Incarto n.
60.2017.136

 

Lugano

21 luglio 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sui reclami 18/22.05.2017 e 10/13.06.2017 presentati da

 

 

 

RE 1,

 

 

contro

 

 

le decisioni dell’11.05.2017 e dell’8.06.2017 di collocamento iniziale (in sezione chiusa) del giudice dei provvedimenti coercitivi Ursula Züblin, sedente in materia di applicazione della pena (inc. GPC __________);

 

 

preso atto degli scritti del reclamante del 27/2.06.05.2017 (emendamento), del 10/13.06.2017 (replica), del 13/21.06.2017, 22/26.06.2017 e del 27.06/3.07.2017 (con allegati);

 

richiamate le osservazioni 8.06.2017, 14/16.06.2017 (duplica) e 10/11.07.2017 del giudice dei provvedimenti coercitivi, con cui in buona sostanza si riconferma nelle proprie argomentazioni e conclusioni;

 

preso atto che con scritto 9.06.2017, 19.06.2017 (duplica) e 4.07.2017 il procuratore pubblico Fiorenza Bergomi chiede la conferma delle decisioni impugnate, rimettendosi comunque al giudizio di questa Corte;

 

viste le osservazioni 10/11.07.2017 del procuratore pubblico Antonio Perugini, in cui evidenzia la piena correttezza e legittimità delle decisioni impugnate, proponendo la reiezione del gravame, ma rimettendosi comunque al giudizio di questa Corte;

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

in fatto

 

 

                                   a.   Con decreto d’accusa 6.10.2014 (DA __________) – cresciuto in giudicato il 10.11.2014 – il Ministero pubblico ha proposto la condanna di RE 1 alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da CHF 100.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché alla multa di CHF 500.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 5 giorni, per i reati di ripetuta falsità in documenti e tentata truffa (all. 2 e 3, inc. GPC __________).

 

 

                                  b.   Dopo che il conteggio 18.11.2014 con la richiesta di pagamento della suddetta multa di CHF 500.-- e delle relative spese, il successivo sollecito 9.01.2015 e la diffida di pagamento 10.03.2015 inviati al reclamante (in via __________) rimanevano inevasi, l’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA) in data 23.04.2015 ha chiesto all’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi di procedere con l’esecuzione della pena detentiva sostitutiva di 5 giorni, ritenuto inoltre che il reclamante risultava a quel momento d’ignota dimora (all. 1, inc. GPC __________).

 

 

                                   c.   Con nuovo decreto d’accusa del 7.09.2015 (DAC __________) – cresciuto in giudicato l8.10.2015 – il Ministero pubblico ha proposto la condanna di RE 1 alla pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere da CHF 230.-- cadauna (corrispondenti a complessivi CHF 27'600.--), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 120 giorni. Ciò a valere quale pena unica ex art. 46 cpv. 1 seconda frase CP, richiamato il decreto d’accusa 6.10.2014, siccome riconosciuto colpevole di guida senza licenza di circolazione e senza assicurazione per la responsabilità civile e per abuso della licenza e delle targhe, commessi il 3.07.2015 (all. 4, inc. GPC __________).

                                  d.   Anche la procedura d’incasso della suddetta pena pecuniaria non è andata a buon fine, posto che: il conteggio 9.10.2015 inviato al reclamante (in via __________) è ritornato con l’indicazione “il destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato”; il sollecito di pagamento 10.12.2015 inviato per raccomandata (in via __________) è ritornato con l’indicazione “non ritirato”; la diffida di pagamento 14.01.2016 (inviata in via __________) è ritornata con l’indicazione “la cassetta delle lettere non viene più vuotata”, e che la comunicazione della facoltà di cui all’art. 36 CP è avvenuta mediante pubblicazione su Foglio ufficiale dell’1.03.2016, in quanto il reclamante dal controllo abitanti (MOVPOP) risultava partito il 3.10.2014 per destinazione ignota.

                                         Con lettera 23.08.2016 l’UIPA ha di conseguenza richiesto all’Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi di procedere con l’esecuzione della corrispondente pena detentiva sostitutiva (all. 4, inc. GPC __________).

 

 

                                   e.   Nel frattempo il Ministero pubblico, con un ulteriore decreto d’accusa del 17.05.2016 (DAC __________) – cresciuto in giudicato il 30.06.2016 – ha proposto la condanna di RE 1 alla pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere da CHF 230.-- cadauna (corrispondenti a complessivi CHF 34'500.--), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 150 giorni. Ciò per averlo riconosciuto colpevole di guida senza licenza di circolazione e senza assicurazione per la responsabilità civile e per abuso della licenza e delle targhe, commessi il 6.04.2016 (all. 5, inc. GPC __________).

 

 

                                    f.   In data 10.10.2016 il Ministero pubblico con nuovo decreto (DAC __________) ha altresì proposto la condanna di RE 1 alla pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere da CHF 130.-- cadauna (corrispondenti a complessivi CHF 19'500.--), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 150 giorni, per essere stato riconosciuto colpevole di truffa per fatti risalenti ai mesi di luglio-agosto 2015 (all. 19 inc. GPC __________).

 

 

                                  g.   Essendo fallito ogni tentativo d’incasso della pena pecuniaria di cui al decreto d’accusa 17.05.2016, visto, fra l’altro, che il sollecito di pagamento 6.09.2016 inviato al reclamante per raccomandata [all’indirizzo di __________] è ritornato con l’indicazione “il destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato”, e la comunicazione della facoltà di cui all’art. 36 CP è avvenuta mediante pubblicazione su Foglio ufficiale in quanto d’ignota dimora, in data 12.04.2017 l’UIPA ha richiesto all’Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi di procedere con l’esecuzione della relativa pena detentiva sostitutiva (all. 5, inc. GPC __________).

 

 

                                  h.   Con scritti del 13.04.2017 l’Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi ha richiesto al Comando di Polizia cantonale la pubblicazione su RIPOL del mandato di accompagnamento a carico di RE 1, una volta accertata la commutazione in 5, 120 risp. 150 giorni di pena detentiva sostitutiva, della multa di CHF 500.-- di cui al decreto d’accusa 6.10.2014, della pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere di cui al decreto d’accusa 7.09.2015 risp. della pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere di cui al decreto d’accusa 17.05.2016, stante altresì la di lui ignota dimora (all. 6, 7 e 8, inc. GPC __________).

 

 

                                     i.  In data 10.05.2017 la Polizia cantonale grigionese ha contattato telefonicamente l’Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, comunicandogli di aver fermato il reclamante sul loro territorio (nota telefonica 10.05.2017, all. 9, inc. GPC __________).

 

                                         Lo stesso giorno RE 1 è stato tradotto in Ticino e incarcerato presso le Strutture carcerarie cantonali, in sezione chiusa, per espiare la pena detentiva sostitutiva di complessivi 275 giorni (all. 10, inc. GPC __________).

 

 

                                    l.   Con decisione 11.05.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, richiamate le sanzioni di cui ai tre decreti d’accusa emessi a carico di RE 1, visto il mancato pagamento della multa e delle pene pecuniarie, e accertata la loro commutazione in 275 giorni di pena detentiva sostitutiva, ha ordinato il di lui collocamento iniziale presso le Strutture carcerarie cantonali in sezione chiusa, ritenuto che il reclamante è stato fermato a seguito dei mandati di cattura pubblicati su RIPOL, risultando partito per l’Italia e d’ignota dimora, e che è cittadino italiano senza particolari legami con il territorio elvetico, così che sussisterebbe un concreto rischio di fuga.

                                         Nel medesimo giudizio il magistrato ha altresì determinato i seguenti termini di esecuzione:

                                         1/3               09.08.2017

                                         1/2               24.09.2017

                                         2/3               09.11.2017

                                         Fine            09.02.2018.

                                         Il giudice ha pure evidenziato la possibilità per il reclamante di procedere in ogni momento al pagamento (parziale o integrale) della multa e delle pene pecuniarie, al fine di diminuire il periodo di detenzione, posto che per la multa 1 giorno di carcere corrisponde a CHF 100.-, mentre che per le pene pecuniarie 1 giorno di carcere corrisponde a CHF 230.-- (all. 12, inc. GPC __________).

 

                                         Ancora lo stesso giorno il giudice dei procedimenti coercitivi ha provveduto a revocare i mandati di accompagnamento pubblicati su RIPOL a carico del reclamante (all. 11, inc. GPC __________).

 

 

                                 m.   Con scritto 18.05.2017 diretto al Ministero pubblico (e da questi trasmesso per competenza a questa Corte che lo ha ricevuto il 22.05.2017) RE 1 ha fatto “richiesta che mi venga assegnato un avvocato d’ufficio per poter comunicare le eventuali mie richieste. Purtroppo non essendo avvezzo a questa situazione le chiedo la possibilità di prorogare i giorni di un possibile reclamo che scadrebbero domenica” (reclamo 18/22.05.2017, AI 1a).

 

 

                                  n.   In data 24.05.2017 il Presidente di questa Corte, conformemente all’art. 385 cpv. 2 CPP, ha invitato il reclamante a voler emendare il proprio gravame entro il termine di 10 giorni dalla ricezione di tale scritto, rilevando che in caso di decorso infruttuoso del termine o se l’emendamento non soddisfacesse i requisiti minimi imposti dagli art. 396 cpv. 1, 390 cpv. 1 e 385 cpv. 1 CPP, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile senza entrare nel merito e con carico della tassa e delle spese di giustizia (AI 2).

 

 

                                  o.   Con scritto 27.5/2.06.2017 RE 1 ha quindi precisato che il suo “più che un reclamo è una richiesta di analizzare i fatti e che mi sia data la possibilità di replicare al provvedimento, lo faccio di persona, in quanto probabilmente per una questione di costi, non mi è stato assegnato un avvocato d’ufficio e l’assistente sociale mi può aiutare solo parzialmente poiché oberata di lavoro”.

                                         Riconosciuta la sua responsabilità nel mancato pagamento delle “multe amministrative” e rilevato il suo pentimento riproponendosi di non più reiterare, ha evidenziato il lungo periodo di espiazione per rapporto alla continuazione della sua “attività e vita attiva in Svizzera”.

                                         Ha precisato la sua difficoltà a pagare, anche solo parzialmente le “multe”, e che “potrei invece riuscire essendo presente nelle attività lavorative”. Ciò anche per “non ritrovare più nulla alla mia uscita”. Pertanto richiede “di rivedere lo sconto della pena concedendomi la possibilità di trasformare la detenzione in un periodo di prova in libertà o di semi-libertà”.

                                         Ha contestato l’esistenza di un pericolo di fuga ritenendolo “ingiustificato in quanto le mie attività sono per la totalità sul suolo elvetico così come lo sarà la residenza”. Di conseguenza propone: “- possibilità di saldare ratealmente il debito, secondo le mie entrate finanziarie; - di firmare giornalmente per certificare la mia giacenza e attività sul territorio elvetico; - di depositare i documenti come anche di portare il braccialetto elettronico; - e/o eventualmente il rientro serale presso le strutture”.

                                         Ciò, in sintesi, in considerazione del fatto, che la sua asserita “attività in Svizzera” senza la sua presenza non riuscirebbe a continuare, “tanto che in due settimane la gestione amministrativa, la rete di collaborazioni e di conoscenze si sta sfaldando di giorno in giorno (…). Di conseguenza si stanno fermando anche le entrate atte non solo al possibile pagamento delle multe, ma anche all’attuale e futuro sostentamento della famiglia”.

                                         Ha quindi elencato una serie di documenti, che avrebbe prodotto più avanti nel tempo, atti a comprovare la sua “necessità di continuare ad operare in Svizzera” come pure l’(asserito) ingiustificato rischio di fuga.

                                         In sunto egli chiede quindi “di poter trasformare la pena detentiva in semi-libertà o prova in libertà per poter pagare ratealmente le multe e continuare la mia attività in Svizzera e soprattutto evitare di non trovare più nulla alla mia uscita” e di produrre, non appena possibile, tutti i documenti elencati, atti, a suo dire, a dimostrarlo.

 

 

                                  p.   Nel frattempo in data 1.06.2017 l’UIPA, visto il fallito tentativo d’incasso della pena pecuniaria di cui al decreto d’accusa 10.10.2016 (la cui notifica di assegnazione di un termine per il pagamento è avvenuta mediante pubblicazione su Foglio ufficiale), ha chiesto all’Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi di procedere con l’esecuzione della corrispondente pena detentiva sostitutiva di 150 giorni (all. 19, inc. GPC __________).

 

                                  q.   Con osservazioni 8.06.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha rilevato che l’impugnativa del reclamante, per sua stessa ammissione, costituisce in buona sostanza una “istanza di richiesta di espiazione della pena detentiva residua mediante semiprigionia o arresti domiciliari, a seguito dello svolgimento di vantate attività lavorative non documentate presso una non meglio definita società anonima con sede a __________ e presso la ditta «__________ » con sede a __________”, per cui qualora gli venisse inoltrata la documentazione necessaria a comprovare i requisiti imposti dall’art. 2 REPAD risp. dall’art. 17 REPM per ottenere gli arresti domiciliari risp. la semiprigionia, egli avrebbe provveduto a rendere una decisione di merito a tale proposito, posto che tali due forme di esecuzione possono essere concesse unicamente per pene privative della libertà inferiori a un anno.

 

                                         Nel contempo il giudice dei provvedimenti coercitivi ha prodotto davanti a questa Corte la propria nuova decisione 8.06.2017 di collocamento iniziale. Nella stessa, accertata l’impossibilità d’incassare la pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere da CHF 130.-- cadauna decretata il 10.10.2016 dal Ministero pubblico, il magistrato l’ha commutata in 150 giorni di pena detentiva sostitutiva, che è andata ad aggiungersi a quella precedente di 275 giorni, per totali 425 giorni da espiare, ancora, in sezione chiusa, richiamate le motivazioni esposte nella precedente decisione di collocamento dell’11.05.2017.

                                         Il magistrato ha quindi rettificato i termini d’esecuzione nel modo seguente:

                                         1/3                   28.09.2017

                                         1/2                   08.12.2017

                                         2/3                   17.02.2018

                                         Termine          09.07.2018.

                                         Infine ha ricordato come il qui reclamante ha in ogni momento la possibilità di provvedere al pagamento (parziale o integrale) delle pene pecuniarie, riducendo di conseguenza il relativo periodo di detenzione, con la precisazione che 1 giorno di carcere corrisponde a CHF 130.--.

 

 

                                   r.   Con scritto 10/13.06.2017 RE 1 ha presentato osservazioni di replica inerenti al reclamo contro la decisione 11.05.2017 del giudice dei provvedimenti coercitivi, e nel contempo ha impugnato la nuova decisione di collocamento 8.06.2017, stante che oggetto della missiva ha precisato essere: “Reclamo da incarto __________ variazione in relazione ad incarto __________ ed emendamenti 27.5/2.6.2017”.

 

                                         Con riguardo alla decisione 8.06.2017 del giudice dei provvedimenti coercitivi, egli, invero piuttosto confusamente, ha lamentato la mancata notificazione del decreto d’accusa 10.10.2016 “nonostante si conoscesse il mio recapito”. Ha tuttavia riconosciuto che “prima della variazione di ieri, ne ero venuto a conoscenza per caso, tempo addietro sul Foglio Ufficiale; in particolare si ennunciava che la pena descritta era di 150 aliquote di 130.-- giornaliere, ma che era stata condonata in tre anni di condizionale. Detto ciò vorrei mettere in evidenza che è passato più di un anno dall’origine dell’incarto senza che io abbia incorso in recidiva o reiterazione dell’imputazione o abbia fatto atti tali da compromettere la condizionale”. Pertanto chiede “di valutare la ri-trasformazione dell’incarto __________ di nuovo in condizionale od anche eventualmente d’aumentare tale periodo, considerando anche il tempo già trascorso ed evidenziando che io non sono caduto in atti contrari alla condizionale e che non sono detenuto per atti criminali ma solo multe amministrative”.

 

                                         In relazione alla procedura di reclamo di cui al gravame del 18/22.05.2017 ha postulato “di poter usufruire della semi-libertà per continuare la mia attività lavorativa per far fronte alle ingenti spese e rimborsi alle multe amministrative, ma soprattutto per non ritrovarmi senza nulla alla mia uscita”.

                                         Inoltre ha chiesto “di valutare la ri-trasformazione dell’incarto __________ di nuovo in condizionale od anche eventualmente d’aumentare tale periodo, considerando anche il tempo già trascorso ed evidenziando che io non sono caduto in atti contrari alla condizionale e che non sono detenuto per atti criminali ma solo multe amministrative”. Ha altresì sottolineato l’importanza della sua presenza per la continuazione delle sue asserite attività in Svizzera.

 

                                         Infine ha postulato la concessione “di un avvocato d’ufficio che mi patrocini per la richiesta di semi-libertà e di ri-trasformazione in condizionale della pena dell’incarto __________ in quanto non ho (commesso, ndr) alcun atto criminoso tale da sospendere la condizionale e trasformarla in detenzione, soprattutto in tempi tre volte superiori a quelli decretati inizialmente”.

 

 

                                   s.   Con osservazioni di duplica 14/16.06.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha rilevato che per l’esecuzione della pena nei confronti di RE 1 “è stata necessaria la pubblicazione di relativi mandati d’accompagnamento su RIPOL, in quanto egli risultava di ignota dimora, e più precisamente partito presumibilmente per l’estero il 3 ottobre 2014 (cfr. estratto MovPop)”. Soltanto dalle successive dichiarazioni del reclamante si sarebbe appreso che egli risiedeva presso la madre in Italia, a __________, “confermando l’assenza di una registrazione effettiva di domicilio in Ticino o in Svizzera”.

 

                                         Il procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, dal canto suo, si è limitato a richiamare il contenuto del proprio scritto del 9.06.2017, chiedendo la conferma della decisione 11.05.2017, rimettendosi ad ogni modo al giudizio di questa Corte.

 

 

                                    t.   Con scritto 27.06/3.07.2017 RE 1, in replica, ha prodotto alcuni documenti, fra quelli preannunciati nei suoi precedenti scritti. Segnatamente: un contratto di lavoro tra la __________ di __________, __________ e il reclamante (firmato soltanto da quest’ultimo) e un contratto di lavoro tra la __________ SA, __________ e il reclamante, sottoscritto da quest’ultimo in veste sia di dipendente e sia di datore di lavoro.

 

 

                                  u.   Intimata alle parti tutta la suddetta documentazione (consid. t. in fatto), in duplica, il procuratore pubblico Fiorenza Bergomi con scritto 4.07.2017, e il procuratore pubblico Antonio Perugini con scritto 10/11.07.2017, hanno in sostanza chiesto la conferma delle decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, chiedendo la reiezione del gravame e rimettendosi comunque al giudizio di questa Corte.

                                         Anche il giudice dei provvedimenti coercitivi con scritto 10/11.07.2017 di duplica ha dichiarato di confermare il contenuto dei propri precedenti scritti e di rimettersi al giudizio di questa Corte.

 

 

in diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

                                         L’art. 10 cpv. 1 lit. h della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.04.2010 (RL 4.2.1.1., nel seguito LEPM, entrata in vigore l'1.01.2011) conferisce al giudice dell'applicazione della pena in Ticino dall'1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG la competenza a decidere il collocamento iniziale del condannato ex art. 76 CP.

                                         Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

 

                                         1.2.

                                         Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1; 1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).

 

                                         1.3.

                                         1.3.1.

                                         Il gravame, inoltrato il 18/22.05.2017, contro la decisione 11.05.2017 del giudice dei provvedimenti coercitivi, notificata il 12.05.2017, è tempestivo.

                                         Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

                                         RE 1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata che lo tocca direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.

 

                                         Il reclamo 18/22.05.2017 è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine e proponibile.

                                         1.3.2.

                                         Parimenti lo scritto 10/13.06.2017, introdotto nel termine di 10 giorni ed interpretato, per il contenuto, anche quale reclamo (oltre che allegato di replica) contro la decisione di collocamento 8.06.2017 (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM i.c.c. art. 396 cpv. 1 CPP), che tocca RE 1 direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è ricevibile in ordine e proponibile.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Preliminarmente si evidenzia che questa Corte, chiamata ad esercitare la giurisdizione di reclamo, non dispone di alcuna competenza sul merito di una condanna (art. 20 e 393 segg. CPP). Pertanto laddove il reclamante pretende o pretendesse una modifica della pena pronunciata nei decreti d’accusa emessi dal Ministero pubblico a suo carico e passati in giudicato – foss’anche in relazione alla concessione della sospensione condizionale in forza agli art. 41 e seg. CP –, in quanto esula completamente dalle competenze della Corte qui giudicante, è/sarebbe irricevibile.

 

                                         2.2.

                                         Per quanto riguarda la commutazione di una pena pecuniaria risp. di una multa in pena detentiva sostitutiva, la stessa sgorga direttamente dalla legge (art. 36 cpv. 1 CP) e dalla decisione di merito, con cui sono state pronunciate tali pene.

                                         L’autorità d’esecuzione in Ticino, per l’art. 73 LOG, è il giudice dei provvedimenti coercitivi in veste di giudice dell’applicazione della pena non dispone di alcun potere d’apprezzamento e dunque non può modificare la commisurazione della pena pecuniaria operata nella decisione originaria (BSK Strafrecht I A. DOLGE, 3a. ed., art. 36 CP n. 13).

                                         Nell’ambito della decisione di collocamento iniziale ex art. 76 CP del condannato che gli compete conformemente all’art. 10 cpv. 1 lit. h LEPM il giudice dei provvedimenti coercitivi deve semplicemente verificare se la pena pecuniaria o la multa è inesigibile; se è il caso, accerta la commutazione della pena in pena detentiva sostitutiva ex art. 36 cpv. 1 CP e fissa al condannato la data d’inizio dell’esecuzione della stessa così come i termini d’esecuzione.

                                         La Corte dei reclami penali interviene quale autorità di ricorso contro tale decisione sulla base dell’art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM, per verificare la corretta applicazione dei presupposti previsti all’art. 76 CP (collocamento in sezione chiusa o aperta), come è stato fatto nel caso in esame al considerando 3.

                                         Di conseguenza (eventuali) censure sollevate contro la commutazione di una pena in pena detentiva sostitutiva ex art. 36 cpv. 1 CP come quella operata dal giudice dei provvedimenti coercitivi nelle decisioni 11.05.2017 e 8.06.2017 sono in questa sede irricevibili.

                                         Una “ri-trasformazione”, come postulata dal reclamante, della pena detentiva sostitutiva non è possibile.

                                         Per l’art. 10 cpv. 1 lit. a LEPM, il giudice dei provvedimenti coercitivi è semmai competente a sospendere, su istanza del condannato, l’esecuzione della pena detentiva sostitutiva, della pena pecuniaria o della multa, e decidere in sua vece sulla proroga del termine di pagamento, sulla riduzione dell’importo dell’aliquota giornaliera o della multa o sull’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità solamente, nei casi non contemplati dall’art. 363 cpv. 2 CPP. Ciò per le fattispecie di cui all’art. 36 cpv. 3 CP.

                                         Se torna applicabile l’art. 363 cpv. 2 CPP come nel caso di specie , è invece il Ministero pubblico (rispettivamente l’autorità penale delle contravvenzioni), l’autorità competente a statuire i casi rientranti nell’art. 36 cpv. 3 CP, con una decisione giudiziaria indipendente successiva.

                                         In entrambi i casi, contro tali decisioni, è data facoltà di interporre reclamo ex art. 393 segg. CPP alla Corte di appello e di revisione penale (art. 12 lit. a LEPM).

                                         Da ciò discende l’irricevibilità di (eventuali) censure in tal senso davanti alla Corte qui giudicante.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         La presente Corte è competente a dirimere (come visto in precedenza) i reclami interposti contro le decisioni di collocamento iniziale rese dal giudice dei provvedimenti coercitivi conformemente all’art. 76 CP (art. 10 cpv. 1 lit. h LEPM e art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

 

                                         3.1.1.

                                         Giusta l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati (cpv. 2).

                                         Per regime aperto si intende un’espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l’autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale (art. 75a cpv. 2 CP).

 

L’art. 377 cpv. 1 CP prevede l’obbligo per i Cantoni di istituire e gestire i penitenziari e i reparti di penitenziario per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia e in lavoro esterno.

Abbandonata la distinzione posta dal precedente art. 37 cifra 2 vCP tra stabilimenti per condannati primari e quelli per recidivi, le nuove norme del CP impongono ai Cantoni di gestire soltanto due tipi di stabilimenti, segnatamente quelli chiusi e quelli aperti, e tra questi ultimi anche stabilimenti o reparti di stabilimenti per detenuti in regime di semiprigionia e di lavoro esterni (art. 77b e 76 CP i.c.c. art. 377 cpv. 1 CP, BSK Strafrecht I B. F. BRÄGGER, 3a. ed., art. 76 CP n. 2).

 

                                         3.1.2.

                                         A livello cantonale oltre all’applicazione del Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini del 10.04.2006 (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti, RL 4.2.1.1.3.) l'art. 19 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (RL 4.2.1.1.1., nel seguito citato REPM) in vigore dal 9.03.2007 stabilisce che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso, ossia in uno stabilimento in cui le misure di sicurezza sono elevate, è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi (cpv. 1). L'esecuzione della pena avviene ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha come scopo finale il reinserimento sociale, è fondato su una graduale concessione di libertà tendente alla responsabilizzazione progressiva del carcerato, sulla base di un piano individuale di esecuzione della pena (cpv. 2).

Il cpv. 3 dell’art. 19 REPM prevede inoltre la possibilità per il condannato di espiare la pena privativa della libertà, in maniera totale o parziale, in uno stabilimento aperto − ossia in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne l'organizzazione, il personale e la costruzione − se questa sua collocazione non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga.

 

                                         L'art. 3 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010 (RL 4.2.1.1.2., nel seguito RSC) in vigore dall'1.01.2011 precisa che il carcere penale “La Stampa” è, tra l’altro, destinato all’incarcerazione di persone maggiorenni poste in esecuzione di pena o di misura o di internamento (cpv. 3 lit. a). Esso stabilisce inoltre che sono strutture chiuse “La Farera” e “La Stampa” (cpv. 4) mentre “Lo Stampino” e il “Navarazz” sono strutture aperte (cpv. 5). Queste ultime sono in particolare destinate all'incarcerazione di: a) persone in esecuzione di pene eseguite in regime di lavoro esterno; b) persone in esecuzione di pene eseguite in forma di semiprigionia; c) persone in esecuzione di pene di breve durata eseguite per giorni; d) persone in esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le quali non vi è da attendersi che commettano nuovi reati (cpv. 6).

                                         La persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase RSC).

 

                                         3.1.3.

                                         Interpretato e contrario il testo dell’art. 76 cpv. 2 CP, si ha che di regola il detenuto deve essere collocato in un penitenziario aperto (ove si intende uno stabilimento “aperto” o “semiaperto”), a meno che sussista il pericolo che egli si dia alla fuga oppure vi sia il rischio che egli commetta nuovi reati.

 

                                         In altre parole, è sufficiente che sia adempiuto uno di questi due criteri (unici criteri determinanti) per ordinare il collocamento di un detenuto in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto. Il rischio di fuga e il rischio di recidiva non devono infatti essere realizzati cumulativamente (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793; BSK Strafrecht I B. F. BRÄGGER, 3a. ed., art. 76 CP n. 8).

 

                                         In definitiva in un penitenziario chiuso vengono collocati da un lato i delinquenti violenti (“Gewaltdelinquenten”), i delinquenti pericolosi (“gemeingefährliche Delinquenten”) nei confronti della collettività, della popolazione carceraria o di entrambe, e, in mancanza di altre strutture appropriate, i condannati all’internamento (“Verwahrte”), e, dall’altro lato, quei condannati fermamente risoluti a fuggire (BSK Strafrecht I B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4; CR Code pénal I B. VIREDAZ/A. VALLOTTON, art. 76 CP n. 4).

 

                                         Con quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il detenuto commetta nuovi reati non può essere espresso in generale e in astratto ma dipende dalle circostanze (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, op. cit., p. 1793).

                                         Per ammettere l'esistenza di un pericolo di fuga o di recidiva non occorre certamente che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, bensì è sufficiente che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9).

 

                                         Conformemente alla giurisprudenza federale il rischio di fuga deve essere valutato in considerazione dell’insieme delle circostanze proprie al detenuto, quali per esempio le sue condizioni di vita (“Lebensumstände”), i legami familiari (“familiäre Bindungen”), la sua situazione professionale e finanziaria (“berufliche und finanzielle Situation”), nonché le sue relazioni all’estero (“Kontakte zum Ausland”). Infatti non si può concludere sull’esistenza di questo rischio solo sulla base di una possibilità astratta di fuga. Occorre piuttosto che vi sia una certa probabilità, fondata su concreti motivi, che il detenuto posto in libertà si sottragga all’esecuzione della pena, dandosi alla fuga (sentenze TF 6B_432/2012 del 26.10.2012, consid. 3.; 6B_254/2012 del 18.6.2012 consid. 3.; 6B_577/2011 del 12.1.2012 consid. 2.1. e 2.2.). Il quantum della pena che gli resta da espiare da solo non basta per ammettere il rischio di fuga. Può tuttavia essere considerato, unitamente ad altre circostanze, quale indizio di una possibile fuga (sentenza TF 6B_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.; DTF 125 I 60). Un rischio acuto di fuga viene ammesso in special modo dalla dottrina, quando l’interessato non intrattiene in Svizzera una rete di relazioni, ovverossia quando egli non dispone di legami con il nostro paese. Ciò che di principio viene presunto per i cosiddetti turisti del crimine (“Kriminaltouristen”) e per i condannati senza un valido permesso di soggiorno o di domicilio (BSK Strafrecht I B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4).

 

                                         Ai fini della decisione sul collocamento, accanto ai cosiddetti motivi di prevenzione speciale (“sog. spezialpräventiven Überlegungen”), sono sempre più rilevanti anche le cosiddette considerazioni di prevenzione generale (“sog. generalpräventive Gesichtspunkte”) [BSK Strafrecht I B.F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 8].

 

                                         3.2.

                                         Nel caso che qui ci occupa il giudice dei provvedimenti coercitivi ha concluso per l’esistenza di un pericolo di fuga, per cui ha ordinato il collocamento in sezione chiusa, ritenuto che per il fermo del qui reclamante è stata necessaria l’emanazione di mandati di cattura pubblicati su RIPOL, in quanto partito per l’Italia e d’ignota dimora, e che lo stesso è cittadino italiano senza particolari legami con il territorio elvetico.

                                         RE 1 ritiene ingiustificato tale pericolo, visto che le sue attività lavorative sono totalmente su suolo elvetico, come pure lo sarebbe la sua prevista residenza.

                                         3.3.

                                         Da quanto agli atti emerge che RE 1, cittadino italiano nato nel 1972 in __________, già domiciliato a __________, da informazioni risultanti dal controllo abitanti (MOV POP) risulta partito per ignota destinazione dal 3.10.2014.

                                         Il decreto d’accusa 6.10.2014 gli è stato intimato all’indirizzo di __________, ma la successiva procedura d’incasso non è stata possibile, essendosi reso nel frattempo irreperibile. La procedura d’incasso della pena pecuniaria di cui al decreto d’accusa 7.09.2015 non ha avuto miglior successo, stante che i relativi invii postali all’indirizzo di __________ e a __________ non hanno avuto buon esito per l’irreperibilità del desinatario, risp. non ritiro delle raccomandate, risp. mancato svuotamento della cassetta delle lettere.

                                         Pure irreperibile è risultato il reclamante nella procedura d’incasso della pena pecuniaria di cui al decreto d’accusa 17.05.2016, a quel momento risultante risiedere a __________, nel __________.

                                         Ciò ha costretto il giudice dei provvedimenti coercitivi nell’aprile 2017 a far pubblicare tre mandati d’accompagnamento su RIPOL, al fine di poter procedere con l’esecuzione delle rispettive pene detentive sostitutive della multa e delle pene pecuniarie rimaste impagate.

                                         Soltanto sulla base di ciò RE 1 è stato fermato in territorio grigionese dalla locale polizia cantonale e quindi trasferito e incarcerato presso le Strutture carcerarie ticinesi a far tempo dal 10.05.2017, dove egli si trova attualmente, in sezione chiusa, per decisioni 11.05.2017 e 8.06.2017 del giudice dei provvedimenti coercitivi.

                                         D’altronde il reclamante stesso ha riconosciuto di aver vissuto con la propria compagna, __________, presso l’abitazione della di lui madre in Italia, a __________.

                                         In vista di un suo possibile rilascio egli asserisce, negli scritti del maggio 2017, di disporre di “una possibilità di residenza stabile e continuativa presso il sig. __________”, mentre negli scritti del giugno 2017 sostiene la disponibilita ad ospitarlo da parte del suo “caro amico”, tale sig. __________. Dichiarazioni rimaste comunque allo stadio di mere allegazioni.

                                         Prima del suo arresto il reclamante, da quanto in atti, non risulta aver avuto sul nostro territorio un impiego concreto e stabile. Ciò che d’altronde egli nemmeno ha spiegato.

                                         In questa sede egli ha prodotto due contratti. Uno da lui sottoscritto l’1.06.2016 (dunque in espiazione di pena) con la società __________ SA, che in base all’estratto (pubblicato in internet) del registro di commercio del Canton grigioni, egli risulta essere divenuto (unico) membro, con diritto di firma singolo, nel dicembre 2016 (per cui egli ha firmato il contratto non solo in veste di dipendente bensì anche quale datore di lavoro). Tale società inoltre risulta essere priva di recapito nonché di un ufficio di revisione.

                                         L’altro contratto egli l’ha sottoscritto, pure in data 1.06.2017, con la __________, di __________, sita in __________ – attività asseritamente avviata due mesi orsono dalla sua compagna e di cui egli sarebbe socio al 50 % laddove comunque, per la stessa non è ancora stata apposta alcuna firma.

                                         Nel registro di commercio ticinese (come pure elvetico) non risulta essere iscritta alcuna ditta con tale nominativo, mentre che dalle informazioni registrate nel controllo abitanti (MOVPOP), la compagna del reclamante non risulta risiedere sul nostro territorio. RE 1 ha del resto asserito, nello scritto 27.5/2.06.2017, come la compagna disponga, ancora a quel momento, di un’attività lavorativa in Italia.

 

                                         Ora, in tali circostanze, è indubbia l’effettiva assenza di solidi legami affettivi e professionali con il nostro paese, atti a scongiurare l’alto rischio che egli si renda irreperibile alle autorità elvetiche come d’altronde fatto prima del suo arresto per riparare nella vicina Italia, suo paese d’origine e luogo di residenza della madre e della compagna, onde sottrarsi all’esecuzione della pena detentiva sostitutiva della multa e delle pene pecuniarie pronunciate a suo carico.

                                        

                                         Il pericolo di fuga valutato dal giudice dei provvedimenti coercitivi nella decisione 11.05.2017 e richiamato in quella dell’8.06.2017 è confermato anche in questa sede, così che tali decisioni meritano d’essere tutelate.

 

 

                                   4.   4.1.

                                         Il reclamante ha chiesto, fra l’altro, l’espiazione della pena nella forma della “semi-libertà” risp. degli “arresti domiciliari con braccialetto elettronico”.

                                         Su tali forme d’espiazione il giudice dei provvedimenti coercitivi, nelle decisioni 11.05.2017 e 8.06.2017, non si è formalmente pronunciato.

                                         Nelle osservazioni 8.06.2017 il magistrato si è limitato a rilevare che avrebbe provveduto a rendere una decisione nel merito, qualora gli venisse inoltrata la documentazione necessaria a comprovare i requisiti imposti dall’art. 2 REPAD risp. dall’art. 17 REPM per ottenere gli arresti domiciliari risp. la semiprigionia, posto comunque che tali due forme di esecuzione possono essere concesse unicamente per pene privative della libertà inferiori a un anno.

                                         Ciò, a prima vista, non parrebbe più essere possibile nel caso concreto, in quanto lo stesso giorno il giudice dei provvedimenti coercitivi ha emanato una nuova decisione di collocamento iniziale, in cui ha determinato che la pena detentiva sostitutiva complessiva da espiare (425 giorni) è superiore a un anno.

 

                                         4.2.

                                         4.2.1.

                                         Giusta l’art. 77b CP le pene da sei mesi a un anno sono scontate in forma di semiprigionia se non vi è da attendersi che il detenuto si dia alla fuga o commetta nuovi reati. Il detenuto continua a lavorare o a seguire la sua formazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. Durante questa fase dell’esecuzione il condannato deve comunque essere debitamente assistito.

                                         Questa disposizione è completata, a livello cantonale, dall’art. 17 REPM, che annovera, tra l’altro, fra le condizioni da adempiere per l’ottenimento della semiprigionia, l’impiego in un’attività lavorativa con un tasso d’occupazione minimo del 50 % (cpv. 1 lit. c REPM).

                                         È al giudice dei provvedimenti coercitivi che l’art. 10 cpv. 1 lit. h LEPM conferisce la competenza a decidere se concederla o meno.

                                         La semiprigionia è interrotta dal giudice dei provvedimenti coercitivi e la pena è eseguita in regime ordinario qualora la persona detenuta: non adempie più alle condizioni secondo l’art. 77b CP (art. 18 cpv. 1 lit. a REPM), non rispetta, al momento dell’inizio della pena o durante l’esecuzione della stessa, le condizioni fissate (per es. non rispetto degli orari, consumo di alcol o di droghe) [art. 18 cpv. 1 lit. b REPM], rifiuta di pagare senza motivo valido l’anticipo in contanti o il prezzo della pensione (art. 18 cpv. 1 lit. c REPM).

 

                                         La semiprigionia persegue un obiettivo di prevenzione speciale, limitando gli effetti nocivi della detenzione fra i quali ad esempio la perdita del posto di lavoro (CR Code pénal I B. VIREDAZ/A. VALLOTTON, art. 77b CP n. 1) e quindi di prevenire il pericolo di un allontanamento dal mondo professionale (Petit commentaire, CP Code pénal, 2a. ed., art. 77b CP n. 2).

 

                                         4.2.2.

                                        La semiprigionia di cui all’art. 77b CP non va confusa con l’istituto del lavoro esterno [espressione questa che ha sostituito la denominazione di “semilibertà” utilizzata nel vecchio diritto, proprio per evitare confusioni con la “semiprigionia” (FF 1999 II 1794; B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 77a CP n. 1)] previsto all’art. 77a cpv. 1 CP, e rientrante nella competenza del giudice dei provvedimenti coercitivi (art. 10 cpv. 1 lit. h LEPM). Esso presuppone (cumulativamente) che il detenuto abbia scontato una parte della pena detentiva, per legge di regola almeno la metà, e che non sussista un pericolo di fuga o di recidiva (Petit commentaire, CP Code pénal, op. cit., art. 77a CP n. 3). Tale istituto costituisce, nel sistema di progressione dell’esecuzione della pena, la penultima fase precedente quella della liberazione condizionale (BSK Strafrecht I B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 77a CP n. 1-2). Secondo il Consiglio federale nella prassi il regime del lavoro e alloggio esterni è applicabile solo alle pene di lunga durata (Petit commentaire, CP Code pénal, op. cit., art. 77a CP n. 12; FF 1999 II 1794).

 

                                         4.2.3.

                                         Una pena può essere scontata nella forma degli arresti domiciliari, con l’accordo della persona condannata, quando, fra l’altro, si tratta di pene privative di libertà di breve durata, ossia da 20 giorni a 12 mesi [art. 1 lit. a del Regolamento sull’esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari (RL 4.2.1.1.7, nel seguito REPAD)] e se il condannato che ne ha fatto richiesta in ragione del suo carattere e dei suoi precedenti penali risulta capace di rispettarne le condizioni (art. 2 cpv. 1 REPAD). Inoltre l’autorizzazione è concessa se il condannato e le persone che vivono con lui hanno dato il loro accordo, se è dato un domicilio fisso e se il condannato esercita un’attività riconosciuta (art. 2 cpv. 2 REPAD).

                                         Attività quest’ultima che, secondo le norme d’attuazione sugli arresti domiciliari, deve avere un grado d’occupazione di almeno il 50 % al di fuori del proprio domicilio.

                                         Il condannato, durante il suo tempo libero e di riposo, è sottoposto agli arresti domiciliari sotto sorveglianza elettronica (art. 3 REPAD).

                                         Se il condannato non rispetta le condizioni fissate, il giudice dei provvedimenti coercitivi può interrompere l’applicazione degli arresti domiciliari (art. 13 cpv. 1 REPAD).

                                         L’interruzione degli arresti domiciliari può ugualmente essere ordinata per ragioni non direttamente imputabili al condannato (art. 13 cpv. 4 REPAD). Pure può essere decisa, qualora vi sia seriamente da attendersi che il condannato possa commettere nuovi reati o in altri casi gravi, senza preavviso; in una simile evenienza, il giudice dei provvedimenti coercitivi ripristina immediatamente l’esecuzione della pena in carcere chiuso (art. 13 cpv. 5 REPAD).

                                         4.3.

                                         L’art. 10 cpv. 1 lit. h LEPM risp. l’art. 5 REPAD conferiscono al giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, la competenza a decidere la concessione della semiprigionia ex art. 77b CP risp. ad autorizzare l’esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari.

                                         La Corte dei reclami penali interviene quale autorità di reclamo contro tali decisioni in virtù dell’art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM risp. dell’art. 12 cpv. 2 LEPM i.c.c. l’art. 7a REPAD.

                                         Impregiudicata la valutazione dell’esistenza di un pericolo di fuga nella decisione circa il collocamento iniziale ex art. 76 CP, al fine di rispettare il doppio grado di giurisdizione voluto dal legislatore e dalla giurisprudenza federale, in maniera generale, le richieste di esecuzione della pena nella forma della semiprigionia risp. nella forma degli arresti domiciliari mediante braccialetto elettronico hanno da essere presentate dapprima al vaglio del giudice dei provvedimenti coercitivi, producendo tutta la pertinente documentazione a comprova dei requisiti imposti dalle sopraccitate norme.

                                         A questo stadio tali disamine risultano pertanto premature.

 

 

                                   5.   Il reclamante chiede che gli venga concessa “la possibilità di trasformare la detenzione in un periodo di prova in libertà” (scritto 27.05/2.06.2017, p. 1).

 

                                         Con ciò egli sembra voler postulare la liberazione condizionale ex art. 86 CP.

                                         Ora, per tale istituto, che a questo stadio risulta comunque essere prematuro, la legge (art. 86 seg. CP) prevede delle precise condizioni e una determinata procedura che il giudice dei provvedimenti coercitivi, competente ex art. 10 cpv. 1 lit. j LEPM, è tenuto ad avviare d’ufficio.

                                         Anche in questo caso la presente Corte interviene quale autorità di reclamo in virtù dell’art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM.

                                         In tali circostanze la censura del reclamante risulta pertanto a questo stadio irricevibile.

 

 

                                   6.   Per tutto quanto visto, i reclami, nella misura della loro ricevibilità, sono respinti.

                                         Fanno stato le decisioni di collocamento iniziale (in sezione chiusa) dell’11.05.2017 e dell’8.06.2017, che meritano di essere tutelate in quanto giustificate.

                                         Opportunamente coadiuvato dall’UAR, al qui reclamante permane la possibilità di concretizzare le premesse per il passaggio ad altre forme d’esecuzione, da sottoporre come test’è visto in prima battuta al giudice dei provvedimenti coercitivi.

 

 

                                   7.   7.1.

                                         RE 1 ha richiesto nell’ambito di questa procedura l’assistenza di un avvocato d’ufficio.

 

                                         7.2.

                                         In ossequio al chiaro testo di legge dell’art. 132 CPP un difensore d’ufficio può essere nominato – da chi dirige il procedimento – solamente a favore di un imputato, mentre non è prevista dal Codice la difesa d’ufficio di una persona condannata con sentenza passata in giudicato, come lo è in concreto il qui reclamante nella presente procedura.

 

                                         A seguito dell’entrata in vigore del CPP l’1.1.2011, si è reso necessario adattare il diritto cantonale al diritto federale.

                                         È stata abrogata la legge (cantonale) del 3.6.2002 sul patrocinio d'ufficio e sull’assistenza giudiziaria (Lag), è stata modificata la LEPM (con l'abolizione del cpv. 2 dell'art. 11 che lasciava al giudice dell'applicazione della pena la competenza a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio d'ufficio e al gratuito patrocinio) ed è stata emanata una nuova legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) del 15.3.2011 (in vigore retroattivamente all’1.1.2011), tendente a disciplinare questi due istituti nelle materie in cui i cantoni hanno mantenuto la loro competenza a legiferare.

                                         È il caso dell'esecuzione delle pene e delle misure in base all'art. 439 cpv. 1 CPP, e in particolare delle procedure davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di applicazione della pena (cfr. Messaggio n. 6407 del 12.10.2010 sulla LAG, p. 1).

 

                                         Giusta l'art. 10 LAG l'autorità competente a concedere l'assistenza giudiziaria e a designare il patrocinatore d'ufficio è quella del merito: da questa norma discende la competenza di questa Corte a decidere sull'istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata in questa sede dal qui reclamante, in base alle normative in vigore dall’1.1.2011.

 

                                         Il diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio discendono dall’art. 2 LAG e dall'art. 29 cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura, se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo, ed al gratuito patrocinio, qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

                                         7.3.

                                         Per contestare il collocamento in sezione chiusa fondata sulla valutazione di un pericolo di fuga per finire unica censura ricevibile in questa sede il reclamante ha potuto e saputo ampiamente esporre le proprie ragioni.

                                         La presenza di un legale nel caso in esame non era necessaria, nella misura in cui la contestazione del pericolo di fuga (come pure la concessione di altre forme di esecuzione della pena), hanno richiesto, in maniera preponderante, l’allegazione di fatti e la produzione di documenti alla portata del reclamante anziché un’approfondimento dal profilo giuridico. Approfondimento giuridico delle di lui richieste comunque sviluppato d’ufficio da questa Corte.

                                         Inoltre la presente procedura, vista l’assenza di legami importanti sia affettivi che professionali del reclamante con il nostro paese così come la di lui irreperibilità, che rendevano quindi alto il pericolo di fuga, appariva d’acchito priva di possibilità di successo.

                                         Pertanto la richiesta di assistenza giudiziaria non trova in questa sede accoglimento.

 

                                         Vista la difficile situazione economica del reclamante, contro cui ben quattro procedure d’incasso delle pene pecuniarie e della multa pronunciate a suo carico non sono state possibili e visto altresì che al momento egli dispone quali entrate del solo peculio, si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 segg., 393 segg., 439 CPP, 76 segg., 77b CP, la LEPM, il REPM, il RSC, il REPAD, la LAG, l’art. 29 cpv. 3 Cost, ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   I reclami, nella misura della loro ricevibilità, sono respinti.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

 

 

 

                                   4.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   5.   Intimazione:

 

-       

 

 

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera