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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Valentina Item, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 23/26.6.2017 presentato da
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RE 1
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contro |
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il decreto 12.6.2017 di revoca del blocco a Registro fondiario del divieto di disporre delle part. n. __________ RFD __________ e n. __________ RFD __________ e di dissequestro parziale del conto n. __________, presso __________, intestato alla __________ a favore di PI 4, emanato dal procuratore pubblico Andrea Gianini nell’ambito del procedimento penale aperto (anche) nei suoi confronti per le ipotesi di reato di appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele e falsità in documenti (inc. MP __________); |
richiamate le osservazioni 13.7.2017 del magistrato inquirente, mediante le quali chiede la reiezione del gravame;
preso atto delle osservazioni 18/19.7.2017 della PI 4, __________ e di PI 3, __________ (entrambi patr. da: avv. PR 4, __________), mediante le quali chiedono anch’essi la reiezione del reclamo;
considerato che PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________) e PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 3, __________), interpellati, non hanno presentato osservazioni al gravame;
visto che RE 1, interpellato, non ha presentato osservazioni di replica;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a.Con esposto 8/9.8.2012 PI 3 e la PI 4 hanno denunciato - tra gli altri - RE 1, per titolo di appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele e falsità in documenti, in relazione ad atti compiuti dal denunciato durante il periodo in cui sarebbe stato amministratore unico della società denunciante (AI 1, inc. MP __________).
b. In data 28.8.2012 il magistrato inquirente ha aperto l’istruzione nei confronti di RE 1 per i reati sopra citati (AI 8).
c. Oltre ad altri svariati atti istruttori, il procuratore pubblico ha interrogato - in veste di imputato - RE 1, una prima volta in data 6.9.2012 (AI 13).
d. In data 10.9.2012 il magistrato inquirente ha aperto l’istruzione anche a carico di ignoti per i medesimi titoli di reato (AI 18).
e. In data 20.9.2012 il magistrato inquirente ha emanato un ordine di perquisizione e sequestro, volto a ottenere l’identificazione delle relazioni aperte presso la __________ a nome __________, __________, come pure le relazioni bancarie di cui RE 1 è titolare, contitolare, procuratore e/o beneficiario economico (AI 41).
Il procuratore ha indicato che le primi risultanze di indagine avrebbero evidenziato che l’imputato sarebbe “intervenuto, sia direttamente che per il tramite di terzi, nella movimentazione finanziaria di relazioni bancarie in capo a diverse società da lui amministrate formalmente e/o di fatto, quali la PI 4, la __________, la __________, la __________ e altre persone giuridiche tuttora da identificare compiutamente”. Dall’istruttoria sarebbe poi emerso che, “a far tempo dal luglio 2006, momento in cui RE 1 è diventato amministratore della PI 4, fondi di pertinenza della società sono stati in parte bonificati a terzi in parte prelevati a contante senza che sia sempre stato possibile stabilire a che titolo determinati importi sono stati pagati, rispettivamente prelevati” (ordine di perquisizione e sequestro 20.9.2012, p. 1, AI 41).
f. Con scritto 4/8.10.2012 l’istituto bancario di cui sopra ha comunicato al magistrato inquirente, che dalle ricerche esperite, è risultata – tra le altre – la relazione bancaria n. __________ intestata a __________. Contestualmente è stata trasmessa la relativa documentazione (AI 63).
g. In data 11.10.2012, rispettivamente 12.10.2012, il procuratore pubblico ha nuovamente interrogato RE 1 in veste di imputato (AI 68 e 71).
h. In data 30.10.2012 il procuratore pubblico ha ordinato il sequestro conservativo della relazione n. __________, intestata alla __________, presso la __________ (AI 92).
i. In data 5.11.2012, il magistrato inquirente ha ordinato, tra gli altri, il blocco (a Registro fondiario) dei fondi part. n. __________ e __________, e part. n. __________ RFD __________ , nonché della part. n. __________ RFD __________, tutte di proprietà della PI 4 (cfr. AI 97).
A motivo del sequestro il magistrato inquirente ha ritenuto che vi sarebbero “fondati indizi che l’imputato, con diversi gradi di partecipazione, mediante atti truffaldini, abbia beneficiato di disponibilità finanziarie di pertinenza di società da lui amministrate formalmente e/o di fatto, quali la PI 2, la __________, la __________ e/o altre”. Dall’istruttoria sarebbe poi emerso che, “parte dei fondi di pertinenza delle citate società sono stati prelevati a contante da RE 1 senza che sia stato possibile stabilire la loro destinazione, avendo egli proceduto a importanti movimentazioni a contante”.
Infine, “gli oggetti e/o i valori patrimoniali sequestrati all’imputato/al terzo saranno utilizzati come mezzi di prova/al fine di garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità/saranno restituiti al danneggiato/saranno confiscati” (ordine di sequestro 5.11.2012, p. 2, AI 97).
j. RE 1 è stato nuovamente interrogato in veste di imputato ancora in data 12.11.2012 (AI 118).
k. Con scritto 5/14.11.2012 l’Ufficio dei Registri di __________ ha confermato al magistrato inquirente il blocco a Registro fondiario, tra le altre, delle particelle n. __________ RFD __________ e n. __________ e __________ e __________ RFD __________ (AI 124).
l. Il procuratore pubblico ha proceduto - in data 5.12.2012 - ad un verbale di confronto tra RE 1 (imputato) e __________ (persona informata sui fatti) [AI 159] e ad interrogare nuovamente in veste di imputato RE 1 in data 21.12.2012 (AI 173).
m. In data 16.4.2013 il magistrato inquirente ha aperto l’istruzione anche a carico di PI 1 per i reati di appropriazione indebita, truffa e falsità in documenti (AI 234).
n. L’imputato RE 1 è stato ulteriormente sentito dal procuratore pubblico il 6.6.2013 (AI 256), il 30.8.2013 (AI 292), il 3.10.2013 (AI 323), il 20.2.2014 (AI 411) ed il 27.2.2014 (AI 421).
o. Con scritto 12/13.2.2015 l’avv. __________, in nome e per conto della PI 4, ha richiesto al magistrato inquirente la revoca del blocco a Registro fondiario per la part. n. __________ RFD __________ di proprietà di quest’ultima, in quanto la suddetta società sarebbe interessata a mettere sul mercato l’immobile di cui alla part. citata (AI 545).
p. Mediante invio raccomandato 25/26.2.2015 la PI 4, sempre per il tramite del suo patrocinatore, ha trasmesso al procuratore pubblico una dichiarazione (nella forma del brevetto notarile datato 19.2.2015) dell’amministratore unico della suddetta società, __________, dalla quale risulta che le azioni al portatore sarebbero detenute in proprietà da PI 3 (AI 549).
La PI 4 ha altresì precisato, con successivo scritto 9/10.3.2015, di aver conferito un mandato di vendita ad una società di intermediazione immobiliare, in quanto disporrebbe di contatti interessati all’acquisto della part. n. __________ RFD __________ (AI 552).
q. Con decisione 12.3.2015 (AI 554) il procuratore pubblico ha decretato la revoca, a Registro fondiario, del divieto di disporre delle part. n. __________ (e coattive) e part. n. __________ (e coattive) RFD __________, ordinato in data 5.11.2012.
Lo stesso ha affermato di aver proceduto a richiedere l’iscrizione a Registro fondiario del divieto di disporre delle particelle di cui sopra, di proprietà della PI 4, “in quanto nelle fasi iniziali dell’inchiesta non era ancora stato appurato chi fosse l’azionista di maggioranza della citata società” (revoca blocco a RFD, p. 2, AI 554).
Il magistrato inquirente ha ritenuto poi che, nel corso dell’inchiesta, “lo stesso RE 1 ha formalmente riconosciuto che l’azionista unico, detentore del 100 % del capitale della PI 4 è l’accusatore privato PI 3 (cfr. brevetto notarile n. 2101 del notaio avv. __________, di data 19.02.2015)”, facendo poi riferimento a dei passaggi dei verbali di interrogatorio dell’imputato del 6.9.2012 (AI 13) e dell’11.10.2012 (AI 68) [revoca blocco a RFD, p. 2, AI 554].
Per tali motivi ha ritenuto che non vi fossero ragioni di mantenere il divieto di disporre.
r. In data 23/24.3.2015 RE 1 ha inoltrato reclamo a questa Corte contro la decisione 12.3.2015 di revoca del blocco a RFD. Il reclamante ha ritenuto innanzitutto che la decisione impugnata fosse “priva della necessaria motivazione”, in quanto le dichiarazioni di RE 1 su cui si basava il procuratore pubblico nella decisione di revoca sarebbero state “anteriori all’ordine iniziale di menzionare a RFD un divieto della facoltà di disporre (...)” (reclamo 23/24.3.2015, p. 2-3, inc. CRP __________).
Ha affermato di non aver mai ammesso nulla circa la proprietà delle azioni della PI 4, ma di essersi limitato a ribadire “che i soldi a disposizione non bastavano per pagare tutti i progetti in essere” (reclamo 23/24.3.2015, p. 4, inc. CRP __________).
In merito al secondo verbale citato dal procuratore pubblico nella decisione impugnata ha ritenuto “di avere ‘restituito’ (...) le azioni al signor PI 3, titoli che essendo al portatore sembrano essere di PI 3” (reclamo 23/24.3.2015, p. 5, inc. __________). Il reclamante ha infine affermato che, in verbali successivi a quelli menzionati nella decisione di revoca, segnatamente quelli di data 21.12.2012 (ndr: AI 173) e 30.8.2013 (ndr: AI 292), lo stesso avrebbe sostanzialmente affermato che “gli accordi tra lui e PI 3 portavano sulla ripartizione delle attività svolte, ivi compresa PI 4” (reclamo 23/24.3.2015, p. 6, inc. __________).
s. Con decisione 20.7.2015, questa Corte ha respinto il gravame di cui sopra, confermando la decisione di revoca del blocco a Registro fondiario emanata il 12.3.2015 (inc. __________).
Questa autorità di reclamo ha sostanzialmente rilevato che, il reclamante - nella suddetta impugnativa - non ha sostenuto che fossero ancora dati i requisiti della misura coercitiva in questione, segnatamente sufficienti indizi di reato a suo carico. Alla luce di ciò, la sua impugnativa, non allegando egli le condizioni poste per il mantenimento del sequestro, ma opponendosi alla revoca della citata misura senza apportare validi motivi, oltre che contraddittoria, è stata ritenuta un abuso di diritto (cfr. conis. 4.3., inc. CRP __________).
t. Con scritti 30/31.7.2015 (AI 569), rispettivamente 19/20.4.2016 (AI 593), l’avv. PR 3, in nome e per conto della PI 4, ha richiesto al magistrato inquirente la revoca del blocco a Registro fondiario per le part. n. __________ RFD __________ e n. __________ RFD __________, ritenuto come non sussisterebbero più i requisiti per mantenere la misura disposta, come confermato anche da codesta Corte nell’ambito della decisione di cui sopra, rilevato inoltre - per quanto attiene la part. n. __________ RFD __________ - che il mantenimento di tale blocco comprometterebbe la situazione economica della sua mandante, considerato come la banca finanziatrice avrebbe più volte espresso l’intenzione di disdire il credito e nessuno vi subentrerebbe se il blocco fosse ancora in vigore (cfr. AI 593).
u. Con scritto 29/30.11.2016 il legale della società denunciante ha sollecitato l’evasione dell’istanza di dissequestro di cui sopra, precisando che “il perdurare di questo blocco, che per altro neppure più si giustifica, costituisce per PI 4 imprescindibile ostacolo alla conclusione di un nuovo contratto di finanziamento, ciò che appare alla medesima indispensabile” (AI 610).
v. Sempre in data 29/30.11.2016 la società denunciante, per il tramite del suo patrocinatore, ha chiesto al magistrato inquirente il dissequestro della somma complessiva di CHF 215'000.-- dal conto intestato alla __________ a favore della PI 4, a riduzione del credito che quest’ultima vanterebbe nei confronti della __________, da utilizzarsi - in particolare - CHF 125'000.-- per la sostituzione di tre ascensori, CHF 40'000.-- per l’ammortamento del credito ipotecario concesso dalla __________ e CHF 50'000.-- per l’ammortamento di un debito presso __________ [AI 611].
w. Con scritti 3.1.2017 il procuratore pubblico ha chiesto alle parti di esprimersi in merito alla richiesta di dissequestro dei fondi (AI 618) rispettivamente alla revoca del divieto di disporre gravante le part. n. __________ RFD __________ e n. __________ RFD __________ (AI 619).
x. In data 23/25.1.2017 l’avv. PR 1, in nome e per conto di RE 1, ha comunicato al magistrato inquirente che il suo cliente si oppone ad entrambe le misure richieste e che, in qualità di azionista, non potrebbe “accettare che il debito presunto e (...) contestato che PI 4 vanterebbe nei confronti di __________ possa essere ridotto, rispettivamente estinto, con il semplice avvallo dell’amministratore i cui compiti si limitano alla gestione corrente e non gli consentirebbero quindi di prendere una decisione di questo tipo, senza alcuna spiegazione” [AI 628].
y. Con decisione 12.6.2017 (AI 652) il procuratore pubblico ha decretato la revoca, a Registro fondiario, del divieto di disporre delle part. n. __________ RFD __________ e n. __________ RFD __________, ordinato in data 5.11.2012.
Nella medesima decisione il magistrato inquirente ha autorizzato il dissequestro parziale del conto n. __________, intestato alla __________ presso __________ (ora __________), a favore della PI 4, nella misura di CHF 125'000.-- per il pagamento relativo alla sostituzione di tre ascensori, CHF 40'000.-- per l’ammortamento di un credito ipotecario e CHF 50'000.-- per l’ammortamento di un altro debito.
Il procuratore pubblico ha affermato risultargli che, “la PI 4, nei confronti della __________, ‘non vanti dei debiti’, semmai dei crediti” e che sarebbe “oggettivamente concreto il rischio che, viste le difficoltà nel far fronte al rimborso dei mutui bancari, le Banche creditrici possano chiedere alla PI 4 di rientrare”. Medesimo discorso andrebbe fatto per “il rimborso di crediti in capo a PI 4 (...), atteso che, dando seguito alla richiesta riferita al pagamento della somma di CHF 215'000.--, alla PI 4 verrebbero financo ridotti gli impegni bancari e quindi i rischi inerenti agli stessi, come ne risulterebbe migliorata la situazione finanziaria della società, senza che ciò abbia a intaccare la sostanza della stessa” [decisione di revoca blocco a RFD e parziale dissequestro 12.6.2017, p. 2, AI 652].
z. Con gravame 23/26.6.2017 RE 1 impugna la suddetta decisione chiedendone l’annullamento.
Innanzitutto, il reclamante precisa di essere, al momento attuale, tuttora azionista al 50% della __________, contestando “l’ammontare e persino l’esistenza dei crediti che vanta PI 4. Il dissequestro potrebbe quindi comportare un danno a __________ che si vedrebbe svuotata di determinati attivi” (reclamo 23/26.6.2017, p. 3-4).
Ritiene che la procedura penale porterebbe - tra l’altro - “sull’attività svolta da RE 1 per le società il dissequestro non farebbe altro che modificare una situazione che il reclamante ha ogni interesse a mantenere immutata la situazione attuale in modo che quando la sua facoltà di azionista sarà nuovamente chiarita egli potrà disporre dei propri beni” (reclamo 23/26.6.2017, p. 4).
Contesta poi la revoca del blocco a Registro fondiario relativo alle part. n. __________ RFD __________ e n. __________ RFD __________, riportando dei passaggi di suoi verbali di interrogatorio e precisando che “dovendo suddividere a metà i beni con il signor PI 3 e non potendo agire in questo senso al momento attuale. È preciso interesse del reclamante mantenere lo status quo sino a quando l’estraneità del signor RE 1 a fatti di rilevanza penale apparirà chiarita” (reclamo 23/26.6.2017, p. 5).
Delle ulteriori argomentazioni, così come delle osservazioni del magistrato inquirente e di PI 3 e PI 4, si dirà – laddove indispensabile – in corso di motivazione.
in diritto
1. 1.1.
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal Codice o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato, entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenza TF 6B_494/2015 del 25.5.2016 consid. 4.1.).
1.2.
Il gravame inoltrato il 23/26.6.2017 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG contro la decisione 12.6.2017 di revoca del blocco a Registro fondiario di due particelle e parziale dissequestro di fondi, è tempestivo e proponibile.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
1.3.
La legittimazione di RE 1, imputato nell’ambito del procedimento penale di cui all’inc. MP __________, ad impugnare la decisione 12.6.2017 mediante la quale viene revocato il blocco a Registro fondiario delle due particelle sopra menzionate, di proprietà della PI 2, nonché viene parzialmente dissequestrato un conto intestato alla __________ a favore della PI 4, non è pacifica.
Tale questione può tuttavia restare irrisolta, considerato come il gravame è da respingere – comunque – nel merito.
Il reclamo è, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.
2. 2.1.
Giusta l’art. 263 cpv. 1 CPP, all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente: utilizzati come mezzi di prova (a); utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b); restituiti ai danneggiati (c); confiscati (d).
Il sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha di conseguenza lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – tra le altre cose – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione di confisca, restituzione oppure devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio giusta l’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B_459/2016 del 9.1.2017 consid. 2.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 2. ed., art. 263 CPP n. 15 ss.].
Il sequestro (quale provvedimento coercitivo che restringe la garanzia della proprietà di cui all’art. 26 Cost.) è legittimo – conformemente all’art. 197 CPP – unicamente se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (decisioni TF 1B_459/2016 del 9.1.2017 consid. 2.; 1B_364/2016 del 16.11.2016 consid. 3.1.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare per gli incombenti processuali di istruttoria e, poi, di giudizio (decisioni TF 1B_459/2016 del 9.1.2017 consid. 2.; 1B_364/2016 del 16.11.2016 consid. 3.1.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, 2. ed., vor art. 263-268 CPP n. 11 ss.).
2.2.
Giusta l’art. 266 cpv. 3 CPP, in caso di sequestro di immobili (come descritti all’art. 655 cpv. 2 CC) è disposto un blocco al registro fondiario; il blocco è menzionato nel registro medesimo.
Tale blocco concerne unicamente i diritti reali relativi all’immobile stesso e non il suo utilizzo materiale e/o la sua amministrazione o i suoi frutti (Commentario CPP – E. MELI, art. 266 CPP n. 4) ed è indirizzato al competente Ufficio del registro fondiario, che viene istruito a non formalizzare alcun atto di disposizione sul fondo (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 266 CPP n. 8).
2.3.
La decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori patrimoniali sequestrati giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267 CPP: ai sensi del cpv. 1, se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 3 ss.).
Spetta al magistrato inquirente di verificare d’ufficio e regolarmente se con il progredire dell’inchiesta le condizioni del mantenimento del sequestro, tra le quali anche la sussistenza di sufficienti indizi di reato, sono (ancora) date e di procedere, se del caso, a dissequestri (totali o parziali) quando i motivi alla base della misura provvisionale vengono meno (art. 267 cpv. 1 CPP) [Commentario CPP – E. MELI, art. 267 CPP n. 4].
Per quanto non dissequestrato, la restituzione agli aventi diritto, l’utilizzo a copertura delle spese o la confisca sono stabiliti nella decisione finale in applicazione dell’art. 267 cpv. 3 CPP (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 7 ss.).
3. 3.1.
Come esposto in fatto, nell’ambito del procedimento penale che ha preso avvio a seguito della denuncia presentata l’8/9.8.2012 da PI 1 e dalla PI 2 nei confronti di RE 1, il magistrato inquirente ha – tra l’altro – ordinato, in data 30.10.2012, il sequestro conservativo della relazione n. __________ intestata alla __________ (AI 92), nonché, in data 5.11.2012, il blocco (a Registro fondiario) delle part. n. __________ RFD __________ e n. __________ RFD __________ di proprietà della società denunciante (AI 97).
3.2.
La PI 4, accusatrice privata e denunciante, nella sua veste di proprietaria dei fondi, ha poi richiesto al procuratore pubblico la revoca del blocco a Registro fondiario delle citate particelle (AI 569 e 593), nonché il parziale dissequestro del sudetto conto a suo favore, in considerazione degli asseriti crediti che la stessa vanterebbe nei confronti di __________ (AI 611).
3.3.
Mediante la decisione impugnata, il procuratore pubblico ha ordinato la revoca del blocco (a Registro fondiario) delle particelle di cui sopra, nonché il dissequestro del citato conto nella misura di CHF 215'000.-- a favore della PI 4 (AI 652).
3.4.
RE 1, impugna la suddetta decisione, facendo valere - in modo alquanto conciso e non dettagliato - che il dissequestro del conto comporterebbe un danno a __________, nella misura in cui si “vedrebbe svuotata di determinati attivi” (reclamo 23/26.6.2017, p. 4), nonché - in merito al dissequestro degli immobili -, in quanto sarebbe suo interesse mantenere lo status quo sino a quando la sua estraneità a fatti di rilevanza penale apparirà chiarita.
3.5.
Come indicato al considerando 2., i presupposti per ordinare la perquisizione ed il sequestro (e poi mantenere nel seguito quanto eventualmente sequestrato) – in merito alle finalità di cui all’art. 263 cpv. 1 CPP – sono, tra gli altri, l’esistenza di sufficienti indizi di reato giusta l’art. 197 cpv. 1 lit. b CPP, nonché la connessione tra i reati ipotizzati e gli oggetti sequestrati.
Ora, come nella precedente decisione di questa Corte (inc. __________) nell’ambito del procedimento penale che qui ci occupa, anche nel caso concreto, non si può far altro che constatare come, il reclamante non entri minimamente nel merito dei citati presupposti per il mantenimento della misura coercitiva. Nella fattispecie concreta, così come allora, RE 1 neppure sostiene che siano (tuttora) dati i requisiti dei sequestri in questione, e in che misura lo siano.
Come esposto nella sentenza 20.7.2015 di questa Corte (cfr. consid. 4.2.), “spetta dunque a colui che si oppone alla suddetta revoca, allegare la sussistenza delle condizioni del sequestro (...)”.
Non allegando le condizioni poste per il mantenimento dei sequestri, ma opponendosi alla revoca del blocco a Registro fondiario delle particelle in questione, nonché al dissequestro del conto bancario di cui sopra, senza tuttavia apportare validi motivi, il suo gravame dev’essere respinto, senza ulteriori approfondimenti.
4. In considerazione di quanto sopra, la decisione 12.6.2017 va quindi confermata. Il gravame è respinto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili sono poste a carico dell’insorgente, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 263 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 1’100. -- (millecento), sono poste a carico di RE 1, __________, il quale rifonderà a PI 1, __________, ed alla PI 2, __________, CHF 250.-- (duecentocinquanta) ciascuno, a titolo di ripetibili.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
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Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera