Incarto n.
60.2016.239

 

Lugano

2 settembre 2016/mr

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 12/17.08.2016 presentato da

 

 

 

RE 1

 

 

contro

 

 

la decisione 9.08.2016 di collocamento iniziale (in sezione aperta) del giudice dei provvedimenti coercitivi Maurizio Albisetti Bernasconi, sedente in materia di applicazione della pena (inc. GPC __________);

 

 

richiamate le osservazioni 18/19.08.2016 del procuratore pubblico, con cui ha dichiarato di condividere le argomentazioni e conclusioni della decisione impugnata e ha chiesto la reiezione del reclamo;

 

richiamato altresì lo scritto 19/22.08.2016 del giudice dei provvedimenti coercitivi, con cui ha confermato integralmente le proprie argomentazioni e conclusioni esposte nella propria decisione;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

 

 

in fatto

 

 

                                   a.   Con decreto d’accusa 17.10.2011 (passato in giudicato il 17.11.2011) il Ministero pubblico ha riconosciuto RE 1 colpevole di guida in stato di inattitudine e di infrazione alle norme della circolazione (per fatti risalenti al 28.08.2011) e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 105 aliquote giornaliere da CHF 110.-- ciascuna (corrispondenti a complessivi CHF 11'550.--), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 5 anni nonché la condanna alla multa di CHF 1'000.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 10 giorni.

                                         Il magistrato ha inoltre revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da CHF 110.-- ciascuna (per complessivi CHF 8'250.--) decretata nei suoi confronti il 16.08.2010, pure con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 75 giorni (DAC __________).

 

 

                                  b.   Con decreto d’accusa 8.10.2012 (passato in giudicato l’8.11.2012) il Ministero pubblico ha nuovamente proposto la condanna di RE 1 − a valere quale pena unica ex art. 46 cpv, 1 seconda frase CP − alla pena pecuniaria ferma di 120 aliquote giornaliere da CHF 110.-- (corrispondenti a complessivi CHF 13'200.--), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita da una pena detentiva di 120 giorni. Ciò avendolo riconosciuto colpevole di ripetuta guida senza autorizzazione e di circolazione con veicolo in stato difettoso, per fatti risalenti al 6.07.2012 (DAC __________).

 

 

                                   c.   Con scritti del 22.11.2011 e rispettivamente del 13.11.2012 l’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA) ha conteggiato al qui reclamante gli importi da lui dovuti a seguito delle condanne dei surriferiti decreti d’accusa, segnalando che giusta l’art. 36 CP, se la pena pecuniaria rimasta impagata non può essere riscossa in via esecutiva, la stessa viene sostituita da una pena detentiva.

 

 

                                  d.   La susseguente procedura esecutiva aperta sulla base dei decreti d’accusa del 17.10.2011 (DAC __________) risp. dell’8.10.2012 (DAC __________) per l’incasso della multa di CHF 1'000.-- e delle pene pecuniarie di CHF 8'250.--, dedotti CHF 7'266.50 di acconti versati (per un saldo di CHF 1'983.50), risp. di CHF 13’200.--, oltre tasse e spese, è rimasta infruttuosa ed è sfociata il 17.12.2013 con l’emissione di due attestati di carenza di beni di CHF 2'612.-- risp. di CHF 13'725.50 (allegati 1 e 2, inc. GPC __________)

 

 

                                   e.   L’UIPA, in applicazione dell’art. 36 CP, con scritti del 15.01.2014 ha quindi chiesto all’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi l’emanazione e l’esecuzione delle corrispondenti pene detentive sostitutive (allegati 1 e 2, inc. GPC __________).

 

 

                                    f.   Con lettera raccomandata dell’11.07.2016 inviata a RE 1 l’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, richiamate le sanzioni pecuniarie rimaste impagate di cui ai sopraccitati decreti d’accusa e dedotti CHF 7'266.50 di acconti versati, ha determinato una pena detentiva di totali 138 giorni da espiare per le pene pecuniarie residue di complessivi CHF 15'183.50. Ha quindi invitato il qui reclamante a prendere contatto con lo scrivente Ufficio entro e non oltre il 5.08.2016 al fine di concordare tempi e modalità di espiazione così come eventualmente verificare l’esistenza dei presupposti per l’espiazione della pena mediante sorveglianza elettronica. Inoltre gli ha ricordato la facoltà di provvedere in ogni momento al pagamento (mediante allegata polizza di versamento) dello scoperto, onde evitare la pena detentiva sostitutiva. Infine detto Ufficio ha segnalato a RE 1 che in assenza di una sua presa di posizione, sarebbe stato convocato d’ufficio presso il penitenziario La Stampa di Lugano, o se del caso, sarebbe stato emanato nei suoi confronti un ordine di arresto (allegato 7, inc. GPC __________).

 

 

                                  g.   Rimasto inevaso l’invito del suddetto scritto 11.07.2016 il giudice dei provvedimenti coercitivi con decisione 9.08.2016 ha ordinato il collocamento di RE 1 in sezione aperta e gli ha fissato al 6.09.2016 il giorno in cui presentarsi al Settore d’immatricolazione del Carcere giudiziario La Farera per l’inizio dell’esecuzione della pena detentiva sostitutiva.

 

                                         Il giudice, riassunti i fatti, richiamati i decreti d’accusa a carico del qui reclamante nonché lo scritto dell’11.07.2016, constatata l’infruttuosità delle procedure d’incasso e ribadito l’importo complessivo di CHF 15'183.50 delle pene pecuniarie residue, ha ripreso il calcolo circa la commutazione delle stesse in totali 138 giorni di pena detentiva da espiare, evidenziando la possibilità per RE 1 di provvedere in ogni momento al pagamento parziale o integrale delle pene pecuniarie al fine di essere posto in libertà risp. di diminuire il periodo di detenzione, ritenuto che 1 giorno di carcere corrisponde a CHF 110.--.

                                         Il magistrato ha quindi stabilito i seguenti termini d’esecuzione, ritenuto il 6.09.2016 quale inizio dell’espiazione:

                                         1/3                                  22.10.2016

                                         1/2                                  14.11.2016

                                         2/3                                  07.12.2016

                                         Fine pena                     22.01.2017.

 

 

                                  h.   Con lettera 12.08.2016 RE 1 insorge contro la decisione 9.08.2016 del giudice dei provvedimenti coercitivi.

                                         Egli postula in particolare “la possibilità di pagare ratealmente l’importo scoperto”, osservando che, dopo aver esaurito le indennità di disoccupazione egli si trova attualmente in assistenza, così da non essere più stato in grado di versare “quel poco mensile”.

                                         Rileva di essere ora ben intenzionato a ricominciare una vita normale e di voler intraprendere una non meglio precisata attività da indipendente “per togliermi da questa situazione di indigenza e per poter far fronte ai debiti” così da poter “ricominciare a pagare a rate mensili anche questo scoperto”.

                                         Postula infine “di accordare l’effetto sospensivo e di chiedere all’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi di rivedere la decisione citata sopra”.

 

 

                                    i.   Con osservazioni 18/19.08.2016 il procuratore pubblico chiede la reiezione del gravame, ritenendo perfettamente legittima e giuridicamente inattaccabile la decisione impugnata, di cui condivide le argomentazioni.

                                         Il giudice dei provvedimenti coercitivi, per parte sua, si riconferma integralmente nella propria decisione 9.08.2016.

 

 

in diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

                                         Il Canton Ticino ha adottato il 20.04.2010 la Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM), entrata in vigore l'1.01.2011. L'art. 10 cpv. 1 lit. h di detta legge conferisce al giudice dell'applicazione della pena funzione questa attribuita in Ticino dall'1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG la competenza, fra l'altro, di decidere il collocamento iniziale del condannato ex art. 76 CP.

 

                                         Nella decisione 9.08.2016, qui impugnata, il giudice dei provvedimenti coercitivi, come si vedrà nei considerandi che seguono, conformemente all’art. 36 cpv. 1 CP è intervenuto quale autorità d’esecuzione di una pena pecuniaria rimasta impagata dopo una procedura d’esecuzione forzata. Egli dunque, in veste di giudice dell’applicazione della pena, in forza dell’art. 76 CP, è stato chiamato a statuire giusta l’art. 10 cpv. 1 lit. h LEPM sul collocamento iniziale del qui reclamante, stabilendo i termini d’esecuzione della pena detentiva sostitutiva (determinata sulla base delle pene pecuniarie di cui ai decreti d’accusa pronunciati dal Ministero pubblico e dedotti gli acconti versati e conteggiati dall’UIPA, tenendo conto del tasso di commutazione stabilito dall’art. 36 cpv. 1 2a. frase CP) e ordinando al condannato di presentarsi in carcere per l’inizio dell’esecuzione della stessa.

 

                                         Contro tale decisione, conformemente all'art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM, è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali.

 

                                         1.2.

                                         Con il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.

 

                                         La persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

 

                                         1.3.

                                         Il gravame inoltrato il 12/17.08.2016, contro la decisione 9.08.2016 del giudice dei provvedimenti coercitivi notificata al qui reclamante lo stesso giorno, è tempestivo.

                                     

                                         RE 1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata che lo tocca direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.

 

                                         Accertato che il reclamo è tempestivo come pure rispettoso delle esigenze di forma, di motivazione e di legittimazione, occorre ancora verificare se le censure sollevate dal reclamante sono ricevibili davanti a questa Corte.

                                        

                                        

                                   2.   2.1.

                                         RE 1 postula in primo luogo “la possibilità di pagare ratealmente l’importo scoperto” (reclamo 12/17.08.2016).

 

                                         2.2.

                                         In materia di esazione della pena pecuniaria e della multa l’art. 35 CP (applicabile per analogia anche all’esazione della multa per il rinvio di cui all’art. 106 cpv. 5 CP) stabilisce che l’autorità d’esecuzione fissa al condannato un termine da uno a dodici mesi per il pagamento. Essa può ordinare il pagamento rateale e, a richiesta, prorogare i termini (cpv. 1). Se il condannato non paga la pena pecuniaria nei termini fissati l’autorità d’esecuzione ordina l’esecuzione per debiti qualora il provvedimento appaia efficace (cpv. 3).

 

                                         Il Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (REPM) emanato sulla base dell’art. 2 LEPM prevede all’art. 5 che la Divisione è, nel settore dell’esecuzione delle pene e delle misure, “l’autorità competente” o “l’autorità di esecuzione” a norma del diritto federale, salvo disposizione contraria della legge o del regolamento.

                                         L’art. 12 cpv. 1 REPM precisa inoltre che, in relazione alla procedura d’incasso, la Divisione può ordinare al condannato il pagamento rateale della pena pecuniaria o di una multa (art. 35 cpv. 1 e 106 cpv. 5 CP), in funzione del numero delle aliquote e dell’ammontare della pena. Il termine massimo per il pagamento è di dodici mesi.

 

                                         Nel nostro cantone l’autorità preposta in particolare per la procedura d’incasso delle pene pecuniarie e delle multe prevista all’art. 35 CP è l’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA).

 

                                         Giusta l’art. 36 cpv. 1 CP se il condannato non paga la pena pecuniaria e quest’ultima non può essere riscossa in via esecutiva, la pena pecuniaria è sostituita da una pena detentiva. La pena detentiva sostitutiva si estingue con il pagamento a posteriori della pena pecuniaria.

 

                                         L’esecuzione di una pena pecuniaria (“Geldstrafenvollzug”) consta infatti di 4 fasi: la prima concerne il versamento volontario della pena pecuniaria, eventualmente con la possibilità di ottenere delle facilitazioni di pagamento, la seconda consiste nella procedura d’esecuzione forzata secondo la LF sull’esecuzione e fallimenti, la terza concerne la pena detentiva sostitutiva quale “ultima ratio” e la quarta riguarda il caso di mutamenti delle condizioni determinanti per la commisurazione dell’aliquota giornaliera sopraggiunti senza colpa del condannato. Le prime due fasi sono regolate dall’art. 35 CP mentre le ultime due fasi dall’art. 36 CP (BSK Strafrecht I A. DOLGE, 3a. ed., art. 35 CP n. 4).

 

                                         La commutazione in pena detentiva sostitutiva sgorga direttamente dalla legge (art. 36 cpv. 1 CP) e dalla decisione con cui è stata inflitta la pena pecuniaria. L’autorità d’esecuzione che non dispone di alcun potere d’apprezzamento e dunque non può modificare la commisurazione della pena pecuniaria operata nella decisione originaria deve semplicemente verificare, se la pena pecuniaria è inesigibile. Se ciò è il caso, essa può inviare direttamente al condannato l’ordine di presentarsi in carcere per l’inizio dell’esecuzione della pena detentiva sostitutiva (BSK Strafrecht I, A. DOLGE, op. cit., art. 36 CP n. 13).

 

                                         Il giudice dell’applicazione della pena in Ticino, per l’art. 73 LOG, è il giudice dei provvedimenti coercitivi (sedente in materia di applicazione della pena) − è l’autorità d’esecuzione competente a ordinare il collocamento del condannato conformemente all’art. 76 CP e a fissare al condannato la data d’inizio dell’esecuzione della stessa così come i termini d’esecuzione, una volta verificata l’inesigibilità della pena pecuniaria e determinata la pena detentiva sostitutiva ex art. 36 cpv. 1 CP.

                                         Esso inoltre, per l’art. 10 lit. a LEPM, è competente a sospendere, su istanza del condannato, l’esecuzione della pena detentiva sostitutiva della pena pecuniaria o della multa e decidere in sua vece sulla proroga del termine di pagamento, sulla riduzione dell’importo dell’aliquota giornaliera o della multa o sull’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità nei casi non contemplati dall’art. 363 cpv. 2 CPP. Ciò per le fattispecie di cui all’art. 36 cpv. 3 CP (ovvero per il caso di mutamenti delle condizioni determinanti per la commisurazione dell’aliquota giornaliera sopraggiunti senza colpa del condannato). Se torna applicabile l’art. 363 cpv. 2 CPP, è invece il Ministero pubblico rispettivamente l’autorità penale delle contravvenzioni, l’autorità competente a statuire, con una decisione giudiziaria indipendente successiva, i casi rientranti nell’art. 36 cpv. 3 CP.

                                         In entrambi i casi, contro tali decisioni, è data la facoltà di interporre reclamo ex art. 393 ss. CPP alla Corte di appello e di revisione penale (CARP, art. 12 lit. a LEPM).

 

                                         Da tutto ciò discende che sulla richiesta del qui reclamante di concedergli il pagamento dello scoperto in forma rateale questa Corte è incompetente a decidere, in quanto, come visto più sopra, rientrando nelle prime due fasi della procedura d’incasso comunque ormai superate riguarda l’UIPA.

 

                                         Di conseguenza il gravame, su questo punto, risulta irricevibile.

 

                                         Si rileva, abbondanzialmente, che in tale caso e giunti a tale stadio, trattandosi dell’esecuzione di una pena detentiva sostitutiva, in maniera generale al fine di evitarla o di ridurla nella sua durata, al condannato conformemente all’art. 36 cpv. 1 terza frase CP compete in ogni momento (anche durante l’espiazione in carcere) la facoltà di pagare integralmente risp. parzialmente l’importo rimasto scoperto delle pene pecuniarie inflittegli.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Il reclamante postula altresì di “chiedere all’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi di rivedere la decisione citata sopra(reclamo 12/17.08.2016).

 

                                         3.2.

                                         La decisione resa dal giudice dei provvedimenti coercitivi concerne, come visto più sopra, il collocamento iniziale ex art. 76 CP. Come tale, conformemente all’art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM i. c.c. l’art. 10 cpv. 1 lit. h LEPM, è impugnabile davanti a questa Corte, e dunque ricevibile.

 

                                         La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1.).

 

                                         Giusta l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati (cpv. 2).

                                         Per regime aperto si intende un'espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l'autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale (art. 75a cpv. 2 CP).

                                     

                                         A livello cantonale sono applicabili il Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini del 10.4.2006 (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) come pure il Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.3.2007 (REPM, in vigore dal 9.3.2007).

 

                                         L'art. 3 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, in vigore dall'1.01.2011, precisa che il carcere penale “La Stampa” è, tra l’altro, destinato all’incarcerazione di persone maggiorenni poste in esecuzione di pena o di misura o di internamento (cpv. 3 lit. a). Esso stabilisce inoltre che sono strutture chiuse “La Farera” e “La Stampa” (cpv. 4) mentre “Lo Stampino” e il “Naravazz” sono strutture aperte (cpv. 5). Queste ultime sono in particolare destinate all'incarcerazione di: a) persone in esecuzione di pene eseguite in regime di lavoro esterno; b) persone in esecuzione di pene eseguite in forma di semiprigionia; c) persone in esecuzione di pene di breve durata eseguite per giorni; d) persone in esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le quali non vi è da attendersi che commettano nuovi reati (cpv. 6).

                                         La persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase).

 

                                         Nel caso in esame, come escluso dal giudice dei provvedimenti coercitivi, non si intravvedono elementi che concretizzino un pericolo di fuga o di recidiva, visto che RE 1, di cittadinanza italiana, presenta forti legami con il nostro paese, dove è nato e cresciuto in seno ai propri famigliari ed ha svolto attività lavorativa fino al momento in cui è entrato in disoccupazione. Egli inoltre risponde per reati commessi nell’ambito della circolazione stradale, reati nei quali, con il suo collocamento in sezione aperta, nelle sue attuali condizioni, non è pronosticabile con alta verosimiglianza una sua ricaduta.

 

                                         Di conseguenza il collocamento in sezione aperta di per sé non contestato dal reclamante quale forma ordinaria d’esecuzione di una pena detentiva, in assenza di un pericolo di fuga o di recidiva, è dunque rispettosa dell’art. 76 CP.

                                         La decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi si rivela quindi conforme alla legge, così che su questo punto il reclamo ha da essere respinto.

 

 

                                   4.   4.1.

                                         Il reclamante tuttavia nel suo gravame si lamenta che “dopo un periodo di disoccupazione, terminato il diritto alle relative indennità sono caduto in assistenza e non ho più potuto far fronte al versamento di quel poco mensile” (reclamo 12/17.08.2016).

 

                                         4.2.

                                         Con ciò il reclamante sostiene un aggravamento importante delle proprie condizioni economiche, che, senza sua colpa e malgrado la sua buona volontà, lo hanno portato in una “situazione d’indigenza” tale, che non gli ha più permesso di far fronte al pagamento delle pene pecuniarie pendenti.

                                         Con la sua richiesta di “accordare l’effetto sospensivo” egli, quale persona non cognita di diritto, sembra quindi voler postulare una sospensione dell’esecuzione delle pene pecuniarie ai sensi dell’art. 36 cpv. 3 CP.

 

                                         Ora, per i casi previsti dall’art. 36 cpv. 3 CP, laddove è il Ministero pubblico ad aver pronunciato la pena pecuniaria risp. la multa in un decreto d’accusa, è ancora quest’ultimo a doversi esprimere mediante una decisione giudiziaria indipendente successiva ex art. 393 cpv. 2 CPP. Decisione quest’ultima poi impugnabile davanti alla CARP.

 

                                         Codesta Corte è quindi incompetente per rendere una decisione in tal senso.

                                         Visti i tempi ristretti che rimangono prima dell’inizio dell’esecuzione della pena detentiva sostitutiva fissato dal giudice dei provvedimenti coercitivi, gli atti vengono direttamente inviati al Ministero pubblico affinché, esperiti i necessari accertamenti volti a valutare l’esistenza dei presupposti richiesti dall’art. 36 cpv. 3 CP, renda una decisione circa la possibilità di concedere una proroga del termine di pagamento (lit. a), la riduzione dell’importo dell’aliquota giornaliera (lit. b) oppure l’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità (lit. c) in luogo dell’esecuzione della pena detentiva sostitutiva.

 

 

                                   5.   Il reclamo, nella misura della sua ricevibilità, è respinto.

                                         Vista la particolarità del caso e tenuto conto delle condizioni economiche del qui reclamante, si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese.

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 35, 36, 76 CP, 363, 379 ss., 393 ss., 439 cpv. 1 CPP, la LEPM, il REPM, il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il reclamo, per quanto ricevibile, è respinto.

 

                                          §     Gli atti sono inviati al Ministero pubblico affinché proceda nelle proprie incombenze ai sensi del considerando 4.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

-      ;

 

per conoscenza:

-      Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

 

 

 

 

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera