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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 12.7.2017 presentato da
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RE 1, , |
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contro |
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i dispositivi n. 20.1. e 20.1.1. (tassazione note professionali) della sentenza 8.5.2017 della Corte delle assise criminali a carico, anche, di PI 1, __________ (inc. TPC 72.2017.54); |
richiamati gli scritti 13.7.2017 e 30.8.2017 (duplica) del procuratore pubblico Zaccaria Akbas – che, senza osservazioni, si è rimesso al giudizio della Corte –, 20/21.7.2017 e 8.9.2017 (duplica) del giudice Marco Villa, presidente della Corte delle assise criminali – che ha postulato la reiezione del gravame – e 28/29.8.2017 (replica) dell’avv. RE 1 – che si è confermato nelle sue allegazioni –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con giudizio 8.5.2017 la Corte delle assise criminali ha dichiarato e pronunciato, tra gli altri, PI 1 (in carcerazione preventiva dal 25.11.2016 al 17.1.2017, in anticipata esecuzione di pena dal 18.1.2017) autore colpevole di furto aggravato (in parte tentato), ripetuto danneggiamento (in parte qualificato) e ripetuta violazione di domicilio e lo ha condannato alla pena detentiva di ventotto mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, e all’espulsione dal territorio svizzero per la durata di dieci anni.
La Corte delle assise criminali ha approvato le note professionali 13.3.2017, 28.4.2017 e 8.5.2017 dell’avv. RE 1, difensore d’ufficio di PI 1, per la somma di CHF 6’455.00, di cui CHF 5'481.00 di onorario, CHF 584.00 di spese e trasferte e CHF 390.00 di esborsi (dispositivo n. 20.1.). Ha parimenti disposto che PI 1 fosse tenuto a rimborsare detto importo allo Stato del Cantone Ticino non appena le sue condizioni economiche glielo avrebbero permesso (dispositivo n. 20.1.1.).
La sentenza motivata è stata intimata in data 27.6.2017.
b. Con gravame 12.7.2017 l’avv. RE 1 – che l’11.5.2017, ricevuto il dispositivo del giudizio, aveva comunicato a questa Corte di presentare reclamo contro la quantificazione della retribuzione del difensore d’ufficio come ai dispositivi n. 20.1. e n. 20.1.1. – postula che le note professionali 13.3.2017, 28.4.2017 e 8.5.2017 siano approvate ai sensi dei considerandi e che i dispositivi n. 20.1. e n. 20.1.1. della sentenza 8.5.2017 siano modificati nel senso che viene riconosciuto l’importo di CHF 8'331.00.
Il reclamante rimprovera alla Corte della assise criminali di avere apprezzato la quantificazione delle prestazioni – che sarebbero state svolte a tutela dei diritti dell’imputato – in maniera totalmente arbitraria, procedendo a decurtazioni delle note senza sufficiente motivazione. L’avv. RE 1, ricordati il diritto applicabile e i principi relativi alla motivazione della decisione in tema di tassazione, elenca i punti della pronuncia che contesta, precisando le ragioni per le quali la sentenza non sarebbe sostenibile.
Delle ulteriori argomentazioni si dirà, se necessario, in seguito.
in diritto
1. Il difensore d’ufficio, in applicazione dell’art. 135 cpv. 3 lit. a CPP, può interporre reclamo in materia di retribuzione contro la decisione del pubblico ministero o del tribunale di primo grado.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
2. 2.1.
2.1.1.
Il pubblico ministero [se il procedimento non viene concluso dalla decisione di un tribunale (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, 2. ed., art. 135 CPP n. 9)] o l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione al termine del procedimento (art. 135 cpv. 2 CPP).
L’autorità giudicante deve pronunciarsi sulla retribuzione del difensore d’ufficio, di principio, nella sentenza di merito (giusta i combinati art. 81 cpv. 3 lit. a / cpv. 4 lit. b, 135 cpv. 2, 351 cpv. 1, 421 cpv. 1 e 422 cpv. 2 lit. a CPP) [decisioni TF 6B_824/2016 del 10.4.2017 consid. 2.2.1.; 6B_659/2016 del 6.3.2017 consid. 2.3.; 6B_460/2016 del 27.2.2017 consid. 2.3.; 6B_652/2014 del 10.12.2014 consid. 1.2.; 6B_211/2014 del 9.10.2014 consid. 1.1.; 6B_212/2014 del 9.10.2014 consid. 1.1.; 6B_985/2013 del 19.6.2014 consid. 1.1.; 6B_48/2013 del 13.6.2013 consid. 2.1.; DTF 143 IV 40 consid. 3.2.1.; 140 IV 213 consid. 1.1.; 139 IV 199 consid. 5.1.; decisione TPF BB.2016.350 del 25.1.2017 consid. 3.1.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12; ZK StPO – V. LIEBER, 2. ed., art. 135 CPP n. 10; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, 2. ed., art. 135 CPP n. 4].
2.1.2.
Il difensore d’ufficio – a differenza dell’imputato e del procuratore pubblico che, quali parti (art. 104 cpv. 1 CPP), impugnano la sentenza con appello anche per quanto riguarda l’indennità al difensore d’ufficio – contesta con reclamo il giudizio di merito inerente all’entità della retribuzione (art. 135 cpv. 3 lit. a CPP) [decisioni TF 6B_659/2016 del 6.3.2017 consid. 2.1.; 6B_460/2016 del 27.2.2017 consid. 2.1.; 6B_451/2016 dell’8.2.2017 consid. 2.1.; 6B_919/2015 dell’11.12.2015 consid. 4.; DTF 143 IV 40 consid. 3.2.2.; 140 IV 213 consid. 1.4.; 139 IV 199 consid. 5.2.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 16; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 135 CPP n. 5].
2.1.3.
Il termine per aggravarsi contro l’entità della retribuzione, stante lo specifico mezzo di ricorso, è disciplinato dall’art. 396 cpv. 1 CPP (decisioni TF 6B_659/2016 del 6.3.2017 consid. 2.1.; 6B_460/2016 del 27.2.2017 consid. 2.1.), secondo il quale i reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo. Il termine decorre dunque dalla notificazione della decisione motivata (art. 384 lit. b CPP) – che il difensore d’ufficio medesimo deve richiedere, entro dieci giorni dalla notificazione del dispositivo del giudizio, quale terzo giusta i combinati art. 105 cpv. 1 lit. f / cpv. 2 e 82 cpv. 2 lit. a CPP (decisioni TF 6B_659/2016 del 6.3.2017 consid. 2.1.; 6B_460/2016 del 27.2.2017 consid. 2.1.; 6B_451/2016 dell’8.2.2017 consid. 2.1./2.2.; DTF 143 IV 40 consid. 3.6.) – e non dalla consegna oppure dalla notificazione del dispositivo scritto (art. 384 lit. a CPP) [decisioni TF 6B_659/2016 del 6.3.2017 consid. 2.1./2.3.; 6B_460/2016 del 27.2.2017 consid. 2.1./2.3.; 6B_451/2016 dell’8.2.2017 consid. 2.1.; DTF 143 IV 40 consid. 3.4.].
2.2.
Il gravame, inoltrato il 12.7.2017 contro i dispositivi n. 20.1. e n. 20.1.1. della sentenza 8.5.2017, intimata motivata il 27.6.2017, della Corte delle assise criminali (che si è pronunciata in applicazione dei combinati art. 135 cpv. 2 e 81 cpv. 4 lit. b CPP) è tempestivo siccome presentato nel termine di dieci giorni (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP) dall’intimazione del giudizio di merito motivato, recapitato all’avv. RE 1 in data 3.7.2017.
Esso è anche proponibile secondo l’art. 135 cpv. 3 lit. a CPP.
L’avv. RE 1, designato difensore d’ufficio di PI 1 con decreto 13.12.2016 giusta gli art. 132 s. CPP, è legittimato a reclamare a’ sensi dell’art. 135 cpv. 3 lit. a CPP.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
L’impugnativa, in queste circostanze, è ricevibile in ordine.
3. 3.1.
Chi dirige il procedimento nella relativa fase procedurale (giusta l’art. 61 CPP) dispone (giusta l’art. 133 cpv. 1 CPP) una difesa d’ufficio se: a. in caso di difesa obbligatoria 1. nonostante ingiunzione, l’imputato non designa un difensore di fiducia; 2. il mandato è revocato al difensore di fiducia oppure questi lo rimette e l’imputato non designa un nuovo difensore entro il termine impartito; b. l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa si impone per tutelare i suoi interessi (art. 132 cpv. 1 CPP).
3.2.
Il decreto di nomina del difensore d’ufficio fonda un rapporto di diritto pubblico, a favore di una terza persona, tra la Confederazione rispettivamente il Cantone e il legale designato (decisioni TF 6B_824/2016 del 10.4.2017 consid. 18.3.1.; 6B_894/2015 del 13.1.2016 consid. 2.2.2.; 6B_919/2015 dell’11.12.2015 consid. 4.1.; 6B_325/2015 del 19.5.2015 consid. 2.1.; 6B_951/2013 del 27.3.2014 consid. 3.1.; DTF 141 IV 344 consid. 4.2.; 141 I 124 consid. 3.1.; 141 I 70 consid. 6.1.; 139 IV 261 consid. 2.2.1.; 131 I 217 consid. 2.4.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 132 CPP n. 1 / art. 135 CPP n. 1), sulla base del quale quest’ultimo – che non svolge un mandato privato, ma adempie un compito pubblico (decisioni TF 6B_824/2016 del 10.4.2017 consid. 18.3.1.; 6B_986/2015 del 23.8.2016 consid. 5.2.; 6B_919/2015 dell’11.12.2015 consid. 4.1.; 6B_856/2014 del 10.7.2015 consid. 2.1./2.4.; 6B_951/2013 del 27.3.2014 consid. 3.1.; DTF 141 IV 344 consid. 3.2./4.2.; 141 I 124 consid. 3.1./4.1.; 141 I 70 consid. 6.1.; 139 IV 261 consid. 2.2.1.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 132 CPP n. 1) – ha un credito di diritto pubblico nei confronti dello stato, che deriva dall’art. 29 cpv. 3 Cost., ad un indennizzo (decisioni TF 6B_824/2016 del 10.4.2017 consid. 18.3.1.; 6B_986/2015 del 23.8.2016 consid. 5.2.; 6B_894/2015 del 13.1.2016 consid. 2.2.2.; 6B_919/2015 dell’11.12.2015 consid. 4.1.; 6B_856/2014 del 10.7.2015 consid. 2.4.; 6B_325/2015 del 19.5.2015 consid. 2.1.; 6B_951/2013 del 27.3.2014 consid. 3.1.; DTF 141 IV 344 consid. 3.2./4.2.; 141 I 124 consid. 3.1.).
La designazione di un patrocinatore d’ufficio (prevista anche, tra l’altro, dall’art. 6 cifra 3 lit. c CEDU) discende invero dall’interesse pubblico (decisione TF 6B_856/2014 del 10.7.2015 consid. 2.4.): è un mezzo dello Stato per adempiere i suoi doveri finalizzati segnatamente a garantire un processo equo, ad attuare il principio della parità delle armi e ad assolvere il suo obbligo di assistenza (DTF 141 IV 344 consid. 4.2.). In applicazione dell’art. 12 lit. g della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati l’avvocato è di conseguenza tenuto ad assumere le difese d’ufficio e ad accettare i mandati di gratuito patrocinio del Cantone nel cui registro egli è iscritto (decisioni TF 6B_919/2015 dell’11.12.2015 consid. 5.3.; 6B_856/2014 del 10.7.2015 consid. 2.1.; DTF 141 IV 344 consid. 4.2.; 141 I 70 consid. 6.1.).
3.3.
3.3.1.
Il legale d’ufficio – che ha un incarico ben definito e delimitato, ovvero che ha il compito di assistere l’imputato nel procedimento penale e di difenderlo dalle imputazioni mosse a suo carico dalle autorità penali (decisione TF 6B_951/2013 del 27.3.2014 consid. 3.2.) – ha una pretesa costituzionale alla retribuzione soltanto per quanto necessario alla tutela dei diritti dell’imputato stesso.
Secondo questo parametro la pretesa si determina dal profilo qualitativo e quantitativo: possono essere indennizzate unicamente quelle prestazioni – necessarie e proporzionali – in nesso causale con/per la cura dei diritti dell’imputato nel procedimento a suo carico (decisioni TF 6B_824/2016 del 10.4.2017 consid. 18.3.1.; 6B_618/2015 del 16.12.2015 consid. 2.3.; DTF 141 I 124 consid. 3.1.; decisioni TPF BB.2017.97 del 21.8.2017 consid. 4.2.1.; BB.2017.60 del 18.7.2017 consid. 3.2.; BB.2016.249 del 31.8.2016 consid. 3.3.; BB.2016.58 del 26.8.2016 consid. 6.1.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 135 CPP n. 3/6; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 135 CPP n. 3).
Quale criterio per rispondere alla domanda inerente al dispendio necessario per una difesa corretta nel procedimento penale si fa riferimento ad un avvocato di esperienza, che dispone di solide conoscenze nell’ambito del diritto penale materiale e processuale e che può svolgere la difesa in modo mirato ed efficiente fin dall’inizio del procedimento (decisioni TF 6B_824/2016 del 10.4.2017 consid. 18.3.1.; 6B_264/2016 dell’8.6.2016 consid. 2.4.1.; decisione TPF BB.2016.58 del 26.8.2016 consid. 6.1.).
Per determinare il dispendio si deve tenere conto, segnatamente, della natura, dell’importanza, della complessità, delle difficoltà particolari in fatto e/o in diritto della causa, del tempo consacrato dal difensore allo studio e alla trattazione dell’incarto, del numero dei colloqui con l’imputato prima e/o dopo gli interrogatori, della partecipazione alle udienze e al processo, del tempo delle trasferte, delle visite indispensabili in carcere e del tempo necessario per la preparazione dell’arringa e del dibattimento (decisioni TPF BB.2016.369 del 12.7.2017 consid. 2.2.; BB.2016.249 del 31.8.2016 consid. 3.3.; BB.2016.58 del 26.8.2016 consid. 6.1.; BB.2016.14 del 28.7.2016 consid. 7.1.; DTF 141 IV 344 consid. 4.2.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 135 CPP n. 4).
Il legale deve esaminare ogni operazione che potrebbe essere utile per il suo cliente. Il difensore d’ufficio ha in effetti il medesimo dovere di diligenza di un avvocato di fiducia (DTF 141 IV 344 consid. 4.2.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 134 CPP n. 13): l’imputato difeso d’ufficio ha diritto ad un legale efficiente, esperto e dedicato alla tutela dei suoi interessi [art. 32 cpv. 2 Cost.] (decisioni TF 1B_192/2017 del 3.7.2017 consid. 3.1.; 1B_103/2017 del 27.4.2017 consid. 2.3.; 1B_259/2016 dell’11.1.2017 consid. 2.4.; 6B_172/2011 del 23.12.2011 consid. 1.3.1./1.3.2.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 132 CPP n. 1 / art. 134 CPP n. 12/13). Secondo l’art. 12 lit. a della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati l'avvocato deve esercitare la sua attività professionale con cura e diligenza. Sebbene legato allo Stato dal suddetto particolare rapporto, il difensore d’ufficio è del resto vincolato, entro i limiti della legge e delle norme deontologiche, unicamente agli interessi dell’imputato (art. 128 CPP): gli incombe di conseguenza, operando in completa indipendenza, di fronteggiare l’azione penale e di adoperarsi per ottenere il proscioglimento dell’imputato oppure una condanna la più clemente possibile per lui (DTF 141 IV 344 consid. 4.2.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 128 CPP n. 1/5; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 128 CPP n. 4/5; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 128 CPP n. 1).
Il difensore ha un ampio margine di apprezzamento sulla conduzione della difesa e sulla scelta della strategia di difesa (decisioni TF 6B_307/2016 del 17.6.2016 consid. 2.3.4.; 6B_172/2011 del 23.12.2011 consid. 1.3.2.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 134 CPP n. 15). Il rimprovero di avere effettuato operazioni superflue deve dunque essere mosso con riserbo (decisioni TPF BB.2016.58 del 26.8.2016 consid. 6.1.; BB.2016.14 del 28.7.2016 consid. 7.2.), proprio tenuto conto che il difensore deve avere un margine di manovra e deve poter svolgere il mandato a favore dell’imputato in maniera efficace (decisione TF 6B_618/2015 del 16.12.2015 consid. 2.3.; DTF 141 I 124 consid. 3.1.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 3).
Il difensore d’ufficio che trascurasse i suoi obblighi dovrebbe peraltro essere sostituito (art. 134 cpv. 2 CPP) [DTF 141 IV 344 consid. 4.2.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 134 CPP n. 11 ss.] e si esporrebbe ad un procedimento disciplinare.
L’intervento del giudice sulla nota professionale si giustifica di conseguenza soltanto qualora esista una sproporzione tra il valore delle operazioni effettuate e l’onorario (decisione TPF BB.2016.14 del 28.7.2016 consid. 7.2.). Il difensore d’ufficio, anche se gli si richiedono determinate prestazioni nel pubblico interesse, non deve prestare “Frondienste”, termine che si può tradurre con opere di volontariato (decisione TF 6B_919/2015 dell’11.12.2015 consid. 5.3.; DTF 141 I 124 consid. 4.2.). La rimunerazione dell’avvocato d’ufficio – che può essere inferiore a quella di un mandatario privato – deve pertanto essere equa (decisioni TF 6B_856/2014 del 10.7.2015 consid. 2.4.; DTF 141 I 124 consid. 3.2.; 139 IV 261 consid. 2.2.1.; 137 III 185 consid. 5.1.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 135 CPP n. 5). Per essere considerata equa, la remunerazione del legale non deve soltanto coprire le spese generali dell’avvocato, ma deve anche permettergli di ottenere un reddito modesto, che non sia unicamente simbolico (decisione TF 6B_856/2014 del 10.7.2015 consid. 2.4.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 135 CPP n. 5).
Non devono comunque essere indennizzate spese inutili, superflue e estranee al procedimento (decisione TF 6B_652/2014 del 10.12.2014 consid. 2.3.; decisione TPF BB.2016.14 del 28.7.2016 consid. 7.2.), di sostegno morale (decisioni TPF BB.2017.94 del 4.7.2017 consid. 4.1.; BB.2016.14 del 28.7.2016 consid. 7.2.; ma cfr. decisione TF 6B_951/2013 del 27.3.2014 consid. 3.2.) o inerenti all’attività di aggiornamento dei parenti del difeso (decisione TPF BB.2016.249 del 31.8.2016 consid. 4.2.).
3.3.2.
Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato.
Nel Canton Ticino si applica il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dall’1.1.2008 [art. 4 della legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG)].
Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e, ancora, per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).
Secondo l’art. 2 cpv. 1 Rtar all’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento.
L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora [art. 4 cpv. 1 Rtar (tariffa che l’Alta Corte ritiene corretta, quale minimo: decisioni TF 6B_856/2014 del 10.7.2015 consid. 2.4.; 6B_502/2013 del 3.10.2013 consid. 3.2.; DTF 141 I 124 consid. 3.2.; 139 IV 261 consid. 2.2.1.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 135 CPP n. 5)]. Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario del praticante legale è calcolato sulla base della tariffa di CHF 90.00/ora (art. 4 cpv. 3 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori orario di lavoro (tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora; l’onorario del praticante legale è stabilito in CHF 110.00/ora (art. 5a Rtar).
Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar) – norma che concretizza la giurisprudenza citata più sopra – secondo i quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità.
Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
3.4.
Il diritto di essere sentito a’ sensi degli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost. – garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame, riservato il caso in cui l’autorità di ricorso goda di pieno potere d’esame e davanti ad essa la parte sia reintegrata nell’esercizio dei diritti che le erano stati negati o se il rinvio all’autorità inferiore costituisca una mera formalità che cagiona un inutile allungamento della procedura, incompatibile con gli interessi della parte alla celerità del procedimento (decisione TF 6B_1251/2016 del 19.7.2017 consid. 3.1.; decisioni TPF BB.2017.94 del 4.7.2017 consid. 4.1.; BB.2016.263 del 3.10.2016 consid. 2.3.; BB.2016.14 del 28.7.2016 consid. 6.1.) – comprende, oltre al diritto di esprimersi prima che una decisione sia presa, di fornire prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di farsi rappresentare o assistere e di poter consultare gli atti, il diritto di ottenere una decisione motivata.
L’obbligo di motivazione (art. 80 cpv. 2 prima frase CPP) impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre pertanto l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un’istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 6B_20/2017 del 6.9.2017 consid. 3.1.1.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 80 CPP n. 2).
Principio che vale anche in materia di tassazione della nota professionale del difensore d’ufficio: tale obbligo comporta che l’autorità di tassazione, qualora decida sulla base di un elenco di spese presentato dal legale, indichi – se intende discostarsene – almeno brevemente i motivi per cui ritiene certe operazioni ingiustificate (decisioni TF 6B_1251/2016 del 19.7.2017 consid. 3.1.; 6B_329/2014 del 30.6.2014 consid. 2.2./2.4.; 6B_389/2013 del 26.11.2013 consid. 1.; 6B_502/2013 del 3.10.2013 consid. 3.4.; DTF 141 I 70 consid. 5.2.; decisioni TPF BB.2017.98 del 4.9.2017 consid. 2.1.; BB.2017.94 del 4.7.2017 consid. 4.1.; BB.2016.263 del 3.10.2016 consid. 2.3.; BB.2016.58 del 26.8.2016 consid. 5.1.; BB.2016.14 del 28.7.2016 consid. 6.1.).
4. 4.1.
La procedura dibattimentale di primo grado è disciplinata agli art. 328 ss. CPP, che regolamentano i compiti del giudice (rispettivamente, in determinati casi, di chi dirige il procedimento), tra cui quello di pronunciarsi con sentenza – al termine del procedimento penale, da condurre nel rispetto del principio di celerità (art. 5 CPP) [che anche le autorità giudicanti devono ossequiare (decisioni TF 6B_647/2017 del 10.8.2017 consid. 3.2.; 1B_103/2017 del 27.4.2017 consid. 3.2.)] – sulla colpevolezza dell’imputato, sulle sanzioni e sulle altre conseguenze (art. 351 cpv. 1 CPP).
Tra le “altre conseguenze” di cui all’art. 351 cpv. 1 in fine CPP rientra anche l’importo della retribuzione del difensore d’ufficio (art. 81 cpv. 3 lit. a / cpv. 4 lit. b, 135 cpv. 2, 421 cpv. 1 e 422 cpv. 2 lit. a CPP), che deve essere fissata al termine del procedimento penale nella sentenza di merito (cfr. consid. 2.1.1.).
Inoltre, il giudice, se deve motivare la sentenza, la notifica entro sessanta giorni, eccezionalmente entro novanta giorni, all’imputato e al pubblico ministero con la motivazione completa e alle altre parti soltanto con i punti concernenti le loro conclusioni (art. 84 cpv. 4 CPP). Si tratta di termini d’ordine, per cui la loro eventuale inosservanza non tocca la validità del giudizio (decisione TF 6B_782/2017 del 9.8.2017 consid. 6.); la loro inosservanza potrebbe comunque costituire indizio di una violazione del principio di celerità (decisioni TF 6B_870/2016 del 21.8.2017 consid. 4.1.; 6B_782/2017 del 9.8.2017 consid. 6.).
4.2.
4.2.1.
Il giudice deve esprimersi sulla retribuzione tenendo presente i compiti del difensore d’ufficio in relazione all’imputato stesso.
Si deve anzitutto ricordare che l’imputato ha diritto ad un procedimento leale, principio che deriva dall’obbligo delle autorità penali di trattare con equità tutti i partecipanti al procedimento (art. 3 cpv. 2 lit. c CPP). All’imputato deve dunque essere garantito il diritto ad una difesa effettiva (decisione TF 6B_172/2011 del 23.12.2011 consid. 1.3.1.; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 3 CPP n. 22), previsto peraltro dall’art. 6 cifra 3 lit. c CEDU.
Lo Stato ha quindi l’obbligo di assicurare una simile difesa, designando – qualora ne siano dati i presupposti (art. 132 CPP) – un difensore d’ufficio, obbligato ad assumere la difesa (art. 12 lit. g della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati).
Si deve poi aggiungere – come già anticipato (consid. 3.3.1.) – che il difensore d’ufficio, pur essendo nominato dalle autorità penali e adempiendo un compito di interesse pubblico, è vincolato unicamente agli interessi dell’imputato (art. 128 CPP), di modo che deve procedere con la medesima diligenza di un difensore di fiducia, svolgendo al meglio la difesa: deve perciò avere, pur senza dimenticare che le sue prestazioni devono essere necessarie e proporzionali, un margine di manovra per esaminare gli atti che potrebbero essere utili per il patrocinio dell’imputato.
Ne discende dunque – come esposto più sopra al considerando 3.3.1. – che la censura di avere effettuato operazioni superflue deve essere mossa al legale con cautela. In caso contrario, infatti, all’imputato potrebbe essere messa in pericolo rispettivamente non essere garantita una difesa effettiva, in violazione dei diritti medesimi dell’imputato, in ragione delle restrizioni che si potrebbe imporre il difensore per non vedersi poi rimproverato dal giudice di avere presentato una nota professionale non corretta. Al legale d’ufficio deve essere riconosciuto, in altre parole, un certo margine di apprezzamento nell’impostazione degli atti di difesa.
Il procuratore pubblico rispettivamente il giudice interverranno quindi sulla nota professionale soltanto qualora esista una sproporzione tra quanto esposto – con riferimento a onorario e spese – e le esigenze per garantire una difesa effettiva, tenuto presente – in ogni caso – il margine di apprezzamento del legale.
Si ricorda peraltro che giusta l’art. 3 cpv. 2 lit. a CPP le autorità penali si attengono al principio della buona fede, da cui discende il divieto di formalismo eccessivo, forma particolare del diniego di giustizia: esso è realizzato quando la rigorosa applicazione delle regole procedurali non è giustificata da alcun interesse degno di protezione, diviene fine a sé stessa, complica in maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale o l’accesso al tribunale (decisioni TF 6B_520/2016 del 18.5.2017 consid. 2.1.; 6B_901/2016 del 18.1.2017 consid. 3.2.1.; DTF 142 IV 299 consid. 1.3.2.; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 3 CPP n. 11).
4.2.2.
Questa Corte, nel giudizio inc. 60.2016.15 del 14.4.2016 (consid. 4.1.), aveva ritenuto che, per ragioni di economia procedurale, non dovevano essere esaminate le decurtazioni delle note professionali pari o inferiori a cinque minuti, per cui le prestazioni toccate dalle defalcazioni erano da riconoscere come esposte.
Questa scelta è confermata: decurtazioni di simile ristretta portata non possono essere il frutto di un corretto esercizio del potere di apprezzamento, proprio in considerazione della loro esiguità.
In senso analogo a questa Corte si era del resto già espresso anche il Consiglio di moderazione con decisione 1.7.2002 (pubblicata sul Bollettino dell’Ordine degli avvocati n. 24, mese di dicembre 2002, p. 38): “Certo, in regime di assistenza giudiziaria si richiede all’avvocato anche stringatezza. D’altro lato però il giudice della tassazione non deve defalcare a beneplacito. Se riduce la durata di una prestazione, deve anche motivare la sua scelta in modo che il Consiglio di moderazione possa seguire il suo ragionamento e valutare la legittimità della decurtazione. Ridurre sistematicamente (o quasi) i colloqui di 20, 100 anche (recte: 10 o anche) di 5 minuti solo perché il patrocinatore ha operato in regime di assistenza giudiziaria non è ammissibile”.
5. 5.1.
Con giudizio 8.5.2017 la Corte delle assise criminali ha approvato le note professionali di data 13.3.2017, 28.4.2017 e 8.5.2017 dell’avv. RE 1 per la somma di CHF 6'455.00, di cui CHF 5’481.00 a titolo di onorario, CHF 584.00 a titolo di spese e trasferte e CHF 390.00 a titolo di esborsi (dispositivo n. 20.1.).
5.2.
Il reclamante postula che le note professionali 13.3.2017, 28.4.2017 e 8.5.2017 siano approvate secondo i considerandi e che i dispositivi n. 20.1. e n. 20.1.1. della sentenza 8.5.2017 siano modificati nel senso che sono riconosciuti CHF 8'331.00.
5.3.
5.3.1.
Ad eccezione delle poste di cui si dirà successivamente, le prestazioni del legale che hanno subito decurtazioni pari oppure inferiori a cinque minuti sono riconosciute come esposte nelle relative note professionali, senza esame da parte di questa Corte.
Seguendo questo criterio, ai minuti già ammessi dalla Corte, si devono dunque aggiungere 40 min, di cui +5 per “tel a polizia” (13.12.2016) [punto 21.2.a) della sentenza 8.5.2017 (di seguito sentenza)], +2 per “l da pp” (20.12.2016) [punto 21.2.c) sentenza], +2 per “l da pp” (28.12.2016) [punto 21.2e) sentenza], +2 per “fax a pp” (10.1.2017) [punto 21.2.i) sentenza], +4 per “fax da pp” (10.1.2017) [punto 21.2.j) sentenza], +2 per “fax da pp” (11.1.2017) [punto 21.2.k) sentenza], +5 per “fax da direttore carcere” (24.1.2017) [punto 21.2.p) sentenza], +5 per “fax da direttore carcere” (26.1.2017) [punto 21.2.q) sentenza], +5 per ”l da Dr. __________” (30.1.2017) [punto 21.2.r) sentenza], +3 per “l da PP” (20.2.2017) [punto 21.2.s) sentenza], +5 per “l a PP per istanze probatorie” (13.3.2017) [punto 21.2.u) sentenza].
5.3.2.
Per quanto concerne le spese di trasferta è corretto, come ha reputato la Corte, utilizzare l’ “indicatore delle distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano, Locarno”, di modo da considerare le stesse distanze per tutti i legali d’ufficio [punto 21.1.a2) sentenza]. Secondo questo “indicatore” la distanza Lugano-Cadro-Lugano, luogo, quest’ultimo, dove ha sede l’ufficio legale dell’avv. RE 1 e dal quale si presume (per prassi) che origini la sua trasferta, è pari a 12 km (6 km/tratta), per cui a ragione la Corte ha ridotto le spese ritenendo una distanza di 12 km.
Al difensore d’ufficio deve essere retribuito anche il tempo di trasferta (decisione TPF BB.2015.47 del 16.12.2015 consid. 4.5.). Questa Corte (decisioni inc. 60.2014.26 del 2.6.2014 consid. 4.2.2.; inc. 60.2013.455 del 6.5.2014 consid. 3.5.; inc. 60.2011.204 del 5.7.2011 consid. 3.2.) ha riconosciuto il principio secondo cui, nella tassazione della nota per prestazioni riferite a trasferte, si deve considerare la situazione concreta in relazione alla praticabilità delle strade: il tempo di percorrenza delle vie di transito ticinesi dipende infatti molto dalla situazione del traffico, che muta in maniera importante a dipendenza del giorno (feriale o festivo) e del momento della giornata (mattina, pomeriggio o sera). Nell’esame dei tempi di percorrenza si deve tenere presente la situazione concreta, valutando la plausibilità della durata delle tratte e non operando una decurtazione standardizzata.
Il legale ha esposto diversi tempi di trasferta, dai 20 min ai 40 min a tratta per la distanza ufficio-Cadro (La Farera). La Corte ha riconosciuto 15 min/tratta [punto 21.1.a1) sentenza]. Ora, per tenere conto del traffico, appare corretto aumentare di 5 min a tratta il dispendio ammesso: è evidentemente un tempo medio, che equilibra i giorni di traffico con i giorni di meno traffico, quando la tratta può essere percorsa in un tempo inferiore. Per le trasferte del 16.12.2016, del 22.12.2016, del 2.1.2017, del 9.1.2017, del 13.1.2017, del 27.2.2017 e del 18.4.2017 si riconoscono quindi, oltre a quanto già ammesso, +70 min (sette trasferte).
5.3.3.
Per quanto riguarda l’onorario per gli interrogatori, il calcolo effettuato dalla Corte è troppo rigoroso: si deve infatti considerare che le formalità di entrata e di uscita dal carcere La Farera necessitano di un certo tempo, per cui deve essere riconosciuto anche il dispendio orario concernente il disbrigo di dette formalità, che può essere ipotizzato, per eccesso, in una quindicina di minuti (senza necessità di richiamare dalle Strutture carcerarie la lista delle entrate e delle uscite dal penitenziario La Farera).
Oltre a quanto accettato dalla Corte si riconosce il dispendio orario esposto non approvato per quanto rientri nei citati 15 min (se maggiore, si riconoscono 15 min). Si ammettono quindi +50 min, di cui +15 per l’audizione del 16.12.2016 [punto 21.2.b) sentenza], +15 per l’interrogatorio del 2.1.2017 [punto 21.2.f) sentenza], +15 per le audizioni del 9.1.2017 [punti 21.2.g) e h) sentenza], +5 per gli interrogatori del 13.1.2017 [punto 21.2.m) sentenza].
5.3.4.
A ragione la Corte ha riconosciuto 90 min per “colloquio con cliente” del 22.12.2016 [punto 21.2.d) sentenza], in luogo degli esposti 185 min. Ha ritenuto che PI 1 fosse sostanzialmente reo confesso in una fattispecie oltremodo semplice e per nulla complessa, per cui – pur tenuto conto della presenza dell’interprete – 90 min apparivano equi e proporzionati alla fattispecie. E’ in effetti ragionevole reputare che il primo colloquio serva al legale per farsi un’idea della persona dell’imputato e per cominciare a discutere delle accuse, segnatamente del modus operandi applicato, senza necessità di trattare nel dettaglio tutti i fatti oggetto di inchiesta. Si possono aggiungere +15 min per le formalità di entrata e di uscita dal carcere (consid. 5.3.3.).
5.3.5.
La posta “fax da PP” (17.1.2017) [punto 21.2.n) sentenza], pur trattandosi di semplice comunicazione, viene riconosciuta in 5 min, ovvero +3 min rispetto a quanto ammesso: al legale diligente è infatti richiesta una minima valutazione per determinare se il tenore dello scritto del magistrato inquirente sia corretto.
5.3.6.
La posta “l da pp” (19.1.2017) [punto 21.2.o) sentenza] viene ammessa in 5 min, ovvero +2 min rispetto a quanto approvato: anche in questo caso il legale diligente doveva esaminare se lo scritto fosse corretto, tanto più che si trattava di una decisione impugnabile con reclamo, come indicato nel decreto stesso.
5.3.7.
Per le prestazioni “chiusura dell’istruzione” (8.3.2017) [punto 21.2.t) sentenza] e “l a PP per istanze probatorie” (13.3.2017) [punto 21.1.u) sentenza] si possono riconoscere complessivamente 20 min (+12 rispetto a quanto ammesso dalla Corte): il legale diligente, oltre che verificare la correttezza della comunicazione, doveva esaminare e valutare eventuali prove da proporre.
5.3.8.
Al punto 21.1.b) sentenza la Corte ha indicato che alcuni scritti [del 10.1.2017 (AI 47), del 28.4.2017 (doc. TPC 34) e del 6.5.2017 (doc. TPC 39)] erano stati accompagnati da fogli di trasmissione, che – ricordato come in base alla vigente giurisprudenza non erano da rimunerare interventi oltre lo stretto necessario – erano totalmente inutili: il relativo onorario non poteva di conseguenza essere preso in considerazione nel computo del tempo necessario per la redazione delle lettere in questione.
La Corte delle assise criminali ha dunque dedotto 2 min per lo scritto 10.1.2017 [punto 21.2.i) sentenza]. Questa Corte ha riconosciuto 10 min per lo scritto in quanto tale, senza considerare la lettera accompagnatoria, effettivamente inutile (consid. 5.3.1.)
Per quanto concerne gli scritti del 28.4.2017 (doc. TPC 34) e del 6.5.2017 (doc. TPC 39) non si comprende se ed in che modo siano stati ammessi dalla Corte: la sentenza non sembra discuterne [a differenza dello scritto 10.1.2017 al punto 21.2.i)].
Si giustifica in ogni caso riconoscerli come esposti: +10 min per “l a trib per nota pre processo” e +5 min per “telefax a trib per spese traduzione”, rilevato che il dispendio orario ammesso è relativo soltanto agli scritti, non ai fogli accompagnatori, superflui.
5.3.9.
Per quanto concerne “lettura incarto” (6.5.2017) e “preparazione arringa” (7.5.2017), esposte per 350 min e riconosciute per 180 min [punto 21.4.a) sentenza], sono ammesse per 230 min (+50 min): il legale, anche se PI 1 era reo confesso, doveva – quale patrocinatore diligente, che doveva assicurare una difesa effettiva all’imputato, deferito davanti ad una Corte delle assise criminali – confrontarsi con gli atti e difendere, al meglio, il suo patrocinato, segnatamente per quanto riguardava i temi (aggravanti) della commissione dei reati per mestiere e in banda e la commisurazione della pena. Ciò che giustifica detto dispendio.
5.4.
In aggiunta alla somma ammessa nel giudizio 8.5.2017 dalla Corte [CHF 6'455.00, di cui CHF 5’481.00 a titolo di onorario, CHF 584.00 a titolo di spese e trasferte e CHF 390.00 a titolo di esborsi (dispositivo n. 20.1.)], si riconosce l’importo di CHF 771.00 di onorario [257 min a CHF 180.00/ora (40 min, consid. 5.3.1.; 70 min, consid. 5.3.2.; 50 min, consid. 5.3.3.; 15 min, consid. 5.3.4.; 3 min, consid. 5.3.5.; 2 min, consid. 5.3.6.; 12 min, consid. 5.3.7.; 15 min, consid. 5.3.8.; 50 min, consid. 5.3.9.)].
Le note 13.3.2017, 28.4.2017 e 8.5.2017 dell’avv. RE 1 sono approvate per CHF 7'226.00, di cui CHF 6'252.00 di onorario, CHF 584.00 di spese e trasferte e CHF 390.00 di esborsi.
6. Il gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al reclamante, parzialmente vincente, adeguate ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 135, 379 ss. e 393 ss. CPP e ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza:
§ Il dispositivo n. 20.1. della sentenza 8.5.2017 della Corte delle assise criminali (inc. TPC 72.2017.54) è riformato nel senso che:
Le note professionali del 13.3.2017, del 28.4.2017 e dell’8.5.2017 dell’avv. RE 1, __________, sono approvate per:
onorario CHF 6’252.00
spese e trasferte CHF 584.00
esborsi CHF 390.00
totale CHF 7'226.00
§§ Il dispositivo n. 20.1.1. della sentenza 8.5.2017 della Corte delle assise criminali (inc. TPC 72.2017.54) è riformato nel senso che:
PI 1 è tenuto a rimborsare allo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino l’importo di CHF 7'226.00 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà all’avv. RE 1, __________, CHF 800.-- (ottocento) a titolo di ripetibili.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera