Incarto n.
60.2017.222

 

Lugano

21 febbraio 2018/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Giorgia Peverelli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 21.09.2017 presentato da

 

 

 

  RE 1 

 

 

 

contro

 

 

la decisione 20.09.2017 di sostituzione del difensore d’ufficio emanata dal procuratore pubblico Marisa Alfier nell’ambito del procedimento penale a carico di PI 1, __________, (inc. MP __________);

 

 

richiamate le osservazioni 13.10.2017 e 03.11.2017 (duplica) del procuratore pubblico concludenti per la reiezione del gravame;

 

vista la replica 25/26.10.2017 e il successivo scritto 14/15.11.2017 dell’avv. RE 1 con cui si riconferma nelle proprie allegazioni;

 

preso atto che PI 1, interpellato, non ha formulato osservazioni;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

 

in fatto

 

 

a.Dagli ascolti telefonici ottenuti a seguito della sorveglianza in tempo reale sul collegamento intestato alla madre di PI 1, è emerso che quest’ultimo, unitamente ad altre persone, era coinvolto in un’ampia attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

 

 

                                  b.   In data 21.03.2017 PI 1 è stato fermato e in seguito arrestato per titolo di infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup (inc. MP __________).

 

 

c.In occasione del suo primo verbale di interrogatorio di data 21.03.2017, PI 1 ha indicato quale difensore di fiducia l’avv. RE 1 (inc. MP __________, AI 116.1, cfr. verbale di interrogatorio di Polizia 21.03.2017 di PI 1), già suo difensore nell’ambito di un precedente procedimento penale (sfociato nell’atto d’accusa ACC __________ emanato nei suoi confronti il 28.03.2014 per infrazione aggravata e infrazione semplice alla LStup e ripetuta grave infrazione alla LF sulla circolazione stradale; confermato dalla Corte delle assise correzionali di __________ con sentenza 06.08.2014; inc. MP __________, AI 201).

 

 

d.    Il 22.02.2017 si è proceduto all’interrogatorio di PI 1, al quale nessun legale/praticante dello Studio __________ ha potuto presenziare (inc. MP __________, AI 117). Onde poter procedere all’interrogatorio di conferma dell’arresto, il procuratore pubblico ha quindi nominato un difensore d’ufficio (temporaneo) nella persona dell’avv. __________ (inc. MP __________, AI 121).

 

 

                                   e.   Su domanda del magistrato inquirente (inc. MP __________, AI 122), con scritto 23.03.2017 l’avv. RE 1 ha confermato di voler proseguire nel mandato, chiedendo, vista l’assenza di mezzi da parte del suo assisto per far fronte alle spese legali e giudiziarie, di essere nominato suo difensore d’ufficio (inc. MP __________, AI 133).

 

 

f.     Con decisone 31.03.2017 il magistrato inquirente, in applicazione dell’art. 133 cpv. 2 CPP, ha formalmente nominato l’avv. RE 1 quale difensore d’ufficio di PI 1 con effetto (retroattivo) a partire dal 21.03.2017 (inc. __________, AI 180.2).

 

 

g.    In data 20.09.2017 il procuratore pubblico ha emesso la decisione di sostituzione dell’avv. RE 1. Questi aveva già difenso  nel procedimento penale sfociato nella condanna 06.08.2014 della Corte delle assise correzionali di Locarno; era pure stato, unitamente all’avv. __________, difensore d’ufficio di __________, condannato il 14.02.2012 dalla Corte delle assise correzionali di __________. Come emerge dagli atti dell’inchiesta in corso, PI 1 avrebbe intrattenuto contatti con __________ per questioni inerenti un ingente traffico di sostanze stupefacenti. In considerazione del conseguente conflitto d’interesse almeno potenziale (avendo l’avv. RE 1 difeso entrambi gli imputati) e ritenuto il rinvio di interrogatori di PI 1 per indisponibilità del difensore e/o della sua sostituta (nonostante l’imputato si trovi in regime di carcerazione preventiva), il magistrato inquirente ha ritenuto necessario procedere alla sostituzione del difensore, revocando la nomina dell’avv. PI 1 con effetto a partire dal 20.09.2017 e nominando l’avv. __________ quale nuovo difensore d’ufficio di PI 1 (inc. MP __________, AI 777).

 

 

h.    Con gravame 21.09.2017 l’avv. RE 1 postula l’annullamento di quanto deciso dal procuratore pubblico in data 20.09.2017, ritenendo la decisione lesiva dei suoi diritti e di quelli dell’imputato, in particolare del diritto di essere sentito. Il magistrato inquirente avrebbe infatti dovuto sentire sia l’imputato, sia il difensore prima di procedere alla revoca della nomina di quest’ultimo, non sussistendo, fra altro, nessuna urgenza, in particolare alcun pericolo di inquinamento delle prove. Il reclamante rileva inoltre che il procuratore pubblico, oltre a non avergli concesso l’accesso agli atti, non avrebbe autorizzato i legali degli imputati a partecipare agli interrogatori degli altri prevenuti.

 

In merito al conflitto di interessi invocato dal magistrato inquirente, il reclamante ritiene che su questo punto la decisione impugnata sia ingiustificata e non motivata. Oltre a precisare che __________ era stato difeso dall’avv. __________, il reclamante sostiene che è compito del magistrato inquirente “mettere in atto tutte le misure idonee a salvaguardare gli interessi” dell’inchiesta, considerando la misura di sostituzione del difensore (soprattutto se si tratta di un mandato di fiducia) unicamente come ultima ratio (inc. CRP __________, doc. 1, pag. 2). La problematica legata alla precedente difesa di __________ è peraltro stata rilevata dal magistrato inquirente solo molto tempo dopo la sua scoperta.

Nega inoltre di aver assunto un qualsivoglia atteggiamento “defatigatorio”, precisando di seguire PI 1 “da almeno dieci anni” e di disporre di collaboratori che hanno permesso di adattarsi alle esigenze dell’inchiesta (inc. CRP __________, doc. 1, pag. 3).

                                         Il reclamante precisa inoltre di aver richiesto solo in un’occasione il rinvio di un interrogatorio (ottenuto, peraltro, solo di pochi giorni).

                                         Oltre all’annullamento della decisione impugnata, il reclamante chiede che al presente reclamo venga concesso l’effetto sospensivo e che, in via supercautelare, sia fatto ordine al magistrato inquirente di non procedere con ulteriori atti istruttori concernenti PI 1.

 

 

i.      Con scritto 21.09.2017 la scrivente Corte non ha concesso l’effetto sospensivo richiesto in assenza di un danno irreparabile, essendo stato nominato nel frattempo un nuovo difensore a PI 1 (inc. CRP __________, doc. 2).

 

 

j.      Con osservazioni 13.10.2017 il magistrato inquirente rileva che il reclamante non sarebbe stato sentito prima dell’emanazione della decisione impugnata, essendo la decisione di revoca intervenuta nella procedura di carcerazione preventiva, di modo che: “era necessario agire velocemente soprattutto in merito al “destino” di PI 1”. Nega di aver voluto impedire ai legali di partecipare agli interrogatori degli altri imputati sin dall’inizio dell’inchiesta, ma di aver dovuto adottare questa modalità solo a seguito del comportamento tenuto dal qui reclamante nel corso del verbale di interrogatorio 02.05.2017 del suo assistito (inc. MP __________, AI 789).

Conferma inoltre che il reclamante, al contrario di quanto da lui sostenuto, ha accesso agli atti (cfr. trasmissione al reclamante in data 25.08.2017 di copia del verbale di interrogatorio di PI 1; inc. MP __________, AI 654 e 656).

Il magistrato inquirente ritiene che, facendo emergere l’esistenza di un conflitto d’interessi (a causa delle precedenti difese assunte dall’avv. RE 1) e con l’emanazione della decisione impugnata, avrebbe operato per la salvaguardia delle indagini, in particolare “per evitare che, una volta arrestato __________, ci si trovi confrontati a delle difficoltà (per il pregresso)” (inc. CRP __________, doc. 5).

 

Il magistrato inquirente sottolinea infine la discutibile disponibilità del reclamante per rapporto alle esigenze che il regime di detenzione del suo assistito richiede (ad esempio per le visite in carcere).

 

 

k.    Con replica 25/26.10.2017 il reclamante rileva che per quanto riguarda il procedimento penale aperto nel 2012 (anche) nei confronti di __________, il legale che si occupava della pratica era unicamente l’avv. __________, aggiungendo di non ricordare di essere mai intervenuto in quel procedimento.

Per l’inchiesta in corso (inc. MP __________), il reclamante precisa di aver presenziato (lui stesso o la di lui collaboratrice) a tutti gli interrogatori del suo assistito, ad eccezione di quello del 22.03.2017, senza richiedere alcun rinvio, ad eccezione di un’unica volta (interrogatorio del 12.09.2016 rinviato al 15.09.2016).

 

 

l.      Con osservazioni di duplica 03.11.2017, il magistrato inquirente ha elencato ed allegato i verbali di interrogatorio di diversi imputati effettuati nel corso dell’inchiesta, precisando come l’accesso agli atti (in particolare il diritto a partecipare ai verbali) era stato garantito al reclamante, il quale, pur essendo stato previamente interpellato, per sua scelta non vi aveva presenziato. Solo a seguito di quanto è emerso dall’AI 789 (Rapporto di segnalazione 22.09.2017) in merito al comportamento tenuto dal qui reclamante, non è più stata concessa la partecipazione agli interrogatori di tutti i difensori.

                                         In merito all’effettivo intervento nella (passata) difesa di __________, il magistrato inquirente allega i verbali di interrogatorio 04.10.2012 e il permesso di visita 10.10.2012 concesso all’avv. RE 1.

 

 

m.  Delle ulteriori argomentazioni, dello scritto 14/15.11.2017 dell’avv. RE 1, si dirà - se necessario - in corso di motivazione.

 

 

 

 

 

 

 

in diritto

 

 

                                   1.   1.1.

Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.

 

                                         In particolare la decisione in materia di revoca del difensore d’ufficio può essere impugnata presso questa Corte in applicazione degli art. 393 cpv. 1 e 20 cpv. 1 CPP entro il termine di dieci giorni dalla notificazione oppure dal momento in cui la persona interessata ne è venuta a conoscenza (art. 396 cpv. 1 e 384 CPP) [CR – M. HARARI / T. ALBERTI, art. 134 CP n. 25].

 

Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

 

                                         1.2.

                                         Il gravame, inoltrato il 21.09.2017 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 20.09.2017 del procuratore pubblico mediante la quale ha revocato la nomina dell’avv. RE 1 quale difensore d’ufficio di RE 1 con effetto dal 20.09.2017, è tempestivo e proponibile (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, art. 134 CPP n. 15; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 134 CPP n. 16).

                                         Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

 

                                        

 

                                   2.   2.1.

                                         Per quanto riguarda la legittimazione, si pone nel caso concreto il quesito a sapere se il reclamo interposto dall’avv. RE 1 contro la decisione 20.09.2017 del procuratore pubblico sia effettivamente proponibile.

 

                                         2.2.

                                         Ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della stessa.

 

                                         Per stabilire se sia dato un interesse giuridicamente protetto secondo l’art. 382 cpv. 1 CPP, è necessario considerare la disposizione violata ed il bene giuridico difeso. Se il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (vita e integrità personale, patrimonio, onore e libertà personale), legittimato è colui che subisce l’illecito. In caso di violazione di norme penali che proteggono interessi collettivi, sono da considerare legittimati coloro che sono stati effettivamente lesi nei loro diritti da tali reati, sempre che il pregiudizio patito sia conseguenza diretta dell’azione delittuosa (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5) [cfr. per es. decisione TF 6B_1105/2013 del 18.7.2014 consid. 1.2.].

 

                                         L’interesse giuridicamente protetto implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente e (di principio: decisione TF 1B_72/2014 del 15.4.2014 consid. 2.1.) attualmente leso dalla decisione che impugna (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, 2. ed., art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse soltanto virtuale (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).

 

                                         Una parte ha un interesse giuridicamente protetto giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP (il cosiddetto Beschwer) qualora sia direttamente toccata dalla decisione nei suoi diritti (ZK StPO – V. LIEBER, art. 382 CPP n. 7; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 382 CPP n. 1/2). La lesione diretta si deduce dal dispositivo (art. 81 cpv. 1 lit. c CPP) della decisione impugnata, non dalla sua motivazione. Sussiste dunque un tale interesse soltanto nella misura in cui il dispositivo contenga disposizioni che aggravano la parte (ZK StPO – V. LIEBER, art. 382 CPP n. 8). E’ peraltro soltanto il dispositivo che acquista forza di cosa giudicata, non la motivazione (decisione TF 6B_114/2011 del 30.6.2011, consid. 2.3.).

 

                                         Quanto alla nozione di parti, si fa riferimento agli art. 104 s. CPP.

 

 

 

                                         2.3.

                                         Il reclamo è stato inoltrato dall’avv. RE 1, a tutela dei propri diritti e di quelli di PI 1 (suo assistito nell’inc. MP __________ sino al 20.09.2017): invocata è in particolare una violazione del diritto di essere sentito. Quest’ultimo è di natura individuale. Legittimato ad invocarne un’eventuale lesione è colui che la subisce personalmente/direttamente/attualmente. Dagli atti emerge che la persona vittima dell’asserita violazione del proprio diritto di essere sentito è sia l’imputato del procedimento penale in questione, sia il suo difensore (entrambi destinatari della decisione impugnata). Il provvedimento impugnato comporta infatti una restrizione al diritto di essere sentito di entrambi.

 

                                         Visto quanto precede, l’avv. RE 1 è legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo (anche) lui un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio (CR – M. HARARI / T. ALBERTI, art. 134 CP n. 25).

                                        

                                         Il gravame è quindi nelle predette circostanze ricevibile in ordine.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Secondo l'art. 133 cpv. 1 CPP il difensore d'ufficio [in caso di difesa obbligatoria giusta l’art. 130 CPP, nelle ipotesi di cui all’art. 132 cpv. 1 lit. a cifre 1 e 2 CPP, oppure se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa si impone per tutelare i suoi interessi (art. 132 cpv. 1 lit. b, cpv. 2 e 3 CPP)] è designato da chi, nella relativa fase procedurale, dirige il procedimento.

 

                                         Fino all'abbandono del procedimento penale o fino alla promozione dell'accusa, competente per detta nomina è dunque il pubblico ministero (art. 61 lit. a CPP). La polizia, seppure autorità di perseguimento penale (art. 12 lit. a CPP), non rientra tra le autorità che dirigono il procedimento penale di cui all'art. 61 CPP (BSK StPO I – A. JENT, op. cit., art. 61 CPP n. 3/6; StPO PK – N. SCHMID, 2. ed., art. 61 CPP n. 4), per cui non è competente per nominare il difensore d’ufficio.

 

                                         Chi dirige il procedimento designa il difensore d'ufficio tenendo possibilmente conto dei desideri dell'imputato (art. 133 cpv. 2 CPP). Questa disposizione è volta a favorire la creazione di un rapporto di fiducia tra l'imputato e il difensore d'ufficio: i desiderata dell'imputato devono, se possibile, essere presi in considerazione, anche se da detta norma – che contiene una raccomandazione di carattere generale – non può, da una parte, essere dedotto alcun diritto specifico dell'imputato ad un legale di libera scelta. D'altra parte, il mancato rispetto dei desideri dell’imputato è inconciliabile con il principio della correttezza qualora manchi un motivo fondato per non considerarli (sentenze TF 1B_212/2013 del 20.8.2013 consid. 2.; 1B_387/2012 del 24.1.2013, parzialmente pubblicata in DTF 139 IV 113, consid. 5.; BSK StPO I – A. JENT, op. cit., art. 133 CPP n. 8b; StPO PK – N. SCHMID, op. cit., art. 133 CPP n. 2; ZK StPO – V. LIEBER, 2. ed., art. 133 CPP n. 4; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 133 CPP n. 4).

 

                                         3.2.

                                         Per l'art. 134 cpv. 2 CPP, se il rapporto di fiducia tra l'imputato e il difensore d'ufficio si deteriora notevolmente oppure se per altri motivi non è più garantita una difesa efficace, chi dirige il procedimento designa un altro difensore d’ufficio.

 

                                         Questa normativa tiene dunque conto del fatto che una difesa impegnata ed efficiente può essere compromessa non solo mediante una violazione oggettiva dei relativi doveri da parte del difensore, ma già in caso di deterioramento del rapporto di fiducia, ossia anche nei casi in cui un imputato che dispone di un patrocinatore di fiducia provvederebbe alla sostituzione del difensore (messaggio, FF 2006 p. 1086 s.; sentenze TF 1B_410/2012 del 3.10.2012 consid. 1.2.; 6B_770/2011 del 12.7.2012, pubblicata in DTF 138 IV 161, consid. 2.4.).

 

                                         Non è più garantita una difesa efficace, per esempio, quando il legale si dimostra incapace di consigliare correttamente l'imputato, quando non partecipa all'assunzione di prove essenziali o quando senza motivi oggettivi lascia trascorrere infruttuoso un termine di impugnazione (sentenze CRP __________ del 30.3.2015 consid. 2.2.; __________ dell'11.11.2013 consid. 2.2.; __________ del 25.1.2013 consid. 3.2.2.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 134 CPP n. 13; StPO PK – N. SCHMID, op. cit., art. 134 CPP n. 4; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 134 CPP n. 13).

 

                                         Se il procedimento in discussione è lungo o complesso, e se il difensore d'ufficio ha già esercitato il proprio mandato per un periodo prolungato, una sua sostituzione deve essere accordata con riserbo (sentenza TPF 2014 43 del 23.5.2014 consid. 3.2.).

 

                                         La direzione del procedimento, prima di decidere la revoca o la sostituzione della difesa d'ufficio, deve dare la possibilità di esprimersi – nel rispetto del diritto di essere sentito giusta l’art. 29 cpv. 2 Cost. – all'imputato ed al di lui difensore d'ufficio (DTF 133 IV 335 consid. 6.; BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 134 CPP n. 17; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 134 CPP n. 26; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 134 CPP n. 15).

 

                                         La richiesta di sostituzione della difesa d'ufficio può essere inoltrata anche dal difensore: si tratta di un'istanza di revoca della nomina a difensore d'ufficio. A tutela del segreto professionale, il difensore non è obbligato a dettagliare i motivi della richiesta, se essi riguardano il rapporto personale con l'imputato. È, invece, obbligato a motivare sufficientemente l'istanza se alla base di essa vi è un conflitto d'interessi scoperto solo in seguito alla nomina o un sopraggiunto sovraccarico lavorativo, di modo che il difensore non si ritenga più in grado di garantire una difesa efficace. L'istanza di revoca non può essere inoltrata intempestivamente (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 134 CPP n. 10; StPO PK – N. SCHMID, op. cit., art. 134 CPP n. 2 s.).

 

 

                                   4.   4.1.

                                         Nella decisione 20.09.2017 qui impugnata il procuratore pubblico ha indicato i seguenti motivi per la sostituzione del difensore d'ufficio di PI 1 nell’ambito del procedimento di cui all’inc. MP __________: l’indisponibilità del difensore, malgrado il regime di carcerazione preventiva a cui era sottoposto il suo assistito, nonché il conflitto d’interessi emerso per aver difeso (in precedenti procedimenti penali correlati fra loro) sia PI 1, sia __________, con il quale il primo ha avuto contatti per questioni inerenti un importante traffico di sostanze stupefacenti nell’inchiesta in corso.

 

                                         4.2.

                                         È pacifico che il magistrato inquirente avrebbe dovuto concedere sia all’imputato sia al suo difensore (nonché qui reclamante) la possibilità di esprimersi prima dell’emanazione della decisione di sostituzione impugnata come indicato al punto 3.2. L’ampia possibilità di esprimersi avuta in sede di reclamo ha però permesso di sanare la violazione invocata.

                                        

                                         4.3.

                                         Il conflitto d’interessi evidenziato dal magistrato inquirente è sicuramente da ritenersi rilevante. Il reclamante aveva patrocinato sia PI 1, sia __________ (poco importa se in qualità di sostituto temporaneo dell’avv. __________) in pregressi procedimenti penali dai quali era emerso che i due patrocinati si conoscevano ed erano in contatto per attività legate a sostanze stupefacenti (cfr. ad esempio: inc. MP __________, verbale di confronto 04.10.2012 tra__________ e __________; permesso di visita 10.10.2012 concesso a favore dell’avv. RE 1).

                                         Anche nell’ambito del procedimento penale in corso (inc. MP __________), __________ risulta coinvolto nelle attività di traffico di stupefacenti messe in atto (anche) da PI 1 (inc. MP __________, AI 604, cfr. verbale di interrogatorio 04.08.2017 dell’imputato __________; inc. MP __________, AI 281, verbale di interrogatorio 02.05.2017 di PI 1, pag. 11).

                                         L’esistenza di un conflitto d’interesse, anche solo potenziale, rientra negli “altri motivi” che non garantiscono una difesa efficace ai sensi dell’art. 134 cpv. 2 CPP.

                                         In queste condizioni la difesa efficace dell’imputato PI 1 da parte dell’avv. RE 1 non può più essere garantita, essendo il suddetto conflitto di interessi attuale e concreto.

 

                                         4.4.

                                         In considerazione di quanto precede, la decisione 20.09.2017 di sostituzione dell’avv. RE 1 quale difensore d’ufficio di PI 1 nell’ambito dell’inc. MP __________, è confermata.

 

 

                                   5.   Il gravame è respinto.

 

                                         Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’insorgente, soccombente.

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 132 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico dell’avv. RE 1, __________.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera