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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Valentina Item, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 12/13.4.2017 presentato da
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RE 1
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contro |
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il decreto 4.4.2017 emanato dal giudice supplente della Pretura penale, Elettra Orsetta Bernasconi Matti, mediante il quale è stato stralciato dai ruoli il procedimento penale susseguente all’opposizione al decreto d’accusa 29.3.2016 (DA __________), in seguito alla sua mancata comparizione al dibattimento (inc. __________); |
richiamati gli scritti 14/18.4.2017 del procuratore pubblico Arturo Garzoni, rispettivamente 21/24.4.2017 del giudice supplente della Pretura penale, con cui comunicano di non avere osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio di questa Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con decreto 29.3.2016 il procuratore pubblico Arturo Garzoni ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale RE 1 siccome ritenuto colpevole di atti contro la pubblica incolumità “per avere, a __________, in data 28.01.2016, lasciato vagare liberi ed incustoditi animali pericolosi in sua detenzione; e meglio, per avere omesso di tenere al guinzaglio i propri tre cani, in urto con le disposizioni comunali in vigore, di guisa che uno di essi (__________) ha aggredito il cane (__________) di proprietà di __________, azzannandolo sulla groppa, provocandogli una ferita lacero contusa che ha dovuto essere saturata dal medico veterinario”, reato previsto dall’art. 6 lit. a LOrp, in relazione con l’art. 9 cpv. 1 dell’Ordinanza municipale del Comune di __________ concernente la detenzione dei cani, e ne ha proposto la condanna alla multa di CHF 300.-- (DA __________, inc. MP __________).
b. Con scritto 8/11.4.2016 RE 1, per il tramite dell’avv. __________, ha interposto formale opposizione contro il suddetto decreto d’accusa (AI 5, inc. MP __________).
c. In data 13.4.2016 il magistrato inquirente ha deciso di confermare il proprio decreto d’accusa del 29.3.2016 (DA __________) a carico di RE 1.
d. In data 24.1.2017 il giudice supplente della Pretura penale ha assegnato alle parti un termine di 20 giorni per presentare e motivare eventuali istanze probatorie (cfr. doc. 2, inc. Pretura penale __________).
e. Con scritto di medesima data il giudice supplente della Pretura penale ha citato le parti, a comparire nell’aula udienze della Pretura penale a __________, il giorno martedì 4 aprile 2017 alle ore 09:15 per procedere al dibattimento, “con l’avvertenza che se l’opponente non compare, senza comunicare valide ragioni per l’assenza, né si fa rappresentare (...), l’opposizione è considerata ritirata (...)” (cfr. doc. 3, inc. Pretura penale __________).
f. Con e-mail 3.4.2017, delle ore 15:25, indirizzata alla Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch), RE 1 ha comunicato di essere caduto e di essersi rotto il ginocchio il sabato precedente durante la pulizia dei boschi, di non aver l’automobile e di aver quindi difficoltà a raggiungere __________ il giorno dopo. Ha infine chiesto di spostare il dibattimento.
Tale e-mail è stata inoltrata, il 3.4.2017 alle ore 17:39, per conoscenza, al presidente della Pretura penale, giudice Marco Kraushaar (cfr. doc. 8, inc. Pretura penale __________).
g. Mediante fax 4.4.2017 (ricevuto dalla Pretura penale alle ore 09:05), l’avv. __________, in nome e per conto di RE 1, ha confermato la sua assenza al dibattimento, “dal momento che ieri il mio mandante ne ha direttamente postulato l’annullamento e il rinvio essendo, a quanto pare, pesantemente caduto su un ginocchio e dunque impossibilitato a recarsi oggi a __________”. Il patrocinatore ha altresì precisato che avrebbe fatto pervenire alla Pretura il certificato medico relativo all’infortunio del suo cliente, non appena in suo possesso (cfr. doc. 9, inc. Pretura penale __________).
h. Con scritto 4.4.2017, anticipato via fax alle ore 10:26, il giudice supplente della Pretura penale ha assegnato all’avv. __________, un termine scadente il pomeriggio alle ore 14:00, per trasmettere alla Pretura penale - anticipato via fax - il certificato medico del suo cliente attestante la sua impossibilità a presenziare al dibattimento. Lo stesso, richiamando l’art. 356 cpv. 4 CPP, ha reso attento l’avvocato che, in caso di inosservanza a quanto sopra, l’opposizione sarebbe stata considerata come ritirata, ritenuta l’assenza ingiustificata del suo assistito (cfr. doc. 10, inc. Pretura penale __________).
i. In data 4.4.2017, alle ore 14:25, è pervenuto alla Pretura penale il certificato medico – datato 4.4.2017 – nel quale il dott. med. __________, attesta “che il Signor RE 1 mi ha consultato in data odierna alle ore 09:45 per forti dolori al ginocchio sinistro in esito di una contusione con colpo diretto sulla patella del ginocchio sinistro” (cfr. doc. 11, inc. Pretura penale __________).
l. Il 4.4.2017, il giudice supplente della Pretura penale, dopo aver ripreso le circostanze di cui sopra, ha rilevato che l’accusatrice privata ha rilasciato una dichiarazione nella quale afferma di aver incontrato RE 1, in data 3.4.2017, in tarda mattinata, presso la __________ di __________ e di aver riscontrato come lo stesso non mostrava alcuna lesione fisica.
Ha inoltre ritenuto il certificato medico in questione tardivo e non attestante l’impossibilità per l’imputato a presenziare al pubblico dibattimento. Il giudice supplente, constatata l’assenza ingiustificata dello stesso, in applicazione dell’art. 356 cpv. 4 CPP, ha considerato ritirata l’opposizione al DA __________ (cfr. verbale di dibattimento, doc. 12, inc. Pretura penale __________).
m. Mediante decreto 4.4.2017 il giudice supplente della Pretura penale, considerato che l’imputato ingiustificatamente non è comparso al dibattimento del 4.4.2017, al quale è stato regolarmente citato, né si è fatto rappresentare in quella sede, ha stralciato dai ruoli il procedimento penale susseguente all’opposizione al DA __________ di data 29.3.2016, ritenendo il citato decreto d’accusa definitivo (cfr. doc. 13, inc. Pretura penale __________).
n. Con gravame 12/13.4.2017 RE 1 impugna il suddetto decreto di stralcio, chiedendone l’annullamento ed il rinvio degli atti alla Pretura penale affinché invii una nuova citazione per comparire al dibattimento.
Il reclamante spiega le circostanze relative all’infortunio, precisando di essersi espresso in modo “un po’ infelice”, per aver indicato nella suddetta e-mail di aver “rotto” il ginocchio (reclamo 12/13.4.2017). Ha affermato di essere caduto in mezzo a due sassi e di aver avuto quale unica conseguenza dei forti dolori, che necessitavano “a risparmiare la gamba e mettere la crema”, senza bisogno di un controllo medico immediato (reclamo 12/13.4.2017).
Si sarebbe recato dal medico solo su richiesta del suo avvocato.
Sarebbe comunque uscito con i cani per una passeggiata “corta e lenta”, e avrebbe fatto anche la spesa. In quell’occasione avrebbe incontrato l’accusatrice privata, la quale si sarebbe accorta che zoppicava. Afferma che una semplice passeggiata “non implica neanche la possibilità di arrivare da __________ a __________ per quest’ora mattinale definita” (reclamo 12/13.4.2017).
Dichiara di aver spedito, all’avv. __________, il certificato medico richiesto appena rientrato a casa. Ritiene “esagerato (...) sopravvalutare una mezz’ora di spedizione del certificato”, considerato come “lo studio legale apre alle due e ci vuole oramai un attimo per iniziare e spedire il documento” (reclamo 12/13.4.2017).
Conclude ritenendo “particolarmente dubbiosa (...) la pratica della valutazione degli argomenti: il certificato – ormai a livello professionale di un medico – è schiacchiarato alla nullità mentre la testimonianza amatoriale e per natura della situazione tendenziosa della parte civile gode di alta rilevanza e credibilità” (reclamo 12/13.4.2017).
in diritto
1. 1.1.
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado, ad eccezione delle decisioni ordinatorie e dei casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, esprimendosi sugli argomenti rilevanti per il giudizio conformemente all'obbligo di motivazione giusta l'art. 81 cpv. 3 CPP, ed applicando il diritto penale ‒ che deve imporsi d'ufficio ‒ senza con ciò ledere il diritto delle parti di essere sentite, ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; sentenza TF 6B_494/2015 del 25.5.2016 consid. 4.1.).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 12/13.4.2017 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto di stralcio 4.4.2017 emanato dalla Pretura penale (inc. __________) è tempestivo e proponibile (BSK StPO II – F. RIKLIN, 2. ed., art. 356 CPP n. 2).
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE 1, imputato e destinatario della decisione impugnata, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio che ha ritenuto definitivo il DA __________ emesso nei suoi confronti.
Il reclamo è – nelle predette circostanze – ricevibile in ordine.
2. 2.1.
Nell'ambito della procedura del decreto d'accusa (disciplinata agli art. 352 ss. CPP) l'imputato può impugnare il decreto d'accusa entro dieci giorni al pubblico ministero con opposizione scritta (art. 354 cpv. 1 lit. a CPP), non necessariamente motivata (cpv. 2). In mancanza di valida opposizione, il decreto d'accusa diviene sentenza passata in giudicato (cpv. 3).
Se è fatta opposizione, il caso passa nuovamente nelle mani del pubblico ministero [Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, in: FF 2006 p. 989 ss. (in seguito: Messaggio), p. 1194; BSK StPO II – F. RIKLIN, op. cit., art. 355 CPP n. 1], che assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull'opposizione stessa (art. 355 cpv. 1 CPP). Una volta assunte le prove, il pubblico ministero decide se confermare il decreto d'accusa (lit. a.), abbandonare il procedimento (lit. b.), emettere un nuovo decreto d'accusa (lit. c.) oppure promuovere l'accusa presso il tribunale di primo grado (lit. d.) [art. 355 cpv. 3 CPP].
Se decide di confermare il decreto d'accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale; in tal caso, il decreto di accusa è considerato atto di accusa (art. 356 cpv. 1 CPP).
Ai sensi dell’art. 356 cpv. 2 CPP il tribunale di primo grado statuisce sulla validità del decreto di accusa e dell'opposizione.
2.2.
Giusta l’art. 356 cpv. 4 CPP, se l’opponente ingiustificatamente non compare al dibattimento né si fa rappresentare, l’opposizione è considerata ritirata. Vista la pesante conseguenza giuridica dell’ingiustificata comparizione (BSK StPO II – F. RIKLIN, op. cit., art. 356 CPP n. 5), essa deve essere indicata nella citazione al dibattimento (M. DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, p. 618 s.).
La disposizione in oggetto si applica soltanto all’opponente “privato” (BSK StPO II – F. RIKLIN, op. cit., art. 356 CPP n. 5; Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 356 CPP n. 9) e non ad un’autorità (come ad esempio il pubblico ministero), che non è tenuta a comparire dinanzi al tribunale, ma può presentare le sue conclusioni per iscritto (Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 356 CPP n. 9).
L’opponente, parte alla procedura dibattimentale, può farsi rappresentare, nella misura in cui colui che dirige il procedimento non esiga la sua comparizione personale (CR CPP – G. GILLIERON / M. KILLIAS, art. 356 CPP n. 7; Messaggio, p. 1195).
2.3.
Chi è oggetto di una citazione emessa da un’autorità penale deve darvi seguito (art. 205 cpv. 1 CPP). Chi è impedito di dar seguito a una citazione deve comunicarlo senza indugio all’autorità citante; l’impedimento va motivato e per quanto possibile provato (art. 205 cpv. 2 CPP) [BSK StPO II – J. WEBER, op. cit., art. 205 CPP n. 1 ss.].
Allo stesso modo, affinché la mancata comparizione al dibattimento non sia considerata ingiustificata, l’opponente che non vi può partecipare è tenuto a comunicarlo preventivamente al giudice che ha staccato la citazione, documentando le sue ragioni. Un’omissione da parte sua comporta un’assenza ingiustificata (CR CPP – G. GILLIERON / M. KILLIAS, art. 356 CPP n. 8).
Se l’opponente “privato” non si presenta al dibattimento senza valido motivo, non si entra nel merito dell’opposizione: non viene dunque svolta una procedura contumaciale ai sensi degli art. 366 ss. CPP e il decreto d’accusa viene confermato (Messaggio, p. 1194 s.).
3. 3.1.
In concreto, con scritto 24.1.2017 il giudice supplente della Pretura penale ha citato le parti a comparire al dibattimento alle 09:15 del 4.4.2017, rammentando all’opponente che se ingiustificatamente non fosse comparso né si fosse fatto rappresentare, l’opposizione sarebbe stata considerata ritirata, come previsto dall’art. 356 cpv. 4 CPP (cfr. doc. 3, inc. Pretura penale __________).
Come esposto in fatto, né RE 1, né il suo avvocato si sono presentati al dibattimento. L’imputato ha inoltrato un e-mail il pomeriggio prima dell’udienza, comunicando di essersi “rotto” il ginocchio e di essere quindi impossibilitato a presenziare il giorno seguente. Su richiesta della Pretura penale, rivolta all’avvocato del reclamante, è stato inviato il certificato medico agli atti.
3.2.
In casu, non essendo in discussione la validità della citazione 24.1.2017, considerato come la stessa conteneva le indicazioni relative alle conseguenze giuridiche di un’eventuale mancata comparsa, occorre valutare se l’assenza del qui reclamante all’udienza sia o meno giustificata.
Nel gravame che qui ci occupa, RE 1 ritiene sostanzialmente che il giudice supplente sarebbe caduto in un formalismo eccessivo, ritenendo tardivo il certificato medico agli atti, essendo lo stesso stato inviato 25 minuti dopo la scadenza del termine assegnato dallo stesso giudice supplente.
3.3.
Come visto, il certificato medico è pervenuto alla Pretura penale il 4.4.2017 alle ore 14:25 (cfr. doc. 11, inc. Pretura penale __________), ossia 25 minuti dopo il termine fissato dal giudice supplente al legale di RE 1 in medesima data (cfr. doc. 10, inc. Pretura penale __________).
Ora, anche a voler prescindere dalla tempestività o meno del suddetto certificato, lo stesso non è idoneo a giustificare l’assenza del reclamante al dibattimento in questione.
Il dott. med. __________ ha infatti attestato di essere stato consultato da RE 1, il medesimo giorno dell’udienza, “per forti dolori al ginocchio sinistro in esito di una contusione con colpo diretto sulla patella del ginocchio sinistro” (doc. 11, inc. Pretura penale __________). Il suddetto documento non prende posizione sulla possibilità o meno del paziente di presenziare al dibattimento previsto il giorno medesimo a __________.
Neppure indica un’eventuale terapia da seguire e/o se il paziente, a causa del citato infortunio, avesse dovuto restare a riposo, e - in caso affermativo - per quanto tempo.
Non va inoltre dimenticato che RE 1 ha prodotto il suddetto certificato medico (unicamente) su richiesta del Tribunale di prime cure, presentandosi dal medico di cui sopra (solo) 3 giorni dopo l’infortunio.
3.4.
Inoltre, anche lo scritto 4.4.2017 rivolto all’avv. __________, con cui il giudice supplente della Pretura penale ha fissato un termine scandente alle ore 14:00 per trasmettere il certificato medico in questione, conteneva l’avvertenza di cui all’art. 356 cpv. 4 CPP, rendendo attento il legale “che in caso di inosservanza a quanto sopra l’opposizione è considerata ritirata, ritenuta l’assenza ingiustificata del suo assistito, che neppure si è fatto rappresentare in questa sede all’ora indicata nella citazione 24 gennaio 2017” (doc. 10, inc. Pretura penale __________).
Di modo che si può ritenere che RE 1, per il tramite del suo avvocato, sia stato in ogni caso informato anticipatamente sulle conseguenze dell’inosservanza a compiere il citato atto, in modo tale da non subire pregiudizi processuali per ignoranza.
3.5.
Alla luce di tutto quanto sopra, non si può ritenere che RE 1 abbia validamente giustificato la sua assenza al dibattimento al quale è stato correttamente citato.
Tale conclusione si giustifica indipendentemente dalla dichiarazione dell’accusatrice privata, secondo cui avrebbe incontrato l’imputato - il giorno prima del dibattimento - a __________ mentre si apprestava a fare la spesa, circostanza peraltro confermata dallo stesso imputato.
4. In siffatte circostanze, ne discende che il decreto di stralcio 4.4.2017 emanato dal giudice supplente della Pretura penale nel contesto dell’inc. __________ è meritevole di tutela.
Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 205, 352 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di 200.-- e le spese di 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
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Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera