Incarto n.
60.2016.343

 

Lugano

20 dicembre 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Valentina Item, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 9/12.12.2016 presentato da

 

 

 

RE 1

 

 

contro

 

 

le decisioni 30.11.2016 emanate dalla Pretura penale di inviare la richiesta di restituzione della documentazione prodotta dalla reclamante nell’ambito di due incarti (inc. __________ e __________) ai rispettivi procuratori pubblici per evasione;

 

 

preso atto dello scritto 14/19.12.2016 della Pretura penale, con cui non formula osservazioni ma si rimette al giudizio di questa Corte;

 

preso atto dello scritto 19/20.12.2016 del procuratore pubblico Arturo Garzoni, con cui non formula osservazioni ma si rimette al giudizio di questa Corte;

 

preso atto dello scritto 19.12.2016 del procuratore pubblico Paolo Bordoli, con cui non formula osservazioni ma chiede di respingere il reclamo;

 

ritenuto che per logica e per economia di procedura, ad una richiesta di restituzione di una parte dei documenti da lei medesima prodotti può esser dato seguito, inviando gli originali e trattenendo delle copie, o viceversa;

 

ritenuto che, anche giuridicamente, l’evasione di una simile richiesta non richiede una ponderazione degli interessi in gioco, e pertanto una simile domanda di restituzione dei documenti prodotti non assurge ad istanza di esame degli atti ai sensi dell’art. 14b cpv. 2 e 3 della Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM);

 

ritenuto che il reclamo è accolto e non si giustifica il carico di tassa di giustizia e spese;

 

 

visti gli art. 393 e segg. CPP e 14b cpv. 2 e 3 LEPM, ed ogni altra norma applicabile;

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il reclamo è accolto.

 

                                   §.   Di conseguenza la richiesta di RE 1 sarà evasa direttamente dalla Pretura penale.

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

                                   4.   Intimazione:

 

 

 

 

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera