Incarto n.
60.2015.99

 

Lugano

1 aprile 2015/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 17/19.02.2015 – completata il 12/13.03.2015 – presentata da

 

 

 

IS 1

IS 2

 

 

tendente ad ottenere la trasmissione delle sentenze emanate nell’ambito di un procedimento penale nel frattempo archiviato;

 

 

premesso che la richiesta 17.02.2015 è stata inviata, via e-mail, alla Divisione della giustizia, che il medesimo giorno l’ha trasmessa al Tribunale penale cantonale, che a sua volta l’ha trasmessa, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte il 17/19.02.2015, senza formulare osservazioni in merito;

 

 

richiamati gli scritti 23.02.2015 di questa Corte e 12/13.03.2015 dei qui istanti;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Con la presente istanza, completata il 12/13.03.2015, IS 1 e IS 2, due studenti presso l’Università di __________, chiedono, in sintesi, la trasmissione delle sentenze del caso __________.

 

                                         A sostegno della loro richiesta affermano di svolgere una ricerca di storia contemporanea svizzera riguardo allo "__________" nell’ambito di un seminario di master denominato "__________", sotto la sorveglianza del Prof. __________. Sarebbero, tra l’altro, intenzionati a ricostruire la genesi dello scandalo, partendo dalle parti coinvolte con l’approfondimento di certi aspetti rimasti oscuri.

 

 

                                   2.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

 

                                   3.   Nella fattispecie in esame – visti in particolare i motivi che stanno alla base della presente richiesta, il contenuto delle sentenze di cui gli studenti istanti postulano la trasmissione e la finalità perseguita – si deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG prevalente sui diritti personali delle persone coinvolte nel procedimento penale archiviato oltre trent’anni fa. In effetti, lo "__________", risalente agli anni sessanta/settanta, ha avuto delle ripercussioni sull’intero settore bancario/finanziario anche a livello internazionale. Dallo stesso trae (tra l’altro) le sue origini la __________. La ricerca di cui si occupano i qui istanti ha indubbiamente un interesse sia scientifico, sia pubblico, trattandosi di un tema di grande attualità.

 

                                         In siffatte circostanze, la sentenza __________ della Corte delle assise criminali (in re __________), la sentenza __________ della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________) e infine la sentenza __________ del Tribunale federale  (inc. Str. __________) vengono trasmesse, in copia, agli istanti unitamente alla presente decisione.

 

                                         Va da sé che le citate sentenze potranno essere utilizzate da IS 1 e da IS 2 (entrambi evidentemente tenuti al segreto d’ufficio/professionale) unicamente per il lavoro di ricerca in questione e in particolare nel rispetto degli interessi privati/della sfera personale delle persone coinvolte, omettendo perciò di indicare i nomi degli imputati.

 

 

4.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Stante la finalità della richiesta, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera