Incarto n.
60.2015.86

 

Lugano

14 aprile 2015/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza datata 1.03.2015, spedita il 2.03.2015 e ricevuta il 5.03.2015, presentata da

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, degli atti istruttori del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato nel decreto di abbandono (non motivato) 2.04.2002 (ABB __________);

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A seguito dello scritto 18/20.07.2001, mediante il quale l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro ha segnalato al Ministero pubblico di __________ di aver ricevuto in data 17.07.2001 una comunicazione di sospetto ai sensi dell’art. 9 LRD da parte dell’intermediario finanziario "__________" in relazione ad un versamento effettuato da IS 1, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________).

 

                                         Il 7.08.2001 IS 1, su ordine del magistrato inquirente, è stato arrestato per le ipotesi di reato di truffa e riciclaggio di denaro (AI 7) e il giorno seguente è stato scarcerato (AI 8).

 

                                         Il 2.04.2002 l’allora procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti ha emanato un decreto di abbandono, non motivato, nei confronti di IS 1 per insufficienza di prove ["(…), ritenuto che l’inchiesta esperita non ha potuto accertare l’origine criminosa del denaro provenuto in data __________ sul conto corrente __________ __________ intestato all’indagato" (decreto di abbandono non motivato 2.04.2002, ABB __________)].

 

Il summenzionato decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stata richiesta la motivazione scritta entro il termine di dieci giorni dalla sua intimazione.

 

 

                                   2.   Con la presente istanza IS 1 chiede, in sostanza, di ottenere la trasmissione degli atti istruttori del summenzionato incarto penale, nel frattempo archiviato, che lo riguarda personalmente. A sostegno della sua richiesta afferma in particolare che il suo patrocinatore vorrebbe conoscere le motivazioni alla base di quel "Fermo", avvenuto nel mese di agosto del 2001 (doc. CRP 1).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che:

                                         "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

                                         3.2.

                                        Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusato ai sensi del previgente CPP TI) nel procedimento penale nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

 

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10).

 

                                         Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).

 

                                         Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.

 

 

                                   4.   Nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, degli atti istruttori dell’incarto penale sfociato nel decreto di abbandono (non motivato) 2.04.2002 (ABB __________) emanato a suo carico, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte.

 

                                         A ciò aggiungasi che il suo legale vorrebbe conoscere i motivi alla base della sua incarcerazione avvenuta nel mese di agosto 2001.

 

                                         Di conseguenza gli atti istruttori dell’incarto ABB __________ vengono trasmessi, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione.

 

 

                                   5.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Non si prelevano tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante già stato parte al procedimento penale sfociato nell’ABB __________ (passato in giudicato).

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                      

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera