Incarto n.
60.2018.126

 

Lugano

20 agosto 2018/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

 

cancelliera:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul reclamo 16/17.5.2018 presentato da

 

 

 

 RE 1 

 

 

per

 

 

denegata e ritardata giustizia in relazione al procedimento penale di cui all’inc. MP __________ sfociato in parte nel decreto d’accusa DA __________ e nel decreto d’abbandono ABB __________ entrambi del 31.12.2016;

 

 

richiamate le osservazioni 11.6.2018 del procuratore pubblico Andrea Minesso, mediante le quali chiede la reiezione, rispettivamente lo stralcio, del reclamo;

 

ritenuto che il reclamante non ha replicato, benché gli sia stata offerta l’occasione di farlo con decreto del 12.6.2018;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

 

 

 

 

in fatto

 

 

                                   a.   Con scritto 6/7.1.2015 l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (di seguito: MROS) ha inviato al Ministero pubblico una comunicazione di sospetto riciclaggio di denaro che vedrebbe coinvolti il qui reclamante, due altre persone fisiche e due persone giuridiche. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale per le ipotesi di riciclaggio di denaro (inc. MP __________) nel corso del quale sono stati disposti anche dei sequestri di valori patrimoniali.

 

                                     

                                  b.   Nel corso di un interrogatorio del qui reclamante in data 15.6.2015, il procedimento penale è stato esteso anche al reato d’inganno nei confronti delle autorità, previsto dall’art. 118 della Legge federale sugli stranieri.

 

 

                                   c.   Il procedimento, per quanto riguarda il qui reclamante, è sfociato: in un decreto d’abbandono per il reato di riciclaggio di denaro (ABB __________) e in un decreto d’accusa per infrazione alla Legge federale sugli stranieri per inganno nei confronti delle autorità (DA__________). Decisioni entrambe datate 31.12.2016.

                                         Al decreto d’accusa il reclamante ha presentato opposizione in data 16.1.2017 (AI 138).

 

 

                                  d.   Dopo l’opposizione, il procedimento è ritornato al procuratore pubblico perché procedesse conformemente all’art. 355 CPP. Agli atti del procedimento penale, dopo l’opposizione, troviamo unicamente uno scritto 19.2.2018 del procuratore pubblico alla Commissione di vigilanza sugli avvocati del Canton Grigioni (AI 140) e uno scritto 23.2.2018 alla Commissione per l’avvocatura del Canton Ticino (AI 142) per richiedere gli incarti relativi all’iscrizione all’albo degli avvocati.

 

 

                                   e.   Con il gravame qui esaminato, il reclamante si duole di una denegata e ritardata giustizia, in ragione del fatto che, dopo la sua opposizione, il procedimento sarebbe rimasto inattivo. Ciò che creerebbe “un’ingiustificata e incomprensibile dilazione delle tempistiche”, e “causerebbe al reclamante un notevole disagio, sia psichico che pratico”. Il reclamante chiede la costatazione della denegata giustizia e di impartire un congruo termine al procuratore pubblico per emanare la decisione di sua competenza.

                                    f.   Con le proprie osservazioni dell’11.6.2018, il procuratore pubblico ha comunicato di aver inviato alla Pretura penale la conferma del decreto d’accusa. Conseguentemente chiede di valutare eventualmente lo stralcio della procedura di reclamo, alternativamente la reiezione del gravame.

 

 

                                  g.   Il reclamante non ha replicato, benché detta facoltà gli sia stata concessa con decreto del 12.6.2018.

 

 

in diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Giusta l'art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un'altra impugnativa.

                                         Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

 

                                         1.2.

                                         Chi si appresta a depositare un reclamo per denegata o ritardata giustizia contro un'autorità deve preventivamente sollecitare quest'ultima, pena l'irricevibilità del reclamo, all'avanzamento del procedimento, di modo che essa abbia occasione di statuire rapidamente (sentenze TF 1B_24/2013 del 12.2.2013 consid. 4; 2C_979/2011 del 12.6.2012 consid. 2.2.2.; DTF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa).

                                         Il presupposto formale di rendere attenta l'autorità dell'eventuale inoltro dell'impugnativa, cui sembrerebbe far riferimento la sentenza TPF BB.2016.234 del 22.11.2016 (p. 3), va relativizzato nella misura in cui il sollecitare l'autorità a compiere uno o più determinati atti istruttori necessari al prosieguo dell'inchiesta deve rappresentare, per l'autorità medesima, un monito sufficiente all'ossequio dei propri doveri procedurali.

 

                                         1.3.

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta e all'art. 385 CPP per la motivazione.

                                         I reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine (art. 396 cpv. 2 CPP).

 

                                         1.4.

                                         Inoltrato 16/17.5.2018 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, il gravame è, come visto, proponibile e tempestivo.

                                         Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

 

                                         RE 1, imputato, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto alla conclusione del procedimento a suo carico in modo rispettoso dell'imperativo di celerità (art. 5 CPP).

 

                                         Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Commette diniego di giustizia e viola l'art. 29 cpv. 1 Cost. l'autorità che, chiamata a evadere le procedure di sua competenza in un tempo adeguato, in relazione a natura e complessità della causa concreta, non si pronuncia su un tema sottopostole nella forma, nella motivazione e nei termini corretti (sentenze TF 6B_688/2014 del 22.12.2017 consid. 6.2.1.; 6B_667/2017 del 15.12.2017 consid. 2.1.; 6B_189/2017 del 7.12.2017 consid. 5.3.1.).

                                         Il principio di celerità, sancito dagli art. 29 cpv. 1 Cost., 10 cpv. 3 Cost. TI, 6 n. 1 CEDU, 14 cifra 3 lit. c Patto ONU II e 5 cpv. 1 CPP e, per quanto concerne la carcerazione preventiva (M. MINI, Il principio della celerità in materia penale, in: Diritto senza devianza, p. 555 ss.), dagli art. 31 cpv. 3 Cost., 5 cifra 3 CEDU e 5 cpv. 2 CPP, impone alle autorità di procedere con la dovuta speditezza non appena l'imputato è informato dei sospetti su di lui, allo scopo di non lasciarlo inutilmente nello stato di angoscia che una simile procedura suscita (sentenze TF 6B_958/2016 del 19.7.2017 consid. 5.3.2.; 6B_934/2016 del 13.7.2017 consid. 1.3.1.; BSK StPO I – S. SUMMERS, 2. ed., art. 5 CPP n. 1).

 

                                         2.2.

                                         L'art. 5 CPP concretizza il principio di celerità per il diritto penale: per il cpv. 1 le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati. In applicazione del cpv. 2, se l'imputato è in stato di carcerazione, il procedimento a suo carico ha priorità.

 

 

                                         2.3.

                                         Questi principi devono essere ossequiati dalle autorità di perseguimento penale (art. 12 / 15 ss. CPP) e dalle autorità giudicanti (art. 13 / 18 ss. CPP) [sentenze 6B_499/2017 del 6.11.2017 consid. 1.2.1.; 6B_647/2017 del 10.8.2017 consid. 3.2.] dal momento in cui l'imputato viene a conoscenza del procedimento penale promosso a suo carico fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza di ultima istanza (BSK StPO I – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 2; ZK StPO – W. WOHLERS, 2. ed., art. 5 CPP n. 6 s.; ma: sentenza TF 6B_660/2016 del 23.11.2016 consid. 1.2.1.).

                                         Hanno diritto alla celerità della procedura gli imputati, ma anche gli altri partecipanti al procedimento, come gli accusatori privati (sentenze TF 1B_280/2015 del 23.11.2015 consid. 2.2.; 6B_716/2015 del 17.11.2015 consid. 6.2.).

 

                                         2.4.

                                         La questione a sapere se il principio di celerità sia stato violato va decisa in base ad un apprezzamento globale del lavoro effettuato dalle autorità; tempi morti sono inevitabili e, se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante, è l'apprezzamento globale ad essere decisivo (sentenza TF 6B_891/2017 del 20.12.2017 consid. 1.2.).

                                         Si devono considerare, segnatamente, la gravità dei reati, la complessità del caso in esame, i relativi atti istruttori, la condotta dell'imputato ed il comportamento delle autorità (TF 6B_189/2017 del 7.12.2017 consid. 5.3.1.; 1B_458/2017 del 28.11.2017 consid. 2.1.; 6B_195/2017 del 9.11.2017 consid. 3.7.; BSK StPO I – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 7 ss.; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 5 CPP n. 8 ss.; M. MINI, Il principio della celerità in materia penale, in: Diritto senza devianza, p. 538 ss.).

                                         Anche il tempo trascorso tra il rinvio a giudizio dell'imputato ed il dibattimento deve essere valutato alla luce di tutte le circostanze del caso (sentenza TF 1B_313/2012 del 15.6.2012 consid. 3.1.).

 

                                         2.5.

                                         Il principio di celerità è leso anche se alle autorità penali non è imputabile alcuna colpa. Un cronico sovraccarico o deficienze strutturali non giustificano una violazione del postulato: compete allo Stato dotare le autorità del personale e dei mezzi necessari per poter statuire in tempi ragionevoli ed ai tribunali organizzare la loro attività in modo da poter evadere le vertenze loro sottoposte entro un termine adeguato (sentenza TF 6B_545/2015 del 10.2.2016 consid. 4.1.; 6B_1059/2014 dell’8.10.2015 consid. 3.1.; BSK StPO I – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 14; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 5 CPP n. 10).

 

                                         2.6.

                                         L'art. 5 CPP non prevede sanzioni in caso di violazione dell'imperativo di celerità. La sua lesione può però comportare, segnatamente, l'accertamento della violazione del principio, l'esenzione dalla pena oppure l'attenuazione della stessa, il risarcimento del danno, la riparazione del torto morale o, ancora, l'archiviazione del procedimento penale (sentenze TF 6B_790/2017 del 18.12.2017 consid. 2.3.2.; 6B_189/2017 del 7.12.2017 consid. 5.3.1.; 6B_195/2017 del 9.11.2017 consid. 3.7.; cfr., in generale, BSK StPO I – S. SUMMERS, op. cit., art. 5 CPP n. 15 ss.; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 5 CPP n. 12 s.; StPO PK N. SCHMID, 2. ed., art. 5 CPP n. 3; M. MINI, Il principio della celerità in materia penale, in: Diritto senza devianza, p. 542 ss.; cfr., in tema di privazione della libertà, sentenza TF 1B_155/2017 del 16.5.2017 consid. 4.1.).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Nel presente caso, dopo le decisioni del 31.12.2016 (il decreto d’abbandono e il decreto d’accusa), il procedimento penale è ritornato sotto la direzione del procuratore pubblico.

                                         Non sono stati esperiti ulteriori atti istruttori, se non due richiami di incarti presso le autorità di vigilanza sugli avvocati del Canton Grigioni e del Canton Ticino (AI 140 e 142, e riscontrati con gli AI 141 e 143).

                                         Con scritto 11.6.2018, il procuratore pubblico ha confermato il decreto d’accusa del 31.12.2016, di modo che il procedimento è ora passato alla Pretura penale.

                                         Tra il decreto d’accusa e la conferma del medesimo, sono passati 17 mesi.

                                         In questo intervallo di tempo non vi sono stati, da parte del reclamante, solleciti specifici al procuratore pubblico: unicamente in data 27.4.2018 è stata trasmessa una procura sottoscritta dal reclamante a favore di un nuovo patrocinatore.

 

                                         3.2.

                                         Nell’ottica del principio della celerità si possono esprimere le seguenti considerazioni.

                                         Il tempo trascorso dall’opposizione al decreto d’accusa alla conferma del medesimo appare eccessivo, e non trova nell’incarto particolari spiegazioni. Nel giudizio del tribunale di primo grado, e nella valutazione complessiva dei tempi del procedimento che a quel tribunale compete, potrà adeguatamente esser tenuto conto del tempo così trascorso.

                                         Nel medesimo intervallo di tempo (dal decreto d’accusa alla sua conferma), non sono però stati inviati al procuratore pubblico richiami, solleciti e neppure è stato prospettato l’inoltro di un gravame per denegata e ritardata giustizia, prima del presente gravame. E ciò con riferimento a quanto indicato al punto 1.2.

                                         Dopo la presentazione del presente reclamo, il procuratore pubblico ha proceduto nella decisione di sua competenza, facendo avanzare il procedimento e perdendo la direzione del medesimo, passata al tribunale di primo grado.

                                         In queste condizioni, il gravame di problematica ricevibilità (con riferimento al punto 1.2), ha comunque avuto il merito di far avanzare il procedimento, perdendo pertanto di utilità pratica.

 

 

                                   4.   Il reclamo può pertanto essere evaso ai sensi dei considerandi. Ritenuto quanto detto al punto precedente circa il ritardo nella conduzione, non si preleva una tassa di giustizia e non si recuperano le spese.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 5, 393 e segg. CPP, ed ogni altra disposizione applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è evaso ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non s

 

Per la Corte dei reclami penali

 

Il presidente                                                          La cancelliera