Incarto n.
60.2017.104

 

Lugano

15 maggio 2017/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 24/25.04.2017 presentato da

 

 

 

RE 1

patr. da: PR 1

 

 

contro

 

 

la decisione 11.04.2017 del giudice dei provvedimenti coercitivi, Maurizio Albisetti Bernasconi, sedente in materia di applicazione della pena, mediante la quale non gli ha concesso il beneficio della liberazione condizionale (inc. GPC __________);

 

 

preso atto che con scritti 26.04.2017 il procuratore pubblico Marisa Alfier risp. la Presidente della Corte delle assise criminali, Rosa Item, hanno comunicato di non avere osservazioni particolari da formulare, rimettendosi al giudizio di questa Corte;

 

richiamato lo scritto 27/28.04.2017 del giudice dei provvedimenti coercitivi, mediante il quale chiede la conferma della decisione impugnata, rimettendosi comunque al giudizio di questa Corte;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

 

in fatto

 

 

                                   a.   Con sentenza 29.10.2015 (passata in giudicato) la Corte delle assise criminali ha riconosciuto RE 1 colpevole di rapina e di tentata rapina, commesse in correità con altri cittadini lituani nel marzo 2014. Lo ha quindi condannato alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena totalmente aggiuntiva alla pena detentiva di 1 anno inflittagli in Spagna il 10.02.2015 (inc. TPC __________).

 

 

                                  b.   In data 2.02.2016 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, ha ordinato il collocamento iniziale di RE 1 in sezione chiusa, avendo valutato l’esistenza di un concreto rischio di fuga e di recidiva, stante la di lui cittadinanza straniera, l’assenza di legami con il nostro territorio, come pure le precedenti condanne (AI 1, inc. GPC __________).

 

                                         Ritenuti 72 giorni di carcere estradizionale, 40 giorni di detenzione preventiva e 192 giorni di esecuzione anticipata della pena, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha determinato i seguenti termini di espiazione, posto che la stessa ha preso avvio il 29.10.2015:

                                         1/3                                  28.02.2016

                                         1/2                                  28.09.2016

                                        2/3                                  28.04.2017

                                         Fine pena                     28.06.2018.

 

 

                                   c.   In data 16.03.2016 l’Ufficio della migrazione di Bellinzona ha intimato al qui reclamante la decisione di allontanamento dal nostro territorio.

                                         Contro di lui il 3.05.2016 è inoltre stato emanato un divieto d’entrata.

 

 

                                  d.   Nell’imminenza del raggiungimento dei 2/3 dell’espiazione della pena, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha avviato d’ufficio la procedura per la concessione o meno della liberazione condizionale, domandando i preavvisi alle autorità interessate (AI 2, inc. GPC __________).

 

 

                                   e.   Il 9.03.2017 l’Ufficio federale di giustizia ha emanato nei confronti di RE 1 un ordine di arresto ai fini di estradizione, su richiesta delle autorità penali olandesi, in quanto sospettato di aver commesso il 18.02.2014 con altri tre complici (immediatamente arrestati) una rapina ai danni di una gioielleria (AI 7, inc. GPC __________).

 

 

                                    f.   Preso atto dei preavvisi della Direzione delle strutture carcerarie (non sfavorevole nonostante le sanzioni disciplinari pronunciate e l’attitudine negativa tenuta sul posto di lavoro), del Servizio medico e di psichiatria delle strutture carcerarie (favorevole a determinate condizioni), e dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa (favorevole alla liberazione anticipata per la contestuale consegna del reclamante alle competenti autorità olandesi e prosecuzione della pena), come pure dopo aver sentito RE 1 in data 7.04.2017, il giudice dei provvedimenti coercitivi, con decisione 11.04.2017, ha rifiutato la concessione della liberazione condizionale.

 

                                         Il magistrato, riassunti brevemente i fatti e ricordate le norme e la giurisprudenza applicabili, ha evidenziato l’assenza di elementi atti a fondare una prognosi non sfavorevole circa il rischio di recidiva.

                                         Del reclamante ha quindi evidenziato il comportamento da lui tenuto in carcere non definibile come corretto, a fronte delle diverse sanzioni disciplinari inflittegli e dello scarso rendimento sul lavoro, che dimostrerebbero la di lui difficoltà a conformarsi alle regole. Pone altresì in evidenza la di lui forte recidiva, ritenuti i procedimenti penali subiti o ancora aperti all’estero. Rileva infine la pendente procedura di estradizione olandese.

                                         Elementi tutti questi che nell’insieme porterebbero a concludere per la presenza di un rischio di recidiva concreto, contro cui i provvedimenti di allontanamento e di divieto d’entrata a carico di RE 1 sarebbero poco efficaci.

 

 

                                  g.   Con esposto 24/25.04.2017 RE 1, per il tramite del proprio patrocinatore, insorge contro la suddetta decisione.

                                         Egli postula la concessione della liberazione condizionale a far tempo dal 28.04.2017, contestando l’esistenza di un concreto rischio di recidiva. Formula in particolare una prognosi non sfavorevole, stante che: i preavvisi della Direzione del carcere e dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa sarebbero sostanzialmente favorevoli; il divieto d’entrata (con sanzione penale in caso di violazione) e l’allontanamento emessi nei suoi confronti così come l’espiazione del terzo di pena residuo avrebbero un effetto deterrente circa il rischio che egli torni in Svizzera per delinquere; la prevista estradizione verso l’Olanda (in stato di privazione della libertà) renderebbe impossibile atti di recidiva nel nostro paese; l’eventuale condanna da parte delle autorità olandesi comporterebbe la pronuncia di una pena aggiuntiva a quella resa dalla Corte delle assise criminali; infine ritiene che prima del giudizio olandese “rimane impossibile determinarsi sul pericolo di recidiva eventuale nell’ottica svizzera e sulla conseguente liberazione condizionale, perché gli elementi di valutazione saranno disponibili soltanto quando sarà stato emanato il giudizio evocato” (reclamo 24/25.04.2017, p. 2).

                                         Egli postula infine la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

 

 

in diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP, RL 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

                                         L'art. 10 cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.4.2010 (RL 4.2.1.1., nel seguito citata LEPM) conferisce al giudice dell'applicazione della pena − in Ticino il giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, a decidere la liberazione condizionale da una pena detentiva (lit. j).

                                         Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

 

Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1; 1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).

 

                                         1.2.

                                         Il gravame, inoltrato il 24/25.04.2017 alla Corte dei reclami penali (competente giusta l’art. 62 cpv. 2 LOG) contro la decisione 11.04.2017 del giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________) – notificata al reclamante il 12.04.2017 –, è tempestivo (art. 396 cpv. 1 i.c.c. art. 90 cpv. 1 e 2 CPP), oltre che proponibile giusta l’art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM.

 

                                         Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

 

                                         RE 1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata, è legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annul-lamento o alla modifica del giudizio.

 

                                         Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         In generale, l'art. 86 cpv. 1 CP stabilisce che quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.

                                         L'autorità competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).

 

 

 

                                         2.2.

                                         La concessione della liberazione condizionale è dunque subordinata a tre condizioni: il detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria pena privativa della libertà (per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione della pena non deve opporvisi, infine non vi dev’essere il timore che egli commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 257, n. 4).

 

La liberazione condizionale è una modalità d'esecuzione della pena detentiva.

Non costituisce né un diritto, né un favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 consid. 1; StGB PK – S. TRECHSEL, art. 86 CP n. 2 e 12; CR CP I – A. KUHN, art. 86 CP n. 16).

Si tratta della quarta ed ultima fase del regime progressivo d'espiazione della condanna, prima della liberazione definitiva (DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 124 IV 193 consid. 4d; 119 IV 5 consid. 2; PRA 6/2000, p. 534). Abbrevia la durata effettivamente subita della pena privativa di libertà pronunciata dal giudice ed è sottoposta a condizione risolutoria, visto che il suo perdurare dipende in principio dalla buona condotta dell’interessato durante il periodo di prova (art. 86 CP; CR CP I – A. KUHN, art. 86 CP n. 2).

 

                                         La concessione della liberazione condizionale costituisce la regola e il suo rifiuto l’eccezione. Alla sua funzione specifica di reinserimento sociale, si contrappone il bisogno di proteggere la popolazione dal rischio di nuove infrazioni, al quale deve essere accordato maggiore peso quanto più sono importanti i beni giuridici messi in pericolo (decisione TF 6B_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.; DTF 133 IV 201, consid. 2.3).

 

                                         2.3.

                                         Dal punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006): in tal senso si esprime il Messaggio del CF del 21.09.1998 (pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss, p. 1800-1802).

                                         Con l'art. 86 cpv. 1 CP, in vigore dall'1.01.2007, c'è stata tuttavia una modifica: se prima la liberazione era concessa al detenuto “se si può presumere ch'egli terrà buona condotta in libertà” (art. 38 cifra 1 vCP) con la nuova disposizione la liberazione va concessa se “non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti” (art. 86 cpv. 1 CP).

                                         Si passa in altre parole dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento futuro del detenuto a quella di una prognosi non sfavorevole (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.; 6B_900/2010 del 20.12.2010, consid. 1.; DTF 133 IV 201, consid. 2.2), ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non si arriva a formulare una prognosi certa.

                                         Per il resto la nuova normativa non si discosta nella sostanza dal diritto previgente, così che la giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la sua validità (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_428/2009 del 9.07.2009; DTF 133 IV 201, consid. 2.2.).

 

                                         2.4.

                                         La prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva, che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della commissione dei reati che sono alla base della condanna, nonché il grado del suo eventuale ravvedimento, oltre al suo eventuale miglioramento, così come le condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua liberazione (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.; 6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.; 6B_206/2011 del 5.07.2011, consid. 1.4.; 6B_714/2010 del 4.01.2011 consid. 2.4. e 6B_428/2009 del 9.07.2009 consid. 1.1.; DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 3; BSK Strafrecht I − C. KOLLER, 3a. ed., art. 86 CP n. 6).

                                         La natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro comportamento (DTF 124 IV 193 consid. 3).

                                         Infatti per determinare se è possibile correre il rischio di recidiva, che implica qualunque liberazione che sia condizionale o definitiva, bisogna non soltanto considerare il grado di probabilità che un nuovo reato venga commesso, bensì anche l’importanza del bene che verrebbe minacciato. Pertanto, il rischio di recidiva che si può ammettere nel caso in cui l’autore ha leso la vita o l’integrità personale delle sue vittime, è minore rispetto al caso in cui egli ha perpetrato ad esempio reati contro il patrimonio (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.).

                                         Di fronte a pene privative della libertà di durata limitata, va esaminata la pericolosità dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente accompagnata dall’assistenza riabilitativa e da regole di condotta, non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa della pena (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; DTF 124 IV 193 consid. 4).

 

                                         2.5.

                                         Per quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà (DTF 119 IV 5 consid. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi alla revisione della parte generale del CP entrata in vigore l’1.01.2007, si ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione condizionale è rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della liberazione, circa la possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti (cfr. Messaggio del CF del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1801).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Nel presente caso, è pacificamente adempiuta la prima condizione, in quanto il 28.04.2017 RE 1 ha raggiunto i 2/3 della pena da scontare.

 

                                         3.2.

                                         Con riguardo alla condotta tenuta da RE 1 in espiazione di pena, pur non avendo egli gravemente ostacolato la disciplina carceraria tanto da giustificare già per questo il rifiuto della liberazione condizionale , il suo comportamento non è stato di una irreprensibilità tale, da non tenerne conto nemmeno nel contesto dell’esame della prognosi per la concessione di detto beneficio.

                                         Dagli atti risulta infatti che, incarcerato il 12.03.2015, sull’arco di 7 mesi egli ha subito 5 procedimenti disciplinari, a seguito dei quali si è visto infliggere 4 multe (dell’ordine a partire da qualche decina a qualche centinaio di franchi) per rifiuto d’ordine, imbrattamento delle pareti della cella, consumo di alcool, comportamento inadeguato, ed un’ammonizione scritta per possesso di materiale non autorizzato.

                                         Circa la di lui attività lavorativa prestata in carcere dal 29.11.2016, la Direzione delle Strutture carcerarie ha valutato nel reclamante un rendimento scarso e il 18.08.2016 egli è altresì stato richiamato per un’assenza ingiustificata dal laboratorio a cui era stato assegnato. Nel marzo 2016 egli è stato allontanato dal corso di inglese, in quanto ritenuto un elemento di disturbo in classe e poco propenso a seguire le lezioni (AI 3, inc. GPC __________).

 

                                         3.3.

                                         3.3.1.

                                         Per quanto attiene alla prognosi, questa Corte come si vedrà nei considerandi che seguono non può che confermare l’assenza di elementi a favore di una prognosi non sfavorevole circa il pericolo di recidiva, come rettamente valutato dal giudice dei provvedimenti coercitivi nel giudizio qui impugnato.

 

                                         3.3.2.

                                         La Direzione delle strutture carcerarie, con scritto 15.02.2017, malgrado le sopra descritte sanzioni disciplinari e l’attitudine negativa tenuta sul posto di lavoro, ha espresso un preavviso non sfavorevole, tenuto conto, dal profilo comportamentale, a suo parere, di un miglioramento nel comportamento di RE 1 rilevato negli ultimi mesi, in particolare per quanto concerne una maggiore osservanza delle regole in generale (AI 3, inc. GPC __________).

                                         Il dr. __________ del Servizio medico e psichiatrico delle Strutture carcerarie ha formulato un preavviso favorevole alla liberazione condizionale “a condizione che il detenuto continui con il trattamento dopo l’eventuale scarcerazione”. Infatti, come rapportato dal medico, il reclamante ha richiesto un trattamento psichiatrico/psicoterapeutico per una crescente tensione, nervosismo, irrequietezza e insonnia. Gli approfondimenti diagnostici hanno evidenziato “una patologia caratteriale e un’impronta instabile con alcuni aspetti ipomaniacali e difficoltà di controllo degli impulsi, contaminati con abbondante abuso di sostanze psicoattive illecite” (preavviso 28.02.2017, AI 5 inc. GPC __________). Da qui un trattamento psicostabilizzatore che, secondo lo specialista, dovrebbe essere mantenuto per almeno 3-5 anni.

                                         Infine l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, il 16.03.2017, ha dichiarato di astenersi dall’esprimere una prognosi, visti: la di lui recidiva, le difficoltà avute in carcere (legate al suo comportamento e all’impegno e costanza in ambito lavorativo), i miglioramenti avuti negli ultimi mesi di detenzione e l’estradizione in Olanda, dopo la sua liberazione dalla pena ticinese. Ciò “tanto più che l’interessato dovrà completare il suo processo di cambiamento e progettare il suo reinserimento definitivo in Lituania durante la detenzione che lo attende in Olanda” (preavviso 16.03.2017, p. 2, AI 6, inc. GPC __________).

                                         Ciononostante tale autorità ha in conclusione proposto “una liberazione anticipata e contestuale consegna alle competenti Autorità olandesi e prosecuzione della pena”, in considerazione del fatto “che l’interessato dovrà proseguire in esecuzione pena in un istituto olandese e che, in queste circostanze la permanenza in Ticino non ha possibilità di adempiere al mandato dell’art. 75 CP, in particolare migliorare il comportamento del detenuto ai fini del suo inserimento sociale” (preavviso 16.03.2017, AI 6, inc. GPC __________).

 

                                         3.3.3.

                                         Dagli atti emerge che RE 1 è nato e cresciuto, insieme ai suoi genitori, in Lituania, dove ha frequentato le scuole dell’obbligo e nel seguito una scuola professionale per due anni per diventare costruttore. Il padre è attivo nel campo dell’edilizia.

                                         Nel 2004/2005, all’età di 17 anni, il reclamante ha lasciato il suo paese, dove vivono tuttora i suoi genitori e un fratello, per andare a lavorare in Danimarca, rimanendovi per alcuni anni. Nel 2011 ha fatto rientro in Lituania, e dove, a suo dire, è stato in carcere per 2 anni e 3 mesi a seguito di una condanna per rissa. Una volta uscito dal carcere, nel 2013, avrebbe iniziato un consumo importante di alcool, che ha pregiudicato la sua attività lavorativa, così che la sua situazione debitoria pregressa è andata peggiorando.

                                         Ha quindi viaggiato risiedendo in diversi paesi europei.

                                         Il 28.01.2014 è stato condannato in Germania per furto alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da Euro 15.-- ciascuna e il 10.02.2015 è stato condannato in Spagna alla prigione di 1 anno per rapina (ai danni di una gioielleria).

                                         In Olanda, come visto ai considerandi in fatto, è perseguito perché sospettato di aver commesso il 18.02.2014 con tre complici (arrestati) una rapina ai danni di una gioielleria. Egli in particolare avrebbe minacciato un’impiegata della gioielleria con un’arma, l’avrebbe afferrata alla gola, gettata al suolo e legata con nastro adesivo. A suo carico vi sarebbero delle immagini video e tracce di DNA sul berretto e i guanti abbandonati sulla scena del delitto. Per questi fatti, come visto più sopra, è stato emanato un ordine di arresto ai fini di estradizione.

                                         Risalgono invece al marzo 2014 la rapina risp. la tentata rapina commesse, in correità con terzi, nel __________ e per le quali RE 1 sta ora espiando la pena di 3 anni e 6 mesi pronunciata il 29.10.2015 dalla Corte delle assise criminali.

 

                                         A prescindere dalla procedura d’estradizione, il qui reclamante ha sostenuto che una volta riacquistata la libertà vorrebbe ritornare nel suo paese d’origine per lavorare insieme al padre nel campo dell’edilizia. Lavoro quest’ultimo, a suo dire, che sarebbe sufficiente a sostentarlo.

                                         In questa sede, tramite il suo patrocinatore, egli ha negato il pericolo di recidiva, valutato dal giudice dei provvedimenti coercitivi nel giudizio impugnato, evidenziando l’effetto dissuasivo espletato dal divieto d’entrata e dall’ordine di allontanamento dal nostro territorio emanato nei suoi confronti dalle nostre autorità. Inoltre ha sostenuto l’impossibilità di recidivare sul nostro paese a seguito della prevista estradizione verso l’Olanda.

 

                                         Ora, come visto più sopra, RE 1, alla soglia dei trentanni, porta su di sé un pesante passato penale, in cui ha già subito 4 condanne oltre ad essere pendente su di lui un ulteriore procedimento in Olanda (per rapina a mano armata), che lo hanno portato in carcere anche per periodi relativamente lunghi e pure in paesi al di fuori di quello in cui egli è cresciuto. Condanne ed espiazioni che non hanno avuto su di lui alcun effetto deterrente. Anzi, i tempi ristretti delle sue ricadute, per reati analoghi perpetrati facendo uso della forza e/o della minaccia, in correità con terzi e pure in paesi, come la Svizzera, a lui estranei, dimostrano piuttosto la sua pervicacia nel trovare i mezzi con cui sostentarsi nel delinquere, spostandosi facilmente in vari paesi d’Europa, anziché nello stabilirsi durevolmente per svolgere un’onesta attività lucrativa.

                                         Attitudine questa riscontrata ancora nel comportamento tenuto dal reclamante in carcere, laddove egli ha dimostrato scarso rendimento nel proprio lavoro e un richiamo per assenza ingiustificata, oltre ad essere stato sanzionato disciplinarmente in cinque occasioni, appalesando con ciò la sua difficoltà a sottoporsi alle regole del carcere.

                                         In effetti, come rilevato dal Servizio medico e psichiatrico delle Strutture carcerarie, dal profilo caratteriale, il reclamante presenta un’impronta instabile e difficoltà di controllo degli impulsi, contaminati con abbondante abuso di sostanze psicoattive illecite, che richiedono un trattamento psicostabilizzatore da mantenere anche nei prossimi anni.

 

                                         In tale situazione il divieto d’entrata e l’ordine di allontanamento emanati dalle nostre autorità, così come la prospettiva dell’espiazione del residuo di pena e il procedimento di estradizione, non risultano essere misure sufficienti a scongiurare l’alto e concreto rischio di recidiva.

                                         Anche il suo (eventuale) rientro (a dipendenza della condanna o meno da parte delle autorità olandesi), al proprio paese d’origine in seno ai suoi genitori, non ridurrebbe tale pericolo, in quanto, senza un preciso piano d’aiuto finanziario e di inserimento sociale, egli verrebbe a trovarsi nelle medesime condizioni per cui egli è caduto nell’attività criminogena.

 

                                         Per tutto quanto visto, accertata l’esistenza di un concreto pericolo di recidiva che giustifica in concreto il rifiuto della concessione della liberazione condizionale, la decisione qui impugnata merita tutela mentre il reclamo ha da essere respinto.

 

 

                                   4.   4.1.

                                         Il reclamante, nel proprio gravame, ha chiesto di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, in relazione alla procedura davanti a questa Corte.

 

                                         4.2.

                                         Il diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio in ambito di esecuzione delle pene e delle misure, discendono dall’art. 2 LAG (applicabile sulla base della facoltà lasciata ai Cantoni dall’art. 439 cpv. 1 CPP) e dall'art. 29 cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura, se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo, ed al gratuito patrocinio, qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

 

                                         4.3.

                                         La procedura di liberazione condizionale è attivata non su istanza del detenuto, bensì d’ufficio, al sopraggiungere della scadenza dei 2/3 di pena e consta di vari dettagliati preavvisi prodotti dalle competenti autorità e dall’approfondito apprezzamento, tra l’altro, della condotta oggettivamente tenuta dal condannato nel corso della carcerazione.

                                         L’istanza che tende, oltre al beneficio della gratuità della procedura, anche all’ammissione al gratuito patrocinio, deve essere adeguatamente motivata e sostanziata.

                                         Trattandosi, nel caso della liberazione condizionale, di una procedura condotta d’ufficio, che pone delle condizioni precise nel rispetto dei diritti del detenuto, l’assistenza di un legale risulta necessaria solo in casi particolari, situazione questa non realizzata in concreto.

                                         Pur considerando che in discussione vi sia un periodo di detenzione di una certa importanza, l’esistenza di una prognosi non favorevole a fronte dell’importante passato penale del reclamante, rappresenta una situazione di partenza tale, per cui un esito positivo appare, d’acchito, sfavorevole.

                                         Di conseguenza in questa sede, non viene riconosciuto il beneficio del gratuito patrocinio.

                                         Considerata la particolare situazione personale ed economica del reclamante, e ritenuto che nella procedura di merito gli è stato riconosciuto un difensore d’ufficio (da cui si può ammettere l’assenza dei mezzi necessari), si prescinde dal prelevare in questa sede la tassa di giustizia e le spese.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 86 CP, 379 ss., 393 ss, 439 CPP, la LEPM, la LAG ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

 

 

                                   4.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   5.   Intimazione:

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera