 26.01./6.02.2015 presentata da
premesso che la richiesta datata 26.01.2015 è giunta alla Pretura penale il 27.01.2015, che l’ha trasmessa, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte il 5/6.02.2015, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto d’accusa 11.04.2011, emanato in esito al procedimento penale avviato su querele 20.09.2006 di IS 1, 6.03.2007 di __________ e 13.04.2010 di entrambe queste società, il procuratore pubblico ha ritenuto PI 3 autore colpevole di danneggiamento e violazione di domicilio (ripetuta) e ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 2'800.-- (corrispondente a venti aliquote giornaliere da CHF 140.-- cadauna), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 600.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, e meglio come descritto nel DA __________;
che il 17.05.2013 il giudice della Pretura penale, statuendo sull’opposizione interposta dall’imputato, ha confermato le imputazioni contenute nel decreto d’accusa e ha condannato PI 3 alla pena pecuniaria di CHF 2'100.-- (riducendo le aliquote giornaliere), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 500.-- (riducendo di CHF 100.-- quella proposta dal procuratore pubblico) e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (cfr., nel dettaglio, inc. __________);
che il 16.10.2014 la Corte di appello e di revisione penale, in parziale accoglimento dell’appello presentato dall’imputato, lo ha dichiarato autore colpevole di danneggiamento e violazione di domicilio, lo ha nondimeno prosciolto dall’imputazione di violazione di domicilio per i fatti di cui al punto 2.1. del decreto d’accusa 11.04.2011 e lo ha condannato alla pena pecuniaria di cinque aliquote giornaliere di CHF 140.-- cadauna, per un totale di CHF 700.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 100.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (cfr., nel dettaglio, inc. __________);
che la predetta decisione è regolarmente passata in giudicato, non essendo stata impugnata presso l’Alta Corte;
che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dalla Pretura penale a questa Corte – l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto della sua assistita IS 1, la trasmissione, in copia e anticipato via fax, del verbale del dibattimento 17.05.2013 (inc. __________), richiamando la sentenza con motivazione 17.05.2013 emanata dalla Pretura penale (doc. CRP 1.a);
che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 3, imputato nel procedimento penale di cui all’incarto __________ della Pretura penale, nel frattempo archiviato, essendo la qui istante stata parte (in qualità di accusatrice privata) al medesimo;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di accusatrice privata) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 (rispettivamente del suo patrocinatore avv. PR 1) giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del verbale del dibattimento 17.05.2013 (AI 21 – inc. __________), poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessata personalmente in veste di parte;
che di conseguenza il verbale di dibattimento richiesto viene trasmesso (anticipato via fax), in copia, al patrocinatore della qui istante unitamente alla presente decisione;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo la qui istante già stata parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera