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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Giorgia Peverelli, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 25.04/19.05.2017 presentato da
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RE 1
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contro |
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l’ordine di sequestro 18.04.2017 del procuratore pubblico Moreno Capella nell’ambito del procedimento penale promosso a suo carico per lesioni semplici, vie di fatto e guida senza autorizzazione (inc. MP __________); |
richiamato lo scritto 18.05.2017 del procuratore pubblico, nonché le sue osservazioni 23/24.05.2017, con cui comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;
preso atto che RE 1, interpellato, non ha prodotto alcuna replica;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a.In data 30 e 31.03.2017 a __________ tra RE 1 e la compagna __________ sono sorte violente discussioni, sfociate in percosse reciproche, tanto da richiedere l’intervento della Polizia. Da qui l’apertura di un procedimento penale nei confronti di RE 1 per titolo di lesioni semplici e vie di fatto e nei confronti di __________ per titolo di lesioni semplici, vie di fatto e coazione. Procedimento, quest’ultimo, sospeso giusta l’art. 55a cifra 1 lett. b CP (inc. MP __________).
b. Nonostante gli fosse stata revocata la licenza di condurre, in data 31.03.2017, al termine dell’ennesima discussione, RE 1 si è messo alla guida della sua autovettura __________, targata __________, per raggiungere la sua ex compagna presso la stazione di benzina __________ a __________, dove sono poi giunti gli agenti di Polizia, i quali lo hanno prontamente fermato e hanno proceduto alla trattenuta del veicolo per guida senza autorizzazione (art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr).
c. Sempre il 31.03.2017 gli agenti di Polizia hanno interrogato RE 1 in qualità di imputato, il quale, fra altro, ha confermato di essersi messo alla guida la sera stessa, pur sapendo di non essere in possesso della necessaria licenza di condurre, in quanto revocatagli (inc. MP __________, AI 1, verbale di interrogatorio 31.03.2017, pagg. 6-8).
d. Il 18.04.2017 il procuratore pubblico ha ordinato il sequestro dell’automobile __________ (inc. MP __________, AI 2). Egli ha addotto che, essendo l’imputato recidivo nel reato di guida senza autorizzazione (e meglio di guida nonostante la revoca della licenza di condurre), si giustificava il sequestro del veicolo sia quale mezzo di prova, sia in vista di una possibile confisca siccome oggetto utilizzato per la commissione di un reato (art. 263 cpv. 1 lett. a CPP e art 263 cpv. lett. d CPP).
e. Con reclamo 25.04.2017 - trasmesso alla scrivente Corte solo con scritto del 19.05.2017 (inc. CRP __________, doc. 1), siccome in attesa di una conferma da parte del reclamante (inc. MP __________, AI 4 e 5) - RE 1 postula l’annullamento del citato ordine di sequestro.
In considerazione della sua situazione finanziaria e lavorativa, RE 1 sostiene che con il ricavo della vendita della vettura, potrebbe saldare un debito di CHF 6'000.00 contratto con la madre della sua compagna, rispettivamente contribuire al sostentamento della sua famiglia.
in diritto
1. 1.1.
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro il termine di dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenza TF 1B_768/2012 del 15.1.2013 consid. 2.1.).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 25.04.2017 al magistrato inquirente e da quest’ultimo trasmesso con scritto 18/19.05.2017 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro l’ordine di sequestro 18.04.2017 (inc. MP __________), è tempestivo e proponibile.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE 1, quale imputato nel procedimento, proprietario del veicolo sequestrato e destinatario della decisione impugnata, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.
2. Giusta l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure confiscati (d).
Il sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha di conseguenza lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – tra le altre cose – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione di confisca, restituzione oppure devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio giusta l’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B_198/2012 del 14.8.2012 consid. 2.].
Il sequestro (quale provvedimento coercitivo che restringe la garanzia della proprietà di cui all’art. 26 Cost.) è legittimo – conformemente all’art. 197 CPP – unicamente se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato, se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare per gli incombenti processuali di istruttoria e, poi, di giudizio (decisione TF 1B_127/2013 dell’1.5.2013 consid. 3.1.; CR CPP – S. LEMBO / A.V. JULEN BERTHOD, art. 263 CPP n. 16 ss.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, vor art. 263-268 CPP n. 11 ss.).
La decisione in merito agli oggetti ed ai valori patrimoniali sequestrati giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267 CPP.
3. 3.1.
Per l’art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre gli sia stata rifiutata, revocata o non riconosciuta.
3.2.
3.2.1.
L’art. 90a LCStr disciplina in maniera unitaria la confisca dei veicoli a motore e la loro realizzazione. Secondo il cpv. 1, il giudice può ordinare la confisca di un veicolo a motore se con tale veicolo è stata commessa una violazione grave e senza scrupoli delle norme della circolazione (lit. a); e con questa misura si può impedire all'autore di commettere altre violazioni gravi delle norme della circolazione (lit. b).
Il giudice può ordinare la realizzazione del veicolo a motore confiscato e stabilire l'utilizzo dei ricavi dedotte le spese di realizzazione e procedurali (art. 90a cpv. 2 LCStr).
La confisca di un veicolo a motore rappresenta un intervento nella garanzia della proprietà tutelata dall’articolo 26 Cost. Un intervento del genere deve rispettare il principio della proporzionalità. La confisca del veicolo a motore è quindi proporzionata e giustificata solo in casi eccezionali, a seconda delle circostanze specifiche. La proposta di consentire ai tribunali di confiscare veicoli a motore tiene conto dei principi sanciti dalla Costituzione. Non significa quindi che ogni grave violazione delle norme della circolazione debba portare automaticamente alla confisca del veicolo a motore utilizzato. È possibile avvalersi della possibilità di confisca solo se la violazione delle norme della circolazione è stata commessa senza scrupoli e se la confisca è indicata a impedire all’autore di commettere altre violazioni gravi delle norme della circolazione. Il tribunale giudicante deve formulare una previsione (messaggio, FF 2010 p. 7492 s.; sentenza TF 1B_98/2013 del 25.4.2013 consid. 2.3.3.; con riferimento alla confisca di un veicolo a motore in base all’art. 69 CP: DTF 137 IV 249 consid. 4.4.; sentenza TF 1B_168/2012 dell’8.5.2012 consid. 2).
La confisca è assicurata con il sequestro giusta l’art. 263 CPP.
3.2.2.
Una violazione senza scrupoli delle norme della circolazione “si manifesta in una condotta di guida particolarmente spregiudicata e sconsiderata come ad esempio un superamento eccessivo dei limiti di velocità oppure brusche frenate in autostrada. Tutti questi comportamenti rientrano di regola nella categoria dei reati che mettono in pericolo la vita altrui (art. 129 CP)” (messaggio, FF 2010 p. 7520). L’elenco di cui all’art. 90 cpv. 3 LCStr (“segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l'effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore”) non è esaustivo.
3.2.3.
Nella procedura istruttoria, il giudice del sequestro non deve esaminare in maniera definitiva se le condizioni di confisca dell'art. 90a cpv. 1 lit. a e b LCStr sono adempiute. Per un sequestro è sufficiente che in quel momento del procedimento non appaia escluso che il giudice penale possa ritenere adempiute le condizioni sostanziali di confisca. Qualora sussista il sospetto di un'infrazione grave qualificata alle norme della circolazione (ai sensi dell'art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr), le condizioni dell'art. 90a cpv. 1 lit. a LCStr di massima sono adempiute. In questo caso, nella procedura di sequestro, la condizione cumulativa dell'assenza di scrupoli può rimanere aperta. Sotto il profilo dell'art. 90a cpv. 1 lit. b LCStr, il giudice del sequestro esamina se in futuro il conducente con il veicolo utilizzato potrebbe mettere in pericolo la sicurezza del traffico, rispettivamente se il sequestro confiscatorio del veicolo potrebbe essere idoneo a impedirgli di commettere altre infrazioni gravi alle norme della circolazione (sentenza TF 1B_406/2013 del 16.5.2014, parzialmente pubblicata in DTF 140 IV 133, consid. 3 e 4).
Pertanto, è compito dei tribunali valutare se il comportamento concreto dell’autore dell’infrazione sia da considerare senza scrupoli, perlomeno nei casi in cui non torni applicabile l’art. 90 cpv. 4 LCStr per via di una grave inosservanza di un limite di velocità (C. MIZEL, Le délit de chauffard et sa répression pénale et administrative, in: AJP 2013 p. 189 ss., p. 192; J. KRUMM, Die Sicherungseinziehung von Motorfahrzeugen, in: AJP 2013 p. 375 ss., p. 384; P. WEISSENBERGER, Reformpaket «Via sicura»: Wichtigste Neuerungen und Anwendungsprobleme, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2012, p. 417 ss.).
3.2.4.
Un sequestro confiscatorio di veicoli a motore di proprietà di terzi è di massima ammissibile, se il veicolo utilizzato rimane ancora a disposizione del conducente e la misura è idonea a impedire ulteriori infrazioni gravi alle norme della circolazione, rispettivamente per lo meno a ritardarle o a renderle più difficili (sentenza TF 1B_406/2013 del 16.5.2014, parzialmente pubblicata in DTF 140 IV 133, consid. 3.5. e 4.3.). Se il veicolo è stato ottenuto in leasing o è noleggiato, già la sola confisca e restituzione del veicolo al proprietario potrà impedire all’autore di commettere ulteriori violazioni gravi delle norme della circolazione. Sarà dunque compito del tribunale verificare, caso per caso, se siano date le condizioni per la confisca e la realizzazione (messaggio, FF 2010 p. 7493, 7520).
È possibile confiscare solamente il veicolo con cui è stata commessa l’infrazione grave e senza scrupoli delle norme della circolazione. Non è invece prevista dalla legge la confisca di un altro veicolo di proprietà o in possesso dell’autore (J. KRUMM, op. cit., AJP 2013 p. 384; P. WEISSENBERGER, op. cit., p. 425).
4. 4.1.
Nel caso concreto risulta incontestato che il 31.03.2017 RE 1 si sia messo alla guida della sua autovettura senza essere in possesso della necessaria licenza di condurre, siccome revocata.
4.2.
A questo punto è necessario esaminare se ricorrono gli estremi per giustificare un sequestro confiscatorio della vettura di RE 1.
Nessun dubbio per quanto concerne il presupposto di cui all’art. 90a cpv. 1 lit. b LCStr (che trova piena applicazione nel caso concreto), per il quale con la confisca “si può impedire all'autore di commettere altre violazioni gravi delle norme della circolazione”. Il reclamante ha infatti a suo carico numerosi decreti d’accusa, oltre che (anche) per guida senza autorizzazione, per infrazioni gravi alle norme della circolazione (si veda “solo” l’ultimo emesso nei suoi confronti il 25.10.2016; DAC __________, cfr. estratto del casellario giudiziale di RE 1 agli atti, inc. CRP __________, doc. 3a). Nonostante le numerose precedenti condanne, RE 1 ha nuovamente violato le norme della circolazione stradale.
In considerazione di questa sua grave recidiva nel commettere infrazioni alle norme della circolazione, allo stadio attuale non può di certo essere escluso che il reclamante possa nuovamente compromettere la sicurezza delle persone. Trattandosi, questa, di una condizione cumulativa all’assenza di scrupoli, la giurisprudenza ha precisato che il giudice del sequestro, qualora sussista il sospetto di un'infrazione grave qualificata alle norme della circolazione (compresa la reiterata guida senza autorizzazione come nel caso concreto), può ritenere come adempiute le condizioni dell'art. 90a cpv. 1 lett. a LCStr (TF 1B_252/2014 del 03.11.2014).
Con il suo comportamento illecito, peraltro da lui coscientemente messo in atto - ossia il reiterare nel condurre la sua vettura nonostante la revoca della necessaria licenza di condurre -, il reclamante ha messo in pericolo, almeno sul piano astratto, la sicurezza stradale.
4.3.
Con riferimento al rispetto del principio di proporzionalità in caso di sequestro di una vettura, si osserva quanto segue.
Il reclamante ha indicato che, in caso di dissequestro della vettura, è sua intenzione procedere alla vendita della stessa onde poter ricavare del denaro per estinguere il debito asseritamente contratto con la madre della sua compagna, rispettivamente per sostenere le spese della sua famiglia.
Tale eventualità non va esclusa a priori, ritenuto che per un verso consente di prevenire eventuali nuovi reati e, per altro verso, consentirebbe di garantire le spese del procedimento e di migliorare la situazione debitoria del reclamante.
4.4.
In conclusione, in considerazione della grave recidiva del reclamante nell’ambito della circolazione stradale, il sequestro risulta essere giustificato ed il reclamo va respinto. Si chiede al procuratore pubblico di valutare l’eventualità della vendita della vettura.
5. 5.1.
Il gravame è respinto.
5.2.
Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’insorgente, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 90, 90a, 95 LCStr, 263 ss., 385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.-- (trecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
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-; - (con l’inc. MP __________ di ritorno).
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Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera