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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 5/6.02.2015 – emendata su richiesta di questa Corte il 9/11.02.2015 – presentata dalla
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IS 1 |
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tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto __________ della Pretura penale, nel frattempo archiviato, ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________; |
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con decreto di accusa 3.03.2009 il procuratore pubblico Moreno Capella ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale __________ siccome ritenuto autore colpevole di infrazione alla LF sulla protezione delle acque "per avere, in data __________, a __________, presso la pista di pattinaggio __________, per il tramite di __________ e __________, intenzionalmente introdotto nelle acque sostanze atte ad inquinarle (…)", ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di complessivi CHF 1'200.--, corrispondenti a trenta aliquote da CHF 40.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 700.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, rinviando la parte civile (ai sensi del CPP TI), la __________, al competente foro per le pretese di natura civile, e meglio come descritto nel DA __________.
Lo stesso giorno il procuratore pubblico ha pure posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale __________ siccome ritenuto autore colpevole di infrazione alla LF sulla protezione delle acque "per avere, in data __________, a __________, presso la pista di pattinaggio __________, intenzionalmente introdotto nelle acque sostanze atte ad inquinarle (…)", ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di complessivi CHF 500.--, corrispondenti a dieci aliquote da CHF 50.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 500.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, rinviando la parte civile (ai sensi del CPP TI), la __________, al competente foro per le pretese di natura civile, e meglio come descritto nel DA __________.
Il 6/9.03.2009 rispettivamente il 9/10.03.2009 gli accusati hanno inoltrato opposizione al relativo decreto d'accusa.
Il 12.08.2009 il presidente della Pretura penale ha riunito i summenzionati procedimenti penali, poiché alla base delle imputazioni vi erano i medesimi fatti.
Con giudizio 14.01.2010 il presidente della Pretura penale ha confermato l’imputazione e la proposta di pena del procuratore pubblico a carico di __________. L’accusato è stato inoltre condannato a versare alla parte civile (lo __________) l’importo di CHF 12'782.--, rinviandola al competente foro civile per le ulteriori pretese.
Ha, per contro, prosciolto dall’imputazione __________ per i fatti di cui al DA __________ (inc. __________).
Adita da __________, con sentenza 6.08.2010 la (allora) Corte di cassazione e di revisione penale ha respinto il suo ricorso (inc. __________).
Con sentenza __________ il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato dall’imputato (decisione TF __________ del __________).
2. Con la presente istanza – emendata su richiesta di questa Corte il 5/6.02.2015 – la IS 1 chiede la trasmissione dell’incarto __________ della Pretura penale, nel frattempo archiviato, ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________ promossa in data 19/22.04.2013 da __________, __________ (patr. da: avv. __________, __________), contro __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ (tutti patr. da: avv. __________, __________), mediante la quale parte attrice ha domandato il risarcimento di presunti danni subiti (ndr. il cui importo non è stato precisato) "(…) in relazione alle conseguenze provocate dalle precedenti decisioni penali che l’attore definisce “frutto di uno spiacevole errore giudiziario”" (scritto di emendamento 9/11.02.2015, doc. CRP 5). A mente del pretore sarebbe necessario procedere alla ricostruzione della vicenda (i fatti accaduti il 18.08.2008) sotto tutti gli aspetti.
3. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
(i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
(ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
(ii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
4. Nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta, il contenuto e l’esito dell’incarto penale __________ qui richiamato, nonché l’oggetto della vertenza civile – appare certamente data una connessione tra la causa civile di cui all’incarto __________ pendente presso la Pretura istante e il summenzionato procedimento penale, nel frattempo archiviato.
__________, condannato in sede penale, è ora parte attrice in sede civile intenzionato ad ottenere un risarcimento dei danni subiti in relazione ai fatti accaduti quel giorno (l’inquinamento delle acque con la moria di almeno 4'000 pesci). Il procedimento civile trae dunque le sue origini da quello penale, poiché alla base di entrambi vi è la medesima fattispecie. Gli atti istruttori dell’incarto penale richiamato (l’incarto __________ della Pretura penale) potrebbero essere potenzialmente utili ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile, e ciò per avere anche un quadro più completo della fattispecie.
In casu è quindi adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.
Di conseguenza l’incarto penale __________ (una cartelletta bianca) viene trasmesso, in originale, alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirlo direttamente alla Pretura penale, al più tardi, a procedimento civile concluso.
Per contro non viene trasmesso l’incarto penale __________ inerente a __________ (che non è stato richiamato in sede civile).
5. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, l’art. 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera