Incarto n.
60.2016.195

 

Lugano

25 gennaio 2017/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Giorgia Peverelli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 30.06/01.07.2016 presentato da

 

 

 

RE 1

RE 2

tutti patr. da: PR 1

 

 

 

contro

 

 

il decreto di non luogo a procedere emanato il 20.06.2016 da parte del procuratore pubblico Nicola Corti nell’ambito del procedimento penale dipendente da loro querela 17/18.12.2015 nei confronti di PI 1, __________, e PI 2, __________, per l’ipotesi di reato di violazione di domicilio (NLP __________);

 

 

richiamate le osservazioni del 05.07.2016 del magistrato inquirente, a tenore delle quali postula la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;

 

posto come, PI 1 e PI 2, con scritti del 14.07.2016 hanno parimenti chiesto che il reclamo venga respinto;

 

rilevato che RE 1 e RE 2, interpellati, non hanno presentato replica;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto

 

 

a.I coniugi RE 1 e RE 2 sono comproprietari, in ragione di metà ciascuno, del fondo n. __________ RFD di __________ su cui è ubicata, fra altro, una piscina da tempo oggetto di vertenza con il Municipio di __________, in quanto edificata in violazione delle normative comunali vigenti. Aggiungasi che anche i lavori effettuati sull’edificio principale costruito sullo stesso fondo hanno rappresentato un altro elemento della vertenza con il Municipio, poiché, a detta di quest’ultimo, edificato sulla base di una licenza edilizia scaduta. Ne è pure seguita una querela penale nei confronti dei coniugi AC 1 sfociata nell’emanazione in data 03.12.2015 di un decreto d’accusa per titolo di disobbedienza a decisioni dell’autorità, non avendo essi ottemperato, nonostante la comminatoria dell’art. 292 CP, alle precedenti decisioni del Municipio, con le quali era stata ordinata la sospensione di ogni e qualsiasi lavoro sul cantiere.

 

                                         Nel corso della procedura amministrativa, PI 1 (Capodicastero del Municipio di __________) e PI 2 (Segretario comunale di __________) hanno eseguito, nell’ambito delle rispettive funzioni pubbliche, dei sopralluoghi presso la proprietà dei querelanti, senza però ottenere, in almeno un’occasione, il loro consenso; sopralluoghi a seguito dei quali il Municipio ha potuto costatare un avanzamento abusivo dei lavori (riportati nei rapporti del 23 e del 29.09.2015) nonché la mancata demolizione della piscina (emergente dal verbale di costatazione del 10.11.2015). Il Municipio ha così proceduto in data 30.09.2015 all’emanazione di un nuovo ordine di immediata sospensione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi allo smantellamento della piscina (inc. MP __________, AI 1, allegato 3) e in data 11.11.2015 della decisione di esecuzione sostitutiva della demolizione della piscina (inc. MP __________, AI 1, allegato 4).

 

 

                                  b.   In data 17.12.2015 i coniugi AC 1, per il tramite del loro legale, hanno sporto querela penale nei confronti di PI 1, PI 2 “ed eventualmente altri ignoti” per titolo di violazione di domicilio (art. 186 CP) in relazione ai fatti avvenuti a __________ nel periodo settembre / novembre 2015. A detta dei querelanti, entrambi interrogati dalla Polizia cantonale il 05.04.2016, PI 1 e PI 2 avrebbero infatti effettuato, a loro insaputa e in loro assenza, dei sopralluoghi sulla loro proprietà limitata da una recinzione e da un cancello (inc. MP __________, AI 1, allegato 2) il 23.09.2015, il 29.09.2015 nonché il 10.11.2015.

 

 

c.In data 20.06.2016 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere a favore di PI 1 e PI 2 (NLP __________). A mente del magistrato la condotta adottata dai querelati, segnatamente l’essersi, indebitamente e contro la volontà dei querelanti, introdotti, in qualità di rappresentanti del Municipio del Comune di __________, nella proprietà dei coniugi AC 1 allo scopo di procedere a dei controlli di polizia edilizia, rispettivamente per verificare lo stato dei lavori edili, costituisce un comportamento lecito ai sensi dell’art. 14 CP, secondo cui: “chiunque agisce come lo impone o lo consente la legge si comporta lecitamente anche se l’atto in sé sarebbe punibile secondo il Codice penale o un’altra legge”.

                                         Il magistrato inquirente ha concluso pertanto che l’agire di PI 1 e PI 2 è da ritenersi lecito e non lesivo del diritto di proprietà dei querelanti, trovando giustificazione nell’art. 14 CP in relazione con l’art. 35 LE (Legge edilizia) e l’art. 107 cpv. 2 lett. e LOC (Legge organica comunale), precisando che: La Legge edilizia cantonale (LE) impone ai Municipi la verifica di lavori eseguiti senza o in contrasto con la licenza edilizia. Più in generale, l’art. 35 LE costituisce, richiamato parimenti l’art. 107 cpv. 2 lett. e) LOC, la base legale che, imponendo al Municipio la vigilanza sulla buona conservazione delle opere edili, conferisce al Municipio funzioni di polizia edilizia: “a tale scopo, le persone e i funzionari cui è affidata la vigilanza e l’esecuzione della legge hanno libero accesso in ogni tempo durante l’esercizio a tutti i locali dove si esercita un’attività sottoposta a controllo, come pure agli stabilimenti annessi, e sono abilitati a ogni altra indagine ritenuta necessaria al fine di accertare l’esistenza di una contravvenzione” (SCOLARI, Commentario, pag. 508, nota 1101)”.

 

 

d.    Il 30.06/01.07.2016 i coniugi AC 1, per il tramite del loro legale, sono insorti contro la decisione di non luogo a procedere (NLP __________), ritenendo errata l’applicazione delle norme menzionate dal magistrato inquirente alla fattispecie concreta. Dopo aver ripreso i fatti di querela, essi osservano che “l’applicazione delle norme di cui agli art. 35 LE e 107 cpv. 2 LOC non potevano infatti giustificare i sopralluoghi all’interno della proprietà dei ricorrenti, che risultano pertanto privi di qualsivoglia base legale”. I reclamanti hanno inoltre precisato che “l’art. 35 LE conferisce all’esecutivo comunale la responsabilità per la vigilanza sulla buona conservazione delle opere edili. Basandosi su questo dispositivo di legge il Municipio può quindi ordinare dei lavori di restauro o di consolidamento, come altresì la demolizione di opere pericolanti. Al Municipio è dunque affidato l’esercizio delle funzioni di polizia locale; facoltà quest’ultima che non è possibile delegare al legislativo comunale. Tale vigilanza deve concentrarsi su quelle opere che effettivamente, a causa del loro deperimento e per la loro ubicazione, possono realmente costituire una fonte oggettiva di pericolo per i terzi”. In relazione al caso di specie, non essendo, a detta dei reclamanti, la piscina in esecuzione un’opera che, a causa del suo deperimento e per la sua ubicazione, può realmente costituire una fonte oggettiva di pericolo per i terzi ai sensi dell’art. 35 LE, l’agire dei querelanti non rientrerebbe nelle attività di polizia locale atte a tutelare i beni di polizia (la cui competenza è attribuita al Municipio giusta l’art. 107 cpv. 2 lett. e LOC), men che meno rivestire il carattere di clausola generale di polizia che può essere attribuita al Municipio in casi di pericoli gravi ed imminenti per i beni di polizia. I sopralluoghi sarebbero stati infatti “effettuati in relazione alla sola verifica dello stato di avanzamento dei lavori alla piscina”.

                                         Per quanto concerne l’art. 107 cpv. 2 lett. e LOC trattasi di una norma “attributiva di competenze, in quanto si limita di principio a designare il Municipio quale organo comunale con il compito di tutelare i cosiddetti beni di polizia. Il contenuto delle singole misure deve essere invece ancorato da ulteriori, specifiche norme di diritto materiale, oppure – in assenza di queste – dalla clausola generale di polizia che permette al Municipio di adottare misure atte a prevenire, rispettivamente eliminare, pericoli gravi ed imminenti per i beni di polizia”. Basi legali, quest’ultime, che, a mente dei reclamanti, il magistrato inquirente non ha indicato nella sua decisione di non luogo a procedere (NLP __________).

 

                                         I ricorrenti hanno concluso come gli artt. 35 LE e 107 LOC menzionati dal magistrato inquirente non costituiscono norme atte a precisare i provvedimenti che l’Autorità comunale avrebbe potuto adottare nel caso specifico; norme, queste, pertanto inidonee a poter giustificare l’irruzione nella proprietà recintata dei reclamanti in assenza di un loro esplicito consenso per effettuare dei sopralluoghi.  

 

                                        

e.Nelle sue osservazioni del 05.07.2016 il procuratore pubblico riconferma il proprio decreto di non luogo a procedere, rinviando alle motivazioni già addotte nello stesso, segnatamente alla portata del contributo dottrinale ivi menzionato.

 

 

f.     Delle osservazioni di data 14.07.2016, con le quali PI 1 e PI 2 postulano la reiezione del gravame, si dirà nei considerandi successivi.

 

 

in diritto

 

 

                                   1.   Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto – entro il termine di dieci giorni – contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero (per es. decreto di non luogo a procedere in applicazione dell’art. 310 CPP, atto impugnabile secondo l’art. 322 cpv. 2 CPP) e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.

 

                                         Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

 

                                         Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

 

                                   2.   Il reclamo contro il decreto di non luogo a procedere è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato (art. 309 cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti processuali (art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti impedimenti a procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) o quando non si giustifica di rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (art. 310 cpv. 1 lit. c CPP).

 

                                         Si ricorda che l’azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento.

 

                                         La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisione TF 1B_768/2012 del 15.1.2013 consid. 2.1.).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Il gravame, inoltrato il 30.06/01.07.2016 dai reclamanti contro il decreto di non luogo a procedere 20.06.2016 (NLP __________), intimato lo stesso giorno, è tempestivo e proponibile.

 

                                         3.2.

                                         RE 1 e RE 2, accusatori privati, titolari del bene tutelato dall’art. 186 CP (in quanto proprietari del fondo n. __________ RFD di __________), sono legittimati a ricorrere in applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del decreto di non luogo a procedere che ha negato l’adempimento del reato invocato.

 

                                         Le esigenze di forma e motivazione del gravame sono rispettate.

 

                                         Il reclamo è quindi, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

 

 

                                   4.   4.1.

                                         I coniugi RE 1 e RE 2 ipotizzano a carico di PI 1 e PI 2 il reato di violazione di domicilio giusta l’art. 186 CP [secondo cui è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, chiunque, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, s’introduce in una casa, in un’abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l’ingiunzione d’uscirne fatta da chi ne ha diritto (BSK Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, 3. ed., art. 186 CP n. 5a ss.)].

 

 

 

 

                                         4.2.

                                         4.2.1.

                                         Secondo dottrina e giurisprudenza, il bene giuridico protetto dall’art. 186 CP è il diritto di domicilio, ossia la facoltà di disporre senza turbative degli spazi di cui fa parte il domicilio e di manifestare liberamente la propria volontà al loro interno (DTF 83 IV 154 consid. 1, DTF 112 IV 31 consid. 3, DTF 118 IV 167 consid. 1c, DTF 124 IV 269 consid. 2a). Protetto è il diritto di domicilio quale elemento della sfera privata (DTF 118 IV 41 consid. 4e) e della libertà di determinare autonomamente chi può accedere e soggiornare all’interno dei propri spazi (BSK Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 186 CP n. 5a).

 

                                         Bene giuridico protetto non è il possesso, bensì la volontà espressa dall'avente diritto (DTF 118 IV 167 consid. 3). Il diritto di domicilio viene dunque considerato alla stregua di un diritto patrimoniale e termina con la fine del rapporto giuridico che ne sta alla base, e non con l’effettivo trasloco dall’immobile (BSK Strafrecht II – DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 186 CP n. 5c).

 

                                         4.2.2.

                                         La libertà dell’avente diritto di domicilio di determinare chi può accedere e soggiornare all’interno dei propri spazi si estende non solo ai locali abitativi, ma anche a tutte quelle superfici recintate attigue ad un’abitazione, come uno spiazzo, una corte o un giardino cintati. Un fondo è considerato cintato già in presenza di una siepe. Determinante è la riconoscibilità della delimitazione, non la sua completezza o la sua impenetrabilità (DTF 141 IV 132 consid. 3.2.4; sentenza CARP 17.2013.139 del 16.10.2014 consid. 15a; BSK Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 186 CP n. 12 e 16; Strafrecht III - Delikte gegen den Einzelnen, J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, 8. ed., p. 394).

 

                                         Per quanto concerne le case e gli appartamenti privati, la dottrina ammette in linea di principio un divieto generale di introdurvisi senza autorizzazione dell’avente diritto (sentenza CARP 17.2013.139 del 16.10.2014 consid. 15a; J. HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale, Basilea 2009, art. 186, n. 2733; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3. ed., art. 186 CP, n. 37).

 

                                         4.2.3.

                                         Vi è violazione di domicilio quando l'autore penetra nello spazio chiuso, o vi rimane, senza l'autorizzazione dell'avente diritto, ossia della persona che ne ha la disponibilità effettiva.

                                        

                                         L’illiceità dell’atto presuppone dunque che l’autore si opponga alla volontà dell’avente diritto. Essa viene meno allorquando quest’ultimo dà il suo consenso (cfr. STF 6B_1056/2013 del 20 agosto 2014 consid. 2.1; 6P.13/2007 del 20 aprile 2007 consid. 5.2).

                                         Il permesso può essere manifestato oralmente, per scritto, con gesti o risultare dalle circostanze. In quest'ultimo caso, bisogna stabilire se la volontà del titolare era sufficientemente riconoscibile secondo le circostanze concrete (sentenza CARP 17.2013.139 del 16.10.2014 consid. 15a; DTF 128 IV 81 consid. 4a pag. 85 con richiami; B. CORBOZ, op. cit., art. 186 CP, n. 36).

                                        

                                         4.2.4.

                                         Sia che la violazione consista nell’introdursi in luoghi protetti contro la volontà dell’avente diritto, o nel trattenervisi in dispregio dell’ingiunzione di uscirvi, l’agire dell’autore non è illecito neppure allorquando può invocare un fatto giustificativo. In particolare, l’autore non commette il reato se agisce come lo impone o lo consente la legge (art. 14 CP). Si pensi qui, ad esempio, al procuratore pubblico che procede ad una perquisizione domiciliare (cfr. STF 6B_1056/2013 citata consid. 4.1; 6P.13/2007 citata consid. 5.2). Agisce lecitamente anche colui che può invocare uno stato di necessità esimente (art. 17 CP), come nel caso del locatore che si introduce nei locali locati contro la volontà del conduttore al fine di eseguire lavori urgenti (cfr. art. 52 cpv. 3 CO; B. CORBOZ, op. cit., art. 186 CP, n. 41 segg.).

 

4.2.5.

Dal profilo soggettivo la violazione di domicilio presuppone l’intenzione dell'autore (sentenza CARP 17.2013.139 del 16.10.2014 consid. 15a; DTF 90 IV 74 consid. 3 pag. 78), almeno nella forma del dolo eventuale (sentenza CARP 17.2013.139 del 16.10.2014 consid. 15a; DTF 108 IV 33 consid. 5 c pag. 40). L'autore deve agire, perciò, con l'intenzione di violare il domicilio, consapevole che il suo comportamento implichi tale conseguenza o prendendo in considerazione che ciò avvenga. In tal senso poco importa che l’autore abbia agito unicamente in tale ottica o che, invece, perseguendo un altro obiettivo, abbia accettato la violazione di domicilio come conseguenza inevitabile del suo agire (sentenza CARP 17.2013.139 del 16.10.2014 consid. 15a; DTF 108 IV 33 consid. 5 c, pag. 40; B. CORBOZ, op. cit., art. 186 CP, n. 46). Egli deve essere conscio inoltre di introdursi o di trattenersi illecitamente in luoghi protetti, prendendo se non altro in considerazione tale possibilità (sentenza CARP 17.2013.139 del 16.10.2014 consid. 15a; BSK Strafrecht II - DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 186 CP n. 39). Il modo in cui l'autore si è introdotto nei luoghi può spesso fornire indicazioni, nell'apprezzamento delle prove, sulla consapevolezza di lui circa la natura illecita del suo agire (sentenza CARP 17.2013.139 del 16.10.2014 consid. 15a; DTF 118 IV 167 consid. 4 pag. 174; B. CORBOZ, op. cit., art. 186 CP, n. 47).

 

 

5.   5.1.

      Il controllo dell’attività edilizia comincia già prima dell’inizio dei lavori con la procedura di rilascio della licenza edilizia, nel cui ambito l’autorità verifica se il progetto corrisponde a tutte le esigenze poste dalla legge in materia di polizia delle costruzioni, di pianificazione del territorio e di ogni altra prescrizione del diritto pubblico applicabile (cfr. art. 2 cpv. 1 LE). Dopo l’inizio dei lavori, il controllo consiste nella vigilanza sui lavori. In particolare, controlli regolari hanno luogo durante le diverse fasi della costruzione. A questo stadio, per ottenere il rispetto delle prescrizioni l’autorità dispone soltanto di un potere d’intervento di tipo repressivo, che si estrinseca, ad esempio, nell’ordine di sospensione dei lavori e, se del caso, nell’ordine di ripristino (demolizione, rettifica). Le attività di controllo continuano periodicamente anche dopo la fine dei lavori, in particolare al fine di verificare l’osservanza delle norme di sicurezza e delle destinazioni/utilizzazioni autorizzate e di accertare eventuali abusi edilizi.

 

      5.2.

      Nel Cantone Ticino, l’autorità preposta ai controlli è il municipio. Secondo l’art. 48 cpv. 1 LE, l’applicazione della legge, dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori è infatti suo compito. In particolare, qualora nessun impedimento di diritto pubblico si opponga all’esecuzione dei lavori previsti, esso rilascia la licenza edilizia, previo avviso del Dipartimento del territorio nei casi previsti dalla legge (art. 3 cpv. 1 LE; art. 1 cpv. 1 e 2 cpv. 1 RLE). Inoltre, esso vigila sulla buona conservazione delle opere edili e può ordinare, a seconda dei casi, il restauro, il consolidamento o la demolizione per le opere pericolanti (art. 35 cpv. 1 e 2 LE). Salvo che sia stata semplicemente omessa la notifica di una variante non soggetta a pubblicazione, l’esecutivo comunale deve poi far sospendere i lavori eseguiti senza o in contrasto con la licenza edilizia (art. 42 LE) ed ordinare, se del caso, le opportune misure di ripristino ( art. 43 LE). Esso vigila pure sull’esecuzione delle norme sulla polizia del fuoco (art. 41c LE). A tale scopo, effettua a scadenze regolari controlli sul rispetto delle prescrizioni, sull’efficienza e sul funzionamento dei dispositivi antincendio (art. 44a cpv. 2 RLE).

      5.3.

      Il Cantone Ticino non disciplina esplicitamente il diritto di accesso degli organi di controllo sui cantieri e sui fondi, durante e dopo l’esecuzione dei lavori. Fanno eccezione l’art. 44a cpv. 2 RLE per quanto concerne i controlli in materia di polizia del fuoco e l’art. 99 Lsan (in combinazione con l’art. 38a Lsan) per quanto riguarda le verifiche igienico-sanitarie in tema di abitabilità ed agibilità delle costruzioni (cfr. RDAT I-1991 n. 28). L’autorità ha comunque il diritto di accedere in ogni momento ai fondi, nella misura in cui ciò sia necessario per operare i controlli cui è preposta, segnatamente per accertare la corretta esecuzione dei lavori autorizzati, rispettivamente la presenza di eventuali abusi edilizi (cfr. A. SCOLARI, Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, ad art. 48 n. 1376). Diversamente, le norme che le impongono di vigilare sulla buona conservazione delle opere o di sospendere i lavori eseguiti senza o in contrasto con la licenza edilizia e di poi ordinare gli opportuni provvedimenti verrebbero in buona parte svuotate di significato. De lege ferenda sarebbe ad ogni modo auspicabile l’adozione di una norma (generale) che disciplini espressamente le condizioni e le modalità del diritto di accesso durante l’intero ciclo di vita delle costruzioni.

 

      5.4.

      L’avente diritto di domicilio è tenuto a collaborare agli accertamenti inerenti un determinato controllo (cfr. art. 26 cpv. 1 LPAmm). In particolare, è di principio obbligato a concedere l’accesso al fondo e alle costruzioni o agli impianti che sorgono sullo stesso, qualora il controllo lo esiga, segnatamente perché non può essere eseguito da uno spazio pubblicamente accessibile.

 

      Di norma, i controlli edili vanno preannunciati, in modo che l’interessato o un suo rappresentante possa parteciparvi. Oltre a salvaguardare il diritto al contraddittorio, ciò garantisce pure che eventuali spazi chiusi siano resi (immediatamente) accessibili. L’avviso preventivo non è tuttavia (sempre) necessario, specie ove si tratti di verificare lavori o utilizzazioni che potrebbero essere occultati (A. SCOLARI, op. cit., ad art. 48 n. 1376). In questi casi, si giustifica infatti di effettuare i controlli a sorpresa, se del caso anche in assenza dell’interessato o di un suo rappresentante, specie qualora vi sia urgenza o da temere che altrimenti lo scopo del controllo potrebbe venir eluso.

 

Se l’interessato si oppone al controllo e non acconsente a che l’autorità preposta acceda al fondo ed alle opere ivi esistenti, quest’ultima è di principio comunque legittimata a procedere, se del caso ricorrendo alla forza pubblica (cfr. art. 48 RLE). A maggior ragione che l’impedimento di atti dell’autorità è punibile giusta l’art. 286 CP. Norma, questa, che sanziona già il solo fatto di ostacolare, rendere più difficile o differire l’adempimento di un atto ufficiale. Commette dunque tale reato chi rifiuta al municipio, ad un suo membro o ad un funzionario (dell’ufficio tecnico) l’accesso, impedendogli così di effettuare una verifica rientrante nelle sue attribuzioni (A. SCOLARI, op. cit., ad art. 48 n. 1376; cfr. pure, mutatis mutandis, forumpoenale 3/2009 pag. 155 segg.; ZR 71/1973 pag. 33 segg.; SJZ 64/1968 pag. 122).

 

 

6.   6.1.

                                         I coniugi RE 1 sono comproprietari, in ragione di ½ ciascuno, del fondo n. __________ RFD del Comune di __________ sul quale sorge un edificio principale e, sul retro, una piscina. L’intera proprietà è delimitata da una recinzione e da un cancello, come emerge dalle fotografie agli atti (inc. MP __________, AI 1, allegato 2).

                                         Nella querela 17.12.2015 nonché nel gravame 30.06.2016, i reclamanti sostengono che almeno uno dei due sopralluoghi esperiti nel periodo 30.09.2015 / 11.11.2015 dal Segretario Comunale PI 2 e dal Capodicastero costruzioni PI 1 sulla loro proprietà è stato effettuato all’interno della stessa senza preventivo consenso da parte loro e in assenza di una valida base legale a giustificazione di un simile intervento.

                                         Premesso che per i considerandi sopra esposti il fondo di proprietà dei reclamanti costituisce un bene giuridico protetto ai sensi dell’art. 186 CP, circostanza, questa, peraltro incontestata, devesi valutare se il fatto che almeno uno dei due sopralluoghi effettuati dai querelati, segnatamente quello del 10.11.2015, sfociato nella decisione 11 novembre 2015 di procedere in via sostitutiva (ma a spese degli obbligati) alla demolizione della piscina,  sia avvenuto senza preventivo avviso ed in assenza dei proprietari, che non hanno quindi dato il loro esplicito consenso, adempia i requisiti del reato invocato.

 

                                         6.2.

                                         Nel decreto di non luogo a procedere impugnato (NLP __________) il procuratore pubblico ha ritenuto che il comportamento dei querelati non fosse (stato) illecito, alla luce dell’art. 14 CP (secondo cui: “chiunque agisce come lo impone la legge o lo consente la legge si comporta lecitamente anche se l’atto in sé sarebbe punibile secondo il presente Codice o un’altra legge”) in combinazione con gli artt. 35 LE e 107 cpv. 2 lett. e LOC. Nel risultato, la tesi merita conferma.

 

                                         Invero, il riferimento all’art. 35 LE è inconferente, poiché tale norma disciplina, come rettamente evidenziano i reclamanti, situazioni diverse rispetto alla fattispecie oggetto delle procedure che coinvolgono i coniugi RE 1 in relazione ai lavori eseguiti ed in corso sul mapp. __________ RFD. In effetti, i controlli effettuati non sono da relazionare ad un precario stato di conservazione delle costruzioni esistenti, ma con l’esecuzione di lavori senza licenza, che ha portato il municipio ad ordinare la sospensione degli stessi, rispettivamente, nel caso della piscina, la sua demolizione. Decisione, quest’ultima, confermata il 23 novembre 2009 dal Tribunale cantonale amministrativo (inc. 52.2007.274).

 

                                         L’intervento dei querelati trova invece fondamento legale negli artt. 42 seg. LE. Norme, queste, che, come illustrato, conferiscono implicitamente all’autorità comunale, rispettivamente ai suoi rappresentanti, il diritto di accedere in ogni momento ai fondi, nella misura in cui ciò sia necessario per operare i controlli a lei affidati. Ciò che è in particolare il caso laddove si tratti di verificare che i lavori autorizzati siano eseguiti correttamente, che non vi siano abusi edilizi e che questi ultimi siano eliminati in conformità alle decisioni di ripristino prese, in difetto di che deve essere ordinata - come del resto avvenuto in concreto - l’esecuzione in via sostitutiva. L’agire dei querelati va pertanto considerato lecito ai sensi dell’art. 14 CP, a prescindere dalla mancanza - discutibile nel caso concreto - di un avviso preventivo e dall’assenza di un (esplicito) consenso da parte degli aventi diritto di domicilio, i quali non avrebbero comunque potuto lecitamente impedire ai querelati di procedere ad un controllo rientrante nelle loro mansioni. Neppure i reclamanti pretendono d’altronde che il controverso sopralluogo 10.11.2015, peraltro limitato all’osservazione di spazi esterni, non fosse sorretto da un sufficiente interesse pubblico o che fosse sproporzionato rispetto allo scopo (cfr. art. 36 Cost.).

 

                                         6.3.

                                         In considerazione di quanto precede, venendo meno l’illiceità dell’atto contestato ai querelati, devesi concludere che nel caso di specie non sono adempiuti i requisiti oggettivi del reato di cui all’art. 186 CP. Il decreto di non luogo a procedere 20.06.2016 (NLP __________) va dunque confermato già per questo motivo.

 

                                         6.4.

                                         Abbondanzialmente, si rileva che il reato non sarebbe adempiuto neppure dal profilo soggettivo.

                                         Dal reclamo si evince che “almeno in un’occasione i summenzionati sopralluoghi, benché avvenuti all’interno della proprietà dei ricorrenti, si sono svolti a loro insaputa nonché senza chiedere il consenso degli stessi”. Da ciò si deduce che, in altre occasioni, i reclamanti erano a conoscenza degli stessi e non vi si sono opposti. In particolare, al sopralluogo del 29.09.2015 era presente la signora RE 2, la quale non risulta essersi opposta al fatto che i controllori si introducessero sulla di lei proprietà, ma vi ha anzi acconsentito esplicitamente. Considerato che i sopralluoghi in questione si inserivano in una serie di procedure amministrative, di cui i reclamanti erano peraltro perfettamente al corrente, si deve pertanto ritenere che i querelati potevano legittimamente credere di essere tacitamente autorizzati dai coniugi RE 1 ad effettuare i sopralluoghi per verificare la situazione edilizia all’interno della loro proprietà. Essi andrebbero quindi semmai giudicati in base a questa supposizione erronea a loro favorevole (cfr. art 13 cpv. 1 CP), con la conseguenza che non sarebbero punibili, neppure quand’anche avessero potuto evitare l’errore usando le dovute precauzioni, posto che il reato di cui all’art. 186 CP non può essere commesso per negligenza (cfr. art. 13 cpv. 2 CP).

 

 

                                   7.   In siffatte circostanze, il reclamo interposto da RE 1 e RE 2 avverso il decreto di non luogo a procedere 20.06.2016 (NLP __________) è respinto.

                                        

                                         Tassa di giustizia, spese e ripetibili sono a carico dei reclamanti, soccombenti.

 

 

Per questi motivi, richiamati gli artt. 186 CP, 379 ss. CPP, 35 LE, 42 ss. LE, 107 LOC,

ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

 

                                   2.    La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 100.-- per complessivi CHF 600.-- (seicento) sono poste a carico di RE 1 e RE 2.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

-

  (per sé e per RE 1 e RE 2);

- i, __________

  (con l’inc. MP __________ di ritorno [1 mappetta rosa]);

-;

-.

 

 

 

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera