Incarto n.
60.2015.91

 

Lugano

2 settembre 2015/jm

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 9.03.2015 presentato da

 

 

 

RE 1

patr. da: PR 1

 

 

contro

 

 

la decisione 25.02.2015 del giudice dei provvedimenti coercitivi  Claudia Solcà, sedente in materia di applicazione della pena, mediante la quale ha rifiutato la liberazione condizionale (inc. GPC __________);

 

 

visto lo scritto 12/16.03.2015 del procuratore pubblico Paolo Bordoli, in cui dichiara di non avere osservazioni da formulare;

 

richiamate le osservazioni 16/18.03.2015 del giudice dei provvedimenti coercitivi Claudia Solcà, mediante le quali postula la reiezione del gravame;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

in fatto

 

 

                                   a.   In data 5.05.2014 la Corte delle assise criminali ha condannato RE 1 alla pena detentiva di 5 anni e 3 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, oltre il pagamento della multa di CHF 100.--, avendolo riconosciuto autore colpevole di tentato omicidio intenzionale, nei confronti della moglie, di tentata interruzione della gravidanza, di ripetute vie di fatto contro il proprio coniuge e di vie di fatto ai danni di fanciulli dei quali aveva la custodia e doveva aver cura, nei confronti dei suoi due figli minorenni (inc. TPC 72.2014.41).

 

 

                                  b.   Con sentenza 21.01.2015 la Corte di appello e di revisione penale, in parziale accoglimento degli appelli presentati dal qui reclamante risp. dall’accusatrice privata, ha riconosciuto RE 1 colpevole di tentato omicidio intenzionale (nei confronti della moglie), tentata interruzione della gravidanza, ripetute vie di fatto contro il proprio coniuge, ripetute vie di fatto ai danni di fanciulli dei quali aveva la custodia e doveva aver cura, come pure di violazione del dovere d’assistenza o educazione, mentre lo ha prosciolto, nell’ambito di quest’ultimo reato, da episodi di percosse nei confronti dei figli precedenti il 3.01.2013, come pure da percosse e insulti nei confronti della moglie davanti ai figli. La Corte, ricommisurata la pena, lo ha quindi condannato alla pena detentiva di 3 anni e 3 mesi, da dedursi il carcere già sofferto, oltre al pagamento della multa di CHF 100.-- (inc. CARP 17.2014.161+182).

                                         Questa sentenza è passata in giudicato.

 

 

                                   c.   Il 3.02.2015 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, ha ordinato il collocamento di RE 1 in sezione chiusa, avendo valutato in concreto un elevato rischio di fuga (inc. GPC __________).

 

 

                                  d.   L’esecuzione della pena, formalmente iniziata il 21.01.2015, dedotti 748 giorni di carcere preventivo, è giunta al primo terzo il 2.02.2014, alla metà pena il 17.08.2014 e ai due terzi il 2.03.2015. La fine pena è prevista al 2.04.2016 (decisione di collocamento iniziale 3.02.2015, inc. GPC __________).

 

 

                                   e.   Avvicinatasi la soglia dei due terzi dell’esecuzione della pena, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha dato avvio alla procedura per statuire sulla liberazione condizionale.

                                         Dopo aver raccolto e preso atto dei preavvisi delle autorità interessate e aver sentito RE 1 il 24.02.2015, il giudice dei provvedimenti coercitivi in data 25.02.2015, riassunti i fatti e ricordata la giurisprudenza applicabile, ha rifiutato la concessione della liberazione condizionale.

                                         Il giudice in buona sostanza ha concluso per una prognosi negativa circa il rischio di recidiva, considerate in modo particolare l’opposizione del qui reclamante a rientrare in patria, l’assenza di un progetto concreto tendente ad aiutarlo ad integrarsi nella società, e segnatamente la mancanza di alloggio e lavoro, unitamente al fatto che il rischio di agiti violenti verso la moglie sarebbe ancora concreto (come l’avrebbero pure evidenziato i periti giudiziari). Il magistrato ha altresì rilevato che il rischio di recidiva relativo a reati contro la vita e l’integrità personale, sarebbe non solo concreto ma anche elevato, visto che i rapporti del reclamante con la moglie e i figli non sarebbero chiari e che egli vorrebbe ancora incontrarli, tant’è che non vorrebbe divorziare dalla moglie se non unicamente nel caso in cui non avesse alternative (inc. GPC __________).

 

 

                                    f.   Con reclamo 9.03.2015 RE 1 per il tramite del proprio patrocinatore di fiducia, avv. PR 1 chiede, in accoglimento del proprio gravame, che gli venga concessa la liberazione condizionale.

                                         Esordisce sottolineando come la Corte di appello e di revisione penale ha ricondotto la pena detentiva a 3 anni e 3 mesi, riconoscendo, fra l’altro, “che l’autore ha agito in un grave stato dissociativo e meglio come descritto dal Dr. Med __________, che si distanzia comunque poco da una totale irresponsabilità” (reclamo 9.03.2015, p. 2).

                                         Prendendo atto del preavviso negativo espresso dalla Direzione delle Strutture carcerarie, osserva come egli abbia mantenuto un buon comportamento in carcere, senza aver suscitato lamentele né avere mai avuto alcun problema con il personale di custodia e con gli altri detenuti, e come abbia svolto un’attività con profitto. Contesta l’asserzione della Direzione del carcere, secondo cui egli non riconoscerebbe la gravità dei fatti alla base della sua condanna, ponendo in evidenza come egli, al contrario, avrebbe capito i propri sbagli, tanto da non dormire la notte, ed osserva che durante la propria detenzione avrebbe riflettuto e “imparato la lezione”. Evidenzia che durante tutta l’istruttoria egli “non ha mai contestato la gravità dei fatti, ma si è limitato a dire che non ricordava più nulla dei fatti oggetto del procedimento penale” (reclamo 9.03.2015, p. 3).

                                         Pone l’accento sulle sue difficoltà a farsi comprendere, esprimendosi egli in lingua tigrina e osserva come non sia stato utilizzato un interprete per approfondire quanto preavvisato dagli uffici amministrativi interessati.

                                         Con riferimento al preavviso emesso dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, che ha ritenuto prematura la liberazione condizionale per il rischio di recidiva, il reclamante contesta come detta autorità sia giunta a tale conclusione teoricamente senza dare alcuna motivazione e precisazione al riguardo, e in contrapposizione al parere dei periti giudiziari che avrebbero escluso il rischio di reiterazione degli atti.

                                         Egli non porterebbe alcuna colpa per l’assenza di un progetto di reintegrazione, reintegrazione che dovrebbe avvenire in Italia, paese in cui egli avrebbe presentato, per la prima volta, domanda d’asilo.

                                         Sostiene inoltre che le vittime non necessiterebbero di alcuna protezione particolare, non nutrendo egli alcun sentimento di vendetta nei loro confronti, ma provando piuttosto rimorsi per aver compreso i propri sbagli.

                                         Assevera che l’impossibilità ad instaurare un trattamento psicoterapeutico per una cura limitata alla sola gestione medicamentosa sintomatica non è imputabile al reclamante, bensì è dovuta alla barriera linguistica ed evidenzia nel contempo il preavviso favorevole alla liberazione condizionale espresso dal Servizio di psichiatria delle Strutture carcerarie.

                                         Infine egli postula nella procedura davanti a questa Corte la nomina a difensore d’ufficio dell’avv. PR 1 e “l’assunzione da parte dello Stato delle spese e competenze che i Giudici vorranno determinare nel loro ammontare” (reclamo 9.03.2015, p. 6).

 

 

                                  g.   Con osservazioni 16/18.03.2015 il giudice dei provvedimenti coercitivi sottolinea in primo luogo che il buon comportamento tenuto in carcere non contestato né nella decisione impugnata né nei preavvisi espressi dalle autorità interessate deve costituire la norma e non servire per escludere la pericolosità futura dell’interessato.

                                         Osserva poi che i preavvisi degli uffici preposti sono stati riassunti e discussi nell’audizione del 24.02.2015 con l’ausilio dell’interprete, così che il reclamante ne conosceva il contenuto e avrebbe potuto, tramite l’interprete, prendere posizione sugli stessi se lo avesse ritenuto necessario.

                                         Evidenzia altresì che la difesa sostiene che il progetto di reinserimento deve avvenire in Italia (senza tuttavia specificarne gli estremi) mentre RE 1 ha dichiarato di non intendere lasciare la Svizzera, fintanto che sarà al beneficio del permesso N. Il magistrato rileva al proposito che la questione circa la residenza del reclamante non è ancora stata evasa e nemmeno esiste una decisione di riammissione da parte dell’Italia (né l’interessato né il difensore si sarebbero peraltro attivati in tal senso).

                                         In caso di liberazione anticipata, osserva il giudice, non è dato sapere dove il reclamante andrebbe ad abitare e come occuperebbe le sue giornate, a cui va aggiunta la precarietà della sua situazione famigliare.

                                         Esclude infine che l’imposizione di semplici norme di condotta sia sufficiente a scongiurare il pericolo che egli reiteri con atti violenti contro la moglie anche nel tentativo di vedere o di sottrarre alla stessa i figli.

 

 

                                  h.   Il reclamante non presenta osservazioni di replica, mentre il procuratore pubblico dichiara di non avere osservazioni da formulare.

 

 

in diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

                                         L'art. 10 cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.4.2010 (LEPM) conferisce al giudice dell'applicazione della pena − in Ticino dall’1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, di adottare le decisioni relative alla liberazione condizionale da una pena detentiva (lit. j).

                                         Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

 

Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1; 1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         1.2.

                                         Inoltrato il 9.03.2015 alla Corte dei reclami penali contro la decisione 25.02.2015 del giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________7), notificata il 26.02.2015, il gravame è tempestivo oltre che proponibile, giusta l’art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM.

                                         Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

 

                                         RE 1 quale condannato, destinatario della decisione impugnata, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

 

                                         Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.

 

 

                                   2.   2.1.

                                        In generale, l'art. 86 cpv. 1 CP stabilisce che quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.

                                         L'autorità competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).

 

                                         2.2.

                                         La concessione della liberazione condizionale è dunque subordinata a tre condizioni: il detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria pena privativa della libertà (per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione della pena non deve opporvisi, infine non vi dev’essere il timore che egli commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 257, n. 4).

 

La liberazione condizionale è una modalità d'esecuzione della pena detentiva.

Non costituisce né un diritto, né un favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 consid. 1; StGB PK – S. TRECHSEL, art. 86 CP n. 2 e 12; CR CP I – A. KUHN, art. 86 CP n. 16).

Si tratta della quarta ed ultima fase del regime progressivo d'espiazione della condanna, prima della liberazione definitiva (DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 124 IV 193 consid. 4d; 119 IV 5 consid. 2; PRA 6/2000, p. 534). Abbrevia la durata effettivamente subita della pena privativa di libertà pronunciata dal giudice ed è sottoposta a condizione risolutoria, visto che il suo perdurare dipende in principio dalla buona condotta dell’interessato durante il periodo di prova (art. 86 CP; CR CP I – A. KUHN, art. 86 CP n. 2).

L’adempimento delle condizioni per la sua concessione deve essere esaminato d’ufficio dalla competente autorità, che chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario (art. 86 cpv. 2 CP).

 

                                         La concessione della liberazione condizionale costituisce la regola e il suo rifiuto l’eccezione. Alla sua funzione specifica di reinserimento sociale, si contrappone il bisogno di proteggere la popolazione dal rischio di nuove infrazioni, al quale deve essere accordato maggiore peso quanto più sono importanti i beni giuridici messi in pericolo (decisione TF 6B_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.; DTF 133 IV 201, consid. 2.3).

 

 

                                         2.3.

                                         Dal punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006): in tal senso si esprime il Messaggio del CF del 21.09.1998 (pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss, p. 1800-1802).

                                         Con l'art. 86 cpv. 1 CP, in vigore dall'1.01.2007, c'è stata tuttavia una modifica: se prima la liberazione era concessa al detenuto “se si può presumere ch'egli terrà buona condotta in libertà” (art. 38 cifra 1 vCP) con la nuova disposizione la liberazione va concessa se “non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti” (art. 86 cpv. 1 CP). Si passa in altre parole dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento futuro del detenuto a quella di una prognosi non sfavorevole (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.; 6B_900/2010 del 20.12.2010, consid. 1.; DTF 133 IV 201, consid. 2.2), ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non si arriva a formulare una prognosi certa. Per il resto la nuova normativa non si discosta nella sostanza dal diritto previgente, così che la giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la sua validità (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_428/2009 del 9.07.2009; DTF 133 IV 201, consid. 2.2.).

 

                                         La prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva, che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della commissione dei reati che sono alla base della condanna, nonché il grado del suo eventuale ravvedimento, oltre al suo eventuale miglioramento, così come le condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua liberazione (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.; 6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.; 6B_206/2011 del 5.07.2011, consid. 1.4.; 6B_714/2010 del 4.01.2011 consid. 2.4. e 6B_428/2009 del 9.07.2009 consid. 1.1.; DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 3; BSK Strafrecht I − C. KOLLER, 3a. ed., art. 86 CP n. 6).

                                         La natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro comportamento (DTF 124 IV 193 consid. 3).

                                         Infatti per determinare se è possibile correre il rischio di recidiva, che implica qualunque liberazione che sia condizionale o definitiva, bisogna non soltanto considerare il grado di probabilità che un nuovo reato venga commesso, bensì anche l’importanza del bene che verrebbe minacciato. Pertanto, il rischio di recidiva che si può ammettere nel caso in cui l’autore ha leso la vita o l’integrità personale delle sue vittime, è minore rispetto al caso in cui egli ha perpetrato ad esempio reati contro il patrimonio (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.).

                                         Di fronte a pene privative della libertà di durata limitata, va esaminata la pericolosità dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente accompagnata dall’assistenza riabilitativa e da regole di condotta, non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa della pena (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; DTF 124 IV 193 consid. 4).

 

                                         Per quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà (DTF 119 IV 5 consid. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi alla revisione della parte generale del CP entrata in vigore l’1.1.2007, si ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione condizionale è rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della liberazione, circa la possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti (cfr. Messaggio del CF del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1801).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Nel caso in esame è pacificamente ammesso ed accertato che il reclamante il 2.03.2015 ha raggiunto la soglia oggettiva minima dei 2/3 (richiesta dall’art. 86 cpv. 1 CP) della pena detentiva, che egli è chiamato ad eseguire.

 

                                         3.2.

                                         Con riguardo alla condotta tenuta durante l’esecuzione della pena, dagli atti risulta un comportamento positivo.

                                         Come accertato dalla Direzione delle Strutture carcerarie cantonali, il reclamante ha tenuto un buon comportamento sia con il personale di custodia e sia con i codetenuti, senza incorrere in alcuna sanzione disciplinare, mentre ha svolto il suo lavoro presso il laboratorio intermedio con risultato giudicato sufficiente.

 

                                         3.3.

                                         Contestato è in concreto l’esistenza o meno di un pericolo di recidiva. Il giudice dei provvedimenti coercitivi conclude per l’affermativa, in considerazione in buona sostanza dell’opposizione del reclamante a rientrare in patria, alla mancanza di un progetto concreto di reintegrazione nella società (in specie la mancanza di alloggio e lavoro) unitamente al rischio concreto e, a suo avviso, elevato, che egli possa ripetere agiti violenti verso la moglie.

                                         Il reclamante dal canto suo nega il rischio di recidiva, ritenuto che ha capito i propri errori e non nutre sentimenti di vendetta verso il proprio coniuge e, secondo il difensore, la sua reintegrazione avverrebbe in Italia, paese in cui avrebbe introdotto la sua prima richiesta d’asilo.

 

                                         3.4.

                                         La Direzione delle Strutture carcerarie cantonali ha espresso in data 10.02.2015 preavviso negativo “in considerazione che, da quanto affermato in sede di colloquio odierno con la Direzione, non intende lasciare il nostro paese, siccome detentore di un Permesso N (domanda di Asilo aperta) rilasciatogli per ricongiungimento famigliare e siccome in Svizzera vivono 3 dei suoi figli. Non ha un valido progetto di reinserzione siccome non sa ancora dove andrà ad abitare e non ha trovato lavoro (…). Indipendentemente dal buon comportamento assunto in Penitenziario, non si ritengono ossequiati i presupposti per il rilascio della liberazione condizionale. In particolare il rischio di recidiva appare ancora elevato visto e considerato che non sembra riconoscere la gravità dei fatti che lo hanno portato alla condanna” (scritto 10.02.2015 della Direzione delle Strutture carcerarie cantonali, allegato 5, inc. GPC 400.2015.7).

                                         Pure negativo è stato il preavviso rilasciato dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa il 13.02.2015, che pur evidenziando delle difficoltà linguistiche che hanno impedito la possibilità di approfondire la coscienza e gli aspetti di responsabilità dell’interessato per gli atti commessi ha ritenuto prematura la liberazione condizionale, stante che “allo stato attuale il rischio di reiterazione di atti minacciosi o violenti nei confronti della moglie, vista l’incertezza del quadro di vita e di riferimento dell’interessato è importante” (scritto 13.02.2015 dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, allegato 6, inc. GPC 400.2015.7).

                                         Il medico del Servizio di psichiatria delle Strutture carcerarie ha per contro espresso preavviso favorevole, non avendo “rilevato alcun scompenso al di là di qualche lamentela psicosomatica poco o per nulla corrispondente alla terapia in atto”, pur avendo evidenziato che “a causa della barriera linguistica non è stato possibile instaurare alcun trattamento psicoterapeutico e la cura si è limitata alla gestione medicamentosa sintomatica con buon successo” (scritto 11.02.2015 del Servizio di psichiatria delle Strutture carcerarie ticinesi, allegato 4, inc. GPC 400.2015.7).

                                         3.5.

                                         Dagli atti emerge che RE 1, (__________1983), cittadino eritreo, primo figlio di una fratria di 5, è nato e cresciuto in un piccolo villaggio rurale al confine con l’Etiopia in una famiglia di agricoltori di religione cristiana ortodossa. In sede di appello egli ha dichiarato di aver frequentato la scuola fino alla dodicesima classe, conseguendo il diploma di meccanico di macchinari.

                                         Nel 2003, da una relazione con una donna divorziata, avrebbe avuto un primo figlio, che avrebbe riconosciuto ma di cui non si sarebbe mai occupato.

                                         Nell’aprile 2004, all’età di 21 anni, mentre ancora frequentava la scuola, ha sposato __________ (__________1984) dalla quale ha avuto tre figli, nati nel 2005, 2008 e 2013. Il matrimonio sarebbe stato organizzato dalle rispettive famiglie, dopo aver sentito il parere dei due giovani. Dal 2006 RE 1 ha prestato servizio militare restando assente da casa anche per diversi mesi e subendo pure delle carcerazioni. Nel corso del 2008 egli avrebbe deciso di fuggire dalla base militare in cui era stanziato, per intraprendere una nuova vita. Viaggiando a piedi ed in automobile avrebbe raggiunto dapprima l’__________, poi sarebbe passato al __________, quindi sarebbe nel seguito giunto in __________, dove vi sarebbe rimasto per alcuni mesi, prima di imbarcarsi in direzione dell’Italia. Il 22.11.2009 sarebbe sbarcato a __________. Secondo quanto da lui dichiarato in inchiesta, RE 1 in Italia avrebbe ottenuto lo statuto di rifugiato e vi avrebbe soggiornato per circa 2 anni e mezzo, senza avere né lavoro, né fissa dimora.

                                         La moglie, nel frattempo, siccome vittima di angherie da parte delle autorità eritree, decide di emigrare con i (allora) due figli. Pure loro hanno dapprima raggiunto l’__________, per poi passare in __________ e da lì, con l’aiuto di un passatore si sarebbero imbarcati su un volo a destinazione di un paese, dal quale in auto avrebbero raggiunto la Svizzera. Il 23.08.2011 a Basilea essa ha presentato domanda di asilo, ottenendo un permesso N. La donna e i due bambini sarebbero poi stati trasferiti nel __________, per poi andare al Centro della Croce Rossa di __________ e nel seguito essere trasferiti in un appartamento a __________. Riconosciuti quali rifiugiati essi hanno ottenuto un permesso B per stranieri.

                                         Nel maggio 2012 RE 1 ha lasciato l’Italia per giungere il 9.05.2012 a Vallorbe, dove ha presentato domanda d’asilo ed ha ottenuto un permesso N per richiedenti l’asilo. Trasferito a Basilea il 31.05.2012 egli ha poi raggiunto la moglie e i figli in Ticino. Dall’1.06.2012 e fino al suo arresto, avvenuto il 3.01.2013, ha beneficiato dell’assistenza.

                                         In Svizzera il reclamante risulta incensurato prima dei fatti di cui alla condanna per la quale si trova in espiazione di pena.

                                         In relazione ai reati commessi, la Corte del merito di primo grado ha accertato che il 3.01.2013 RE 1 “ha selvaggiamente picchiato la moglie con oggetti contundenti, in presenza dei figli, ha dato sfogo alla sua rabbia per ragioni inconsistenti, sapendo che la moglie era incinta e che, così, poteva provocare non solo il decesso della consorte ma anche della creatura che ella portava in grembo (…) ha, inoltre, dimostrato di non aver avuto particolari scrupoli nel continuare a picchiare la moglie incinta anche già quando la stessa era ormai priva di difesa, segno evidente di mancanza di rispetto verso la vittima e le donne in generale” (sentenza 5.05.2014 della Corte delle assise criminali, p. 97, inc. TPC 72.2014.41). Così che il reclamante ha realizzato, fra l’altro, i reati di tentato omicidio intenzionale e di tentata interruzione della gravidanza nei confronti del coniuge.

                                         In sede di appello la Corte di appello e di revisione penale, confermando i suddetti reati ha pure accertato che precedentemente ai fatti del 3.01.2013 il reclamante aveva colpito il coniuge con almeno due sberle (realizzando il reato di ripetute vie di fatto contro il proprio coniuge), nonché schiaffeggiato in un numero imprecisato di occasioni i propri due figli (adempiendo il reato di ripetute vie di fatto ai danni di fanciulli dei quali aveva la custodia e doveva avere cura). Inoltre per aver il 3.01.2015 picchiato la moglie in presenza dei figli la Corte ha pure confermato il reato di violazione del dovere di assistenza o educazione, per aver in tal modo esposto a pericolo il loro sviluppo fisico o psichico.

                                         Nella fase predibattimentale il reclamante è stato sottoposto ad una prima perizia psichiatrica, allestita il 26.08.2013 dal dr. __________. Il 22.11.2013 il procuratore pubblico ha disposto un nuovo esame peritale a cura della dott.ssa __________, che in data 22.01.2014 ha trasmesso il proprio referto al magistrato inquirente.

                                         In inchiesta riguardo ai fatti accaduti il 3.01.2015 il reclamante aveva spiegato “di non ricordare ma di non avere motivo per mettere in discussione la bontà delle testimonianze raccolte” (sentenza CARP 21.01.2015, p. 22, inc. CARP 17.2014.161+182). La Corte di appello e di revisione penale, in estrema sintesi, pur avendo accertato che RE 1 aveva mentito sul fatto di aver iniziato a picchiare la moglie in risposta ad un suo morso, ha ritenuto la conclusione di entrambi i periti secondo cui il reclamante non aveva simulato un’amnesia retrograda e che egli aveva agito in uno stato dissociativo che aveva provocato un restringimento del campo della coscienza che si era focalizzata unicamente sulla moglie con esclusione della realtà circostante (sentenza CARP 21.01.2015, p. 26, 46 e 49, inc. CARP 17.2014.161+182).

                                         Di conseguenza, sulla base delle conclusioni delle perizie giudiziarie e delle testimonianze agli atti, la Corte di appello e di revisione penale, ha valutato in medio/grave il grado di scemata imputabilità del reclamante per tutta l’azione delittuosa, riducendo di conseguenza la pena detentiva inflittagli.

 

                                         3.6.

                                         Ora, da quanto in atti e nemmeno la difesa lo contesta, il reclamante, a seguito dell’introduzione della sua domanda d’asilo nel nostro paese, è stato posto al beneficio di un permesso N (nel frattempo scaduto) ed è stato trasferito in Ticino per ricongiungersi al proprio coniuge e ai figli al beneficio di un permesso B, in quanto riconosciuto loro lo statuto di asilanti.

                                         Nessuna decisione definitiva in merito alla sua richiesta d’asilo e nemmeno alcuna decisione di allontanamento dal nostro territorio risulta essere stata presa nei suoi confronti dalle competenti autorità federali. D’altro canto, da quanto in atti, non risulta sia stata emessa una decisione di riammissione da parte dell’Italia, avendo RE 1, secondo quanto sostenuto dal suo patrocinatore, deposto in precedenza una domanda d’asilo in Italia.

                                         Il reclamante, che difficilmente nelle suddette condizioni potrà ottenere nel nostro paese lo statuto d’asilo, allo stato attuale non gode di alcun progetto serio e concreto di reinserimento sociale in Svizzera. Nemmeno in Italia nessuna struttura è pronta a farsi carico del suo mantenimento e della sua risocializzazione.

 

                                         Malgrado le asserzioni del patrocinatore nel proprio reclamo secondo cui sarà nella vicina penisola il luogo in cui il suo assistito ricostruirà il suo progetto di vita già al dibattimento davanti alla Corte di primo grado RE 1, assistito dall’interprete, ha esternato il suo proposito di voler restare nel nostro paese, segnatamente accanto alla moglie, sperando in un suo perdono (sentenza CARP 21.01.2015, p. 10, inc. CARP 17.2014.161+182). Confrontato in quell’occasione con l’intenzione della moglie di voler divorziare da lui e di non volerlo più rivedere, egli ha asserito di non essere, di principio, intenzionato a divorziare e di amare i propri figli (sentenza CARP 21.01.2015, p. 10, inc. CARP 17.2014.161+182).

                                         Ancora davanti all’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi nell’udienza del 24.02.2015 il reclamante, in presenza dell’interprete e dopo aver sentito i pareri espressi dalle autorità interpellate, ha esternato la volontà di non divorziare per i propri figli. Egli ha più volte ribadito la sua volontà di restare accanto a loro e di poterli far crescere, assicurando di aver egli ora capito i propri sbagli (verbale di udienza 24.02.2015, p. 2, allegato 9, inc. GPC __________).

                                         Come accertato dalla Corte di appello e di revisione penale (sentenza CARP 21.01.2015, p. 51, inc. CARP 17.2014.161+182) entrambi i periti giudiziari hanno considerato il rischio di recidiva ridotto (per il dr. __________) o minimo (per la dott.ssa __________: “se una situazione di stress intenso dovesse verificarsi di nuovo o se egli non potesse acquisire degli strumenti per diminuirne gli effetti, vi sarebbe il pericolo di commettere nuovi reati, ma questa eventualità resta minima”, perizia 22.01.2014 della dott.ssa Alessandra Canuto, AI 164, inc. TPC 72.2014.41).

                                         Il dr. __________, al momento della sua valutazione, ha precisato che “il contatto con i famigliari, in particolare con la moglie, è interrotto, e bisognerà prestare attenzione al suo eventuale ripristino (anche a prescindere da quanto avvenuto il 3.01.2013) vista la conflittualità già presente prima dei fatti (…) se ci dovessero essere contatti tra il peritando e la moglie, gli stessi dovrebbero essere mediati da qualcuno. Un incontro spontaneo tra i due adesso mi sembra da evitare” (sentenza CARP 21.01.2015, p. 51, inc. CARP 17.2014.161+182). Il medesimo medico psichiatra, in risposta al quesito peritale a sapere quali reati il reclamante potrebbe commettere in futuro e circa la probabilità che ciò avvenga, ha evidenziato che “la probabilità che il periziando commetta nuovi reati non dipende tanto dalla sua personalità o dal suo precedente, quanto da ciò che lo attende a conclusione dell’iter giudiziario. Un attento accompagnamento sociale appare, in quest’ottica, indispensabile, per evitare che egli, in condizioni sociali, famigliari ed economiche difficili e già affetto da una sindrome da disadattamento che potrebbe prolungarsi ed aggravarsi in altre patologie, possa mettersi a rischio di commettere nuovi reati” (perizia 26.08.2013 del dr. __________, p. 40, AI 130, inc. TPC 72.2014.41).

 

                                         Orbene, considerata, come visto sopra, la mancanza di una chiara volontà di lasciare il nostro paese, l’assenza in ogni caso di un concreto e serio progetto di reinserimento sociale, così come la sua difficile situazione economica e la non chiara situazione familiare essendo egli determinato a stare accanto ai propri figli, qualora fosse posto in libertà anticipata, è con un’alta probabilità che il reclamante nell’intento di rivedere i suoi figli si vedrebbe confrontato con il proprio coniuge, che al contrario non intende perdonarlo e quindi riunirsi a lui. In tali circostanze si ricreerebbe una pericolosa situazione conflittuale famigliare, che unitamente alla sindrome di disadattamento riscontrata dai periti in RE 1, rende alto e concreto il rischio che il reclamante possa reiterare atti violenti nei confronti della moglie, alla quale sono affidati i figli.

                                         Pertanto per tutto quanto visto, la decisione impugnata merita tutela e il ricorso ha da essere respinto.

 

 

                                   4.   4.1.

                                         Il reclamante, nel proprio gravame, ha chiesto di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, in relazione alla procedura davanti a questa Corte.

 

 

                                         4.2.

                                         A seguito dell’entrata in vigore del CPP l’1.01.2011, si è reso necessario adattare il diritto cantonale al diritto federale.

                                         In materia di assistenza giudiziaria è stata abrogata la legge (cantonale) del 3.06.2002 sul patrocinio d'ufficio e sull’assistenza giudiziaria (Lag), è stata modificata la LEPM (con l'abolizione del cpv. 2 dell'art. 11 che lasciava al giudice dell'applicazione della pena la competenza a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio d'ufficio e al gratuito patrocinio) ed è stata emanata una nuova legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) del 15.03.2011 (in vigore retroattivamente all’1.01.2011), tendente a disciplinare questi due istituti nelle materie in cui i cantoni hanno mantenuto la loro competenza a legiferare.

                                         È il caso dell'esecuzione delle pene e delle misure in base all'art. 439 cpv. 1 CPP, e in particolare delle procedure davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di applicazione della pena (cfr. Messaggio n. 6407 del 12.10.2010 sulla LAG, p. 1).

                                         In una recente sentenza il Tribunale federale ha infatti ricordato che la procedura della liberazione condizionale e le vie di ricorso non sono direttamente regolate dal CPP (decisione TF 6B_719/2014 del 21.4.2015, consid. 1.1.).

 

                                         Giusta l'art. 10 LAG l'autorità competente a concedere l'assistenza giudiziaria e a designare il patrocinatore d'ufficio è quella del merito: da questa norma discende la competenza di questa Corte a decidere sull'istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata in questa sede dal qui reclamante, in base alle normative in vigore dall’1.01.2011.

 

                                         Il diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio discendono dall’art. 2 LAG e dall'art. 29 cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura, se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo, ed al gratuito patrocinio, qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

 

                                         4.3.

                                         La procedura di liberazione condizionale è attivata non su istanza del detenuto, bensì d’ufficio, al sopraggiungere della scadenza dei 2/3 di pena e consta di vari dettagliati preavvisi prodotti dalle competenti autorità e dall’approfondito apprezzamento, tra l’altro, della condotta oggettivamente tenuta dal condannato nel corso della carcerazione.

                                         L’istanza che tende, oltre al beneficio della gratuità della procedura, anche all’ammissione al gratuito patrocinio, deve essere adeguatamente motivata e sostanziata.

                                         Trattandosi, nel caso della liberazione condizionale, di una procedura condotta d’ufficio, che pone delle condizioni precise nel rispetto dei diritti del detenuto, l’assistenza di un legale risulta necessaria solo in casi particolari.

                                         Ora, nel caso concreto, le difficoltà linguistiche del reclamante e la specificità della sua situazione personale giustificano l’assistenza di un rappresentante legale che tuteli i suoi diritti nella procedura di reclamo davanti a questa Corte, reclamo che per l’insieme delle circostanze del caso particolare non risultava d’acchito privo di probabilità di successo. Pertanto il beneficio del gratuito patrocinio viene concesso e al patrocinatore d’ufficio, nominato nella persona dell’avv. PR 1, viene riconosciuta una congrua indennità per le spese di patrocinio.

                                         Considerata inoltre la precaria situazione economica del reclamante come emerge dagli atti, e ritenuto che nella procedura di merito gli è stato riconosciuto un difensore d’ufficio (da cui si può ammettere l’assenza dei mezzi finanziari necessari), si prescinde dal prelevare, in questa sede, la tassa di giustizia e le spese.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 86 CP, 379 segg., 393 segg., 439 CPP, la LEPM, la LAG, ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

 

                                   2.   La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.

                                         Al patrocinatore d’ufficio, nominato in questa sede nella persona dell’avv. PR 1, è riconosciuto il versamento di un importo di CHF 900.-- a titolo di indennità per le spese di patrocinio nella procedura di reclamo dinanzi a questa Corte.

                                   3.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   4.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   5.   Intimazione:

 

-      ;

 

per conoscenza:

-      Direzione delle strutture carcerarie cantonali, Lugano;

-      Ufficio dell’assistenza riabilitativa, Lugano.

 

 

 

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera