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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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cancelliera: |
Giorgia Peverelli, vicecancelliera |
sedente per statuire sul reclamo 08.05.2018 presentato da
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Marlise RE 1
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contro |
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la decisione 27.04.2018 emanata dal procuratore pubblico Andrea Maria Balerna mediante la quale ha respinto la sua istanza 20/23.04.2018 di nomina a difensore d’ufficio dell’avv. DI 1, __________, nell’ambito del procedimento penale a suo carico per titolo di appropriazione indebita, falsità in documenti, frode nel pignoramento, truffa, infrazione grave alla LCStr (inc. MP __________); |
richiamate le osservazioni 23/24.05.2018 del procuratore pubblico che, esposte le sue considerazioni, ha chiesto la reiezione del gravame;
preso atto della replica 29.05/01.06.2018 di RE 1, mediante la quale si riconferma nelle sue allegazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a.Nell’ambito di un procedimento penale aperto a carico di __________ (impiegato presso l’__________ in qualità di autista nella forma di “volontario”) per infrazione alla LCStr, sono emersi dei sospetti sull’attività contabile dell’associazione che hanno reso necessario l’interrogatorio, in qualità di imputata, della presidente RE 1.
b. Sentita in data 28.03.2018 dagli agenti di Polizia, RE 1 ha dichiarato di percepire una rendita di invalidità al 50% e di occuparsi di volontariato per mezzo dell’__________, organizzando traporti per persone bisognose. Prima della sua trasformazione in associazione, nel novembre 2016, per beneficiare dei sussidi cantonali per il servizio offerto, operava tramite ditta individuale dal 2015.
Subito dopo le dichiarazioni rilasciate da RE 1 in merito alla gestione e all’amministrazione dell’associazione, gli agenti di Polizia hanno proceduto alla perquisizione del suo domicilio, nonché sede dell’associazione, e al sequestro della documentazione e dei supporti informatici utili all’inchiesta. Il citato ordine di perquisizione e sequestro è stato formalizzato dal magistrato inquirente il 03.04.2018 (inc. MP __________, AI 5).
Nella documentazione sequestrata gli agenti hanno rinvenuto giustificativi di pagamenti non inerenti all’attività dell’associazione (inc. MP __________, AI 1, cfr. verbale di interrogatorio 28.03.2018 di RE 1).
c.In data 29.03.2018 il procuratore pubblico ha formalmente aperto l’istruzione nei confronti di RE 1 per titolo di appropriazione indebita e falsità in documenti, siccome sospettata di avere commesso malversazioni a danno dell’__________ (inc. MP __________, AI 2).
d. Con scritto 29/30.03.2018 l’avv. DI 1 si è annunciato al magistrato inquirente in qualità di difensore dell’imputata, chiedendo copia del suo verbale di interrogatorio 28.03.2018 e precisando di esser stato da lei contattato telefonicamente in occasione della perquisizione avvenuta presso il suo domicilio (inc. MP __________, AI 3).
e. In risposta al citato scritto, il magistrato inquirente ha accordato l’accesso agli atti all’avv. DI 1 limitatamente al suddetto verbale di interrogatorio, essendo l’inchiesta in fase iniziale ed essendo quindi in corso l’acquisizione delle prove principali (inc. MP __________, AI 4).
f. In data 03.04.2018 il magistrato inquirente ha ordinato la perquisizione anche della fiduciaria che gestisce la contabilità dell’__________ (la __________, __________) e il sequestro della documentazione contabile inerente al procedimento penale (inc. MP __________, AI 6).
g. Con scritto 12.04.2018 il procuratore pubblico ha interpellato l’Ufficio dell’Ispettorato del lavoro per una valutazione della situazione dell’__________, in particolare in relazione all’attività di trasporto (professionale) di persone, nonché allo statuto lavorativo degli autisti che, formalmente, risultano essere dei “volontari”, anche se, di fatto, percepiscono denaro per il lavoro svolto (inc. MP __________, AI 11).
h. In relazione all’interrogatorio di Polizia sostenuto dalla sua assistita il 28.03.2018, con scritto 11/12.04.2018 l’avv. DI 1 ha formulato delle osservazioni in merito alle modalità di convocazione e di intervento degli agenti che non avrebbero permesso all’imputata di comprendere appieno la situazione, rispettivamente di consultarsi sin da subito con il suo legale. Ha inoltre osservato come nel corso del verbale 28.03.2018 la sua assistita sia stata sentita in veste di imputata per infrazione grave alla LCStr, quando, invece, sono stati trattati in sostanza tutt’altri argomenti. Per i reati di appropriazione indebita e falsità in documenti alla base dell’ordine di perquisizione e sequestro formalizzato il 03.04.2018, RE 1 non è stata ufficialmente sentita come imputata. Per questo motivo l’avv. DI 1 ha chiesto l’esecuzione di un nuovo interrogatorio in sua presenza (inc. MP __________, AI 12).
i. In data 17.04.2018 il magistrato inquirente ha ordinato alla Banca __________ __________ l’identificazione delle relazioni bancarie riconducibili all’__________, rispettivamente il sequestro di ogni avere in essere sulle stesse e della relativa documentazione bancaria (inc. MP __________, AI 15).
j. Con lettera 20/23.04.2018 l’avv. DI 1 ha formalmente chiesto, in nome e per conto di RE 1, la concessione del gratuito patrocinio (recte: difesa d’ufficio) in considerazione della sua precaria situazione finanziaria (inc. MP __________, AI 19).
Richiesta rifiutata dal procuratore pubblico con decisione 27.04.2018, il quale ha ritenuto che “Il caso in questione non è un caso di difesa obbligatoria ai sensi dell’art. 130 CPP. Inoltre la fattispecie appare al momento bagatellare e l’incapacità della sua assistita di provvedere a remunerare un patrocinatore di fiducia non è documentata” (inc. MP __________, AI 22).
k. Con gravame 08.05.2018 RE 1 ha interposto reclamo contro la citata decisione di mancata nomina del difensore d’ufficio. Per quanto concerne la sua situazione finanziaria, il legale della reclamante precisa che “è acclarato dalle stesse risultanze d’inchiesta come questa sia problematica. Risulta infatti che la reclamante ha 138 attestati carenza beni e debiti per circa CHF 200’000. Essa ha addirittura chiesto in passato un autofallimento ex art. 191 LEF. Essa percepisce una rendita AI del 50% e una rendita __________ di circa CHF 1'800 per tre mesi” (inc. CRP __________, doc. 1, punto 10).
In merito alla valutazione della natura bagatellare del caso, il legale ricorda che la sua assistita “è imputata per i reati di appropriazione indebita, falsità in documenti, frode del pignoramento, truffa, violazione grave delle norme della circolazione stradale. Tutto questo in relazione alla sua attività presso l’__________, da lei stessa fondata. Si tratta di reati di natura prettamente finanziaria, che interessano l’attività di un’associazione che aveva numerosi volontari e un giro d’affari di CHF 320'000 franchi nel 2017. Si tratta di reati complessi, tanto più che hanno portato al sequestro di ingente documentazione e che potrebbero avere importanti risvolti anche di natura amministrativa (sia con l’ufficio della circolazione, sia con l’ispettorato del lavoro, sia con le assicurazioni sociali) e fiscale” (inc. CRP __________, doc. 1, punto 11). Aggiunge come la reclamante sia profondamente colpita da questa inchiesta di natura non bagatellare, ciò anche in vista dei futuri atti istruttori e in considerazione della complessità e dell’intensità con cui questo procedimento ha colpito l’attività della reclamante in seno all’associazione (inc. CRP __________, doc. 1, punto 12).
l. Con osservazioni 23/24.05.2018 il procuratore pubblico si riconferma nella sua decisione 27.04.2018, non ritenendo dati i presupposti per la nomina di un difensore d’ufficio. A suo dire non si tratterebbe di un caso di difesa obbligatoria poiché nessuna delle condizioni di cui all’art. 130 CPP risulta essere data. Non ritiene nemmeno che una difesa si imponga per tutelare gli interessi della reclamante: “il caso non presenterebbe in fatto e in diritto difficoltà a cui l’imputata non potrebbe far fronte da sola: ella ha peraltro già avuto modo di esprimersi e chiarire i fatti alla base delle ipotesi di reato contestatele (…) “in occasione del verbale d’interrogatorio 7 maggio 2018 dinnanzi alla Polizia”. Il magistrato inquirente non ritiene inoltre che RE 1 sia sprovvista dei mezzi necessari, aggiungendo come la stessa “stia facendo capo ai servizi di uno studio legale e di uno studio fiduciario per “ristrutturare” l’attività svolta dall’__________” (…) “Ne discende che l’imputata – quanto meno prima facie – disporrebbe di mezzi propri sufficienti per remunerare un difensore nell’ambito del presente procedimento penale, qualora lo desiderasse” (inc. CRP __________, doc. 3).
m. Con replica 29.05/01.06.2018 la reclamante contesta il fatto che il caso non presenti in fatto e in diritto difficoltà a cui non potrebbe far fronte da sola. Aggiunge che la richiesta 20.04.2018 di nomina di un difensore d’ufficio è stata inoltrata precedentemente al suo secondo verbale di interrogatorio, in occasione del quale, a detta del magistrato inquirente, ella avrebbe “già avuto modo di esprimersi e chiarire i fatti alla base delle ipotesi di reato”. Verbale, questo, avvenuto il 07.05.2018 in presenza del suo legale e “durato un’intera giornata proprio perché gli aspetti da chiarire (e le ipotesi di reato) erano molteplici e impegnativi” (inc. CRP __________, doc. 5).
Per quanto concerne il fatto di essersi affidata a uno studio legale e a uno studio fiduciario per riorganizzare l’attività dell’__________, non prova ancora, a detta della reclamante, la sua disponibilità di mezzi propri sufficienti per la remunerazione di un difensore. La sua situazione finanziaria “è evidente da quanto risulta dal suo attestato UEF, e che l’ausilio di uno studio fiduciario (peraltro per una fattispecie che la vede coinvolta in un procedimento penale) nulla dice sulla sua reale situazione economica” (inc. CRP __________, doc. 5).
n. Delle ulteriori argomentazioni si dirà, se necessario, in corso di motivazione.
in diritto
1. 1.1.
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenza TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.).
1.2.
Il gravame, inoltrato l’08.05.2018 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 27.04.2018 del procuratore pubblico, con cui ha respinto l’istanza di nomina a difensore d’ufficio dell’avv. PR 1, nell’ambito dell’inc. MP __________, è tempestivo e proponibile.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE 1, quale imputata, è pacificamente legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio secondo cui è stata respinta la sua istanza tendente all’ottenimento del difensore d’ufficio.
Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.
2. 2.1.
L’art. 132 cpv. 1 CPP prevede che chi dirige il procedimento dispone una difesa d’ufficio in caso di difesa obbligatoria (lit. a) o se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una difesa s’impone per tutelare i suoi interessi (lit. b).
2.2.
2.2.1.
Giusta l’art. 130 CPP (difesa obbligatoria), l’imputato deve essere difeso se: (a.) la carcerazione preventiva, compreso un arresto provvisorio, è durata più di dieci giorni; (b.) rischia di subire una pena detentiva superiore a un anno oppure una misura privativa della libertà; (c.) a causa del suo stato fisico o mentale o per altri motivi non è in grado di tutelare sufficientemente i suoi interessi processuali e il rappresentante legale non è in grado di farlo in sua vece; (d.) il pubblico ministero interviene personalmente dinanzi al tribunale di primo grado o al tribunale di appello; (e.) si procede con rito abbreviato.
2.2.2.
L’art. 6 cpv. 3 lit. c CEDU garantisce all’imputato il diritto di difendersi da solo oppure di essere assistito da un difensore. L’art. 130 CPP codifica i casi di difesa obbligatoria (PK StPO – N. SCHMID, 2. ed., art. 130 CPP n. 1).
Sussiste difesa obbligatoria allorquando la legge, in funzione delle circostanze particolari di fatto o di diritto, esige che l’imputato sia assistito da un difensore. La ratio legis della difesa obbligatoria è quella, in alcuni casi predeterminati, di impedire che, dinanzi al Ministero pubblico, l’imputato sia lasciato senza difensore e ciò sia nell’interesse dell’imputato stesso, che deve in tali fattispecie essere posto a beneficio di una protezione accresciuta, sia nell’interesse della giustizia. Ne discende quindi una limitazione della libertà personale dell’imputato, che è obbligato a mandatare un avvocato oppure a lasciarsene imporre uno dallo Stato allorquando non ne sceglie nessuno.
Quando, trovandosi in un caso di difesa obbligatoria, l’imputato non è in grado di designare un difensore di fiducia sia perché non ne conosce uno, sia perché non ha i mezzi finanziari per poterlo fare, egli non può, ad ogni modo, essere dispensato dall’obbligo di essere assistito. In tali circostanze all’imputato verrà nominato un difensore d’ufficio che dovrà remunerare lui medesimo se ne ha i mezzi finanziari, oppure, qualora dovesse dimostrare di non poter coprire con mezzi propri i costi della sua difesa, i cui onorari saranno posti a carico dello Stato alle condizioni dell’art. 135 CPP (CR CPP – M. HARARI / T. ALIBERTI, art. 130 CPP n. 1 - 6; PK StPO – N. SCHMID, art. 130 CPP n. 2; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, art. 130 CPP n. 1 - 4).
2.3.
Ai sensi dell’art 132 cpv. 1 lit. b CPP, chi dirige il dibattimento dispone una difesa d’ufficio se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi interessi.
2.3.1.
L’imputato è da considerare privo dei mezzi necessari, e quindi indigente, se non può provvedere con mezzi propri – composti di reddito e sostanza – agli oneri processuali e legali, ovvero non è in grado di affrontare detti costi senza intaccare il fabbisogno suo e della sua famiglia (Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 132 CPP n. 13).
Determinante, al fine di stabilire se l’imputato è privo dei mezzi necessari per il procedimento penale, è la sua complessiva situazione patrimoniale al momento dell’introduzione della domanda (N. OBER-HOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3. ed., n. 454), che deve tenere conto di tutti gli oneri finanziari, dei redditi e del patrimonio.
La designazione del difensore d’ufficio ha effetto a partire dal momento dell’introduzione dell’istanza, non da quando viene effettivamente nominato il legale d’ufficio (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 7; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, op. cit., n. 470).
Se, fatti i calcoli inerenti al fabbisogno, risulta un’eccedenza, questa deve essere posta in relazione con i previsti oneri processuali e legali del procedimento penale (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 24). L’interessato deve essere in grado di pagare con l’eccedenza detti oneri in un tempo prevedibile.
Il patrimonio deve essere utilizzato per i costi processuali e legali se è facilmente realizzabile. Si può esigere che un proprietario ipotechi il suo fondo per quanto sia ancora possibile oppure che venda il fondo per diminuire il suo costo della vita (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 26).
2.3.2.
Giusta l’art. 132 cpv. 2 CPP una difesa d’ufficio s’impone per tutelare gli interessi dell’imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il caso penale presenta in fatto o in diritto difficoltà cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo.
2.3.2.1.
Il caso bagatella è escluso se si prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi, una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere o un lavoro di pubblica utilità superiore a 480 ore (art. 132 cpv. 3 CPP).
Per valutare la necessità dell’imputato di essere assistito da un difensore d’ufficio, non è sufficiente prendere in considerazione - in maniera astratta - la pena che gli si prospetta in virtù della legge, ma bisogna analizzare tutte le circostanze concrete del caso e le reali difficoltà di natura fattuale o giuridica (BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 38 s.; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 132 CPP n. 20-21).
Da tale principio, si deduce dunque che anche una fattispecie in cui la pena effettivamente prevedibile sia inferiore a quattro mesi, a 120 aliquote giornaliere o a 480 ore di lavoro di pubblica utilità non è, di per sé, automaticamente qualificata di caso bagatella.
2.3.2.2.
Il caso deve poi presentare delle difficoltà – in fatto e in diritto – cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo (art. 132 cpv. 2 ).
Al fine di effettuare tale esame, non va dimenticato che, il grado di tali difficoltà va misurato, da una parte, alla capacità ed esperienza processuale dell’imputato, e d’altra parte, agli atti procedurali effettivamente necessari a garantire una difesa efficace; va considerata anche la capacità personale dell’imputato di gestire il procedimento che lo riguarda (BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 40). Hanno infine rilevanza anche le conseguenze personali che l’esito di un procedimento penale può avere sull’imputato (ZK StPO – V. LIEBER, 2. ed., art. 132 CPP n. 16).
3. 3.1.
Nel caso in esame con decisione 27.04.2018 il magistrato inquirente ha respinto l’istanza di RE 1 volta alla nomina - a suo difensore d’ufficio - dell’avv. DI 1, ritenuto in sostanza che la fattispecie non rientra in un caso di difesa obbligatoria ai sensi dell’art. 130 CPP, non presenta in fatto o in diritto difficoltà cui la stessa non potrebbe far fronte da sola, rispettivamente non risulta comprovato che la reclamante sia sprovvista di mezzi finanziari ex art. 132 cpv. 1 lit. b CPP.
3.2.
Anche senza stabilire, nella fattispecie concreta, se si tratti di un caso di difesa obbligatoria ai sensi dell’art. 130 CPP (negazione, peraltro, poco sostanziata dal magistrato inquirente), il beneficio di un difensore d’ufficio può essere alternativamente concesso se sono cumulativamente rispettare le condizioni dell’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP.
3.2.1.
Per quanto concerne la situazione economica della reclamante, il procuratore pubblico ha ritenuto con decisione impugnata che l’incapacità di provvedere a remunerare un difensore di fiducia non sia documentata, aggiungendo, in sede di osservazioni (inc. CRP 2018.120, doc. 3), che l’imputata, “facendo capo ai servizi di uno studio legale e di uno studio fiduciario per “ristrutturare” l’attività svolta dall’Associazione Cuore Rosso Trasporti” (…), “– quantomeno prima facie – disporrebbe di mezzi propri sufficienti per remunerare un difensore nell’ambito del presente procedimento, qualora lo desiderasse”.
Di diverso parere è la reclamante che sostiene l’assenza dei mezzi necessari per una sua difesa, ricordando come dagli atti emerga chiaramente una situazione finanziaria “assolutamente problematica”, con 138 attestati di carenza beni a suo carico per un totale di circa CHF 200’00.00 (cfr. estratto del registro delle esecuzioni 06.04.2018, allegato AI 33), tanto da aver chiesto in passato anche un autofallimento ex art. 191 LEF. Aggiunge di percepire una rendita AI del 50% (di CHF 1'100.00 / 1'150.00, AI 33, pag. 11) e una rendita trimestrale da Swisslife (di CHF 1'890.00 AI 33, pag. 11). Situazione questa che emerge dai suoi verbali di interrogatorio 28.03.2018 e 07.05.2018 (inc. MP __________, AI 1 e AI 33) e dal verbale interno delle operazioni di pignoramento, secondo cui l’escussa, oltre a beneficiare di una rendita AI e di una Cassa pensione, non ha alcuna ulteriore entrata e non possiede beni pignorabili, veicoli, immobili, mobili né attivi di nessun’altra sorta (inc. MP 2018.2622, AI 33, allegato 30).
Ora, malgrado dagli atti non sia possibile ricostruire in modo esauriente la sua situazione economica, la documentata grave situazione debitoria della reclamante, nonché il fatto di aver più volte attinto alle finanze dell’associazione per scopi personali (raggiungendo la cifra di CHF 116'651.02, cfr. inc. MP __________, AI 33, pag. 8), sono aspetti sufficienti per ritenere che sia sprovvista dei mezzi necessari.
3.2.2.
Anche l’ulteriore presupposto ex art. 132 cpv. 1 lit. b CPP è dato. Come visto, la fattispecie riguarda una serie di reati perlopiù di natura finanziaria (appropriazione indebita, falsità in documenti, frode nel pignoramento, truffa e infrazione grave alla LCStr) che RE 1 avrebbe commesso in veste di presidente dell’Associazione Cuore Rosso Trasporti, segnatamente in relazione all’indebito utilizzo a proprio vantaggio dei fondi dell’associazione (per complessivi CHF 116'651.00; cfr. inc. MP __________, AI 33, pag. 8), all’ottenimento di un finanziamento statale a nome dell’associazione utilizzato poi per scopi diversi, all’occultamento dei propri redditi per mezzo dell’associazione, alla frode dell’esecuzione ammettendo il falso nei verbali di pignoramento, rispettivamente per aver incaricato e autorizzato i propri “volontari” ad effettuare trasporti professionali senza la necessaria licenza professionale.
Per quanto esposto di seguito, si deve ritenere, contrariamente all’opinione del magistrato inquirente, che la fattispecie concreta non riguarda un caso “bagatellare” e privo di difficoltà fattuali e giuridiche. Le considerazioni del procuratore pubblico secondo cui la reclamante non necessiterebbe la presenza di un legale non possono pertanto trovare conferma in questa sede.
RE 1 è stata interrogata in qualità di imputata dagli agenti di Polizia e dagli Ispettori dell’Ufficio dell’Ispettorato del lavoro in data in data 28.03.2018 (inc. MP __________, AI 1). Nel corso di questo primo interrogatorio ha esposto l’attività e la gestione dell’__________ di cui è presidente. Al termine del verbale, la Polizia ha proceduto, in presenza dell’avv. DI 1, nel frattempo contattato dalla reclamante, alla perquisizione del domicilio di quest’ultima con conseguente sequestro della documentazione inerente l’associazione. Il magistrato inquirente ha parimenti ordinato la perquisizione e il sequestro della necessaria documentazione presso la fiduciaria __________ __________, rispettivamente la perquisizione bancaria ed il sequestro della relazione bancaria intestata all’__________.
A seguito delle risultanze dei citati atti istruttori (e non solo), in data 07.05.2018 la reclamante è stata nuovamente sentita in presenza del suo legale per tutti i reati ipotizzati nei suoi confronti. Nel corso dell’interrogatorio la Polizia, oltre a chiedere delucidazioni sulla gestione dell’associazione, ha contestato alla reclamante i pagamenti/prelievi sospetti emergenti dalla documentazione contabile sequestrata. Alla stessa sono state sottoposte delle tabelle riepiloganti i movimenti contabili ed è stata invitata a prendere posizione in modo puntuale (inc. MP __________, AI 33, pagg. 4-8).
Alla reclamante è inoltre stato chiesto di fornire spiegazioni in merito alle incongruenze emerse in relazione all’acquisto/pagamento di un furgone per l’ottenimento di un sussidio da parte dell’Ente Regionale per lo Sviluppo in seguito utilizzato impropriamente e non ai fini per il quale è stato richiesto (inc. MP __________, AI 33, pagg. 9-10). Le domande si sono poi concentrate sull’attività di trasporto delle persone, rispettivamente sulle condizioni di lavoro dei volontari (inc. MP 2018.2622, AI 33, pagg. 11-15).
Il citato interrogatorio è durato una giornata intera (dalle ore 09:00 alle ore 17:15), nel corso del quale la reclamante, anche grazie alle consultazioni con il proprio difensore (avvenute più volte nel corso dello stesso), ha potuto esporre le proprie dichiarazioni in merito alle ipotesi di reato contestatile, ammettendo anche le sue responsabilità.
Che non si tratti di un caso semplice, risulta anche dall’esame delle osservazioni formulate dal legale, non prive a priori di fondamento, nello scritto 11/12.04.2018 (cfr. punto h in fatto).
3.2.3.
Per tutti questi motivi una difesa d’ufficio, nel caso concreto, appare necessaria.
4. 4.1.
Visto quanto precede, il reclamo interposto da RE 1 è accolto. Di conseguenza la decisione 27.04.2018 del procuratore pubblico è annullata.
4.2.
Non vengono prelevate tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà alla reclamante adeguate ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 130, 132 ss., 385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è accolto.
§ La decisione 27.04.2018 emanata dal procuratore pubblico Andrea Maria Balerna (inc. MP __________) è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati al procuratore pubblico per i suoi incombenti.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 300.-- (trecento) a titolo di ripetibili.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
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- (per sé e per RE 1); - sede, (con l’inc. MP __________ di ritorno).
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Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera