Incarto n.
60.2017.226

 

Lugano

9 ottobre 2017/mr

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Valentina Item, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 21/22.9.2017 presentato da

 

 

 

RE 1

 

 

contro

 

 

la decisione 18.9.2017 del presidente della Corte delle assise correzionali, giudice Marco Villa (inc. TPC __________), mediante la quale ha respinto l’istanza 9/12.9.2017 di sostituzione del difensore d’ufficio avv. __________ nell’ambito del procedimento penale sfociato nell’atto d’accusa ACC __________

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

                                         che il 9/12.9.2017 RE 1 ha chiesto al presidente della Corte delle assise correzionali di sostituire il difensore d’ufficio avv. __________;

 

 

                                         che con decisione 18.9.2017 il presidente della Corte ha respinto l’istanza con decisione motivata;

 

 

                                         che con scritto non datato indirizzato al presidente della Corte delle assise correzionali (pervenuto al TPC il 22.9.2017, e da quest’ultimo trasmesso a questa Corte), RE 1 ha espresso delle considerazioni sulla surriferita decisione, in termini non immediatamente comprensibili;

 

 

                                         che pertanto, con decreto 27.9.2017 questa Corte ha invitato il reclamante, entro il termine di 5 giorni, ad indicare se lo scritto dovesse essere considerato un reclamo o meno, e in caso affermativo, invitando RE 1 ad emendarlo in termini logici e comprensibili;

 

 

                                         che neppure nello scritto, non datato, pervenuto a questa Corte in data 2.10.2017, RE 1 indica la chiara volontà di impugnare la decisione 18.9.2017 del presidente della Corte delle assise correzionali mediante la quale ha respinto l’istanza 9/12.9.2017 di sostituzione del difensore d’ufficio avv. __________;

 

 

                                         che nessuno dei due scritti rispetta i presupposti di cui agli art. 396 cpv. 1, 390 e 385 CPP;

 

 

                                         che il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione;

 

 

                                         che in particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 381 cpv. 1 lit. a, b e c CPP);

 

 

                                         che manifestamente gli scritti inviati da RE 1 non adempiono questi requisiti, addirittura neppure esprimono in modo chiaro la volontà di impugnare la decisione 18.9.2017 del presidente della Corte delle assise correzionali, men che meno indicano motivi a sostegno di una diversa decisione;

 

 

                                         che, data la particolare situazione, si può prescindere dal prelevare la tassa di giustizia e le spese.

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge citati, nonché ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il reclamo è irricevibile.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

.

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera