Incarto n.
60.2015.98

 

Lugano

20 maggio 2015/asp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 11/13.03.2015 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere copia di un decreto di abbandono, nel frattempo passato in giudicato, ai fini dell’istruttoria di una causa civile;

 

 

premesso che la richiesta datata 11.03.2015 è giunta al Ministero pubblico il 13.05.2015, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Pagani – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il medesimo giorno;

 

richiamate le osservazioni 18.03.2015 del magistrato inquirente, mediante le quali comunica che nulla osta alla richiesta postulata;

 

rilevato che PI 2, __________, interpellato da questa Corte, non ha presentato osservazioni in merito alla presente richiesta;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Nell’ambito della causa civile promossa dal calciatore __________ (patr. da: avv. __________, __________) contro la __________ (patr. da: avv. __________, __________), il 27.03.2013 dinanzi alla IS 1 è stato sentito in qualità di teste PI 2. In quell’occasione quest’ultimo ha in sostanza dichiarato che la firma (in nome e per conto della predetta società) in calce all’accordo stipulato il 1.03.2012 tra le parti in causa ["(….), mediante il quale a detto atleta sarebbe stato garantito un contratto “__________” per le stagioni __________ e __________" (decreto di abbandono 26.01.2015, ABB __________, p. 1)] non sarebbe la sua.

 

                                         Con scritto 5.03.2014 il giudice di pace del circolo di __________ ha segnalato al Ministero pubblico che durante le successive udienze le parti in causa hanno sostenuto che il summenzionato teste avrebbe dichiarato il falso, adducendo inoltre che nemmeno la perizia calligrafica sarebbe stata d’ausilio.

 

                                         Il 30.04.2014 il procuratore pubblico ha aperto un procedimento penale ed ha conferito l’incarico alla Polizia di interrogare l’imputato. Il 15.10.2014 è stato allestito il relativo rapporto.

 

                                         Il 4.11.2014 il magistrato inquirente ha conferito un ulteriore incarico alla Polizia, segnatamente di interrogare un teste (__________). Il 31.12.2014 è stato allestito il relativo rapporto.

 

                                        Il 14.01.2015 il procuratore pubblico ha comunicato l’imminente chiusura dell’istruzione penale nei confronti di PI 2 per il reato di falsa testimonianza in relazione alle dichiarazioni rilasciate durante la sua audizione presso la IS 1 il 27.03.2013 prospettando l’emanazione di un decreto di abbandono.

 

                                         Il 26.01.2015 è stato decretato l’abbandono del procedimento penale nei confronti di PI 2 per l’ipotesi di reato di falsa testimonianza (ABB __________).

 

 

                                   2.   Con la presente istanza il giudice di pace del circolo di __________ chiede di ottenere la trasmissione del summenzionato decreto di abbandono, poiché le motivazioni in esso contenute potrebbero essere determinanti per la vertenza civile.

 

                                         Come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla presente richiesta. PI 2, dal canto suo, interpellato da questa Corte, non ha presentato osservazioni in merito.

 

 

                                   3.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

                                         Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                         (i)  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         (ii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

 

                                         Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

 

 

                                   4.   Nella fattispecie in esame appare certamente data una connessione tra la causa civile (di cui si è detto poc’anzi) pendente presso la Giudicatura di pace qui istante (quale autorità giudiziaria ai sensi degli art. 28 ss. LOG) e il procedimento penale sfociato nell’ABB __________. PI 2, sentito in qualità di teste dinanzi alla IS 1, è stato segnalato al Ministero pubblico dallo stesso giudice di pace per l’ipotesi di reato di falsa testimonianza proprio in relazione alla sua deposizione resa nell’ambito della summenzionata vertenza civile. Il decreto richiesto potrebbe dunque assumere rilevanza ai fini del giudizio civile. In casu è quindi dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.

 

                                         Di conseguenza – dopo il passaggio in giudicato della presente decisione – questa Corte trasmetterà il decreto di abbandono richiesto all’autorità istante.

 

                                         Questa Corte autorizza inoltre – sempre dopo il passaggio in giudicato della presente decisione – il giudice di pace del circolo di __________, se del caso, ad esaminare e a fotocopiare tutti gli atti istruttori dell’incarto MP __________, concordando le modalità e i tempi di accesso con il procuratore pubblico Andrea Pagani, compatibilmente con i suoi impegni.

 

 

                                   5.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Non si prelevano tassa di giustizia e spese, stante la natura della causa pendente presso l’autorità istante.

 

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

 

pronuncia

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

                                   4.   Intimazione:

                                     

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera