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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti |
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cancelliera: |
Valentina Item, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 9/12.12.2016 presentato da
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RE 1 |
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contro |
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le decisioni 30.11.2016 emanate dalla Pretura penale di inviare la richiesta di restituzione della documentazione prodotta dalla reclamante nell’ambito di due incarti (inc. __________ e __________) ai rispettivi procuratori pubblici per evasione;
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preso atto dello scritto 14/19.12.2016 della Pretura penale, con cui non formula osservazioni ma si rimette al giudizio di questa Corte;
preso atto dello scritto 19/20.12.2016 del procuratore pubblico Arturo Garzoni, con cui non formula osservazioni ma si rimette al giudizio di questa Corte;
preso atto dello scritto 19.12.2016 del procuratore pubblico Paolo Bordoli, con cui non formula osservazioni ma chiede di respingere il reclamo;
ritenuto che per logica e per economia di procedura, ad una richiesta di restituzione di una parte dei documenti da lei medesima prodotti può esser dato seguito, inviando gli originali e trattenendo delle copie, o viceversa;
ritenuto che, anche giuridicamente, l’evasione di una simile richiesta non richiede una ponderazione degli interessi in gioco, e pertanto una simile domanda di restituzione dei documenti prodotti non assurge ad istanza di esame degli atti ai sensi dell’art. 14b cpv. 2 e 3 della Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM);
ritenuto che il reclamo è accolto e non si giustifica il carico di tassa di giustizia e spese;
visti gli art. 393 e segg. CPP e 14b cpv. 2 e 3 LEPM, ed ogni altra norma applicabile;
pronuncia
1. Il reclamo è accolto.
§. Di conseguenza la richiesta di RE 1 sarà evasa direttamente dalla Pretura penale.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
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Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera