|
|
|
|
||
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
||
|
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
|
cancelliera: |
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 30.09/3.10.2016 presentato da
|
|
RE 1
|
|
|
contro |
|
|
la decisione 22.09.2016 del giudice dei provvedimenti coercitivi Maurizio Albisetti Bernasconi, sedente in materia di applicazione della pena, mediante la quale ha respinto la sua domanda di primo congedo (inc. GPC __________); |
richiamato lo scritto 4.10.2016 del procuratore pubblico Valentina Tuoni, con cui ha comunicato di non avere osservazioni particolari da formulare, postulando nel contempo la conferma della decisione impugnata;
richiamato altresì lo scritto 6/7.10.2016 del giudice dei provvedimenti coercitivi, con cui ha rinunciato a formulare osservazioni, chiedendo la conferma della propria decisione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. In data 29.04.2015 la Corte delle assise criminali (inc. TPC 72.2015.16) ha riconosciuto RE 1 colpevole di rapina (commessa il 3.07.2014 ai danni di un giovane, al quale, inferendo pugni e calci in correità con un altro ragazzo, veniva sottratto del denaro ed altri effetti personali), lesioni semplici (per avere il 10.05.2014 colpito con pugni e calci una donna che in treno si era lamentata del volume eccessivo della musica che egli ascoltava), infrazione alla LF sugli stupefacenti (per avere venduto/detenuto/posseduto della canapa, della cocaina, dell’eroina, dell’MD/MDA e dei cartoncini di LSD nel periodo tra il 20.06.2014 e l’11.09.2014), violazione di domicilio, ricettazione (di un PC) e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (per dei consumi di marijuana, cocaina, cartoncini di LSD e di MD/MDA nel periodo dal 20.06.2014 all’11.09.2014). Lo ha quindi condannato alla pena detentiva di 2 anni e 7 mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena unica, con riferimento alla decisione 21.03.2014 resa dal giudice dei provvedimenti coercitivi. La Corte del merito lo ha inoltre condannato al pagamento di una multa di CHF 300.--, ed ha revocato la sospensione condizionale della pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da CHF 30.-- cadauna inflitta a RE 1 con decreto d’accusa 24.02.2014 del Ministère public du Canton du __________. Infine ha ordinato un trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP, da eseguirsi già in sede di esecuzione di pena.
Pena unica pronunciata in applicazione degli art. 62a cpv. 1 lit. c e cpv. 2 CP, in quanto RE 1 il 22.03.2012 era già stato condannato dalla Corte delle assise criminali (inc. TPC 72.2012.3) alla pena detentiva di 2 anni e 6 mesi per rapina, coazione, infrazione e contravvenziona alla LF sugli stupefacenti e infrazione alla LF sulle armi. Pena questa sospesa ex art. 57 CP per dar luogo al suo collocamento giusta l’art. 61 CP presso un’istituzione specializzata per giovani adulti a competenza fortemente educativa e successivamente riabilitativa. Da tale misura il giudice dei provvedimenti coercitivi, con decisione 21.03.2014, lo aveva liberato condizionalmente a far tempo dal 24.03.2014. Sennonché, RE 1, a partire dal maggio 2014, è ricaduto nel delinquere.
La sentenza 29.04.2015 è passata in giudicato.
b. In data 29.07.2015 il giudice dei provvedimenti coercitivi, riassunti i fatti, le precedenti procedure ed esposte in sunto le valutazioni del perito giudiziario, ha ordinato il collocamento di RE 1 in sezione chiusa, in considerazione della di lui recidiva come pure delle risultanze peritali secondo cui il rischio di recidiva permaneva ancora alto (all. 7, inc. GPC __________).
Il magistrato ha quindi determinato i seguenti termini d’esecuzione:
1/3 21.07.2015
1/2 26.12.2015
2/3 01.06.2016
Termine 13.04.2017.
c. Con scritto 4.03.2016 RE 1 ha chiesto il trasferimento in sezione aperta “come definito nel PES” e “per poter iniziare a lavorare e preparare la mia liberazione” (all. 16, inc. GPC __________).
d. Il giudice dei provvedimenti coercitivi ha dato avvio alla procedura relativa al postulato trasferimento in sezione aperta, e avvicinatosi, nel frattempo, pure il termine dei 2/3 della pena ha altresì avviato d’ufficio la procedura relativa alla liberazione condizionale. Egli ha quindi provveduto a raccogliere i preavvisi di tutte le autorità interessate.
e. Con decisione 27.05.2016 il giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________ e __________), riepilogati dettagliatamente la situazione del reclamante e i pareri espressi, ha concesso a RE 1 il trasferimento in sezione aperta, avendo formulato una prognosi non sfavorevole, “in considerazione della natura della pena detentiva da scontare, del suo comportamento in carcere e del fatto che ha già superato la metà pena” come pure “perché si tratta di concedere un alleggerimento limitato (nel tempo e nello spazio)” (decisione 27.05.2016 p. 7 e 8, all. 31, inc. GPC __________). Ha ritenuto inesistente il pericolo di fuga mentre per quanto attiene al pericolo di recidiva lo ha considerato contenuto venendo comunque il reclamante a trovarsi in un ambiente istituzionalizzato e contenitivo.
Il magistrato ha per contro negato la liberazione condizionale, avendo concluso per una prognosi negativa a motivo dei numerosi e gravi precedenti penali e che i periodi di carcerazione subiti non hanno dispiegato su di lui alcun effetto deterrente ma lo hanno solo trattenuto dal recidivare. Ciò che appare al magistrato ancor più preoccupante poiché sarebbe in stretta relazione con il grave disturbo di personalità antisociale rilevato dalla perizia psichiatrica, che viene ulteriormente aggravato dall’uso di sostanze stupefacenti.
f. Il 30.03.2016 è stato adottato il Piano di esecuzione della pena (PES), allestito il 25.11.2015, a cui il reclamante ha aderito (all. 22, inc. GPC __________).
g. Il 3.08.2016 RE 1 ha postulato la concessione del primo congedo, della durata di 6 ore “per il primo sabato disponibile”, onde rendere visita alla madre residente a __________ e rivedere i fratelli e i nonni (all. 33, inc. GPC __________).
h. La Direzione delle Strutture carcerarie in data 24.08.2016 ha posto RE 1 in regime separato presso il PCT dal 24.08.2016 al 9.09.2016, per avere egli intrattenuto rapporti sessuali (consenzienti) con una codetenuta all’interno della sezione aperta eludendo deliberatamente e ripetutamente la sorveglianza, in violazione del regolamento carcerario, che vieta il contatto con altri carcerati (art. 83 cpv. 1 lit. f RSC). Per tale infrazione egli è stato sanzionato disciplinarmente con 5 giorni di isolamento in cella di rigore (all.40, inc. GPC __________).
i. In data 22.09.2016 il giudice dei provvedimenti coercitivi − raccolti i preavvisi delle autorità interessate, sentito RE 1 in udienza del 16.09.2016 e riepilogato il di lui istoriato − ha respinto la richiesta di primo congedo, avendo valutato una prognosi negativa circa il rischio di recidiva, da contenere in un ambiente istituzionalizzato e contenitivo con una presa a carico psichiatrica. Ciò con particolare riferimento alla sanzione disciplinare inflittagli nell’agosto 2016, che dimostrerebbe come egli, in totale spregio della fiducia riposta in lui, avrebbe perseguito i propri desideri. Ritenuto altresì che le precedenti carcerazioni subite non avrebbero dispiegato particolari effetti deterrenti, ne risulterebbe la di lui recidiva, non appena liberato risp. non appena le misure contenitive verrebbero meno. Tale aspetto recidivante sarebbe ancor più preoccupante in considerazione del di lui disturbo di personalità antisociale, evidenziato nella perizia psichiatrica. Le di lui affermazioni di essere cambiato e di voler riprendere in mano la propria vita, in tale situazione, costituirebbero semplici dichiarazioni di circostanza per ottenere successivi alleggerimenti di pena.
l. Con scritto 30.09/3.10.2016 RE 1 insorge contro la suddetta decisione, chiedendone l’annullamento.
Spiega come la sua richiesta di congedo sia finalizzata alla sua risocializzazione. In particolare sostiene di voler trascorrere tutto il tempo del congedo in compagnia della propria (recente) fidanzata − indispensabile per “mantenere viva la nostra relazione” − così come di sua madre.
Assevera di aver fatto progressi circa il suo modo di comportarsi, segnatamente di lavorare regolarmente, di rispettare il personale di custodia e di avere un buon rapporto con i codetenuti.
Asserisce di non voler più frequentare luoghi pubblici “che mi potrebbero indurre in tentazione” (scritto 30.09.2016, p. 1).
in diritto
1. 1.1.
Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.
L'art. 10 cpv. 1 lit h della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.04.2010 (RL 4.2.1.1., nel seguito LEPM, entrata in vigore l’1.01.2011) conferisce al giudice dell'applicazione della pena − in Ticino dall’1.1.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la competenza a decidere la concessione del primo congedo.
Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).
1.2.
Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.7.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.1.2014 consid. 3.1; 1B_768/2012 del 15.1.2013 consid. 2.1.).
1.3.
Inoltrato il 30.09/3.10.2016 alla Corte dei reclami penali contro la decisione 22.09.2016 del giudice dei provvedimenti coercitivi, notificata il medesimo giorno, il gravame è tempestivo.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE 1 quale condannato, destinatario della decisione impugnata, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine oltre che proponibile, giusta l’art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM.
2. 2.1.
Le relazioni del detenuto con il mondo esterno sono regolate dall'art. 84 CP, che al cpv. 6, in particolare, stabilisce che al detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle relazioni con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita libera o per ragioni particolari, sempreché il suo comportamento durante l'esecuzione della pena non vi si opponga e purché non vi sia il rischio che si dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati.
Come chiaramente indicato nel Messaggio del 21.9.1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero (pubblicato in FF 1999 p. 1667 ss.) nel timore che l'art. 84 cpv. 6 (nella sua versione dell'avamprogetto) venisse inteso come un diritto alla concessione di congedi senza una restrizione corrispondente, è stato espressamente indicato, come risulta nella norma penale attualmente in vigore, che un congedo è concesso alla condizione che non vi sia il rischio che il detenuto si dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati (cfr. Messaggio 21.9.1998, FF 1999 p. 1800).
2.2.
A livello cantonale l’art. 45 del Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.3.2007 (RL 4.2.1.1.1., nel seguito REPM) prevede che il carcerato di buona condotta e meritevole può ottenere un congedo, il quale ha per scopo di permettere al detenuto di mantenere o ristabilire relazioni normali con la società; esso non deve né togliere alla pena il suo carattere di prevenzione, né nuocere alla sicurezza o all’ordine pubblico.
L'esecuzione delle pene è inoltre disciplinata, in Ticino, dal Concordato sull'esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) del 10.4.2006 (RL 4.2.1.1.3). La Conferenza latina delle autorità cantonali competenti in materia di esecuzione di pene e misure il 31.10.2013 ha in particolare promulgato il Regolamento relativo alla concessione di autorizzazioni d’uscita alle persone condannate adulte e ai giovani adulti (RL 4.2.1.1.10), che ha abrogato il Regolamento del 25.9.2008 relativo alla concessione di congedi ai condannati adulti e ai giovani adulti.
Nel suo ingresso vengono ripresi i principi posti dal Codice penale in ambito della relazione dei detenuti con il mondo esterno, “tenuto conto della pratica e delle esperienze maturate e delle nuove disposizioni legislative”. Viene in particolare ricordato che la concessione delle autorizzazioni di uscita (congedi, permessi e condotta) è possibile unicamente “se il comportamento della persona detenuta durante l’esecuzione della sanzione penale non vi si oppone e se non vi è il rischio che egli si dia alla fuga o commetta nuovi reati, rispettivamente che non metta in pericolo la collettività (art. 75 CPS) e che non sia oggetto di misure particolari di sicurezza (art. 75a CPS)”.
Inoltre viene precisato che “l’autorità competente designata dal cantone controlla se la persona detenuta che inoltra una domanda di congedo, dispone dei requisiti necessari. Secondo la pratica consolidata attuale, diversi elementi devono essere considerati per formulare questa valutazione (per es. infrazione commessa, durata della sanzione penale, rischio di fuga, stato di salute psichica, comportamento e attitudine, durata del soggiorno, legami autentici con il nostro paese, rischio di messa in pericolo della collettività pubblica)”.
Infine viene ricordato che l’autorità cantonale competente deve, in taluni casi, assumere il parere della commissione designata agli art. 75a e 90 cpv. 4bis CP, la quale si determina in merito alla pericolosità della persona detenuta (che ha commesso un reato ex art. 64 CP) per la collettività nei casi previsti dall’art. 62d cpv. 2 CP e in occasione di alleggerimenti del regime di esecuzione (per es. le autorizzazioni di uscita) quando l’autorità competente non può pronunciarsi categoricamente in merito alla pericolosità per la collettività della persona interessata.
L’art. 10 cpv. 1 di detto Regolamento stabilisce che per ottenere un'autorizzazione di uscita, rispettivamente un congedo o un permesso, la persona detenuta deve: richiedere formalmente un'autorizzazione di uscita (lit. a), aver effettuato un soggiorno di almeno due mesi nello stesso stabilimento, a condizione che abbia scontato almeno un terzo della pena (lit. b), portare gli elementi probanti per dimostrare che la concessione di un'autorizzazione di uscita è compatibile con i bisogni di protezione della collettività (lit. c), giustificare di aver partecipato attivamente agli obbiettivi di risocializzazione previsti nel PES e che questa domanda rientra nello stesso (lit. d), dimostrare che il suo atteggiamento durante la detenzione la rende degna della fiducia accresciuta sollecitata mediante la richiesta di congedo (lit. e), disporre di una somma sufficiente, guadagnata con il suo lavoro, rispettivamente accreditata sul suo conto (lit. f).
Le domande di congedo devono essere inoltrate almeno un mese prima della data prevista per il congedo stesso (art. 10 cpv. 2).
Infine il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, in vigore dall’1.1.2011 (RL 4.2.1.1.2., nel seguito RSC), all'art. 75 cpv. 2 ribadisce che l'uscita non è un diritto; per la sua concessione si tiene conto segnatamente della durata della pena, del comportamento in esecuzione di pena, dell'impegno nel lavoro, dei rischi di fuga e di recidiva, della capacità di rispettare le norme di condotta e di sicurezza.
2.3.
In ogni caso, per la concessione di congedi, l'art. 84 cpv. 6 CP, che non conferisce un diritto (sentenza TF 6B_254/2012 del 18.6.2012 consid. 3.), richiede una valutazione individualizzata e concretizzata alla situazione del richiedente: occorre formulare una prognosi, una valutazione della situazione specifica del singolo richiedente il congedo, in particolare con riferimento al comportamento tenuto in carcere, ma anche relativamente ai criteri indicati dal legislatore federale, ovvero il pericolo di fuga e quello di recidiva.
Il giudice dei provvedimenti coercitivi, nella sua veste di giudice dell'applicazione della pena, deve pertanto analizzare, caso per caso, se: il richiedente il congedo abbia raggiunto la soglia oggettiva minima, se abbia tenuto un buon comportamento e sia degno di fiducia (soglia soggettiva), se non sia dato in concreto un pericolo di recidiva o un pericolo di fuga (prognosi).
L'adempimento dei presupposti del comportamento tenuto in carcere e del rischio di fuga e di recidiva si determina sulla base di criteri analoghi a quelli applicabili in caso di liberazione condizionale ex art. 86 CP (sentenze TF 6B_1037/2014 del 28.1.2015 consid. 5.; 6B_577/2011 del 12.1.2012 consid. 2.1. e 6B_349/2008 del 24.6.2008 consid. 3.2.; BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, 2a. ed., art. 84 CP n. 19).
La formulazione di una prognosi non sfavorevole è sufficiente per concedere il congedo richiesto (sentenze TF 6B_1037/2014 del 28.1.2015 consid. 5.; 6B_1027/2010 del 4.4.2011 consid. 4.3.1.).
3. 3.1.
In concreto, ritenuto che RE 1 ha iniziato l’espiazione della pena il 29.04.2015 e dedotto il carcere preventivo sofferto, egli ha pacificamente superato la soglia minima richiesta dalla legge per la concessione del primo congedo.
3.2.
Il rapporto della Direzione delle strutture carcerarie dell’8.08.2016 fa stato in generale di un buon comportamento tenuto dal reclamante nei confronti dei codetenuti e del personale di custodia − ad eccezione della sanzione disciplinare inflittagli il 22.10.2014 ritenuta come un caso isolato all’inizio della carcerazione −, come pure di una prestazione lavorativa, in qualità di scopino, giudicata buona e svolta con puntualità e precisione.
3.3.
3.3.1.
Contestata è in concreto la prognosi circa il pericolo di recidiva in caso di concessione del primo congedo − stante pacificamente l’inesistenza di un pericolo di fuga −, che il giudice dei provvedimenti coercitivi, nella decisione qui impugnata, valuta come negativa mentre che il reclamante sostiene in buona sostanza il suo pieno ravvedimento e la sua ferma intenzione di cambiare vita per dedicarsi alla famiglia, sostentandosi con un lavoro onesto.
L’Ufficio dell’assistenza riabilitativa (UAR) in data 4.08.2016 ha formulato una prognosi “moderatamente favorevole”, circa il rischio di recidiva, considerato che il qui reclamante avrebbe riconosciuto la gravità dei suoi atti e del suo eccedere, come pure la necessità di un sostegno psicologico e del beneficio che ne deriva. Ha altresì tenuto conto dello svolgimento positivo dei congedi concessi al qui reclamante durante il collocamento terapeutico stazionario in __________ e del buon comportamento tenuto in carcere, così come delle di lui relazioni con i codetenuti e con il personale di custodia. Su questa base l’UAR ha quindi formulato un preavviso favorevole alla concessione del primo congedo di 6 ore, alla condizione che venga rispettato il programma previsto per lo stesso e che al suo rientro il qui reclamante venga sottoposto a controlli alcologici e tossicologici (all. 34, inc. GPC __________).
La Direzione delle strutture carcerarie in data 8.08.2016 ha pure formulato un preavviso positivo, considerato che RE 1 si sarebbe ben integrato ed adattato ai ritmi della sezione aperta e che la misura disciplinare a lui inflitta all’inizio della carcerazione (il 22.10.2014 intimati 2 giorni di isolamento in cella di rigore per insulti al personale), andava considerata come un caso isolato (all. 35, inc. GPC __________).
Il Servizio di psichiatria delle Strutture carcerarie dal canto suo ha espresso parere favorevole, in quanto il qui reclamante avrebbe bisogno di confrontarsi con il progressivo reinserimento sociale, accompagnato e sostenuto con la continuazione del lavoro psicoterapeutico in corso dal gennaio 2015. Ha rilevato tuttavia una discontinuità nella motivazione al trattamento, tale da rendere difficoltoso il lavoro di analisi e di autocritica. In buona sostanza RE 1 affermerebbe di voler cambiare e di assumere un comportamento più costruttivo e funzionale, ma tale sua volontà sarebbe poco sostenuta, o perlomeno in modo altalenante, dalla di lui personalità che risulterebbe ancora “molto fragile e difesa” (scritto 26.08.2016 del Servizio medico delle Strutture carcerarie, all. 38, inc. GPC __________).
3.3.2.
Dagli atti emerge che RE 1, oggi ventiquattrenne, è nato e cresciuto nel __________, dove ha frequentato le scuole dell’obbligo senza ottenere la licenza di scuola media, non avendo ultimato il quarto anno poiché espulso perché ingestibile. Quando all’età di 5 anni i genitori hanno divorziato egli, con il fratello maggiore, è andato a vivere con la madre, la quale nel 2004 si è risposata e dal nuovo matrimonio sono nati due figli, oggi ancora minorenni. Il padre è deceduto nel 2013.
Sin dalle scuole elementari egli è stato seguito da uno psicologo − per disturbi comportamentali e di condotta (disubbidiente, dimostra agiti aggressivi verso i compagni e uno verso la maestra, fatica ad accettare le regole e le imposizioni), che si sono ripercossi negativamente sul suo rendimento scolastico −, così come dal Servizio di sostegno pedagogico, protrattosi alle scuole medie. All’età di 13 anni ha iniziato con dei consumi di cannabis, dai 15 anni ha fatto un uso saltuario di cocaina e anfetamine, e dall’inizio del 2010 ha consumato eroina per via nasale.
All’età di 15 anni ha lasciato definitivamente il nucleo familiare, per conflitti insorti con la madre e il patrigno, a cui hanno fatto seguito diversi collocamenti presso i nonni paterni o in centri educativi in Ticino, in __________ e in Svizzera __________, spesso falliti per le sue fughe, i suoi consumi di stupefacenti e/o il non rispetto delle regole preposte. A tali collocamenti si sono alternati ricoveri presso la CPC di Mendrisio.
Nel 2009 la madre è stata privata dell’autorità parentale su RE 1, ed è stata istituita una tutela (volontaria).
Non ha conseguito alcun attestato di capacità professionale, non avendo concluso né un primo apprendistato di muratore né quello successivo di metalcostruttore, in sostanza per le sue scarse prestazioni lavorative, con frequenti assenze, e per conflitti intervenuti con i datori di lavoro.
Dalla sua maggiore età egli è incappato, in Ticino, in 5 condanne. Dapprima è stato sanzionato mediante 3 decreti d’accusa con pene pecuniarie e multe per ripetuti furti, danneggiamenti, lesioni semplici, infrazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, e per i quali reati ha subito degli arresti con alcune settimane di carcere preventivo risp. ha espiato una pena detentiva sostitutiva per non aver provveduto al pagamento delle pene pecuniarie inflittegli. Scarcerato nell’agosto 2011, dopo meno di un mese egli è stato nuovamente arrestato per rapina, coazione, infrazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti nonché infrazione alla LF sulle armi e il 22.03.2012, appena ventenne, la Corte delle assise criminali lo ha condannato alla pena detentiva di 2 anni e 6 mesi. Pena questa sospesa ex art. 61 CP per dar luogo al suo collocamento presso un’istituzione specializzata per giovani adulti.
Dopo una serie di collocamenti stazionari, anche presso un centro educativo della Svizzera __________, in cui avrebbe dato alcuni segni di miglioramento, alla fine del 2013 è rientrato in Ticino e con decisione 21.03.2014 il giudice dei provvedimenti coercitivi gli ha concesso la libertà condizionale a far tempo dal 24.03.2014, con un periodo di prova di 1 anno. Subito sono state attivate varie strutture per il suo reinserimento sociale e professionale, così che egli ha svolto alcuni lavori occasionali.
Tuttavia già l’11.09.2014 egli è stato nuovamente arrestato per rapina, lesioni semplici, infrazione alla LF sugli stupefacenti, violazione di domicilio, ricettazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti e la Corte delle assise criminali il 29.04.2015 lo ha condannato alla pena detentiva di 2 anni e 7 mesi, oltre al pagamento di una multa di CHF 300.-- ed alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da CHF 30.-- cadauna inflittagli con un precedente decreto d’accusa. Condanna questa per cui egli si trova attualmente in carcere.
La perizia psichiatrica allestita nel novembre 2014 ha evidenziato in RE 1 un disturbo di personalità antisociale oltre ad una dipendenza da cannabinoidi con uso occasionale di cocaina ed eroina per via nasale. Disturbi questi da mettere in relazione con i reati da lui commessi, ma che non ne hanno scemato la capacità di valutare il carattere illecito delle sue azioni e nemmeno la sua capacità di agire al momento dei fatti.
A mente del perito, non avendo il qui reclamante acquisito la capacità di elaborare e gestire i conflitti, se confrontato a ciò, egli porrebbe in atto agiti (fughe, opposizione, aggressioni). La manipolazione sarebbe un modello di comportamento in lui abituale. Il suo adattamento sociale avverrebbe sulla base del puro soddisfacimento di sé, con tendenza a reagire aggressivamente alle contrarietà e all’ambiente. Quale unico obiettivo nella sua vita egli avrebbe quello di soddisfare il piacere immediato con un’auto-centralità e un’auto-referenzialità importante. Non avrebbe interiorizzato alcun codice comportamentale morale. Di sé avrebbe una buona stima. Dell’altro non avrebbe alcuna considerazione positiva. Non ci sarebbe per lui differenza tra verità e menzogna. Non avrebbe fatto proprie le condanne precedenti che avrebbe automaticamente cancellato e che riterrebbe, tra l’altro, essergli state inflitte in maniera ingiusta. Tutto ciò porta, a mente del perito, al possibile rischio di commissione di nuovi reati anche se ciò non dipenderebbe necessariamente dalla patologia di cui è affetto. Il trattamento stazionario in un istituto a competenza fortemente educativa e successivamente riabilitativa sarebbe indicato e necessario per correggere il suo deficit caratteriale, onde evitare che ricada in comportamenti illeciti.
Ora, tenendo conto del buon comportamento tenuto in carcere dopo il suo ultimo arresto del settembre 2014, se la sanzione disciplinare inflittagli il 22.10.2014 (per avere insultato un agente di custodia durante la distribuzione della cena), poteva essere in qualche modo ritenuta un episodio isolato all’inizio della sua carcerazione, dopo la nuova sanzione disciplinare inflittagli il 24.08.2016, RE 1 ha nuovamente tradito la fiducia riposta in lui. Infatti mentre da un lato presentava la richiesta di primo congedo prospettando la seria volontà di reinserirsi sia professionalmente e sia socialmente (consolidando i rapporti con i suoi familiari più stretti), dall’altro lato, deliberatamente e ripetutamente si sottraeva alla sorveglianza in sezione aperta, per consumare rapporti sessuali vietati con un’altra detenuta, al fine di perseguire meri scopi e piaceri personali, in totale dispregio delle regole carcerarie.
Egli ancora ha dimostrato la sua incapacità di rispettare i limiti a lui imposti, e questo suo comportamento, oltre a non suscitare la necessaria fiducia, ha confermato la presenza di un forte rischio di recidiva.
È ben vero che il PES, onde preparare il reclamante alla sua liberazione, prevede un’apertura progressiva del regime con il passaggio alla fase dei congedi ma ciò solo dopo un periodo di sezione aperta caratterizzato, oltre che dal mantenimento del trattamento ambulatoriale ordinato nella sentenza di merito, anche dal rispetto delle regole, ritenuto fondamentale.
Anche il Servizio medico psichiatrico delle strutture carcerarie, dopo il rientro del qui reclamante in regime separato al PCT a seguito del suo comportamento, ha rivisto le precedenti valutazioni circa la concessione del primo congedo, che così “si allontana” e che la sua nuova situazione personale, conseguente alla relazione avuta con una codetenuta, richiederebbe un’intensificazione della presa a carico (all. 41, inc. GPC __________).
Tutto ciò considerato, a fronte anche del pesante passato che RE 1, nonostante la sua giovane età, porta con sé − e di cui non ha tratto alcun insegnamento o ha avuto su di lui effetto deterrente −, egli presenta a questo stadio dell’espiazione della pena ancora una pericolosità elevata, che accresce il bisogno di protezione della collettività per l’alto pericolo di recidiva ancora persistente.
In tale situazione il rifiuto di concedere il primo congedo espresso dal giudice dei provvedimenti coercitivi appare anche a questa Corte giustificato, così che il giudizio qui impugnato merita di essere tutelato.
A titolo abbondanziale si osserva, pro futuro, che nella suddetta preoccupante situazione l’uscita (eventuale) del reclamante, ha da essere chiaramente definita e programmata, e non lasciata all’aleatorietà del qui reclamante.
Non sembra infatti essere stato chiaramente stabilito chi si sarebbe fatto carico di andare a prendere ed ospitare il qui reclamante (la madre, il fratello o l’asserita fidanzata), così come e dove avrebbe passato il periodo di congedo, stante poi, che da quanto in atti egli non appare, almeno nel passato, aver intrattenuto buoni rapporti con la madre e i di lei stretti familiari.
4. Il reclamo è respinto. In considerazione della particolarità del caso e delle difficili condizioni economiche del reclamante, si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 74 ss., 84 CP, 379 ss., 393 ss. 439 cpv. 1 CPP, la LEPM, il REPM, il RSC, il Regolamento relativo alla concessione di autorizzazioni d’uscita alle persone condannate adulte e giovani adulti del 31.10.2013, ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
|
|
-
|
||
|
|
|
|
|
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera