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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 17.7.2017 presentato da
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avv. RE 1, , |
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contro |
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i dispositivi n. 19.3. e n. 19.3.1. (tassazione note professionali) della sentenza 5.5.2017 della Corte delle assise criminali emanata nei confronti, segnatamente, di PI 2, __________ (inc. TPC 72.2016.213 e 72.2017.35); |
richiamati gli scritti 25.7.2017 e 31.8/1.9.2017 (duplica) del procuratore pubblico Pamela Pedretti – che, senza osservazioni, si è rimesso al giudizio della Corte –, 28.7.2017 e 8.9.2017 (duplica) del giudice Marco Villa, presidente della Corte delle assise criminali – che, esposte le sue considerazioni, ha postulato la reiezione del gravame – e 28/29.8.2017 (replica) dell’avv. RE 1 – che si è confermato nelle sue allegazioni –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con giudizio 5.5.2017 la Corte delle assise criminali ha dichiarato e pronunciato, tra gli altri, PI 2 (in carcerazione preventiva dal 14.5.2016 al 28.9.2016, in anticipata esecuzione di pena dal 29.9.2016) autore colpevole di rapina e di atti preparatori punibili di rapina e lo ha condannato alla pena detentiva di trentadue mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa in ragione di venti mesi, con un periodo di prova di tre anni.
La Corte delle assise criminali ha approvato le note professionali 31.10.2016, 24.4.2017 e 3.5.2017 dell’avv. RE 1, difensore d’ufficio di PI 2, per la somma di CHF 25'727.30, di cui CHF 23'890.30 di onorario e CHF 1'837.00 di spese e trasferte (dispositivo n. 19.3.). La Corte di merito ha parimenti disposto che il condannato fosse tenuto a rimborsare detto importo allo Stato del Cantone Ticino non appena le sue condizioni economiche glielo consentivano (dispositivo n. 19.3.1.).
La sentenza motivata è stata intimata in data 28.6.2017.
b. Con gravame 17.7.2017 l’avv. RE 1 – che l’11.5.2017, ricevuto il dispositivo del giudizio, aveva comunicato a questa Corte di presentare reclamo contro la quantificazione della retribuzione del difensore d’ufficio come ai dispositivi n. 19.3. e n. 19.3.1. – postula che le note professionali 31.10.2016, 24.4.2017 e 3.5.2017 siano approvate ai sensi dei considerandi e quindi gli sia riconosciuto l’importo complessivo di CHF 36’826.27.
Il reclamante rimprovera alla Corte della assise criminali di avere apprezzato la quantificazione delle prestazioni – che sarebbero state svolte a tutela dei diritti dell’imputato – in maniera totalmente arbitraria, procedendo a decurtazioni delle note senza sufficiente motivazione. L’avv. RE 1, ricordati il diritto applicabile e i principi relativi alla motivazione della decisione in tema di tassazione, elenca i punti della pronuncia che contesta, precisando le ragioni per le quali la sentenza non sarebbe sostenibile.
Delle ulteriori argomentazioni si dirà, se necessario, in seguito.
in diritto
1. Il difensore d’ufficio, in applicazione dell’art. 135 cpv. 3 lit. a CPP, può interporre reclamo in materia di retribuzione contro la decisione del pubblico ministero o del tribunale di primo grado.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
2. 2.1.
2.1.1.
Il pubblico ministero [se il procedimento non viene concluso dalla decisione di un tribunale (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, 2. ed., art. 135 CPP n. 9)] o l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione al termine del procedimento (art. 135 cpv. 2 CPP).
L’autorità giudicante deve pronunciarsi sulla retribuzione del difensore d’ufficio, di principio, nella sentenza di merito (giusta i combinati art. 81 cpv. 3 lit. a / cpv. 4 lit. b, 135 cpv. 2, 351 cpv. 1, 421 cpv. 1 e 422 cpv. 2 lit. a CPP) [decisioni TF 6B_824/2016 del 10.4.2017 consid. 2.2.1.; 6B_659/2016 del 6.3.2017 consid. 2.3.; 6B_460/2016 del 27.2.2017 consid. 2.3.; 6B_652/2014 del 10.12.2014 consid. 1.2.; 6B_211/2014 del 9.10.2014 consid. 1.1.; 6B_212/2014 del 9.10.2014 consid. 1.1.; 6B_985/2013 del 19.6.2014 consid. 1.1.; 6B_48/2013 del 13.6.2013 consid. 2.1.; DTF 143 IV 40 consid. 3.2.1.; 140 IV 213 consid. 1.1.; 139 IV 199 consid. 5.1.; decisione TPF BB.2016.350 del 25.1.2017 consid. 3.1.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12; ZK StPO – V. LIEBER, 2. ed., art. 135 CPP n. 10; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, 2. ed., art. 135 CPP n. 4].
2.1.2.
Il difensore d’ufficio – a differenza dell’imputato e del procuratore pubblico che, quali parti (art. 104 cpv. 1 CPP), impugnano la sentenza con appello anche per quanto riguarda l’indennità al difensore d’ufficio – contesta con reclamo il giudizio di merito inerente all’entità della retribuzione (art. 135 cpv. 3 lit. a CPP) [decisioni TF 6B_659/2016 del 6.3.2017 consid. 2.1.; 6B_460/2016 del 27.2.2017 consid. 2.1.; 6B_451/2016 dell’8.2.2017 consid. 2.1.; 6B_919/2015 dell’11.12.2015 consid. 4.; DTF 143 IV 40 consid. 3.2.2.; 140 IV 213 consid. 1.4.; 139 IV 199 consid. 5.2.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 16; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 135 CPP n. 5].
2.1.3.
Il termine per aggravarsi contro l’entità della retribuzione, stante lo specifico mezzo di ricorso, è disciplinato dall’art. 396 cpv. 1 CPP (decisioni TF 6B_659/2016 del 6.3.2017 consid. 2.1.; 6B_460/2016 del 27.2.2017 consid. 2.1.), secondo il quale i reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo. Il termine decorre dunque dalla notificazione della decisione motivata (art. 384 lit. b CPP) – che il difensore d’ufficio medesimo deve richiedere, entro dieci giorni dalla notificazione del dispositivo del giudizio, quale terzo giusta i combinati art. 105 cpv. 1 lit. f / cpv. 2 e 82 cpv. 2 lit. a CPP (decisioni TF 6B_659/2016 del 6.3.2017 consid. 2.1.; 6B_460/2016 del 27.2.2017 consid. 2.1.; 6B_451/2016 dell’8.2.2017 consid. 2.1./2.2.; DTF 143 IV 40 consid. 3.6.) – e non dalla consegna oppure dalla notificazione del dispositivo scritto (art. 384 lit. a CPP) [decisioni TF 6B_659/2016 del 6.3.2017 consid. 2.1./2.3.; 6B_460/2016 del 27.2.2017 consid. 2.1./2.3.; 6B_451/2016 dell’8.2.2017 consid. 2.1.; DTF 143 IV 40 consid. 3.4.].
2.2.
Il gravame, inoltrato il 17.7.2017 contro i dispositivi n. 19.3. e n. 19.3.1. della sentenza 5.5.2017, intimata motivata il 28.6.2017, della Corte delle assise criminali (che si è pronunciata in applicazione dei combinati art. 135 cpv. 2 e 81 cpv. 4 lit. b CPP), è tempestivo siccome presentato nel termine di dieci giorni (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP) dall’intimazione del giudizio di merito motivato, recapitato all’avv. RE 1 in data 7.7.2017.
Esso è anche proponibile secondo l’art. 135 cpv. 3 lit. a CPP.
L’avv. RE 1, designato dal pubblico ministero difensore d’ufficio di PI 2 con decreto 10.6.2016, con effetto dal 14.5.2016 (AI 133), in applicazione degli art. 132 s. CPP, è legittimato a reclamare a’ sensi dell’art. 135 cpv. 3 lit. a CPP.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
L’impugnativa, in queste circostanze, è ricevibile in ordine.
3. 3.1.
Chi dirige il procedimento nella relativa fase procedurale (giusta l’art. 61 CPP) dispone (giusta l’art. 133 cpv. 1 CPP) una difesa d’ufficio se: a. in caso di difesa obbligatoria 1. nonostante ingiunzione, l’imputato non designa un difensore di fiducia; 2. il mandato è revocato al difensore di fiducia oppure questi lo rimette e l’imputato non designa un nuovo difensore entro il termine impartito; b. l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa si impone per tutelare i suoi interessi (art. 132 cpv. 1 CPP).
3.2.
Il decreto di nomina del difensore d’ufficio fonda un rapporto di diritto pubblico, a favore di una terza persona, tra la Confederazione rispettivamente il Cantone e il legale designato (decisioni TF 6B_824/2016 del 10.4.2017 consid. 18.3.1.; 6B_894/2015 del 13.1.2016 consid. 2.2.2.; 6B_919/2015 dell’11.12.2015 consid. 4.1.; 6B_325/2015 del 19.5.2015 consid. 2.1.; 6B_951/2013 del 27.3.2014 consid. 3.1.; DTF 141 IV 344 consid. 4.2.; 141 I 124 consid. 3.1.; 141 I 70 consid. 6.1.; 139 IV 261 consid. 2.2.1.; 131 I 217 consid. 2.4.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 132 CPP n. 1 / art. 135 CPP n. 1), sulla base del quale quest’ultimo – che non svolge un mandato privato, ma adempie un compito pubblico (decisioni TF 6B_824/2016 del 10.4.2017 consid. 18.3.1.; 6B_986/2015 del 23.8.2016 consid. 5.2.; 6B_919/2015 dell’11.12.2015 consid. 4.1.; 6B_856/2014 del 10.7.2015 consid. 2.1./2.4.; 6B_951/2013 del 27.3.2014 consid. 3.1.; DTF 141 IV 344 consid. 3.2./4.2.; 141 I 124 consid. 3.1./4.1.; 141 I 70 consid. 6.1.; 139 IV 261 consid. 2.2.1.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 132 CPP n. 1) – ha un credito di diritto pubblico nei confronti dello Stato, che deriva dall’art. 29 cpv. 3 Cost., ad un indennizzo (decisioni TF 6B_824/2016 del 10.4.2017 consid. 18.3.1.; 6B_986/2015 del 23.8.2016 consid. 5.2.; 6B_894/2015 del 13.1.2016 consid. 2.2.2.; 6B_919/2015 dell’11.12.2015 consid. 4.1.; 6B_856/2014 del 10.7.2015 consid. 2.4.; 6B_325/2015 del 19.5.2015 consid. 2.1.; 6B_951/2013 del 27.3.2014 consid. 3.1.; DTF 141 IV 344 consid. 3.2./4.2.; 141 I 124 consid. 3.1.).
La designazione di un patrocinatore d’ufficio (prevista anche, tra l’altro, dall’art. 6 cifra 3 lit. c CEDU) discende invero dall’interesse pubblico (decisione TF 6B_856/2014 del 10.7.2015 consid. 2.4.): è un mezzo dello Stato per adempiere i suoi doveri finalizzati segnatamente a garantire un processo equo, ad attuare il principio della parità delle armi e ad assolvere il suo obbligo di assistenza (DTF 141 IV 344 consid. 4.2.). In applicazione dell’art. 12 lit. g della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati l’avvocato è di conseguenza tenuto ad assumere le difese d’ufficio e ad accettare i mandati di gratuito patrocinio del Cantone nel cui registro egli è iscritto (decisioni TF 6B_919/2015 dell’11.12.2015 consid. 5.3.; 6B_856/2014 del 10.7.2015 consid. 2.1.; DTF 141 IV 344 consid. 4.2.; 141 I 70 consid. 6.1.).
3.3.
3.3.1.
Il legale d’ufficio – che ha un incarico ben definito e delimitato, ovvero che ha il compito di assistere l’imputato nel procedimento penale e di difenderlo dalle imputazioni mosse a suo carico dalle autorità penali (decisione TF 6B_951/2013 del 27.3.2014 consid. 3.2.) – ha una pretesa costituzionale alla retribuzione soltanto per quanto necessario alla tutela dei diritti dell’imputato stesso.
Secondo questo parametro la pretesa si determina dal profilo qualitativo e quantitativo: possono essere indennizzate unicamente quelle prestazioni – necessarie e proporzionali – in nesso causale con/per la cura dei diritti dell’imputato nel procedimento a suo carico (decisioni TF 6B_824/2016 del 10.4.2017 consid. 18.3.1.; 6B_618/2015 del 16.12.2015 consid. 2.3.; DTF 141 I 124 consid. 3.1.; decisioni TPF BB.2017.97 del 21.8.2017 consid. 4.2.1.; BB.2017.60 del 18.7.2017 consid. 3.2.; BB.2016.249 del 31.8.2016 consid. 3.3.; BB.2016.58 del 26.8.2016 consid. 6.1.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 135 CPP n. 3/6; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 135 CPP n. 3).
Quale criterio per rispondere alla domanda inerente al dispendio necessario per una difesa corretta nel procedimento penale si fa riferimento ad un avvocato di esperienza, che dispone di solide conoscenze nell’ambito del diritto penale materiale e processuale e che può svolgere la difesa in modo mirato ed efficiente fin dall’inizio del procedimento (decisioni TF 6B_824/2016 del 10.4.2017 consid. 18.3.1.; 6B_264/2016 dell’8.6.2016 consid. 2.4.1.; decisione TPF BB.2016.58 del 26.8.2016 consid. 6.1.).
Per determinare il dispendio si deve tenere conto, segnatamente, della natura, dell’importanza, della complessità, delle difficoltà particolari in fatto e/o in diritto della causa, del tempo consacrato dal difensore allo studio e alla trattazione dell’incarto, del numero dei colloqui con l’imputato prima e/o dopo gli interrogatori, della partecipazione alle udienze e al processo, del tempo delle trasferte, delle visite indispensabili in carcere e del tempo necessario per la preparazione dell’arringa e del dibattimento (decisioni TPF BB.2016.369 del 12.7.2017 consid. 2.2.; BB.2016.249 del 31.8.2016 consid. 3.3.; BB.2016.58 del 26.8.2016 consid. 6.1.; BB.2016.14 del 28.7.2016 consid. 7.1.; DTF 141 IV 344 consid. 4.2.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 135 CPP n. 4).
Il legale deve esaminare ogni operazione che potrebbe essere utile per il suo cliente. Il difensore d’ufficio ha in effetti il medesimo dovere di diligenza di un avvocato di fiducia (DTF 141 IV 344 consid. 4.2.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 134 CPP n. 13): l’imputato difeso d’ufficio ha diritto ad un legale efficiente, esperto e dedicato alla tutela dei suoi interessi [art. 32 cpv. 2 Cost.] (decisioni TF 1B_192/2017 del 3.7.2017 consid. 3.1.; 1B_103/2017 del 27.4.2017 consid. 2.3.; 1B_259/2016 dell’11.1.2017 consid. 2.4.; 6B_172/2011 del 23.12.2011 consid. 1.3.1./1.3.2.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 132 CPP n. 1 / art. 134 CPP n. 12/13). Secondo l’art. 12 lit. a della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati l'avvocato deve esercitare la sua attività professionale con cura e diligenza. Sebbene legato allo Stato dal suddetto particolare rapporto, il difensore d’ufficio è del resto vincolato, entro i limiti della legge e delle norme deontologiche, unicamente agli interessi dell’imputato (art. 128 CPP): gli incombe di conseguenza, operando in completa indipendenza, di fronteggiare l’azione penale e di adoperarsi per ottenere il proscioglimento dell’imputato oppure una condanna la più clemente possibile per lui (DTF 141 IV 344 consid. 4.2.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 128 CPP n. 1/5; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 128 CPP n. 4/5; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 128 CPP n. 1).
Il difensore ha un ampio margine di apprezzamento sulla conduzione della difesa e sulla scelta della strategia di difesa (decisioni TF 6B_307/2016 del 17.6.2016 consid. 2.3.4.; 6B_172/2011 del 23.12.2011 consid. 1.3.2.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 134 CPP n. 15). Il rimprovero di avere effettuato operazioni superflue deve dunque essere mosso con riserbo (decisioni TPF BB.2016.58 del 26.8.2016 consid. 6.1.; BB.2016.14 del 28.7.2016 consid. 7.2.), proprio tenuto conto che il difensore deve avere un margine di manovra e deve poter svolgere il mandato a favore dell’imputato in maniera efficace (decisione TF 6B_618/2015 del 16.12.2015 consid. 2.3.; DTF 141 I 124 consid. 3.1.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 3).
Il difensore d’ufficio che trascurasse i suoi obblighi dovrebbe peraltro essere sostituito (art. 134 cpv. 2 CPP) [DTF 141 IV 344 consid. 4.2.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 134 CPP n. 11 ss.] e si esporrebbe ad un procedimento disciplinare.
L’intervento del giudice sulla nota professionale si giustifica di conseguenza soltanto qualora esista una sproporzione tra il valore delle operazioni effettuate e l’onorario (decisione TPF BB.2016.14 del 28.7.2016 consid. 7.2.). Il difensore d’ufficio, anche se gli si richiedono determinate prestazioni nel pubblico interesse, non deve prestare “Frondienste”, termine che si può tradurre con opere di volontariato (decisione TF 6B_919/2015 dell’11.12.2015 consid. 5.3.; DTF 141 I 124 consid. 4.2.). La rimunerazione dell’avvocato d’ufficio – che può essere inferiore a quella di un mandatario privato – deve pertanto essere equa (decisione TF 6B_856/2014 del 10.7.2015 consid. 2.4.; DTF 141 I 124 consid. 3.2.; 139 IV 261 consid. 2.2.1.; 137 III 185 consid. 5.1.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 135 CPP n. 5). Per essere considerata equa, la remunerazione del legale non deve soltanto coprire le spese generali dell’avvocato, ma deve anche permettergli di ottenere un reddito modesto, che non sia unicamente simbolico (decisione TF 6B_856/2014 del 10.7.2015 consid. 2.4.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 135 CPP n. 5).
Non devono comunque essere indennizzate spese inutili, superflue e estranee al procedimento (decisione TF 6B_652/2014 del 10.12.2014 consid. 2.3.; decisione TPF BB.2016.14 del 28.7.2016 consid. 7.2.), di sostegno morale (decisioni TPF BB.2017.94 del 4.7.2017 consid. 4.1.; BB.2016.14 del 28.7.2016 consid. 7.2.; ma cfr. decisione TF 6B_951/2013 del 27.3.2014 consid. 3.2.) o inerenti all’attività di aggiornamento dei parenti del difeso (decisione TPF BB.2016.249 del 31.8.2016 consid. 4.2.).
3.3.2.
Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato.
Nel Canton Ticino si applica il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dall’1.1.2008 [art. 4 della legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG)].
Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e, ancora, per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).
Secondo l’art. 2 cpv. 1 Rtar all’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento.
L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora [art. 4 cpv. 1 Rtar (tariffa che l’Alta Corte ritiene corretta, quale minimo: decisioni TF 6B_856/2014 del 10.7.2015 consid. 2.4.; 6B_502/2013 del 3.10.2013 consid. 3.2.; DTF 141 I 124 consid. 3.2.; 139 IV 261 consid. 2.2.1.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 135 CPP n. 5)]. Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario del praticante legale è calcolato sulla base della tariffa di CHF 90.00/ora (art. 4 cpv. 3 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori orario di lavoro (tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora; l’onorario del praticante legale è stabilito in CHF 110.00/ora (art. 5a Rtar).
Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar) – norma che concretizza la giurisprudenza citata più sopra – secondo i quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità.
Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
3.4.
Il diritto di essere sentito a’ sensi degli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost. – garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame, riservato il caso in cui l’autorità di ricorso goda di pieno potere d’esame e davanti ad essa la parte sia reintegrata nell’esercizio dei diritti che le erano stati negati o se il rinvio all’autorità inferiore costituisca una mera formalità che cagiona un inutile allungamento della procedura, incompatibile con gli interessi della parte alla celerità del procedimento (decisione TF 6B_1251/2016 del 19.7.2017 consid. 3.1.; decisioni TPF BB.2017.94 del 4.7.2017 consid. 4.1.; BB.2016.263 del 3.10.2016 consid. 2.3.; BB.2016.14 del 28.7.2016 consid. 6.1.) – comprende, oltre al diritto di esprimersi prima che una decisione sia presa, di fornire prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di farsi rappresentare o assistere e di poter consultare gli atti, il diritto di ottenere una decisione motivata.
L’obbligo di motivazione (art. 80 cpv. 2 prima frase CPP) impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre pertanto l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un’istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 6B_499/2017 del 6.11.2017 consid. 3.2.2.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 80 CPP n. 2).
Principio che vale anche in materia di tassazione della nota professionale del difensore d’ufficio: tale obbligo comporta che l’autorità di tassazione, qualora decida sulla base di un elenco di spese presentato dal legale, indichi – se intende discostarsene – almeno brevemente i motivi per cui ritiene certe operazioni ingiustificate (decisioni TF 6B_1251/2016 del 19.7.2017 consid. 3.1.; 6B_329/2014 del 30.6.2014 consid. 2.2./2.4.; 6B_389/2013 del 26.11.2013 consid. 1.; 6B_502/2013 del 3.10.2013 consid. 3.4.; DTF 141 I 70 consid. 5.2.; decisioni TPF BB.2017.98 del 4.9.2017 consid. 2.1.; BB.2017.94 del 4.7.2017 consid. 4.1.; BB.2016.263 del 3.10.2016 consid. 2.3.; BB.2016.58 del 26.8.2016 consid. 5.1.; BB.2016.14 del 28.7.2016 consid. 6.1.).
4. 4.1.
La procedura dibattimentale di primo grado è disciplinata agli art. 328 ss. CPP, che regolamentano i compiti del giudice (rispettivamente, in determinati casi, di chi dirige il procedimento), tra cui quello di pronunciarsi con sentenza – al termine del procedimento penale, da condurre nel rispetto del principio di celerità (art. 5 CPP) [che anche le autorità giudicanti devono ossequiare (decisioni TF 6B_647/2017 del 10.8.2017 consid. 3.2.; 1B_103/2017 del 27.4.2017 consid. 3.2.)] – sulla colpevolezza dell’imputato, sulle sanzioni e sulle altre conseguenze (art. 351 cpv. 1 CPP).
Tra le “altre conseguenze” di cui all’art. 351 cpv. 1 in fine CPP rientra anche l’importo della retribuzione del difensore d’ufficio (art. 81 cpv. 3 lit. a / cpv. 4 lit. b, 135 cpv. 2, 421 cpv. 1 e 422 cpv. 2 lit. a CPP), che deve essere fissata al termine del procedimento penale nella sentenza di merito (cfr. consid. 2.1.1.).
Inoltre, il giudice, se deve motivare la sentenza, la notifica entro sessanta giorni, eccezionalmente entro novanta giorni, all’imputato e al pubblico ministero con la motivazione completa e alle altre parti soltanto con i punti concernenti le loro conclusioni (art. 84 cpv. 4 CPP). Si tratta di termini d’ordine, per cui la loro eventuale inosservanza non tocca la validità del giudizio (decisione TF 6B_195/2017 del 9.11.2017 consid. 3.9.); la loro inosservanza potrebbe comunque costituire indizio di una violazione del principio di celerità (decisioni TF 6B_195/2017 del 9.11.2017 consid. 3.9.; 6B_870/2016 del 21.8.2017 consid. 4.1.).
4.2.
4.2.1.
Il giudice deve esprimersi sulla retribuzione tenendo presente i compiti del difensore d’ufficio in relazione all’imputato stesso.
Si deve anzitutto ricordare che l’imputato ha diritto ad un procedimento leale, principio che deriva dall’obbligo delle autorità penali di trattare con equità tutti i partecipanti al procedimento (art. 3 cpv. 2 lit. c CPP). All’imputato deve dunque essere garantito il diritto ad una difesa effettiva (decisione TF 6B_172/2011 del 23.12.2011 consid. 1.3.1.; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 3 CPP n. 22), previsto peraltro dall’art. 6 cifra 3 lit. c CEDU.
Lo Stato ha quindi l’obbligo di assicurare una simile difesa, designando – qualora ne siano dati i presupposti (art. 132 CPP) – un difensore d’ufficio, obbligato ad assumere la difesa (art. 12 lit. g della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati).
Si deve poi aggiungere – come già anticipato (consid. 3.3.1.) – che il difensore d’ufficio, pur essendo nominato dalle autorità penali e adempiendo un compito di interesse pubblico, è vincolato unicamente agli interessi dell’imputato (art. 128 CPP), di modo che deve procedere con la medesima diligenza di un difensore di fiducia, svolgendo al meglio la difesa: deve perciò avere, pur senza dimenticare che le sue prestazioni devono essere necessarie e proporzionali, un margine di manovra per esaminare gli atti che potrebbero essere utili per il patrocinio dell’imputato.
Ne discende dunque – come esposto più sopra al considerando 3.3.1. – che la censura di avere effettuato operazioni superflue deve essere mossa al legale con cautela. In caso contrario, infatti, all’imputato potrebbe essere messa in pericolo rispettivamente non essere garantita una difesa effettiva, in violazione dei diritti medesimi dell’imputato, in ragione delle restrizioni che si potrebbe imporre il difensore per non vedersi poi rimproverato dal giudice di avere presentato una nota professionale non corretta. Al legale d’ufficio deve essere riconosciuto, in altre parole, un certo margine di apprezzamento nell’impostazione degli atti di difesa.
Il procuratore pubblico rispettivamente il giudice interverranno quindi sulla nota professionale soltanto qualora esista una sproporzione tra quanto esposto – con riferimento a onorario e spese – e le esigenze per garantire una difesa effettiva, tenuto presente – in ogni caso – il margine di apprezzamento del legale.
Si ricorda peraltro che giusta l’art. 3 cpv. 2 lit. a CPP le autorità penali si attengono al principio della buona fede, da cui discende il divieto di formalismo eccessivo, forma particolare del diniego di giustizia: esso è realizzato quando la rigorosa applicazione delle regole procedurali non è giustificata da alcun interesse degno di protezione, diviene fine a sé stessa, complica in maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale o l’accesso al tribunale (decisioni TF 6B_520/2016 del 18.5.2017 consid. 2.1.; 6B_901/2016 del 18.1.2017 consid. 3.2.1.; DTF 142 IV 299 consid. 1.3.2.; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 3 CPP n. 11).
4.2.2.
Questa Corte, nel giudizio inc. 60.2016.15 del 14.4.2016 (consid. 4.1.), aveva ritenuto che, per ragioni di economia procedurale, non dovevano essere esaminate le decurtazioni delle note professionali pari o inferiori a cinque minuti, per cui le prestazioni toccate dalle defalcazioni erano da riconoscere come esposte.
Questa scelta è confermata: decurtazioni di simile ristretta portata non possono essere il frutto di un corretto esercizio del potere di apprezzamento, proprio in considerazione della loro esiguità.
In senso analogo a questa Corte si era del resto già espresso anche il Consiglio di moderazione con decisione 1.7.2002 (pubblicata sul Bollettino dell’Ordine degli avvocati n. 24, mese di dicembre 2002, p. 38): “Certo, in regime di assistenza giudiziaria si richiede all’avvocato anche stringatezza. D’altro lato però il giudice della tassazione non deve defalcare a beneplacito. Se riduce la durata di una prestazione, deve anche motivare la sua scelta in modo che il Consiglio di moderazione possa seguire il suo ragionamento e valutare la legittimità della decurtazione. Ridurre sistematicamente (o quasi) i colloqui di 20, 100 anche (recte: 10 o anche) di 5 minuti solo perché il patrocinatore ha operato in regime di assistenza giudiziaria non è ammissibile”.
5. 5.1.
Con giudizio 5.5.2017 la Corte delle assise criminali ha approvato le note professionali 31.10.2016, 24.4.2017 e 3.5.2017 dell’avv. RE 1 per la somma di CHF 25'727.30, di cui CHF 23'890.30 di onorario e CHF 1'837.00 di spese e trasferte.
5.2.
Il reclamante postula che le note professionali 31.10.2016, 24.4.2017 e 3.5.2017 siano approvate ai sensi dei considerandi e gli sia riconosciuto l’importo complessivo di CHF 36’826.27.
5.3.
5.3.1.
Ad eccezione delle poste di cui si dirà successivamente, le prestazioni del legale che hanno subito decurtazioni pari oppure inferiori a cinque minuti sono riconosciute come esposte nelle relative note professionali, senza esame da parte di questa Corte.
Seguendo questo criterio, ai minuti già ammessi dalla Corte, si devono aggiungere +70 min, di cui +5 per “telefonata dalla polizia” (14.5.2016) [punto 28.2.a) della sentenza 5.5.2017 (di seguito sentenza)], +5 per “trasferta al domicilio” (14.5.2016) [punto 28.2.d) sentenza], +5 per “ricezione disposizioni carcere” e “ricezione permessi di visita” (17.5.2016) [punto 28.2.h) sentenza], +5 per “fax a pp” (17.5.2016) [punto 28.2.j) sentenza], +2 per “ricezione permessi” (19.5.2016) [punto 28.2.l) sentenza], +2 per “ricezione permessi” (1.6.2016) [punto 28.2.t) sentenza], +2 per “fax da PP” (27.6.2016) [punto 28.2.af) sentenza], +5 per “interrogatorio __________ c/o Polizia Chiasso con tempo di trasferta” (30.6.2016) [punto 28.2.ag) sentenza], +2 per “fax da PP” (7.7.2016) [punto 28.2.ah) sentenza], +2 per “fax da PP” (8.7.2016) [punto 28.2.ai) sentenza], +5 per “esame decisione PP (negato dissequestro auto)” (28.7.2016) [punto 28.2.au) sentenza], +2 per “l da PP” (3.8.2016) [punto 28.2.aw) sentenza], +5 per “ricezione disgiunzione” (30.8.2016) [punto 28.2.bb) sentenza], +2 per “fax da PP” (28.9.2016) [punto 28.2.bv) sentenza], +5 per “tel a pp” (30.9.2016) [punto 28.2.bw) sentenza], +5 per “l da trib” (2.12.2016) [punto 28.3.a) sentenza], +5 per “l da trib” (23.12.2016) [punto 28.3.c) sentenza], +2 per “l da trib citazione” (27.1.2017) [punto 28.3.d) sentenza], +2 per “citazione a processo” (14.3.2017) [punto 28.3.h) sentenza], +2 per “l a trib per nota e oss a preavviso” (24.4.2017) [punto 28.3.j) sentenza].
5.3.2.
Per quanto concerne le spese di trasferta è corretto, come ha reputato la Corte, utilizzare l’“indicatore delle distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano, Locarno”, di modo da considerare le stesse distanze per tutti i legali d’ufficio [punto 28.1.a2) sentenza]. Secondo questo “indicatore” la distanza Lugano-Cadro-Lugano, luogo, quest’ultimo, dove ha sede l’ufficio legale dell’avv. RE 1 e dal quale si presume (per prassi) che origini la sua trasferta, è pari a 12 km (6 km/tratta), per cui a ragione la Corte ha ridotto le spese ritenendo una distanza di 12 km.
Correttamente la Corte ha riconosciuto 27 km/tratta per il percorso Lugano-Chiasso del 14.5.2016 [punto 28.2.b) sentenza]: il fatto che il reclamante, al momento in cui è stato chiamato per la difesa d’ufficio, fosse al suo domicilio di __________, perché sabato, non giustifica riconoscere la trasferta a partire da questo luogo: la disponibilità ad assumere difese d’ufficio comporta la presunzione che il legale sia disponibile, in qualsiasi momento, se di picchetto, presso il suo ufficio legale. Se opta di essere altrove, non può addossare allo Stato le spese della sua scelta. La medesima conclusione, per le stesse ragioni appena indicate, si impone con riferimento al punto 28.2.f) sentenza: è corretto avere ammesso soltanto 8 min per la trasferta dallo studio legale del reclamante (__________, __________) al Ministero pubblico e ritorno.
Al difensore d’ufficio deve essere retribuito anche il tempo di trasferta (decisione TPF BB.2015.47 del 16.12.2015 consid. 4.5.). Questa Corte (decisioni inc. 60.2014.26 del 2.6.2014 consid. 4.2.2.; inc. 60.2013.455 del 6.5.2014 consid. 3.5.; inc. 60.2011.204 del 5.7.2011 consid. 3.2.) ha riconosciuto il principio secondo cui, nella tassazione della nota per prestazioni riferite a trasferte, si deve considerare la situazione concreta in relazione alla praticabilità delle strade: il tempo di percorrenza delle vie di transito ticinesi dipende infatti molto dalla situazione del traffico, che muta in maniera importante a dipendenza del giorno (feriale o festivo) e del momento della giornata (mattina, pomeriggio o sera). Nell’esame dei tempi di percorrenza si deve tenere presente la situazione concreta, valutando la plausibilità della durata delle tratte e non operando una decurtazione standardizzata.
Il legale ha esposto diversi tempi di trasferta, dai 20 min ai 35 min a tratta per la distanza ufficio-Cadro (La Farera). La Corte ha riconosciuto 15 min/tratta [punto 28.1.a1) sentenza]. Ora, per tenere conto del traffico, appare corretto aumentare di 5 min a tratta il dispendio ammesso (per quanto il legale stesso abbia indicato un tempo superiore a 15 min; in caso contrario viene ammesso il dispendio esposto): è evidentemente un tempo medio, che equilibra i giorni di traffico con i giorni di meno traffico, quando la tratta può essere percorsa in un tempo inferiore. Per le trasferte indicate al punto 28.1.a2) del giudizio – 37 tratte – si riconoscono quindi, oltre a quanto già ammesso, +185 min.
5.3.3.
Per quanto concerne il punto 28.1.b) sentenza – riconoscimento di onorario per emails – si concorda con la Corte delle assise criminali, nel senso che esse, come si evince dal doc. F allegato al reclamo, avevano quale scopo quello di definire le date dei verbali di interrogatorio, per cui 5 min rispettivamente 10 min per uno scambio di emails su questo tema appaiono sufficienti.
5.3.4.
Al punto 28.1.c) sentenza la Corte ha indicato di non riconoscere onorario per fogli di trasmissione, inviati unitamente ad altri scritti. Le lettere accompagnatorie menzionate in detto punto sono effettivamente inutili, e dunque da non riconoscere (nell’ipotesi, negata dal reclamante, che siano state conteggiate): il tenore degli scritti che anticipavano non imponeva altre spiegazioni.
5.3.5.
In merito all’onorario per i verbali di interrogatorio [punto 28.1.d) sentenza], la Corte ha ritenuto di fondarsi unicamente sulle indicazioni di inizio e fine riportate sui verbali medesimi. Il calcolo effettuato dalla Corte è nondimeno troppo rigoroso: si deve infatti considerare che le formalità di entrata e di uscita dal carcere La Farera necessitano di un certo tempo, per cui deve essere riconosciuto anche il dispendio orario concernente il disbrigo di dette formalità, che può essere ipotizzato, per eccesso, in una quindicina di minuti (senza necessità di richiamare dalle Strutture carcerarie la lista delle entrate e delle uscite dal penitenziario La Farera). Il medesimo principio si deve applicare per i verbali effettuati in luoghi diversi da La Farera, ovvero presso il Ministero pubblico e gli uffici di polizia: in questi casi si giustifica riconoscere complessivamente dieci minuti per l’entrata e per l’uscita.
Oltre a quanto accettato dalla Corte si riconosce il dispendio orario esposto non approvato per quanto rientri nei citati 15 min (se maggiore, si riconoscono 15 min) in merito ai verbali presso La Farera rispettivamente per quanto rientri nei citati 10 min (se maggiore, si riconoscono 10 min) con riferimento ai verbali svolti presso gli uffici del Ministero pubblico e della polizia. Si ammettono quindi +194 min, di cui +10 per la posta 14.5.2016 (“colloquio e interrogatorio”) [punto 28.2.c) sentenza], +9 per la posta 24.5.2016 (“colloquio e interrogatorio”) [punto 28.2.m) sentenza], +15 per la posta 24.5.2016 (“interrogatorio __________”) [punto 28.2.n) sentenza], +15 per la posta 25.5.2016 (“interrogatorio __________”) [punto 28.2.o) sentenza], +15 per la posta 31.5.2016 (“interrogatorio __________” e “colloquio e interrogatorio”) [punto 28.2.s) sentenza], +15 per la posta 13.6.2016 (“interrogatorio __________”) [punto 28.2.w) sentenza], +10 per la posta 17.6.2016 (“interrogatorio __________”) [punto 28.2.aa) sentenza], +30 min per la posta 21.6.2016 (“interrogatori __________ e __________”) [punto 28.2.ac) sentenza], +10 min per la posta 22.6.2016 (“interrogatorio __________”) [punto 28.2.ad) sentenza], +10 per la posta 13.7.2016 (“interrogatorio __________ c/o Farera con tempo di trasferta”) [punto 28.2.ak) sentenza], +15 per la posta 23.8.2016 (“interrogatorio confronto”) [punto 28.2.ay) sentenza], +10 per la posta 26.8.2016 (“interrogatorio __________”) [punto 28.2.ba) sentenza], +10 per la posta 1.9.2016 (“Interrogatorio __________”) [punto 28.2.bd) sentenza], +10 per la posta 1.9.2016 (“interrogatorio __________”) [punto 28.2.be) sentenza], +10 per la posta 13.2.2017 (“interrogatorio __________”) [punto 28.3.f) sentenza].
5.3.6.
Per quanto riguarda il punto 28.1.e) sentenza, l’avv. __________ ha difeso l’imputato durante l’assenza per vacanza dell’avv. RE 1 dal 25.6.2016 al 27.7.2016.
La Corte ha ritenuto che non potevano essere messi in discussione il diritto rispettivamente l’obbligo per un difensore d’ufficio di farsi sostituire in caso di sua impossibilità, ritenuto nondimeno che tale sostituzione non poteva valere, nel principio, che per una o al massimo poche prestazioni puntuali e temporalmente definite, non di certo per un periodo di più di un mese. Ha aggiunto che il doversi far sostituire non poteva poi avere per conseguenza per lo Stato di dovere pagare due volte la stessa prestazione, nel rispetto dei principi dell’economia di giudizio e della riduzione dei costi. La Corte ha dunque ammesso in complessivi 90 min l’onorario da riconoscere ai due legali per il passaggio, trasferte comprese, dell’incarto e per la discussione del caso.
A ragione. Al legale che sostituisce il difensore d’ufficio non si richiede infatti che conosca tutti gli atti del procedimento penale: quest’ultimo è in effetti tenuto ad informare compiutamente il collega, di modo che questi possa continuare nella difesa senza necessità di leggere e studiare tutto l’incarto. E questo ritenuto che si tratta di difesa d’ufficio, con gli oneri a carico dello Stato.
Quanto riconosciuto dalla Corte è quindi corretto e condivisibile.
Per quanto riguarda i costi di trasferta dell’avv. __________, essi sono stati indicati, senza ulteriori precisazioni, in CHF 122.00. La Corte, secondo l’“indicatore delle distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano, Locarno”, tenuto conto dei luoghi in cui si sono svolti gli interrogatori, ha ammesso CHF 82.00 [punto 28.2.av) sentenza]. Non ci sono motivi per non approvare la conclusione della Corte, corretta nel merito.
5.3.7.
Si giustifica riconoscere 25 min (+10) per la posta 15.5.2016 (“studio istanza di carcerazione e incarto”) [punto 28.2.e) sentenza], ritenuto che un legale diligente doveva esaminare se il contenuto dell’istanza fosse corretto rispetto ai presupposti della carcerazione, in considerazione degli effetti della misura privativa della libertà sulla situazione personale di PI 2.
Si giustifica aumentare di +15 il dispendio di tempo per “visione atti prima di udienza GPC” (15.5.2016), riconosciuto in 25 min [punto 28.2.g) sentenza]: gli atti allegati ad AI 43 erano numerosi, per cui – anche soltanto per una lettura superficiale – 25 min, come ammessi, sono senz’altro insufficienti per il caso di specie.
5.3.8.
Per quanto riguarda i colloqui / emails con la moglie e il figlio dell’imputato [punti 28.2.i), q), u), z), aj), al), ap), ar), as), bf), bi), bj), bl), bn), br) sentenza], il legale ha esposto 337 min (oltre cinque ore); la Corte ha riconosciuto 60 min, ovvero una sola ora.
Ora, è molto verosimile ritenere – stante l’entità del dispendio orario – che le prestazioni svolte dal legale avessero carattere di sostegno morale, che nondimeno non possono essere indennizzate nell’ambito di una difesa d’ufficio. Di modo che i 60 min ammessi dalla Corte delle assise criminali appaiono sufficienti per informare i parenti della situazione processuale di PI 2 e per richiedere loro eventuali atti necessari per il caso (in relazione segnatamente all’autovettura oggetto di sequestro). Essi beneficiavano peraltro di permessi di visita in carcere.
5.3.9.
Si è detto che possono essere indennizzate unicamente quelle prestazioni necessarie e proporzionali in nesso causale con/per la cura dei diritti dell’imputato nel procedimento, tenuto conto – segnatamente – della natura, dell’importanza, della complessità e delle difficoltà particolari in fatto e/o in diritto della causa stessa. Ciò premesso, e ricordato che le prestazioni di tipo assistenziale non devono essere indennizzate, è manifesto che anche i colloqui con il difeso debbano seguire i criteri indicati, ovvero essere necessari e proporzionali per gli interessi dell’imputato in un determinato momento del procedimento. Il fatto che una persona sia in detenzione non giustifica, di per sé, una visita in carcere del legale: è indispensabile un’esigenza per il procedimento.
Per quanto riguarda la posta “colloquio con cliente” (25.5.2016), esposta per 30 min, è stata riconosciuta in 10 min [punto 28.2.p) sentenza]: a ragione la Corte ha ritenuto che già il giorno precedente il legale e l’imputato avevano avuto un colloquio di 20 min. Si devono aggiungere +15 min per le formalità di accesso al carcere.
In relazione alle poste “trasferta a Farera”, “colloquio con cliente” e “rientro in ufficio” (30.5.2016), esposte per 125 min e CHF 12.00, correttamente la Corte non le ha riconosciute [punto 28.2.r) sentenza]: l’ultimo colloquio con l’imputato era stato il 24.5.2016 e non c’erano necessità istruttorie tali da fondare l’urgenza di un incontro del difensore d’ufficio con l’imputato.
La medesima conclusione, per gli stessi motivi, si impone con riferimento alle poste “trasferta a Farera”, “colloquio con cliente” e “rientro in ufficio” (6.6.2016), esposte in 75 min e CHF 12.00, in assenza di esigenze istruttorie [punto 28.2.v) sentenza].
Ancora a ragione la Corte non ha riconosciuto le poste “trasferta a Farera”, “colloquio con cliente” e “rientro in ufficio” (20.6.2016), esposte in 140 min e CHF 12.00: il difensore e l’imputato si erano incontrati alcuni giorni prima e il giorno dopo, prima dell’audizione, hanno avuto la possibilità di colloquiare [punto 28.2.ab) sentenza]. Ciò che appare sufficiente a fine di difesa.
Non sono da ammettere neppure le poste “trasferta a Farera”, “colloquio con cliente” e “rientro in ufficio” (24.6.2017), esposte in 90 min e CHF 12.00: il difensore d’ufficio, che aveva permessi liberi telefonici con l’imputato, poteva informarlo per questa via della sua assenza per vacanze e della sua sostituzione, durante questo periodo, con un altro legale [punto 28.2.ae) sentenza].
Si deve riconoscere la posta “colloquio con cliente c/o Farera con tempo di trasferta (traffico ritorno)” (14.7.2017), esposta in +145 min: il giorno successivo ci sarebbe infatti stato l’interrogatorio dell’imputato, per cui è ragionevole che l’avv. __________ incontrasse PI 2 per preparare la prossima audizione [punto 28.2.am) sentenza].
Inutili, per le ragioni esplicitate dalla Corte ai punti 28.2.aq) e 28.2.at) sentenza, sono la posta “colloquio c/o Farera con tempo di trasferta” (21.7.2016) e la posta “tel da cliente” (26.7.2016).
Il “colloquio con cliente” (4.8.2016), esposto in 70 min, è da ammettere in 50 min [punto 28.2.ax) sentenza] (+20), tempo necessario per discutere di quanto occorso durante l’assenza del patrocinatore rispettivamente per preparare le audizioni a confronto.
La Corte non ha riconosciuto la posta “colloquio con cliente” (8.9.2016), esposta in 60 min, in difetto di urgenza e necessità e facendo riferimento, anche, al fatto che il successivo colloquio sarebbe avvenuto due settimane dopo [punto 28.2.bg) sentenza]. In merito a quest’ultima posta – “colloquio con cliente” (26.9.2016) – la Corte ha riconosciuto 15 min (non gli esposti 30 min) [punto 28.2.bp) sentenza]. Ora, se si può concordare che il colloquio dell’8.9.2016 non era indispensabile, in assenza di urgenze istruttorie, è corretto riconoscere gli esposti 30 min (+15) per la posta del 26.9.2016, ritenuto che l’ultimo colloquio era stato il 4.8.2016 e che nel frattempo c’erano stati alcuni atti istruttori.
Si devono ammettere 35 min (+20) per la posta “colloquio con cliente” (13.10.2016) [punto 28.2.bx) sentenza]: si trattava di preparare l’interrogatorio finale, nel corso del quale, come indicato dal procuratore pubblico nello scritto 28.9.2016 al legale (AI 240), si sarebbero riassunte le risultanze dell’intera inchiesta.
I 15 min riconosciuti per la posta “colloquio con cliente” (30.1.2017), prestazione esposta in 40 min, sono corretti: detto dispendio orario bastava per comunicare all’imputato i motivi del rinvio del pubblico dibattimento e della reiezione della domanda di dissequestro dell’autoveicolo [punto 28.3.e) sentenza]. Si devono aggiungere +15 min per le formalità di accesso al carcere.
Non si può poi che concordare con la Corte delle assise criminali quando non ha ammesso le poste “trasferta a Farera”, “colloquio con cliente” e “rientro in ufficio” (9.3.2017), esposte dal legale d’ufficio in 85 min e CHF 12.00, siccome superflue per una difesa diligente dell’imputato: in questo periodo il procedimento penale a suo carico, pendente davanti alla Corte di merito, non ha infatti palesato circostanze di rilievo [punto 28.3.g) sentenza]. Gli interrogatori di __________ si erano svolti il mese precedente.
15 min, in luogo di 40 min, per “colloquio con cliente” (12.4.2017) erano sufficienti per, come ritenuto dalla Corte, aggiornare PI 2 su quanto occorso a partire dal 30.1.2017 (ovvero nulla di particolare rilevanza) [punto 28.3.i) sentenza]. Si devono aggiungere +15 min per le formalità di accesso al carcere.
Si deve invece riconoscere come esposta, ovvero in 60 min (+30), la posta “colloquio con cliente” (2.5.2017), ammessa dalla Corte in 30 min [punto 28.4.a) sentenza]: si trattava dell’ultimo colloquio prima del dibattimento, per cui è ragionevole che il legale ridiscutesse con PI 2 i fatti imputatigli.
5.3.10.
Per la posta “esame domanda proroga carcerazione e stesura osservazioni” (15.7.2016), esposta in 120 min e riconosciuta in 30 min [punto 28.2.an) sentenza], e per la posta “esame decisione GPC (proroga carcerazione)” (19.7.2016), esposta in 20 min e riconosciuta in 10 min [punto 28.2.ao) sentenza], si giustifica riconoscere +15 min: anche se non c’era necessità – in assenza di problematiche giuridiche particolari – di dilungarsi nell’esposizione del diritto e anche se la motivazione della decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi era, tolti i fatti e il diritto conosciuti, non particolarmente lunga, il legale diligente doveva comunque confrontarsi con i presupposti della carcerazione, analizzandoli e valutando eventuali rimedi di diritto.
5.3.11.
A ragione la Corte ha riconosciuto in 3 min (in luogo degli esposti 15) la posta “ricezione citazioni” (24.8.2016) [punto 28.2.az) sentenza], essendo semplici comunicazioni, senza particolarità.
5.3.12.
Per le poste “ricezione domanda di proroga carc e studio” (12.9.2016), esposta in 60 min e riconosciuta in 10 min [punto 28.2.bh) sentenza], “osservazioni a domanda di proroga” (15.9.2016), esposta in 95 min e riconosciuta in 30 min [punto 28.2.bk) sentenza] e “ricezione decisione GPC” (21.9.2016), esposta in 80 min e riconosciuta in 10 min [punto 28.2.bm) sentenza], la Corte delle assise criminali a ragione ha ridotto il dispendio orario: 50 min, in luogo di quasi quattro ore, per leggere una breve istanza di proroga della carcerazione preventiva, per redigere osservazioni finalizzate a contestare i pericoli di fuga e di recidiva e a proporre il versamento di un deposito cauzionale e, ancora, per prendere atto del giudizio sono sufficienti in assenza di novità di rilievo, tanto è vero che – come evidenziato dalla Corte – la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi era una sostanziale ripetizione di quella emanata il 18.7.2016.
5.3.13.
Per la posta “chiusura istruttoria” (20.10.2016) [punto 28.2.by) sentenza], esposta in 15 min e riconosciuta in 3 min, e per la posta “esame atti” (28.10.2016) [punto 28.2.bz) sentenza], esposta in 135 min e non riconosciuta, si possono ammettere complessivamente 60 min (+57): il legale diligente, oltre che verificare la correttezza della comunicazione, doveva esaminare e valutare eventuali prove da proporre. Il termine per inoltrare istanze probatorie non era peraltro ancora scaduto il 28.10.2016; il fatto che, di seguito, non siano state presentate domande è irrilevante.
5.3.14.
Pur tenuto conto di quanto esposto al punto 5.3.4. di questo giudizio sui fogli accompagnatori inutili, si giustifica riconoscere, considerato che un legale impiega evidentemente alcuni minuti per definire diligentemente il testo da trasmettere, per la posta “fax a pp” (13.6.2016) [punto 28.2.x) sentenza] 10 min (+2) e per la posta “fax a pp” (26.9.2016) [punto 28.2.bo) sentenza] 10 min (+2).
A ragione la Corte ha ridotto il dispendio per le poste “fax a pp” (26.9.2016) [punto 28.2.bq) sentenza], “fax da pp” (28.9.2016) [punto 28.2.bt) sentenza], “fax a pp” (28.9.2016) [punto 28.2.bu) sentenza] e “l da trib con l da avv. __________” (21.12.2016) [punto 28.3.b) sentenza] in considerazione dei temi trattati, che non esigevano particolari approfondimenti, rispettivamente non ha riconosciuto la posta “consegna originale espiazione anticipata” (27.9.2016) [punto 28.2.bs) sentenza] siccome atto inutile.
5.4.
In aggiunta alla somma ammessa nel giudizio 5.5.2017 dalla Corte di merito [CHF 25'727.30, di cui CHF 23'890.30 di onorario e CHF 1'837.00 di spese e trasferte (dispositivo n. 19.3.)], si riconosce l’importo di CHF 2'539.15 di onorario [825 min (70 min, consid. 5.3.1.; 185 min, consid. 5.3.2.; 194 min, consid. 5.3.5.; 25 min, consid. 5.3.7.; 275 min, consid. 5.3.9.; 15 min, consid. 5.3.10; 57 min, consid. 5.3.13.; 4 min, consid. 5.3.14.)], di cui 770 min a CHF 180.00/ora e 55 min (poste 14.5.2016, consid. 5.3.1.; poste 15.5.2016, consid. 5.3.2.; posta 14.5.2016, consid. 5.3.5.; poste 15.5.2016, consid. 5.3.7.) a CHF 250.00/ora.
Le note 31.10.2016, 24.4.2017 e 3.5.2017 dell’avv. RE 1 sono approvate per CHF 28'323.60, di cui CHF 26'429.45 di onorario e CHF 1'894.15 [CHF 1'057.15 (4% di CHF 26'429.45), CHF 25.00 per il pranzo e CHF 812.00 per trasferte] di spese.
6. Il gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al reclamante, parzialmente vincente, adeguate ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 135, 379 ss. e 393 ss. CPP e ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza:
§ Il dispositivo n. 19.3. della sentenza 5.5.2017 della Corte delle assise criminali (inc. TPC 72.2016.213 e 72.2017.35) è riformato nel senso che:
Le note professionali 31.10.2016, 24.4.2017 e 3.5.2017 dell’avv. RE 1, __________, sono approvate per:
onorario CHF 26'429.45
spese e trasferte CHF 1'894.15
totale CHF 28'323.60
§§ Il dispositivo n. 19.3.1. della sentenza 5.5.2017 della Corte delle assise criminali (inc. TPC 72.2016.213 e 72.2017.35) è riformato nel senso che:
PI 2 è tenuto a rimborsare allo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino l’importo di CHF 28'323.60 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà all’avv. RE 1, __________, CHF 400.00 (quattrocento) a titolo di ripetibili.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera