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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Daniela Fossati, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 7.10.2014/8.01.2015 presentata da
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IS 1 patr. da: PR 1 |
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tendente ad ottenere la trasmissione degli atti di un incarto penale nel frattempo archiviato che la concerne personalmente; |
premesso che la richiesta datata 7.10.2014 è stata anticipata via fax al Ministero pubblico il medesimo giorno, che – per il tramite del procuratore pubblico Marisa Alfier – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte l’8.01.2015, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che in base al rapporto di contravvenzione alla LStup allestito dalla Polizia il 18.08.2014 riguardante IS 1, in data 25.08.2014 il procuratore pubblico Marisa Alfier ha emanato un decreto di non luogo a procedere nei confronti di quest’ultima, ammonendola formalmente (consumo saltuario di cocaina), e meglio come ivi descritto (NLP __________);
che il suddetto decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato presso questa Corte;
che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto della sua assistita IS 1, la trasmissione di tutti gli atti del summenzionato procedimento penale, in particolare dei verbali d’interrogatorio 29.07.2014 e 12.08.2014 (doc. CRP 1.a e 1.b), senza tuttavia precisare i motivi che stanno alla base della sua richiesta;
che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non ha formulato osservazioni in merito all’istanza;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di imputata) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di precisare i motivi che stanno alla base della presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 (rispettivamente del suo patrocinatore) giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, degli atti istruttori dell’incarto NLP __________ (già incarto MP __________), segnatamente del rapporto di contravvenzione alla LStup 18.08.2014 (contenente i verbali d’interrogatorio richiesti), poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessata personalmente in veste di parte;
che di conseguenza il rapporto di contravvenzione alla LStup 18.08.2014 viene trasmesso, in copia, al patrocinatore della qui istante unitamente alla presente decisione;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo la qui istante già stata parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera