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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Giorgia Peverelli, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 21/22.11.2016 presentato da
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RE 1
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contro |
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la decisione 02.11.2016 del procuratore pubblico Nicola Respini tendente a trasmettere a Helsana Assicurazioni SA, Divisione Regressi, Mendrisio, copia della sentenza __________ emessa il 25.08.2016 dalla Corte di appello e di revisione penale e concernente PI 2, __________, suo assicurato; |
richiamate le osservazioni 24/25.11.2016 della HPI 1, che ha esposto le proprie considerazioni;
preso atto dello scritto 29/30.11.2016 (e dei relativi allegati) del procuratore pubblico che, non avendo particolari osservazioni da formulare, si rimette al prudente giudizio di questa Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a.A seguito dell’incidente della circolazione occorso il 28.05.2011 ad __________ che ha visto coinvolti RE 1 e PI 2, il Ministero pubblico ha aperto d’ufficio un procedimento penale, sfociato nel decreto di accusa emesso il 09.01.2012 dal procuratore pubblico Nicola Respini, che ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale RE 1 siccome ritenuta colpevole di lesioni colpose gravi, guida in stato di inattitudine e grave infrazione alle norme della circolazione stradale, ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 3'000.00, corrispondente a sessanta aliquote da CHF 50.00 cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, alla multa di CHF 1'200.00 e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese. Parimenti è stato proposto il rinvio di PI 2 al competente foro per le pretese di natura civile (DA __________).
b. A seguito della formale opposizione contro il citato decreto di accusa, con sentenza 28.05.2014 il giudice della Pretura penale ha prosciolto RE 1 dall’imputazione di lesione colpose gravi, mantenendo l’accusa nei suoi confronti per titolo di guida in stato di inattitudine e grave infrazione alle norme della circolazione stradale, condannandola alla pena di quaranta aliquote giornaliere da CHF 50.00 cadauna (per complessivi CHF 2'000.00), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre al pagamento della multa di CHF 320.00 nonché delle tasse e spese giudiziarie.
c. Avverso la sentenza della Pretura penale, il procuratore pubblico ha interposto appello, precisando, con dichiarazione d’appello del 17.03.2016, di appellare unicamente il proscioglimento dal reato di lesioni colpose gravi e, di conseguenza, la commisurazione della pena, rispettivamente l’accollamento di tasse e spese.
d. Con sentenza 25.08.2016 la Corte di appello e di revisione penale ha accolto l’appello presentato dal procuratore pubblico, dichiarando RE 1 colpevole, oltre che di guida in stato di inattitudine, anche di lesioni colpose gravi, per aver cagionato per imprevidenza colpevole lesioni gravi a PI 2, condannandola alla pena pecuniaria di quaranta aliquote giornaliere da CHF 40.00 l’una (corrispondenti a complessivi CHF 1'600.00), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 320.00 e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese. RE 1 è stata invece prosciolta in sede di appello dall’imputazione di infrazione grave alle norme della circolazione stradale, in quanto assorbita dal reato di lesioni colpose gravi. Non essendo stato interposto alcun ricorso entro il termine di legge, la citata sentenza è da ritenersi definitiva.
e. Al fine di poter definire la rispettiva responsabilità nel caso di un ricorso contro un terzo responsabile, con scritto 18.05.2016 (pervenuta al Ministero pubblico il 27.10.2016) PI 1, ha richiesto “copia delle sentenze penali esecutorie cresciute in giudicato” inerenti l’incidente stradale occorso il 28.05.2011 ad __________ ai danni del proprio assicurato PI 2 nell’ambito di un procedimento penale che vedeva coinvolta RE 1 (in. CRP __________, doc. 4).
f. Con decisione 02.11.2016 il procuratore pubblico, ritenendo giustificata la richiesta di PI 1 (in quanto assicuratore di PI 2), ha accolto la citata istanza, ordinando (ad avvenuta crescita in giudicato della citata decisione) la trasmissione gratuita della copia della sentenza definitiva __________ del 25.08.2016 della Corte d’appello e di revisione penale.
g. Contro la suddetta decisione RE 1 ha interposto reclamo, chiedendone l’annullamento, in quanto emessa in violazione del principio del contraddittorio e di carente motivazione circa la concessione di accesso agli atti. La reclamante lamenta infatti di non aver potuto prendere conoscenza del contenuto della citata richiesta e delle motivazioni alla base della stessa formulata dalla compagnia assicurativa. Motivazioni, queste, ritenute peraltro non sufficientemente giustificate.
h. Delle ulteriori argomentazioni di RE 1, delle osservazioni di PI 1, e deI magistrato inquirente, si dirà – se necessario – nei considerandi successivi.
in diritto
1. 1.1.
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto - entro il termine di dieci giorni - contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 21/22.11.2016 alla Corte dei reclami penali, competente ai sensi dell’art. 14b cpv. 4 LEPM, contro la decisione 02.11.2016 del procuratore pubblico, con cui ha disposto l’accesso agli atti di una procedura conclusa di cui all’incarto MP __________, concedendo a PI 1, la trasmissione di copia della sentenza __________ emessa il 25.08.2016 dalla Corte di appello e di revisione penale e cresciuta in giudicato (ex art. 14b cpv. 2 LEPM), è proponibile e tempestivo.
RE 1, imputata nel procedimento di cui sopra, a cui è stata notificata la decisione impugnata, è pacificamente legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
Il reclamo è ricevibile in ordine.
2. 2.1.
RE 1, nel gravame che qui ci occupa, lamenta innanzitutto il fatto che il procuratore pubblico non le abbia intimato la richiesta formulata il 18.05.2016 dalla PI 1, né prima né contemporaneamente alla sua decisione del 02.11.2016.
2.2.
Nella decisione impugnata il magistrato inquirente ha chiaramente ricordato i motivi indicati dalla compagnia assicurativa per poter ottenere l’accesso agli atti. La motivazione contenuta nella decisione impugnata è sì concisa, ma sufficiente: il magistrato inquirente ha infatti indicato, in modo chiaro, che la richiesta di PI 1, di ottenere copia della sentenza penale esecutoria e cresciuta in giudicato in relazione ai fatti avvenuti il 28.05.2011 ad __________ ai danni di PI 2 (suo assicurato), è stata postulata allo scopo di poter valutare l’eventuale suo diritto di regresso contro un terzo responsabile dei danni alla salute riportati da PI 2.
Il procuratore pubblico, mediante tale spiegazione, ha quindi posto la reclamante nella condizione di comprendere la portata della decisione, con la quale le è stata altresì concessa possibilità di contestare il buon fondamento e la legittimità della richiesta presentata da PI 1. Cosa che peraltro ella ha potuto fare in questa sede (ai sensi dell’art. 14b cpv. 4 LEPM), argomentando in modo adeguato il proprio reclamo. Si deve quindi ritenere sanato il vizio di mancata notifica della citata richiesta.
3. 3.1.
In merito alla legittimità di PI 1 di richiedere l’accesso agli atti dell’incarto che vede coinvolto il suo assicurato PI 2, concretizzato con la richiesta di ottenere copia della sentenza penale cresciuta in giudicato, riguardante l’incidente stradale avvenuto nelle surriferite condizioni di tempo e di luogo, si osserva quanto segue.
3.2.
Il diritto spettante alle parti al procedimento di esaminare gli atti fa parte del loro diritto di essere sentite. Tale diritto viene sancito in generale dall’art. 29 cpv. 2 Cost., e nello specifico ambito penale dall’art. 32 cpv. 2 Cost..
Esso rappresenta un aspetto della garanzia fondamentale dell’equo processo secondo gli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU (sentenza TF 1B_427/2010 del 21.01.2011, considerando 3.3.).
3.3.
Ai sensi dell’art. 101 cpv. 1 CPP le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale pendente al più tardi dopo il primo interrogatorio dell’imputato e dopo l’assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l’art. 108 CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 5 ss.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, art. 101 CPP n. 2 ss.; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 101 CPP n. 2 ss.).
Il cpv. 2 della medesima disposizione prevede che altre autorità possono esaminare gli atti se necessario per la trattazione di procedimenti civili, penali o amministrativi pendenti e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti (BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 22; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, art. 101 CPP n. 10; N. SCHMID, StPO Pra-xiskommentar, art. 101 CPP n. 14 ss.).
I terzi possono esaminare gli atti se fanno valere un interesse scientifico o un altro interesse degno di protezione e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti (art. 101 cpv. 3 CPP; cfr. BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 23 ss.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, art. 101 CPP n. 11; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 101 CPP n. 19).
Intese quali “terzi estranei” (art. 101 cpv. 3 CPP) sono tutte quelle persone, giuridiche o fisiche, che non possono essere considerate né “parti” giusta l’art. 104 CPP, né “altri partecipanti al procedimento” giusta l’art. 105 CPP e neppure “autorità” giusta l’art. 101 cpv. 2 CPP. Rientrano dunque in questa definizione le società di assicurazione, i media, gli statistici, i professori, o altre persone che necessitano la visione degli atti per motivi scientifici (BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 23). I “terzi estranei” devono pertanto avere un giustificato interesse (scientifico o professionale) alla conoscenza degli atti, da ponderare con l’interesse privato delle parti coinvolte (in particolare con la protezione della personalità e la tutela del segreto; Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005 - di seguito Messaggio -, p. 1069) e pubblico del procedimento (ossia per lo svolgimento rapido del procedimento e privo di interruzioni; Messaggio, p. 1069).
Il rifiuto di autorizzare l’accesso agli atti per interessi privati o pubblici preponderanti deve essere inteso quale ultima ratio. Si deve in ogni caso esaminare se questi interessi non possono essere tutelati mediante provvedimenti meno drastici (come ad esempio mediante la cancellazione di nomi e di determinati passaggi oppure trattenendo solo determinati atti) (BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 22; Messaggio, p. 1118).
4. 4.1.
In considerazione di quanto precede, PI 1, postulando al Ministero pubblico la richiesta di trasmissione di copia della sentenza definitiva riguardante l’incidente stradale che ha visto coinvolto il suo assicurato, è pacificamente qualificabile come terzo ai sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPP, dovendo valutare se le prestazioni erogate per l’evento citato possono essere richieste nei confronti di un eventuale terzo responsabile o altri, in particolare esaminare se “i nostri regressi LAINF e LCA per conto dell’__________ e la __________ possano essere sbloccati nei confronti dell’__________ (Assicuratore RC auto della signora RE 1)” (inc. CRP __________, doc. 3).
PI 1 necessita effettivamente di questo atto per l’evasione delle sue incombenze. Il contenuto della sentenza __________ emessa il 25.08.2016 dalla Corte di appello e di revisione penale presenta infatti elementi utili alla compagnia assicurativa per valutare i propri diritti di regresso ed evadere cosi il relativo procedimento amministrativo.
5. Considerato come non si ravvisi nel caso concreto alcun interesse pubblico che possa impedire l’accesso degli atti (ritenuto peraltro come la sentenza definitiva in questione riguardi un procedimento penale ormai concluso) e ritenendo come l’interesse giuridico legittimo di PI 1 prevalga sugli interessi privati della reclamante, la decisione 02.11.2016 del procuratore pubblico qui impugnata è conforme ai dettami di legge ed è dunque meritevole di tutela.
6. Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono a carico della reclamante, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli artt. 101, 393 ss. CPP, 14b cpv. 2 e cpv. 4 LEPM, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.-- (quattrocentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
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- (per sé e per RE 1); - sede; -; -.
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Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera