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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 2/4.02.2016 presentato da
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RE 1
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contro |
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la decisione 27.01.2016 della Sezione della circolazione, Servizio multe, Camorino, mediante la quale ha confermato l’ordine d’esecuzione della pena detentiva sostitutiva di 5 giorni d’arresto (rif. __________); |
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con decreto d’accusa del 23.01.2015 (DA __________) la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, ha proposto la condanna di RE 1 al pagamento di una multa di CHF 430.--, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 5 giorni, per aver egli contravvenuto a delle norme della circolazione stradale.
Contro tale proposta RE 1 non ha interposto formale opposizione scritta ex art. 354 CPP, così che il decreto d’accusa è diventato sentenza passata in giudicato.
b. In data 17.06.2015 la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, in accoglimento dell’istanza presentata da RE 1 − avendo constatato nel reclamante una effettiva “situazione di particolare disagio finanziario e che il pagamento della multa lo porrebbe in una situazione di grave angustia finanziaria” − ha commutato la multa di CHF 430.--, di cui al succitato decreto, in 20 ore di lavoro di utilità pubblica, ritenuto che il riscatto della multa con il lavoro di utilità pubblica avverrebbe, di regola, in ragione di 4 ore per ogni importo di CHF 100.-- di multa insoluta. Nel contempo la stessa autorità ha precisato che “in caso di fallimento del lavoro di utilità pubblica è ordinata sin da ora l’esecuzione della pena detentiva sostitutiva di 5 giorni d’arresto” (decreto di commutazione della multa in pena sostitutiva n. 26 del 17.06.2015).
Infine nella medesima decisione, emanata nella forma della decisione indipendente successiva ex art. 363 cpv. 2 CPP, l’autorità ha indicato la facoltà di interporre reclamo a questa Corte nel termine di 10 giorni dalla notificazione.
c. In data 18.08.2015 RE 1 ha iniziato a svolgere il lavoro di utilità pubblica assegnatogli, che ha però subito interrotto a partire dal giorno successivo, senza più riprenderlo.
d. Constatato il fallimento del lavoro di utilità pubblica in base alla comunicazione del 16.11.2015 dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, la Sezione della circolazione, Servizio multe, in data 27.01.2016 ha confermato l’ordine d’esecuzione della pena detentiva sostitutiva di 5 giorni d’arresto, richiamato il decreto di commutazione n. 26 del 17.06.2015.
In calce a tale scritto l’autorità in questione ha segnalato che lo stesso aveva valore di decisione formale, così che contro quest’ultima era data la facoltà di interporre reclamo a questa Corte nel termine di 10 giorni dalla notificazione.
e. Con reclamo 2/4.02.2016 RE 1 insorge contro la suddetta decisione, sostenendo in buona sostanza di non aver potuto completare il periodo del lavoro di utilità pubblica dapprima per asseriti problemi di salute e nel seguito per non essere riuscito a mettersi in contatto con l’operatrice dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa. Quindi ha sostenuto di aver nel frattempo iniziato un apprendistato a tempo pieno, per il quale egli si impegnerebbe “incondizionatamente a livello lavorativo e scolastico, senza pensare ad altro”. Pertanto, pur riconoscendo la sua mancanza di responsabilità e di aver agito erroneamente, asserisce che, qualora fosse confermata la pena sostitutiva di 5 giorni d’arresto “non solo potrei pregiudicarmi il futuro formativo e lavorativo, ma sarei anche licenziato immediatamente”, ciò che alla sua età “potrebbe avere conseguenze irreversibili”. Chiede di conseguenza “di rivedere la causa, di trovare insieme una soluzione alternativa per scontare la mia pena in modo da non pregiudicare la mia attuale tranquillità formativa ed il mio futuro lavorativo” (reclamo 2/4.02.2016, p. 2).
in diritto
1. 1.1.
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal Codice o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP) per iscritto entro 10 giorni, con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
La persona o l’autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP − M. MINI, art. 391 CPP n. 2; sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1.).
1.2.
La Confederazione e i Cantoni possono affidare il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni ad autorità amministrative (art. 17 cpv. 1 CPP).
I Cantoni, per quanto non di competenza della Confederazione, sono incaricati di eseguire la legge federale sulla circolazione stradale. Essi prendono le misure necessarie a tale scopo e designano le autorità cantonali competenti (art. 106 cpv. 2 LCStr, RS 741.01).
Giusta l’art. 7 della Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24.09.1985 (LaLCStr, RL 7.4.2.1) il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente ad applicare le sanzioni penali previste dalla legislazione federale in materia di circolazione, da giudicare secondo la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.
La Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, è l’autorità competente ad istruire e decidere le contravvenzioni e le denunce previste, tra l’altro, in materia di circolazione, salvo nei casi di competenza delle autorità giudiziarie [art. 4 lit. f del Regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 2.03.1999 (RLaLCStr), RL 7.4.2.1.1].
1.3.
La decisione impugnata è stata emanata dalla Sezione della circolazione, Servizio multe − servizio facente parte dell’Ufficio giuridico −, in veste di autorità penale delle contravvenzioni ex art. 20 cpv. 1 lit. b e 393 cpv. 1 lit. a CPP.
La stessa, datata 27.01.2016, è stata intimata per posta con un invio non raccomandato, per cui non è possibile determinare con certezza il giorno della consegna al reclamante. Di conseguenza la tempestività dell’impugnativa dovrebbe essere ammessa in ogni caso in mancanza di prova contraria.
Ad ogni modo il reclamo, consegnato alla Posta in data 2.02.2016 (secondo il timbro postale), è stato interposto nel termine di 10 giorni dalla data di emanazione della decisione impugnata, e quindi lo è certamente stato anche dalla data della notificazione della stessa.
In tali condizioni il reclamo è tempestivo e proponibile e le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE 1, destinatario della decisione impugnata, è pacificamente legittimato a reclamare, avendo, conformemente all’art. 382 cpv. 1 CPP, un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione che conferma l’ordine d’esecuzione della pena detentiva sostitutiva di 5 giorni.
Considerato tutto quanto precede, il reclamo è ricevibile in ordine.
2. 2.1.
Dopo l’entrata in vigore il 1.01.2007 della revisione della parte generale del Codice penale, conformemente all’art. 103 CP, la multa è in linea generale la sanzione prevista per le contravvenzioni, ritenuto che la pena dell’arresto è stata abolita (BSK Strafrecht I − S. HEIMGARTNER, 3a. ed., art. 106 CP n. 1).
L’art. 106 cpv. 2 CP stabilisce che il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva sostitutiva, da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi, in caso di mancato pagamento della multa per colpa dell’autore.
In altre parole già nella decisione, nell’ambito della determinazione della multa, il giudice deve sempre prevedere una pena detentiva sostitutiva per il caso in cui il condannato non può pagare la multa per sua colpa. Tale obbligo è stato introdotto nella legge dal Consiglio nazionale, che adottando un sistema di commutazione automatico, intendeva evitare un nuovo giudizio da parte del giudice, onde sgravare i tribunali (C. TRENKEL, Die gemeinnützige Arbeit und Hinweise zur Umwandlung von Strafen nach den Bestimmungen des StGB in der Fassung vom 13. Dezember 2002, in: F. BÄNZIGER/A. HUBSCHMID/J. SOLLBERGER, Zur Revision des Allgemeinen Teils des Schweizerischen Strafrechts und zum neuen materiellen Jugendstrafrecht, 2. ed., 2006, p. 163-164).
L’art. 106 cpv. 5 CP dispone inoltre che per l’esazione e la commutazione (della multa) si applicano per analogia gli art. 35 e 36 cpv. 2-5 CP.
Di conseguenza in analogia con il sistema di esazione previsto per la pena pecuniaria (art. 35 CP), anche in caso di esazione della multa l’autorità d’esecuzione dovrà dapprima fissare al condannato un termine (da uno a dodici mesi) per il pagamento (art. 35 cpv. 1 CP) e, in caso di mancato pagamento nei termini fissati, ordinare l’esecuzione forzata qualora tale provvedimento appaia efficace (art. 35 cpv. 3 CP).
Se la pena pecuniaria − e in analogia anche la multa − non viene pagata nei termini stabiliti e se nemmeno dalla procedura esecutiva ne deriva un risultato, nel caso normale previsto al cpv. 1 dell’art. 36 CP, la pena pecuniaria, rispettivamente la multa, è commutata in pena detentiva sostitutiva senza un’ulteriore decisione giudiziaria. In particolare l’autorità d’esecuzione deve constatare che al posto della pena pecuniaria, rispettivamente la multa, è subentrata la pena detentiva sostitutiva (C. TRENKEL, Die gemeinnützige Arbeit und Hinweise zur Umwandlung von Strafen nach den Bestimmungen des StGB in der Fassung vom 13. Dezember 2002, op. cit., p. 158; BSK Strafrecht I − A. DOLGE, op. cit., art. 36 CP n.8).
Quale eccezione a quanto sopra, l’art. 36 cpv. 2 CP esige che sia il giudice a commutare una pena pecuniaria − e per analogia anche una multa − in pena detentiva sostitutiva, allorquando la pena pecuniaria, rispettivamente la multa, è stata pronunciata da un’autorità amministrativa in un procedimento amministrativo. Per questo motivo la commutazione a priori ed automatica di pene pecuniarie o multe pronunciate da autorità amministrative è esclusa. Lo stesso regime era del resto istituito già dal previgente art. 49 vCP (in vigore sino al 31.12.2006), che attribuiva al giudice la competenza per la commutazione della multa non pagata in arresto (Y. JEANNERET, Les peines selon le nouveau Code pénal, in: Partie générale du Code pénal, 2007, p. 35 ss, p. 50).
Il cpv. 3 dell’art. 36 CP stabilisce inoltre che se il condannato non può pagare la pena pecuniaria − rispettivamente per analogia la multa − perché, senza sua colpa, le condizioni determinanti per la commisurazione dell’aliquota giornaliera − risp. della multa − si sono notevolmente deteriorate dopo la sentenza, egli può chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva sostitutiva e proporre in sua vece, fra l’altro, l’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità (lit. c).
Se il giudice ordina un lavoro di pubblica utilità sono applicabili gli art. 37, 38 e 39 cpv. 2 CP (art. 36 cpv. 4 CP), ritenuto che per le contravvenzioni valgono le disposizioni speciali di cui all’art. 107 cpv. 1 e 2 CP.
Infine se il condannato, nonostante diffida, non presta il lavoro di pubblica utilità, la pena detentiva sostitutiva è eseguita (art. 36 cpv. 5 CP).
2.2.
Per tornare alla competenza dell’autorità a pronunciare una pena detentiva sostitutiva si ha, in definitiva, che la decisione di commutazione in pena detentiva sostitutiva di una pena pecuniaria, rispettivamente della multa, pronunciate da un’autorità amministrativa, conformemente all’art. 36 cpv. 2 CP, devono essere rese da un giudice, in quanto un’autorità amministrativa non può pronunciare condanne che privano una persona della sua libertà personale.
Ciò sgorga in particolare dagli art. 5 cpv. 1 lit. a, b e 6 CEDU, secondo cui una persona può essere privata della sua libertà unicamente se è detenuta regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente. È un tribunale ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo unicamente “un’organo dotato di un certo grado di indipendenza, in particolare rispetto al potere esecutivo” (Commentario breve alla CEDU − S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, art. 5 capitolo II n. 6, p. 118; BSK Strafrecht I − A. DOLGE, op. cit., art. 36 CP n. 9). Anche la nostra Alta Corte ha avuto modo di esprimersi chiaramente in questo senso. Il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 135 IV 170 consid. 4.3).
La Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, è per definizione un’autorità amministrativa e pertanto non è di principio competente per ordinare pene detentive.
Occorre a questo punto verificare se l’autorità amministrativa, in veste di autorità penale delle contravvenzioni, può ciononostante rendere delle decisioni giudiziarie conformi alle esigenze poste dalle norme penali e internazionali più sopra esposte.
3.
3.1.
L’art. 10 cpv. 1 lit. a LEPM conferisce al giudice dell’applicazione della pena − e, come visto, per l’art. 73 cpv. 1 LOG al giudice dei provvedimenti coercitivi − la competenza a sospendere, su istanza del condannato, l’esecuzione della pena detentiva sostitutiva della pena pecuniaria o della multa e decidere in sua vece, fra l’altro, sull’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità a tenore dell’art. 36 cpv. 3 CP, nei casi non contemplati dall’art. 363 cpv. 2 CPP.
Contro il giudizio del giudice dei provvedimenti coercitivi è data la facoltà di aggravarsi davanti alla Corte di appello e di revisione penale (CARP) come previsto dall’art. 12 cpv. 1 lit. a LEPM.
3.2.
L’art. 363 cpv. 2 CPP, che disciplina la procedura in caso di decisioni giudiziarie indipendenti successive, stabilisce che il pubblico ministero o l’autorità penale delle contravvenzioni che hanno pronunciato rispettivamente in procedura di decreto d’accusa o in procedura di decreto penale emanano anche le decisioni successive.
Costituiscono decisioni giudiziarie indipendenti successive ai sensi dell’art. 363 cpv. 2 CPP, quelle che modificano una precedente sentenza in materia di pene o di misure, come, fra l’altro, l’inflizione di una pena detentiva sostitutiva ex art. 36 CP e la commutazione di un lavoro di pubblica utilità in una pena pecuniaria o detentiva ex art. 39 CP (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, in FF 2006 p. 989 ss., p. 1200-1201; Commentario CPP − J. NOSEDA, art. 363 CPP n. 1).
Se le decisioni successive sono pronunciate in seguito a un decreto d’accusa o a un decreto penale, a norma dell’art. 363 cpv. 2 CPP la relativa competenza spetta al pubblico ministero o, rispettivamente, all’autorità penale delle contravvenzioni, che renderanno la loro decisione (successiva) sotto forma di decreto d’accusa o penale, contro cui è data opposizione (Messaggio citato, in FF 2006 p. 1201).
Il cpv. 3 dell’art. 363 CPP ribadisce che le norme del Capitolo 3 (art. 363 ss. CPP) disciplinano soltanto le decisioni successive che spettano ad un’autorità giudiziaria (Messaggio citato, in FF 2006 p. 1201).
3.3.
Per l’art. 357 cpv. 1 CPP le autorità amministrative istituite per il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni dispongono dei poteri del pubblico ministero. La procedura è retta per analogia dalle disposizioni concernenti il decreto d’accusa (art. 357 cpv. 2 CPP). Procedura quest’ultima disciplinata dagli art. 352 ss. CPP.
Il decreto di accusa può essere impugnato dall’imputato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero (art. 354 cpv. 1 lit. a CPP). Se non vi è valida opposizione, il decreto di accusa diviene sentenza passata in giudicato (art. 354 cpv. 3 CPP). In tal caso, il decreto d’accusa equivale ad una decisione giudiziaria di primo grado a cui è applicabile l’art. 437 CPP (BSK StPO I – F. RIKLIN, 2. ed., art. 354 CPP n. 18).
L’opposizione dell’imputato non deve necessariamente essere motivata (art. 354 cpv. 2 CPP).
Se è fatta opposizione il caso passa nuovamente nelle mani del pubblico ministero (Messaggio CPP – FF 2006 p. 989 ss., p. 1194; BSK StPO I – F. RIKLIN, op. cit., art. 355 CPP n. 1), che assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull’opposizione medesima (art. 355 cpv. 1 CPP) e decide se confermare il decreto di accusa, abbandonare il procedimento, emettere un nuovo decreto di accusa oppure promuovere l’accusa presso il tribunale di primo grado (art. 355 cpv. 3 CPP).
Se decide di confermare il decreto di accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale (art. 328 segg. CPP); in tal caso, il decreto di accusa è considerato atto di accusa (art. 356 cpv. 1 CPP).
Pertanto se la decisione di commutazione della multa non pagata in pena detentiva sostitutiva è pronunciata dall’autorità amministrativa – che ha emanato la decisione di multa (art. 363 cpv. 2 CPP e art. 8 cpv. 1 LPcontr) − nella forma del decreto d’accusa (art. 352 ss. CPP) −, l’imputato può interporvi opposizione, anche non motivata. In tal caso, se l’autorità amministrativa conferma il proprio decreto d’accusa, l’incarto viene trasmesso al tribunale di primo grado che statuisce in procedura ordinaria (art. 356 cpv. 1 CPP). Se invece l’imputato non interpone opposizione, il decreto d’accusa equivale ad una decisione giudiziaria (BSK Strafrecht I – A. DOLGE, op. cit., art. 36 CP n. 8).
La garanzia della pronuncia della decisione di commutazione da parte di un giudice richiesta dall’art. 36 cpv. 2 CP (rispettivamente di un tribunale competente ai sensi degli art. 5 cpv. 1 lit. a, b e 6 CEDU) è quindi data dalla forma della decisione successiva che deve essere quella del decreto d’accusa.
Tuttavia, anche la procedura del decreto d’accusa − in particolare in caso di mancata opposizione ad una proposta di condanna ad una pena detentiva − può ostare all’effettività delle garanzie procedurali sancite dagli art. 5 e 6 CEDU (M. DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung in: AISUF n. 316, 2012, p. 84), poiché in tal caso un’autorità non giudiziaria può condannare l’imputato ad una pena detentiva.
Ora, in generale, come ogni diritto fondamentale, anche il diritto ad essere giudicato da un tribunale non è assoluto. Unicamente il suo nucleo intangibile non può essere leso: l’accesso ad un tribunale deve essere garantito, ma questo non significa che debba essere immediato o incondizionato (S. ZIMMERLIN, Der Verzicht des Beschuldigten auf Verfahrensrechte im Strafprozess, in: ZStV n. 156, 2008, p. 174).
Anche l’imputato può rinunciare alle garanzie procedurali discendenti dagli art. 5 e 6 CEDU a determinate condizioni. L’accettazione della condanna proposta dal procuratore pubblico rispettivamente dall’autorità penale delle contravvenzioni mediante decreto d’accusa costituisce appunto una rinuncia alle garanzie procedurali fondamentali. Rinuncia che è conforme all’art. 5 CEDU unicamente se la fattispecie penale può essere sottoposta ad un tribunale di prima istanza con pieno potere di cognizione e se la facoltà di interporre opposizione è garantita e può effettivamente essere esercitata liberamente ai sensi dell’art. 6 CEDU (M. DAPHINOFF, op. cit., p. 90; S. ZIMMERLIN, op. cit., p. 171 ss.).
Nel caso della procedura del decreto d’accusa, la facoltà di presentare opposizione contro la proposta di condanna emanata dal procuratore pubblico (art. 355 CPP) garantisce all’imputato il diritto di essere giudicato in procedura ordinaria (art. 328 ss. CPP) da un tribunale di primo grado con pieno potere di cognizione. In altre parole, grazie allo strumento dell’opposizione, l’imputato può scegliere se accettare la proposta di condanna del procuratore pubblico o se chiedere di essere giudicato mediante la procedura giudiziaria (ordinaria) che garantisce la tutela delle garanzie fondamentali: è quindi l’imputato che sceglie liberamente e senza pressioni di rinunciare ai suoi diritti procedurali. Simile rinuncia è compatibile con le garanzie fondamentali degli art. 5 e 6 CEDU (M. DAPHINOFF, op. cit., p. 84 ss.).
Le garanzie procedurali discendenti dagli art. 5 e 6 CEDU sono pertanto salvaguardate, anche in caso di mancata opposizione ad una proposta di condanna ad una pena detentiva da parte del pubblico ministero o dell’autorità penale delle contravvenzioni.
4. In esito a tutto quanto esposto sopra si ha che in concreto la decisione qui impugnata è stata emanata dall’autorità competente (la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico), poiché conformemente all’art. 363 cpv. 2 CPP, essa può rendere le decisioni giudiziarie indipendenti successive, fra cui − come visto − l’inflizione di una pena detentiva sostituiva ex art. 36 cpv. 2 CP i.c.c. l’art. 106 cpv. 5 CP, la decisione di modificazione posteriore della pena ex art. 36 cpv. 3 CP i.c.c. l’art. 106 cpv. 5 CP nonché la decisione di commutazione di un lavoro di pubblica utilità in una pena pecuniaria o detentiva ex art. 39 CP.
La decisione qui impugnata è tuttavia stata resa nella forma sbagliata. La stessa avrebbe dovuto essere emanata nella forma del decreto d’accusa, con facoltà di opposizione, conformemente agli art. 354 ss. CPP.
La decisione impugnata emanata invece nella forma della decisione con facoltà di reclamo, ha per conseguenza la pronuncia della privazione della libertà da parte della Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, che − come visto − in quanto autorità amministrativa, è incompetente a decidere in merito alla privazione della libertà personale in applicazione dell’art. 36 cpv. 2 CP e del diritto internazionale (art. 5 cifra 1 lit. a e 6 CEDU).
Ne segue che il vizio di forma, rilevato in questa sede, è particolarmente grave e comporta la nullità della decisione impugnata (DTF 132 II 342 consid. 2.1., e riferimenti), a prescindere dalle censure sollevate dal reclamante nel suo gravame.
Di conseguenza, accertata la nullità della decisione impugnata, gli atti sono ritornati alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, affinché, si pronunci sulla pena detentiva sostitutiva mediante l’emanazione di un decreto d’accusa ai sensi degli art. 352 ss. CPP, impugnabile mediante opposizione ex art. 354 CPP.
5. Occorre in questa sede ancora osservare che la decisione 17.06.2015 (precedente quella qui impugnata) della Sezione della circolazione, Ufficio giuridico − con cui è stato concesso al reclamante (nella forma della decisione con facoltà di reclamo) di scontare la pena inflittagli (multa di CHF 430.--) mediante un lavoro di pubblica utilità di 20 ore −, prevedeva nel contempo che “in caso di fallimento del lavoro di utilità pubblica è ordinata sin da ora l’esecuzione della pena detentiva sostitutiva di 5 giorni d’arresto” (decreto di commutazione della multa in pena sostitutiva n. 26 del 17.06.2015, p. 3).
Ora − aldilà che l’arresto quale pena detentiva di breve durata con la revisione della parte generale del CP entrata in vigore l’1.1.2007 è stato abolito −, questa commutazione, a priori ed automatica, in caso di fallimento del lavoro di pubblica utilità, per quanto visto ai considerandi che precedono, non è conforme alle norme penali e internazionali applicabili.
6. A titolo abbondanziale si segnala che l’art. 36 cpv. 1 terza frase CP consacra il principio secondo cui il pagamento ulteriore della pena pecuniaria − rispettivamente della multa − è sempre possibile, fintanto che la pena non è stata completamente espiata nella forma della pena detentiva sostitutiva. In altre parole, anche quando la decisione di commutazione è già stata presa e, se del caso, quando l’esecuzione della pena detentiva sostitutiva è iniziata, un pagamento totale o parziale del saldo della pena pecuniaria risp. della multa rimane sempre possibile (CR CP I − Y. JEANNERET, art. 36 CP n. 5). Alla stessa stregua l’autorità d’esecuzione deve tener conto dei giorni di lavoro di pubblica utilità effettivamente prestati e computarli sulla pena detentiva sostitutiva (BSK Strafrecht I − A. DOLGE, op. cit., art. 36 CP n. 43).
Inoltre il lavoro di pubblica utilità non deve servire soprattutto da sanzione per condannati disoccupati, ma per quelli con attività professionale. Di conseguenza esso viene prestato normalmente nel tempo libero, ossia la sera o il fine settimana. Il termine entro cui dev’essere prestato il lavoro di pubblica utilità (entro un anno per le contravvenzioni ex art. 107 cpv. 2 CP) deve tener conto di questa circostanza (Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare del 21.09.1998 in FF 1999 IV 1667 ss., p. 1712).
7. Il reclamo è accolto. È constatata la nullità della decisione qui impugnata, in quanto non emanata nella forma conforme alle norme penali e internazionali applicabili, esposte ai considerandi che precedono.
Gli atti sono trasmessi alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, per i suoi incombenti.
Si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese
Per questi motivi,
richiamati gli art. 35 ss., 39, 103 ss. CP, 5 e 6 CEDU, 106 LCStr, la LCStr, il RLaLCStr, 17, 20, 352 ss., 357, 363 ss., 379 ss., 393 ss. CPP, la LEPM, il REPM, la LPContr, ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è accolto.
§. È accertata la nullità della decisione di commutazione del lavoro di pubblica utilità in pena detentiva sostitutiva emanata il 27.01.2016 dalla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Servizio multe.
Gli atti sono ritornati alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, affinché proceda nei suoi incombenti, ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
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- ; - Dipartimento delle Istituzioni, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino; - Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella; - Ufficio dell’assistenza riabilitativa, Lugano.
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Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera