Incarto n.
60.2016.122

 

Lugano

23 novembre 2016/mr

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Valentina Item, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 25/26.4.2016, completato il 22/23.8.2016, presentato da

 

 

 

RE 1

 

 

                                         contro

 

 

il dispositivo n. I.3. della sentenza 13.4.2016 emanata dal giudice della Pretura penale Flavio Baggi, concernente la tassazione delle sue note professionali 28.3.2014 e 18.3.2015 riferite alla difesa d’ufficio di PI 2, __________ (inc. __________);

 

 

richiamati gli scritti 24.8.2016 del procuratore pubblico Valentina Tuoni e 25/26.8.2016 del giudice della Pretura penale, mediante i quali comunicano di non avere particolari osservazioni da presentare;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

 

 

in fatto

 

 

                                   a.   In data 3.4.2004 PI 2 è stato arrestato, su ordine dell’allora procuratore pubblico Mario Branda, per una serie di reati, legati alla sua delicata situazione famigliare, in particolare ai rapporti con i figli (cfr. inc. MP __________).

 

 

                                  b.   Il 5.4.2004 il giudice dell’istruzione e dell’arresto, ora giudice dei provvedimenti coercitivi, Ursula Züblin, ha nominato l’avv. RE 1 difensore d’ufficio dell’imputato (ex art. 56bis vCPP) (doc. 3.4, inc. MP __________).

 

 

                                   c.   Con decreto d’accusa 4.6.2014, il procuratore pubblico Valentina Tuoni, nel frattempo subentrato nell’inchiesta, ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale PI 2, siccome ritenuto colpevole di sequestro di persona e rapimento, proponendo la sua condanna alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da CHF 40.-- (per complessivi CHF 3'600.--), da dedursi il carcere preventivo sofferto di 47 giorni, sospendendo l’esecuzione della stessa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Pena totalmente aggiuntiva alla pena di 120 aliquote giornaliere da CHF 40.-- cadauna decretata nei suoi confronti dallo Strafgerichtspräsident in __________ il 21.3.2011 (DA __________, inc. MP __________).

 

 

                                  d.   Con decreto di medesima data, il procuratore pubblico Valentina Tuoni, ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale PI 2, siccome ritenuto colpevole di sequestro di persona e rapimento, proponendo la sua condanna alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da CHF 40.-- (per complessivi CHF 3'600.--), sospendendo l’esecuzione della stessa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Pena totalmente aggiuntiva alla pena di 10 aliquote giornaliere da CHF 30.-- cadauna decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 29.11.2010 (DA __________, inc. MP __________).

 

 

                                   e.   Contro entrambi i suddetti decreti d’accusa è stata presentata opposizione. Gli incarti sono quindi stati trasmessi alla Pretura penale per l’aggiornamento dei dibattimenti, dopo che il magistrato inquirente ha deciso di confermare entrambi i DA di cui sopra.

                                    f.   Con decreto 5.3.2015 il giudice della Pretura penale ha deciso la riunione dei suddetti procedimenti penali.

 

 

                                  g.   Con scritto 18.3.2015 rivolto alla Pretura penale, l’avv. RE 1, dopo aver chiesto la sua sostituzione quale patrocinatore d’ufficio di PI 2, a motivo della sua nomina a giudice supplente del Tribunale d’Appello con attribuzione al Tribunale penale cantonale, ha inviato la sua nota professionale conclusiva del 18.3.2015 (riferita alle prestazioni dal 7.5.2014 al 18.3.2015) di CHF 613.35, allegando altresì la nota professionale 28.3.2014 (riferita alle prestazioni dal 5.4.2004 al 28.3.2014) - già inviata al procuratore pubblico - di complessivi CHF 11'746.35 [doc. 4, inc. Pretura penale __________).

 

                                         Ha chiesto quindi la rifusione di complessivi CHF 12'359.70.

 

 

h.     Con sentenza 13.4.2016 la Pretura penale, giudice Flavio Baggi, ha dichiarato PI 2 autore colpevole di sequestro di persona e rapimento.

Lo ha condannato alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da CHF 40.-- cadauna, corrispondenti a CHF 1'200.--, da dedursi il carcere preventivo sofferto di 47 giorni. L’esecuzione della pena è stata sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. La pena è totalmente aggiuntiva a quella di 120 aliquote giornaliere da CHF 40.-- cadauna, decretata nei suoi confronti dallo Strafgerichtspräsident in __________ il 21.3.2011.

 

                                         La Pretura penale ha approvato le note professionali dell’avv. RE 1 per l’importo di CHF 9'037.85 (onorario, spese e IVA), decurtando parte delle prestazioni, con motivazioni di cui si dirà in diritto.

 

 

                                    i.   Con reclamo 25/26.4.2016, completato il 22/23.8.2016 dopo la ricezione della motivazione della sentenza di cui sopra, l’avv. RE 1 postula che la decisione sia riformata nel senso che le sue note professionali siano approvate per complessivi CHF 11'959.70.

 

                                         La reclamante contesta tutte le decurtazioni operate dalla Pretura penale, ritenendole in sostanza non giustificate. Delle dettagliate argomentazioni della stessa, si dirà in corso di motivazione.

 

in diritto

 

 

                                   1.   Il difensore d’ufficio, in applicazione dell’art. 135 cpv. 3 lit. a CPP, può presentare reclamo in materia di retribuzione contro la decisione del pubblico ministero o del tribunale di primo grado.

                                        

                                         Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

 

                                         Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenza TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.).

 

 

                                   2.   Il gravame – inoltrato il 25/26.4.2016 e poi completato il 22/23.8.2016 – contro la decisione 13.4.2016 della Pretura penale (competente giusta gli art. 135 cpv. 2 e 81 cpv. 4 lit. b CPP), con cui ha - tra l’altro - tassato le note professionali dell’avv. RE 1, è tempestivo e proponibile.

 

                                         Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

 

                                         Il legale, designato difensore d’ufficio di PI 2, è pacificamente legittimato a reclamare secondo l’art. 135 cpv. 3 lit. a CPP.

 

                                         Il gravame è quindi nelle predette circostanze ricevibile in ordine.

 

 

3.     3.1.

In Ticino la retribuzione del difensore d’ufficio, anche in ambito penale, era fissata, fino al 31.12.2010, dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3.6.2002 (vLag). L’art. 3 cpv. 1 vLag garantiva a chi dimostrava di non avere mezzi sufficienti per far fronte agli oneri di procedura e alle spese di patrocinio il beneficio dell’assistenza giudiziaria. Il patrocinatore si vedeva rimunerare in tal caso per le prestazioni risultanti da una ragionevole conduzione del mandato, ovvero per quelle necessarie in relazione alla natura e alla complessità della causa, escluse “quelle che avrebbe dovuto evitare” (art. 6 cpv. 1 vLag). Non erano quindi remunerati gli interventi prescindibili o che esulavano da un ambito strettamente legale.

 

3.2.

Il 5.10.2007 è stato adottato il codice di diritto processuale svizzero (CPP) in vigore dall’1.1.2011. Quest’ultimo disciplina sia il patrocinio di ufficio sia l’assistenza giudiziaria. La corrispondente norma cantonale (in Ticino la vLag) è pertanto divenuta superflua in ambito penale e sostituita dalla nuova Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio del 15.3.2011 (LAG), applicabile, prevalentemente, in altri ambiti giuridici.

 

Il nuovo codice stabilisce tuttavia che il difensore d’ufficio deve essere retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento a carico del patrocinato (art. 135 cpv. 1 CPP).

 

3.3.

Da ciò l’applicazione, nel presente caso, del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1.1.2008, sia per il periodo fino al 31.12.2010 (vigenza della vLag), sia per il periodo dal 1.1.2011 (vigenza del CPP).

 

                                         3.4.

                                         Tale Regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar). Esso differenzia le prestazioni svolte da avvocati o da praticanti, tenendo anche conto delle complessità del caso.

 

                                         All’avvocato vanno riconosciuti gli onorari per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar).

                                         La retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale (BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, 2. ed., art. 135 CPP n. 3; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 3).

                                         L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.-- / ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dalla giurisprudenza federale: sentenza TF 6B_502/2013 del 3.10.2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.-- / ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario del praticante legale è calcolato sulla base della tariffa di CHF 90.-- / ora (art. 4 cpv. 3 Rtar).

                                         L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori al di fuori dell’orario di lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali e quello nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.-- / ora; quello del praticante legale a CHF 110.-- / ora (art. 5a Rtar).

                                        

                                         3.5.

                                         Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’uffi-cio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’im-portanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità (decisione TF 6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.).

 

                                         Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).

 

 

                                   4.   La Pretura penale ha approvato le note professionali dell’avv. RE 1, di complessivi CHF 12'359.70 (onorario, spese ed IVA), per l’importo di CHF 9'037.85 (onorario, spese ed IVA), decurtando complessive 15.50 ore dal dispendio orario relativo a parte delle prestazioni esposte e riconoscendo una cifra forfettaria in relazione alle spese.

 

Nell’evasione del presente gravame, questa Corte esaminerà unicamente le prestazioni soggette a decurtazioni da parte del Tribunale di primo grado. Le poste indicate nelle note professionali in questione, che non sono state decurtate dalla Pretura penale, sono ammesse così come esposte.

 

 

5.Nota professionale 28.3.2014 concernente le prestazioni dal 5.4.2004 al 28.3.2014

 

5.1.

5.1.1.

La Pretura penale ha ritenuto non giustificato il tempo esposto di complessive 4.25 ore relativo agli atti preparatori ed alla redazione del ricorso all’allora Camera dei ricorsi penali (in data 13-14.4.2004), in quanto “gli stessi già vengono coperti, se del caso dall’importo stabilito a titolo di ripetibili dall’autorità giudicante (quanto peraltro, non accaduto, essendo stato il ricorso respinto il 28 aprile 2004)” [cfr. consid. 6.1.a) della sentenza 13.4.2016, inc. __________].

 

La reclamante censura questa conclusione, considerato il diritto dell’accusato di difendersi, e “non risultando sussistere quale necessaria premessa – in ambito penale – la necessità di fumus boni iuris. Trattavasi oltre tutto di un ricorso contro la conferma dell’arresto operata dal GIAR, dunque un atto più che giustificato dai diritti dell’accusato a difendersi” (reclamo 22/23.8.2016, p. 2).

 

Questa Corte ritiene giustificato ammettere il dispendio orario così come esposto nella nota professionale in questione, essendo ragionevole un tempo di 2.50 ore per l’allestimento di un ricorso di 6 pagine (AI 3.5, inc. MP), così come pure il dispendio di 1.50 ore del 13.4.2004, relativo all’esame atti presso il MP, necessario anch’esso, considerato trattarsi di un ricorso in ambito di libertà.

 

5.1.2.

Per i medesimi motivi la Pretura penale ha ridotto di 2.50 ore il tempo esposto per gli atti preparatori e la stesura di un reclamo all’allora GIAR il 6-13.12.2004, considerata la rifusione di CHF 400.-- a titolo di ripetibili con l’accoglimento del reclamo [cfr. consid. 6.1.b) della sentenza 13.4.2016, inc. __________].

 

La reclamante ritiene giustificata l’esposizione di tale dispendio orario, riconoscendo tuttavia di dover dedurre CHF 400.-- ottenuti da tale autorità a titolo di ripetibili.

 

Questa Corte ritiene giustificata la decurtazione operata al Tribunale di primo grado. La cifra di CHF 400.-- riconosciuti a titolo di ripetibili dall’allora GIAR (cfr. AI 3.10, inc. MP) - con l’accoglimento del reclamo - corrisponde ad un dispendio orario di circa 2.22 ore, sufficiente per l’allestimento di un ricorso di 5 pagine (AI 3.8, inc. MP).

 

5.2.

                                         5.2.1.

La Pretura penale ha decurtato il dispendio di 0.25 ore relativo a contatti con un “mediatore culturale”, ritenendo che tale prestazione esulerebbe da una difesa penale strictu sensu [cfr. consid. 6.1.c) della sentenza 13.4.2016, inc. __________.

 

L’avv. RE 1 sostiene di aver contattato tale persona “per comprendere al meglio la mentalità __________ (il signor PI 2 è cittadino del __________)”, anche nell’ottica di definire come porsi nel procedimento penale [reclamo 22/23.8.2016, p. 3].

 

                                         Questa Corte ritiene giustificata la decurtazione operata dal Tribunale di primo grado, non potendo essere poste a carico dello Stato prestazioni di tale genere.

 

                                         5.2.2.

Con medesime motivazioni la Pretura penale ha decurtato i numerosi contatti con medici e altre persone, dimezzando il tempo indicato nella nota professionale (da 1.34 ore esposte a 0.67 ore), essendo prestazioni – almeno in parte – non legate “a necessari bisogni istruttori e di difesa” [cfr. consid. 6.1.d) della sentenza 13.4.2016, inc. __________.

 

La reclamante, dal canto suo, ritiene giustificate tutte le prestazioni indicate nella nota, anche in relazione alla ricezione della perizia psichiatrica che negava una scemata responsabilità di PI 2, nonché ai gravi reati imputati allo stesso.

 

                                         Questa Corte ritiene di riconoscere le prestazioni così come esposte dall’avv. RE 1. Infatti, le complessive 1.34 ore di contatti telefonici con i vari medici psichiatrici, il patronato di __________ e altre persone, appaiono giustificate se si pensa che le prestazioni sono state effettuate sull’arco dei mesi di maggio-giugno-luglio-agosto 2004, anche a fronte appunto della ricezione - in data 29.4.2004 - della perizia psichiatrica (AI 7.4), della trasmissione da parte del perito di un complemento peritale in data 2.5.2004 (AI 7.5), nonché della verbalizzazione dello stesso da parte del magistrato inquirente il 26.8.2004 (AI 7.6).

 

                                         5.3.

Il Tribunale di primo grado ha poi decurtato 0.25 ore dal dispendio orario indicato dall’avv. RE 1 relativo ad uno scritto che il legale ha inviato, in data 18.2.2014, al magistrato inquirente, nel quale veniva chiesta un’ulteriore proroga per presentare osservazioni o mezzi di prova, dopo la comunicazione - avvenuta il 7.1.2014 - della promozione dell’accusa nei confronti di PI 2, a ragione del fatto che dalla citata comunicazione alla scadenza della prima proroga (il 21.2.2014) sarebbero trascorsi più di 40 giorni durante i quali il legale ed il patrocinato avrebbero potuto contattarsi [cfr. consid. 6.1.e) della sentenza 13.4.2016, inc. __________.

 

La reclamante contesta tale decurtazione affermando che, l’inattività per anni del procedimento penale, ha determinato il fatto che la stessa non avrebbe più avuto modo (né necessità) di contattare PI 2, motivo per cui, nell’impossibilità di reperirlo in tempi brevi, si sarebbe giustificata la richiesta di una seconda proroga.

 

Questa Corte condivide le motivazioni addotte dall’avv. RE 1, in quanto, se da un lato è vero che le difficoltà di comunicazioni tra legale e patrocinato non possono essere poste a carico dello Stato, dall’altro lato è pur vero, che nella fattispecie in esame, vi è stato un lunghissimo silenzio da parte dell’autorità inquirente (dalla fine del 2007 all’inizio del 2014), ciò che porta a concludere che non si poteva pretendere dall’accusato un contatto continuo con il suo patrocinatore. Il tempo di 0.25 ore esposto riguardo alla concessione di una seconda proroga del termine, proprio dovuta alla difficoltà di reperire PI 2, appare giustificato.

 

                                         5.4.

In merito alle poste del 19.3.2014 e 27.3.2014, entrambe concernenti l’esame dell’incarto, per rispettivamente 2.00 e 5.00 ore, la Pretura penale ha ritenuto giustificato ammettere tali prestazioni per un totale di 3.00 ore, considerato - tra l’altro - che il legale avrebbe seguito l’incarto dall’inizio e che, poco più di un mese prima (11.2.2014), sono state esposte (e ammesse) 0.50 ore sempre per un esame degli atti [cfr. consid. 6.1.f) della sentenza 13.4.2016, inc. __________.

 

La reclamante ritiene invece che il tempo esposto sia ragionevole, in considerazione della corposità dell’incarto, con accuse anche importanti, ed del lungo tempo trascorso (con l’avvicendamento di magistrati competenti ed il cambio della procedura).

                                     

                                         Ora, si è detto che deve essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso, principio di cui si deve evidentemente tenere conto nella valutazione delle prestazioni esposte. Alla luce di ciò, questa Corte condivide le decurtazioni, e le relative motivazioni, operate del Tribunale di primo grado, di modo che le prestazioni riguardanti l’esame atti per il mese di marzo 2014 sono riconosciute nella misura di 3.00 ore.

 

                                         5.5.

La Pretura penale, in merito alle 11.00 ore esposte per vari contatti con PI 2 (telefonate, scritti e visite in carcere), ha ritenuto equo dedurre 2.60 ore, al fine di ricondurre tali prestazioni nella prassi concernente i contatti che possono essere ritenuti ragionevoli nell’ambito di un mandato [cfr. consid. 6.1.g) della sentenza 13.4.2016, inc. __________.

 

La reclamante ritiene innanzitutto che nella decisione impugnata non verrebbero spiegati i motivi di tale decurtazione, ciò che la renderebbe di per sé arbitraria, sostenendo in ogni caso che non sarebbe da “sottovalutare la durata del mandato, il fatto che inizialmente l’accusato fosse in stato di carcerazione, l’allestimento di una perizia psichiatrica, la necessità di misure d’accompagnamento alla scarcerazione, ecc” (reclamo 22/23.8.2016, p. 5).

 

Questa Corte condivide le motivazioni addotte dalla reclamante, considerato che le prestazioni decurtate sono state effettuate sull’arco di tempo di tre anni e mezzo, per un procedimento penale - come detto - durato molto e per questioni anche delicate. Il dispendio orario è quindi ammesso così come esposto.

 

                                         5.6.

La Pretura penale ha infine operato una decurtazione forfettaria delle spese esposte nella nota professionale, riconoscendole per CHF 750.-- [cfr. consid. 6.1.h) della sentenza 13.4.2016, inc. __________.

La reclamante contesta tale riduzione in quanto non motivata, ribadendo di aver fatturato le spese vive come di prassi.

 

Anche in questo caso, questa Corte ritiene di ammettere le spese così come esposte dall’avv. RE 1, apparendo le stesse necessarie allo svolgimento del mandato.

 

                                         5.7.

                                         La nota professionale 28.3.2014 dell’avv. RE 1 è riconosciuta per complessivi CHF 10'436.10, di cui CHF 8'688.60 di onorario (48.27 ore), CHF 1'006.40 di spese e CHF 741.10 di IVA [al 7.6% su CHF 8'623.20 (prestazioni dal 2004 al 2010) ed all’8% su CHF 1'071.80 (prestazioni relative all’anno 2014)].

 

 

6.Nota professionale 18.3.2015 concernente le prestazioni dal 7.5.2014 al 18.3.2015

 

6.1.

La Pretura penale ha decurtato dalla suddetta nota professionale 0.17 ore, relative all’invio ad PI 2 di copia dell’opposizione al DA, ritenuto che lo stesso giorno il legale avrebbe inviato un’altra lettera al cliente, nonché i giorni precedenti e successivi l’avrebbe pure sentito al telefono, di modo che - in un regime particolare come quello del gratuito patrocinio - si può pretendere “maggiore austerità nelle prestazioni” [cfr. consid. 6.2.a) della sentenza 13.4.2016, inc. __________.

 

L’avv. RE 1 ritiene che con tale scritto non avesse da chiarire unicamente la questione riguardante l’opposizione, ma anche “del richiesto - e respinto - risarcimento danni a seguito del decreto di abbandono” (reclamo 22/23.8.2016, p. 6).

 

Questa Corte ritiene che le motivazioni addotte dalla reclamante appaiano giustificate, di modo che la prestazione va riconosciuta così come esposta.

 

                                         6.2.

Il Tribunale di primo grado ha decurtato 1.0 ore dal dispendio orario esposto, a proposito dell’esame incarto sei giorni dopo aver inviato la citata opposizione, non ritenendo tale prestazione necessaria a quel momento del procedimento [cfr. consid. 6.2.b) della sentenza 13.4.2016, inc. __________.

 

La reclamante contesta tale decurtazione ritenendo il dispendio orario esposto giustificato “dalla necessità di valutare l’opportunità o meno di richiedere prove in sede di dibattimento” (reclamo 22/23.8.2016, p. 6).

 

Per tale decurtazione questa Corte concorda con quanto addotto dalla Pretura penale, ritenute sufficienti le ore - relative all’esame degli atti - già ammesse in precedenza.

 

                                         6.3.

La Pretura penale, pur non decurtando, di fatto, la prestazione, ritiene di non comprendere “i motivi che hanno spinto il difensore a scrivere una lettera al cliente in data 7 luglio 2014, se non (...) la comunicazione a questi, (...), della ‘conferma tecnica’ del decreto d’accusa da parte del Procuratore Pubblico” [cfr. consid. 6.2.c) della sentenza 13.4.2016, inc. __________.

 

La reclamante ritiene di contro tale prestazione giustificata, avendo spiegato “- per iscritto - al cliente cosa significava la decisione della PP, e cosa ne sarebbe seguito” (reclamo 22/23.8.2016, p. 6).

 

Pur non avendo alcun riscontro agli atti di tale scritto, questa Corte non ha motivo di dubitare del lavoro svolto dalla reclamante, motivo per cui la prestazione di 0.10 ore viene riconosciuta.

 

                                         6.4.

                                         La nota professionale 18.3.2015 dell’avv. RE 1 è riconosciuta per complessivi CHF 418.95, di cui CHF 322.20 di onorario (1.79 ore), CHF 65.70 di spese e CHF 31,05 di IVA (8% su CHF 387.90).

                                     

 

7.Il gravame è parzialmente accolto. La tassa di giustizia e le spese, parzialmente a carico della reclamante, sono compensate con le ripetibili a suo favore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 135, 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG, il Rtar ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

                                   1.   Il reclamo è parzialmente accolto.

 

                                    §   Il dispositivo I.3. della sentenza 13.4.2016 emanata dalla Pretura penale è riformato come segue:

                                        

                                         “3.      Quale retribuzione per i mandati di patrocinio, lo Stato verserà:

                                         (...)

                                         3.1.    Al precedente difensore d’ufficio Avv. RE 1 l’importo di CHF 10'855.05 (diecimilaottocentocinquantacinque e cinque). È riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, parzialmente a carico della reclamante, sono compensate con le ripetibili a suo favore.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera