Incarto n.
60.2015.55

 

Lugano

20 maggio 2015/asp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Valentina Item, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 12.2.2015 presentato da

 

 

 

RE 1

patr. da: PR 1

 

 

 

contro

 

 

l’ordine di perquisizione e sequestro 5.2.2015 emanato dal procuratore generale John Noseda nell’ambito del procedimento penale aperto a suo carico per titolo di registrazione clandestina di conversazioni (inc. MP __________);

 

 

richiamate le osservazioni 17.2.2015 e 27.2.20215 (duplica) del magistrato inquirente, mediante le quali chiede di respingere il gravame, rispettivamente comunica di non avere osservazioni di duplica da presentare;

 

visti gli scritti 16/18.2.2015 di PI 2 e 18/20.2.2015 di PI 1, con i quali comunicano di non avere particolari osservazioni da formulare;

 

vista la replica 24/25.2.2015 di RE 1, mediante la quale si riconferma nelle proprie allegazioni;

 

considerato che PI 1 e PI 2, interpellati, non hanno presentato osservazioni di duplica;

 

richiamato lo scritto 24/26.2.2015 delle __________, di cui si dirà in seguito;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

in fatto

 

 

                                   a.   Con esposto 9/10.10.2013 PI 2 e PI 1, membri del sindacato __________, hanno querelato RE 1, per titolo di registrazione clandestina di conversazioni (art. 179 ter CP).

 

In sostanza RE 1, nella sua qualità di dipendente e responsabile stampa delle __________, unitamente a dei colleghi, avrebbe presenziato a diversi colloqui con rappresentanti di parti sociali ed enti pubblici - nel corso del 2013 - nell’ambito di un progetto relativo all’utilizzo di spazi delle officine __________ a __________.

 

Durante uno dei citati incontri, segnatamente in data 11.9.2013, il querelato avrebbe ammesso, dinnanzi a svariate persone, di aver registrato - mediante il suo telefono cellulare - la precedente riunione del 3.9.2013.

 

Da qui il presente procedimento penale (cfr. AI 1, inc. MP __________).

 

 

                                   b.   In data 16.1.2014 il procuratore generale ha decretato l’apertura dell’istruzione nei confronti di RE 1 per il reato di registrazione clandestina di conversazioni (AI 2).

 

 

                                   c.   Dopo aver ricevuto il rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 6/14.11.2014 (AI 10), il magistrato inquirente - in data 20.11.2014 - ha comunicato alle parti la chiusura dell’istruzione penale, prospettando la promozione dell’accusa giusta gli artt. 324 ss. CPP per il reato menzionato nei confronti di RE 1, indicando altresì che eventuali istanze probatorie andavano presentate entro il 3.12.2014 (AI 11).

 

 

                                  d.   In data 17.12.2014, dopo aver ottenuto una proroga del termine di cui sopra, l’avv. PR 1, in nome e per conto di RE 1, ha presentato un’istanza volta a richiedere l’interrogatorio di altre persone presenti all’incontro dell’11.9.2013, nonché l’assunzione agli atti - tra l’altro - di una perizia tecnica esperita da “__________(chief information security officer delle __________) ed __________, esperto del centro forense ICT delle __________, ed attestante che il telefono cellulare non è stato utilizzato per alcun tipo di registrazione in data 3.09.2013” (istanza probatoria 17.12.2014, p. 2, AI 14).

 

Sulla scorta di tale referto tecnico, RE 1 ha pure richiesto al magistrato inquirente una perizia giudiziaria ex art. 182 e ss. CPP atta a confermare e verificare la perizia svolta da __________.

 

 

                                   e.   In data 18.12.2014 il procuratore generale ha conferito mandato alla polizia (fase dell’istruzione) di “stabilire, alla luce dei dati contenuti nella perizia allegata, se il fatto che nel telefono analizzato non sia stata rinvenuta alcuna traccia di una registrazione in data 3 settembre 2014, significhi che è escluso che con tale telefono sia stata eseguita una registrazione in tale data” e di “stabilire se RE 1 abbia in uso altre utenze telefoniche” (AI 16).

 

 

                                    f.   In data 19.12.2014 RE 1 ha trasmesso al procuratore generale la versione originale della perizia 7.12.2014 di cui sopra (AI 17), già allegata in precedenza in versione pdf (cfr. AI 15).

 

 

                                  g.   Con decisione 5.2.2015, non intimata a RE 1, il magistrato inquirente ha inviato a __________ un ordine di perquisizione e sequestro, volto a sapere “sulla base di quali costatazioni tecniche ha tratto la conclusione esposta nella perizia di parte”. Contestualmente è stata ordinata “la trasmissione della copia dell’analisi forense completa (dati UFED)” effettuata dal perito il 4.12.2014 (AI 19).

 

 

                                  h.   Con gravame 12.2.2015 RE 1 impugna la suddetta decisione, postulando – in via preliminare – la concessione dell’effetto sospensivo, con contestuale comunicazione al destinatario della citata decisione di non trasmettere alcuna documentazione o presa di posizione al Ministero pubblico, prima dell’evasione del reclamo. Nel merito, chiede l’annullamento del suddetto provvedimento ed il rinvio dell’incarto al Ministero pubblico per nuova decisione.

 

Afferma innanzitutto che la decisione impugnata escluderebbe “in modo inammissibile il diritto del signor RE 1 a partecipare all’assunzione di rilevanti prove, relative all’accusa che il PP ha anticipato voler promuovere” (reclamo 12.2.2015, p. 4). Verrebbero dunque lesi l’art. 29 Cost. e sul piano procedurale gli art. 107 cpv. 1 lit. b, 147 e 182 ss. CPP.

 

Il magistrato inquirente non avrebbe poi preso posizione sull’istanza probatoria 17.12.2014 del reclamante, e, senza neppure informare l’imputato, violando quindi già solo per tale motivo l’art. 107 CCP e riaprendo l’istruttoria che prima aveva ritenuto completa, avrebbe chiesto “all’estensore della perizia di parte una dettagliata spiegazione tecnica, nonché ulteriore documentazione tecnica e da condividersi con una speciale unità tecnica della Polizia, (...)” (reclamo 12.2.2015, p. 5).

 

Ne discende che la decisione avversata escluderebbe “la partecipazione della difesa alla raccolta di una prova tecnica probabilmente decisiva nella fattispecie” (reclamo 12.2.2015, p. 5). “Tale esclusione è tuttavia inammissibile in quanto già dati ora i presupposti per esperire, tramite perizia giudiziaria, la verifica delle conclusioni della perizia di parte, e conseguente assunzione dei risultati agli atti quale prova, non già nella forma di rapporto di polizia scientifica (come vorrebbe la Procura), ma come perizia giudiziaria, e quindi con la partecipazione della difesa garantita dagli art. 182 ss. CPP” (reclamo 12.2.2015, p. 5).

 

RE 1 ritiene che, vista l’importanza di tale prova, nel caso concreto l’imputato dovrebbe - legittimamente - partecipare all’assunzione della stessa esercitando tutti i diritti accordatigli dagli art. 182 e ss. CPP, e non - come visto - venirne escluso, a suo pregiudizio, considerato che gli verrebbe impedita ogni “partecipazione alla definizione degli aspetti tecnici da verificare, come palesato nella decisione impugnata, nemmeno formalmente intimatagli” (reclamo 12.2.2015, p. 6).

 

Nella fattispecie, essendo dati i presupposti per ordinare una perizia giudiziaria, se non vi si procede, vengono lesi i diritti della difesa. In questo la decisione impugnata sarebbe inadeguata ed “espressione di un abuso di apprezzamento della Procura, che (...) deve semmai accogliere integralmente l’istanza probatoria 17 dicembre 2014 (reclamo 12.2.2015, p. 6).

 

Il modo di procedere messo in atto dal procuratore generale sarebbe inoltre contrario al principio di celerità ed economia di procedura, in quanto il referto della polizia non avrebbe comunque qualità di perizia giudiziaria, ciò che comporterebbe la richiesta di una successiva perizia giudiziaria.

 

La decisione impugnata sarebbe poi inadeguata, in quanto non sarebbe dato a sapere il motivo delle limitazioni dei diritti della difesa e violerebbe il principio della buona fede in quanto sarebbe “diametralmente opposta a quanto precedentemente comunicato all’imputato”, segnatamente la chiusura dell’istruzione di cui AI 11 (reclamo 12.2.2015, p. 7).

 

Infine la decisione avversata violerebbe inoltre il diritto di essere sentito del reclamante, in quanto non conterrebbe un’adeguata motivazione.

 

 

                                    i.   Con decreto 12.2.2015 il presidente di questa Corte ha concesso parziale effetto sospensivo al reclamo, “nel senso che i dati richiesti con l’ordine del 5.2.2015 vengono trasmessi direttamente a questa Corte e non saranno a disposizione delle parti fino all’emanazione della decisione” (doc. 2, inc. CRP).

 

 

                                    l.   Delle osservazioni del procuratore generale, così come della replica di RE 1, si dirà, laddove necessario, in corso di motivazione.

 

 

m.  Con scritto 24/26.2.2105, ed in risposta al decreto 12.2.2015 di cui sopra, le __________ hanno inviato a questa Corte “il disco rigido contenente l’estrazione fisica dell’iPhone del Sig. RE 1, nonché il relativo rapporto del sig. __________ e la bolla di consegna”, precisando altresì che si tratta di un cellulare aziendale, nel quale sono dunque presenti dati protetti dal segreto d’affari, nonché altre informazioni confidenziali che non avrebbero alcuna relazione con il procedimento penale in questione.

 

Per tale motivo hanno richiesto l’apposizione di sigilli ex art. 248 CPP (doc. 9, inc. CRP).

 

 

 

 

in diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.

 

                                         Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

 

                                         In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4. e 6B_776/2013 del 22.7.2014 consid. 1.5.).

 

                                         1.2.

                                         Il gravame, inoltrato il 12.2.2015 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro l’ordine 5.2.2015, è tempestivo.

                                        

                                         1.3.

                                         RE 1, imputato nel contesto dell’inc. MP __________, e detentore/titolare del telefono aziendale in questione, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del decreto impugnato.

 

 

                                   2.   Con la decisione 5.2.2015 - impugnata in questa sede -, è stato ordinato a __________, nella sua veste di perito di parte, di comunicare “sulla base di quali costatazioni tecniche ha tratto la conclusione esposta nella perizia di parte”. È stato altresì ordinato di trasmettere “copia dell’analisi forense completa (dati __________)” effettuata dallo stesso perito il 4.12.2014 (AI 19).

 

                                         Nella fattispecie in esame si è quindi in presenza di un ordine di consegna ai sensi dell’art. 265 CPP [secondo cui il detentore di oggetti e valori patrimoniali che devono essere sequestrati è tenuto a consegnarli (cpv. 1 )], emanato nell’ambito della perquisizione di carte e registrazioni giusta gli art. 246 ss. CPP.

 

Indicando nell’ordine in questione la trasmissione della copia dell’analisi forense (dati __________) eseguita (cfr. AI 19), il magistrato inquirente ha infatti inteso quanto previsto dall’art. 246 CPP secondo cui carte, registrazioni su supporto visivo o sonoro e altre registrazioni, supporti di dati nonché apparecchi destinati all’elaborazione e all’archiviazione di informazioni possono essere perquisiti qualora si debba presumere che contengano informazioni soggette a sequestro.

 

 

                                   3.   In tale ambito, ai sensi dell’art. 248 CPP le carte, le registrazioni e altri oggetti che secondo le dichiarazioni del detentore non possono essere perquisiti o sequestrati in virtù della facoltà di non rispondere o di non deporre, oppure per altri motivi sono sigillati e non possono essere visionati né utilizzati dalle autorità penali (cpv. 1).

                                        

                                         Rientra nella nozione di “altri motivi” ai sensi della disposizione di cui sopra ogni interesse giuridicamente protetto al mantenimento del segreto, come segnatamente segreti di fabbricazione o di affari oppure segreti privati degni di protezione (PC – CPP, art. 248 CPP n. 2-4).

 

                                         La domanda di apposizione dei sigilli non deve rivestire una forma particolare e dev’essere posta - nell’ambito di un obbligo di trasmissione ex art. 265 CPP - al momento della consegna effettiva delle carte e/o registrazioni al magistrato inquirente, che apporrà formalmente i sigilli (decisioni TF 1B_360/2013 del 24.3.2014 consid. 2.2.).

 

 

 

 

                                   4.   4.1.

                                         Questa Corte ha già avuto modo di determinare che la procedura di apposizione dei sigilli è un rimedio giuridico sui generis, che prevale sul reclamo ex art. 393 ss., di modo che un reclamo presentato contemporaneamente contro un ordine di perquisizione e sequestro non è ricevibile (cfr. sentenze CRP 21.4.2015 inc. CRP __________ e __________).

 

È infatti il giudice del dissigillamento che deve esaminare, prima facie, la legalità di una perquisizione quale questione pregiudiziale (Commentario CPP – E. MELI, art. 248 CPP n. 7).

 

                                         4.2.

                                         Il reclamo giusta l’art. 393 CPP entra - tra l’altro - in considerazione solo se le censure non concernono alcun interesse giuridicamente protetto al mantenimento del segreto protetto dai sigilli (decisioni TF 1B_360/2013 del 24.3.2014 consid. 2.2.).

                                         Al momento del sigillamento non è dunque ammesso il reclamo contro il sequestro; la possibilità di reclamo è data al momento del sequestro effettuato dopo l’esame delle carte (BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, 2. ed., art. 248 CPP n. 62).

 

 

                                   5.   5.1.

                                         Il reclamante, in sede di replica ha – tra le altre cose – affermato che “i dati del cellulare dell’imputato contengono anche segreti professionali e commerciali dell’imputato e delle __________, di cui il Sig. RE 1 è capo dell’Ufficio stampa”, ragione per cui, anche sotto tale profilo, la perizia giudiziaria sarebbe lo strumento più adatto (replica 24/25.2.2015, p. 3).

 

                                         Inoltre, come riportato nei considerandi in fatto, con scritto 24/26.2.2105, __________, nella sua qualità di legal counsel delle __________ ha inviato a questa Corte - tra l’altro - “il disco rigido contenente l’estrazione fisica dell’iPhone del Sig. ____________________”, precisando altresì che si tratta di un cellulare aziendale, nel quale sarebbero presenti dati protetti dal segreto d’affari e che non avrebbero alcuna relazione con il procedimento penale in questione. Per tale motivo ha richiesto l’apposizione dei sigilli ex art. 248 CPP (doc. 9, inc. CRP).

 

Il reclamante prima, e le __________ dopo, nella loro qualità di datore di lavoro, hanno dunque invocato segreti d’affari e commerciali, contenuti nel telefono aziendale in uso a RE 1.

 

 

                                         5.2.

                                         In siffatte circostanze, nella fattispecie in esame, quanto sollevato dal reclamante e dalle __________ impone dunque la procedura di sigillamento, ciò che – come visto – esclude il reclamo ex art. 393 CPP.

 

                                         Le censure sollevate da RE 1 devono di conseguenza essere riproposte nell’ambito di tale procedura.

 

                                         Spetterà poi al giudice del dissigillamento determinare se i segreti invocati giustifichino il mantenimento dei sigilli.

 

                                         Il gravame è dunque irricevibile in merito all’ordine di perquisizione e sequestro 5.2.2015.

 

                                         Considerato come l’apposizione dei sigilli sia stata richiesta a questa Corte, contestualmente alla trasmissione del disco rigido di cui sopra, lo stesso viene trasmesso al procuratore generale per i suoi incombenti, in scatola chiusa, unitamente alla presente decisione.

 

 

6.Il gravame è irricevibile per quanto attiene l’ordine di perquisizione e sequestro 5.2.2015.

La richiesta di apposizione di sigilli è evasa ai sensi dei considerandi.

 

Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’insorgente, soccombente. Non sono assegnate ripetibili, non avendo PI 1 e PI 2 fatto capo ai servizi di un legale.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 246 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

 

1.Il reclamo contro l’ordine di perquisizione e sequestro 5.2.2015 è irricevibile.

 

§.   La richiesta di apposizione dei sigilli è evasa ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Il parziale effetto sospensivo concesso al gravame con decreto 12.2.2015 dal presidente di questa Corte è revocato.

 

 

                                   3.   La tassa di giustizia di CHF 900.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 950.-- (novecentocinquanta), sono poste, a carico di RE 1, __________.

 

 

                                   4.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   5.   Intimazione:

.

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera