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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 6/8.4.2016 presentato da
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RE 1
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contro |
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la decisione 24.3.2016 emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi Ursula Züblin, sedente in materia di applicazione della pena, mediante la quale non ha concesso la liberazione condizionale (inc. GPC __________); |
richiamato lo scritto 8/12.4.2016 del Ministero pubblico della Confederazione, mediante il quale non presenta osservazioni al gravame e si rimette al prudente apprezzamento della Corte;
richiamato lo scritto 15/18.4.2016 del giudice dei provvedimenti coercitivi, mediante il quale non presenta osservazioni al gravame e si rimette all’autorevole giudizio della Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a.Con sentenza 28.10.2014 il Tribunale penale federale, con procedura abbreviata (art. 358 ss. CPP), ha riconosciuto RE 1 (__________1971) autore colpevole di rapina, furto d’uso di un veicolo, guida senza licenza di circolazione, senza autorizzazione o senza assicurazione per la responsabilità civile, infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, tentata infrazione alla LF sulle armi e ricettazione.
Lo ha condannato ad una pena detentiva di 4 anni, dedotto il carcere preventivo sofferto (dal 30.7.2013 al 28.10.2014), oltre al pagamento di una multa di CHF 500.-- (inc. TPF SK.__________).
Il Tribunale penale federale ha designato il Cantone Ticino quale cantone d’esecuzione ex art. 74 LOAP.
La sentenza è passata in giudicato. Nel gennaio 2015 il condannato ha provveduto a pagare la multa.
b. Il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, con decisione 19.1.2015 ha ordinato il collocamento di RE 1 in sezione chiusa (inc. GPC __________).
In particolare il giudice ha ritenuto concreto il rischio di fuga del reclamante, essendo egli cittadino straniero e senza alcun legame rilevante con il nostro territorio. Inoltre, visto il di lui passato recidivistico in Italia, ha altresì concluso per l’esistenza di un concreto rischio di recidiva.
Nel medesimo giudizio il magistrato, dedotti 456 giorni di carcere preventivo e ritenuto che l’esecuzione della pena ha avuto inizio il 28.10.2014, ha determinato i seguenti termini di espiazione della pena: 2/3 al 28.3.2016, fine pena il 28.7.2017.
c. Contro tale decisione era insorto RE 1, con reclamo 22/23.1.2015. Questa Corte, con decisione del 20.7.2015, ha respinto il reclamo (inc. CRP __________).
d. Nell’imminenza del raggiungimento dei 2/3 dell’espiazione della pena, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha avviato la procedura per decidere l’eventuale concessione o meno della liberazione condizionale, e ha sentito RE 1 in data 11.2.2016. La Direzione delle strutture carcerarie ha espresso preavviso favorevole alla liberazione, così come l’UAR. Il servizio medico/psicologico ha precisato che RE 1 non è seguito dal loro servizio. La Commissione per l’esame dei condannati pericolosi ha per contro espresso parere sfavorevole.
e. Con decisione 24.3.2016 (inc. GPC __________) il giudice dei provvedimenti coercitivi non ha concesso a RE 1 la liberazione condizionale.
Diversi i motivi a fondamento della sua decisione: il passato recidivista del reclamante; l’inefficacia delle pene già espiate, che non avrebbero avuto un effetto dissuasivo; la prospettata convivenza con la compagna non apporterebbe elementi favorevoli, per il di lei coinvolgimento nel medesimo procedimento; il progetto di attività lavorativa non apparirebbe sufficientemente concreto, ma, anzi, sarebbe piuttosto vago e nient’affatto lineare; la difficoltà del reclamante nel rispettare le regole, che risulterebbe dalle sanzioni disciplinari subite durante l’espiazione.
Per questi motivi il magistrato non ha ritenuto date le condizioni per la liberazione condizionale, mancando elementi per formulare anche solo una prognosi non sfavorevole quo al rischio di recidiva.
f. Con il proprio gravame, RE 1 censura anzitutto le considerazioni negative sulle sue prospettive di lavoro e di reinserimento, espresse dalla Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, e fatte proprie dal giudice dei provvedimenti coercitivi. Indica che il progetto lavorativo ha subito un’evoluzione nel corso dei 18 mesi di espiazione: l’inziale prospettiva di un’attività di parrucchiere (per sfruttare le esperienze acquisite in passato) sarebbe poi evoluta nell’intenzione di svolgere un’attività di vendita di frutta e verdura, per realizzare la quale avrebbe seguito anche un corso sulla creazione di un’azienda. Nell’imminenza della liberazione, e su consiglio di un’assistente sociale, per l’immediato avrebbe trovato un posto di lavoro in un autolavaggio, come attestato da un documento inviato ma non considerato dal magistrato nella decisione impugnata.
Nel gravame il reclamante prende poi posizione sulle tre sanzioni disciplinari a lui comminate durante l’attuale espiazione, rinviando per il resto al preavviso favorevole espresso dalla Direzione delle strutture carcerarie.
Per il contesto familiare in cui andrebbe a vivere, il reclamante fa riferimento alle prese di posizione dell’UAR che, contrariamente al magistrato, l’ha giudicato un solido e positivo appoggio.
Ricorda infine di aver dato il proprio consenso per lasciare il nostro paese.
Conclude chiedendo la concessione della liberazione condizionale.
g. Va ricordato che, a carico del reclamante sono state emesse due decisioni amministrative: il 7.8.2015 una decisione di allontanamento; l’8.1.2016, una decisione di divieto d’entrata valido fino al 7.1.2031.
in diritto
1. 1.1.
Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.
L'art. 10 cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.4.2010 (LEPM) conferisce al giudice dell'applicazione della pena − in Ticino il giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, di decidere la liberazione condizionale da una pena detentiva (lit. j).
Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).
Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Inoltrato il 7/8.4.2016 alla Corte dei reclami penali contro la decisione 24.3.2016 del giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________), notificata al reclamante il 29.3.2016, il gravame è tempestivo oltre che proponibile, giusta l’art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE 1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata, è legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.
2. 2.1.
In generale, l'art. 86 cpv. 1 CP stabilisce che quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.
L'autorità competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).
2.2.
La concessione della liberazione condizionale è dunque subordinata a tre condizioni: il detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria pena privativa della libertà (per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione della pena non deve opporvisi, infine non vi dev’essere il timore che egli commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 257, n. 4).
La liberazione condizionale è una modalità d'esecuzione della pena detentiva.
Non costituisce né un diritto, né un favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 consid. 1; StGB PK – S. TRECHSEL, art. 86 CP n. 2 e 12; CR CP I – A. KUHN, art. 86 CP n. 16).
Si tratta della quarta ed ultima fase del regime progressivo d'espiazione della condanna, prima della liberazione definitiva (DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 124 IV 193 consid. 4d; 119 IV 5 consid. 2; PRA 6/2000, p. 534). Abbrevia la durata effettivamente subita della pena privativa di libertà pronunciata dal giudice ed è sottoposta a condizione risolutoria, visto che il suo perdurare dipende in principio dalla buona condotta dell’interessato durante il periodo di prova (art. 86 CP; CR CP I – A. KUHN, art. 86 CP n. 2).
La concessione della liberazione condizionale costituisce la regola e il suo rifiuto l’eccezione. Alla sua funzione specifica di reinserimento sociale, si contrappone il bisogno di proteggere la popolazione dal rischio di nuove infrazioni, al quale deve essere accordato maggiore peso quanto più sono importanti i beni giuridici messi in pericolo (decisione TF 6B_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.; DTF 133 IV 201, consid. 2.3).
2.3.
Dal punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006): in tal senso si esprime il Messaggio del CF del 21.09.1998 (pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss, p. 1800-1802).
Con l'art. 86 cpv. 1 CP, in vigore dall'1.01.2007, c'è stata tuttavia una modifica: se prima la liberazione era concessa al detenuto “se si può presumere ch'egli terrà buona condotta in libertà” (art. 38 cifra 1 vCP) con la nuova disposizione la liberazione va concessa se “non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti” (art. 86 cpv. 1 CP).
Si passa in altre parole dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento futuro del detenuto a quella di una prognosi non sfavorevole (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.; 6B_900/2010 del 20.12.2010, consid. 1.; DTF 133 IV 201, consid. 2.2), ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non si arriva a formulare una prognosi certa.
Per il resto la nuova normativa non si discosta nella sostanza dal diritto previgente, così che la giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la sua validità (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_428/2009 del 9.07.2009; DTF 133 IV 201, consid. 2.2.).
2.4.
La prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva, che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della commissione dei reati che sono alla base della condanna, nonché il grado del suo eventuale ravvedimento, oltre al suo eventuale miglioramento, così come le condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua liberazione (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.; 6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.; 6B_206/2011 del 5.07.2011, consid. 1.4.; 6B_714/2010 del 4.01.2011 consid. 2.4. e 6B_428/2009 del 9.07.2009 consid. 1.1.; DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 3; BSK Strafrecht I − C. KOLLER, 3a. ed., art. 86 CP n. 6).
La natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro comportamento (DTF 124 IV 193 consid. 3).
Infatti per determinare se è possibile correre il rischio di recidiva, che implica qualunque liberazione che sia condizionale o definitiva, bisogna non soltanto considerare il grado di probabilità che un nuovo reato venga commesso, bensì anche l’importanza del bene che verrebbe minacciato. Pertanto, il rischio di recidiva che si può ammettere nel caso in cui l’autore ha leso la vita o l’integrità personale delle sue vittime, è minore rispetto al caso in cui egli ha perpetrato ad esempio reati contro il patrimonio (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.).
Di fronte a pene privative della libertà di durata limitata, va esaminata la pericolosità dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente accompagnata dall’assistenza riabilitativa e da regole di condotta, non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa della pena (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; DTF 124 IV 193 consid. 4).
2.5.
Per quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà (DTF 119 IV 5 consid. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi alla revisione della parte generale del CP entrata in vigore l’1.01.2007, si ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione condizionale è rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della liberazione, circa la possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti (cfr. Messaggio del CF del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1801).
3. Nel presente caso, è pacificamente adempiuta la prima condizione, in quanto dal 28.3.2016 sono stati espiati 2/3 della pena da scontare.
Per contro, il comportamento in carcere del reclamante è stato complessivamente positivo, ma comunque costellato da 3 provvedimenti disciplinari, che dimostra una certa difficoltà nell’accettazione delle regole, ma non sono di gravità tale per ritenere non adempiuta questa condizione.
Ardua, e da approfondire, è la formulazione di una prognosi positiva, non sfavorevole o negativa (o sfavorevole).
4. 4.1.
Per il magistrato, la prognosi per il reclamante sarebbe negativa per il passato recidivista; per l’inefficacia (come elemento dissuasivo) delle pene già espiate, per una prospettata convivenza non favorevole (visto il coinvolgimento della compagna nel medesimo procedimento), per un progetto di attività lavorativa non sufficientemente concreto, e per le difficoltà del reclamante nel rispettare le regole (in relazione con le sanzioni disciplinari).
Per il reclamante, la prospettiva lavorativa sarebbe evoluta e diventata concreta, anche nell’imminenza, grazie al posto di lavoro trovato e documentato. Le sanzioni disciplinari andrebbero relativizzate, e non avrebbero impedito l’emanazione di un parere positivo da parte della direzione delle Strutture carcerarie. Anche la prospettiva di una convivenza sarebbe positiva, come ritenuto dall’UAR.
4.2.
Nella sua precedente decisione sul reclamo contro il collocamento inziale (decisione del 20.7.2015, inc. CRP __________) questa Corte aveva già operato una serie di accertamenti pertinenti anche per il presente caso e non contraddetto dall’incarto GPC __________.
RE 1, cittadino italiano, oggi quarantacinquenne, è cresciuto in una zona poco distante dal confine svizzero, spesso teatro di eventi di cronaca nera, in seno ad una famiglia numerosa (6 fratelli). La sua infanzia è stata caratterizzata dalle difficoltà. I genitori avrebbero usato le maniere forti nei confronti dei figli, mentre i familiari da parte della madre avrebbero avuto precedenti penali. All’età di 14 anni sarebbe uscito di casa, per poi vivere nel precariato, così che ha finito per imboccare la via del crimine.
Poco più che ventenne ha conosciuto la donna con la quale poi si è unito in matrimonio e dalla quale ha avuto due figli, che risiedono in Ticino. Il figlio ventiduenne conduce vita autonoma, e la figlia tredicenne vive con la madre. Dopo il divorzio dalla madre, egli ha conosciuto l’attuale sua compagna, che risiede a __________ e che gli ha spesso reso visita in carcere.
In possesso della sola licenza di scuola media, nel suo paese d’origine egli ha svolto vari lavori tra cui il carpentiere e il parrucchiere.
In Italia RE 1 vanta diversi precedenti penali fra il 1991 e il 2006. Tra questi spiccano ben 4 condanne tra il 1994 e il 2006 per rapine commesse nelle regioni del __________ e della __________ fra il 1993 e il 2000 in concorso con reati inerenti la detenzione illegale di armi e/o di munizioni come pure la ricettazione, oltre che una condanna per associazione per delinquere nel 2002, per le quali gli sono state comminate pene detentive varianti tra 1 anno e i 5 anni di reclusione, oltre multe per alcune migliaia di Euro. Pene detentive che gli sono poi state ridotte per aver ottenuto la liberazione anticipata così come per aver beneficiato dell’indulto.
La Corte penale del Tribunale penale federale, nella sua sentenza del 28.10.2014, ha in particolare rilevato la gravità delle infrazioni commesse dal reclamante avuto riguardo al suo ruolo di primo piano specialmente “per quanto attiene al reato principale di rapina, avendo egli partecipato attivamente a tutta la fase organizzativa, segnatamente effettuando diversi sopralluoghi e, infine, circostanza ancor più grave, avendo egli aggredito fisicamente il gerente colpendolo al volto, avendolo immobilizzato e altresì minacciato di morte” (sentenza TPF del 28.10.2014, p. 10). La Corte ha poi aggiunto che “assumono inoltre particolare rilevanza l’infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti e la tentata infrazione alla legge federale sulle armi, che denotano, in capo al qui imputato, una non trascurabile propensione a delinquere” (sentenza TPF del 28.10.2014, p. 10).
Il PES non contemplava l’avvio del regime progressivo sino alla liberazione condizionale “considerata la natura del reato e la recidiva” (PES p. 8 sub punto 12), così che dalla fase 1 della sezione chiusa sarebbe potuto passare direttamente alla fase 4 della liberazione condizionale, qualora il progetto di rientro in Italia (lavoro e alloggio) sia stato ben definito e siano stati raggiunti gli obiettivi posti nella fase 1 (scelta ed elaborazione di un progetto professionale, definizione di un’attività di tempo libero, modellismo, creazione di una rete di riferimento positiva, sviluppo delle relazioni famigliari primarie e del suo ruolo, responsabilità e doveri genitoriali verso i figli, rivisitazione e rielaborazione del passato e delle scelte), come pure egli abbia tenuto un buon comportamento ed abbia accettato di lasciare la Svizzera.
La sua compagna, di fatto, ha pure partecipato in tale rapina in qualità di “palo” e in parte di autista, venendo condannata alla pena detentiva di 2 anni e 6 mesi, di cui 2 anni sospesi per un periodo di 3 anni e 6 mesi da espiare, da cui è stato poi dedotto il carcere preventivo sofferto di pari periodo (sentenza TPF __________ del __________). Pertanto essa si trova attualmente a piede libero e risiede nelle vicinanze del confine svizzero, mantenendo stretti contatti con il qui reclamante.
4.3.
Questi accertamenti vanno completati con altri accertamenti emersi dalla procedura legata alla (negata) liberazione condizionale.
Vi sono i pareri positivi espressi dalla Direzione delle strutture carcerarie e dall’UAR, in parte controbilanciati dalla prognosi sfavorevole da parte della Commissione per l’esame dei detenuti pericolosi.
Vi sono due decisioni amministrative: il 7.8.2015 una decisione di allontanamento; l’8.1.2016, una decisione di divieto d’entrata valido fino al 7.1.2031. Alle stesse il reclamante non si sarebbe opposto.
Per il progetto di rientro in Italia, il reclamante indica di voler alloggiare presso la precedente convivente e attuale compagna, nonché in parte compartecipe dei reati a suo carico.
Per il rientro lavorativo, il reclamante indica una prospettiva generica (quella di “parrucchiere a domicilio”), una prospettiva a breve termine (come impiegato presso una ditta di autolavaggio), una a medio termine (consistente nella vendita ambulante di frutta e verdura) e una a lungo termine (l’apertura di un negozio di frutta e verdura).
Per queste due ultime prospettive (da realizzare unitamente alla compagna), come pure per quella generica, agli atti non vi sono elementi concreti, se non l’asserita frequentazione di un corso per creare la propria azienda.
Per la prospettiva a breve termine, vi è agli atti (inviata in allegato al preavviso dell’UAR del 27.1.2016) una dichiarazione di una società di autolavaggio pronta ad assumere il reclamante a tempo indeterminato e specificando anche il salario. Sorprende come questa prospettiva, apparentemente la più concreta e solida, per un verso non sia stata fatta oggetto di approfondimenti, e per altro verso viene indicata quale accessoria, accettata nella fase immediata in attesa di concretizzare gli altri progetti (rapporto dell’UAR p. 4, verbale di RE 1 dell’11.2.2016).
4.4.
Partendo da queste premesse, la conclusione del giudice dei provvedimenti coercitivi e gli argomenti addotti a suo sostegno meritano conferma.
Oggettivamente pesano a carico del reclamante il passato, fatto di condanne ed espiazioni, che non hanno però avuto un effetto dissuasivo.
La prospettata futura situazione di alloggio e di convivenza con l’attuale compagna sarebbe simile a quella preesistente, che non ha impedito o dissuaso il reclamante dalla commissione degli atti per cui è stato condannato. Addirittura questa situazione ha visto la compagna coinvolta nella commissione degli atti, per cui è stata condannata.
La prospettiva lavorativa auspicata dal reclamante (vendita di frutta e verdura, con la compagna, prima ambulante e poi in un proprio negozio) risulta incerta e vaga, e in nessun modo confrontata o confortata con la situazione economica sua e della compagna. La sola prospettiva apparentemente concreta (assunzione in una ditta di autolavaggio) è per contro piuttosto relativizzata e in ogni caso non è stata per nulla approfondita e verificata.
In un apprezzamento globale della situazione del reclamante, dati i precedenti, le espiazioni sofferte, la personalità e il comportamento in genere, i fatti per cui è stato condannato, i suoi contatti con l’ambiente malavitoso radicatosi sulla fascia di confine con la Svizzera (come emerge dalla sentenza 28.10.2014 del Tribunale penale federale), nonché l’assenza di un concreto progetto di reinserimento non può che condurre alla formulazione di una prognosi negativa o sfavorevole, in relazione al rischio di recidiva. La decisione impugnata merita pertanto tutela.
5. Il reclamo è respinto. La tassa di giustizia e le spese, sono poste a carico del qui reclamante, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 74 LOAP, 86 CP, 379 ss., 393 ss., 439 cpv. 1 CPP, 10 e 12 LEPM, l’art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.-- (trecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, attualmente c/o Penitenziario La Stampa, Lugano.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
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Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera