Incarto n.
60.2017.269

 

Lugano

21 febbraio 2018/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Valentina Item, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 26.10.2017 presentato da

 

 

 

 RE 1 

patr. da:   PR 1 

 

 

 

contro

 

 

l’ordine di sequestro 20.10.2017 emanato dal procuratore pubblico supplente Cinzia Luzzi nell'ambito del procedimento penale dipendente dalla denuncia 2/3.10.2017 presentata dalla PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), nei confronti di ignoti per il reato di appropriazione indebita (inc. MP __________);

 

 

richiamate le osservazioni 6.11.2017 del magistrato inquirente concludenti per la reiezione del gravame; e il suo scritto 27.11.2017 con cui comunica di non avere osservazioni di duplica da inoltrare, rimettendosi al giudizio di questa Corte;

 

viste le osservazioni 9/10.11.2017 e 22/23.11.2017 (duplica) della PI 1, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;

 

considerata la replica 17.11.2017 di RE 1, mediante la quale si riconferma nelle proprie allegazioni;

 

letti ed esaminati gli atti;

considerato

 

in fatto

 

a.    In data 15/16.6.2015, la PI 1 ha stipulato un contratto di leasing con la __________, __________, per l’autovettura __________, targata __________.

 

Il contratto aveva una durata inizialmente prevista di 48 mesi, con una prima rata di leasing pari a CHF 16'000.--, e successivi rate mensili di CHF 2'516.05 (cfr. doc. B allegato all’esposto penale 2/3.10.2017, AI 1, inc. MP __________).

 

In medesima data l’autovettura è stata consegnata a RE 1, nella sua veste di amministratore unico con firma individuale (cfr. estratto del Registro di commercio) della __________ (cfr. doc. C, AI 1).

 

 

b.    Con scritto 8.5.2017 il suddetto contratto è stato anticipatamente rescisso da parte della PI 1, per mora della __________ nel pagare le rate mensili. Lo scoperto ammontava a quel momento a CHF 10'560.20. Quest’ultima è stata invitata a restituire il veicolo entro il 22.5.2017 (cfr. doc. E, AI 1).

 

Tale scritto è stato inviato sia per posta A che per raccomandata all’indirizzo della __________, __________, __________.

 

Non ottenendo riscontro, il 2.6.2017, la PI 1 ha conferito mandato ad una società di incasso affinché adottasse tutti i provvedimenti necessari per assicurare la proprietà sulla vettura (cfr. doc. G, AI 1), senza tuttavia ottenerne la restituzione.

 

 

c.Con esposto 2/3.10.2017 la PI 1, costituendosi accusatrice privata, ha presentato denuncia nei confronti di ignoti, poi identificato nell’amministratore unico della __________, RE 1, “per atti di rilevanza penale, segnatamente di sospetta appropriazione indebita, (...)”, in relazione alla mancata restituzione della vettura di cui sopra (denuncia penale, p. 1, AI 1, inc. MP __________).

 

La denunciante, dopo aver esposto i fatti, ha chiesto al Ministero pubblico di porre sotto sequestro penale ogni documentazione utile, di perquisire la sede della __________, così come pure il domicilio e il luogo di lavoro delle persone coinvolte, nonché di sequestrare il veicolo in questione (cfr. p. 4, AI 1).

                                        

 

d.    In data 20.10.2017 il procuratore pubblico supplente ha emesso, ai sensi dell’art. 210 cpv. 4 CPP, un mandato di ricerca del veicolo __________, targato __________ (AI 2).

 

 

e.Il medesimo giorno, la polizia cantonale ha rinvenuto la vettura di cui sopra in territorio di __________, dove RE 1 si trovava per questioni private. Lo stesso è stato informato del suddetto mandato di ricerca.

 

                                         Sottoposto ad interrogatorio lo stesso giorno ed informato altresì della denuncia inoltrata dalla PI 1, RE 1 ha dichiarato di essere in regola con i pagamenti delle rate del leasing, fornendo all’agente interrogante l’estratto bancario relativo agli ultimi due pagamenti alla PI 1, relativi ai mesi di settembre e ottobre 2017. Contestualmente ha altresì preso atto che il veicolo veniva sequestrato per motivi di inchiesta, sottoscrivendo il relativo verbale di sequestro (cfr. AI 3).

 

 

f.     Con scritto 24.10.2017, l’avv. PR 1, notificatosi patrocinatore di RE 1, ha comunicato al magistrato inquirente che il suo assistito non avrebbe mai ricevuto la rescissione anticipata del contratto di leasing né sarebbe stato a conoscenza di eventuali rate scoperte.

La suddetta rescissione sarebbe poi in ogni caso smentita dal comportamento successivo delle parti: PI 1 avrebbe continuato a spedire mensilmente le fatture per il pagamento delle rate e RE 1 avrebbe continuato a versarle. Al proposito ha allegato documentazione a riprova di ciò.

 

Inoltre, RE 1, da maggio 2017 ad agosto 2017, avrebbe più volte contattato, __________ (alle dipendenze della denunciante), senza che lo stesso abbia mai accennato alla suddetta risoluzione del contratto né tantomeno all’esistenza di scoperti da saldare.

Alla luce di ciò ha chiesto che il sequestro fosse immediatamente revocato, con restituzione del veicolo a RE 1 (AI 4).

 

 

                                  g.   Con scritto 24/26.10.2017 l’avv. PR 2, in nome e per conto della PI 1, ha trasmesso al Ministero pubblico un estratto conto aggiornato al 23.10.2017, dal quale risulterebbe un pagamento di CHF 5'032.20 registrato il 18.10.2017, precisando che rimarrebbe ancora uno scoperto di CHF 3'296.65. Essendo poi il pagamento intervenuto ben oltre il termine assegnato mediante sollecito e a scioglimento del contratto avvenuto (in data 8.5.2017), la denunciante ha confermato la risoluzione del contratto di leasing, chiedendo la restituzione del veicolo in suo favore (AI 5).

 

 

h.    Con scritto 27.10.2017 il procuratore pubblico supplente ha inviato ai rispettivi patrocinatori, entrambe le lettere di cui sopra, fissando loro un termine scadente il 3.11.2017 per eventuali osservazioni, comunicando altresì che trascorso infruttuoso tale termine, avrebbe proceduto con le proprie incombenze (AI 6).

 

 

                                    i.   Con gravame 26.10.2017 RE 1 impugna la decisione di sequestro datata 20.10.2017, chiedendone la revoca e la restituzione della vettura in suo favore.

 

Dopo aver ripreso i fatti, il reclamante ribadisce sostanzialmente tutto quanto indicato nello scritto 24.10.2017 rivolto al magistrato inquirente (cfr. AI 4), allegando anche in questa sede la documentazione a riprova di quanto allegato. RE 1 ha concluso ritenendo che nessun reato di appropriazione indebita può essergli imputato.

 

 

                                    j.   Nelle more della procedura di reclamo, in data 30.10.2017, il Ministero pubblico ha acquisito agli atti dell’incarto penale il rapporto d’esecuzione 21.10.2017 (AI 8).

 

 

                                   k.   Sempre nelle more della procedura dinnanzi a questa Corte, nel termine assegnato dal magistrato inquirente, con scritto 3.11.2017, l’avv. PR 1 ha confermato la posizione del suo cliente, in merito all’assenza di scoperti nel pagamento delle rate del leasing. Si è quindi riconfermato nelle richieste precedentemente inoltrate (AI 9).

 

 

                                    l.   Con scritto 3/6.11.2017, anche l’avv. PR 2 ha preso posizione, in nome e per conto della sua assistita, riconfermandosi nella richiesta di dissequestro dell’autovettura in suo favore.

Lo stesso ha precisato che la PI 1 sarebbe proprietaria unica del veicolo e che il contratto di leasing che la legava alla __________ sarebbe stato regolarmente rescisso in data 8.5.2017. Tale rescissione non sarebbe del resto annullata da pagamenti posteriori (AI 10).

 

 

                                 m.   Con decisione 6.11.2017, il procuratore pubblico supplente, dopo aver ripreso quanto emerso dall’inchiesta penale, ha dissequestrato l’autovettura, in applicazione dell’art. 267 cpv. 5 CPP, a favore dell’accusatrice privata PI 1, considerato “fatto certo (...) che la società PI 1 sia la proprietaria del veicolo in questione” (p. 3, AI 12).

                                        

                                         Nell’ambito della suddetta decisione, il magistrato inquirente ha altresì impartito, a RE 1, un termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato della decisione per promuovere azione al foro civile, al fine di far valere il suo preteso diritto alla restituzione della vettura.

 

                                         Ha inoltre indicato che, in caso di mancata promozione dell’azione al foro civile nel suddetto termine, l’autovettura sarebbe stata dissequestrata nelle mani della PI 1 (AI 12).

 

 

                                  n.   In data 6.11.2017 il magistrato inquirente ha comunicato alle parti l’imminente chiusura dell’istruzione penale nei confronti di RE 1, per il reato di appropriazione indebita, prospettando l’emanazione di un decreto di abbandono e fissando loro un termine, scadente il 27.11.2017, per presentare eventuali istanze probatorie (AI 13).

 

 

                                  o.   Della replica di RE 1 nonché delle osservazioni e della duplica, si dirà – se indispensabile – in seguito.

 

 

                                   p.   La decisione di dissequestro 6.11.2017 del magistrato inquirente (cfr. AI 12) è passata in giudicato, non avendo RE 1 presentato reclamo.

 

                                        Da informazioni assunte presso il Ministero pubblico risulta come lo stesso, ad oggi, non avrebbe neppure promosso azione al foro civile, nel termine impartitogli.

 

in diritto

 

 

1.Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.

 

                                         Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

 

                                         Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

 

2.2.1.

                                         Il gravame inoltrato il 26.10.2017, alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 LOG, contro l’ordine di sequestro 20.10.2017, del procuratore pubblico supplente nell’ambito dell’inc. MP __________, è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni ex art. 396 cpv. 1 CPP) e, anche, proponibile (art. 393 cpv. 1 lit. a CPP).

                                        

                                         2.2.

In merito alla legittimazione di RE 1 a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP occorre osservare quanto segue.

                                        

                                         2.2.1.

                                         Ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto al suo annullamento o alla sua modifica.

 

                                         2.2.2.

                                         L'interesse giuridicamente protetto (il cosiddetto Beschwer) implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente e, di principio, attualmente leso dalla decisione che impugna (StPO PK – N. SCHMID, 2. ed., art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse solo virtuale (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).

Solo eccezionalmente il Tribunale federale rinuncia all’esigenza dell’interesse attuale e pratico, se confrontato con una censura che, come tale, può ripresentarsi in modo simile in altre situazioni, la cui soluzione presenta un significato fondamentale, e se è dato un interesse pubblico sufficiente (DTF 125 I 394; DTF 136 I 274; Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).

 

                                         Si deve aggiungere che l’interesse deve essere attuale e pratico sia al momento dell’inoltro del ricorso sia al momento della pronuncia della sentenza. Qualora l’interesse degno di protezione decada nel corso della procedura, la causa diventa priva di oggetto ed è stralciata dai ruoli; quand’esso difettava già al momento dell’inoltro del ricorso, il gravame non può essere esaminato nel merito.

 

                                         Quanto alla nozione di parti, si fa riferimento all'art. 104 CPP, che include l'imputato (art. 104 cpv. 1 lit. a CPP).

 

                                         2.3.

Pacifica la qualità di parte di RE 1, ai sensi di quanto sopra, nella sua veste di destinatario della misura di sequestro, imputato nel procedimento di cui all’inc. MP __________, nonché conducente abituale e conducente al momento del fermo, del veicolo __________, targato __________, sequestrato mediante l’ordine qui impugnato.

                                     

                                         2.4.

Tutt’altro che chiara di contro la questione relativa all’interesse del reclamante all’evasione del presente gravame.

                                        

                                         2.4.1.

Come esposto nei considerandi in fatto, RE 1, con reclamo 26.10.2017 ha impugnato l’ordine di sequestro datato 20.10.2017, relativo all’autovettura __________, targata __________.

 

Dopo l’inoltro del citato gravame, quindi nelle more della procedura ricorsuale, il magistrato inquirente ha emanato la decisione 6.11.2017 (cfr. AI 12), mediante la quale l’autovettura in questione è stata dissequestrata in favore della PI 1, in applicazione dell’art. 267 cpv. 5 CPP, essendo certo come la stessa sia proprietaria del veicolo. Nell’ambito della citata decisione, il procuratore pubblico supplente ha impartito a RE 1 un termine di trenta giorni dalla crescita in giudicato della decisione, per promuovere azione al foro civile, al fine di far valere il suo (preteso) diritto alla restituzione della vettura. Nella suddetta decisione è altresì stato indicato che, in caso di mancata promozione dell’azione al foro civile nel termine impartito, l’autovettura sarebbe stata dissequestrata nella mani della società PI 1.

 

2.4.2.

Come detto, non risulta che RE 1 abbia presentato reclamo avverso la suddetta decisione nel termine di 10 giorni dall’intimazione della stessa.

Non risulta neppure che il qui reclamante, nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato della decisione 6.11.2017, abbia promosso azione al foro civile, al fine di far valere il suo asserito diritto alla restituzione del veicolo.

 

RE 1 non ha neppure inoltrato a questa Corte uno scritto a complemento del gravame 26.10.2017, qui in esame, nel quale indicava il suo interesse ad impugnare la decisione 6.11.2017 con cui veniva dissequestrato il veicolo nelle mani della PI 1.

 

2.4.3.

Alla luce di quanto sopra, con il proprio comportamento, il reclamante ha dimostrato, per fatti concludenti, disinteresse alla restituzione del veicolo in questione, di modo che non si può ritenere che abbia ancora un interesse attuale, giuridicamente protetto, all’evasione del presente reclamo, in particolare all’annullamento o alla modifica dell’ordine di sequestro 20.10.2017.

 

L’ordine di sequestro 20.10.2017, impugnato mediante il gravame in esame, è infatti stato superato, in fatto ed in diritto, dalla successiva decisione 6.11.2017 di dissequestro del veicolo in questione. Non avendo reclamato avverso quest’ultima decisione, l’interesse degno di protezione di RE 1 è venuto meno nel corso della procedura, di modo che il reclamo 26.10.2017 in esame è divenuto privo d’oggetto e deve, di conseguenza, essere stralciato dai ruoli.

 

                                        

3.Il gravame 26.10.2017 è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d’oggetto.

                                         Vista la particolarità del caso, non si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati gli artt. 382, 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il gravame 26.10.2017 è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili.

 

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

 

 

                                   4.   Intimazione:

.

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera