Incarto n.
60.2017.142

 

Lugano

2 ottobre 2017/mr

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Giorgia Peverelli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza di ricusazione 26.05/01.06.2017 presentato da

 

 

 

IS 1

 

 

 

nei confronti del

 

 

procuratore pubblico Paolo Bordoli nel contesto del procedimento penale di cui all’inc. MP __________;

 

 

 

richiamate le osservazioni 01.06.2017 e 22.06.2017 (duplica) del magistrato inquirente (che, trasmettendo l’istanza di ricusazione, comunica di ritenere la domanda infondata), nonché la replica 19.06.2017 e il successivo scritto 28/30.06.2017 di IS 1 (che, esposte le sue considerazioni, si riconferma in quanto richiesto);

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

 

 

 

 

in fatto

 

 

a.Nel corso dell’anno 2009 __________ ha venduto “allo stato grezzo” ai coniugi IS 1 e __________ il foglio di PPP __________, comproprietà del fondo base mapp. __________ RFD di __________.

 

 

b.    Nel dicembre 2016 i coniugi __________ hanno avviato contro __________ una causa civile, rivendicando delle pretese inerenti la citata compravendita (inc. MP __________, AI 1, allegato 1), rispettivamente hanno fatto spiccare contro di lui un precetto esecutivo per CHF 100’000.00 (inc. MP __________, AI 1, allegato 2).

 

                                         Nei confronti (anche) di __________, IS 1 e __________ hanno altresì sporto in data 20.12.2016 querela penale per titolo di truffa, danno patrimoniale procurato con astuzia, coazione, violazione delle regola dell’arte edilizia e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione. Procedimento penale conclusosi in data 19.01.2017 con l’emanazione di un decreto di non luogo a procedere da parte del procuratore pubblico Francesca Lanz (NLP __________; inc. MP __________, AI 1, allegato 3).

 

                                          

c.Ritenendo l’agire dei coniugi __________ “ingiustificato e abusivo”, in data 06/09.03.2017 __________ ha deciso di sporgere querela/denuncia penale, ipotizzando a loro carico i reati di denuncia mendace, sviamento della giustizia, diffamazione, calunnia, ingiuria e tentata coazione (inc. MP __________, AI 1).

 

 

d.    A seguito della ricezione della citata querela/denuncia, in data 27.03.2017 il procuratore pubblico PI 1 (titolare dell’inchiesta) ha citato __________ a comparire il 06.04.2017 per essere interrogato in qualità di accusatore privato (inc. MP __________, AI 2). Interrogatorio poi svoltosi in data 13.04.2017, in presenza anche del suo patrocinatore avv. __________, allo scopo di meglio chiarie la fattispecie da lui esposta in querela/denuncia (inc. MP __________, AI 3).

 

 

e.Con scritto 15.05.2017 il magistrato inquirente ha citato IS 1 a comparire il 06.06.2017 per procedere alla sua verbalizzazione in veste di imputato (inc. MP __________, AI 4).

 

 

f.     Con istanza 26.05.2017, trasmessa a questa Corte dal procuratore pubblico PI 1 l’01.06.2017 con le sue osservazioni (inc. CRP __________, doc. 1), IS 1 chiede la ricusazione del magistrato, invocando: i motivi di cui all’art. 56 lit. e CPP (“conflitto di interesse con il patrocinatore della controparte __________”) e lit. f CPP (“manifesta inimicizia”), nonché la violazione del principio della parità di trattamento (essendo il provvedimento coercitivo destinato unicamente a lui e non anche a sua moglie, coimputata nel procedimento penale; inc. MP __________, AI 5).

 

 

g.    In attesa di una decisione da parte della scrivente Corte, in data 01.06.2017 il procuratore pubblico ha annullato la citazione di IS 1 fissata per il 06.06.2017 (inc. MP __________, AI 6).

 

 

h.    Con scritti 01.06.2017 e 22.06.2017, il procuratore pubblico ha presentato le proprie osservazioni all’istanza di ricusa presentata da Paolo Manara, ritenendo non dati i presupposti per una sua ricusazione, spiegando quanto segue.

                                        

                                         Con riferimento a quanto esposto con replica 19.06.2017 di Paolo Manara, il magistrato inquirente, oltre a premettere di non avere rapporti di “inimicizia” ex art. 56 lit. f CPP né con l’istante né con la di lui moglie, precisa di essersi inizialmente limitato a citare solo IS 1 “perché possa rispondere alle accuse mosse a suo carico e che citerò la moglie (pure lei denunciata) dopo avere sentito il marito” (inc. CRP __________, doc. 1).

 

                                         In merito poi ai motivi di ricusa di cui all’art. 56 lit. e CPP, dichiara di non avere alcun rapporto di parentela né con l’avv. Claudio Cereghetti, né con l’avv. __________ (dipendente dello Studio legale __________), ma nemmeno con nessun’altra persona coinvolta nei procedimenti penali a carico dei coniugi __________ (inc. CRP 60.2017.142, doc. 5).

 

                                         Per quanto riguarda l’asserito conflitto di interessi dovuto al fatto che l’avv. __________ ed il procuratore pubblico PI 1 sono entrambi membri della __________, quest’ultimo puntualizza che il legale è “stato membro del Consiglio della __________ fino al 10.07.2012, data in cui vi sono entrato io” (…) “Preciso a quel proposito che lo scrivente all’inizio degli anni 2000 era entrato a far parte del Consiglio della __________ (nata come costola della __________, di cui __________ faceva già parte) e che nel 2012 appunto le due Fondazioni hanno di fatto fusionato”, aggiungendo di non far comunque più parte del Consiglio della __________ dal febbraio 2017 (inc. CRP __________, doc. 5).

                                         Per completezza di informazione e trasparenza, precisa di aver svolto la pratica legale presso lo Studio degli avvocati __________ e __________ da novembre 2001 a metà 2003 e di aver svolto l’attività di avvocato indipendente dal giugno 2003 a fine 2004 in un ufficio ubicato negli spazi dello Studio dell’avv. __________, dove pure vi lavorava quale avvocato indipendente l’avv. __________.

 

                                         Contrariamente a quanto ipotizzato dall’istante, nega di ricoprire un qualsivoglia ruolo politico/istituzionale. Il suo interesse politico si limita all’iscrizione al Partito __________ sin dall’inizio degli anni ’90. 

 

                                         Circa l’assegnazione dell’inc. MP __________, il magistrato inquirente specifica che la stessa è dovuta al fatto che egli era stato il procuratore di picchetto nella settimana in cui è stata inoltrata la querela/denuncia dei coniugi __________.

 

 

i.     Delle ulteriori argomentazioni, delle osservazioni e della replica, si dirà, se necessario, in corso di motivazione.

 

 

in diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         La giurisdizione di reclamo – nel Cantone Ticino, la Corte dei reclami penali (art. 62 LOG) – è competente a decidere sulla domanda di ricusazione, senza (di regola, ma cfr. decisione TF 1B_227/2013 del 15.10.2013 consid. 4.1.) ulteriore procedura probatoria e definitivamente, nei casi in cui sono interessati il pubblico ministero, le autorità penali delle contravvenzioni o i tribunali di primo grado, se è invocato un motivo di ricusazione di cui all’art. 56 lit. a o lit. f CPP o se una persona che opera in seno a un’autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell’art. 56 lit. b-e CPP (art. 59 cpv. 1 lit. b CPP) [ZK StPO – A.J. KELLER, 2. ed., art. 59 CPP n. 5].

 

                                         Giusta l’art. 58 cpv. 1 CPP la parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un’autorità penale deve presentare senza indugio [ossia nei giorni immediatamente seguenti alla conoscenza del motivo addotto, pena la perenzione del diritto di prevalersene (decisioni TF 1B_104/2017 dell’11.4.2017 consid. 2.4.; 1B_58/2017 del 5.4.2017 consid. 2.3.; 6B_973/2016 del 7.3.2017 consid. 3.3.2.; decisione TPF BB.2017.90 del 21.7.2017 p. 2 s.; BSK StPO – M. BOOG, 2. ed., art. 58 CPP n. 5; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 58 CPP n. 3)] la relativa domanda a chi dirige il procedimento penale non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione; ella deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda proposta.

 

                                         E’ in effetti contrario alle regole della buona fede mantenere in riserva un motivo di ricusazione per farlo valere solo successivamente, qualora l’esito della procedura sia sfavorevole o l’interessato ritenga che l’istruzione non segue il corso da lui desiderato (decisione TF 1B_104/2017 dell’11.4.2017 consid. 2.4.).

 

                                         1.2.

                                         Paolo Manara, imputato nel procedimento, parte ai sensi dell’art. 104 cpv. 1 lit. a CPP, è legittimato, secondo l’art. 58 cpv. 1 CPP (BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 1), a postulare la ricusazione del procuratore pubblico PI 1, titolare del procedimento promosso nei suoi confronti.

 

Dal tenore dell’istanza 26.05.2017, si evince che per IS 1 il momento a partire dal quale egli poteva ipotizzare un motivo di ricusazione, è il giorno della notifica della sua citazione datata e inviata il 15.05.2017.

Considerato che la citazione in questione è stata notificata a IS 1 al più tardi il 22.05.2017 (ultimo giorno della giacenza dell’invio raccomandato presso l’ufficio postale), questa Corte, sulla base della dottrina e della giurisprudenza sopraccitate, ritiene che la domanda di ricusazione presentata da IS 1 il 26.05.2017 sia ancora tempestiva, e questo poiché inoltrata quattro giorni dopo la notifica del provvedimento coercitivo.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Giusta gli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost. nelle cause giudiziarie ognuno ha il diritto di essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. Il principio dell’indipendenza è ripreso dall’art. 4 CPP e concerne tutte le autorità penali secondo gli art. 12 e 13 CPP.

 

                                         La garanzia del diritto ad un giudice imparziale vieta l’influsso sulla decisione di circostanze estranee al processo, che potrebbero privarlo della necessaria oggettività a favore oppure a pregiudizio di una parte (decisione TF 1B_151/2017 del 14.6.2017 consid. 2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 2; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 1): chiunque sia sottoposto a queste influenze non può in effetti essere un “giusto mediatore” (decisione TF 1B_27/2016 del 4.7.2016 consid. 4.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 2).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, sebbene la semplice affermazione di parzialità basata su sentimenti soggettivi di una parte non sia sufficiente a fondare un dubbio legittimo, non occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto: per giustificare la sua ricusazione bastano infatti circostanze concrete idonee a suscitare l’apparenza di una sua prevenzione e a far sorgere il rischio di una sua parzialità nella causa (decisioni TF 6B_760/2016 del 29.6.2017 consid. 3.5.; 1B_130/2017 del 15.6.2017 consid. 2.2.; 1B_176/2017 del 15.6.2017 consid. 2.1.; 1B_97/2017 del 7.6.2017 consid. 2.; 1B_101/2017 del 7.6.2017 consid. 2.1.; 1B_440/2016 del 6.6.2017 consid. 4.3.; 1B_181/2017 del 2.6.2017 consid. 2.1.; 1B_116/2017 del 16.5.2017 consid. 4.1.; 1B_70/2017 del 10.5.2017 consid. 3.1.2.; decisione TPF BB.2017.77 dell’8.6.2017 consid. 2.2.; DTF 141 IV 178 consid. 3.2.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 7/10; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 9).

 

                                         Sotto il profilo oggettivo, serve ricercare se la persona ricusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; sono considerati in tale ambito anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e viene posto l’accento sull’importanza che possono rivestire le apparenze (decisione TF 1B_101/2017 del 7.6.2017 consid. 2.1.; DTF 139 I 121 consid. 5.1.; 133 I 1 consid. 6.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 8). Determinante è sapere se le apprensioni soggettive dell’interessato siano oggettivamente giustificate dalle circostanze (decisione TF 1B_87/2017 del 6.4.2017 consid. 2.2.).

 

                                         La ricusazione riveste un carattere eccezionale (decisione TF 1B_285/2012 del 20.12.2012 consid. 3.2.), per non intralciare l’ordinato e ordinario funzionamento della giustizia: deve dunque essere ammessa unicamente in presenza di motivi gravi ed oggettivi che permettano di dubitare dell’imparzialità del giudice ricusando (decisione TF 1B_405/2014 del 12.5.2015 consid. 4.3.).

 

 

                                         2.2.

                                         I principi ricordati valgono anche nell’ipotesi di ricusazione di un procuratore pubblico, tenuto conto del suo specifico ruolo (decisioni TF 1B_130/2017 del 15.6.2017 consid. 2.2.; 1B_181/2017 del 2.6.2017 consid. 2.2.; DTF 141 IV 178 consid. 3.2.2.; 138 IV 142 consid. 2.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 3; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 2).

 

                                         Fino all’abbandono del procedimento o fino alla promozione dell’accusa, il procedimento è diretto dal procuratore pubblico (art. 61 CPP), il quale deve garantire che lo stesso si svolga in modo appropriato e conforme alla legge (art. 62 cpv. 1 CPP).

 

                                         Durante l’istruzione il ministero pubblico accerta d’ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, a carico ed a scarico dell’imputato (art. 6 cpv. 2 CPP), e ne determina le conseguenze giuridiche in modo tale da poter chiudere la procedura preliminare (art. 308 cpv. 1 CPP). In questo contesto – fase dell’istruzione del procedimento – il magistrato inquirente è tenuto ad una certa imparzialità (decisioni TF 1B_130/2017 del 15.6.2017 consid. 2.2.).

 

                                         2.3.

                                         2.3.1.

                                         Chi opera in seno a un’autorità penale si ricusa se (art. 56 CPP): a. ha un interesse personale nella causa; b. ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un’autorità, patrocinatore di una parte, perito o testimone; c. è unito in matrimonio, vive in unione domestica registrata o convive di fatto con una parte, con il suo patrocinatore o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore; d. è parente o affine di una parte in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado incluso; e. è parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, di un patrocinatore di una parte oppure di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore; f. per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa.

 

                                         2.3.2.

                                         Quando il motivo di esclusione è costituito da una causa fattuale specifica (parentela ai sensi dell’art. 56 lit. e CPP), non sussiste alcun margine di manovra: la persona interessata deve escludersi automaticamente (sentenza TF 1B_285/2012 del 20.12.2012 consid. 3.3; CR CPP J.-M. VERNIORY, art. 57 CPP n. 4).

 

                                         2.3.3.

                                         L’art. 56 lit. f CPP riporta una clausola generale che disciplina la ricusazione per motivi differenti da quelli ex lit. a-e (decisione TF 1B_176/2017 del 15.6.2017 consid. 2.1.; DTF 141 IV 178 consid. 3.2.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 56 CPP n. 38; N. SCHMID – StPO Praxiskommentar, 2. ed., art. 56 CPP n. 14 s.).

 

                                         Ai sensi dell’art. 56 lit. f CPP, dunque, chi opera in seno a un’autorità penale si ricusa altresì se, “per altri motivi”, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte oppure con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa (decisione TF 1B_1/2017 del 7.3.2017 consid. 2.1.).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Preliminarmente si osserva che il presente gravame ha esclusivamente come oggetto l’istanza presentata in data 26.05/01.06.2017 da IS 1 nell’ambito del procedimento di cui all’ inc. MP __________, e meglio la sua domanda di ricusazione del procuratore pubblico PI 1.

                                         Egli sostiene che il magistrato inquirente è venuto a trovarsi in una situazione di conflitto d’interessi e di abuso di potere, tale da non poter più garantire l’indipendenza necessaria per una corretta conduzione del procedimento penale promosso (anche) nei suoi confronti, e meglio per i motivi già esposti in precedenza.

 

                                         Altre censure o argomenti che esulano da quelli surriferiti non vengono esaminati in quanto non pertinenti all’argomento dell’istanza.

 

                                         3.2.

                                         3.2.1.

                                         Venendo ora ad esaminare i singoli motivi sollevati dall’istante nel suo scritto 26.05/01.06.2017 a sostegno della ricusazione del procuratore pubblico PI 1, richiamati i principi dottrinali e giurisprudenziali di cui al considerando 2, si osserva quanto segue.

 

                                         3.2.2.

                                         In merito all’asserito conflitto d’interessi circa il legame di parentela o di affinità del magistrato inquirente con le parti in causa ex art. 56 lit. e CPP (ritenendo in particolare quest’ultimo “affine in linea retta con __________”, avvocato presso il quale esercita l’avv. __________, patrocinatore di __________ nel procedimento inc. MP __________), si osserva come questo aspetto, contestato dal magistrato inquirente, non risulti in alcun modo comprovato.

 

                                         Per quanto riguarda l’asserito legame di parentela segnalato dal reclamante tra il procuratore pubblico e l’avv. __________, si osserva semplicemente come questo eventuale legame nulla abbia a che vedere con il procedimento penale qui di interesse. La questione non merita pertanto ulteriori approfondimenti.

 

                                         3.2.3.

                                         Il fatto poi che il procuratore pubblico PI 1 abbia preso delle decisioni nell’ambito di altri procedimenti penali che hanno/vedono coinvolto l’istante, non costituisce un motivo di ricusazione ex art. 56 lit. f CPP. Infatti, il fatto che IS 1 disapprovi le precedenti decisioni emesse nei suoi confronti dallo stesso procuratore pubblico, rispettivamente gli atti da questi compiuti, non implica di per sé che gli stessi siano da ritenersi errati oppure illegali. Spetta eventualmente alle istanze superiori determinare se le ipotesi accusatorie proposte o gli atti istruttori intrapresi siano fondati e giustificati.

 

                                         Anche secondo giurisprudenza, il fatto che il procuratore pubblico abbia condotto in passato procedimenti penali che hanno visto coinvolto l’istante e cha abbia dovuto statuire a sfavore di quest’ultimo, non costituisce un motivo di prevenzione/imparzialità da comportare la sua ricusazione (sentenza TF 1B_44/2014 del 15.4.2014 consid. 3.1.).

 

                                         3.2.4.

                                         In merito alla questione relativa all’appartenenza di un magistrato ad un determinato partito politico non è sufficiente secondo giurisprudenza e dottrina, di per sé, per fondare un’apparenza di parzialità (decisioni TF 1B_194/2016 del 22.6.2016 consid. 2.; 1C_426/2014 del 24.11.2014 consid. 3.3.; 6B_582/2011 del 15.3.2012 consid. 2.3.; cfr. anche BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 56 CPP n. 52). La persona eletta in una funzione giudiziaria è reputata essere capace di avere la necessaria equidistanza con riferimento ai legami di tipo partitico e di pronunciarsi oggettivamente sulla vertenza chiamata a giudicare (decisione TF 1B_194/2016 del 22.6.2016 consid. 2.).

 

                                         Il fatto, dunque, che il procuratore pubblico PI 1 sia iscritto a un partito politico non costituisce apparenza di sua parzialità e, tantomeno, implica evidentemente che emani le sue decisioni favorendo la parte della medesima appartenenza politica. Tale motivo di ricusazione è, nel caso concreto, infondato.

 

                                         3.2.5.

                                         L’imparzialità del magistrato inquirente non è nemmeno intaccata dal solo fatto che questi abbia fatto parte (dal 10.07.2012 sino al febbraio 2017) della __________, alla quale aveva partecipato (peraltro in periodo precedente) anche l’avv. __________ presso il cui Studio lavora il patrocinatore del denunciante.

 

                                         Medesima conclusione riguardo al fatto di aver svolto la pratica legale presso lo Studio legale dell’__________ (dal novembre 2001 a metà 2003) e di aver poi condiviso gli spazi con suddetto Studio (da giugno 2003 a fine 2004) quando, oltre all’avv. __________ vi era pure l’allora avv. __________. Anche questo motivo non è certamente sufficiente di per sé a sostenere una violazione da parte del procuratore pubblico dei principi di imparzialità e indipendenza.

 

                                         3.2.6.

                                         Infine si osserva che nemmeno il fatto che il magistrato inquirente abbia deciso di citare “solo” IS 1 per essere interrogato in una procedura che vede come coimputata anche sua moglie (la quale, come precisato dal magistrato, sarebbe stata verbalizzata dopo l’audizione del marito) costituisce una violazione del principio dell’uguaglianza di trattamento, né un errore procedurale.

 

                                         A tale proposito aggiungasi che l’istituto della ricusazione non permette del resto alle parti di contestare il modo in cui è condotta l’istruzione e di rimettere in discussione le decisioni prese da chi dirige il procedimento (sentenza TF 1B_213/2015 del 22.9.2015 consid. 2.2.).

 

 

                                   4.   4.1.

                                         Visto quanto precede, l’istanza di ricusazione 26.05/01.06.2017 è respinta.

 

                                         4.2.

                                         Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del richiedente in applicazione dell’art. 59 cpv. 4 CPP.

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli artt. 6, 16, 56 ss. CPP, 62 cpv. 2 LOG ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza di ricusazione è respinta.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.-- (trecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

-

- sede

  (con l’inc. MP __________ di ritorno).

 

 

 

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera