Incarto n.
60.2017.168

 

Lugano

30 novembre 2017/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 12/13.7.2017 presentato da

 

 

 

RE 1

patr. da: PR 1

 

 

contro

 

 

“(…) l’omissione di notificare la chiusura dell’istruzione giusta l’art. 318 CPP nell’inchiesta di cui all’inc. MP __________ (…)” aperta dal procuratore pubblico Nicola Respini nei confronti di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________);

 

 

richiamate le osservazioni 21.7.2017 del procuratore pubblico e 7.8.2017 di PI 1;

 

viste la replica 21/22.8.2017 di RE 1 e la duplica 1/4.9.2017 di PI 1;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

 

 

 

 

in fatto

 

a.In data 1.7.2015 PI 1 ha denunciato RE 1 per titolo di omissione di soccorso ed impiego di stranieri sprovvisti di permesso. La denunciata, proprietaria della Fattoria __________, l’avrebbe assunto in qualità di “operaio generico addetto ai cavalli”: “(…) Invero, per quest’ultima ho lavorato inizialmente senza permesso di lavoro, successivamente la Signora RE 1 ha regolarizzato la mia posizione per poi riassumermi in nero per tutti il 2013. Invero, la signora RE 1 era solita impiegare quali lavoratori presso la fattoria gente senza permesso, soprattutto stranieri. Negli anni in cui sono stato alle dipendenze della denunciata (regolarmente / irregolarmente) ho potuto contare oltre una ventina di operai che lavoravano in nero! (…)” (denuncia penale 2.7.2015, p. 3, AI 1, inc. MP __________).

 

                                        PI 1 ha poi descritto quanto accaduto in data 4.12.2013: “(…) mentre ero intento a riportare quest’ultimo cavallo nel box, __________ si è imbizzarrito ed ha cominciato a correre perché vedeva alcune cavalle galoppare nel recinto accanto al suo box. Accortomi, repentinamente, di tale fatto ho lasciato la ‘lunghina’ con cui stavo conducendo il cavallo in quanto non avrei potuto in alcun modo arrestare la corsa di __________. Purtroppo, tale laccio si è avvolto alla mia mano e sono stato quindi trascinato dal cavallo per oltre 30 metri. A fine corsa, quest’ultimo mi ha pure inferto un calcio all’altezza dell’addome facendomi fare un volo di circa 1.5 metri da terra (…). (…). (…) Nonostante la gravità della situazione, la Signora RE 1 si è categoricamente rifiutata di trasportarmi presso un ospedale in Ticino a causa della irregolarità della mia presenza in Svizzera. Per le stesse ragioni la Signora RE 1 si è pure rifiutata di portarmi sino all’ospedale di __________ (…)” (denuncia penale 2.7.2015, p. 3, AI 1, inc. MP __________). Riuscito a raggiungere da solo l’ospedale di __________, egli è stato sottoposto ad un intervento chirurgico che si è concluso con l’asportazione del rene destro.

 

 

                                  b.   Dopo aver ricevuto il rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 6.12.2015 (AI 8, inc. MP __________), il procuratore pubblico ha comunicato alle parti la chiusura dell’istruzione con scritto 29.2.2016, prospettando nei confronti di RE 1 un decreto d’abbandono per i reati di omissione di soccorso ed impiego di stranieri sprovvisti di permesso, dando contestualmente ad esse un termine per inoltrare eventuali istanze probatorie (AI 18, inc. MP __________).

                                   c.   Con istanza probatoria 15.3.2016 PI 1 ha richiesto di assumere agli atti due audizioni a confronto tra lui stesso ed una testimone ed una persona informata sui fatti, entrambe già sentite in sede di polizia. Egli ha inoltre postulato la perquisizione ed il sequestro della documentazione concernente la __________ per l’anno 2013 presso due fornitori della stessa.

 

 

                                  d.   Dopo aver esperito le perquisizioni ed i sequestri richiesti dal denunciante, dopo aver sentito due ulteriori testimoni e dopo aver effettuato un interrogatorio di confronto tra PI 1 e RE 1, il magistrato inquirente ha emanato in data 27.6.2017 un decreto d’accusa nei confronti di quest’ultima siccome ritenuta colpevole di omissione di soccorso ed infrazione alla legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (DA __________, AI 42, inc. MP __________). In medesima data il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento nei confronti della stessa per il reato di impiego di stranieri sprovvisti di permesso (ABB __________).

 

 

                                   e.   In data 12/13.7.2017 RE 1 ha interposto reclamo “(…) contro l’omissione di notificare la chiusura dell’istruzione secondo l’art. 318 CPP nell’inchiesta __________ (…)” chiedendo l’annullamento del decreto d’accusa e del decreto d’abbandono sopraindicati. Nel caso in esame il procuratore pubblico, in seguito all’assunzione di nuove prove, avrebbe modificato il suo parere dopo la chiusura dell’istruzione, prevedendo un altro esito della procedura rispetto a ciò che aveva precedentemente comunicato; a dire della reclamante il magistrato inquirente avrebbe dovuto tuttavia effettuare una nuova chiusura dell’istruzione giusta l’art. 318 CPP. Non facendolo avrebbe violato il suo diritto di essere sentita.

 

 

                                    f.   Delle ulteriori argomentazioni, delle osservazioni, replica e duplica, si dirà, se necessario, in corso di motivazione.

 

 

in diritto

 

1.Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

 

                                         Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

 

                                         Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Il gravame, inoltrato il 12/13.7.2017 contro l’omissione del procuratore pubblico, è proponibile (con riferimento all’art. 393 cpv. 1 litt. a CPP) e tempestivo (siccome introdotto nel termine di dieci giorni secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP dall’emanazione del decreto d’accusa 27.6.2017).

 

                                         2.2.

RE 1, quale imputata, invoca una violazione dell’art. 318 CPP e, di conseguenza, un’inosservanza del principio di essere sentita, segnatamente di partecipare agli atti procedurali. Facendo dunque valere una violazione di suoi diritti procedurali la reclamante è quindi legittimata ad interporre reclamo in questa sede, avendo peraltro un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio (DTF 133 I 185; DTF 136 IV 41; sentenza TF 2C_638/2007 del 7.4.2008, sentenza TF 1P.82/2000 del 19.7.2000). Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

 

Il gravame è dunque, in queste particolari circostanze, ricevibile in ordine.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         L'art. 318 CPP dispone che se il procuratore pubblico ritiene che l'istruzione sia completa, emana un decreto d'accusa o notifica alle parti l'imminente chiusura dell'istruzione, comunicando loro se intende promuovere l'accusa o abbandonare il procedimento. Nel contempo egli impartisce alle parti un termine per presentare istanze probatorie (cpv. 1).

 

                                         Questa norma, che concreta il principio accusatorio, impone al magistrato inquirente di comunicare alle parti le proprie intenzioni di merito non appena egli ritenga che l'istruzione sia completa (Commentario CPP – J. NOSEDA, art. 318 CPP n. 1). L'istruzione da parte del procuratore pubblico è quindi completa quando egli ritenga d'aver riunito tutti gli elementi e attuato tutte le indagini necessarie per l'accertamento della verità. Spetta quindi a quest’ultimo stabilire, in tutta indipendenza, quando lo stadio dell'istruzione sia giunto a termine. L'avviso alle parti della chiusura dell'istruzione persegue lo scopo di dare loro la possibilità di pronunciarsi sul suo esito e di permettere di presentare, se del caso, istanze probatorie (cfr. sentenza TF 1B_615/2012 del 10.9.2013).

 

                                         3.2.

Se il magistrato inquirente non rispetta le formalità, essenziali e obbligatorie, di cui al predetto art. 318 CPP, la decisione da lui resa nel seguito (rinvio a giudizio rispettivamente abbandono del procedimento) è, quantomeno, annullabile (sentenza TF 6B_98/2016 del 9.9.2016 consid. 3.3.; sentenza TF 6B_208/2015 del 24.8.2015; PC CPP, art. 318 CPP n. 7).

 

                                         3.3.

                                         L'indicazione del procuratore pubblico di promuovere l'accusa o di abbandonare il procedimento non lo vincola nella sua decisione finale (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, 2. ed., art. 318 CPP n. 5). Egli può cambiare opinione in seguito all'eventuale assunzione delle ulteriori prove proposte dalle parti, dalle loro osservazioni o sulla base di una nuova valutazione dell'incarto.

 

                                         3.4.

                                         3.4.1.

                                         L’art. 318 CPP non disciplina il caso in cui il procuratore, dopo l’eventuale assunzione dei mezzi di prova proposti con le istanze probatorie, decide di procedere in modo diverso di quanto aveva prospettato con la comunicazione della chiusura. C’è infatti da chiedersi se il magistrato inquirente possa agire in tal senso senza ulteriori formalità, oppure se debba procedere ad un’ulteriore comunicazione in cui prospettare il differente esito.

 

 

                                         3.4.2.

                                         Secondo la dottrina il magistrato inquirente, anche se conclude di cambiare la sua ipotesi accusatoria o decide di emanare un decreto d’abbandono diverso da quello preannunciato, deve, in ogni caso, garantire alle parti il principio di essere sentite e procedere nuovamente alla chiusura dell’istruzione giusta l’art. 318 CPP; ciò che assicura anche un’equità ed una correttezza del procedimento (Fairness) (BSK StPO – S. STEINER, 2. ed., art. 318 CPP n. 5; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 318 CPP n. 7).

 

                                         3.4.3.

Tale soluzione appare giusta, in ossequio al principio della correttezza ed a quello dell’equità.

 

3.4.4.

Peraltro anche il vecchio Codice di procedura penale ticinese (CPP – TI), a cui il nuovo codice in parte si ispira, all’art. 196 cpv. 4 CPP – TI affermava che “(…) Acquisiti i complementi, si procede come ai precedenti capoversi [il procuratore pubblico terminata l’istruzione formale, ne dà avviso alle parti e fissa loro un termine per presentare eventuali istanze di complemento di inchiesta (art. 196 cpv. 1 CPP – TI)], limitatamente al loro oggetto ed alle loro risultanze (…)”.

 

 

                                   4.   4.1.

Nel caso in esame in data 29.2.2016 il procuratore pubblico ha chiuso l’istruzione giusta l’art. 318 cpv. 1 CPP prospettando a RE 1 un decreto d’abbandono per i reati di omissione di soccorso e impiego di stranieri sprovvisti di permesso. Ha dato inoltre un termine alle parti, scadente il 16.3.2016, per presentare eventuali istanze probatorie (AI 18, inc. MP __________).

 

PI 1, in data 15/16.3.2016, ha presentato istanze probatorie postulando l’audizione a confronto fra di lui ed altre due persone (già precedentemente sentite in sede di polizia), e l’emanazione di due ordini di perquisizione e sequestro presso due fornitori della fattoria (__________SA ed __________ SA), al fine di provare che il denunciante si era recato più volte da questi ultimi per ritirare della merce, firmando, di conseguenza, “(…) svariati bollettini” (AI 20, inc. MP __________).

 

Il magistrato inquirente, dopo aver effettuato un ordine di perquisizione e sequestro sia presso la ditta __________ SA, sia presso la __________ SA, ed aver acquisito agli atti i bollettini di consegna firmati da PI 1 (AI 25, inc. MP __________), ha sentito nuovamente RE 1 e lo stesso denunciante, a confronto (AI 31, inc. MP __________). In data 11.1.2017 il procuratore pubblico ha interrogato due nuove testimoni (AI 40, AI 41, inc. MP __________).

 

Il 27.6.2017 il magistrato inquirente ha emanato, nei confronti di RE 1, un decreto d’abbandono per il reato di impiego di stranieri sprovvisti di permesso (ABB __________) ed un decreto d’accusa per i reati di omissione di soccorso ed infrazione alla legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (DA __________).

 

4.2.

Il procuratore pubblico non ha dunque proceduto nuovamente, dopo aver raccolto ulteriori prove, alla chiusura dell’istruzione giusta l’art. 318 CPP. Così facendo egli non ha garantito alle parti il loro diritto di essere sentite, trattandosi di una norma, l’art. 318 CPP, che ha lo scopo peraltro di tutelare, in fase di procedura preliminare, i diritti procedurali di tutte le parti, sia accusatore privato che imputato. Pertanto, non avendo il magistrato inquirente rispettato le formalità, essenziali e obbligatorie, di cui al predetto art. 318 CPP, la decisione da lui resa (decreto d’accusa) è annullata; gli atti vengono ritornati al procuratore pubblico affinché proceda secondo le formalità dell’art. 318 CPP.

 

 

                                   5.   Il gravame è parzialmente accolto; il decreto d’accusa 27.6.2017 (DA __________) è di conseguenza annullato. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà alla reclamante adeguate ripetibili.

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 393 ss. e 318 CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

 

pronuncia

 

 

1.Il reclamo è parzialmente accolto.

 

Di conseguenza:

 

§.                                     Il decreto d’accusa 27.6.2017 emanato dal procuratore pubblico Nicola Respini nei confronti di RE 1 (DA __________) è annullato.

§§.     Gli atti vengono ritornati al procuratore pubblico affinché proceda secondo le formalità dell’art. 318 CPP.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 500.-- (cinquecento) a titolo di ripetibili.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

-       

 

 

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera