Incarto n.
60.2017.176

 

Lugano

23 ottobre 2017/mr

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Valentina Item, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sui reclami 19/20.7.2017 e 27/28.7.2017 presentati da

 

 

 

RE 1

patr. da: PR 1

 

 

 

contro

 

 

gli ordini di sequestro 11.7.2017 (verbale) e 25.7.2017 (scritto) emanati dal procuratore pubblico Arturo Garzoni nell'ambito del procedimento penale a suo carico (inc. MP __________);

 

 

richiamate le osservazioni 26/27.7.2017 e 2/3.8.2017 (duplica) del magistrato inquirente, concludenti per la reiezione del gravame;

 

vista la replica 2/3.8.2017 di RE 1, mediante la quale si riconferma nelle proprie allegazioni;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto

 

a.    In data 3.7.2017, in via __________ a __________, la polizia della città ha costatato delle infrazioni alla Legge sulla circolazione stradale in capo a RE 1, in particolare per aver circolato alla guida dell’autovettura marca __________, targata __________, intestata alla __________ (presso __________, __________), non accompagnato disponendo unicamente di una licenza di condurre per allievo conducente (cfr. rapporto di costatazione per infrazioni alla LCStr 3.7.2017, AI 5, inc. MP __________).

Interrogato il medesimo giorno in veste di imputato, nell’ambito del procedimento penale aperto nei suoi confronti per titolo di infrazione alle norme della circolazione (art. 90 LCStr), guida senza autorizzazione (art. 95 LCStr) e furto d’uso (art. 94 LCStr), RE 1 avrebbe affermato di essere stato fermato per un controllo della circolazione stradale. Dagli accertamenti sarebbe emerso che era in possesso unicamente della licenza per allievo conducente, e per tale motivo avrebbe dovuto essere accompagnato da una persona in possesso di una licenza di condurre valida, mentre che – al momento del fermo – si trovava in compagnia di due ragazze, entrambe sprovviste di qualsiasi licenza di condurre.

Avrebbe affermato che il veicolo che stava conducendo è di proprietà della ditta __________, il cui titolare è __________. Quest’ultimo non avrebbe saputo che RE 1 utilizzava il veicolo senza essere accompagnato da qualcuno in possesso di una licenza di condurre valida: “sa che ho il patentino e che uso io la macchina in compagnia di qualcuno che ha la patente” (verbale di interrogatorio 3.7.2017, p. 3, in AI 5).

Avrebbe precisato di aver già commesso infrazioni alla LCStr.

A richiesta dell’agente interrogante di consegnare la licenza di allievo conducente, RE 1 avrebbe risposto di non sapere dove si trovava.

L’imputato si sarebbe inoltre rifiutato di firmare il suddetto verbale di interrogatorio.

 

Sempre in tale occasione, lo stesso si sarebbe altresì rifiutato di firmare il formulario “sequestro licenza di condurre” di data 3.7.2017, relativo al sequestro della licenza di allievo conducente (cfr. in AI 5). Su tale formulario è posta una croce sulla casella relativa alla seguente asserzione: “Prendo atto che mi viene sequestrata la licenza di condurre che verrà trasmessa alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, __________. Da questo momento non sono più autorizzato a condurre veicoli a motore, sino a decisione dell’autorità competente”. Nella parte “osservazioni” è indicato che “non è stato in grado di consegnare la licenza per allievo conducente in quanto a suo dire persa” (cfr. in AI 5).

 

Ha però firmato il formulario “Dichiarazione stato civile e patrimoniale”, compilato in base alle sue dichiarazioni.

 

 

                                  b.   Il giorno 10.7.2017 RE 1 si è presentato all’esame pratico per l’ottenimento della licenza di condurre categoria B, superandolo.

 

 

c.In data 11.7.2017, in via __________ a __________, sono state costatate - da parte della polizia della città - delle infrazioni in capo a RE 1, per aver circolato, alla guida del veicolo marca __________ targato __________, in possesso di una copia della licenza di condurre per allievo conducente, nonostante la stessa gli fosse stata revocata in data 3.7.2017 (cfr. rapporto di costatazione per infrazioni alla LCStr 11.7.2017, p. 1, AI 1, inc. MP __________).

 

Interrogato in medesima data, in veste di imputato, nell’ambito del procedimento penale aperto nei suoi confronti per i reati di guida senza autorizzazione (art. 95 cpv. 1 lit. b LCStr) e furto d’uso (art. 94 cpv. 1 LCStr), RE 1 ha affermato di essere in possesso unicamente di una fotocopia della licenza di allievo conducente per la categoria B, no. __________, rilasciata il 29.11.2016.

Ha precisato che il veicolo in questione “è di proprietà della ditta __________ di __________, il cui amministratore è __________. Io sono unico azionista della società sopra nominata, pertanto mi ritengo il proprietario della stessa” (verbale di interrogatorio 11.7.2017, p. 2, in AI 1).

Ha affermato di non aver più guidato nessun veicolo, dopo essere stato fermato in data 3.7.2017, precisando tuttavia che, avendo superato l’esame pratico di guida per la categoria B, il giorno precedente, pensava di poter guidare da quel momento.

Ha ribadito di essere il proprietario della società __________, confermando di essere l’azionista unico, mentre che l’amministratore è __________.

Sostiene di non aver visto il formulario relativo alla revoca della licenza di condurre 3.7.2017, motivo per cui non era a conoscenza del fatto che non poteva condurre veicoli a motore. Ribadisce di non aver mai visto il suddetto formulario e di non aver mai detto - in occasione del controllo di polizia del 3.7.2017 - di aver perso la licenza di allievo conducente, ma di aver semplicemente detto di non averla con sé.

Contesta che, in quel frangente, gli sia stato chiesto di consegnare la licenza di allievo conducente, motivo per cui non avrebbe mai risposto di non sapere dove si trovasse la stessa.

 

Al termine del suo verbale di interrogatorio 11.7.2017, RE 1, ha preso atto che la fotocopia della licenza per allievo conducente nr. __________ veniva sequestrata (cfr. verbale di interrogatorio 11.7.2017, p. 4, in AI 1).

 

 

d.    Informato dei fatti, il magistrato inquirente, in medesima data, ha disposto - verbalmente - il sequestro della licenza di circolazione e delle targhe di controllo dell’autovettura __________ targata __________ (cfr. formulario sequestro licenza circolazione, in AI 1).

 

 

e.In data 11.7.2017 l’Ufficio giuridico della circolazione ha fatto notificare a RE 1 l’avvio di una procedura di revoca della licenza di allievo conducente [cfr. allegato allo scritto 24/25.7.2017 del patrocinatore di RE 1 a questa Corte (cfr. doc. 3, inc. CRP)].

 

 

f.Con scritto 11/12.7.2017, RE 1, tramite il suo legale, ha chiesto al magistrato inquirente l’accesso agli atti (AI 2).

 

 

g.    Con reclamo 19/20.7.2017 RE 1, per il tramite del suo patrocinatore, impugna “l’ordine di sequestro comunicato verbalmente dal Procuratore pubblico Arturo Garzoni in data 11 luglio 2017”, chiedendone l’annullamento. Il reclamante chiede altresì di essere posto al beneficio della difesa d’ufficio ex art. 132 cpv. 1 lit. b CPP, con il patrocinio dell’avv. PR 1.

 

Il reclamante afferma di essere stato fermato dalla polizia, in data 3.7.2017, al volante del veicolo __________ targato __________. In quella circostanza, in veste di allievo conducente, lo stesso non era accompagnato e non aveva con sé la licenza di allievo conducente.

                                         RE 1 avrebbe informato il suo legale del fatto che, in quell’occasione, la licenza di allievo conducente non gli sarebbe stata ritirata, “che non gli era stato fatto un verbale e in ogni caso non gli era stato dato niente da leggere e tantomeno da firmare” (reclamo 19/20.7.2017, p. 3). Il legale gli avrebbe dunque consigliato di attendere gli eventi, ma che, se non avesse ricevuto comunicazioni scritte, avrebbe potuto presentarsi per sostenere l’esame pratico di guida e attendere poi gli eventuali successivi provvedimenti.

 

Afferma che “in occasione del successivo fermo dell’11 luglio 2017, la Polizia ha invece preteso di aver fatto un verbale, che il reclamante si sarebbe rifiutato di sottoscrivere e di avergli comunicato il sequestro della licenza di allievo conducente” (reclamo 19/20.7.2017, p. 3).

Ritiene tuttavia che un sequestro materiale non sarebbe certamente avvenuto, in quanto non aveva con sé la licenza per allievo conducente. Neppure gli sarebbe mai stato notificato un ordine di consegnarla e nemmeno un divieto di condurre.

 

RE 1 si è dunque presentato – in data 10.7.2017 – agli esami pratici di guida, superandoli, “pur essendo cosciente che magari avrebbe potuto poi essergli revocata la licenza di condurre (...)” [reclamo 19/20.7.2017, p. 3].

 

Riprende poi i fatti che qui ci occupano, avvenuti in data 11.7.2017, sostenendo che “l’ordine di sequestro è stato comunicato verbalmente durante l’interrogatorio e confermato in seguito tramite il formulario sequestro licenza circolazione” (reclamo 19/20.7.2017, p. 3).

Ritiene che - ad oggi -, il procuratore pubblico, nonostante richiesto, non avrebbe concesso la visione dell’incarto né notificato l’ordine di sequestro succintamente motivato, come esatto dall’art. 263 cpv. 2 CPP, di modo che si paleserebbe una violazione del diritto di essere sentito, che comporterebbe - già solo per tale motivo - l’annullamento del citato ordine.

                                        

Ha affermato che l‘11.7.2017 era autorizzato a condurre, non avendo l’Ufficio della circolazione riscontrato alcuna irregolarità, ed avendo pertanto superato l’esame pratico con successo; “l’unica infrazione disciplinare semmai commessa è di non aver ancora avuto con sé l’originale del patentino con la menzione esame superato ma solo una fotocopia” (reclamo 19/20.7.2017, p. 4).

Gli agenti interroganti avrebbero informato RE 1 - oralmente - del ritiro della licenza di condurre, “facendo letteralmente a pezzi la fotocopia della patente e cestinandola” (reclamo 19/20.7.2017, p. 4). Nessuna notifica scritta sarebbe stata fatta al riguardo, per contro, al reclamante sarebbe stato notificato il sequestro della licenza di circolazione e delle targhe di controllo. Conclude ritenendo che “oltre all’inesistenza del motivo di sequestro, visto che a quel momento il reclamante aveva una regolare licenza di condurre, occorre rilevare che l’auto non era di sua proprietà e non era di proprietà nemmeno del detentore della licenza di condurre”, ciò che potrebbe porre un problema di ricevibilità del presente gravame (reclamo 19/20.7.2017, p. 4).

Lo stesso si ritiene tuttavia legittimato “a titolo di destinatario del provvedimento, di conducente al momento del fermo, di conducente abituale (seppure accompagnato) e quindi di detentore di fatto” (reclamo 19/20.7.2017, p. 5). Il sequestro qui impugnato lo esporrebbe poi a gravi responsabilità nei confronti della società detentrice e della società di leasing.

 

Ritiene infine la fattispecie complessa e la sua situazione finanziaria già nota, ciò che renderebbe necessaria la nomina dell’avv. PR 1 a suo difensore d’ufficio.                       

 

 

                                  h.   Con scritto 24/25.7.2017, l’avv. PR 1, in nome e per conto di RE 1, ha inviato a questa Corte, copia di un documento attestante il superamento dell’esame pratico di guida da parte dello stesso RE 1 in data 10.7.2017, nonché la notifica - datata 11.7.2017 - dell’avvio di una procedura di revoca della licenza di allievo conducente, “che dunque il 10 luglio era in ogni caso ancora valida” (cfr. doc. 3, inc. CRP).

 

 

                                    i.   Nelle more della procedura di reclamo, in data 25.7.2017 (cfr. verbale di procedimento), il procuratore pubblico ha acquisito agli atti dell’incarto penale - quale AI 5 - il rapporto di costatazione per infrazioni alla LCStr 3.7.2017, relativo alle infrazioni costatate in capo a RE 1, il 3.7.2017.

 

 

l.      Sempre in data 25.7.2017 il procuratore pubblico ha emanato un ordine di sequestro scritto e motivato, della licenza di circolazione e delle targhe di controllo, nell’ambito del procedimento penale nei confronti di RE 1, in relazione ai fatti avvenuti l’11.7.2017 (AI 7).

 

Il magistrato inquirente ha ritenuto che “la licenza di circolazione e le targhe di controllo del veicolo (...) sono state utilizzate dall'imputato per compiere reati di natura penale, segnatamente: ripetuto furto d'uso di un veicolo a motore (in quanto, per sua stessa ammissione, l'imputato non era autorizzato da __________ a fare uso della vettura __________, targata __________, senza accompagnatore, rispettivamente, senza essere in possesso della necessaria licenza di condurre) e ripetuta guida senza autorizzazione”, che - di fatto - “non è stato possibile procedere al sequestro materiale della licenza di condurre (originale)” rilasciata a RE 1, in quanto sia il 3.7.2017 che l'11.7.2017, egli avrebbe presentato agli agenti unicamente una fotocopia della stessa ed infine che - oltre ai due procedimenti penali inerenti i fatti del 3.7.2017 e dell'11.7.2017 -, nei confronti dell'imputato sarebbero pendenti altri 3 procedimenti penali per guida senza autorizzazione e per furto d'uso di un veicolo a motore per fatti risalenti all'anno 2015, “ragion per cui a suo carico sussistono, evidentemente, seri e gravi indizi di reato (sia per il titolo di ripetuto furto d'uso di un veicolo a motore, sia per il titolo di ripetuta guida senza autorizzazione), nonché concreto pericolo di recidiva” [cfr. ordine di sequestro 25.7.2017, p. 2, AI 7].

 

Il procuratore pubblico ha quindi ritenuto imporsi - a titolo probatorio e confiscatorio - il sequestro della licenza di circolazione e delle targhe di controllo del citato veicolo, intestato a __________ ed in uso a RE 1, al fine di impedirne l’utilizzo da parte dello stesso per compiere nuovi reati.

 

Il magistrato inquirente ha pertanto confermato il sequestro (già disposto verbalmente dallo stesso ed eseguito dalla polizia cantonale in data 11.7.2017) della licenza di circolazione (carta grigia) inerente il veicolo in questione, nonché delle targhe di controllo dello stesso, “sussistendo gravi e concreti indizi di reato e serio pericolo di recidiva a carico del conducente (abituale) del veicolo, ciò che permette inoltre di considerare il presente ordine di sequestro proporzionato alla gravità delle infrazioni commesse” (p. 2, AI 7).

                                        

 

m.  Con osservazioni 26/27.7.2017 al gravame, il magistrato inquirente ha sostanzialmente ribadito le motivazioni contenute nell’ordine di sequestro di cui sopra.

 

 

                                  n.   Con ulteriore scritto 27/28.7.2017 RE 1 presenta reclamo anche avverso l’ordine di sequestro motivato 25.7.2017 chiedendone l’annullamento, nonché postulando nuovamente l’ammissione al beneficio della difesa d’ufficio.

 

Il reclamante afferma che “ad oggi” la licenza di condurre non gli sarebbe stata sequestrata né dalla polizia, né dal procuratore pubblico, né gli sarebbe “stata revocata dall’UGC. Di conseguenza il reclamante non può, l’11 luglio 2017, avere commesso l’infrazione ex art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr“ (reclamo 27/28.7.2017, p. 3).

Ritiene che, al momento dei fatti, era alla guida del veicolo in questione, intestato alla __________, precisando di non aver “sottratto il veicolo alla società, il cui socio e gerente è __________, per farne uso; al contrario, quest’ultimo era al corrente e d’accordo che il reclamante utilizzasse il __________. Il reclamante risulta infatti come il detentore di fatto del veicolo oggetto dei beni sequestrati. Per questo motivo, il reclamante detentore di fatto del veicolo non può sicuramente essere considerato l’autore del furto d’uso dell’autovettura di cui è detentore di fatto” (reclamo 27/28.7.2017, p. 3). Alla luce di ciò non sussisterebbero i presupposti di cui all’art. 94 cpv. 1 LCStr.

Sostiene che - in casu - l’ordine di sequestro motivato sarebbe stato emanato “intempestivamente”, ciò che costituirebbe una violazione del diritto di essere sentito; “la conseguenza di queste violazioni formali è l’annullabilità del sequestro delle targhe di controllo e della licenza di circolazione, ordinate già verbalmente l’11 luglio 2017” (reclamo 27/28.7.2017, p. 4).

 

Delle ulteriori allegazioni si dirà – se indispensabile – in seguito.

 

 

in diritto

 

 

1.Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.

 

                                         Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

 

                                         Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

2.2.1.

Innanzitutto si precisa che i due reclami inoltrati da RE 1, il primo di data 19/20.7.2017 avverso l’ordine di sequestro verbale 11.7.2017, ed il secondo di data 27/28.7.2017 avverso l’ordine di sequestro motivato 25.7.2017, riguardano la medesima fattispecie e la medesima decisione (di sequestro della licenza di circolazione e delle targhe di controllo dello stesso veicolo), motivo per cui si giustifica l’evasione degli stessi nell’ambito di un’unica decisione di questa Corte.

 

2.2.

                                         I gravami, inoltrati rispettivamente il 19/20.7.2017, alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 LOG, contro l’ordine di sequestro verbale 11.7.2017, ed il 27/28.7.2017 contro l’ordine di sequestro motivato 25.7.2017, del procuratore pubblico nell’ambito dell’inc. MP __________, sono tempestivi (siccome presentati nel termine di dieci giorni ex art. 396 cpv. 1 CPP) e, anche, proponibili (art. 393 cpv. 1 lit. a CPP).

                                        

                                         2.3.
RE 1, destinatario della misura di sequestro e imputato nel procedimento di cui all’inc. MP __________, nonché conducente abituale e conducente al momento del fermo, del veicolo __________, targato __________, la cui licenza di circolazione nonché le cui targhe di controllo sono state sequestrate mediante gli ordini impugnati, è legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della misura.

 

                                         2.4.

                                         Le esigenze di forma e motivazione dei reclami sono rispettate.

 

                                         Le impugnative, in queste circostanze, sono ricevibili in ordine.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Ai sensi dell’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure confiscati (d).

 

                                         3.2.

                                         Il sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha di conseguenza lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – tra le altre cose – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione di confisca, restituzione oppure devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio giusta l’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B_459/2016 del 9.1.2017 consid. 2.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 2. ed., art. 263 CPP n. 15 ss.].

 

                                         Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà ex art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art. 197 CPP – solo se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (decisioni TF 1B_459/2016 del 9.1.2017 consid. 2.; 1B_364/2016 del 16.11.2016 consid. 3.1.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare per gli incombenti di istruttoria e, poi, di giudizio (decisione TF1B_459/2016 del 9.1.2017 consid. 2.; 1B_364/2016 del 16.11.2016 consid. 3.1.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, 2. ed., vor art. 263-268 CPP n. 11 ss.).

 

                                         3.3.

                                         La decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori patrimoniali sequestrati giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267 CPP.

 

                                         Se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero oppure il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto (art. 267 cpv. 1 CPP) [BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 3 ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 3].

 

 

                                   4.   RE 1, nell’ambito del gravame 19/20.7.2017 avverso l’ordine di sequestro verbale dell’11.7.2017, censura un’assenza di motivazione del provvedimento (con la conseguente violazione del suo diritto di essere sentito), oltre a contestare di aver saputo di detto provvedimento. Argomento quest’ultimo, poco credibile, perché se il verbale e l’ordine di sequestro del 3.7.2017 non sono sottoscritti, il reclamante ha comunque firmato il formulario “Dichiarazione stato civile e patrimoniale” datato 3.7.2017 (cfr. in AI 5). Di modo che appare più che verosimile che abbia visto il formulario “Sequestro licenza di condurre” che non ha voluto firmare.

                                         Anche la censura di assenza di motivazione, difficilmente verificabile in presenza di un ordine di sequestro verbale, è in ogni modo superata dall’emanazione, in data 25.7.2017, dell’ordine di sequestro scritto e motivato, di modo che non va evasa in questa sede.

 

 

                                   5.   5.1.

                                         Come visto, il magistrato inquirente ha ordinato il sequestro qui impugnato, “al fine di impedire che l’autoveicolo __________ __________ targato __________ possa essere nuovamente utilizzato da RE 1 per compiere nuovi reati”, sussistendo a suo carico “gravi e concreti indizi di reato e serio pericolo di recidiva”, ciò che renderebbe inoltre il suddetto ordine proporzionato alla gravità delle infrazioni commesse (ordine di sequestro motivato 25.7.2017, p. 2, AI 7).

 

                                         5.2.

                                         Ora alla luce di quanto esposto in fatto, a giudizio di questa Corte, il sequestro della licenza di circolazione e delle targhe di controllo del summenzionato veicolo, non permette di raggiungere gli obiettivi perseguiti, segnatamente il fatto che RE 1 non possa commettere altre infrazioni alla Legge sulla circolazione stradale. Se è vero che, mediante la citata misura, RE 1 non potrebbe più commettere infrazioni alla LCStr utilizzando il veicolo marca __________, targato __________, è altrettanto vero che tale misura, anche se mantenuta, sembrerebbe non impedirgli di condurre un qualsiasi altro veicolo a motore, esponendosi al rischio di commettere delle infrazioni alla circolazione stradale.

 

Egli deterrebbe ancora l’originale della licenza di allievo conducente con l’indicazione del superamento dell’esame pratico di guida, rispettivamente non è escluso che - in ragione del superamento dell’esame -, possa aver ottenuto la licenza di condurre successivamente rilasciata.

 

Nel caso concreto quindi, il sequestro disposto dal magistrato inquirente, della licenza di circolazione (carta grigia) nonché delle targhe di controllo relative al summenzionato veicolo, non è idoneo a impedire a RE 1 di commettere altre infrazioni alle norme della circolazione.

 

5.3.

Il principio della proporzionalità esige invece che le misure coercitive siano idonee a raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato (regola dell’idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del destinatario (regola della sussidiarietà), infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto) [RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii].

 

Nel caso concreto, la misura del sequestro non raggiunge l’obbiettivo perseguito dal procuratore pubblico, di modo che la stessa risulta essere non conforme al principio della proporzionalità, in particolare alla regola dell’idoneità.

 

Nella fattispecie in esame, si tratterebbe piuttosto di sequestrare la licenza di allievo conducente e/o la licenza di condurre, ciò che permetterebbe di escludere che il reclamante possa circolare.

 

Alla luce di ciò si giustifica l’annullamento dell’ordine di sequestro ed il rinvio dell’incarto al magistrato inquirente per i suoi incombenti. Egli esaminerà anche meglio le ipotesi di reato a fondamento della misura coercitiva.

 

 

                                   6.   RE 1 chiede di essere posto al beneficio della difesa d’ufficio ex art. 132 cpv. 1 lit. b CPP, con il patrocinio dell’avv. PR 1, nell’ambito della procedura ricorsuale, affermando sostanzialmente che la “fattispecie kafkiana è oggettivamente complessa e il reclamo tutt’altro che privo di possibilità di successo”, e che la sua situazione finanziaria sarebbe già stata verificata in un altro procedimento (reclamo 19/20.7.2017, p. 5).

                                                                                

6.1.

Conformemente al CPP, il beneficio di un difensore d’ufficio e del gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale devono essere richiesti all’autorità di ricorso.

 

Questa deciderà in modo indipendente e senza essere vincolata da quanto eventualmente già stabilito dall’autorità inferiore (sentenza TF 1B_705/2011 del 9.5.2012, consid. 2.3.2 e riferimenti citati).

 

Dinanzi all’autorità di reclamo le condizioni per la nomina di un difensore d’ufficio e per la concessione del gratuito patrocinio sono di principio disciplinate dall’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP, secondo cui chi dirige il procedimento dispone una difesa d’ufficio se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi interessi.

 

L’art. 132 cpv. 2 CPP precisa che una difesa s’impone per tutelare gli interessi dell’imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il caso penale presenta in fatto o in diritto difficoltà cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo.

 

Il caso bagatellare è escluso se si prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi, una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere o un lavoro di pubblica utilità superiore a 480 ore (art. 132 cpv. 3 CPP.

 

La concessione dell’assistenza giudiziaria presuppone però ancora che la causa non sembri priva di possibilità di successo (art. 29 cpv. 3 Cost.), requisito che va apprezzato in maniera sommaria al momento dell’inoltro del reclamo.

 

6.2.

Nel caso in disamina, non v’è alcun riscontro agli atti circa la situazione economica del reclamante e lo stesso neppure allega dei documenti a riprova di quanto sostiene.

 

Non particolarmente significativi sono i formulari “Dichiarazione stato civile e patrimoniale” del 3.7.2017 e dell’11.7.2017. Nella sostanza non sono indicate le quote della società __________, così come le indicazioni del salario e della locazione non sono documentate.

 

Visto l’esito dei gravami con la conseguente esenzione dal pagamento di tassa di giustizia e spese, nonché con l’assegnazione di ripetibili, la domanda di essere posto al beneficio della difesa d’ufficio è priva di oggetto.

 

 

                                   7.   Il gravame 19/20.7.2017 è divenuto privo di oggetto. Il gravame 27/28.7.2017 è parzialmente accolto. L’incarto è ritornato al procuratore pubblico per i suoi incombenti.

                                        

L’istanza di RE 1 volta alla nomina dell’avv. PR 1 a suo difensore d’ufficio è respinta.

 

Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Al reclamante sono versate congrue ripetibili.

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli artt. 196 ss., 263 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il gravame 19/20.7.2017 è divenuto privo di oggetto. Il gravame 27/28.7.2017 è parzialmente accolto

 

                                         §. L’ordine di sequestro 25.7.2017 è annullato. L’inc. MP __________ è ritornato al procuratore pubblico affinché proceda nei propri incombenti ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   L’istanza di RE 1 volta alla nomina dell’avv. PR 1 a suo difensore d’ufficio è respinta.

 

 

                                   3.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 400.-- (quattrocento) a titolo di ripetibili.

 

 

                                   4.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   5.   Intimazione:

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera