Incarto n.
60.2017.49

 

Lugano

30 marzo 2017/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 17/20.02.2017 presentato da

 

 

 

RE 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

la decisione del 7.02.2017 di collocamento iniziale (in sezione chiusa) del giudice dei provvedimenti coercitivi Ursula Züblin, sedente in materia di applicazione della pena (inc. GPC __________);

 

 

richiamate le osservazioni 27/28.02.2017 risp. 14/15.03.2017 (duplica) del giudice dei provvedimenti coercitivi, con cui conclude chiedendo la conferma della propria decisione e la reiezione del gravame;

 

preso atto che con scritti 22.02.2017 risp. 14.03.2017 (duplica) il procuratore pubblico Valentina Tuoni non ha formulato osservazioni particolari, postulando la conferma della decisione impugnata;

 

richiamate le osservazioni di replica 10/13.03.2017 del reclamante, mediante le quali ha riconfermato le proprie argomentazioni e conclusioni;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

in fatto

 

 

                                   a.   Con decreto d’accusa del 13.02.2012 (DA __________) – cresciuto in giudicato il 15.03.2012 – il Ministero pubblico ha proposto la condanna di RE 1 alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da CHF 290.-- cadauna (con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 30 giorni), nonché alla multa di CHF 1'000.-- , per il reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento nei confronti della figlia nata nel 2005, per contributi complessivi di CHF 8'654.05 (riconosciuti dal qui reclamante) non versati durante il periodo tra l’1.07.2011 e il 31.01.2012.

                                         Inoltre è stato revocato il beneficio della sospensione condizionale alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da CHF 320.- ciascuna decretata il 30.06.2011 dal Ministero pubblico.

                                         Non è invece stata revocata la condizionale concessa alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da CHF 250.-- ciascuna decretata dal Tribunale militare, Berna, il 16.09.2011, venendo il reclamante ammonito formalmente (all. 3, inc. GPC __________).

 

 

                                  b.   L’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA) mediante conteggi del 23.03.2012 ha richiesto il pagamento delle suddette pene pecuniarie, della multa nonché delle tasse e spese a RE 1, presso il Football Club __________ (che lo aveva ingaggiato quale calciatore professionista).

                                         I conteggi tuttavia sono ritornati al mittente non intimati con l’indicazione “partito” (all. 4, inc. GPC __________).

                                         Neppure al successivo invio dei conteggi all’indirizzo del reclamante indicato nel decreto d’accusa (via __________) è stato dato seguito (all. 4, inc. GPC __________).

 

 

                                   c.   Visto che il richiamo del 3.07.2012 e la diffida di pagamento del 23.07.2012 sono rimasti lettera morta e che il reclamante risultava dal controllo abitanti (MOVPOP) partito il 14.08.2009 e quindi d’ignota dimora così da rendersi impossibile l’avvio di una procedura esecutiva nei suoi confronti , l’UIPA, con lettera del 14.09.2012, ha richiesto all’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi di procedere con l’esecuzione della corrispettiva pena detentiva sostitutiva (all. 4, inc. GPC __________).

 

 

                                  d.   Con scritto 20.09.2012 l’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi ha comunicato al reclamante (presso il fratello __________, in via __________) di aver commutato le pene pecuniarie di cui al decreto d’accusa 13.02.2012 in complessivi 90 giorni di pena detentiva sostitutiva e lo ha invitato a prendere contatto con lo scrivente Ufficio entro e non oltre il 15.10.2012, onde concordare tempi e modalità di espiazione (all. 5, inc. GPC __________).

 

 

                                   e.   Con nuovo decreto d’accusa del 29.01.2013 (DA __________) – cresciuto in giudicato il 7.03.2013 – il Ministero pubblico ha proposto la condanna di RE 1 alla pena pecuniaria di 80 aliquote giornaliere da CHF 290.-- cadauna (con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 79 giorni, tenuto conto di 1 giorno di carcere preventivo sofferto), siccome ritenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento della figlia minorenne per complessivi CHF 9'540.-- (riconosciuti dal qui reclamante) per il periodo tra l’1.07.2012 e il 31.12.2012.

                                         Non è stato revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da CHF 250.-- cadauna, decretata dal Tribunale militare il 16.09.2011, ma il reclamante è stato formalmente ammonito (all. 16, inc. GPC __________).

 

 

                                    f.   In data 17.07.2013 il Ministero pubblico con un ulteriore decreto d’accusa (DA __________) – cresciuto in giudicato il 22.08.2013 –ha proposto la condanna di RE 1 alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da CHF 290.-- cadauna (con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 90 giorni), per il reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento della figlia minorenne per complessivi CHF 11'088.-- (riconosciuti dal qui reclamante) per il periodo tra l’1.01.2013 e il 31.07.2013.

                                         Non è stato revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da CHF 250.-- cadauna, decretata dal Tribunale militare il 16.09.2011, ma il reclamante è stato formalmente ammonito (all. 22, inc. GPC __________).

 

 

                                  g.   Constatato nel frattempo, con l’accordo del Pubblico Ministero, che la multa di CHF 1'000.-- di cui al decreto d’accusa 13.02.2012 non trovava fondamento in alcuna norma penale (segnatamente né sull’art. 217 CP e né sull’art. 42 cpv. 4 CP), con nuovo scritto del 19.08.2013 l’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi ha segnalato a RE 1 (presso il fratello __________, in via __________) di aver commutato le pene pecuniarie rimaste impagate del medesimo decreto d’accusa in complessivi 90 giorni di pena detentiva sostitutiva, pregandolo altresì di contattare l’Ufficio stesso entro e non oltre il 2.09.2013, al fine di concordare tempi e modalità di espiazione (all. 8, inc. GPC __________).

 

                                         Non venendo ritirato l’invio raccomandato di tale scritto, in data 10.09.2013 l’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, ha nuovamente comunicato (mediante lettera inviata per Posta A) al reclamante (al medesimo recapito presso il fratello) la commutazione delle pene pecuniarie impagate in complessivi 90 giorni di pena detentiva sostitutiva e lo ha invitato a prendere contatto con l’Ufficio scrivente entro e non oltre il 25.09.2013, onde definire i tempi e le modalità di espiazione, evidenziando altresì al pari dei precedenti scritti che in assenza di presa di posizione, egli sarebbe stato convocato d’ufficio presso il penitenziario La Stampa di Lugano, o, se del caso, sarebbe stato emanato nei suoi confronti un mandato d’arresto (all. 10, inc. GPC __________).

 

 

                                  h.   Non avendo ricevuto ancora alcun riscontro, con decisione 18.10.2013, il giudice dei provvedimenti coercitivi, riassunti i fatti e constatato il mancato versamento delle pene pecuniarie, ha ordinato il collocamento di RE 1 a far tempo dal 26.11.2013 in sezione aperta del Carcere giudiziario La Farera “vista la tipologia dei reati, la breve durata della pena e considerato che l’interessato è cittadino Svizzero” (decisione 18.10.2013, p. 2, consid. 5, all. 11, inc. GPC __________).

 

 

                                    i.   Non essendosi presentato il 26.11.2013 per l’inizio dell’espiazione della pena, in data 27.11.2013 l’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi ha emanato nei confronti di RE 1 un mandato di accompagnamento coattivo (all. 12, inc. GPC __________).

 

 

                                    j.   In data 10.01.2014 il reparto della gendarmeria territoriale della polizia cantonale di Lugano ha segnalato al Comando di polizia cantonale di Bellinzona, che le ricerche del reclamante già iscritto a RIPOL per due mandati di ricerca ed un mandato di cattura avevano avuto esito negativo, precisando in particolare di non essere riusciti a “risalire a dove abiti attualmente” il reclamante (rapporto di segnalazione 10.01.2014, all. 13, inc. GPC __________).

 

 

                                   k.   Sulla base del rapporto di segnalazione 10.01.2014 della Polizia cantonale, in data 17.01.2014 l’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, ha richiesto a carico di RE 1, siccome d’ignota dimora, la pubblicazione su RIPOL del mandato di accompagnamento, con scadenza il 13.02.2017 (all. 14, inc. GPC __________).

 

 

                                    l.   Nel seguito l’UIPA, ritenuto che la procedura d’incasso a carico di RE 1 della pena pecuniaria di 80 aliquote giornaliere da CHF 290.-- di cui al decreto d’accusa del 29.01.2013 (__________) è sfociata il 27.03.2014 in un attestato di carenza beni per CHF 23'527.--, con scritto del 31.03.2014 ha chiesto all’Uffico del giudice dei provvedimenti coercitivi l’esecuzione della corrispondente pena detentiva sostitutiva (scritto 31.03.2014 dell’UIPA, all. 16, inc. GPC __________).

 

 

                                 m.   Commutata in 79 giorni di pena detentiva (sostitutiva) da espiare, anche per la pena pecuniaria decretata dal Ministero pubblico il 29.01.2013, permanendo RE 1 d’ignota dimora, l’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi in data 11.04.2014 ha chiesto la pubblicazione su RIPOL del mandato di accompagnamento con scadenza il 29.01.2018 (all. 19, inc. GPC __________).

 

 

                                  n.   Nel frattempo, rimaste inevase le comunicazioni di sollecito e di diffida di pagamento e constatato che l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha dichiarato di non aver potuto dar seguito alla domanda d’esecuzione a carico di RE 1 in quanto partito per il __________, l’UIPA con scritto 29.04.2014 ha chiesto all’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi di procedere con l’esecuzione della pena detentiva sostitutiva della pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da CHF 290.-- decretata il 17.07.2013 dal Ministero pubblico (all. 20, inc. GPC __________).

 

 

                                  o.   In data 7.05.2014 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha fatto pubblicare su RIPOL un ordine di arresto scadente il 17.07.2018 a carico di RE 1, anche in relazione al decreto d’accusa 17.07.2013 emesso dal Ministero pubblico (DA __________) (all. 23, inc. GPC __________).

 

 

                                  p.   In data 1.02.2017, verso le ore 14.00, durante un controllo della Polizia cantonale posto in territorio di __________, agli svincoli autostradali di __________, è stato fermato RE 1 alla guida di un autoveicolo con targhe __________ e con a bordo altre due persone. Visti i mandati di ricerca pendenti nei suoi confronti egli è stato tratto in arresto (all. 26, inc. GPC __________).

 

 

                                  q.   Il 2.02.2017 il Ministero pubblico, con nuovo decreto d’accusa (DA __________), ha proposto la condanna di RE 1 alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da CHF 30.-- cadauna (con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 88 giorni, considerati 2 giorni di carcere preventivo sofferto), per il reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento verso la figlia minorenne per complessivi CHF 7'920.-- (debito riconosciuto dal reclamante) inerente il periodo dall’1.08.2013 al 31.10.2013 (all. 24, inc. GPC __________).

                                         Il procuratore pubblico lo stesso giorno ha notificato “brevi manu” al qui reclamante il decreto d’accusa 2.02.2017, ordinando la scarcerazione di quest’ultimo ma, vista la sussistenza dei mandati di ricerca pendenti, ne ha subito dato avviso al giudice dei provvedimenti coercitivi (all. 24, inc. GPC 850.2012.269), il quale prontamente ha emanato un ordine d’arresto a carico di RE 1 ai fini dell’espiazione delle pene detentive sostitutive, così che egli è rimasto in carcere (all. 25, inc. GPC __________).

 

                                         Contro il decreto d’accusa 2.02.2017 il reclamante ha interposto formale opposizione (all. 30, inc. GPC __________).

 

 

                                   r.   Vista l’incarcerazione del reclamante, il 6.02.2017 l’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi ha provveduto a revocare i tre mandati di accompagnamento pubblicati su RIPOL relativi ai decreti d’accusa 13.02.2012 (DA __________), 29.01.2013 (DA __________) e 17.07.2013 (DA __________) (all. 27, inc. GPC __________).

 

 

                                   s.   Con decisione 7.02.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi, richiamati i suddetti tre decreti d’accusa, ha ordinato il collocamento iniziale di RE 1 in sezione chiusa.

 

                                         Riassunti brevemente i fatti, il magistrato ha, in modo particolare, valutato un concreto rischio di fuga (volto a sottrarsi all’espiazione delle pene), ritenuto che il qui reclamante non ha dato alcun seguito alle svariate prese di contatto effettuate dal medesimo ufficio e non si è presentato in espiazione il 26.11.2013, conformemente alla decisione resa dallo stesso giudice il 18.10.2013, rendendosi quindi latitante e venendo fermato soltanto a seguito dei mandati di cattura pubblicati su RIPOL.

 

                                         Considerati complessivi 259 giorni di pena detentiva sostitutiva da espiare, e dedotto 1 giorno di carcere preventivo sofferto, il magistrato ha altresì determinato i seguenti termini d’espiazione:

                                         1/3                                  29.04.2017

                                         1/2                                  11.06.2017

                                         2/3                                  24.07.2017

                                         Fine pena                     19.10.2017.

 

 

                                    t.   Con esposto 17/20.02.2017 RE 1, per il tramite del proprio patrocinatore, si aggrava contro la decisione 7.02.2017 emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi, postulando, in accoglimento dello stesso, in via principale, il collocamento in sezione aperta e la concessione del lavoro di pubblica utilità “per l’ammontare di 180 aliquote; le restanti saranno da scontare con pena detentiva sostitutiva”; ed, in via subordinata, il collocamento in sezione aperta e la concessione della “riduzione delle aliquote giornaliere con conseguente riduzione della pena detentiva sostitutiva” (reclamo 17/20.02.2017, p. 4).

 

                                         Egli in particolare, evidenziati gli eventi salienti degli ultimi anni precedenti il suo arresto caratterizzati da vari spostamenti in Europa legati alla sua professione di calciatore , censura un accertamento inesatto e incompleto dei fatti operato nel giudizio impugnato. Contesta quindi l’esistenza di un rischio di fuga, stante la sua seria intenzione di stabilirsi durevolmente nel nostro cantone, manifestata andando a stabilirsi presso la sorella a __________, annunciandosi all’Ufficio controllo abitanti, cercando un lavoro nel nostro paese e avendo l’intenzione di farsi raggiungere dalla moglie e dalla figlia ancora residenti in __________. Rileva il forte legame familiare che lo lega al nostro paese e pone in risalto il deterioramento della propria situazione economica.

 

                                  u.   Con osservazioni 27/28.02.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi postula la conferma della decisione impugnata, ribadendo il rischio di fuga, data la presenza in __________ della moglie e della figlia minorenne del reclamante con cui quest’ultimo ha un legame più stretto rispetto ai parenti residenti in Svizzera e ritenuto come egli abbia in prevalenza risieduto nel suo paese d’origine dopo il 2011.

                                         Sottolinea come egli, pur essendosi annunciato all’Ufficio del controllo abitanti nel gennaio 2017, malgrado i vari scritti inviatigli, non ha in nessun modo preso contatto con le autorità penali al fine di provvedere al pagamento delle pene pecuniarie rimaste in sospeso e di espiare le pene detentive sostitutive inerenti ai decreti d’accusa a lui noti.

                                         Rileva che la concessione del lavoro di pubblica utilità la cui esecuzione viene peraltro messa in discussione è comunque di competenza del Ministero pubblico, mentre la modifica del calcolo dei contributi di mantenimento rientra nella sfera del giudice civile.

 

 

                                   v.   In sede di replica il reclamante, riconfermandosi nelle proprie allegazioni e conclusioni, contesta il pericolo di fuga.

                                         Asserisce in particolare di non aver potuto prendere contatto con le autorità penali dopo il suo rientro in Svizzera, a seguito del suo arresto intervenuto l’1.02.2017.

                                         Sostiene inoltre che la valutazione del rischio di fuga deve scaturire da un insieme di circostanze proprie all’interessato, quali le sue condizioni di vita, i legami familiari, la sua situazione professionale e finanziaria, come pure le sue relazioni all’estero.

                                         Col che rileva l’importante legame con i suoi familiari residenti in Svizzera (il fratello, la sorella e la madre) e con i quali è cresciuto nel nostro paese. Sottolinea la propria cittadinanza elvetica e l’intenzione della moglie e della figlia minorenne di trasferirsi, non appena possibile, sul nostro territorio. Evidenzia che la sua assenza, perché residente nel suo paese d’origine, era legata ai problemi di salute avuti dalla moglie.

                                         Assevera infine un notevole deterioramento della propria situazione finanziaria, successiva alla sottoscrizione nel giugno 2006 del contratto di mantenimento per la prima figlia, mostrando il quadro delle proprie entrate sulla base di varia documentazione.

 

 

                                  w.   Con osservazioni di duplica 14/15.03.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi ribadisce come il reclamante, malgrado la sua presenza nel nostro paese in quanto ospitato dai fratelli, non ha mai preso contatto con le autorità penali benché fosse a conoscenza delle pene pronunciate a suo carico, né si è mai fatto parte attiva presso le competenti autorità civili per chiedere eventuali riduzioni dei contributi alimentari.

                                         Ciò che dimostrerebbe “una chiara volontà di sottrarsi alle procedure penali in essere nei suoi confronti” (osservazioni di duplica 14/15.03.2017).

                                         Sottolinea infine la residenza (a tutt’oggi) all’estero della moglie e della (sua seconda) figlia, così che permane, a suo avviso, un concreto rischio di fuga.

 

 

                                   x.   Il procuratore pubblico, per parte sua, non formula osservazioni particolari, limitandosi a chiedere la conferma della decisione impugnata.

 

 

in diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

                                         L’art. 10 cpv. 1 lit. h della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.04.2010 (RL 4.2.1.1., nel seguito LEPM, entrata in vigore l'1.01.2011) conferisce al giudice dell'applicazione della pena in Ticino dall'1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG la competenza a decidere il collocamento iniziale del condannato ex art. 76 CP.

                                         Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

 

                                         1.2.

                                         Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

 

                                         1.3.

                                         Il gravame, inoltrato il 17/20.02.2017, contro la decisione 7.02.2017 del giudice dei provvedimenti coercitivi, notificata l’8.02.2017, è tempestivo.

                                        

                                         Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

                                        

                                         RE 1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata che lo tocca direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.

 

                                         Il reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine e proponibile.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Giusta l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati (cpv. 2).

                                         Per regime aperto si intende un’espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l’autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale (art. 75a cpv. 2 CP).

 

L’art. 377 cpv. 1 CP prevede l’obbligo per i Cantoni di istituire e gestire i penitenziari e i reparti di penitenziario per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia e in lavoro esterno.

Abbandonata la distinzione posta dal precedente art. 37 cifra 2 vCP tra stabilimenti per condannati primari e quelli per recidivi, le nuove norme del CP impongono ai Cantoni di gestire soltanto due tipi di stabilimenti, segnatamente quelli chiusi e quelli aperti, e tra questi ultimi anche stabilimenti o reparti di stabilimenti per detenuti in regime di semiprigionia e di lavoro esterni (art. 77b e 76 CP i.c.c. art. 377 cpv. 1 CP, BSK Strafrecht I B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 2).

 

                                         2.2.

                                         A livello cantonale oltre all’applicazione del Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini del 10.04.2006 (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti, RL 4.2.1.1.3.) l'art. 19 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (RL 4.2.1.1.1., nel seguito citato REPM) in vigore dal 9.03.2007 stabilisce che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso, ossia in uno stabilimento in cui le misure di sicurezza sono elevate, è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi (cpv. 1). L'esecuzione della pena avviene ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha come scopo finale il reinserimento sociale, è fondato su una graduale concessione di libertà tendente alla responsabilizzazione progressiva del carcerato, sulla base di un piano individuale di esecuzione della pena (cpv. 2).

Il cpv. 3 dell’art. 19 REPM prevede inoltre la possibilità per il condannato di espiare la pena privativa della libertà, in maniera totale o parziale, in uno stabilimento aperto − ossia in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne l'organizzazione, il personale e la costruzione − se questa sua collocazione non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga.

 

                                         L'art. 3 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010 (RL 4.2.1.1.2., nel seguito RSC) in vigore dall'1.01.2011 precisa che il carcere penale “La Stampa” è, tra l’altro, destinato all’incarcerazione di persone maggiorenni poste in esecuzione di pena o di misura o di internamento (cpv. 3 lit. a). Esso stabilisce inoltre che sono strutture chiuse “La Farera” e “La Stampa” (cpv. 4) mentre “Lo Stampino” e il “Navarazz” sono strutture aperte (cpv. 5). Queste ultime sono in particolare destinate all'incarcerazione di: a) persone in esecuzione di pene eseguite in regime di lavoro esterno; b) persone in esecuzione di pene eseguite in forma di semiprigionia; c) persone in esecuzione di pene di breve durata eseguite per giorni; d) persone in esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le quali non vi è da attendersi che commettano nuovi reati (cpv. 6).

                                         La persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase RSC).

 

 

                                         2.3.

                                         Interpretato e contrario il testo dell’art. 76 cpv. 2 CP, si ha che di regola il detenuto deve essere collocato in un penitenziario aperto (ove si intende uno stabilimento “aperto” o “semiaperto”), a meno che sussista il pericolo che egli si dia alla fuga oppure vi sia il rischio che egli commetta nuovi reati.

 

                                         In altre parole, è sufficiente che sia adempiuto uno di questi due criteri (unici criteri determinanti) per ordinare il collocamento di un detenuto in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto. Il rischio di fuga e il rischio di recidiva non devono infatti essere realizzati cumulativamente (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793; BSK Strafrecht I B. F. BRÄGGER, 3a. ed., art. 76 CP n. 8).

 

                                         In definitiva in un penitenziario chiuso vengono collocati da un lato i delinquenti violenti (“Gewaltdelinquenten”), i delinquenti pericolosi (“gemeingefährliche Delinquenten”) nei confronti della collettività, della popolazione carceraria o di entrambe, e, in mancanza di altre strutture appropriate, i condannati all’internamento (“Verwahrte”), e, dall’altro lato, quei condannati fermamente risoluti a fuggire (BSK Strafrecht I B.F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4; CR Code pénal I B. VIREDAZ/A. VALLOTTON, art. 76 CP n. 4).

 

                                         Con quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il detenuto commetta nuovi reati non può essere espresso in generale e in astratto ma dipende dalle circostanze (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, op. cit., p. 1793).

                                         Per ammettere l'esistenza di un pericolo di fuga o di recidiva non occorre certamente che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, bensì è sufficiente che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9).

 

                                         Conformemente alla giurisprudenza federale il rischio di fuga deve essere valutato in considerazione dell’insieme delle circostanze proprie al detenuto, quali per esempio le sue condizioni di vita (“Lebensumstände”), i legami familiari (“familiäre Bindungen”), la sua situazione professionale e finanziaria (“berufliche und finanzielle Situation”), nonché le sue relazioni all’estero (“Kontakte zum Ausland”). Infatti non si può concludere sull’esistenza di questo rischio solo sulla base di una possibilità astratta di fuga. Occorre piuttosto che vi sia una certa probabilità, fondata su concreti motivi, che il detenuto posto in libertà si sottragga all’esecuzione della pena, dandosi alla fuga (sentenze TF 6B_432/2012 del 26.10.2012, consid. 3.; 6B_254/2012 del 18.6.2012 consid. 3.; 6B_577/2011 del 12.1.2012 consid. 2.1. e 2.2.). Il quantum della pena che gli resta da espiare da solo non basta per ammettere il rischio di fuga. Può tuttavia essere considerato, unitamente ad altre circostanze, quale indizio di una possibile fuga (sentenza TF 6B_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.; DTF 125 I 60). Un rischio acuto di fuga viene ammesso in special modo dalla dottrina, quando l’interessato non intrattiene in Svizzera una rete di relazioni, ovverossia quando egli non dispone di legami con il nostro paese. Ciò che di principio viene presunto per i cosiddetti turisti del crimine (“Kriminaltouristen”) e per i condannati senza un valido permesso di soggiorno o di domicilio (BSK Strafrecht I B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4).

 

                                         Ai fini della decisione sul collocamento, accanto ai cosiddetti motivi di prevenzione speciale (“sog. spezialpräventiven Überlegungen”), sono sempre più rilevanti anche le cosiddette considerazioni di prevenzione generale (“sog. generalpräventive Gesichtspunkte”) [BSK Strafrecht I B.F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 8].

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Nel caso che qui ci occupa, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ordinato il collocamento in sezione chiusa, avendo valutato un concreto rischio di fuga del reclamante, data la residenza all’estero della moglie e della figlia, dei suoi lunghi periodi di assenza all’estero (dal 2011) e della mancata presa di contatto con le autorità penali pur sapendo delle pene pronunciate a suo carico.

                                         Il reclamante contesta il pericolo di fuga, viste, in sintesi, la propria cittadinanza elvetica, la presenza di familiari stretti sul nostro territorio e la sua seria intenzione di ristabilirsi nel nostro cantone, dimostrata dalle misure già intraprese a tal fine da inizio 2017 ma interrotte a seguito del suo arresto.

 

                                         3.2.

                                         Da quanto in atti emerge che RE 1, nato a __________ (__________) nel 1983, è venuto a stabilirsi in Svizzera nel 1991 unitamente alla madre, al fratello e alla sorella (attualmente domiciliati nel __________), terminandovi le scuole dell’obbligo ed acquisendo la cittadinanza svizzera.

                                         Intrapresa la carriera calcistica, negli anni 2001 e 2002 egli ha giocato tra le fila della squadra del __________ per poi passare ad una squadra d’oltre confine.

                                         Dalla relazione con una cittadina svizzera, nel 2005 ha avuto una figlia, che ha riconosciuto, e per la quale ha sottoscritto nel giugno 2006 davanti alla Commissione tutoria un contratto per l’obbligo di mantenimento, in virtù del quale, valutata un’entrata annua netta pari a ca. CHF 160'000.--, egli è tenuto a versarle dal compimento dei 6 anni d’età ai 12 anni CHF 1'550.-- mensili e dal mese successivo al compimento dei 12 anni e fino alla maggiore età CHF 1'850.-- mensili (doc. O, allegato alla replica 10/13.03.2017).

                                         Infortunatosi ad un ginocchio durante una partita di calcio, per il quale ha dovuto sottoporsi nel novembre 2007 ad un intervento chirurgico, la sua carriera calcistica avrebbe nel seguito subito una svolta negativa, con ripercussioni sulle sue entrate finanziarie.

                                         Dal 29.08.2011 egli è nuovamente stato ingaggiato per la squadra del FC __________ (contro un compenso mensile di CHF 1'500.-- oltre dei premi speciali a dipendenza dei risultati ottenuti dalla squadra). Ingaggio che ha però interrotto il 18.10.2011 (cfr. doc. Q allegato alla replica 10/13.03.2017).

                                         Nel dicembre 2011 è convolato a nozze a __________ con una cittadina del suo paese d’origine, dalla quale ha avuto una figlia nata nel 2013.

                                         Tra il 1.04.2014 e il 30.05.2014 ha giocato per l’__________ (percependo Euro 2'000.-- mensili, cfr. doc. R, allegato alla replica 10/13.03.2017). Dal 20.01.2015 al 19.04.2015 ha concluso un contratto con un club calcistico dell’__________ (dietro un compenso mensile di AUD 1'500.-- mensili, cfr. doc. S, allegato alla replica 10/13.03.2017), dove ha vissuto per tre mesi. Nel 2015 ha altresì concluso un contratto con una squadra __________ (doc. T, allegato alla replica 10/13.03.2017), per la quale avrebbe, a dire del patrocinatore del reclamante, effettuato soltanto degli allenamenti, senza percepire alcun compenso, essendo la stessa poi caduta in fallimento.

                                         Col che si ha che di fatto RE 1 al più tardi dal 2011 ha perlopiù vissuto all’estero, venendo ingaggiato in squadre di calcio estere e costruendosi una nuova famiglia nel suo paese d’origine. Ha quindi interrotto il versamento dei contributi alimentari per la (prima) figlia dal luglio 2011, così che tra il 2012 e il 2013 è incorso nei tre decreti d’accusa emessi a suo carico per trascuranza degli obblighi di mantenimento, cumulando un debito per contributi non versati di oltre CHF 29'000.--, per i quali si è visto infliggere delle pene pecuniarie complessive di oltre CHF 76'000.--, che rimanendo impagate sono state commutate dal giudice dei provvedimenti coercitivi in complessivi 259 giorni di pena detentiva sostitutiva (tenuto conto di un giorno di carcere preventivo sofferto).

                                         Per la sua cittadinanza svizzera e per il legame con i familiari con cui è cresciuto che, segnatamente il fratello e la sorella, all’occasione lo hanno ospitato (cfr. dichiarazione 9.03.2017 di __________, doc. I, allegato alla replica 10/13.03.2017), e presso cui ha altresì eletto il domicilio , RE 1 è ritornato, per certi periodi sul nostro territorio. Ciononostante, sebbene sapeva dell’apertura di un procedimento penale nei suoi confronti per trascuranza degli obblighi di mantenimento (cfr. verbale di interrogatorio 21.10.2011, inc. GPC __________), e che gli erano stati notificati (all’indicato domicilio presso il fratello a __________), tra il 2012 e il 2013 tre decreti d’accusa, egli non ha dato alcun seguito alle varie prese di contatto da parte dell’UIPA e del giudice dei provvedimenti coercitivi, tendenti all’incasso delle pene pecuniarie pronunciate nei suoi confronti risp. all’esecuzione delle corrispondenti pene detentive sostitutive.

                                         Nemmeno la Polizia, a seguito del mandato di accompagnamento coattivo emesso dal giudice dei provvedimenti coercitivi il 27.11.2013, è stata in grado di reperirlo, al fine di far eseguire l’ordine di collocamento iniziale pronunciato il 18.10.2013 dal magistrato, che si è quindi visto costretto a far pubblicare su RIPOL tre mandati di ricerca nei confronti del reclamante per i tre decreti d’accusa emessi a suo carico.

                                         Ancora nell’aprile 2014 l’Ufficio d’esecuzione non ha potuto dar seguito alla domanda d’esecuzione avviata dall’UIPA per l’incasso della pena pecuniaria, delle tasse e spese di cui al decreto d’accusa del 17.07.2013, in quanto RE 1 risultava irreperibile poiché “partito per il __________” (scritto 18.04.2014 dell’Ufficio di esecuzione, Lugano, all. 20, inc. GPC __________).

                                         Soltanto nell’ambito di un normale controllo di polizia avvenuto l’1.02.2017 RE 1 è stato, casualmente, fermato sul nostro territorio mentre era alla guida di un’autovettura (tra l’altro con targhe __________) e, a seguito dei mandati di ricerca suddetti, è stato tratto in arresto, così che ha iniziato l’espiazione delle pene detentive sostitutive.

 

                                         Ora, in tale situazione, il reclamante ha dimostrato di essersi volutamente reso latitante davanti alle autorità penali, onde sottrarsi all’espiazione del suo debito con la giustizia elvetica.

                                         Malgrado i buoni propositi da lui epressi in questa sede, secondo cui egli intenderebbe stabilirsi durevolmente in territorio elvetico con la propria famiglia, di fatto la sua situazione personale, familiare e professionale è rimasta immutata, così che il rischio che egli si dia alla fuga rendendosi nuovamente irreperibile alle autorità elvetiche, al fine di sottrarsi all’esecuzione della pena, permane in concreto ancora molto alto.

                                         A tutt’oggi egli non dispone di alcun ingaggio nel nostro paese e i legami famigliari più stretti, risultano ancora nel suo paese d’origine, dove attualmente vivono la moglie (che, fra l’altro, sembrerebbe non essersi ancora completamente ristabilita di salute) e la (seconda) figlia.

                                         Oltre a ciò in data 2.02.2017 il Ministero pubblico ha emanato nei suoi confronti un nuovo decreto d’accusa (intimatogli brevi manu, trovandosi egli in detenzione), per ulteriori contributi di mantenimento rimasti impagati per complessivi CHF 7'920.-- (pretesa questa riconosciuta dal reclamante), che anziché ridurre, fanno presumibilmente aumentare il suo debito verso la giustizia elvetica, stante tuttavia che egli ha interposto opposizione contro detto decreto.

 

                                         Con tutto ciò si giustifica il collocamento in sezione chiusa ordinato dal giudice dei provvedimenti coercitivi nella decisione impugnata, che merita quindi di essere tutelata.

 

 

                                   4.   Il reclamante postula altresì in questa sede di poter espiare la propria pena mediante il lavoro di pubblica utilità, quantomeno nella misura corrispondente a 180 aliquote giornaliere, rispettivamente di ottenere “la riduzione delle aliquote giornaliere con conseguente riduzione della pena detentiva sostitutiva” (reclamo 17/20.02.2017, p. 3).

 

                                         Ora, questa Corte, chiamata ad esercitare la giurisdizione di reclamo, non dispone di alcuna competenza sul merito di una condanna (art. 20 e 393 ss. CPP).

                                         Infatti, nell’ambito della procedura del decreto d’accusa di cui agli art. 352 ss. CPP, fintanto che lo stesso non è passato in giudicato, è mediante l’istituto dell’opposizione giusta gli art. 354 ss. CPP che può essere contestato il merito.

                                         Dopo la crescita in giudicato dello stesso, il nuovo CPP prevede la procedura delle decisioni giudiziarie indipendenti successive ex art. 363 ss. CPP, mediante cui, conformemente all’art. 36 cpv. 3 CP, il condannato che non è più in grado di far fronte al pagamento della pena pecuniaria perché, senza sua colpa, le condizioni determinanti per la commisurazione dell’aliquota giornaliera si sono notevolmente deteriorate dopo la sentenza (in casu il decreto d’accusa passato in giudicato), può chiedere al giudice (in casu il Ministero pubblico) la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva e proporre in sua vece: la proroga del termine di pagamento per ventiquattro mesi al massimo (lit. a), la riduzione dell’importo dell’aliquota giornaliera (lit. b), oppure l’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità (lit. c).

                                         Questa è in particolare la via che il reclamante è tenuto a seguire nella misura in cui mira all’esecuzione mediante lavoro di pubblica utilità e/o alla riduzione dell’importo (in franchi) delle aliquote giornaliere, importo infatti commisurato alle sue condizioni economiche e personali (art. 34 cpv. 2 CP).

                                         Se per contro con la riduzione delle aliquote giornaliere con conseguente riduzione della pena detentiva sostitutiva” egli mira alla riduzione del numero delle aliquote giornaliere, commisurato alla colpa dell’autore (art. 34 cpv. 1 CP), deve far capo all’istituto della revisione previsto agli art. 410 ss. CPP, per il quale è competente la Corte d’appello e di revisione penale (art. 21 cpv. 1 lit. b CPP).

                                         Di conseguenza le censure di cui sopra, si rivelano irricevibili.

 

 

                                   5.   Per tutto quanto visto, nella misura della sua ricevibilità, il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese, contenute per tener conto della mutata situazione economica del reclamante, seguono la soccombenza.

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 20, 21, 352 ss., 363 ss., 379 ss., 393 ss., 410 ss., 439 cpv. 1 CPP, 34 ss., 76, 377 CP, la LEPM, il REPM, il RSC, l’art. 25 LTG, ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

pronuncia

 

                                   1.   Il reclamo, per quanto ricevibile, è respinto.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1.

 

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

 

-       

 

 

 

 

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera