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Incarto n.
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Lugano |
In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Valentina Item, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 24/27.6.2016 presentato dal
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RI 1
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contro |
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la decisione 13.6.2016 emanata dal procuratore pubblico Paolo Bordoli mediante la quale gli ha negato la qualità di accusatore privato nell’ambito del procedimento penale contro ignoti per titolo di infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque per negligenza e inquinamento di acque potabili per negligenza (inc. MP __________); |
richiamate le osservazioni 7.7.2016 e 15/18.7.2016 (duplica) del magistrato inquirente, concludenti per la reiezione del gravame;
visti gli scritti 30.6/8.7.2016 e 18/20.7.2016 (duplica) della PI 1, __________, con cui comunica di non avere particolari osservazioni da formulare
richiamata la replica 12/14.7.2016 del reclamante, mediante la quale si riconferma nelle proprie allegazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. In data 4.5.2015 la PI 1, __________, ha sporto denuncia nei confronti di ignoti per infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque (art. 70 LPAc) e inquinamento di acque potabili (art. 234 CP), in relazione all’inquinamento della falda del __________, __________, rilevato il 17.12.2014 [AI 1, inc. MP __________].
b. Con scritto di data 7.10.2015, rivolto al magistrato inquirente, il RI 1, rappresentato dal RA 1, ha dichiarato – quale danneggiato – di partecipare al procedimento penale, chiedendo sia il perseguimento e la condanna dei responsabili del reato, sia facendo valere in via adesiva pretese di diritto privato desunte dal reato (ex art. 118 ss. CP) [AI 4].
c. Con decisione 13.6.2016 il procuratore pubblico, ha ritenuto che, con riferimento a reati a danno di cose pubbliche in uso comune - come le acque pubbliche - le autorità non sono generalmente considerate lese nei loro diritti ai sensi dei combinati disposti di cui agli art. 118 e 115 CP, di modo che non viene loro riconosciuta la qualità di danneggiate e dunque la possibilità di costituirsi accusatrici private nel procedimento penale.
Alla luce di ciò, il magistrato inquirente non ha quindi riconosciuto al RI 1 la qualità di accusatore privato nell’ambito del procedimento di cui all’inc. MP __________, ciò a motivo del fatto che, oltre a quanto sopra esposto, - a livello federale e cantonale - non vi sarebbero norme che conferiscano ai Comuni diritti di parte nell’ambito dei reati oggetto del procedimento penale in questione (cfr. art. 104 cpv. 2 CPP) [AI 21].
d.Con gravame 24/27.6.2016 il RI 1, rappresentato dal RA 1, impugna la suddetta decisione chiedendone l’annullamento ed il conseguente riconoscimento allo stesso della qualità di accusatore privato.
Il reclamante, dopo aver ripreso i fatti, segnatamente circa l’ispezione che ha portato alla luce l’inquinamento della falda della __________ in questione, ribadisce quanto già indicato al procuratore pubblico nello scritto 7.10.2015 (cfr. AI 4), segnatamente il fatto che l’evento alla base del procedimento penale gli avrebbe causato dei danni, in particolare prestazioni supplementari dei servizi e dei servizi di verifica posti in essere, costi a seguito del disinserimento provvisorio di un pozzo con conseguenti misure sostitutive.
Lamenta che dopo il citato scritto non avrebbe più saputo nulla circa il proseguimento del procedimento penale, se non l’inaspettata decisione 13.6.2016 qui avversata.
Sostiene poi che il Ministero pubblico, d’ufficio, “avrebbe dovuto evincere facilmente (...) come i disagi e i danni preannunciati dal RI 1 e già facilmente ipotizzabili dalla documentazione agli atti hanno avuto origine dal comportamento delittuoso pure descritto all’art. 239 CP” (reclamo 24/27.6.2016, p. 2). Motivo per cui il magistrato avrebbe dovuto estendere il procedimento anche a tale disposizione, nonché all’art. 144 CP.
Peraltro, i danni subìti dal RI 1 potrebbero giungere ad un importo totale di CHF 140'000.--.
Conclude affermando che proprio sulla base degli art. 118 e 115 CPP gli andrebbe riconosciuta la qualità di accusatore privato nell’ambito del procedimento penale in corso.
e. Delle altre argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni/dupliche del procuratore pubblico e della PI 1, si dirà, se necessario, in corso di motivazione nei successivi considerandi.
in diritto
1. 1.1.
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP), contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 24/27.6.2016 contro la decisione 13.6.2016 del procuratore pubblico di negare al reclamante il ruolo di accusatore privato nel contesto del procedimento di cui all’inc. MP __________, è tempestivo e proponibile.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
Al RI 1, rappresentato dal RA 1, in quanto chiede di costituirsi accusatore privato, può essere riconosciuto un interesse giuridicamente protetto all’annullamento della decisione impugnata.
2. 2.1.
Giusta l’art. 104 cpv. 1 lit. b CPP l’accusatore privato è parte al procedimento penale (BSK StPO – H. KÜFFER, 2. ed., art. 104 CPP n. 14 ss.). È considerato accusatore privato giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un’azione penale o civile (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 118 CPP n. 2 ss.). Condizioni per il riconoscimento della qualità di accusatore privato sono lo statuto di danneggiato (art. 115 CPP) e l’esplicita dichiarazione di costituzione di accusatore privato (art. 119 CPP).
2.2.
È danneggiata secondo l’art. 115 cpv. 1 CPP unicamente la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 18 ss.; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 115 CPP n. 1 ss., in particolare n. 7, 8 e 9). Danneggiato è quindi unicamente il titolare del bene giuridico protetto dalla legge, direttamente e personalmente toccato dal reato: la nozione di danneggiato dipende esclusivamente dalla titolarità del bene giuridico penalmente protetto (Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 115 CPP n. 9 e rif.).
Questa definizione (approccio penalista) ha per corollario che l’esistenza o meno di un danno di natura civile è priva di pertinenza quando si tratta di determinare se una persona riveste la qualità di danneggiato ai sensi dell’art. 115 CPP (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 22). La lesione diretta ai sensi dell’art. 115 CPP concerne la violazione del diritto penale (lesione dei beni giuridici protetti dal diritto penale, quali la vita, l’integrità corporale, la proprietà, l’onore,...) e non l’esistenza di un danno ai sensi del diritto civile (DTF 139 IV 78, consid. 3.3.3).
Tra il reato perseguito e la lesione dei diritti del danneggiato ci deve essere un nesso di causalità diretto: la lesione deve derivare direttamente dal reato per il quale procede l’autorità penale (Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 115 CPP n. 7, 9 e rif.).
2.3.
Siccome la dichiarazione di costituzione quale accusatore privato deve aver luogo prima della chiusura dell’istruttoria (art. 118 cpv. 3 CPP), la decisione in punto all’effettivo riconoscimento della qualità di parte deve fondarsi sulle allegazioni di parte di colui che si pretende leso nei suoi diritti. Incombe a chi ne fa la richiesta rendere verosimile il danno subito e dimostrare il nesso di causalità tra il danno e il reato perseguito (PC - CPP, art. 115 CPP n. 13).
3. 3.1.
Nel caso concreto, come visto, il RI 1 - con scritto 7.10.2015 (AI 4) - ha manifestato la sua volontà di costituirsi accusatore privato ex art. 118 CP nel procedimento penale in questione.
Il magistrato inquirente, in data 13.6.2016, ha respinto tale richiesta a ragione del fatto che l’autorità di cui sopra non sarebbe lesa nei suoi diritti dai reati ipotizzati (AI 21).
Con il gravame che qui ci occupa, il RI 1 ritiene che il procedimento andrebbe esteso anche agli art. 144 e 239 CP.
3.2.
Occorre dunque innanzitutto valutare quale sia il bene giuridico tutelato dalle norme ipotizzate in sede di denuncia (art. 234 cpv. 2 CP e art. 70 cpv. 1 lit. a in relazione al cpv. 2 LPAc), per poi statuire sulla questione a sapere se il RI 1 sia titolare dei beni giuridici asseritamente lesi mediante l’inquinamento rilevato, e se a causa di ciò avrebbe patito un danno.
4. 4.1.
Il procedimento penale in questione è stato aperto per titolo di infrazione alla LF sulla protezione delle acque per negligenza (art. 70 cpv. 1 lit. a - cpv. 2 LPAc) e per inquinamento di acque potabili per negligenza (art. 234 cpv. 2 CP).
Giusta l’art. 70 cpv. 1 lit. a LPAc è punito chiunque, per negligenza (cpv. 2), illecitamente, direttamente o indirettamente, introduce nelle acque, lascia infiltrare oppure deposita o spande fuori dalle acque sostanze atte a inquinarle e con ciò provoca un pericolo d’inquinamento delle acque (art. 6)].
Lo scopo della LPAc è di proteggere le acque da effetti pregiudizievoli ed in particolare - tra gli altri - di preservare la salute dell’uomo, degli animali e delle piante (art. 1 lit. a LPAc).
La norma asseritamente violata tutela dunque il bene giuridico relativo alla buona qualità e salute delle acque difendendo interessi collettivi.
Giusta l’art. 234 cpv. 1-2 CP è punito chiunque per negligenza inquina con materie nocive alla salute l’acqua potabile destinata alle persone o agli animali domestici.
Il bene giuridico tutelato da questa norma è, da un lato, la vita e l’integrità corporale dell’essere umano e, dall’altro, il patrimonio dei proprietari di animali. La protezione dell’acqua in generale è lasciata alla Legge federale di cui sopra (PC – CP, art. 234 CP n. 1).
4.2.
Il __________, interessato dall’inquinamento alla base del procedimento in questione, si trova sul territorio giurisdizionale di __________ (cfr. p.to B Regolamento di applicazione per le zone di protezione dei pozzi di captazione della __________).
Nel suddetto comune la fornitura di acqua potabile e per uso industriale è di competenza dell’__________ (in seguito Azienda), azienda municipalizzata.
Non avendo personalità giuridica, l’Azienda fa parte dell’amministrazione della città di __________, di modo che il RA 1 la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio per gli oggetti dell’Azienda stessa (cfr. art. 4 lit. a Regolamento organico della aziende municipalizzate della città di __________).
La suddetta azienda è dunque un servizio di pubblica utilità, che provvede – con diritto di privativa – alla captazione e distribuzione di acqua potabile e per uso industriale, sia sul territorio della città di __________, dove ha la propria sede, sia sul territorio dei Comuni con i quali ha stipulato o può stipulare una convenzione di fornitura (art. 1 Regolamento per la fornitura di acqua potabile e per uso industriale).
4.3.
Alla luce di ciò, si può ritenere che il RI 1, per il tramite del RA 1 e della sua Azienda, è concessionario per la captazione e la distribuzione dell’acqua sul suo territorio; è pure proprietario del suddetto pozzo ed erogatore di un servizio di pubblica utilità.
4.3.1.
Costituendosi accusatore privato, con scritto 7.10.2015, il RI 1, per il tramite del RA 1, ha affermato che “l’evento oggetto del procedimento penale ha causato dei danni a carico del nostro Comune (in particolare prestazioni supplementari dei nostri servizi e dei servizi di verifica fatti intervenire, costi a seguito del disinserimento provvisorio di un pozzo, conseguente misure sostitutive, ecc.), la cui quantificazione è in fase di allestimento” [cfr. AI 4].
Al gravame che qui ci occupa, il RI 1 ha allegato un “Riassunto costi inquinamento __________”, dal quale risulta che i danni subiti dal Comune, “da un primo calcolo (...) potrebbero giungere fino ad un importo totale di CHF 140'000.-“, suddivisi in “energia elettrica, analisi di laboratorio, prestazioni personale, esecuzione scarico rigetto e usura pompe” (cfr. doc. 5 e reclamo 24/27.6.2016, p. 3).
4.3.2.
Il RI 1, in quanto proprietario del pozzo, concessionario per la captazione e erogatore di un servizio di pubblica utilità, ha un interesse giuridicamente protetto al mantenimento della qualità dell’acqua e al non danneggiamento della sua struttura (pozzo), ed è perciò leso personalmente, direttamente e attualmente dai reati ipotizzati o ipotizzabili.
Lo stesso ha infatti dovuto - con ogni evidenza - provvedere comunque all’erogazione dell’acqua potabile, intervenire e ovviare al danno ed agli inconvenienti causati dall’inquinamento rilevato.
L’interesse legittimo deve inoltre essere verificato anche in relazione ai due altri reati ipotizzati dal RI 1, segnatamente i reati di cui agli art. 239 e 144 CP.
Anche in un caso legato ad un inquinamento nel Comune di __________, assurto a notorietà nei media, è stata riconosciuta la qualità di accusatore privato al Comune stesso nell’ambito del procedimento penale aperto.
4.4.
In queste circostanze si deve dunque riconoscere al RI 1 la qualità di accusatore privato nell’ambito del procedimento penale di cui all’inc. MP __________ aperto per titolo di infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque per negligenza e inquinamento di acque potabili per negligenza.
Il procuratore pubblico provvederà inoltre, come detto, a vagliare anche le ipotesi di reato avanzate nel reclamo.
5. Per questi motivi, il reclamo è accolto. Non si prelevano tasse di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 234 CP, 70 LPAc, 104, 115, 118, 382 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è accolto.
§ Al RI 1, è riconosciuta la qualità di accusatore privato nel procedimento penale di cui all’inc. MP __________ per violazione dell’art. 70 cpv. 1-2 LPAc e 234 cpv. 2 CP.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
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Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera