Incarto n.
60.2016.172

 

Lugano

27 ottobre 2016/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 17/20.06.2016 presentato da

 

 

 

RE 1

patr. da: PR 1

 

 

contro

 

 

la decisione 2.06.2016 di collocamento iniziale (in sezione chiusa presso le Strutture carcerarie cantonali) del giudice dei provvedimenti coercitivi, Claudia Solcà, sedente in materia di applicazione della pena (inc. GPC __________);

 

 

richiamate le osservazioni 28/30.06.2016 del Vollzugs-und Bewährungsdienste di __________, mediante il quale precisa i termini di esecuzione del qui reclamante;

 

richiamate altresì le osservazioni 28/30.06.2016 e 27/28.07.2016 (duplica) del giudice dei provvedimenti coercitivi, in cui, pur riconoscendo essere il 12.03.2014 la data dell’arresto, sostiene la correttezza dei termini d’esecuzione riportati nella sentenza impugnata nonché ne conferma le argomentazioni e conclusioni, ritenendo il presente reclamo temerario;

 

preso atto che con scritto 25/26.07.2016 il qui reclamante, in replica, ribadisce l’errore commesso dal giudice dei provvedimenti coercitivi nel calcolo dei termini d’esecuzione;

 

visto altresì lo scritto 2/4.08.2016 del Vollzugs- und Bewährungsdienste di __________, in cui dichiara di rinunciare ad una ulteriore presa di posizione;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

in fatto

 

 

                                   a.   In data 3.10.1992 a Cadro presso il Penitenziario cantonale La Stampa, dove stava espiando la pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione (inflittagli il 26.08.1992 dalla Corte delle Assise criminali per infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti ed infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri) RE 1 partecipava ad una drammatica e sanguinosa evasione dal carcere insieme ad altri 8 detenuti, di cui due rimanevano uccisi unitamente ad un agente di custodia.

 

 

                                  b.   Sventato il piano di fuga lo stesso giorno, dal 24.11.1992 RE 1 veniva trasferito dal Penitenziario cantonale La Stampa di Cadro al Penitenziario __________ __________ (__________).

 

 

                                   c.   Per i fatti accaduti il 3.10.1992 la Corte delle Assise criminali in data 7.03.1994 (inc. TPC __________) condannava RE 1, insieme ad altri 4 detenuti, alla pena di 6 anni di reclusione oltre che all’espulsione a vita, avendolo riconosciuto colpevole di ammutinamento di detenuti qualificato, presa d’ostaggi, sequestro di persona, esposizione a pericolo della vita altrui, contravvenzione alla LC sul commercio di armi e delle munizioni e sul porto d’arma, come pure per contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (per dei consumi di haschisch).

 

 

                                  d.   In parziale accoglimento del ricorso interposto da RE 1, l’allora Corte di cassazione e di revisione penale con sentenza 12.07.1994 (inc. CCRP __________) riduceva la suddetta pena a 5 anni e 9 mesi di reclusione, avendolo prosciolto dal reato di esposizione a pericolo della vita altrui (siccome il 3.10.1992 egli aveva fatto uso di un’arma disassicurata, con il cane armato, ma senza colpo in canna). Per il resto la condanna della Corte di primo grado rimaneva invariata.

 

                                         La sentenza dell’allora Corte di cassazione e di revisione penale passava in giudicato.

                                   e.   In data 24.01.1995 RE 1 veniva trasferito dall’Istituto penale __________ sito a __________ (__________) al Penitenziario cantonale La Stampa di Cadro.

 

 

                                    f.   Per avere proferito pesanti insulti nei confronti di un agente di custodia a RE 1 il 14.02.1995 venivano inflitti 3 giorni di isolamento cellulare di rigore.

                                         Nuovamente in data 25.07.1995 e 28.07.1995 RE 1 proferiva insulti e minacce nei confronti di un Capo arte risp. degli addetti allo spaccio interno al Penitenziario.

                                         Di conseguenza per motivi disciplinari il qui reclamante dal 3.08.1995 veniva trasferito all’Istituto penale __________ di __________ (__________).

 

 

                                  g.   Presso il Penitenziario __________, dopo aver beneficiato il 19.03.1996 di un’uscita accompagnata, svoltasi positivamente, RE 1 a inizio agosto 1996 veniva trasferito nella sezione aperta.

 

 

                                  h.   Il 9.08.1996 durante una nuova uscita accompagnata a __________ (della durata di 12 ore) il qui reclamante non faceva rientro all’orario previsto, sottraendosi alla vigilanza e rendendosi irreperibile.

 

                                         Egli avrebbe raggiunto il termine per la liberazione condizionale (eventuale) il 25.09.1997, mentre il 15.07.2000 avrebbe terminato l’espiazione della pena.

                                         Al momento della sua fuga gli restava pertanto un residuo di pena di 3 anni, 11 mesi e 5 giorni.

 

 

                                    i.   Le ricerche subito messe in atto davano esito negativo.

                                         Con richieste 20.08.1996 risp. 22.08.1996 venivano pertanto pubblicati un ordine di arresto nazionale risp. internazionale a carico di RE 1, entrambi scadenti il 9.08.2016.

 

 

                                    l.   In data 8.10.1997 RE 1 incappava in un normale controllo della squadra di polizia giudiziaria della Stradale di __________ sull’autostrada A26 Genova-Sempione. Nel bagagliaio del veicolo sul quale egli viaggiava gli agenti rinvenivano 10 kg di marijuana, così che egli veniva tratto in arresto.

 

                                 m.   Ne seguivano vari scambi di corrispondenza fra le autorità svizzere e quelle italiane, in esito alle quali l’autorità d’esecuzione ticinese comunicava di voler ritirare la propria (precedente) domanda di assunzione del procedimento penale in Italia, mantenendo solamente il mandato d’arresto internazionale, ad esclusione dell’Italia.

 

 

                                  n.   In data 12.03.2014 RE 1 veniva arrestato nel Canton __________ e dal 4.09.2014 veniva posto in anticipata esecuzione di pena. Egli veniva associato alle strutture carcerarie del Penitenziario di __________ (__________).

 

 

                                  o.   Con sentenza 11.05.2016 il Kriminalgericht del Canton __________ lo condannava, con rito abbreviato, alla pena detentiva di 4 anni e 6 mesi, avendolo riconosciuto colpevole di rapina qualificata, violazione di domicilio e ripetuta violazione contro la legge sulle armi, per fatti risalenti all’11.03.2014.

 

 

                                  p.   Il 29.03.2016 il Vollzugs- und Bewährungsdienste del Canton __________ delegava alle autorità d’esecuzione ticinesi la competenza a far eseguire la pena detentiva poi pronunciata con sentenza 11.05.2016.

                                         Pertanto con decisione 2.06.2016 il giudice dei provvedimenti coercitivi (ticinese), visto il pesante trascorso penale di RE 1 e ravvisato un concreto pericolo di fuga e di recidiva, ordinava il collocamento di quest’ultimo in sezione chiusa, presso il Penitenziario cantonale La Stampa. Dava altresì mandato alla Direzione delle strutture carcerarie ticinesi di organizzare il trasferimento del qui reclamante in Ticino.

                                         Nel contempo il giudice determinava i seguenti termini d’esecuzione della pena:

                                         1/3                                  31.12.2016

                                         1/2                                  27.05.2018

                                         2/3                                  23.10.2019

                                         Fine                                15.08.2022.

                                         Nel contempo con scritto 2.06.2016 il giudice dei provvedimenti coercitivi revocava il mandato di accompagnamento su Ripol emanato a suo tempo a carico di RE 1.

 

 

                                  q.   In data 10.06.2016, il direttore delle Strutture carcerarie cantonali decideva il trasferimento, per motivi di sicurezza e di ordine interno (giusta l’art. 86 RSC), di RE 1 al Penitenziario di __________ a partire dal giorno stesso.

                                         In tale decisione il collocamento presso il Penitenziario La Stampa veniva ritenuto inopportuno in relazione ai precedenti del qui reclamante. Ciò anche, in particolare, in ragione delle possibili conseguenze psicologiche sul personale di custodia (di quello ancora presente, che avrebbe subito l’ammutinamento del 3.10.1992) e, in generale, per “le più che comprensibili conseguenze psicologiche che verosimilmente potrebbero riacutizzarsi, come pure l’ambiente di lavoro tra il corpo del personale uniformato e non solo, che ne rimarrebbe giustamente risentito” (decisione 10.06.2016 p. 2).

 

 

                                   r.   Con esposto 17/20.06.2016 RE 1 impugna la decisione 2.06.2016 del giudice dei provvedimenti coercitivi.

                                         Sostiene in primo luogo che il magistrato, considerando erroneamente il 4.09.2014 (anziché il 12.03.2014) quale data dell’arresto avvenuto nel Canton __________, avrebbe sbagliato il calcolo dei termini d’esecuzione riportati nella sentenza impugnata.

                                         Precisa inoltre che il 9.08.1996 presso il Penitenziario di __________ non sarebbe evaso nel vero senso della parola bensì si sarebbe trattato di un mancato rientro. Egli infatti, dopo aver appreso la notizia che la madre a seguito di un ictus sarebbe stata in pericolo di vita, avrebbe perso la testa e sarebbe “salito sul treno che l’ha portato direttamente in Italia per poter vedere sua madre in fin di vita” (reclamo 17/20.06.2016, p. 3). Nel seguito egli sarebbe stato arrestato in Italia e incarcerato, così che non sarebbe stato latitante.

                                         Contesta quindi il collocamento in sezione chiusa, stante la condotta impeccabile da lui tenuta presso il Penitenziario di __________ negli ultimi due anni e tre mesi di detenzione, e postula l’annullamento della decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi.

 

 

                                   s.   Con scritto 28/30.06.2016 il Vollzugs- und Bewährungsdienste di __________ non presenta particolari osservazioni al reclamo, limitandosi a ricapitolare i termini d’esecuzione della pena inflitta a RE 1 dal Kriminalgericht __________ l’11.05.2016.

 

 

                                    t.   Il giudice dei provvedimenti coercitivi dal canto suo con osservazioni 28/30.06.2016, pur correggendo la data dell’arresto (il 12.03.2014 anziché il 4.09.20214, data in cui RE 1 è stato posto in anticipata esecuzione di pena), erroneamente indicata nella sentenza impugnata, ribadisce la correttezza dei termini d’espiazione ivi calcolati.

                                         Rileva inoltre che il non rientro del qui reclamante nello stabilimento di pena dopo un congedo costituirebbe di fatto un’evasione. E comunque, dopo il decesso della madre (pur considerato un doveroso periodo di lutto) egli non avrebbe fatto ritorno in Svizzera per terminare l’espiazione della propria pena bensì per commettere con dei correi una rapina.

                                         Pertanto ribadisce nel caso concreto l’esistenza di un serio pericolo di fuga e di recidiva, nonché la pericolosità del reclamante, tanto da sostenere la temerarietà del di lui gravame.

 

 

                                  u.   Con scritto di replica 25/26.07.2016 RE 1 si limita a ribadire che, anche alla luce delle osservazioni 28/30.06.2016 del Vollzugs- und Bewährungsdienste, i termini d’esecuzione esposti nella decisione impugnata sarebbero errati pur tenendo conto del residuo di pena.

 

 

                                   v.   In duplica il giudice dei provvedimento coercitivi ribadisce la correttezza del proprio calcolo dei termini d’espiazione della pena, evidenziando come sia stato il Vollzugs- und Bewährungsdienste ad essere incorso in un errore, avendo ritenuto la pena di 4 anni e 6 giorni anziché di 4 anni e 6 mesi inflitta dal Kriminalgericht __________ l’11.05.2016.

 

                                         L’autorità d’esecuzione __________ dal canto suo, interpellata da questa Corte, ha comunicato con scritto 2/4.08.2016 di rinunciare ad un’ulteriore presa di posizione da parte sua.

 

 

in diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

                                         L’art. 10 cpv. 1 lit. h della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.04.2010 (RL 4.2.1.1., nel seguito LEPM, entrata in vigore l'1.01.2011) conferisce al giudice dell'applicazione della pena in Ticino dall'1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG la competenza a decidere il collocamento iniziale del condannato ex art. 76 CP.

                                         Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

 

                                         1.2.

                                         Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         1.3.

                                         Il gravame, inoltrato il 17/20.06.2016, contro la decisione 2.06.2016 del giudice dei provvedimenti coercitivi notificata il 7.06.2016, è tempestivo.

                                        

                                         Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

                                     

                                         RE 1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata che lo tocca direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.

 

                                         Il reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine e proponibile.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Giusta l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati (cpv. 2).

                                         Per regime aperto si intende un’espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l’autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale (art. 75a cpv. 2 CP).

 

2.2.

                                         Interpretato e contrario il testo dell’art. 76 cpv. 2 CP, si ha che di regola il detenuto deve essere collocato in un penitenziario aperto (ove si intende uno stabilimento “aperto” o “semiaperto”), a meno che sussita il pericolo che egli si dia alla fuga oppure vi sia il rischio che egli commetta nuovi reati.

                                         In altre parole, è sufficiente che sia adempiuto uno di questi due criteri (unici criteri determinanti) per ordinare il collocamento di un detenuto in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto. Il rischio di fuga e il rischio di recidiva non devono essere realizzati cumulativamente (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793; BSK Strafrecht I – B.F. BRÄGGER, 3a. ed., art. 76 CP n. 8).

 

                                         A livello cantonale oltre l’applicazione del Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini del 10.04.2006 (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti, RL 4.2.1.1.3.) l'art. 19 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (RL 4.2.1.1.1., nel seguito citato REPM) in vigore dal 9.03.2007 stabilisce che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso, ossia in uno stabilimento in cui le misure di sicurezza sono elevate, è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi (cpv. 1). L'esecuzione della pena avviene ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha come scopo finale il reinserimento sociale, è fondato su una graduale concessione di libertà tendente alla responsabilizzazione progressiva del carcerato, sulla base di un piano individuale di esecuzione della pena (cpv. 2).

Il cpv. 3 dell’art. 19 REPM prevede inoltre la possibilità per il condannato di espiare la pena privativa della libertà, in maniera totale o parziale, in uno stabilimento aperto − ossia in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne l'organizzazione, il personale e la costruzione − se questa sua collocazione non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga.

 

                                         L'art. 3 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010 (RL 4.2.1.1.2., nel seguito RSC) in vigore dall'1.01.2011 precisa che il carcere penale “La Stampa” è, tra l’altro, destinato all’incarcerazione di persone maggiorenni poste in esecuzione di pena o di misura o di internamento (cpv. 3 lit. a). Esso stabilisce inoltre che sono strutture chiuse “La Farera” e “La Stampa” (cpv. 4) mentre “Lo Stampino” e il “Navarazz” sono strutture aperte (cpv. 5). Queste ultime sono in particolare destinate all'incarcerazione di: a) persone in esecuzione di pene eseguite in regime di lavoro esterno; b) persone in esecuzione di pene eseguite in forma di semiprigionia; c) persone in esecuzione di pene di breve durata eseguite per giorni; d) persone in esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le quali non vi è da attendersi che commettano nuovi reati (cpv. 6).

                                         La persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase RSC).

 

                                         2.3.

                                         Con quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il detenuto commetta nuovi reati posto dall'art. 76 cpv. 2 CP, non può essere espresso in generale e in astratto ma dipende dalle circostanze. Tali due criteri, come visto più sopra, non sono cumulativi (Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, op. cit., p. 1793).

                                         Per ammettere l'esistenza di un pericolo di fuga o di recidiva non occorre certamente che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, bensì è sufficiente che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9).

 

                                         2.3.1.

                                         Conformemente alla giurisprudenza federale il rischio di fuga deve essere valutato in considerazione dell’insieme delle circostanze proprie al detenuto, quali per esempio le sue condizioni di vita (“Lebensumstände”), i legami familiari (“familiäre Bindungen”), la sua situazione professionale e finanziaria (“berufliche und finanzielle Situation”), nonché le sue relazioni all’estero (“Kontakte zum Ausland”). Infatti non si può concludere sull’esistenza di questo rischio solo sulla base di una possibilità astratta di fuga. Occorre piuttosto che vi sia una certa probabilità, fondata su concreti motivi, che il detenuto posto in libertà si sottragga all’esecuzione della pena, dandosi alla fuga (sentenze TF 6B_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.; 6B_254/2012 del 18.06.2012 consid. 3.; 6B_577/2011 del 12.01.2012 consid. 2.1. e 2.2.). Il quantum della pena che gli resta da espiare da solo non basta per ammettere il rischio di fuga. Può tuttavia essere considerato, unitamente ad altre circostanze, quale indizio di una possibile fuga (sentenza TF 6B_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.; DTF 125 I 60). Un rischio acuto di fuga viene ammesso in special modo dalla dottrina, quando l’interessato non intrattiene in Svizzera una rete di relazioni, ovverossia quando egli non dispone di legami con il nostro paese. Ciò che di principio viene presunto per i cosiddetti turisti del crimine (“Kriminaltouristen”) e per i condannati senza un valido permesso di soggiorno o di domicilio (BSK Strafrecht I B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4).

 

                                         2.3.2.

                                         Per quanto attiene al pericolo di recidiva il testo di legge non richiede espressamente, che i reati di cui si teme la reiterazione siano di una determinata gravità. Occorre tuttavia ragionevolmente partire da tale presupposto (BSK Strafrecht I B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9). Infatti per la dottrina detti reati devono essere di una certa rilevanza, stante che nel pericolo di recidiva non entra in considerazione la (prospettata) commissione di semplici contravvenzioni (S. TRECHSEL et al., Schweizerisches StGB, Praxiskommentar, art. 76 CP nota 3).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Nel caso concreto il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ordinato il collocamento di RE 1 in sezione chiusa, avendo concluso per l’esistenza di un serio pericolo di fuga (trattandosi di cittadino italiano senza nessun interesse, comprovato, a rimanere nel nostro paese) e di recidiva (visti i reati commessi sia in Svizzera, che, verosimilmente, in Italia) nonché vista la di lui pericolosità (per le modalità di commissione dei suoi atti, tra cui quelli per cui è stato ancora recentemente condannato a __________).

                                         Il reclamante contesta tale valutazione, stante in estrema sintesi l’ottimo comportamento tenuto presso l’attuale Penitenziario di __________ a decorrere dal suo arresto avvenuto il 12.03.2014.

 

                                         3.2.

                                         Da tutto quanto agli atti emerge che RE 1 è nato e cresciuto in Italia, in provincia di __________, in seno ad una numerosa famiglia composta dai genitori e da 6 figli. Vi ha frequentato le scuole dell’obbligo sino alla terza media, per poi impiegarsi come idraulico per ca. 5 anni. Nel seguito si è trasferito in provincia di __________, dove dapprima ha lavorato come operaio in una fabbrica e poi si è messo in proprio gestendo, con due soci, una piccola azienda di metalmeccanica per un paio d’anni. Quindi si è dedicato alla professione di agente di commercio nel campo dei cosmetici e poi degli smeraldi e, successivamente, ha svolto altri lavori. Non è mai riuscito a mantenere lo stesso impiego per più di 5 anni.

                                         Da un primo matrimonio avvenuto nel 1982 ha avuto una figlia, oggi ormai maggiorenne. Separatosi nel 1992, nel 2001 ha avuto un secondo figlio da una nuova compagna con cui è convolato a nozze nel 2004.

                                         Come accertato dalla Corte criminale __________ RE 1, nei 4 anni precedenti il suo arresto in Svizzera, risultava essere senza occupazione alcuna, privo di introiti e senza sostanza. Aveva debiti dell’ordine di Euro 30'000.--.

                                         In Italia egli vanta dei precedenti penali, segnatamente tra il 1988 e il 2010 ha subito 5 condanne, dapprima per pene detentive di 6 risp. 4 mesi, per dei furti, per poi passare a pene detentive tra i 2 e i 4 anni e 8 mesi per traffici illeciti di sostanze stupefacenti (cocaina e marijuana), cumulate con sostanziose multe.

                                         Nel febbraio 1992 è entrato illegalmente in Svizzera, dove è stato arrestato mentre con la propria vettura, in correità con terzi, stava accompagnando alla stazione ferroviaria di __________ un corriere giunto pochi giorni prima dalla Colombia con in corpo 110 ovuli (pari a 776 grammi) di cocaina destinata al mercato italiano. Ciò per cui egli è stato condannato il 26.08.1992 dalla Corte delle Assise criminali a 2 anni e 8 mesi di reclusione (oltre all’espulsione dal territorio svizzero per 15 anni).

                                         A distanza di poco più di un mese da detta sentenza, allorquando si trovava in espiazione della relativa pena detentiva (che sarebbe giunta al termine il 14.10.1994), insieme ad altri 7 detenuti il 3.10.1992 ha partecipato alla drammatica evasione dal Penitenziario cantonale La Stampa. Evasione sventata lo stesso giorno dalle forze dell’ordine.

                                         Per questi fatti egli è quindi stato condannato il 7.03.1994 dalla Corte delle Assise criminali a 6 anni di reclusione (oltre all’espulsione a vita), ridotti dall’allora Corte di cassazione e di revisione penale a 5 anni e 9 mesi di reclusione.

                                         Trasferito per motivi disciplinari presso le Strutture carcerarie del Canton __________, solo poco tempo dopo che si trovava nella sezione aperta, durante un’uscita accompagnata il 9.08.1996, RE 1 si è sottratto alla vigilanza, riparando in Italia. Ancorché ciò sia stato dettato da asseriti motivi impellenti legati al grave stato di salute della madre poi comunque deceduta nel 2006 , sta di fatto che egli non si è più presentato davanti alle autorità elvetiche per l’espiazione del residuo di pena a quel momento di 3 anni 11 mesi e 5 giorni −, persistendo nella sua attività criminosa.

                                         Incappato l’8.10.1997 in un normale controllo della polizia stradale italiana, egli è infatti stato trovato in possesso di 10 kg di marijuana che trasportava nel bagagliaio della propria vettura. Così il 25.10.1999 è stato condannato dalla Corte di Appello di __________ a 2 anni e 8 mesi di pena detentiva. Successivamente per l’ulteriore possesso di sostanza stupefacente il 24.02.2010 la Corte di Appello di __________ lo ha condannato alla pena detentiva di 4 anni e 8 mesi.

                                         Appena trascorsi questi periodi di carcerazione, la notte sul 12.03.2014 RE 1 è ritornato in Svizzera per fare irruzione unitamente a due correi muniti di armi cariche e tutti e tre con i visi camuffati nella villa di una coppia facoltosa di origine italiana e residente in un comune del Canton __________. Rese le vittime inette a resistere con la forza, essi hanno quindi sottratto loro contante, gioielli e orologi per un valore complessivo di quasi CHF 90'000.--. Il terzetto è poi subito stato arrestato dagli inquirenti mentre tentava di far rientro in Italia con la refurtiva.

                                         RE 1 è quindi stato incarcerato presso le Strutture carcerarie di __________, dove egli si trova a tutt’oggi, e in data 11.05.2016 il Kriminalgericht del Canton __________ lo ha condannato alla pena detentiva di 4 anni e 6 mesi.

 

                                         Ora, è ben vero che come risulta dal rapporto 15.04.2016 della Direzione del Penitenziario di __________ RE 1 ha tenuto un buon comportamento in carcere, intrattenendo buoni contatti con gli altri detenuti (in particolare con quelli italofoni non conoscendo egli la lingua tedesca) e si è attenuto alle regole carcerarie e agli ordini del personale di custodia, seppure mantenendo un temperamento definito esuberante (“temperamentvoll”).

                                         Ciò tuttavia non lenisce il concreto rischio di recidiva e di fuga, che ancora sussiste a fronte del pesante passato del qui reclamante, delle sue condizioni di vita, della sua situazione professionale e familiare nonché dei suoi legami con l’estero.

 

                                         A 58 anni di età RE 1 si ritrova senza un onesto e stabile impiego da cui trarre i mezzi per sostentare sé e la propria famiglia, nonché migliorare la sua situazione debitoria. Egli ha fatto del crimine la sua professione, che né le precedenti condanne né le precedenti detenzioni lo hanno distolto dal perseguire pervicacemente. Egli ha continuato imperterrito la sua attività criminosa, legandosi ad altre persone dedite al crimine. Pertanto il pericolo di recidiva, qualora posto in un regime più aperto, è a tutt’oggi molto alto.

                                         Di cittadinanza italiana, egli è venuto nel nostro paese soltanto per delinquere. Egli non vanta alcun legame né professionale, né familiare con il nostro paese. L’attuale moglie con il figlio comune, così come la figlia di primo letto con i quali ha mantenuto in carcere regolari contatti telefonici vivono tutti nel __________, centro questo dei suoi interessi.

                                         Il rischio che egli, al di fuori di una struttura chiusa, possa darsi alla fuga, rendendosi irreperibile come peraltro già avvenuto in passato è dunque molto forte. Ciò a maggior ragione se si considera che l’imputato vanta nel nostro paese solo un debito con la giustizia e che ha davanti a sé ancora una pena importante da espiare, la cui fine è infatti prevista per il 15.08.2022, mentre il termine per la liberazione condizionale (eventuale) verrà a cadere il 23.10.2019.

 

                                         Al proposito si osserva, di transenna, che i termini di esecuzione indicati dal giudice dei provvedimenti coercitivi appaiono a questa Corte corretti, ritenuta la data d’arresto del 12.03.2016, il residuo di pena di 3 anni 11 mesi e 5 giorni da aggiungersi alla pena di 4 anni e 6 mesi pronunciata l’11.05.2016 dalla Corte criminale __________, e dedotti complessivi 792 giorni di carcere preventivo risp. di anticipata esecuzione di pena.

 

                                         In conclusione per tutto quanto visto la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi si rivela corretta e sostenibile, meritando quindi di essere tutelata.

 

 

                                   4.   La decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi merita tutela anche per il dispositivo inerente al trasferimento del reclamante nelle strutture carcerarie ticinesi.

                                         Questo in ragione di diverse considerazioni: il lungo tempo trascorso dai fatti del 3.10.1992 (24 anni, un quarto di secolo); il giorno del tentativo di evasione era un sabato, giorno in cui nel penitenziario vi era una presenza ridotta di personale; il buon svolgimento dell’ultima detenzione del qui reclamante (iniziata a decorrere il 12.03.2014), attestata dal rapporto allestito dalla Direzione delle Strutture carcerarie __________; il fatto che il Penitenziario La Stampa sia un carcere chiuso, adibito a ricevere detenuti che presentano un pericolo di fuga e di recidiva; i (maggiori) costi di un’espiazione presso un istituto carcerario di un altro cantone.

                                         Per tutti questi motivi, la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi deve essere confermata, ed ossequiata, anche riguardo al luogo di detenzione.

 

                                         In conseguenza di ciò copia della presente decisione viene inviata alla Direzione delle Strutture carcerarie cantonali e alla Direzione del Dipartimento delle Istituzioni.

                                   5.   Il reclamo è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente.

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss, 393 ss, 439 cpv. 1 CPP, 74 ss CP, la LEPM, il REPM, il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, l’art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

 

 

pronuncia

 

 

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta) sono poste a carico di RE 1, attualmente c/o Strutture carcerarie di __________.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

-       

 

 

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera