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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Valentina Item, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 27/28.6.2017 presentato da
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RE 1
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contro |
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il decreto 22.6.2017 emanato dal giudice della Pretura penale, Siro Quadri, mediante il quale è stato stralciato dai ruoli il procedimento penale susseguente all’opposizione al decreto d’accusa 24.3.2016 (DA __________), in seguito alla sua mancata comparizione al dibattimento (inc. __________); |
richiamati gli scritti 30.6/3.7.2017 dell’allora procuratore pubblico Nicola Corti, rispettivamente 3/4.7.2017 del giudice della Pretura penale, con cui comunicano di non avere osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio di questa Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con decreto 24.3.2016 l’allora procuratore pubblico Nicola Corti ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale RE 1 siccome ritenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento “per aver omesso, benché ne avesse i mezzi per farlo, di prestare alle figlie minorenni __________ (__________) ed __________ (__________), e per esse all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento che li anticipa alle beneficiarie, gli alimenti stabiliti con verbale d’udienza 23.06.2006 della pretura di __________, così da essere in arretrato per complessivi CHF 67'719.85 (già dedotto il versamento effettuato) per il periodo 01.01.2009 – 31.12.2013”, e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da CHF 80.-- cadauna (pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni), ed alla multa di CHF 1'000.-- (DA __________, inc. MP __________).
b. Con scritto 6/7.4.2016 RE 1, per il tramite dell’avv. PR 1, ha interposto formale opposizione contro il suddetto decreto d’accusa.
c. In data 8.4.2016 il magistrato inquirente ha deciso di confermare il proprio decreto d’accusa del 24.3.2016 (DA __________) a carico di RE 1.
d. In data 20.1.2017 il giudice della Pretura penale ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare e motivare eventuali istanze probatorie (cfr. doc. 2, inc. Pretura penale __________).
e. Con scritto 23.1.2017 il giudice della Pretura penale ha citato le parti, a comparire nell’aula udienze della Pretura penale a __________, il giorno giovedì 9 marzo 2017 alle ore 14:00 per procedere al dibattimento. In calce alla citazione, è stato riportato l’art. 356 cpv. 4 CPP, secondo cui se l’opponente ingiustificatamente non compare al dibattimento né si fa rappresentare, l’opposizione è considerata ritirata (cfr. doc. 3, inc. Pretura penale __________).
f. Con scritto 3/6.2.2017 l’avv. PR 1 ha chiesto una proroga del termine per presentare istanze probatorie, considerato che - nonostante i molteplici tentativi - non sarebbe riuscito a prendere contatto con il suo assistito in __________, dove risiede (cfr. doc. 4, inc. Pretura penale __________).
g. In data 3.2.2017 il giudice della Pretura penale ha prorogato il suddetto termine di 10 giorni (cfr. doc. 5, inc. Pretura penale __________).
h. Con ulteriore scritto 1/2.3.2017, l’avv. PR 1, richiamato l’art. 331 cpv. 5 CPP, e viste le difficoltà nell’ottenere riscontro da RE 1, ha chiesto il rinvio del dibattimento previsto per il 9.3.2017, confidando di essere ricontattato dall’imputato al fine di organizzare il suo rientro in Ticino per comparire in aula (cfr. doc. 6, inc. Pretura penale __________).
i. In data 2.3.2017, il giudice della Pretura penale, ha rinviato il dibattimento a giovedì 13.4.2017 alle ore 14:00, considerato unicamente il fatto che, “data l’imminenza del processo oltre la circostanza che l’imputato risiede in __________ e che qualora intendesse affrontare il processo personalmente dovrà organizzare una trasferta dall’__________ alla Svizzera sicuramente non fattibile oggi entro il 9 marzo” (cfr. doc. 7, inc. Pretura penale __________).
l. In data 13.4.2017, il giudice della Pretura penale, considerato che l’imputato non si è presentato al dibattimento, ha citato nuovamente le parti a comparire giovedì 22 giugno 2017 alle ore 14:00, per procedere al dibattimento, indicando (in grassetto), l’avvertenza che “se l’opponente non compare, senza comunicare valide ragioni per l’assenza, né si fa rappresentare (art. 127 cpv. 5 CPP), l’opposizione è considerata ritirata (art. 356 cpv. 4 CPP). Qualora la notificazione della citazione dovesse avvenire in applicazione dell’art. 85 cpv. 4 CPP (...) si procederà nelle forme contumaciali” [cfr. doc. 8, inc. Pretura penale __________].
m. Il 18.4.2017 il giudice della Pretura penale ha disposto la citazione per le vie edittali (cfr. doc. 11, inc. Pretura penale __________).
La suddetta citazione è stata pubblicata, nella forma degli assenti, sul Foglio Ufficiale (in seguito FU) n. __________ del 21.4.2017, con l’avvertenza che “se l’imputato non si presenta neppure questa volta si procederà in sua assenza (art. 366 cpv. 2 CPP)”.
n. Mediante decreto 22.6.2017 il giudice della Pretura penale ha stralciato dai ruoli il procedimento penale susseguente all’opposizione al DA __________ di data 24.3.2016, ritenendo il citato decreto d’accusa definitivo, considerato che l’imputato ingiustificatamente non è comparso né a seguito della prima citazione per il 13.4.2017, né a seguito della seconda (pubblicata sul FU) per il dibattimento del 22.6.2017, al quale era stato regolarmente citato, e considerato che l’atteggiamento assunto dallo stesso, consapevole della vertenza penale pendente, il quale non ha per almeno sei mesi preso contatto con nessuno, né per telefono, né per email, deve essere considerato ingiustificato, (cfr. doc. 14, inc. Pretura penale __________).
o. Con gravame 27/28.6.2017, RE 1, per il tramite dell’avv. PR 1, impugna la suddetta decisione di stralcio chiedendone l’annullamento ed il rinvio dell’incarto al giudice della Pretura penale, affinché proceda al dibattimento nella forma contumaciale (ex art. 366 cpv. 2 CPP).
Il difensore d’ufficio ha premesso che, già dal momento della procedura preliminare, RE 1 era residente all’estero, in particolare in __________. Non avendo un indirizzo di corrispondenza raggiungibile in tale paese, lo stesso ha quindi indicato - quale indirizzo di corrispondenza - lo studio del proprio legale.
Il giorno del dibattimento, 22.6.2017, egli si sarebbe presentato in rappresentanza dell’imputato, esponendo al giudice di non essere riuscito ad avere alcun contatto con lo stesso, non potendo quindi neppure confermare se egli avesse effettivamente preso visione della citazione. In quell’occasione, ha chiesto quindi di sospendere il procedimento, rispettivamente di procedere nelle forme contumaciali ex art. 366 cpv. 2 CPP, come peraltro il giudice aveva indicato nelle precedenti citazioni. Nonostante ciò il giudice ha considerato l’imputato assente ingiustificato.
Il difensore riprende l’art. 87 CPP, nonché la procedura relativa al decreto di accusa, in particolare l’art. 355 cpv. 2 CPP, affermando che la finzione introdotta da tale norma, segnatamente il fatto che se l’opponente ingiustificatamente non compare ad un interrogatorio cui è stato correttamente citato, l’opposizione è considerata ritirata, “va applicata con particolare rigore” (reclamo 27/28.6.2017, p. 6).
Afferma che l’Alta Corte avrebbe precisato che “l’autorità svizzera non può inserire nelle citazioni di un imputato soggiornante all’estero minacce di sanzioni. In tali situazioni la citazione rappresenta un semplice invito che, se disatteso, non può comportare per l’imputato alcun pregiudizio giuridico o di fatto” (reclamo 27/28.6.2017, p. 6). I medesimi principi si applicherebbero per analogia alla fattispecie di cui all’art. 356 cpv. 4 CPP.
Riprende poi l’art. 366 CPP relativo ai presupposti della procedura contumaciale.
Ribadisce che - in casu - ogni notifica è stata operata al domicilio elettivo dell’imputato, presso il difensore d’ufficio, e che, solo l’ultima citazione datata 13.4.2017 (oltre che la decisione impugnata) è avvenuta mediante pubblicazione sul FU, “peraltro con la citata avvertenza secondo cui in caso di mancata comparsa dell’imputato si sarebbe proceduto nella forma contumaciale, e non già stralciando la procedura per mancata comparsa dell’imputato” (reclamo 27/28.6.2017, p. 7).
Non sarebbe inoltre dato sapere se RE 1 sia stato compiutamente informato circa il contenuto dell’art. 356 cpv. 4 CPP, ma in ogni caso lo stesso non può essere considerato assente ingiustificato, né la sua assenza quale ritiro dell’opposizione, considerato inoltre che il suo difensore era presente al dibattimento.
La decisione impugnata sarebbe poi silente circa il fatto che il legale sarebbe stato presente ad entrambi i dibattimenti fissati, e neppure spiegherebbe il motivo per cui la presenza del difensore non sarebbe sufficiente.
Conclude ritenendo che nel caso concreto troverebbe applicazione l’art. 366 cpv. 2 CPP.
in diritto
1. 1.1.
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado, ad eccezione delle decisioni ordinatorie e dei casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, esprimendosi sugli argomenti rilevanti per il giudizio conformemente all'obbligo di motivazione giusta l'art. 81 cpv. 3 CPP, ed applicando il diritto penale ‒ che deve imporsi d'ufficio ‒ senza con ciò ledere il diritto delle parti di essere sentite, ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; sentenza TF 6B_494/2015 del 25.5.2016 consid. 4.1.).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 27/28.6.2017 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto di stralcio 22.6.2017 emanato dalla Pretura penale (inc. __________) è tempestivo e proponibile (BSK StPO II – F. RIKLIN, 2. ed., art. 356 CPP n. 2).
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE 1, imputato e destinatario della decisione impugnata, per il tramite del suo difensore d’ufficio, avv. PR 1, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio che ha ritenuto definitivo il DA __________ emesso nei suoi confronti.
Il reclamo è – nelle predette circostanze – ricevibile in ordine.
2. 2.1.
Nell'ambito della procedura del decreto d'accusa (disciplinata agli art. 352 ss. CPP) l'imputato può impugnare il decreto d'accusa entro dieci giorni al pubblico ministero con opposizione scritta (art. 354 cpv. 1 lit. a CPP), non necessariamente motivata (cpv. 2). In mancanza di valida opposizione, il decreto d'accusa diviene sentenza passata in giudicato (cpv. 3).
Se è fatta opposizione, il caso passa nuovamente nelle mani del pubblico ministero [Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, in: FF 2006 p. 989 ss. (in seguito: Messaggio), p. 1194; BSK StPO II – F. RIKLIN, op. cit., art. 355 CPP n. 1], che assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull'opposizione stessa (art. 355 cpv. 1 CPP). Una volta assunte le prove, il pubblico ministero decide se confermare il decreto d'accusa (lit. a.), abbandonare il procedimento (lit. b.), emettere un nuovo decreto d'accusa (lit. c.) oppure promuovere l'accusa presso il tribunale di primo grado (lit. d.) [art. 355 cpv. 3 CPP].
Se decide di confermare il decreto d'accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale; in tal caso, il decreto di accusa è considerato atto di accusa (art. 356 cpv. 1 CPP).
Ai sensi dell’art. 356 cpv. 2 CPP il tribunale di primo grado statuisce sulla validità del decreto di accusa e dell'opposizione.
2.2.
Giusta l’art. 356 cpv. 4 CPP, se l’opponente ingiustificatamente non compare al dibattimento né si fa rappresentare, l’opposizione è considerata ritirata. Vista la pesante conseguenza giuridica dell’ingiustificata comparizione (BSK StPO II – F. RIKLIN, op. cit., art. 356 CPP n. 5), essa deve essere indicata nella citazione al dibattimento (M. DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, p. 618 s.).
La disposizione in oggetto si applica soltanto all’opponente “privato” (BSK StPO II – F. RIKLIN, op. cit., art. 356 CPP n. 5; Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 356 CPP n. 9) e non ad un’autorità (come ad esempio il pubblico ministero), che non è tenuta a comparire dinanzi al tribunale, ma può presentare le sue conclusioni per iscritto (Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 356 CPP n. 9).
L’opponente, parte alla procedura dibattimentale, può farsi rappresentare, nella misura in cui colui che dirige il procedimento non esiga la sua comparizione personale (CR CPP – G. GILLIERON / M. KILLIAS, art. 356 CPP n. 7; Messaggio, p. 1195).
2.3.
Chi è oggetto di una citazione emessa da un’autorità penale deve darvi seguito (art. 205 cpv. 1 CPP). Chi è impedito di dar seguito a una citazione deve comunicarlo senza indugio all’autorità citante; l’impedimento va motivato e per quanto possibile provato (art. 205 cpv. 2 CPP) [BSK StPO II – J. WEBER, op. cit., art. 205 CPP n. 1 ss.].
Allo stesso modo, affinché la mancata comparizione al dibattimento non sia considerata ingiustificata, l’opponente che non vi può partecipare è tenuto a comunicarlo preventivamente al giudice che ha staccato la citazione, documentando le sue ragioni. Un’omissione da parte sua comporta un’assenza ingiustificata (CR CPP – G. GILLIERON / M. KILLIAS, art. 356 CPP n. 8).
Se l’opponente “privato” non si presenta al dibattimento senza valido motivo, non si entra nel merito dell’opposizione: non viene dunque svolta una procedura contumaciale ai sensi degli art. 366 ss. CPP e il decreto d’accusa viene confermato (Messaggio, p. 1194 s.).
3. 3.1.
Nel caso concreto, l’avv. PR 1, in nome e per conto di RE 1, sostiene sostanzialmente che non si può considerare l’imputato quale assente ingiustificato, né la sua assenza quale ritiro dell’opposizione al DA __________, in quanto essendo residente all’estero la citazione nei suoi confronti non poteva essere corredata da minacce, di modo che una sua mancata comparizione al dibattimento, non può comportare - per lo stesso - alcun pregiudizio.
A ragione.
3.2.
Sulla questione - nell’ambito di alcune sentenze - il Tribunale federale ha specificato la prassi da adottare in materia di finzione della notificazione.
3.2.1.
L’Alta Corte ha analizzato le conseguenze di una mancata comparizione a seguito di una citazione ex art. 205 CPP rispetto ad una mancata comparsa nell’ambito del procedimento a seguito dell’opposizione al decreto d’accusa ex art. 355 cpv. 2 CPP (cfr. decisione TF 6B_87/2016 dell'11.4.2016).
Il Tribunale federale ha ritenuto che, chi ingiustificatamente non dà seguito ad una citazione oppure lo fa troppo tardi, può essere punito con una multa disciplinare e tradotto all’autorità citante con la forza pubblica (art. 205 cpv. 4 CPP). Per contro, secondo l’art. 355 cpv. 2 CPP, se una persona che ha presentato opposizione contro un decreto di accusa, pur essendo stata citata ad un interrogatorio non compare ingiustificatamente, l’opposizione è considerata ritirata. Alla luce di ciò dunque, diversamente dall’art. 205 CPP, una mancata comparizione secondo l’art. 355 cpv. 2 CPP può portare alla perdita completa della protezione giuridica. Questo anche se l’interessato ha espressamente sollevato opposizione al decreto d’accusa, chiedendo specificatamente questa tutela giuridica all’autorità competente (DTF 140 IV 82 consid. 2.4.).
Ha inoltre ritenuto che le singole disposizioni del CPP devono essere interpretate nel contesto generale della legge. L’art. 3 CPP pone tra i principi del diritto processuale penale il rispetto della dignità umana e della correttezza e vieta una valutazione strettamente formalistica delle singole disposizioni (sentenza TF 6B_87/2016 dell’11.4.2016 consid. 3.3.).
Tali principi devono parimenti essere rispettati nell’applicazione dell’art. 355 cpv. 2 CPP. L’insorgenza della conseguenza giuridica [ossia il ritiro dell’opposizione a seguito di mancata comparizione] implica che l’opponente debba essere effettivamente a conoscenza della citazione e delle conseguenze della mancata comparizione. Ciò presuppone che sia garantito il diritto di essere sentito.
Secondo un’interpretazione conforme alla Costituzione, la finzione legale del ritiro dell’opposizione, tenuto conto del principio della buona fede (art. 3 cpv. 2 lett. a CPP), può entrare dunque in considerazione soltanto se dall’ingiustificata mancata comparizione, può essere dedotto un disinteresse dell’opponente all’ulteriore continuazione del procedimento penale (sentenza TF 6B_87/2016 dell’11.4.2016 consid. 3.3.; DTF 140 IV 82 consid. 2.5.; PC – CPP, 2. ed., art. 355 CPP n. 8a).
3.2.2.
Inoltre, per quanto attiene ad un imputato avente domicilio all’estero, il Tribunale federale ha ritenuto che l’autorità competente svizzera non può inserire nelle citazioni a lui rivolte delle minacce o delle sanzioni (DTF 140 IV 86 consid. 2.). In tali circostanze, la citazione rappresenta quindi un invito nel procedimento in causa, che, se viene disatteso, non può comportare per l’imputato alcun pregiudizio di fatto o di diritto. L’opposizione inoltrata contro un decreto di accusa non può dunque essere considerata ritirata in caso di assenza dell’imputato ad un interrogatorio fissato in Svizzera (DTF 140 IV 86 consid. 2.). La finzione del ritiro dell’opposizione a un decreto di accusa è dunque inoperante in caso di mancata comparsa dell’imputato ad un interrogatorio fissato in Svizzera (SJ 2016 I 61).
Oltre a ciò, in caso di domicilio all’estero una notifica per via edittale (cfr. art. 88 CPP) non permette di derogare a tale principio (PC – CPP, op. cit., art. 355 CPP n. 8b).
I principi suesposti si applicano per analogia alle fattispecie di cui all’art. 356 cpv. 4 CPP (PC – CPP, op. cit., art. 356 CPP n. 15), con la differenza che - in questi casi - l’imputato ha la facoltà di farsi rappresentare.
3.3.
Ora, nella fattispecie in esame, come visto, risulta che l’imputato risiede all’estero, in particolare nello stato __________ dell’__________.
Alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale di cui sopra, avendo l’imputato domicilio all’estero, le citazioni in questione non potevano essere corredate da minacce e/o sanzioni. Una sua mancata comparizione al dibattimento non può quindi comportare – per lo stesso – alcun pregiudizio di fatto o di diritto, di modo che l’opposizione al DA __________ non può essere ritenuta ritirata, con la conseguente perdita della protezione giuridica che ciò implica. Nulla muta il fatto che la citazione 13.4.2017 è stata disposta dal giudice per via edittale, considerato come tale pubblicazione ufficiale non permette di derogare ai principi suesposti.
Già solo per tale circostanza, il decreto di stralcio in esame dev’essere annullato.
3.4.
Inoltre, in considerazione anche di quanto sostenuto dal difensore d’ufficio in merito alle difficoltà di comunicazione con il suo assistito, non si può ritenere che RE 1 sia a conoscenza delle citazioni e delle conseguenze della mancata comparizione, sicché la finzione del ritiro dell'opposizione ai sensi dell'art. 356 cpv. 4 CPP non può trovare applicazione.
Neppure si può affermare che lo stesso si sia disinteressato della procedura in corso: sollevando l'opposizione al decreto di accusa DA __________ l’imputato ha per contro manifestato la propria intenzione di essere giudicato da un tribunale. Anche in tali circostanze, non essendo informato del dibattimento, non si giustificava di opporgli una doppia finzione (della notificazione della citazione giusta l'art. 85 cpv. 4 lit. a CPP e del ritiro dell'opposizione ai sensi dell'art. 356 cpv. 4 CPP).
L’Alta Corte ha infatti stabilito che la finzione della notificazione torna applicabile solo quando il destinatario della comunicazione è consapevole delle conseguenze della sua omissione e rinuncia quindi, consapevolmente e con conoscenza di causa, ai suoi diritti.
4. Alla luce di quanto sopra, ne discende che il decreto di stralcio 22.6.2017 emanato dal giudice della Pretura penale nel contesto dell’inc. __________ dev’essere annullato. Gli atti del citato incarto sono ritornati alla Pretura penale affinché proceda nei propri incombenti, ai sensi dei considerandi precedenti.
5. Il gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al reclamante adeguate ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 205, 355, 356 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è accolto.
§ Il decreto di stralcio 22.6.2017 emanato dal giudice della Pretura penale nel contesto dell’inc. __________ è annullato.
§§ Gli atti dell’inc. __________ sono ritornati al giudice della Pretura penale per i suoi incombenti ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1 CHF 300.-- (trecento) a titolo di ripetibili.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
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Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera