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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliere: |
Carlo Iazeolla, vicecancelliere |
sedente per statuire sul reclamo 21/22.9.2017 presentato da
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RE 1 RE 2 entrambi patr. da: PR 1 |
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contro |
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la decisione 7.9.2017 emanata dal procuratore pubblico Nicola Respini mediante la quale ha mantenuto il sequestro di beni patrimoniali in loro possesso e negato loro l'accesso agli atti del procedimento penale a loro carico per titolo di riciclaggio di denaro ed infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti (inc. MP __________); |
richiamate le osservazioni 5.10.2017 del procuratore pubblico Nicola Respini, concludenti per la reiezione del gravame;
preso atto che i reclamanti, interpellati, non hanno prodotto alcuna replica;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Alle 15:15 del 12.5.2017 RE 2, conduceva la vettura __________ con targa __________ __________ sulla quale era a bordo anche RE 1. Giunti in autostrada dall'__________ al valico di __________ sono stati controllati da agenti delle Guardie di confine. Il controllo della vettura ha permesso di scoprire, nel vano predisposto per l'airbag del passeggero anteriore, un ricettacolo ad azionamento elettrico, all'interno del quale sono stati ritrovati EUR 61'750.-- contaminati di cocaina, così come lo sono risultate le mani di RE 1, il quale portava con sé ulteriori EUR 2'960.-- (queste banconote non contaminate), una licenza di condurre contraffatta ‒ con la sua fotografia ma intestata a tale __________ ‒ e la tessera sanitaria di quest'ultimo (Rapporto di arresto provvisorio 12/13.5.2017, AI 1, e rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria 6/7.6.2017, AI 8, inc. MP __________).
La vettura, così come le somme di EUR 61'750.-- ed EUR 2'960.--, i surriferiti documenti ed un telefono cellulare in possesso di RE 1, sono stati immediatamente sequestrati, mentre RE 1 e RE 2 sono stati interrogati ed incarcerati, per essere poi scarcerati il 13.5.2017 (AI 8).
b. Con scritto 10/12.7.2017 RE 2, per il tramite del patrocinatore avv. PR 1, ha trasmesso al Ministero pubblico un'istanza di accesso agli atti e di dissequestro delle due somme di denaro, già inviata il 6.7.2017 alla Direzione generale delle dogane (AI 15). In risposta, il 28.7.2017 il procuratore pubblico Nicola Respini gli ha comunicato che si sarebbe determinato sul mantenimento del sequestro e sull'accesso agli atti entro la fine del mese di agosto (AI 17).
Con ulteriori scritti 29/30.8.2017 (AI 21) e 5.9.2017 (AI 23) l'avv. PR 1, che da quest'ultima data patrocina anche RE 1, ha sollecitato l'evasione della suddetta istanza.
c. Con decisione 7.9.2017 il magistrato inquirente ha mantenuto il sequestro sui beni patrimoniali in parola “in quanto d'importanza per l'istruzione del processo sia come mezzi di prova, sia quali garanzie dei costi del procedimento sia in quanto, in futuro, soggetti ad eventuale confisca” (AI 25 p. 1).
Con riferimento all'istanza di dissequestro 6.7.2017, ne ha ripercorso i contenuti, evidenziato che la ivi dichiarata presunta destinazione delle due somme di denaro risultava in netto contrasto con le dichiarazioni rese dai due imputati, alla presenza dei rispettivi difensori d'ufficio, nel corso dei relativi interrogatori svoltisi il 12.5.2017: mentre l'istanza di dissequestro 6.7.2017 riportava di due contratti di compravendita di due autovetture, già sottoscritti e recanti la data 8.5.2017, nel corso degli interrogatori 12.5.2017 sia RE 1 che RE 2 avevano dichiarato “di essere intenzionati a recarsi in __________, per conto terzi, per ‘cercare auto da acquistare’ o ‘per vedere delle auto e se del caso acquistarle’, senza minimamente sostenere di aver sottoscritto dei contratti d'acquisto già l'8 maggio 2017 o addirittura producendone copia. Neppure avevano indicato il nome della concessionaria dove le avrebbero acquistate, indicando di non aver neppure una meta precisa, se non la regione di ‘__________, __________ e __________ in generale” (AI 25 p. 1-2).
Pure l'origine delle due somme di denaro, così come descritta nell'istanza di dissequestro ‒ prelievi bancari o incasso di fatture tra luglio 2016 e maggio 2017, e la loro mancata dichiarazione ai fini fiscali ‒ non corrispondeva alle deposizioni dei due imputati: “RE 1 aveva dichiarato che i soldi non erano suoi, bensì di una terza persona, mentre RE 2 aveva dichiarato di sapere dell'esistenza del denaro e che Io stesso era occultato all'interno di un ricettacolo appositamente creato nel cruscotto dell'autovettura __________, prestatagli da un amico, di cui non ha voluto fare il nome” (AI 25 p. 2).
Il procuratore pubblico ha poi ricordato la contaminazione di cocaina sulle banconote (elevata) e “sulla fronte, sui palmi delle mani e delle piante dei piedi di RE 1, che è pure risultato positivo alla cocaina dall'analisi delle urine” (AI 25 p. 2).
Infine non ha concesso l'accesso agli atti “richiamato l'art. 101 cpv. 1 CPP”, domandando agli imputati se fossero “disposti a essere interrogati dal sottoscritto per chiarire le loro responsabilità” e chiarendo che in caso negativo avrebbe emanato nei loro confronti “dei decreti di accusa correzionali con la confisca del denaro, dell'autovettura e degli oggetti a loro sequestrati” (AI 25 p. 2).
d. Con reclamo 21/22.9.2017 RE 1 e RE 2 postulano l'accesso agli atti dell'incarto ed “il dissequestro della somma di Euro 61'750.00, dell'autovettura e degli altri oggetti sequestrati ad eccezione semmai della somma di Euro 2'960.00” (reclamo 21/22.9.2017, p. 8).
Con riferimento alle due somme di denaro indicano che sulla somma di EUR 61'750.-- “contrariamente a quanto indicato nella decisione 7 settembre 2017 del PP Respini, non vi erano tracce di cocaina, vi erano invece Euro 2'960.00 reperiti sulla persona di RE 1, questi contanti a quanto pare contaminati da cocaina. Pertanto non vi è prova che anche la somma maggiore fosse in qualche modo contaminata” (reclamo 21/22.9.2017, p. 3) e oltretutto “non avendo accesso agli atti non è possibile stabilire in che numero, ovvero quante di queste banconote siano risultate contaminate e lo stesso vale per l'entità della contaminazione sulla persona del signor RE 1. Tutta questa mancanza di elementi e di informazioni indispensabili alla difesa fanno si che appare più difficile valutare la proporzionalità sia della paventata confisca integrale di tutti i beni sequestrati sia del rifiuto di accesso agli atti” (reclamo 21/22.9.2017, p. 4).
Quo ai predetti interrogatori 12.5.2017, dei relativi verbali “gli imputati, rispettivi patrocinatori d'ufficio prima e il sottoscritto ora non hanno copia malgrado la richiesta 6 luglio 2017. Ragione per cui viene presentato anche il presente reclamo” (reclamo 21/22.9.2017, p. 3).
Sui presupposti di cui all'art. 101 cpv. 1 CPP, gli insorgenti rilevano che “per stessa ammissione del Procuratore pubblico, nemmeno quest'ultimo intravvede ‘altre prove principali’ da assumere tant'è che anticipa già la sua intenzione di emettere un decreto di accusa correzionale qualora i signori RE 1 non intendessero aderire all'interrogatorio da lui auspicato” (reclamo 21/ 22.9.2017, p. 6); il che, peraltro, rappresenterebbe “una forzatura. Si rammenta che i qui imputati sono stati rilasciati dopo l'interrogatorio della Polizia. Se il Ministero Pubblico riteneva indispensabile obbligare i medesimi a essere interrogati, avrebbe dovuto farlo a suo tempo” (reclamo 21/22.9.2017, p. 8).
Sulla questione a sapere se si sia già svolto il primo interrogatorio, sostengono che in applicazione dell'art. 157 CPP varrebbe anche il primo interrogatorio in sede di polizia, che i due imputati avrebbero appunto già sostenuto il 12.5.2017 (reclamo 21/ 22.9.2017, p. 6).
e. Nelle proprie osservazioni 5.10.2017 il procuratore pubblico ribadisce che l’analisi 19.5.2017 “effettuata dalle Guardie di confine mediante l'apparecchio Itimiser” ha permesso di rilevare che “l'importo di Euro 61750.00 (suddiviso in 8 mazzi e composto da banconote da Euro 5, 10, 20, 50 e 100.-), occultato all'interno del ricettacolo (…), era contaminato da cocaina”, e che gli imputati ed il loro difensore potranno accedere agli atti “solo dopo il primo interrogatorio da parte del sottoscritto, che servirà a contestare loro quanto finora acquisito e chiarire le loro rispettive contraddizioni rispetto sia alle dichiarazioni rese il 12 maggio 2017 sia alla documentazione prodotta dal loro difensore” (osservazioni 5.10.2017, p. 1-2).
in diritto
1. 1.1.
Giusta l'art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un'altra impugnativa.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta e all'art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, esprimendosi sugli argomenti rilevanti per il giudizio conformemente all'obbligo di motivazione giusta l'art. 81 cpv. 3 CPP, ed applicando il diritto penale ‒ che deve imporsi d'ufficio ‒ senza con ciò ledere il diritto delle parti di essere sentite, ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; sentenze TF 6B_494/2015 del 25.5.2016 consid. 4.1.; 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.7.2014 consid. 1.5.).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 21/22.9.2017 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 7.9.2017 in materia di dissequestro e di accesso agli atti (inc. MP __________), notificata l'11.9.2017, è tempestivo e proponibile.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE 1 e RE 2, imputati e destinatari della decisione impugnata, sono pacificamente legittimati a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.
Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.
2. 2.1.
Giusta l'art. 263 cpv. 1 CPP all'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure confiscati (d).
Il sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha perciò lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e quindi per le necessità dell'istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – tra le altre cose – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l'art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione di confisca, restituzione oppure devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio giusta l'art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [sentenza TF 1B_198/2012 del 14.8.2012 consid. 2.].
Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà ex art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l'art. 197 CPP – solo se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (sentenze TF 1B_212/2014 del 14.10.2014 consid. 3.2.; 1B_193/2014 del 2.9.2014 consid. 2.1.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l'importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare per gli incombenti di istruttoria e, poi, di giudizio (sentenza TF 1B_193/2014 del 2.9.2014 consid. 2.1.; BSK StPO II – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor art. 263-268 CPP n. 11 ss.).
La decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori patrimoniali sequestrati giusta l'art. 263 CPP è disciplinata dall'art. 267 CPP.
2.2.
Giusta l'art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca [nei confronti dell'imputato oppure nei confronti di terzi (in quest'ultimo caso alle condizioni secondo l'art. 70 cpv. 2 CP)] dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato oppure erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (DTF 140 IV 57 consid. 4.1.1.).
La confisca è assicurata con il sequestro giusta l'art. 263 CPP.
2.3.
Gli averi sequestrati giusta l'art. 71 cpv. 3 CP, per assicurare in favore dello Stato un risarcimento compensativo, non devono necessariamente avere un nesso con il reato perseguito: il provvedimento di cui all'art. 71 cpv. 3 CP si differenzia dunque dal sequestro al fine di confisca (art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) e dal sequestro al fine di restituzione (art. 263 cpv. 1 lit. c CPP in relazione agli art. 70 cpv. 1 e 73 cpv. 1 lit. b CP), per i quali deve sussistere un nesso tra quanto sequestrato e il reato (sentenze TF 1B_208/2015 del 2.11.2015 consid. 4.3.; 1B_343/2015 del 7.10.2015 consid. 4.; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.; sentenza TPF BB.2015.29 del 10.9.2015 consid. 5.1.). Il sequestro secondo l'art. 71 cpv. 3 CP, diversamente dal sequestro allo scopo di confisca, non è la premessa di una confisca: per le pretese risarcitorie è infatti prevista la via esecutiva, con la precisazione che il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell'ambito dell’esecuzione forzata, trattandosi di un credito di terza classe (sentenza TF 1B_208/2015 del 2.11.2015 consid. 4.3.).
3. 3.1.
Nel caso concreto si tratta di analizzare se sussistono le condizioni per il mantenimento del sequestro dei beni in discussione.
Questa Corte deve limitarsi ad esaminare l'esistenza dei presupposti formali per l'emanazione della misura e non valutare nella sostanza l'esistenza di un reato, astenendosi da considerazioni di merito premature e di competenza della sede di giudizio.
Essa non può, né deve quindi esprimersi sulla colpevolezza o non colpevolezza degli imputati, ma soltanto sull'esistenza o inesistenza dei presupposti esatti dalla legge per l'emanazione, rispettivamente per il mantenimento della misura.
3.2.
Nell'ambito del procedimento penale di cui all'inc. MP __________ RE 1 e RE 2 rivestono il ruolo di imputati per le ipotesi di riciclaggio di denaro giusta l'art. 305bis cifra 1 CP [secondo il quale è punito chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo oppure dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato (BSK Strafrecht II – M. PIETH, 3. ed., art. 305bis CP n. 1 ss.) e di infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti giusta l'art. 19 cpv. 1 LStup [secondo cui è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque senza essere autorizzato, coltiva, fabbrica o produce in altro modo stupefacenti (lit. a); senza essere autorizzato, deposita, spedisce, trasporta, importa, esporta o fa transitare stupefacenti (lit. b); senza essere autorizzato, aliena, prescrive, procura in altro modo ad altri o mette in commercio stupefacenti (lit. c); senza essere autorizzato, possiede, detiene, acquista o si procura in altro modo stupefacenti (lit. d); finanzia il traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento (lit. e); incita pubblicamente al consumo di stupefacenti o rende pubblicamente nota una possibilità di acquistare o consumare stupefacenti (lit. f); fa preparativi per commettere una delle infrazioni di cui alle lettere a-f (lit. g)] in relazione agli esiti del controllo a cui sono stati sottoposti il 12.5.2017 alla dogana di __________, come indicato anche nei due decreti di apertura dell'istruzione (AI 2, 3).
3.3.
L'obbligo di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre pertanto l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo (sentenza TF 1B_120/2017 del 30.6.2017 consid. 3.1.; sentenza CRP __________ del 21.8.2017 consid. 4.2.3.2.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 80 CPP n. 2). Tale obbligo deve essere ossequiato anche in materia di sequestro: con riferimento all'ipotesi di riciclaggio di denaro giusta l'art. 305bis CP impone al magistrato inquirente di esprimersi perlomeno brevemente sul crimine giusta l'art. 10 cpv. 2 CP oppure sul delitto fiscale qualificato a monte del reato di riciclaggio ipotizzato a carico di RE 1 e di RE 2.
Reato a monte che in concreto non può essere l'ipotizzata infrazione alla LStup giusta l'art. 19 cpv. 1 LStup, poiché sanzionata con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria; non si tratta, pertanto, di un crimine, bensì di un delitto giusta l'art. 10 cpv. 3 CP.
Nemmeno è menzionata, nella decisione 7.9.2017, un'altra ipotesi di reato che possa costituire il crimine, o il reato fiscale qualificato, a monte dell'ipotizzato riciclaggio di denaro.
3.4.
Di conseguenza, si ha che le motivazioni addotte dal procuratore pubblico a fondamento del mantenimento del sequestro dei beni patrimoniali in parola risultano sicuramente sufficienti e, all'attuale stadio d’inchiesta, fondate, per quanto attiene all'ipotizzata infrazione alla LStup; non bastano, per contro, a motivare sufficienti indizi dell'ipotesi di riciclaggio di denaro, per difetto di riferimento al reato a monte.
Anche se incompleto, allo stadio attuale del procedimento il sequestro dei beni patrimoniali qui in discussione appare ancora fondato.
4. Gli insorgenti postulano l'accesso agli atti del procedimento penale a loro carico.
4.1.
Il diritto di essere sentiti, sancito in generale dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e in ambito penale dagli art. 32 cpv. 2 Cost., 3 cpv. 2 lit. c in fine CPP (ZK StPO – W. WOHLERS, 2. ed., art. 3 CPP n. 33 ss.) e, ancora, 107 CPP, rappresenta un aspetto della garanzia fondamentale dell'equo processo di cui agli art. 29 Cost. e 6 CEDU (sentenza TF 6B_614/2016 del 23.3.2017 consid. 1.1.).
4.2.
4.2.1.
In relazione allo specifico diritto di accedere agli atti previsto dall'art. 107 cpv. 1 lit. a CPP, i presupposti e la procedura per l'esame degli atti di un procedimento penale pendente (ovvero avviato giusta l'art. 300 CPP) sono disciplinati dagli art. 101 s. CPP (BSK StPO I – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 4).
4.2.2.
Per l'art. 101 cpv. 1 CPP le parti [secondo gli art. 104 cpv. 1 e 105 cpv. 1 CPP (BSK StPO I – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 5; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 101 CPP n. 9; StPO PK ‒ N. SCHMID, 2. ed., art. 101 CPP n. 7)] possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e, cumulativamente, dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l'art. 108 CPP.
In merito all'esame degli atti decide [in un termine ragionevole (sentenze TF 1B_55/2017 del 24.5.2017 consid. 3.4.; 1B_4/2017 del 3.3.2017 consid. 3.5.)] chi dirige il procedimento penale. Questi adotta le misure necessarie per evitare abusi e ritardi e per tutelare i legittimi interessi al mantenimento del segreto (art. 102 cpv. 1 CPP). Gli atti si esaminano presso la sede dell'autorità interessata oppure, per mezzo dell'assistenza giudiziaria, presso un'altra autorità penale. Alle altre autorità e ai patrocinatori delle parti gli atti vengono di norma recapitati (art. 102 cpv. 2 CPP) [cfr. sentenza CRP __________ del 21.7.2014 consid. 2.1.5.]. Colui che ha diritto di esaminare gli atti può chiedere che gliene siano allestite copie contro emolumento (art. 102 cpv. 3 CPP).
4.2.3.
La nozione di “primo interrogatorio dell'imputato” di cui all'art. 101 cpv. 1 CPP può essere messa in relazione all'art. 158 CPP, in particolare alla lettera a [“All'inizio del primo interrogatorio la polizia o il pubblico ministero informano l'imputato in una lingua a lui comprensibile che: a. è stata avviata una procedura preliminare nei suoi confronti e su quali reati; (…)”] (StPO PK – N. SCHMID, op. cit., art. 101 CPP n. 3).
Il concetto di “primo interrogatorio” è pertanto connesso all'oggetto del procedimento penale, come si evince dal messaggio (concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, in FF 2006 p. 989 ss., p. 1098). Esso deve consentire di contestare all'imputato che determinati atti compiuti in un luogo e ad un'ora precisi assurgono a un tale reato (BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 158 CPP n. 21 ss.). Il “primo interrogatorio” è allora ogni audizione nel corso della quale l'inquirente comunica e contesta all'imputato una fattispecie per la prima volta. Il concetto di “primo interrogatorio” non è una nozione meramente temporale, ma piuttosto sostanziale. Un imputato, nel corso dello stesso procedimento, si può di conseguenza trovare più di una volta confrontato con un “primo interrogatorio”.
Il “primo interrogatorio”, alla stregua del quale è da considerare anche il primo interrogatorio condotto dalla polizia su delega del procuratore pubblico in applicazione degli art. 158 e 312 cpv. 2 CPP, è reputato eseguito anche se è stato effettuato in maniera sommaria oppure non approfondita (BSK StPO I – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 14) rispettivamente anche qualora – dal punto di vista del magistrato inquirente – non sia stato fruttuoso oppure l'imputato si sia rifiutato di rispondere alle domande postegli (sentenza TF 1B_368/2014 del 5.2.2015 consid. 1.2.; sentenze TPF BB.2016.346 del 3.2.2017 consid. 2.3.1.; BB.2016.13 del 19.5.2016 consid. 2.2.1.; BSK StPO I – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 14; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 101 CPP n. 4; StPO PK – N. SCHMID, op. cit., art. 101 CPP n. 3).
4.2.4.
L'art. 101 cpv. 1 CPP implica, quale ulteriore (cumulativa: sentenza TF 1B_264/2013 del 17.10.2013 consid. 2.1.1.) condizione per l'esame degli atti, l'“assunzione delle altre prove principali”.
La formulazione della norma richiede un'interpretazione del concetto di “prove principali”, che va valutato per determinare di volta in volta, nel caso concreto, se la prova rivesta qualità di prova “principale” per la fattispecie. Si possono ritenere “prove principali” – per esempio – gli interrogatori del danneggiato o della vittima, le audizioni di testimoni determinanti, l'assunzione agli atti di documentazione bancaria e di rapporti tecnici o medici su fatti decisivi per il procedimento e il compimento di perquisizioni e sequestri (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 15; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, op. cit., art. 101 CPP n. 5; StPO PK – N. SCHMID, op. cit., art. 101 CPP n. 4).
In presenza di mezzi di prova rilevanti, deve essere possibile interrogare l'imputato prima che questi ne abbia conoscenza al fine di contestargli dette risultanze. Tra le “prove principali” si deve perciò annoverare anche un'altra audizione dell'imputato sui nuovi mezzi di prova (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 15). È ipotizzabile concedere il diritto di accesso agli atti per le prove già contestate, non per quelle da contestare (StPO PK – N. SCHMID, op. cit., art. 101 CPP n. 4).
4.2.5.
L'imputato ha il diritto di vedere tutti gli atti del procedimento (come collezionati ex art. 100 CPP) in ragione della qualità di parte (art. 104 cpv. 1 lit. a CPP), senza necessità di dimostrare un interesse (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 5/8). Il suo diritto di consultare gli atti non è però assoluto.
Secondo l'art. 108 cpv. 1 CPP le autorità penali possono infatti sottoporre a restrizioni il diritto di essere sentiti se: a. vi è il sospetto fondato che una parte abusi dei suoi diritti; b. la restrizione è necessaria per garantire la sicurezza di persone oppure per tutelare interessi pubblici o privati al mantenimento del segreto (ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 108 CPP n. 3 ss.). Le restrizioni nei confronti dei patrocinatori sono ammesse soltanto se il patrocinatore stesso ne dà motivo (cpv. 2) [ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 108 CPP n. 11 ss.]. Le restrizioni vanno limitate nel tempo o circoscritte a singoli atti procedurali (art. 108 cpv. 3 CPP) [sentenza TF 1B_130/2014 del 2.9.2014 consid. 1.4.1.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 108 CPP n. 12 ss.]. Secondo il cpv. 4 se il motivo della restrizione persiste, le autorità possono fondare le loro decisioni anche su atti a cui una parte non ha avuto accesso, ma solo nella misura in cui detta parte sia stata informata del contenuto essenziale degli atti medesimi. Se il motivo della restrizione viene meno, il diritto di essere sentiti va accordato a posteriori in forma adeguata (art. 108 cpv. 5 CPP).
4.3.
Con decisione 7.9.2017 il procuratore pubblico ha respinto l'istanza di accesso atti del procedimento penale di cui all'inc. MP __________ “richiamato l'art. 101 cpv. 1 CPP”.
L'obbligo di motivazione, di cui si è già discusso al consid. 3.3. e da ossequiare anche in materia di accesso agli atti, implica che il magistrato inquirente deve esprimersi perlomeno sulla questione a sapere se un interrogatorio già avvenuto, in sede di polizia alla presenza di un difensore, costituisca o meno un “primo interrogatorio”, così come di almeno indicare se vi siano ancora prove principali ‒ senza dover menzionare quali ‒ da contestare all'imputato.
Un semplice richiamo all'art. 101 cpv. 1 CPP, senza alcuna ulteriore indicazione, non soddisfa i presupposti di una motivazione sufficiente, già solo perché da una simile argomentazione non è possibile capire se e per quale motivo il magistrato inquirente non ritenesse “primi interrogatori” le audizioni sostenute dai reclamanti il 12.5.2017 in sede di polizia alla presenza degli allora rispettivi difensori.
4.4.
Di conseguenza, per quanto concerne l'accesso agli atti la decisione 7.9.2017 va annullata, con rinvio degli atti al procuratore pubblico affinché statuisca nuovamente.
5. Il gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Agli insorgenti vengono assegnate congrue ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 101, 263 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è parzialmente accolto.
§ La decisione 7.9.2017 emanata dal procuratore pubblico Nicola Respini (inc. MP __________) è annullata relativamente all'accesso agli atti.
§§ Gli atti dell'inc. MP __________ sono rinviati al magistrato inquirente per nuova decisione sull'accesso agli atti.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1 e RE 2, CHF 400.-- (quattrocento) ciascuno a titolo di ripetibili.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF.
4. Intimazione:
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Per la Corte dei reclami penali
Il presidente Il cancelliere